(Allegato)
 
                                                             ALLEGATO 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  22
                         APRILE 2021, N. 52 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, le parole: «provvedimento adottato in  data  2  marzo
2021,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  2  marzo  2021,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato»; 
    al comma 4, alinea, dopo le parole: «dall'articolo  3,  comma  1»
sono aggiunte le seguenti: «, del presente decreto». 
 
  All'articolo 2: 
    al comma 2, primo periodo, le  parole:  «n.  19  del  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come  rideterminati
dal presente articolo,»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti seguenti: 
  «2-bis. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona  gialla,  i  limiti
orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  hanno  inizio
alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi
gli  spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative,  da
situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. 
  2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in  zona  gialla,  i  limiti
orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24
e terminano alle ore 5 del giorno successivo. 
  2-quater. Con ordinanza del Ministro della  salute  possono  essere
stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di  cui  ai
commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza. 
  2-quinquies. Dal  21  giugno  2021,  in  zona  gialla,  cessano  di
applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  19  del
2020, come rideterminati dal presente articolo. 
  2-sexies. Nelle zone bianche non si applicano i limiti  orari  agli
spostamenti di cui al presente articolo»; 
    al  comma  3,  le  parole:  «del  2020,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del 2020». 
 
  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2-bis. - (Misure  concernenti  gli  accessi  nelle  strutture
sanitarie e socio-sanitarie) - 1. E' consentito  agli  accompagnatori
dei pazienti non affetti da  COVID-19,  muniti  delle  certificazioni
verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonche' agli accompagnatori dei
pazienti  in  possesso  del   riconoscimento   di   disabilita'   con
connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa  dei
dipartimenti d'emergenza e  accettazione  e  dei  reparti  di  pronto
soccorso.  La  direzione  sanitaria  della  struttura  e'  tenuta  ad
adottare le misure necessarie a prevenire possibili  trasmissioni  di
infezione. 
  2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del  riconoscimento
di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  e'  sempre  consentito
prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle
indicazioni del direttore sanitario della struttura. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  pubbliche
amministrazioni competenti provvedono  ai  relativi  adempimenti  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  Art. 2-ter. - (Protocollo per le  relazioni  con  i  familiari  dei
pazienti affetti da COVID-19 presso  le  strutture  sanitarie)  -  1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione   del   presente    decreto,    sentito    il    Comitato
tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  adotta  un  protocollo
uniforme per tutto il territorio  nazionale  che,  nell'ambito  della
riorganizzazione  della  rete  ospedaliera  correlata  al   COVID-19,
assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19: 
    a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari,
garantendo a questi ultimi la possibilita' di  ricevere  informazioni
puntuali e periodiche sullo stato di  salute  del  proprio  familiare
attraverso   una   figura   appositamente   designata,    all'interno
dell'unita' operativa di degenza, compreso il pronto soccorso; 
    b) lo svolgimento delle visite da parte  dei  familiari,  secondo
regole prestabilite consultabili da parte dei  familiari  ovvero,  in
subordine o in caso di  impossibilita'  oggettiva  di  effettuare  la
visita  o  come  opportunita'  aggiuntiva,  l'adozione  di  strumenti
alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate  organizzate
dalla struttura sanitaria; 
    c) l'individuazione di ambienti dedicati che,  in  condizioni  di
sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  pubbliche
amministrazioni competenti provvedono  ai  relativi  adempimenti  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  Art. 2-quater. - (Misure concernenti  le  uscite  temporanee  degli
ospiti dalle strutture  residenziali)  -  1.  Alle  persone  ospitate
presso strutture di ospitalita' e lungodegenza,  residenze  sanitarie
assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture  residenziali
per   anziani,   autosufficienti   e   no,   strutture   residenziali
socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e
all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono consentite uscite temporanee,
purche' tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19
di cui all'articolo 9». 
 
