Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9
GIUGNO 2021, N. 80
All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «Regolamento (UE) 2021/241» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021»;
al secondo periodo, dopo le parole: «e alla dotazione organica»
sono aggiunte le seguenti: «delle amministrazioni interessate»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «le amministrazioni di cui al
comma 1, possono» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni
di cui al comma 1 possono»;
al secondo periodo, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2026»
sono sostituite dalle seguenti: «non eccedente il 31 dicembre 2026»;
al comma 3, le parole: «le amministrazioni di cui al comma 1,
prevedono» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni di cui
al comma 1 prevedono» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo
indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed
organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale
del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19
giugno 2019, n. 56»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"»;
al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I bandi di
concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma
sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in
una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del
reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno
2019, n. 56»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le modalita' di selezione di cui al comma 4 possono
essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche dalle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non interessate dall'attuazione
del PNRR»;
al comma 5:
all'alinea, le parole: «due distinti elenchi» sono sostituite
dalle seguenti: «uno o piu' elenchi»;
alla lettera a), dopo la parola: «professionisti» sono inserite
le seguenti: «, ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso
dell'attestazione di qualita' e di qualificazione professionale dei
servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del
Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione
in conformita' alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9 della
legge 14 gennaio 2013, n. 4,» e le parole: «per il conferimento
incarichi» sono sostituite dalle seguenti: «per il conferimento di
incarichi»;
al comma 6:
al secondo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
al terzo periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono
sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni di
cui al presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento di
cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, con
collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito
internet istituzionale dell'amministrazione»;
al comma 7, la lettera a) e' soppressa;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5,
lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce gli ulteriori
requisiti, le modalita' e i termini per la presentazione delle
domande di iscrizione all'elenco di cui al medesimo comma 5, lettera
a), anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n.
4»;
al comma 8, le parole: «, ai fini dell'attribuzione di uno
specifico punteggio agli iscritti,» sono soppresse, le parole:
«maturate, il possesso» sono sostituite dalle seguenti: «maturate
nonche' il possesso», le parole: «, rispettando l'ordine di
graduatoria» sono soppresse e le parole: «almeno tre» sono sostituite
dalle seguenti: «almeno quattro»;
al comma 10:
alla lettera a), dopo le parole: «dottorato di ricerca», sono
aggiunte le seguenti: «o master universitario di secondo livello»;
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) documentata esperienza professionale qualificata e
continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti
pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o
dell'Unione europea»;
al comma 13:
al primo periodo, le parole: «del CCNL Funzioni centrali» sono
sostituite dalle seguenti: «del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto Funzioni centrali»;
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Si applicano,
ove necessario, le tabelle di corrispondenza fra i livelli economici
di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai
diversi comparti di contrattazione, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015»;
al comma 14:
al primo periodo, dopo le parole: «nei limiti ivi stabiliti»
sono inserite le seguenti: «e per le medesime finalita'», le parole:
«possono assumere» sono sostituite dalle seguenti: «possono procedere
ad assunzioni» e le parole: «concorsi a tempo determinato» sono
sostituite dalle seguenti: «concorsi per assunzioni a tempo
determinato»;
il secondo periodo e' soppresso;
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Alle assunzioni previste dal presente articolo non si
applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
14-ter. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019,
n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»;
al comma 15:
al primo periodo, le parole: «del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali»
sono sostituite dalle seguenti: «del PNRR possono derogare, fino a
raddoppiarle, alle percentuali» e le parole: «commi 5-bis e 6» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli incarichi
di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse
finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione
interessata»;
al terzo periodo, le parole: «commi 5-bis e 6» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 6»;
il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Gli incarichi di
cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente
prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31
dicembre 2026»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni
possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche»;
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. Al fine di garantire all'Agenzia per la coesione
territoriale la piena operativita' organizzativa e funzionale in
relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del
programma Next Generation EU e della programmazione cofinanziata dai
fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al
2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale
previsti nella dotazione organica dell'Agenzia possono essere
conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli della
medesima Agenzia in deroga al limite percentuale di cui all'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-ter. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "correlate professionalita'" sono inserite
le seguenti: "o di adeguato titolo di studio coerente con i profili
da selezionare";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale
reclutato e' assicurata, a cura dell'Agenzia per la coesione
territoriale e nei limiti delle risorse disponibili di cui al
presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili
rivestiti e alle funzioni da svolgere".
