(Allegato) (parte 2)
  Alla parte II, titolo  IV,  dopo  l'articolo  56  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «Art. 56-bis (Iniziative di  elevata  utilita'  sociale  nel  campo
dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL).  -  1.  In  relazione
alle esigenze  di  ammodernamento  delle  strutture  sanitarie  e  di
ampliamento della  rete  sanitaria  territoriale,  anche  conseguenti
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30  settembre  2021,
su proposta del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e delle  politiche  sociali,  possono  essere  individuate
iniziative di investimento immobiliare di  elevata  utilita'  sociale
nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui
all'articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 
  2. Le iniziative  di  cui  al  comma  1  sono  valutate  dall'INAIL
nell'ambito dei propri piani  triennali  di  investimento,  a  valere
sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma
15,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  Art. 56-ter (Misure di semplificazione in materia di agricoltura  e
pesca). - 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli  interventi  in
materia di  agricoltura  e  pesca  compresi  nel  PNRR  e  garantirne
l'organicita', sono adottate le seguenti misure di semplificazione: 
    a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Relativamente al
settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo puo'
essere rilasciata anche da un dottore agronomo  o  forestale,  da  un
agrotecnico laureato o da un perito agrario"; 
    b) all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  29  marzo
2004,  n.  99,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
"L'accertamento eseguito da una regione  ha  efficacia  in  tutto  il
territorio nazionale"; 
  Art. 56-quater (Modifiche al codice della  proprieta'  industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30).  -  1.  Al
codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 70 e' inserito il seguente: 
  "Art. 70-bis (Licenza obbligatoria in caso di  emergenza  nazionale
sanitaria). - 1. Nel caso di  dichiarazione  di  stato  di  emergenza
nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate
difficolta'  nell'approvvigionamento  di   specifici   medicinali   o
dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse,  nel
rispetto  degli   obblighi   internazionali   ed   europei,   licenze
obbligatorie per l'uso,  non  esclusivo,  non  alienabile  e  diretto
prevalentemente  all'approvvigionamento  del  mercato  interno,   dei
brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validita' vincolata  al
perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi
dalla cessazione dello stesso. 
  2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al  comma  1  e'
concessa con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro  dello  sviluppo  economico,  previo   parere   dell'Agenzia
italiana   del   farmaco   in   merito   all'essenzialita'   e   alla
disponibilita' dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e  sentito
il titolare dei diritti di proprieta' intellettuale. Con il  medesimo
decreto e' stabilita  anche  l'adeguata  remunerazione  a  favore  di
quest'ultimo,  determinata  tenendo  conto   del   valore   economico
dell'autorizzazione. 
  3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma
1 e' concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto  con
il Ministro dello  sviluppo  economico,  previo  parere  dell'Agenzia
nazionale   per   i   servizi   sanitari    regionali    in    merito
all'essenzialita' e  alla  disponibilita'  dei  dispositivi  rispetto
all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di
proprieta' intellettuale. Con il medesimo decreto e' stabilita  anche
l'adeguata  remunerazione  a  favore  di  quest'ultimo,   determinata
tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione"; 
    b) all'articolo 72: 
      1) al comma 1, le parole: "articoli 70 e  71"  sono  sostituite
dalle seguenti: "articoli 70, 70-bis e 71"; 
      2) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Nei
casi di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui al presente  comma
e' adottato in conformita' ai commi 2 e 3 del medesimo articolo"». 