  All'articolo 3: 
    al comma 2, primo periodo, le parole: «fino  a  un  massimo  del»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al» e le  parole:  «per  cento,
della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «per  cento  della
popolazione»; 
    al comma 3,  le  parole:  «dal  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalle linee guida di cui al decreto» e le parole: «sono in
didattica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «si  avvalgono  della
didattica»; 
    al comma  4,  terzo  periodo,  le  parole:  «sale  lettura»  sono
sostituite dalle seguenti: «sale  di  lettura»  e  le  parole:  «sale
studio» sono sostituite dalle seguenti: «sale di studio»; 
    al comma 5, la  parola:  «ISIA»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«istituti superiori per le industrie artistiche»; 
    alla  rubrica,  dopo  le  parole:  «Disposizioni  urgenti»   sono
inserite le seguenti: «per i servizi educativi per l'infanzia,». 
 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis. - (Corsi di formazione) - 1. Dal 1°  luglio  2021,  in
zona gialla,  i  corsi  di  formazione  pubblici  e  privati  possono
svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2020, n. 74». 
 
  All'articolo 4: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: «n. 19 del 2020, nonche' da
protocolli» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto,  nonche'  di
protocolli» e le parole: «n.  33  del  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «16 maggio 2020,  n.  33,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»; 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita' dei servizi di
ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono  consentite,  anche
al chiuso, nel rispetto dei limiti  orari  agli  spostamenti  di  cui
all'articolo 2 del presente decreto nonche'  di  protocolli  e  linee
guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del  decreto-legge
n. 33 del 2020». 
 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis. - (Attivita'  commerciali  all'interno  di  mercati  e
centri commerciali) - 1. Dal 22  maggio  2021,  in  zona  gialla,  le
attivita' degli esercizi commerciali presenti all'interno di  mercati
e  di  centri  commerciali,  di  gallerie  commerciali,   di   parchi
commerciali  e  di  altre  strutture  ad  essi  assimilabili  possono
svolgersi anche nei giorni festivi  e  prefestivi,  nel  rispetto  di
protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
del  decreto-legge  16  maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74». 
 
  All'articolo 5: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, la parola: «live-club»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «locali di intrattenimento e musica dal vivo»; 
      al terzo periodo, le parole: «n. 33 del 2020»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «16   maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, dopo le parole: «la disposizione di  cui  al»
sono inserite le seguenti:  «primo  periodo  del»  e  le  parole:  «e
riconosciuti» sono sostituite dalla seguente: «riconosciuti»; 
      al    terzo    periodo,    dopo    le     parole:     «Comitato
tecnico-scientifico» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  630  del  3
febbraio 2020, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  dell'8
febbraio 2020»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. In zona gialla, dal 1° giugno  2021  all'aperto  e  dal  1°
luglio 2021 anche al chiuso, e' consentita la  presenza  di  pubblico
anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da  quelli  di
cui al comma 2, esclusivamente con posti a sedere  preassegnati  e  a
condizione  che   sia   assicurato   il   rispetto   della   distanza
interpersonale di almeno un metro sia  per  gli  spettatori  che  non
siano abitualmente conviventi  sia  per  il  personale.  La  capienza
consentita non puo' essere  superiore  al  25  per  cento  di  quella
massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori  non
puo' essere superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 per
gli impianti al chiuso. Le attivita' devono  svolgersi  nel  rispetto
delle  linee  guida  adottate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la  Federazione  medico
sportiva italiana,  sulla  base  di  criteri  definiti  dal  Comitato
tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare  il  rispetto
delle  condizioni  di  cui  al  presente  comma,  gli  eventi  e   le
competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico»; 
    al comma 3: 
      al primo periodo, dopo le parole:  «dal  Sottosegretario»  sono
inserite le seguenti: «di Stato»; 
      al   secondo   periodo,   dopo   le   parole:   «il    predetto
Sottosegretario» sono inserite le seguenti: «di Stato». 
 
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  «Art. 5-bis. - (Musei e altri istituti e luoghi della cultura) - 1.
In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli
altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'articolo  101  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato  a  condizione  che
detti istituti e luoghi,  tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonche' dei  flussi  di
visitatori,  garantiscano  modalita'  di  fruizione  contingentata  o
comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che
i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di  almeno
un metro. Per gli istituti e i luoghi  della  cultura  che  nell'anno
2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione,
il sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato  a  condizione
che l'ingresso sia stato prenotato  on  line  o  telefonicamente  con
almeno  un  giorno  di  anticipo.  Resta  sospesa  l'efficacia  delle
disposizioni  dell'articolo  4,  comma  2,   secondo   periodo,   del
regolamento di cui al decreto del Ministro per  i  beni  culturali  e
ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero  accesso  a
tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la  prima  domenica
del mese. Alle medesime condizioni di  cui  al  presente  comma  sono
altresi' aperte al pubblico le mostre». 
 
