(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  14
  GIUGNO 2021, N. 82 
    All'articolo 1: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
          a)  cybersicurezza,  l'insieme   delle   attivita',   fermi
restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n.  124,  e
gli obblighi derivanti da  trattati  internazionali,  necessarie  per
proteggere dalle  minacce  informatiche  reti,  sistemi  informativi,
servizi informatici e comunicazioni  elettroniche,  assicurandone  la
disponibilita', la confidenzialita' e l'integrita' e garantendone  la
resilienza, anche ai fini della tutela della  sicurezza  nazionale  e
dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico; 
          b)  resilienza  nazionale  nello  spazio  cibernetico,   le
attivita' volte a prevenire un pregiudizio per la sicurezza nazionale
come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera f),  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio
2020, n. 131; 
          c) decreto-legge perimetro, il decreto-legge  21  settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri  speciali
nei settori di rilevanza strategica; 
          d) decreto  legislativo  NIS,  il  decreto  legislativo  18
maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e  dei  sistemi
informativi nell'Unione; 
          e) strategia nazionale di cybersicurezza, la  strategia  di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le parole: «, anche  ai  fini  della  tutela
della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico» sono soppresse; 
        alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, previa deliberazione del Consiglio dei ministri»; 
      al comma 2, la parola: «lett.» e'  sostituita  dalla  seguente:
«lettera»; 
      al comma  3,  le  parole:  «il  presidente  del  COPASIR»  sono
sostituite dalle seguenti: «il Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica (COPASIR), di cui  all'articolo  30  della  legge  3
agosto 2007, n. 124, e le Commissioni parlamentari competenti» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente articolo». 
    All'articolo 3: 
      al  comma  1,  le  parole:  «alla  medesima   Autorita'»   sono
sostituite dalle seguenti: «all'Autorita'» e le parole: «legge n. 124
del 2007, ove istituita,» sono sostituite dalle  seguenti:  «legge  3
agosto 2007, n. 124, ove istituita, denominata di seguito: "Autorita'
delegata",». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, le parole: «, anche  ai  fini  della  tutela  della
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico» sono soppresse; 
      al comma 4, dopo le parole:  «dell'Agenzia»  sono  inserite  le
seguenti: «per la cybersicurezza nazionale»; 
      al comma 5, le parole:  «il  direttore  generale  del  DIS,  il
direttore dell'AISE, il direttore dell'AISI,» sono soppresse; 
      al comma 6, la parola: «CISR»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR),
di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124,». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, le parole: «, anche  ai  fini  della  tutela  della
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico» sono soppresse; 
      al comma 3, al primo periodo, le  parole:  «legge  n.  400  del
1988» sono sostituite dalle seguenti: «legge 23 agosto 1988, n.  400»
e, al terzo periodo,  la  parola:  «Direttore»  e'  sostituita  dalla
seguente: «direttore» e  la  parola:  «vicedirettore»  e'  sostituita
dalle seguenti: «vice direttore»; 
      al comma 5, dopo le parole: «di  altre  amministrazioni,»  sono
inserite le seguenti: «delle Forze armate,»; 
      al comma 6, dopo le  parole:  «il  COPASIR»  sono  inserite  le
seguenti: «, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31,  comma  3,
della legge 3 agosto 2007, n. 124,». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, le parole: «nell'ambito delle risorse  disponibili»
sono  sostituite   dalle   seguenti:   «nell'ambito   delle   risorse
finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi  dell'articolo  18,  comma
1»; 
      al comma 3, dopo le parole: «previo parere»  sono  inserite  le
seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e
per i profili finanziari e, per i profili di competenza,». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1: 
        alla lettera e): 
          al numero 1), le parole: «comma 1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «paragrafo 1»; 
          al numero 2), le parole: «comma 6»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «paragrafo 6» e le parole: «punto 1)» sono sostituite dalle
seguenti: «numero 1) della presente lettera»; 
        alla  lettera  i),  la  parola:  «DIS»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di
cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124,»; 
        alla  lettera  m),  le  parole:  «nonche'  in  materia»  sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' quelle in materia»; 
        dopo la lettera m) sono inserite le seguenti: 
          «m-bis)  assume  le  iniziative  idonee  a  valorizzare  la
crittografia  come  strumento  di  cybersicurezza,  anche  attraverso
un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia di cui  alla
lettera b). In particolare, l'Agenzia attiva  ogni  iniziativa  utile
volta  al  rafforzamento  dell'autonomia  industriale  e  tecnologica
dell'Italia,  valorizzando  lo  sviluppo  di  algoritmi   proprietari
nonche'  la  ricerca  e   il   conseguimento   di   nuove   capacita'
crittografiche nazionali; 
          m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi  cloud  per
la pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea e del regolamento di cui all'articolo  33-septies,  comma  4,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»; 
        alla lettera n) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«. A tale fine, promuove iniziative di partenariato  pubblico-privato
per rendere effettive tali capacita'»; 
        alla lettera q),  le  parole:  «istituzioni,  ed  enti»  sono
sostituite dalle seguenti: «istituzioni ed enti»; 
        alla lettera r) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
e, in particolare, con il Ministero  della  difesa  per  gli  aspetti
inerenti alla ricerca militare. L'Agenzia puo' altresi' promuovere la
costituzione  di  aree  dedicate   allo   sviluppo   dell'innovazione
finalizzate a favorire la formazione e il reclutamento  di  personale
nei settori avanzati dello  sviluppo  della  cybersicurezza,  nonche'
promuovere la realizzazione di studi di  fattibilita'  e  di  analisi
valutative finalizzati a tale scopo»; 
        alla lettera s), le parole:  «Ministero  degli  esteri»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri»; 
        alla lettera t), le parole:  «Ministero  degli  esteri»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero degli  affari  esteri»  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e,  in  particolare,  con  il
Ministero  della  difesa  per  gli  aspetti  inerenti  a  progetti  e
iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia europea  per
la difesa»; 
        alla  lettera  v),  dopo  le   parole:   «nel   campo   della
cybersicurezza,» sono inserite le seguenti: «in particolare favorendo
l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia,» e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nello svolgimento  di  tali
compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche delle strutture  formative  e
delle capacita' della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, secondo  termini
e modalita' da definire  con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati»; 
        dopo la lettera v) e' inserita la seguente: 
          «v-bis) puo' predisporre attivita' di formazione  specifica
riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile regolate sulla
base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato  e',
a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile»; 
        dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          «1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di  cui
al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa), presso l'Agenzia e'
istituito, con funzioni di consulenza  e  di  proposta,  un  Comitato
tecnico-scientifico, presieduto dal direttore generale della medesima
Agenzia, o da un dirigente da lui delegato, e composto  da  personale
della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti  dell'industria,
degli enti  di  ricerca,  dell'accademia  e  delle  associazioni  del
settore della sicurezza, designati con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri.  La  composizione  e  l'organizzazione  del
Comitato tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita' e
i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo  6,  comma  1.
Per  la  partecipazione  al  Comitato  tecnico-scientifico  non  sono
previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese». 
    All'articolo 8: 
      al comma 2, primo periodo, le parole:  «o  dal  vice  direttore
generale da lui designato» sono sostituite dalle  seguenti:  «o,  per
sua delega, dal vice direttore generale»  e  le  parole:  «dell'AISE,
dell'AISI, di ciascuno dei Ministeri rappresentati  nel  Comitato  di
cui all'articolo 5  della  legge  n.  124  del  2007,  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca,  del   Ministro   delegato   per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza   esterna
(AISE), di cui all'articolo 6 della legge  3  agosto  2007,  n.  124,
dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  interna  (AISI),   di   cui
all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di ciascuno dei Ministeri
rappresentati nel CIC»; 
      al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «I componenti»  sono
inserite le seguenti: «del Nucleo»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Ai  componenti  del  Nucleo  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1: 
        alla lettera b), le parole: «decreto-legge n. 174  del  2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  198  del  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 30 ottobre  2015,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198»; 
        alla  lettera  c),  le  parole:   «in   esercitazioni»   sono
sostituite dalle seguenti: «a esercitazioni»; 
        alla lettera e), le parole: «riceve, per il tramite del CSIRT
Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni  o  tentativi  di
violazione della sicurezza o di perdita dell'integrita' significativi
ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi, dal DIS,
dall'AISE e dall'AISI» sono sostituite dalle  seguenti:  «acquisisce,
anche per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i  casi
di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di  perdita
dell'integrita' significativi  ai  fini  del  corretto  funzionamento
delle reti e dei servizi dagli organismi di informazione di cui  agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.  124»  e  le  parole:
«decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni,  dalla
legge n. 155 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155». 