  All'articolo 57: 
    al comma 1: alla lettera a): 
      dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis) al comma 6,  dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il
seguente: "Nel caso in cui  tali  porti  rientrino  nella  competenza
territoriale di piu'  Autorita'  di  sistema  portuale,  al  Comitato
partecipano i Presidenti di ciascuna Autorita' di sistema portuale"; 
      1-ter) al comma 6, sesto periodo, le parole: "dell'Autorita' di
sistema  portuale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  ciascuna
Autorita' di sistema portuale"»; 
      al numero 3), le parole: «e' sostituto» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «e'  sostituito»,  le  parole:  «comma  1  a-quater»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a-quater)» e  le  parole
da: «, con oneri a carico» fino a: «per l'anno 2023» sono  sostituite
dalle seguenti: «. A tale fine e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni
di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2034»; 
    alla lettera c), capoverso Art. 5-bis: 
    al comma 5, le parole: «autorizzazione  unica,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «autorizzazione unica»; 
    al comma 6,  le  parole:  «prevista  di»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «prevista dai»; 
    al comma 2, le parole: «l'efficacia del comma 1» sono  sostituite
dalle seguenti: «l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui  al  comma  1,
lettera a), numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a
8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022  al  2034,  si
provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni
di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per  l'anno  2023,  a
carico del Programma operativo complementare al  Programma  nazionale
Governance e  capacita'  istituzionale  2014-2020  e,  quanto  a  4,4
milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2034, mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190»; 
    al comma 4, le parole: «programmazione periodo di programmazione»
sono sostituite dalle seguenti: «- periodo di programmazione». 
  All'articolo 58: 
    al comma 1, capoverso  15,  le  parole:  «programma-quadro»  sono
sostituite dalle seguenti: «programma quadro» e le  parole:  «che  si
avvale dell'Agenzia per la coesione  territoriale,»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «,  che  si  avvale  dell'Agenzia  per  la  coesione
territoriale». 
  L'articolo 59 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   59   (Proroga   del    termine    per    la    perequazione
infrastrutturale).  -   1.   Nelle   more   di   una   ridefinizione,
semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla
perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22  della  legge  5
maggio  2009,  n.  42,  il  termine  del  30  giugno  2021   previsto
all'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e'
prorogato al 31 dicembre 2021». 
  Alla parte  II,  titolo  V,  dopo  l'articolo  60  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 60-bis  (Accelerazione  dei  procedimenti  relativi  ai  beni
confiscati alle mafie). - 1. Al fine di accelerare il procedimento di
destinazione dei beni confiscati alla criminalita' organizzata, anche
allo scopo di garantire il  tempestivo  svolgimento  delle  attivita'
connesse  all'attuazione  degli  interventi  di  valorizzazione   dei
predetti beni, previsti dal PNRR, all'articolo 48  del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera  c),  settimo  periodo,  dopo  le  parole:
"finalita'  sociali"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "ovvero  per  il
sostenimento delle spese di manutenzione  straordinaria  inerenti  ai
beni confiscati utilizzati per le medesime finalita'"; 
    b) al comma 13 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "La
notifica del provvedimento di destinazione  dei  beni  immobili  agli
enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e  d),  perfeziona
il trasferimento  del  bene  al  patrimonio  indisponibile  dell'ente
destinatario, che ne effettua  la  trascrizione  entro  i  successivi
dieci giorni"; 
    c) dopo il comma 15-quater e' aggiunto il seguente: 
  "15-quinquies. In  caso  di  revoca  della  destinazione,  il  bene
rientra nella disponibilita' dell'Agenzia,  che  ne  verifica,  entro
sessanta giorni, la possibilita' di destinazione secondo la procedura
ordinaria. Qualora tale verifica  dia  esito  negativo,  il  bene  e'
mantenuto al patrimonio dello Stato  con  provvedimento  dell'Agenzia
stessa. La relativa gestione e'  affidata  all'Agenzia  del  demanio.
L'Agenzia  del  demanio  provvede  alla  regolarizzazione  del   bene
confiscato avvalendosi  della  facolta'  prevista  dall'articolo  51,
comma 3-ter, nonche' alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello
stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per  gli
interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche  per
la successiva  assegnazione,  a  titolo  gratuito,  agli  enti  e  ai
soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per  le
finalita' ivi previste"». 
  All'articolo 62: 
    al  comma  1,  capoverso  2-bis,  le  parole:  «dell'art.»   sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo». 
  All'articolo 63: 
    al comma 1, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le  seguenti:
«e comma 2-bis». 
  Alla parte II,  titolo  VI,  dopo  l'articolo  63  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 63-bis (Modifiche all'articolo  3  della  legge  20  novembre
2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico  e
permute aventi a oggetto terreni a uso civico). - 1.  All'articolo  3
della legge 20 novembre 2017, n.  168,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti commi: 
  "8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e  permute
aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio  civico
in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che
i predetti terreni: 
    a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica  o  la
destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per
oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore  della
legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali  opere  realizzate  siano
state autorizzate dall'amministrazione comunale; 
    b) siano stati utilizzati in conformita' ai vigenti strumenti  di
pianificazione urbanistica; 
    c) non siano stati  trasformati  in  assenza  dell'autorizzazione
paesaggistica o in difformita' da essa. 