  All'articolo 6: 
    al comma  1,  le  parole:  «di  piscine»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle piscine»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Dal 1° luglio 2021, in  zona  gialla,  sono  consentite  le
attivita' delle piscine e  dei  centri  natatori  anche  in  impianti
coperti in conformita' ai protocolli  e  alle  linee  guida  adottati
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  lo
sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di
criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' delle palestre
sono consentite in conformita'  ai  protocolli  e  alle  linee  guida
adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana,  sulla
base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Dal 1° luglio 2021, in  zona  gialla,  sono  consentite  le
attivita' dei  centri  benessere  in  conformita'  alle  linee  guida
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2020, n. 74»; 
    la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Piscine,   centri
natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere». 
 
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis. - (Impianti nei comprensori sciistici)  -  1.  Dal  22
maggio 2021, in  zona  gialla,  e'  consentita  la  riapertura  degli
impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto  delle  linee  guida
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2020, n. 74». 
 
  All'articolo 7: 
    al comma 1, primo periodo, le parole:  «in  presenza  di  fiere,»
sono sostituite dalle seguenti: «di fiere in presenza, anche su  aree
pubbliche,» e le parole: «n.  33  del  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «16 maggio 2020,  n.  33,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74». 
 
  All'articolo 8: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, le parole: «n. 33 del 2020»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «16   maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»; 
      al secondo periodo, le parole: «Resta  ferma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Rimane consentita in ogni caso»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Dal  15  giugno  2021,  in  zona  gialla,  sono  consentite  le
attivita' dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi  e
delle ludoteche nonche' degli spettacoli viaggianti, nel rispetto  di
protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge n. 33 del 2020». 
 
  Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 8-bis. - (Centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,
feste e cerimonie) - 1. Dal 1° luglio  2021,  in  zona  gialla,  sono
consentite le attivita' dei centri culturali, dei  centri  sociali  e
ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel  rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma
14,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 
  2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla,  sono  consentite  le  feste
conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche
organizzate mediante servizi di catering e banqueting,  nel  rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma
14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e  con  la  prescrizione  che  i
partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi  COVID-19
di cui all'articolo 9 del presente decreto. 
  Art. 8-ter. - (Attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo
e casino') - 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla,  sono  consentite
le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale  bingo  e  casino',
anche  se  svolte  all'interno  di  locali   adibiti   ad   attivita'
differente, nel rispetto di protocolli  e  linee  guida  adottati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.
74». 
 
