Art. IX. 1. Ciascuna Parte si adoperera' al meglio per facilitare, in coerenza con le proprie leggi e regolamenti applicabili, l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di personale scientifico e tecnico coinvolto nelle Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo. 2. Ciascuna parte si adoperera' al meglio per facilitare, in coerenza con le proprie leggi e regolamenti applicabili, l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di attrezzature e Materiali coinvolti nelle Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.