(Allegato)
 
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  6
  MAGGIO 2021, N. 59 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 2: 
        all'alinea, le  parole:  «Piano  di  cui  al  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti:  «Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari di cui al comma 1»; 
        alla lettera c): 
          ai punti 1 e 2,  le  parole:  «Rinnovo  flotte,  bus»  sono
sostituite dalle seguenti: «Rinnovo delle flotte di bus»; 
          al  punto  3,  le  parole:   «Rafforzamento   delle   linee
regionali-linee regionali gestite da Regioni  e  Municipalita'»  sono
sostituite dalle seguenti:  «Rafforzamento  delle  linee  ferroviarie
regionali»; 
          al punto 4, le parole: «Rinnovo  del  materiale  rotabile »
sono sostituite dalle seguenti: «Rinnovo  del  materiale  rotabile  e
infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci»; 
          al punto 5, le parole: «Strade sicure - Implementazione  di
un sistema di monitoraggio dinamico per il  controllo  da  remoto  di
ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di  un  sistema
di monitoraggio  dinamico  per  il  controllo  da  remoto  di  ponti,
viadotti e tunnel (A24-A25)»; 
          al punto 6, le parole: «ponti, viadotti  e  tunnel  (ANAS)»
sono sostituite dalle seguenti: «ponti, viadotti e tunnel della  rete
viaria principale»; 
          al punto 11, dopo le parole: «(Cold ironing)» sono inserite
le seguenti: «, attraverso un sistema alimentato, ove  l'energia  non
provenga  dalla  rete  di  trasmissione  nazionale,  da  fonti  green
rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o,  in
sua mancanza, da gas naturale»; 
          al punto 12, dopo le parole: «delle strade»  sono  inserite
le seguenti: «, inclusa la manutenzione straordinaria anche  rispetto
a fenomeni di dissesto idrogeologico o a  situazioni  di  limitazione
della circolazione»; 
          al punto 13, le parole:  «riqualificazione  edilizia»  sono
sostituite dalle seguenti: «riqualificazione dell'edilizia»; 
          alla lettera d),  punto  1,  le  parole:  «sui  siti»  sono
sostituite dalle seguenti: «su siti»; 
          alla lettera e), punto 1, le parole:  «Salute,  ambiente  e
clima»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Salute,   ambiente,
biodiversita' e clima»; 
        alla lettera h): 
          all'alinea, le parole: «dal 2022 al 2026»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal 2021 al 2026»  e  le  parole:  «Ministero  delle
politiche agricole, alimentari» con  le  seguenti:  «Ministero  delle
politiche agricole alimentari»; 
          al punto 1, le parole:  «settori  agroalimentare,  pesca  e
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» sono  sostituite
dalle   seguenti:   «settori   agroalimentare,    della    pesca    e
dell'acquacoltura,  della  silvicoltura,  della  floricoltura  e  del
vivaismo» e dopo le  parole:  «per  l'anno  2026»  sono  aggiunte  le
seguenti: «. Il 25  per  cento  delle  predette  somme  e'  destinato
esclusivamente   alle   produzioni   biologiche   italiane   ottenute
conformemente  alla  normativa  europea  e  a  quella  nazionale   di
settore»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di  investimenti
in materia di mobilita' in tutto il territorio nazionale  nonche'  di
ridurre il  divario  infrastrutturale  tra  le  diverse  regioni,  le
risorse di cui al comma 2, lettera c), punti 1 e  3,  sono  destinate
alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari  al  50  per
cento e all'80 per cento. 
        2-ter. Le risorse di cui al comma 2,  lettera  c),  punto  2,
sono destinate: 
          a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno  2021,  di
17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 142 milioni
di euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per  l'anno  2026,
all'erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili,  di  un
contributo di importo  non  superiore  al  50  per  cento  dei  costi
necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in
fase di costruzione delle stesse; 
          b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno  2021,  di
30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno
2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte  di  Rete  ferroviaria
italiana Spa, di unita' navali  impiegate  nel  traghettamento  nello
Stretto  di  Messina  per  i  servizi  ferroviari   di   collegamento
passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce  dei  passeggeri.
