(Accordo-art. IX)
                              Art. IX. 
 
  1. Ciascuna Parte  si  adoperera'  al  meglio  per  facilitare,  in
coerenza con le proprie leggi e regolamenti applicabili, l'entrata  e
l'uscita dal proprio territorio di personale  scientifico  e  tecnico
coinvolto nelle Attivita' di Cooperazione  nell'ambito  del  presente
Accordo. 
  2. Ciascuna parte  si  adoperera'  al  meglio  per  facilitare,  in
coerenza con le proprie leggi e regolamenti applicabili, l'entrata  e
l'uscita dal proprio territorio di attrezzature e Materiali coinvolti
nelle Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.