  All'articolo 9: 
    al comma 1: 
      alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «o
da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute»; 
      alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «o
da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute»; 
      alla lettera e) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
«realizzato,  attraverso   l'infrastruttura   del   Sistema   Tessera
Sanitaria, dalla societa' di  cui  all'articolo  83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito  dalla  stessa  societa'
per conto del Ministero della salute, titolare  del  trattamento  dei
dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma»; 
    al comma 2, alinea,  le  parole:  «sono  rilasciate  al  fine  di
attestare» sono sostituite dalla seguente: «attestano»; 
    al comma 3: 
      al primo periodo, le parole: «di cui al» sono sostituite  dalle
seguenti: «rilasciata sulla base della condizione prevista  dal»,  le
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «nove  mesi»,  le
parole: «, su  richiesta  dell'interessato,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «automaticamente all'interessato,» e le parole: «,  e  reca
indicazione del numero di dosi somministrate rispetto  al  numero  di
dosi previste per l'interessato» sono soppresse; 
      dopo  il  primo  periodo   e'   inserito   il   seguente:   «La
certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo  e'  rilasciata
anche contestualmente  alla  somministrazione  della  prima  dose  di
vaccino e  ha  validita'  dal  quindicesimo  giorno  successivo  alla
somministrazione fino alla data prevista  per  il  completamento  del
ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata  nella  certificazione
all'atto del rilascio»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «La  certificazione
di cui al presente  comma  cessa  di  avere  validita'  qualora,  nel
periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato  come
caso accertato positivo al SARS-CoV-2»; 
    al comma 4, primo periodo, le parole: «COVID-19 di cui  al»  sono
sostituite dalle seguenti:  «COVID-19  rilasciata  sulla  base  della
condizione prevista dal» e dopo le parole: «dai  medici  di  medicina
generale e dai pediatri di libera scelta» sono inserite le  seguenti:
«nonche'  dal  dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria
locale territorialmente competente»; 
    al comma 5, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite  dalle
seguenti: «rilasciata sulla base della condizione prevista dal  comma
2» e  dopo  le  parole:  «dalle  strutture  sanitarie  pubbliche»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  al  comma  10,  le
certificazioni  verdi  COVID-19  rilasciate  ai  sensi  del  comma  2
riportano i dati indicati nelle  analoghe  certificazioni  rilasciate
secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere  il  rilascio  di  una
nuova certificazione verde COVID-19 se  i  dati  personali  riportati
nella certificazione non sono, o non sono piu', esatti o  aggiornati,
ovvero se la certificazione non e' piu' a sua disposizione. 
  6-ter.  Le  informazioni  contenute  nelle   certificazioni   verdi
COVID-19 di cui al comma  2,  comprese  le  informazioni  in  formato
digitale, sono  accessibili  alle  persone  con  disabilita'  e  sono
riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese»; 
    al comma 8: 
      al  primo  periodo,  le  parole:   «sono   riconosciute,   come
equivalenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciute  come
equivalenti»; 
      al  secondo  periodo,  le  parole:  «dell'Unione,  sono»   sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Unione sono»; 
    al comma 9, le  parole:  «Le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei  commi
da 1 a 8», dopo le parole: «di  COVID-19»  e'  inserito  il  seguente
segno d'interpunzione: «,» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «I predetti atti delegati disciplinano anche  i  trattamenti
dei dati raccolti sulla base del presente decreto»; 
    al comma 10: 
      al  primo  periodo,  le  parole:   «l'interoperabilita'   delle
certificazioni  verdi  COVID-19»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«l'interoperabilita' tra le certificazioni verdi COVID-19»; 
      al secondo periodo, le  parole:  «i  dati  che  possono  essere
riportati» sono sostituite dalle seguenti:  «i  dati  trattati  dalla
piattaforma e quelli da riportare»; 
      il terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Nelle  more
dell'adozione del predetto decreto, per le finalita'  d'uso  previste
per  le  certificazioni  verdi  COVID-19  sono  validi  i   documenti
rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, ai sensi dei commi 3,  4  e  5,  dalle  strutture  sanitarie
pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di  analisi,  dai
medici di medicina generale e  dai  pediatri  di  libera  scelta  che
attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere
a), b) e c)»; 
 
    dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate
esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis,  comma
1, 2-quater, 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-bis, comma 2». 
 