    All'articolo 10: 
      il comma 2 e' soppresso; 
      al comma 3, primo periodo, le parole: «,  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili,» sono sostituite  dalla
seguente: «e»; 
      al comma 4, le parole: «di natura cibernetica,» sono sostituite
dalle seguenti: «di natura cibernetica»; 
      al comma 5: 
        all'alinea,  le  parole:  «decreto-legge  n.  174  del  2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  198  del  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 30 ottobre  2015,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198»; 
        alla lettera e), le parole: «dell'UE» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'Unione europea». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, le parole: «Con legge di bilancio» sono  sostituite
dalle seguenti: «Con la legge di bilancio»; 
      al comma 2, lettera e), la parola: «contribuiti» e'  sostituita
dalla seguente: «contributi»; 
      al comma 3: 
        alla lettera a), dopo le parole: «del  CIC»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        alla  lettera  b),  le  parole:  «sono  trasmessi,  al»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «sono   trasmessi   alle   Commissioni
parlamentari competenti e al»; 
      al comma 4, le parole: «e per quelle svolte in raccordo con  il
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla
legge n. 124 del 2007» sono soppresse. 
    All'articolo 12: 
      al comma 1: 
        al primo periodo,  le  parole:  «di  tutela  della  sicurezza
nazionale nello spazio cibernetico attribuite  all'Agenzia  e  tenuto
conto delle attivita' svolte dalla stessa in raccordo con il  Sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui  alla  legge
n. 124 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «volte  alla  tutela
della  sicurezza  nazionale  nello  spazio   cibernetico   attribuite
all'Agenzia»; 
        al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «per  il  personale
dell'Agenzia» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2,  lettera
a),»; 
        al terzo periodo,  le  parole:  «sia  con  riferimento»  sono
sostituite dalle seguenti: «con riferimento sia» e  dopo  le  parole:
«in servizio che» sono inserite le seguenti: «al trattamento»; 
      al comma 2: 
        all'alinea, le parole: «nei limiti delle risorse  finanziarie
disponibili»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'ambito  delle
risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo  18,
comma 1»; 
        alla lettera c), dopo le parole: «composto da  personale»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «analoga
posizione,  prevista»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «analoga
posizione prevista»; 
      al comma 5, le parole:  «al  presidente  del»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alle Commissioni parlamentari competenti e al»; 
      al  comma  7,  le  parole:   «Fatto   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 42 della legge n. 124 del 2007,» sono soppresse; 
      al comma 8, dopo le parole: «previo parere»  sono  inserite  le
seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e
per i profili finanziari e, per i profili di competenza,». 
    All'articolo 14: 
      al  comma  2,  le  parole:  «in  raccordo  con  il  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla  legge  n.
124  del  2007,  nonche'  in  relazione  agli  ambiti  di   attivita'
dell'Agenzia sottoposti  al  controllo  del  Comitato  ai  sensi  del
presente decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «negli  ambiti
concernenti  la  tutela  della  sicurezza  nazionale   nello   spazio
cibernetico relativamente ai profili di competenza del Comitato». 