  8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui
al comma 8-bis  hanno  a  oggetto  terreni  di  superficie  e  valore
ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei
comuni, delle regioni e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. I trasferimenti dei  diritti  e  le  permute  comportano  la
demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e  a  essi
si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42. 
  8-quater. I terreni dai quali sono  trasferiti  i  diritti  di  uso
civico ai sensi di quanto disposto  dai  commi  8-bis  e  8-ter  sono
sdemanializzati e su di essi e' mantenuto il vincolo paesaggistico". 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
  All'articolo 64: 
    al comma 2, capoverso Art. 21: 
    al comma 1, secondo periodo, le parole da:  «tra  i  quali  dieci
componenti»  fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite   dalle
seguenti: «tra i  quali  tre  componenti  sono  scelti  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca e gli altri dodici  sono  designati,
due ciascuno e nel rispetto del principio della  parita'  di  genere,
dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza  dei  rettori
delle universita' italiane, dalla Consulta dei presidenti degli  enti
pubblici di ricerca, dall'European Research Council e  dall'Accademia
nazionale  dei  Lincei  e,  uno  ciascuno,  dalla  European   Science
Foundation  e  dal  Consiglio  nazionale  dei   ricercatori   e   dei
tecnologi»; 
    al comma 2, lettera a), le parole: «cui l'Italia e'  parte»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui l'Italia e' parte»; 
    al comma 5, la parola: «soppressa» e' sostituita dalla  seguente:
«abrogata»; 
    al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «di 20  milioni  di
euro» e' inserita la  seguente:  «annui»  e,  al  terzo  periodo,  le
parole: «e di 20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:  «e
a 20 milioni di euro annui»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. Anche  al  fine  di  supportare  l'attivita'  del  Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca  di  cui  all'articolo  21
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato ad assumere, nei limiti della  dotazione
organica e  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  con
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le  procedure
concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui all'articolo 1, comma
938, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  sessantanove  unita'  di
personale da inquadrare nell'Area III,  posizione  F1,  del  comparto
Funzioni centrali,  con  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato in esito alla prova scritta di cui  al  quarto  periodo
dell'articolo 1,  comma  939,  della  legge  n.  178  del  2020.  Per
l'espletamento delle  procedure  concorsuali  previste  dal  presente
comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli
oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma,  pari  a  euro
100.000 per  l'anno  2021  e  a  euro  2.760.845  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'universita' e della ricerca. 
  6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di  cui
al  presente  decreto,  la  dotazione  complessiva  del   contingente
previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n.  165,
e' incrementata, nei limiti della dotazione  organica  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di personale per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di  cui  al
primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al  citato  articolo
9, comma 1, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito  un  posto
di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle  dirette
dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalita' di cui al presente
comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili  per
gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'universita' e
della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3,  del  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 12, e' incrementata di 30.000 euro per l'anno  2021  e
di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al  2027.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61
euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni  dal
2022 al 2027, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'universita' e della ricerca. 