  All'articolo 10: 
    al comma 1,  le  parole:  «il  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 16-bis: 
      1) al secondo periodo, le parole: "in coerenza con il documento
in materia di 'Prevenzione e risposta a  COVID-19:  evoluzione  della
strategia e pianificazione nella fase di transizione per  il  periodo
autunno-invernale', di cui all'allegato 25 al decreto del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  del  3  novembre  2020,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del  4  novembre
2020" sono soppresse; 
      2) dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Lo
scenario e' parametrato  all'incidenza  dei  contagi  sul  territorio
regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul  territorio  regionale
unitamente alla percentuale di occupazione dei posti  letto  in  area
medica e in terapia intensiva per  pazienti  affetti  da  COVID-19  e
determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate
dal comma 16-septies"; 
      3) al quarto periodo, le parole: "in un livello di  rischio  o"
sono soppresse; 
    b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: "in un  livello  di
rischio  o  scenario"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "in   uno
scenario"; 
    c) al comma 16-quater, le parole: "in uno scenario almeno di tipo
2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario
almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel
relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi
superiore a 50 casi ogni  100.000  abitanti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "in una delle zone di cui alle lettere  b),  c)  e  d)  del
comma 16-septies"; 
    d) il comma 16-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  "16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute,  le  misure
di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che  si  collocano
nella zona arancione di cui alla lettera  c)  del  comma  16-septies,
sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona  gialla
di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori  di
cui al menzionato decreto del Ministro della salute  30  aprile  2020
specificamente individuati con decreto  del  Ministro  della  salute,
adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto"; 
    e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: "in uno scenario
di tipo 1 e con  un  livello  di  rischio  basso,  ove  nel  relativo
territorio si manifesti una incidenza settimanale  dei  contagi,  per
tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti"
sono sostituite dalle  seguenti:  "nella  zona  bianca  di  cui  alla
lettera a) del comma 16-septies"; 
    f) il comma 16-septies e' sostituito dal  seguente:  "16-septies.
Sono denominate: 
    a) 'Zona  bianca':  le  regioni  nei  cui  territori  l'incidenza
settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000  abitanti
per tre settimane consecutive; 
    b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente: 
      1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50
e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti; 
      2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 e
inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si  verifica  una  delle
due seguenti condizioni: 
        2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in  area  medica
per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale  o  inferiore  al  30  per
cento; 
        2.2) il tasso di  occupazione  dei  posti  letto  in  terapia
intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o  inferiore  al
20 per cento; 
    c) 'Zona arancione': le regioni  nei  cui  territori  l'incidenza
settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore  a  250
casi  ogni  100.000  abitanti,  salvo  che  ricorrano  le  condizioni
indicate nelle lettere b) e d); 
    d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori alternativamente: 
      1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari  o  superiore  a
250 casi ogni 100.000 abitanti; 
      2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari  o  superiore  a
150 e inferiore a 250 casi ogni  100.000  abitanti  e  si  verificano
entrambe le seguenti condizioni: 
        2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in  area  medica
per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 per cento; 
        2.2) il tasso di  occupazione  dei  posti  letto  in  terapia
intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e'  superiore  al  30  per
cento"»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis.  Fino  al  16  giugno  2021  il   monitoraggio   dei   dati
epidemiologici e' effettuato sulla base  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del  2020  vigenti  il  giorno
antecedente alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  18
maggio 2021, n. 65, nonche' delle disposizioni di cui al comma  1-bis
del presente articolo. All'esito del  monitoraggio  effettuato  sulla
base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini
dell'ordinanza di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  n.  33  del
2020, in caso di discordanza le regioni  sono  collocate  nella  zona
corrispondente allo scenario inferiore. 
  3-ter. All'allegato  23  annesso  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  2  marzo  2021,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  52  del  2  marzo  2021,  e'
aggiunta, in fine, la seguente voce: 
  "Commercio al dettaglio di mobili per la casa"». 
  Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis. - (Linee guida e protocolli) - 1. I protocolli  e  le
linee guida di cui all'articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2020, n. 74, sono adottati  e  aggiornati  con  ordinanza  del
Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri  competenti  per
materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e  delle  province
autonome». 
 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, dopo le parole: «31 luglio 2021,»  sono  inserite  le
seguenti: «ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui
ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessita' di  una  revisione
del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24  del  medesimo
allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021,»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. In conseguenza  della  proroga  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio  2021,  per  le
richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione,
annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021, ai sensi
dell'articolo 27 della legge  25  maggio  1970,  n.  352,  in  deroga
all'articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti
le firme e dei certificati elettorali dei  sottoscrittori  presso  la
cancelleria della Corte di cassazione  e'  effettuato  entro  quattro
mesi dalla data  del  timbro  apposto  sui  fogli  medesimi  a  norma
dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970». 
 