    All'articolo 15: 
      al comma 1: 
        alla lettera e), capoverso  comma  6,  lettera  b),  dopo  le
parole: «sono valutate» sono inserite le seguenti: «ed  eventualmente
integrate, d'intesa con le autorita' di settore,»; 
        alla   lettera    f),    le    parole:    «dalle    seguenti:
"cybersicurezza"», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«dalla seguente: "cybersicurezza"»; 
        alla lettera g), capoverso Art. 7: 
          al comma 1, lettera d), le  parole:  «delle  Regioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalle Regioni»; 
          al comma 8, alinea, dopo le parole: «dal presente articolo»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e  le  parole:  «a
decorrere dal» sono sostituite dalle  seguenti:  «annui  a  decorrere
dall'anno»; 
        alla lettera h), le  parole:  «l'Agenzia  di  cybersicurezza»
sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia per la cybersicurezza»; 
        alla lettera i), capoverso 1, al secondo periodo, le  parole:
«nazionale, un» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale un» e,  al
quinto periodo, dopo le parole: «o rimborsi» e' inserita la seguente:
«di»; 
      al comma 2: 
        alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, come sostituito dal comma 1, lettera g), del presente articolo»; 
        alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, come modificato dalla lettera d) del presente comma». 
    All'articolo 16: 
      al comma 1, le parole: «legge n. 124 del 2007» sono  sostituite
dalle seguenti: «legge 3 agosto 2007, n. 124»; 
      al comma 2, dopo le parole:  «e'  abrogato»  sono  aggiunte  le
seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023»; 
      al comma 5, dopo le  parole:  «cybersicurezza  nazionale»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  fatta  eccezione  per  le   disposizioni
dell'articolo  1,  commi  2,  lettera  b),  e  2-ter,  del   medesimo
decreto-legge perimetro,»; 
      al comma 8, le parole: «di cui agli articoli 3 del decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.  131  del  2020»   sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131»; 
      al comma 9: 
        dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
          «a-bis) all'articolo 1, comma 7,  lettera  c),  le  parole:
"dell'organismo tecnico di supporto al CISR"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "del Tavolo interministeriale di  cui  all'articolo  6  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020,  n.
131"; 
          a-ter) all'articolo 1, comma 2, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente: 
          "b) sono definiti, sulla base di un'analisi del  rischio  e
di un criterio di gradualita' che tenga conto delle specificita'  dei
diversi settori di attivita', i criteri con i quali i soggetti di cui
al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno  annuale
un  elenco  delle  reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei   servizi
informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza,  comprensivo
della relativa architettura e componentistica,  fermo  restando  che,
per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici  attinenti
alla gestione delle  informazioni  classificate,  si  applica  quanto
previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma  3,
lettera l), della legge 3 agosto 2007, n.  124;  all'elaborazione  di
tali criteri provvede, adottando opportuni moduli  organizzativi,  il
Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio  2020,
n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione,  prevista  dal
comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di  cui  al
medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui  all'articolo  29
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati,  di  cui  al
citato comma 2-bis,  trasmettono  tali  elenchi  all'Agenzia  per  la
cybersicurezza nazionale, anche  per  le  attivita'  di  prevenzione,
preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo  per
la  cybersicurezza;  il  Dipartimento  delle  informazioni   per   la
sicurezza,  l'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  esterna  (AISE)  e
l'Agenzia  informazioni  e   sicurezza   interna   (AISI)   ai   fini
dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste  dagli  articoli
1, comma 3-bis, 4, 6 e  7  della  legge  n.  124  del  2007,  nonche'
l'organo del  Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza  e  per  la
regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di  cui  all'articolo
7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  accedono  a  tali
elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo
9, comma 1, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita  presso  l'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale"; 
          a-quater) all'articolo 1, dopo il comma 2-bis  e'  inserito
il seguente: 
          "2-ter. Gli elenchi dei soggetti di cui alla lettera a) del
comma 2 del presente articolo sono trasmessi  al  Dipartimento  delle
informazioni per la sicurezza, che provvede anche a favore  dell'AISE
e dell'AISI  ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  istituzionali
previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge 3 agosto
2007, n. 124"»; 
      alla lettera c), numero 1), capoverso 1,  secondo  periodo,  le
parole: «di predetti» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti»; 
      al comma 10, capoverso 3-bis, decimo periodo, dopo  le  parole:
«sanzione amministrativa pecuniaria» sono inserite le seguenti:  «del
pagamento di una somma»; 
      al comma 11, le parole:  «135  del  decreto  legislativo»  sono
sostituite dalle seguenti: «135, comma 1,  del  codice  del  processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo» e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla lettera o) le  parole:
"e  dell'AISE"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  dell'AISE   e
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale"»; 
      al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono
aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "nonche'  le  modalita'  del
procedimento di qualificazione dei  servizi  cloud  per  la  pubblica
amministrazione"». 