  6-quater. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione e  messa  a
regime  dei  sistemi  e  delle  nuove  funzionalita'  strumentali  di
gestione  amministrativa  e  contabile  finalizzate  a  rendere  piu'
efficiente ed efficace l'azione amministrativa e  per  potenziare  le
attivita' a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici
centrali, nonche' al fine di avviare tempestivamente le procedure  di
attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e  di  supportare
gli  enti  locali  nell'attuazione  degli  interventi   di   edilizia
scolastica, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad  assumere,
nel  biennio   2021-2022,   in   aggiunta   alle   vigenti   facolta'
assunzionali,  un  contingente  di  alta  professionalita'   pari   a
cinquanta unita', da inquadrare nell'Area  III,  posizione  economica
F3. Per il reclutamento del suddetto  contingente  di  personale,  il
Ministero dell'istruzione e' autorizzato a bandire, senza  il  previo
svolgimento delle previste procedure di mobilita', apposite procedure
concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale  per  l'accesso  alle
quali e' richiesto il  possesso,  oltre  che  del  titolo  di  studio
previsto per  il  profilo  professionale  di  inquadramento  e  della
conoscenza della  lingua  inglese,  anche  di  dottorato  di  ricerca
pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi  di  selezione
stabiliscono i titoli da  valutare  e  i  punteggi  attribuibili,  lo
svolgimento  di  un  esame  orale  da  parte  del  candidato,   anche
finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua  inglese  nonche'
dell'eventuale  altra   lingua   straniera   tra   quelle   ufficiali
dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore
al livello di competenza B2 di  cui  al  "Quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi
e  secondo  le  modalita'  indicate  dall'amministrazione  anche  con
l'utilizzo di strumenti informatici  e  digitali,  nel  rispetto  dei
principi  inerenti  allo  svolgimento  in  modalita'   decentrata   e
telematica delle procedure concorsuali, garantendo  l'identificazione
dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle  comunicazioni  e  la   loro
tracciabilita' e  le  modalita'  di  composizione  delle  commissioni
esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste
dal presente comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  euro
100.000. 
  6-quinquies.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma   6-quater   e'
autorizzata la spesa di euro  100.000  per  l'anno  2021  e  di  euro
2.236.523 annui a decorrere dall'anno  2022.  Ai  relativi  oneri  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  dell'istruzione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici del Ministero
dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi  dell'articolo  17,
comma 4-bis,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  si  provvede
all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero,
apportando modifiche  ai  regolamenti  di  organizzazione  vigenti  e
prevedendo l'istituzione di tre  posizioni  dirigenziali  di  livello
generale. Conseguentemente, la dotazione organica  dei  dirigenti  di
prima fascia e' corrispondentemente  incrementata.  Per  le  medesime
finalita'  la  dotazione  finanziaria  per  gli  uffici  di   diretta
collaborazione e' incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021  e  di
800.000  euro   annui   a   decorrere   dall'anno   2022.   Ai   fini
dell'attuazione del presente  comma,  e'  autorizzata  la  spesa  nel
limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e  di  euro  1.542.200
annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  cui   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385,  lettera
h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della  Fondazione
"I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei  Lincei  e'
prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per
l'anno 2021, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  dell'istruzione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio»; 
    al  comma  7,  le  parole:  «alta  formazione,  artistica»   sono
sostituite dalle seguenti: «alta formazione artistica»; 
    al comma 7, capoverso: 
      all'alinea, le parole:  «Agli  oneri  previsti  dalla  presente
disposizione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «7-bis.  Agli  oneri
derivanti dal comma 7»; 
      al primo trattino, le parole:  «-  quanto  a  8  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «a) quanto a 8 milioni» e le parole: «131,
legge» sono sostituite dalle seguenti: «131, della legge»; 
      al secondo trattino, le parole: «- quanto  a  4  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «b) quanto a 4 milioni» e le parole: «131,
legge» sono sostituite dalle seguenti: «131, della legge». 
  Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  64-bis  (Misure  di  semplificazione  nonche'  prime  misure
attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica,  musicale
e  coreutica).  -  1.  Al  fine  di  accelerare  l'esecuzione   degli
interventi in  materia  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di  cui  al
presente articolo. 
  2. All'articolo 1 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 102 e' sostituito dal seguente: 
  "102. Al  fine  di  valorizzare  il  sistema  dell'alta  formazione
artistica e musicale e favorire la  crescita  del  Paese  e  al  fine
esclusivo dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
qualifiche funzionali  del  pubblico  impiego  per  le  quali  ne  e'
prescritto il possesso nonche'  per  l'accesso  ai  corsi  di  laurea
magistrale istituiti dalle universita', i diplomi accademici di primo
livello  rilasciati  dalle  istituzioni  facenti  parte  del  sistema
dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale  di  cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  sono
equipollenti  ai  titoli  di  laurea  rilasciati  dalle   universita'
appartenenti alle seguenti classi  di  corsi  di  laurea  di  cui  al
decreto  ministeriale  16  marzo  2007,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007: 
    a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli  istituti  superiori
per le industrie artistiche; 
    b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse  da
quelle di cui alla lettera a)"; 
    b) al comma 104, dopo le parole:  "o  di  specializzazione"  sono
inserite le seguenti: "nonche' a  borse  di  studio,  ad  assegni  di
ricerca e ad ogni altro bando per attivita'  di  formazione,  studio,
ricerca o perfezionamento". 
