(Accordo-art. VIII)
                             Art. VIII. 
 
  Le Parti convengono che le questioni riguardanti la protezione e il
possesso dei diritti di Proprieta'  Intellettuale  creati  e  gestiti
dalle Organizzazioni  Cooperanti  nel  quadro  del  presente  Accordo
saranno   di   esclusiva   responsabilita',   e   approvate,    dalle
Organizzazioni Cooperanti coinvolte.