    All'articolo 17: 
      al comma  5,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «amministrazioni
interessate,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nel   rispetto   delle
specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento,»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o
nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la gestione delle  risorse
finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa  la  gestione
dei residui passivi e perenti, e'  esercitata  dalle  amministrazioni
cedenti. A decorrere dalla medesima  data  sono  trasferiti  in  capo
all'Agenzia i rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  relativi  alle
funzioni trasferite»; 
      al  comma  6,  le  parole:  «di  AgID»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'AgID. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  al
comma 5, il regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' adottato dall'AgID, d'intesa
con la  competente  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri»; 
      al comma 7: 
        il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Al  fine  di
assicurare la prima operativita' dell'Agenzia, il direttore  generale
dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di  cui  all'articolo
11, commi 3 e 4, identifica, assume e liquida gli  impegni  di  spesa
che  saranno  pagati  a  cura  del  DIS,  nell'ambito  delle  risorse
destinate all'Agenzia. A tale fine e' istituito un apposito  capitolo
nel bilancio del DIS»; 
        al secondo periodo, le parole: «commi  3  e  5,  delle  spese
effettuate ai sensi del presente comma, il Presidente  del  Consiglio
dei ministri ne da' informazione al COPASIR»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei ministri  da'
informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del  presente
comma»; 
      il comma 8 e' sostituito dai seguenti: 
        «8. Al fine di assicurare la prima operativita' dell'Agenzia,
dalla data della nomina del direttore  generale  dell'Agenzia  e  nel
limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale
di cui all'articolo 12, comma 4: 
          a) il DIS  mette  a  disposizione  il  personale  impiegato
nell'ambito delle attivita' relative allo svolgimento delle  funzioni
oggetto di trasferimento, con modalita' da definire  mediante  intese
con lo stesso Dipartimento; 
          b) l'Agenzia si avvale, altresi', di  unita'  di  personale
appartenenti al Ministero dello sviluppo economico,  all'Agenzia  per
l'Italia digitale, ad altre pubbliche amministrazioni e ad  autorita'
indipendenti, per un periodo massimo di  sei  mesi,  prorogabile  una
sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione
dell'Agenzia  stessa  su  specifica  richiesta  e  secondo  modalita'
individuate mediante intese  con  le  rispettive  amministrazioni  di
appartenenza. 
        8-bis.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  8
restano a carico dell'amministrazione di appartenenza»; 
      al comma 9: 
        al primo periodo, dopo le parole: «di cui al  comma  8»  sono
inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
        dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il  personale
di cui al comma 8, lettera a), e'  inquadrato,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022, nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera  a),
secondo le modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo 12,
comma 1»; 
        al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «al  comma  8,»  sono
inserite le seguenti: «lettera b),»; 
      dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
        «10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto: 
          a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma  1,  e'
trasmessa entro il 30 novembre 2022; 
          b) entro il 31 ottobre 2022, il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri trasmette alle Camere una relazione che da' conto  dello
stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di  cui
al presente decreto, anche al fine di formulare eventuali proposte in
materia. 
        10-ter. I pareri delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per materia e per i profili finanziari e  del  COPASIR  previsti  dal
presente decreto sono resi entro il termine di  trenta  giorni  dalla
trasmissione dei relativi schemi di  decreto,  decorso  il  quale  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  comunque   procedere
all'adozione dei relativi provvedimenti». 
    All'articolo 18: 
      al comma 2, la  parola:  «corrispondete»  e'  sostituita  dalla
seguente:  «corrispondente»  e  le  parole:  «dell'autorizzazione  di
spesa» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo»; 
      al  comma  3,  le  parole:  «dall'entrata  in  servizio»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «dall'inizio  del  funzionamento»  e  le
parole: «in spesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla spesa»; 
      al comma 4 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «del
presente articolo»; 
      al comma 5, le parole: «per l'attuazione del presente  decreto»
sono soppresse.