Tali risorse si intendono immediatamente  disponibili  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti; 
          c) nella misura di 7 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno  2023,  di  64,4
milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni  di  euro  per  l'anno
2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento,  in
misura  non  superiore  al  50  per  cento  del  relativo  costo,  di
interventi destinati alla realizzazione di impianti  di  liquefazione
di   gas   naturale   sul   territorio   nazionale   necessari   alla
decarbonizzazione  dei  trasporti  e  in  particolare   nel   settore
marittimo,  nonche'  di  punti  di  rifornimento  di   gas   naturale
liquefatto (GNL)  e  Bio-GNL  in  ambito  portuale  con  le  relative
capacita'  di  stoccaggio,  e  per  l'acquisto  delle  unita'  navali
necessarie a sostenere le attivita'  di  bunkeraggio  a  partire  dai
terminali di rigassificazione nazionali. 
        2-quater. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabiliti: 
          a) le modalita' di assegnazione delle  risorse  di  cui  al
comma  2,  lettera  c),  punto  4,  finalizzate   all'erogazione   di
contributi in favore delle imprese del settore  ferroviario  merci  e
della logistica che svolgono  le  proprie  attivita'  sul  territorio
nazionale. I contributi sono destinati al  finanziamento,  in  misura
non  superiore  al  50  per  cento,  dell'acquisto  di  nuovi  carri,
locomotive  e  mezzi  di  movimentazione  per  il   trasporto   merci
ferroviario anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento,
nella  misura  del   100   per   cento,   di   interventi   destinati
all'efficientamento ecosostenibile di  raccordi  ferroviari  di  Rete
ferroviaria italiana Spa; 
          b) la tipologia e  i  parametri  tecnici  degli  interventi
ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere  a)  e  c)  del  comma
2-ter, l'entita' del contributo riconoscibile, ai sensi delle  citate
lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalita'  e
le condizioni di erogazione dello stesso. 
        2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c),  punto
12,  sono  destinate,  al  fine  di  assicurare  l'efficacia   e   la
sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale  per  lo  sviluppo
delle aree  interne  del  Paese,  con  particolare  riferimento  alla
promozione e al miglioramento dell'accessibilita' delle aree interne,
al finanziamento di interventi di messa in sicurezza  e  manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto  a
fenomeni di dissesto idrogeologico  o  a  situazioni  di  limitazione
della circolazione. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la
coesione  territoriale  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
si provvede alla ripartizione delle  risorse  tra  le  aree  interne,
sulla base dei seguenti criteri: 
          a) entita' della popolazione residente; 
          b) estensione delle strade statali, provinciali e  comunali
qualora queste ultime rappresentino l'unica  comunicazione  esistente
tra due o piu' comuni appartenenti all'area interna; 
          c) esistenza  di  rischi  derivanti  dalla  classificazione
sismica dei territori e dall'accelerazione sismica; 
          d) esistenza di  situazioni  di  dissesto  idrogeologico  e
relativa entita'. 
        2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di  cui  al
comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di
cui  alle  lettere  a)  e  b)   del   medesimo   comma   2-quinquies,
complessivamente considerati. 
        2-septies. Al fine di favorire l'incremento del patrimonio di
edilizia residenziale  pubblica  di  proprieta'  delle  regioni,  dei
comuni e degli ex Istituti autonomi per le  case  popolari,  comunque
denominati, costituiti anche in forma societaria, nonche' degli  enti
di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punto 13, sono destinate al finanziamento di un programma
di  interventi   di   riqualificazione   dell'edilizia   residenziale
pubblica, ivi compresi interventi  di  demolizione  e  ricostruzione,
avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di: 
          a) interventi diretti  alla  verifica  e  alla  valutazione
della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale
pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico; 
          b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di
edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese  le  relative
progettazioni; 
          c) interventi di razionalizzazione degli spazi di  edilizia
residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e
ridimensionamento degli alloggi, se  eseguiti  congiuntamente  a  uno
degli interventi di cui alle lettere a) e b); 
          d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici,  se
eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a)
e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle
aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli  immobili  oggetto
di intervento; 
          e) operazioni di acquisto di immobili,  da  destinare  alla
sistemazione temporanea degli  assegnatari  di  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a)
e b), a condizione che gli immobili da  acquistare  siano  dotati  di
caratteristiche energetiche  e  antisismiche  almeno  pari  a  quelle
indicate come  requisito  minimo  da  raggiungere  per  gli  immobili
oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e  b).  Alle
finalita' di cui alla  presente  lettera  puo'  essere  destinato  un
importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse; 
          f)  operazioni  di  locazione  di  alloggi   da   destinare
temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia  residenziale
pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b). 