15-quater. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, le parole: "anche ai fini dell'ammissione alle
successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del
punteggio finale" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del
punteggio finale" e dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
"Il bando puo' prevedere che il punteggio per il titolo di studio
richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio, qualora il
titolo di studio sia stato conseguito non oltre quattro anni prima
del termine ultimo per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento".
15-quinquies. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno
2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Per l'attuazione degli interventi previsti ai
commi 1 e 4 nonche'" sono soppresse;
b) dopo le parole: "concorsi pubblici" sono inserite le
seguenti: "nonche' di assistere gli enti locali nell'organizzazione
delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76"»;
al comma 17, dopo le parole: «decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59»
sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «Fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni
di cui al presente articolo costituiscono principi fondamentali ai
sensi del l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione»;
e' aggiunto, infine, il seguente comma:
«17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilita'
del personale pubblico sono pubblicati sul portale del reclutamento
secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione
pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione
relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in
formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e
ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono
partecipare a tali procedure. All'attuazione delle disposizioni del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte
del Ministero della cultura). - 1. Il Ministero della cultura, al
fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle
Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi
previsti nel PNRR, per il triennio 2021-2023 e' autorizzato ad
assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalita'
semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, nei limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle
ordinarie procedure di mobilita', un contingente pari a
duecentosettanta unita' di personale non dirigenziale ad elevata
specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, posizione
economica F1, del comparto Funzioni centrali, in possesso di uno dei
seguenti titoli:
a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di
laurea, rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di
specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di
secondo livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio
culturale, oppure diploma di una delle scuole di alta formazione e di
studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli
equipollenti;
b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o
diploma di laurea rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990,
n. 341, e, in aggiunta, diploma di specializzazione di una delle
scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di
specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di
archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura
istituite presso gli Archivi di Stato o titoli equipollenti, oppure
dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di
durata biennale in beni archivistici o equivalente.
2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1
definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia
archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica
amministrazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis),
del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento
di personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare il
funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze
archivistiche, nonche' di consentire l'attuazione degli interventi
previsti nel PNRR, il Ministero della cultura puo' autorizzare
incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per la durata massima di ventiquattro mesi, i cui effetti
giuridici ed economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre
2023, e per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo
incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La
Direzione generale Archivi del Ministero della cultura assicura il
rispetto degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse
fasi della procedura.
4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 sono
affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso,
alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 1.
5. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione
del patrimonio culturale, il Ministero della cultura e' autorizzato a
coprire, per l'anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima pari
a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica
nonche' delle facolta' assunzionali, gia' maturate e disponibili a
legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente,
le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree
funzionali II e III mediante lo scorri mento delle proprie vigenti
graduatorie regionali di merito, gia' approvate alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative
alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettiva mente,
all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1, assumendo in
ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione
utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per
cento per ciascuno dei profili professionali per i quali
originariamente sono state in dette le relative procedure interne.
6. Il Ministero della cultura e' autorizzato ad avvalersi della
societa' Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel
PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre
2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto la societa' Ales Spa e' qualificata
di diritto centrale di committenza. Per le finalita' di cui al primo
periodo, alla societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026.
7. La misura massima del 15 per cento di cui all'articolo 24,
comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
puo' essere incrementata fino a un terzo, tenuto conto della
necessita' di dare attuazione al PNRR.
8. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma
324 e' abrogato.
10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2027.
11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari ad euro
12.913.792,65, il Ministero della cultura provvede nei limiti delle
proprie facolta' assunzionali, gia' maturate e disponibili a
legislazione vigente. Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari
a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti
dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 9;
b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di
euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «della attuazione» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'attuazione», le parole: «il Ministro della
istruzione, il Ministro della universita'» sono sostituite dalle
seguenti: «il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'universita'»
e le parole da: «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo n. 281 del 1997,» fino a: «studenti universitari»
sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici
progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso
contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei
rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di
base e trasversali, nonche' per l'orientamento professionale di
diplomati e di studenti universitari».