  3. Nelle more della piena attuazione  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2019,  n.  143,  le
istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21  dicembre  1999,  n.
508,  possono  reclutare,  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali
autorizzate,  personale  amministrativo  a  tempo  indeterminato  nei
profili di collaboratore e di elevata professionalita' EP/1  ed  EP/2
con procedure  concorsuali  svolte  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. Nelle more della piena attuazione  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2019,  n.  143,  le
assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n.  508,  pari
al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio
dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma  654,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono  autorizzate  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  5. Il reclutamento  di  docenti  nelle  accademie  di  belle  arti,
accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o  di  istituto,
per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28  di  cui
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonche' per  gli  insegnamenti  ABPR72,
ABPR73, ABPR74, ABPR75 e  ABPR76  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30  dicembre  2010,
n. 302, e' subordinato al possesso dei requisiti  del  corpo  docente
individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del  codice  di
cui al decreto legislativo n. 42 del  2004,  nonche'  all'inserimento
nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo
182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,
in  uno  o  piu'  settori  di  competenza  coerenti  con  il  settore
artistico-disciplinare a cui afferisce l'insegnamento. 
  6.  Al  primo  periodo  del  comma  1  dell'articolo  3-quater  del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «ad esclusione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8,
comma 5, del medesimo  regolamento,  che  si  applicano  a  decorrere
dall'anno accademico 2021/ 2022». 
  7.  Gli   organi   delle   istituzioni   dell'alta   formazione   e
specializzazione artistica e musicale previsti  dall'articolo  4  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
febbraio 2003, n.  132,  possono  essere  rimossi,  con  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  previa  diffida,  nei
seguenti casi: a) per gravi o persistenti  violazioni  di  legge;  b)
quando non possa essere assicurato  il  normale  funzionamento  degli
organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in  caso  di
dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione
non consenta  il  regolare  svolgimento  dei  servizi  indispensabili
ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai  debiti  liquidi
ed esigibili nei confronti dei  terzi.  Con  il  decreto  di  cui  al
presente comma  si  provvede  alla  nomina  di  un  commissario,  che
esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi  rimossi  nonche'
gli   ulteriori   eventuali   compiti   finalizzati   al   ripristino
dell'ordinata gestione dell'istituzione. 
  8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di  cui  all'articolo
2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre  1999,  n.  508,  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo  parere
favorevole  dell'Agenzia  nazionale  di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca, puo' essere autorizzata  l'istituzione
di corsi di studio delle istituzioni statali di cui  all'articolo  2,
comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi  diverse  dalla
loro sede legale, senza oneri a  carico  del  bilancio  dello  Stato.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  di   natura   non
regolamentare del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  su
proposta  dell'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario  e  della  ricerca,  sono  definiti  le  procedure  per
l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma
e i requisiti di idoneita' delle strutture, di  sostenibilita'  e  di
adeguatezza delle risorse  finanziarie  nonche'  di  conformita'  dei
servizi che sono assicurati nelle  predette  sedi  decentrate,  ferme
restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro  dodici  mesi
dalla data di adozione del decreto di  cui  al  secondo  periodo  del
presente comma, le istituzioni statali di cui al citato  articolo  2,
comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno gia' attivato corsi in
sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma,
ove non  gia'  autorizzati  sulla  base  di  specifiche  disposizioni
normative. Dopo il termine di  cui  al  terzo  periodo  del  presente
comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni  assicurano  agli
studenti il completamento dei  corsi  presso  le  sedi  legali  delle
medesime  istituzioni  ovvero  presso   un'altra   istituzione,   con
applicazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  5,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 212, e i titoli  di  studio  rilasciati  presso  sedi
decentrate non autorizzate non hanno valore legale. 