        2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui  al
comma 2, lettera c), punto  13,  non  sono  ammessi  alle  detrazioni
previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
        2-novies.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
          a) sono individuati  gli  indicatori  di  riparto  su  base
regionale delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto  conto  del
numero di alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  presenti  in
ciascuna regione,  dell'entita'  della  popolazione  residente  nella
regione nonche' dell'entita' della  popolazione  regionale  residente
nelle zone sismiche 1 e 2; 
          b) sono stabilite le modalita' e i termini di ammissione  a
finanziamento degli interventi,  con  priorita'  per  gli  interventi
effettuati nelle zone sismiche 1 e 2, per quelli che prevedono azioni
congiunte  sia  di   miglioramento   di   classe   sismica   sia   di
efficientamento energetico, nonche' per quelli in relazione ai  quali
sia gia' disponibile almeno il progetto di  fattibilita'  tecnica  ed
economica di cui all'articolo 23 del codice dei  contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
          c)  sono  disciplinate  le  modalita'  di  erogazione   dei
finanziamenti. 
        2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio  di  edilizia
residenziale pubblica,  le  risorse  del  Programma  di  recupero  di
immobili  e  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  di   cui
all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014,  n.  47,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,  sono  altresi'
destinate a: 
          a) interventi di  ristrutturazione  e  riqualificazione  di
alloggi e immobili gia' destinati a edilizia residenziale pubblica; 
          b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o
alla  riconversione  a  edilizia  residenziale  sociale  di  immobili
pubblici e  privati  in  disuso,  sfitti  o  abbandonati,  liberi  da
qualunque vincolo»; 
      al comma 5, la parola: «Enea»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e  lo  sviluppo
economico sostenibile (ENEA)»; 
      al comma 6,  le  parole:  «Piano  di  cui  al  comma  1,»  sono
sostituite dalle seguenti:  «Piano  nazionale  per  gli  investimenti
complementari», le parole:  «,  nonche'  di  eventuale  revoca  delle
risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma di  cui
al comma 7» sono soppresse ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Allo scopo di agevolare la realizzazione  degli  interventi
previsti dal comma 2, lettera f), punto 1, dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31
dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo
8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano  ai  soggetti
individuati per l'attuazione degli interventi suddetti.»; 
      al comma 7, al primo periodo, la parola: «PNRR » e'  sostituita
dalle seguenti: « Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza »  e  il
secondo e  il  terzo  periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:  « Le
informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al
presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e  i  sistemi
collegati. Negli altri casi  e,  comunque,  per  i  programmi  e  gli
interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
e' utilizzato il sistema informatico di  cui  all'articolo  1,  comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
      dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
        «7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai programmi  ed
interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando  anche  quanto  previsto  dal
medesimo articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei
termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli  adempimenti  o
la mancata alimentazione dei sistemi di  monitoraggio  comportano  la
revoca del finanziamento ai sensi del  presente  comma,  qualora  non
risultino   assunte   obbligazioni   giuridicamente   vincolanti.   I
provvedimenti di revoca sono adottati dal  Ministro  a  cui  risponde
l'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Nel caso in  cui
il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonche'
per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), punto 1, la  revoca
e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su
proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Le  risorse
disponibili per  effetto  delle  revoche,  anche  iscritte  in  conto
residui, sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  secondo  criteri  premianti  nei   confronti   delle
amministrazioni che abbiano riportato  i  migliori  dati  di  impiego
delle risorse. Per  le  risorse  oggetto  di  revoca,  i  termini  di
conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis, commi  3  e  4,
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  decorrono  nuovamente  dal
momento dell'iscrizione nello stato di  previsione  di  destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state  gia'  trasferite  dal
bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione, al fine di consentirne  l'utilizzo  previsto  con  la
riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di  bilancio  anche
in conto residui. In caso di mancato versamento delle predette  somme
da parte degli enti locali delle regioni a statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della regione Sardegna, il  recupero  e'  operato
con le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della  legge
24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali  delle  regioni  Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento  e
di Bolzano, in caso di mancato  versamento,  le  predette  regioni  e
province autonome assoggettano i propri  enti  ad  una  riduzione  in
corrispondente  misura  dei  trasferimenti  correnti  erogati   dalle
medesime   regioni    o    province    autonome    che    provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme recuperate. In  caso  di  mancato  versamento  da  parte  delle
regioni e delle province autonome si procede al recupero delle  somme
dovute a valere sulle giacenze  depositate  a  qualsiasi  titolo  nei
conti aperti presso la tesoreria statale. 