All'articolo 3:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «All'articolo 52, del decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «All'articolo 52 del decreto» e le parole:
«il comma 1-bis, e' sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «, il
comma 1-bis e' sostituito»;
il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e
del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori
e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte
aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore
area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalita'
stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle
capacita' culturali e professionali e dell'esperienza maturata e
secondo principi di selettivita', in funzione della qualita'
dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno
il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso
dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche
fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa
basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli
ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali
ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso
all'area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla tipologia de gli
incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti
professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto
per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza
tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al
secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e
professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate
dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in
deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede
nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato disponibili a legislazione vigente»;
al comma 3:
al capoverso 1-bis, le parole: «i bandi definiscono le aree di
competenza osservate» sono sostituite dalle seguenti: «i bandi
definiscono gli ambiti di competenza da valutare»;
al capoverso 1-ter:
al primo periodo, le parole: «e' riservata, da ciascuna
pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «e'
riservata da ciascuna pubblica amministrazione»;
al secondo periodo, dopo le parole: «qualifica dirigenziale,»
sono inserite le seguenti: «e in particolar modo del possesso del
dottorato di ricerca, nonche'» e le parole: «e del numero» sono
soppresse;
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Una quota
non superiore al 15 per cento e' altresi' riservata al personale di
cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che
abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165»;
al terzo periodo, le parole: «i bandi definiscono le aree di
competenza osservate» sono sostituite dalle seguenti: «i bandi
definiscono gli ambiti di competenza da valutare»;
al quarto periodo, le parole: «valutazione delle suddette
dimensioni di competenza, senza maggiori oneri.» sono sostituite
dalle seguenti: «valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui ai commi 2
e 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le percentuali di cui
all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, cessano di avere efficacia.
3-ter. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il secondo periodo e' soppresso.
3-quater. Al fine di consentire il superamento del precariato e
la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della
Regione siciliana che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi
degli articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di
riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo
di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti
di lavoro a tempo determinato gia' in essere alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3-quinquies. Per il monitoraggio delle finalita' di cui al
comma 3-quater e per l'individuazione delle soluzioni relative alla
stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, e'
istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo
tecnico composto dai rappresentanti della Regione siciliana,
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del
Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica; ai componenti del tavolo tecnico non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o
emolumenti comunque denominati.
3-sexies. Dall' attuazione dei commi 3-quater e 3-quinquies non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si
applicano le disposizioni di cui all' articolo 259, comma 10, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma
4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla
qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a
quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal
servizio dei soggetti incaricati, con le modalita' di cui al comma
3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le
amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei
posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del
personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione
relativa a quelli da coprire mediante concorso";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la
posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare
professionalita' e attitudini manageriali e qualora le ordinarie
procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente,
l'attribuzione dell'incarico puo' avvenire attraverso il
coinvolgimento di primarie societa' di selezione di personale
dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte
da parte di una commissione indipendente composta anche da membri
esterni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi di
cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali di cui
all'articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti
di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non
superiore a tre anni. L'applicazione della disposizione di cui al
presente comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle
capacita', attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al
comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono
prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa,
definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo,
sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica";
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "comunitario o
internazionale" sono inserite le seguenti: "secondo moduli definiti
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione";
e) il comma 5 e' abrogato»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da
Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i
soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata
la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di
utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di
scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei
tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente
a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della
legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere
esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata
adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullita'
dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' attuative del presente comma»;
al comma 5, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2021»;
al comma 6, le parole: «apposte linee guida» sono sostituite
dalle seguenti: «apposite linee guida» e le parole: «decreto
legislativo n. 281 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
al comma 7:
alla lettera a), le parole: «previo assenso» sono sostituite
dalle seguenti: «, previo assenso»;
alla lettera b), le parole: «posizioni motivatamente
infungibili,» sono sostituite dalle seguenti: «posizioni dichiarate
motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o» e le parole
da: «qualora la suddetta» fino a: «del richiedente» sono sostituite
dalle seguenti: «qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a
quella del richiedente»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non
superiore a 100. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita
al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non
superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10 per cento.