  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 11-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile) -
1.  All'articolo  263  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
relativo alla  disciplina  del  lavoro  agile  nelle  amministrazioni
pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A tal  fine,
le amministrazioni di cui al primo periodo del presente  comma,  fino
alla definizione della disciplina  del  lavoro  agile  da  parte  dei
contratti collettivi, ove previsti, e,  comunque,  non  oltre  il  31
dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  organizzano  il
lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la
flessibilita'  dell'orario  di  lavoro,  rivedendone  l'articolazione
giornaliera e settimanale, introducendo modalita'  di  interlocuzione
programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali  e  non
in presenza, applicando il lavoro agile, con le  misure  semplificate
di cui alla lettera b) del  comma  1  del  medesimo  articolo  87,  e
comunque  a  condizione  che  l'erogazione  dei  servizi  rivolti  ai
cittadini e alle imprese  avvenga  con  regolarita',  continuita'  ed
efficienza nonche' nel rigoroso rispetto  dei  tempi  previsti  dalla
normativa vigente"; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le  disposizioni
del presente comma si applicano al personale del comparto  sicurezza,
difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato  di  emergenza
connesso al COVID-19"; 
    b) al comma  2,  dopo  le  parole:  "tutela  della  salute"  sono
inserite le seguenti: "e di contenimento del fenomeno  epidemiologico
del COVID-19". 
  2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7  agosto  2015,  n.  124,
relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita  e  di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo la parola: "telelavoro"  sono  aggiunte
le seguenti: "e del lavoro agile"; 
    b) al terzo periodo, le parole: "60 per  cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "15 per cento"; 
    c) al quarto periodo, le parole: "30 per cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "15 per cento". 
  Art. 11-ter. - (Proroga dei termini di validita'  di  documenti  di
riconoscimento e  di  identita'  nonche'  di  permessi  e  titoli  di
soggiorno e di documenti di viaggio) - 1. All'articolo 104, comma  1,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo
di validita' dei documenti  di  riconoscimento  e  di  identita',  le
parole:  "30  aprile  2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "30
settembre 2021". 
  2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7  ottobre  2020,
n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2020,
n. 159, relativo a permessi e titoli  di  soggiorno  e  documenti  di
viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "30 aprile 2021" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 luglio 2021"; 
    b) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Prima  della
suddetta  scadenza,  gli  interessati  possono  comunque   presentare
istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo,
la  cui  trattazione  e'  effettuata  progressivamente  dagli  uffici
competenti". 
  Art. 11-quater. - (Proroga  di  termini  concernenti  rendiconti  e
bilanci degli enti locali, delle regioni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e  il  riequilibrio  finanziario
degli  enti  locali)  -  1.  Il  termine  per  la  deliberazione  del
rendiconto di gestione degli enti locali relativo all'esercizio 2020,
di cui all'articolo  227,  comma  2,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' prorogato al 31 maggio 2021. 
  2. Per l'esercizio  2021,  il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione degli enti locali, di  cui  all'articolo  151,
comma 1, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, e' differito al 31 maggio 2021. Fino  a  tale  data  e'
autorizzato l'esercizio  provvisorio  di  cui  all'articolo  163  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  i
termini previsti dall'articolo 18, comma 1,  lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi' prorogati  per
l'anno 2021: 
    a) il rendiconto relativo all'anno 2020 e' approvato da parte del
consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione  da
parte della giunta entro il 30 giugno 2021; 
    b) il bilancio consolidato relativo all'anno  2020  e'  approvato
entro il 30 novembre 2021. 
  4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le  parole:  "30  giugno  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2021". 
  5. Per l'anno  2021,  il  termine  previsto  dall'articolo  31  del
decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  l'adozione  dei
bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti  di  cui  all'articolo
19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del  citato  decreto
legislativo n. 118 del 2011 e' prorogato al 30 giugno 2021. 
  6.  I  termini  di  cui  all'articolo  32,  comma  7,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi' modificati per  l'anno
2021: 
    a) i bilanci di  esercizio  dell'anno  2020  degli  enti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i),  e  lettera  c),  del
citato decreto legislativo n.  118  del  2011  sono  approvati  dalla
giunta regionale entro il 31 luglio 2021; 
    b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio  sanitario
regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il  30  settembre
2021. 
  7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del
30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11  dicembre
2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione  dei  risultati
conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021  e  al
30 giugno 2021. 
  8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro
unioni  regionali  e  delle  relative   aziende   speciali   riferito
all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021,  e'  differito  al  30
giugno 2021. 
  9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5,  primo  periodo,
nonche' di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno
2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta  e  di  sessanta
giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data. 
  Art. 11-quinquies. - (Proroga in materia  di  esercizio  di  poteri
speciali nei settori di rilevanza strategica) - 1. All'articolo 4-bis
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,  relativo
all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: "fino al 30 giugno 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"; 
    b)  al  comma  3-quater,  le  parole:  "31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 
  Art. 11-sexies. - (Proroga di termini  in  materia  di  patenti  di
guida, rendicontazione da  parte  di  imprese  ferroviarie,  navi  da
crociera e revisione periodica dei veicoli)  -  1.  All'articolo  13,
comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,  relativo  alla
prova di esame teorica per il conseguimento della patente  di  guida,
dopo le parole: "e' espletata" sono inserite le seguenti:  "entro  il
31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla
data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  tale   prova   e'
