(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
                al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1: 
      all'alinea  sono  premesse  le   seguenti   parole:   «In   via
temporanea,»; 
      alla lettera a), all'alinea, la parola: «accesso,» e' soppressa
e, al numero 3), le parole: «sino al compimento del diciottesimo anno
di eta'» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  eta'  inferiore  ai
diciotto anni compiuti»; 
      alla lettera b), le parole: «(ISEE) di  cui  al  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «(ISEE), disciplinato dal  regolamento  di
cui al decreto» e dopo le parole: «del  medesimo»  sono  inserite  le
seguenti: «regolamento di cui al». 
  All'articolo 2: 
    al  comma  1,  le  parole:  «L'assegno»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «L'ammontare dell'assegno temporaneo»; 
    al  comma  2  sono  aggiunte,  in  fine,  le   seguenti   parole:
«riconosciuta ai sensi della normativa vigente». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, dopo le parole: «La domanda» sono inserite le
seguenti: «per  il  riconoscimento  dell'assegno  temporaneo  di  cui
all'articolo 1»; 
      il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «L'assegno  e'
comunque corrisposto con decorrenza dal mese di  presentazione  della
domanda»; 
    al comma 2 sono premesse le seguenti parole:  «Fino  all'adozione
da parte dell'INPS delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno
ai sensi del comma 2-bis,»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e'  ripartito  in
pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di
un solo  conto  corrente.  In  assenza  dei  genitori,  l'assegno  e'
corrisposto  a   chi   esercita   la   responsabilita'   genitoriale.
L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su  IBAN  ovvero
mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari  percettori
di  reddito  di  cittadinanza.  In  caso  di  separazione  legale  ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli  effetti
civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di  accordo,  al
genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o  condiviso,
l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra  i
genitori». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1, le parole: «altre misure in denaro a favore dei figli
a carico erogate dalle regioni, province  autonome»  sono  sostituite
dalle seguenti: «altri benefici in denaro a favore dei figli a carico
erogati dalle regioni, dalle province autonome»; 
    al comma 2, le parole da: «la  dichiarazione  sostitutiva  unica»
fino  a:  «e'  presentata»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «il
richiedente  presenta  la  dichiarazione  sostitutiva   unica   (DSU)
prevista dall'articolo 10 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,
aggiornata,»; 
    al comma 3: 
      al primo periodo, le parole: «congiuntamente ad esso e  con  le
modalita' di erogazione del Reddito di cittadinanza» sono  sostituite
dalle seguenti: «congiuntamente al Reddito di cittadinanza e  con  le
modalita' di erogazione del medesimo»; 
      al secondo periodo, le parole:  «del  decreto-legge  n.  4  del
2019» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge  28  gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26»; 
      al comma 4, le parole: «n. 4), del decreto-legge n. 4 del 2019»
sono sostituite dalle seguenti: «numero 4), del citato  decreto-legge
n. 4 del 2019». 
  All'articolo 5: 
    al  comma  1  sono  premesse  le   seguenti   parole:   «In   via
temporanea,»; 
    al comma 2, le parole:  «dal  comma.  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal comma 1». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1, dopo le parole: «di cui all'ultimo periodo del  comma
12» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
    al comma 2, le parole: «trattamenti CISOA» sono sostituite  dalle
seguenti:  «trattamenti  di  cassa  integrazione   salariale   operai
agricoli (CISOA)»; 
    al comma 3, le parole: «quota delle ore fruite rispetto alle  ore
autorizzate  di  integrazione  salariale»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «quota delle ore di integrazione salariale fruite  rispetto
alle ore autorizzate».