La percentuale di cui al comma 1 e' da considerare all'esito della
mobilita' e riferita alla dotazione organica dell'ente".
7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la
permanenza minima del personale e' di cinque anni. In ogni caso, la
cessione del personale puo' essere differita, a discrezione
dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del
personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un
periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione,
ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di
affiancamento.
7-quater. Nell'ambito dei processi volti a favorire, ai sensi
del presente articolo, la mobilita' del personale, le disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si applicano, a
domanda del soggetto interessato e nei limiti dei posti disponibili
nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione, anche
ai dirigenti di seconda fascia, o equivalenti in base alla
specificita' dell'ordinamento dell'amministrazione di provenienza,
appartenenti ai ruoli degli enti di cui all'articolo 10, comma
11-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, incaricati della
funzione indicata dal citato articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 108 del 2004 presso le amministrazioni
di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 108 del 2004.
7-quinquies. All'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le modalita' di presentazione della domanda di
partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si applicano anche
alle procedure di mobilita' volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"»;
al comma 8, lettera a), capoverso e-ter), dopo le parole: «del
titolo di dottore di ricerca» sono inserite le seguenti: «o del
master universitario di secondo livello», le parole: «le procedure
individuano tra le aree dei settori scientifico-disciplinari
individuate ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
procedure sono individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi» e dopo le parole: «al
titolo di dottore di ricerca» sono inserite le seguenti: «o al master
universitario di secondo livello»;
dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con il
Ministero dell'universita' e della ricerca, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede ad avviare un processo di semplificazione
dell'iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti
all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Selezioni uniche per la formazione di elenchi di
idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti
locali). - 1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma
aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni
uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei
ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo
determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la
dirigenza.
2. I rapporti tra gli enti locali e le modalita' di gestione
delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.
3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei di
cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei
rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie
graduatorie in corso di validita'. Gli enti locali interessati
procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti
negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessita' di procedere
all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori
definiti dal singolo ente.
4. In presenza di piu' soggetti interessati all'assunzione,
l'ente locale procede a valutarne le candidature con le modalita'
semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale
attingere per la copertura dei posti disponibili. Il singolo ente
interessato all'assunzione, prima di procedere, deve avviare un
interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la
disponibilita' all'assunzione. In presenza di piu' soggetti
interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova
selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di
merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.
5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta costituiti,
sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno,
al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un
numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti
selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla
data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un
massimo di tre anni.
6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la
formazione degli elenchi di idonei possono essere gestiti
congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi
uffici, o avvalendosi di societa' esterne specializzate nel
reclutamento e nella selezione del personale, costituendo a tal fine
uffici dedicati alla gestione delle procedure, o possono essere
esternalizzati.
7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per la
copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo
determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del
passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.
8. Ferma restando la priorita' nell'utilizzo delle proprie
graduatorie, per le finalita' di cui al comma 7, gli enti locali
possono procedere anche in deroga alla previsione di cui al comma 3
e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
9. Le procedure selettive bandite ai sensi del presente articolo
sono soggette alle forme di pubblicita' previste a legislazione
vigente.
Art. 3-ter (Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali
per gli enti locali). - 1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque
procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie
a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
nonche' l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia
locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore
sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa
vigente in materia".
Art. 3-quater (Disposizioni in materia di vicesegretari
comunali). - 1. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola:
"dodici" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro"».