espletata". 
  2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese  ferroviarie
per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a  causa
dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole: "entro il 15 marzo  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 maggio 2021"; 
    b) al terzo periodo, le parole: "entro il 30  aprile  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 giugno 2021". 
  3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, relativo all'attivita' delle navi da crociera,  le  parole:  "30
aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 
  4. Il termine  di  cui  all'articolo  92,  comma  4-septies,  primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  relativo  alla
revisione periodica dei veicoli di cui  all'articolo  80  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
e' differito al 31 dicembre 2021. 
  Art. 11-septies. - (Proroga delle  modalita'  semplificate  per  lo
svolgimento  degli   esami   di   abilitazione   degli   esperti   di
radioprotezione e dei medici autorizzati, nonche' dei consulenti  del
lavoro)  -  1.  All'articolo  6,  comma   8,   primo   periodo,   del
decreto-legge   31   dicembre   2020,   n.   183,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi
1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis". 
  Art. 11-octies. - (Proroga della  sospensione  della  revoca  degli
stanziamenti dei fondi  per  il  rilancio  degli  investimenti  delle
amministrazioni centrali dello Stato) - 1.  All'articolo  265,  comma
15,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  le  parole:  "per
l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per  gli  anni  2020  e
2021". 
  2. Le disposizioni dell'articolo  1,  comma  24,  secondo  periodo,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non  si  applicano  per  l'anno
2021. 
  Art. 11-novies. - (Interventi finanziati dal Fondo per lo  sviluppo
e la coesione) -  1.  All'articolo  44,  comma  7,  lettera  b),  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
  Art. 11-decies. -  (Proroga  di  interventi  finanziati  dal  Fondo
Antonio Megalizzi) - 1. Al comma 379 dell'articolo 1 della  legge  27
dicembre  2019,  n.  160,  la  parola:  "2020"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2021". 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  1
milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al  Ministero  dello
sviluppo  economico  e,  quanto  a  500.000  euro,   l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 
  Art.  11-undecies.  -  (Misure  urgenti  in  materia  di  controlli
radiometrici) - 1. All'articolo 22, comma 1, del decreto  legislativo
31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in
vigore  del  presente  decreto  o  dall'inizio  della  pratica"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021 o entro  dodici
mesi dall'inizio della pratica". 
  2. All'articolo 72, comma 4,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Nelle
more dell'approvazione del decreto di cui al comma  3,  comunque  non
oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo  2  del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7
dell'allegato XIX al presente decreto". 
  Art. 11-duodecies. - (Disposizioni in materia di prevenzione  degli
incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta) -  1.  Al
fine di fare fronte,  nel  settore  del  turismo,  all'impatto  delle
misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19,
le attivita' turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del
Ministro dell'interno 28 febbraio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014,  che,  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  hanno
provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma
1, lettera b), e comma  2,  lettera  b),  del  medesimo  decreto  del
Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre  2021,  a  dare
attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1,  lettera
a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali  inadempimenti
e le procedure in essere rispetto a termini gia' scaduti. 
  Art. 11-terdecies. - (Accelerazione di interventi per  fare  fronte
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19)  -  1.  Le  disposizioni
dell'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto fino al  31  dicembre
2021. 
  Art.  11-quaterdecies.  -   (Proroghe   di   misure   urgenti   per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   in   ambito
penitenziario e in materia  di  interventi  urgenti  per  gli  uffici
giudiziari)  -  1.  Al  decreto-legge  28  ottobre  2020,   n.   137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, comma 2, le parole:  "30  aprile  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"; 
    b) all'articolo 29, comma 1, le parole:  "30  aprile  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"; 
    c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "30 aprile  2021"
sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021". 
  2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147,  e'  sostituito  dal  seguente:  "In  caso  di
mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione
della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento
dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento e' revocato". 
  Art. 11-quinquiesdecies. - (Misure urgenti per  il  rilancio  delle
infrastrutture) - 1. Al fine di evitare la revoca  dei  finanziamenti
per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per  il
rilancio  dell'economia,  al  comma   3-bis   dell'articolo   3   del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "Per  gli  interventi  relativi  al  ponte
stradale di collegamento tra l'autostrada per  Fiumicino  e  l'EUR  e
agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui alla lettera c) del comma
2 del  presente  articolo,  gli  adempimenti  previsti  dal  relativo
decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre
2022, a  condizione  che  gli  enti  titolari  dei  codici  unici  di
progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di  cui
al decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,  le  informazioni
necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti". 
  Art.  11-sexiesdecies.  -  (Proroga  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n.  124)  -
1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1,  comma  125-ter,
primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' prorogato al  1°
gennaio 2022. 
  Art. 11-septiesdecies. - (Proroga in  materia  di  esercizio  delle
competenze dei giudici di pace in materia tavolare) - 1. All'articolo
32, comma 4, del decreto legislativo  13  luglio  2017,  n.  116,  le
parole: "31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2025". 
  Art. 11-duodevicies.  -  (Disposizioni  in  materia  di  Commissari
straordinari degli enti del servizio sanitario  regionale)  -  1.  Il
termine per l'approvazione dei bilanci da parte del  Ministero  della
salute,  di  cui  all'articolo  2,  comma  5,  secondo  periodo,  del
decreto-legge   10   novembre   2020,   n.   150,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e' prorogato  al
31 ottobre 2021». 
 