  9. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, si interpreta nel senso che le  procedure  di  cui  al  medesimo
comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate
a  coloro  che  hanno  maturato  il  requisito,  riferito  agli  anni
accademici di insegnamento, nelle istituzioni di  alta  formazione  e
specializzazione artistica e musicale statali italiane. 
  10. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, le parole: "di validita'" sono sostituite dalle seguenti: "di
conseguimento" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2022". 
  Art. 64-ter (Proroga degli organi degli Enti parco nazionali). - 1.
Al fine di agevolare la  programmazione  degli  interventi  del  PNRR
nelle aree protette,  la  durata  in  carica  del  presidente  e  del
consiglio  direttivo  di  ciascun  Ente  parco  nazionale,   ove   il
rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,  e'  prorogata  fino
alla scadenza dell'organo nominato in data piu' recente. 
  Art. 64-quater (Fruizione delle aree naturali protette).  -  1.  Al
fine di consentire una migliore  allocazione  delle  risorse  a  essi
attribuite dal  PNRR,  gli  enti  di  gestione  delle  aree  naturali
protette  possono  regolamentare  l'accesso  a  specifiche   aree   o
strutture in cui sia necessario il contingentamento  dei  visitatori,
affidando il servizio di fruizione di tali aree o  strutture,  previo
esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso
di  adeguata  formazione  e  prevedendo  la  corresponsione   di   un
contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori. 
  Art. 64-quinquies (Misure di semplificazione in materia di  ricerca
clinica). - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
"l'attivita' ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", la  ricerca
clinica, la comunicazione al paziente"; 
    b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo, dopo le  parole:
"alla medicina di genere e  all'eta'  pediatrica"  sono  inserite  le
seguenti: "nonche' alla comunicazione tra il medico e il paziente". 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
  All'articolo 65: 
    al comma 1,  lettera  c),  capoverso  5-bis,  le  parole:  «della
mobilita'  sostenibile»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «della
mobilita' sostenibili». 
  Dopo l'articolo 65 e' inserito il seguente: 
  «Art. 65-bis (Proroga della concessione di esercizio  della  tratta
italiana  della  ferrovia  Domodossola-Locarno).  -  1.  Al  fine  di
assicurare la continuita'  del  servizio  pubblico  di  trasporto  di
interesse  nazionale   costituito   dalla   ferrovia   internazionale
Domodossola-Locarno,    come    disciplinato    dalla     Convenzione
internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n.  3195,
all'articolo 3, comma 9, della legge  18  giugno  1998,  n.  194,  le
parole: "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti:  "31  agosto
2031". All'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede  nell'ambito  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica». 
  All'articolo 66: 
    al comma 1 sono premessi i seguenti: 
  «01. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di  cui
al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le  parole:  "delle  attivita'  di  cui
all'articolo 5," sono inserite le seguenti: "nonche' delle  eventuali
attivita' diverse di cui all'articolo 6"; 
    b) sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  "I  beni  che
compongono il patrimonio destinato  sono  indicati  nel  regolamento,
anche con  atto  distinto  ad  esso  allegato.  Per  le  obbligazioni
contratte in relazione alle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, gli
enti religiosi civilmente  riconosciuti  rispondono  nei  limiti  del
patrimonio  destinato.  Gli  altri  creditori   dell'ente   religioso
civilmente riconosciuto non possono  far  valere  alcun  diritto  sul
patrimonio destinato allo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  ai
citati articoli 5 e 6". 