        7-ter. L'attuazione degli investimenti di  cui  al  comma  2,
lettera  e),  costituisce  adempimento  ai   fini   dell'accesso   al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini  e
per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23
dicembre  2009,  n.  191,  come  prorogato,  a  decorrere  dal  2013,
dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
la  relativa  verifica  e'  effettuata  congiuntamente  dal  Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza  e  dal  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti  di  cui
rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 12 dell'intesa  tra  lo
Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
sancita in data 23 marzo 2005. 
        7-quater.  Fermo  restando  il  rispetto  del  cronoprogramma
finanziario e  procedurale  previsto  dal  presente  articolo  e  dal
decreto di cui al comma 7, alla ripartizione  delle  risorse  per  la
concreta attuazione degli interventi di cui al comma 2,  lettera  d),
punto 1, si provvede con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
        7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e  fino  alla  completa
realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari,
e' presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione gia'
prevista dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29  dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n.  18,  una  relazione  sulla  ripartizione  territoriale  dei
programmi e degli interventi di cui al  comma  2,  anche  sulla  base
delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7»; 
      al comma 8, le parole: «sono concessi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' subordinata alla» ed e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Le amministrazioni attuano gli  interventi  ricompresi  nel
Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il
principio dell'assenza  di  un  danno  significativo  agli  obiettivi
ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020»; 
      al comma 9, le parole:  «in  3.055,53  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «in 3.005,53 milioni di euro». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art.    1-bis. (Misure    di    semplificazione    per     gli
investimenti) - 1. Ai fini della corretta programmazione  finanziaria
delle risorse  e  dell'erogazione  dei  contributi  concessi  per  la
progettazione  e  la  realizzazione  di   investimenti   relativi   a
interventi  di  spesa  in  conto  capitale,  limitatamente  a  quelli
indicati  all'articolo  1,  l'amministrazione  erogante  i   predetti
contributi verifica tramite il sistema di cui al decreto  legislativo
29 dicembre 2011, n. 229, e  quelli  ad  esso  collegati,  l'avvenuta
esecuzione da parte degli enti beneficiari dei  relativi  adempimenti
amministrativi, ivi compresi: 
        a)  la  presentazione  dell'istanza  di   finanziamento   nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge  16  gennaio
2003, n. 3; 
        b) l'affidamento dei relativi contratti; 
        c) l'emissione di stati di avanzamento dei lavori; 
        d)    il    monitoraggio    fisico    della     realizzazione
dell'intervento; 
        e) la chiusura contabile e di cantiere dell'intervento; 
        f)  la  chiusura  del  codice  unico  di  progetto   di   cui
all'articolo 11 della citata legge n. 3 del 2003. 
      2. Le amministrazioni eroganti i contributi hanno pieno accesso
alle funzioni e ai dati dei sistemi di cui al comma 1. 
      3. Il comma 144 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, e' sostituito dal seguente: 
        "144. I contributi assegnati con il decreto di cui  al  comma
141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per
il 20 per cento entro il 28 febbraio  dell'anno  di  riferimento  del
contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento
dei lavori e per il restante 10  per  cento  previa  trasmissione  al
Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del  certificato
di regolare esecuzione rilasciato per  i  lavori  dal  direttore  dei
lavori, ai sensi dell'articolo 102  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi
sono altresi' rilevati tramite il sistema di monitoraggio di  cui  al
comma 146". 
      4. All'articolo 1, comma 51-bis, della legge 27 dicembre  2019,
n.  160,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   "Qualora
l'ammontare dei contributi assegnati con il decreto di cui  al  terzo
periodo sia inferiore alle risorse disponibili,  le  risorse  residue
per l'anno 2021 sono finalizzate allo scorrimento  della  graduatoria
dei progetti ammissibili per l'anno 2021". 