  All'articolo 12: 
    al comma 1, la parola: «aggiunto» e' sostituita  dalla  seguente:
«inserito»; 
    al comma 2, le parole: «ai sensi  all'articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo». 
 
  Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 12-bis. - (Procedure selettive per l'accesso alla professione
di autotrasportatore) - 1. In  considerazione  del  ruolo  essenziale
svolto   dal   settore   dell'autotrasporto    durante    l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento delle prove  selettive  di
abilitazione alla professione di trasportatore su strada di  merci  e
viaggiatori e' sempre consentito. 
  Art. 12-ter. - (Voucher taxi) - 1. In considerazione degli  effetti
derivanti dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  al  fine  di
consentire ai comuni di  procedere  all'individuazione  dei  soggetti
beneficiari e all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e in deroga alle disposizioni dell'articolo 187,  comma  3-quinquies,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  dei  paragrafi
9.2.5 e 9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile  applicato  della
contabilita'   finanziaria,   l'avanzo   vincolato   derivante    dal
trasferimento ai comuni delle risorse previste  dal  citato  articolo
200-bis, comma 1, del  decreto-legge  n.  34  del  2020  puo'  essere
applicato in caso  di  esercizio  provvisorio  anche  in  assenza  di
determinazione, da parte della  giunta  comunale,  del  risultato  di
amministrazione presunto, nei limiti  delle  somme  accertate  e  non
impegnate nel corso del  2020,  sulla  base  di  un'idonea  relazione
documentata del dirigente competente o del responsabile  finanziario.
In funzione del raggiungimento della finalita' pubblica  programmata,
tali somme  non  sono  soggette  ai  vincoli  e  ai  limiti  previsti
dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145.  La  competenza  per  la  relativa  variazione  di  bilancio  e'
attribuita alla giunta comunale». 
 
  All'articolo 13: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, le parole: «articoli 1, 2, 3, 4, 5,  6,  7  e
8,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli  1,  2,  3,  3-bis,  4,
4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter» e  le  parole:  «n.  19  del
2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»; 
      al secondo periodo, le parole: «n. 33 del 2020» sono sostituite
dalle  seguenti:  «16   maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»; 
    al comma 2, le parole: «, 489, anche  se  relativi  ai  documenti
informatici di cui all'articolo 491-bis,  del  codice  penale,»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «e  489  del  codice  penale,  anche  se
relative ai documenti informatici di  cui  all'articolo  491-bis  del
medesimo codice,». 
 
  Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
  «Art. 13-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione». 
 
  L'allegato 1 e' soppresso. 
 
  All'allegato 2: 
    il numero 4 e' soppresso; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente numero: 
    «26-bis Articolo 10, comma  1-bis,  del  decreto-legge  1°  marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  aprile
2021, n. 55 - Disposizioni in materia di riordino delle  attribuzioni
dei Ministeri».