  02. All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: "Ai fini del calcolo della quota percentuale  di
cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali  e
provinciali di protezione civile"»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  3  luglio
2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che
compongono il patrimonio destinato  sono  indicati  nel  regolamento,
anche con  atto  distinto  ad  esso  allegato.  Per  le  obbligazioni
contratte in relazione alle attivita' di cui all'articolo 2, gli enti
religiosi  civilmente  riconosciuti   rispondono   nei   limiti   del
patrimonio  destinato.  Gli  altri  creditori   dell'ente   religioso
civilmente riconosciuto non possono  far  valere  alcun  diritto  sul
patrimonio destinato allo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
citato articolo 2"»; 
    al comma 2, le parole: «consente ai soggetti erogatori di beni  o
servizi in  favore  delle  persone  con  disabilita',  l'accesso,  su
richiesta  dell'interessato,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«consente alle pubbliche amministrazioni, agli  enti  territoriali  e
alle  associazioni  di   tutela   delle   persone   con   disabilita'
maggiormente  rappresentative  e  capillarmente  diffuse  a   livello
territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone  con
disabilita', l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo  delle
pratiche  connesse  all'erogazione  di  detti  beni  o  servizi,   su
richiesta dell'interessato,» e le parole: «invalidante  di  cui  alla
legge 15 ottobre 1990, n. 295» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di
invalidita' o disabilita' in tutti i casi stabiliti dalla legge»; 
    alla rubrica,  dopo  le  parole:  «in  materia»  e'  inserita  la
seguente: «di». 
  Dopo l'articolo 66 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 66-bis (Modifiche a disposizioni legislative). - 1. Al  primo
periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990,  n.
395,  le  parole:  "individuate  con  decreto  del   Ministro"   sono
soppresse. 
  2. Al secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 56 del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole da: "Con  decreto  del
Ministro della giustizia" fino a: "che  assicurano"  sono  sostituite
dalle seguenti: "E' assicurata". 
  3. Il comma 3-bis dell'articolo 64 del codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'
abrogato. 
  4. Al comma 4-octies dell'articolo 241-bis del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: ", secondo  le  modalita'  definite
con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare"  sono
soppresse. 
  5. Il comma 343 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, e' abrogato. 
  6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  il  quarto
periodo del comma 38 e' soppresso e il comma 937 e' abrogato. 
  7. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n.  154,
e' abrogato. 
  8. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 151, e' abrogato. 
  9.  La  lettera  a)  del  comma  4  dell'articolo  3  del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' abrogata. 
  10. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice del  Terzo  settore,  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' abrogato. 
  11. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo  21  maggio
2018, n. 74, e' abrogato. 
  12. Il comma 20-ter dell'articolo 83  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e' abrogato. 
  13.  Il  comma  13  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  7
settembre 2018, n. 114, e' abrogato. 
  14.  Il  secondo  periodo  del  comma  2   dell'articolo   15   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' soppresso. 
  15. Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo  6  del
decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, e' abrogato. 
  16. Il secondo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' soppresso. 
  Art.   66-ter   (Misure   di   semplificazione   per   l'erogazione
dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare). - 1. Dopo  il
comma 4 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2002,  n.  288,  e'
inserito il seguente: 
  "4-bis. Nelle more dell'adozione del  decreto  annuale  di  cui  al
comma 4, le amministrazioni preposte continuano a  erogare  l'assegno
di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente
a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196". 
  Art.  66-quater  (Semplificazione  delle  segnalazioni  relative  a
banconote e monete sospette di falsita'). -  1.  All'articolo  2  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 152, dopo le parole:  "sospette  di  falsita',"  sono
inserite le seguenti: "non oltre il  quindicesimo  giorno  lavorativo
successivo all'individuazione delle stesse,"; 
    b) al comma 153, le parole: "fino ad euro 5.000" sono  sostituite
dalle seguenti: "da euro 300 a euro 5.000 secondo la  gravita'  della
violazione". 
  Art.  66-quinquies  (Destinazione  di  parte  dei  proventi   delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni  del  codice  della
strada all'acquisto di mezzi per finalita' di protezione  civile).  -
1. All'articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada, di cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte,  in  fine,
le  seguenti  parole:  ",  o  all'acquisto  di  automezzi,  mezzi   e
attrezzature  per  finalita'  di  protezione  civile  di   competenza
dell'ente interessato". 
  Art. 66-sexies (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano nelle  regioni  a  statuto  speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione». 
  All'allegato I: 
    nell'intestazione, le parole:  «(Articolo  17)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «(Articoli 17, comma 1, lettera a), e  18,  comma  1,
lettera b))»; 
    alla voce 1.4.1, lettera b, la parola:  «conFuel»  e'  sostituita
dalle seguenti: «con Fuel». 
  All'allegato II: 
    alla tabella A, voce 5, seconda colonna, le parole: «250 kW» sono
sostituite dalle seguenti: «300 kW».