      5. All'articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Gli  enti
beneficiari del contributo  per  l'anno  2022  sono  individuati  con
comunicato del Ministero  dell'interno  da  pubblicare  entro  il  20
luglio 2021"; 
        b)  al  quarto  periodo,  le  parole:  "28   febbraio"   sono
sostituite dalle seguenti: "10 agosto"». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 2020,  n.  178,»  sono
inserite le seguenti: «al fine di accelerare la capacita' di utilizzo
delle  risorse  e  di  realizzazione  degli  investimenti  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza,»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  come  rifinanziato
dal  comma  1  del  presente  articolo,  con  delibera  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse complessive  pari  a  700
milioni di euro a investimenti nei seguenti settori: 
          a) 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni  di  euro
per l'anno 2023 e  55  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  per  la
realizzazione  di  un'unica  Rete   di   interconnessione   nazionale
dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme,  dei
sistemi  e  dei  dati  tra  scuole,  uffici  scolastici  regionali  e
Ministero dell'istruzione, l'omogeneita'  nell'elaborazione  e  nella
trasmissione dei dati,  il  corretto  funzionamento  della  didattica
digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi
alle attivita' predette; 
          b) 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di  un  polo
energetico nel Mare Adriatico  per  riconvertire  le  piattaforme  di
estrazione del petrolio e del gas e realizzare  un  distretto  marino
integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle  coste
di Ravenna, nel quale eolico  offshore  e  fotovoltaico  galleggiante
producano  energia  elettrica   in   maniera   integrata   e   siano,
contemporaneamente, in  grado  di  generare  idrogeno  verde  tramite
elettrolisi; 
          c) 35 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni  di  euro
per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni  2023  e
2024, in favore dei comuni  con  popolazione  tra  50.000  e  250.000
abitanti e dei capoluoghi di provincia con meno  di  50.000  abitanti
per investimenti finalizzati  al  risanamento  urbano,  nel  rispetto
degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione  urbana
sostenibile, nonche' a favorire l'inclusione sociale; 
          d) 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni  di  euro
per  l'anno  2023  e  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,   per
investimenti  per  il  miglioramento  della  qualita'  dell'aria,  in
considerazione  del  perdurare  del  superamento  dei  valori  limite
relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi  al
biossido di azoto (NO2 ), di cui  alla  procedura  di  infrazione  n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Le  risorse  sono  assegnate  in
coerenza con il riparto di cui al comma 14-ter dell'articolo  30  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
          e) 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024,  per  interventi  prioritari  di
adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud
Italia, anche per la valorizzazione dei siti di interesse  turistico,
storico e archeologico; 
          f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e
15 milioni di euro per l'anno  2024,  per  il  rinnovo  delle  flotte
navali private adibite all'attraversamento dello Stretto di Messina; 
          g) 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni  di  euro
per l'anno 2024,  per  interventi  infrastrutturali  per  evitare  il
sovraffollamento carcerario; 
          h) 15 milioni di euro per l'anno 2021, per investimenti per
il  passaggio  a  metodi  di  allevamento  a   stabulazione   libera,
estensivi, pascolivi, come  l'allevamento  all'aperto,  l'allevamento
con nutrizione ad erba (grass  fed)  e  quello  biologico  e  per  la
transizione a sistemi senza gabbie. 
        1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h),  sono
assegnate dal CIPESS, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 178,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel rispetto della  percentuale  di
riparto territoriale ivi stabilita. Con la delibera del  CIPESS  sono
individuati per ciascun intervento finanziato gli obiettivi iniziali,
intermedi e finali  in  relazione  al  cronoprogramma  finanziario  e
procedurale nonche'  le  modalita'  di  revoca  in  caso  di  mancato
rispetto  di  tali  obiettivi.  Le  risorse  revocate  tornano  nella
disponibilita'  del  CIPESS   per   la   programmazione   complessiva
nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. 
        1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis,  lettere  b),
f) ed h), sono attuati  nel  rispetto  della  disciplina  europea  in
materia di aiuti di Stato»; 
      alla rubrica, le parole:  «Fondo  sviluppo  e  coesione »  sono
sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, le  parole:  «per  l'anno  nel  2029»  sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2029»; 
        al secondo periodo, le parole: «per  l'anno  nel  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021»; 
        al comma 2, le parole: «di 1.667 milioni di euro  per  l'anno
2027, di 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.520  milioni  di
euro per l'anno 2029  e  di  1.235  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1.667 milioni di euro per l'anno 2027,  1.830  milioni  di
euro per l'anno 2028, 1.520 milioni di euro per l'anno 2029  e  1.235
milioni» e le parole: «alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1,  le  parole:  «1  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1 milione»; 
      al comma 2, lettera c),  le  parole:  «mediante  corrispondente
mediante  riduzione»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «mediante
corrispondente riduzione».