All'articolo 4:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1, la parola: «PNRR» e' sostituita
dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», le
parole: «al Dipartimento della Funzione Pubblica. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica» sono
sostituite dalle seguenti: «al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della
funzione pubblica» e le parole: «di cui all'articolo 1, possono» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1 possono»;
alla lettera c), capoverso 01), le parole: «reclutamento del
pubblico impiego» sono sostituite dalle seguenti: «reclutamento nel
pubblico impiego»;
alla lettera g), capoverso 5-quater), le parole: «alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni»;
alla lettera h), capoverso Art. 3:
la rubrica e' soppressa;
al comma 2, le parole: «che ne ha la rappresentanza legale»
sono sostituite dalle seguenti: «che ha la rappresentanza legale
dell'associazione»;
al comma 3, dopo le parole: «Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o
suo delegato» e le parole: «da due membri designati dalla Conferenza
Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» sono sostituite
dalle seguenti: «da tre membri designati dalla Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia
(UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)»;
al comma 4, le parole: «dal Consiglio» sono sostituite dalle
seguenti: «dal consiglio di amministrazione»;
al comma 6, le parole: «I compiti e le modalita' di
partecipazione degli organi sociali» sono sostituite dalle seguenti:
«I compiti degli organi sociali e le modalita' di partecipazione ai
medesimi organi»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «in vigore fino alla data
antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto,
decade» sono sostituite dalle seguenti: «nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, decade
dall'incarico»;
al comma 3, le parole: «non derivano nuovi o ulteriori oneri»
sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori
oneri».
All'articolo 5:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso f-bis), le parole: «la
riqualificazione e lo sviluppo l'aggiornamento professionale» sono
sostituite dalle seguenti: «la riqualificazione, la crescita e
l'aggiornamento professionale»;
alla lettera d), capoverso Art. 6:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «Ministro della
pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
per la pubblica amministrazione» e, al secondo periodo, le parole:
«non da' titolo» sono sostituite dalle seguenti: «non danno titolo»;
al comma 2, le parole: «il bilancio di previsione e
consuntivo e le variazioni di bilancio» sono sostituite dalle
seguenti: «il bilancio di previsione e le eventuali variazioni
nonche' il rendiconto consuntivo annuale»;
alla lettera e):
al numero 1), capoverso 1, le parole: «avvocati dello stato»
sono sostituite dalle seguenti: «avvocati dello Stato»;
al numero 3), capoverso 3, al secondo periodo, dopo le
parole: «e sentito il Comitato Scientifico» sono inserite le
seguenti: «di cui al comma 4» e, al quarto periodo, le parole: «dal
regolamento, e redige» sono sostituite dalle seguenti: «dal
regolamento e redige»;
alla lettera f), capoverso Art. 8, comma 2:
alla lettera d), le parole: «, dalle delibere» sono
sostituite dalle seguenti: «e dalle delibere» e dopo le parole: «di
cui all'articolo 15» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
alla lettera e), le parole: «e la sua programmazione» sono
sostituite dalle seguenti: «e la relativa programmazione»;
alla lettera g), le parole: «la soglia comunitaria» sono
sostituite dalle seguenti: «le soglie di cui all'articolo 35 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50»;
la lettera m) e' soppressa;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale
dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli affari
strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina
del Segretario generale della Scuola medesima»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31
dicembre 2026, nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per
il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi
spettante e' corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi
non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4,
secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202"».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio di ogni anno»;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «di cui all'articolo 10, del
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del
decreto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, stabilendo
il necessario collegamento della performance individuale ai risultati
della performance organizzativa»;
alla lettera b), dopo la parola: «finalizzati» sono inserite le
seguenti: «ai processi di pianificazione secondo le logiche del
project management,» e dopo le parole: «titoli di studio del
personale» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera c), le parole: «al Piano di cui all'articolo 6»
sono sostituite dalle seguenti: «al piano triennale dei fabbisogni di
personale, di cui all'articolo 6» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, assicurando adeguata informazione alle
organizzazioni sindacali»;
alla lettera d), dopo la parola: «trasparenza» sono inserite le
seguenti: «dei risultati», le parole: «in materia di anticorruzione»
sono sostituite dalle seguenti: «in materia di contrasto alla
corruzione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformita'
agli indirizzi adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione»;
al comma 3, le parole: «dell'utenza» sono sostituite dalle
seguenti: «degli utenti stessi» e le parole: «nonche' del
monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' le modalita'
di monitoraggio»;
al comma 4, la parola: «dicembre» e' sostituita dalla seguente:
«gennaio» e le parole: «sul proprio sito istituzionale e lo inviano»
sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet
istituzionale e li inviano»;
al comma 5, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centoventi giorni» e le parole: «di cui all'articolo 9»
sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9»;
al comma 6, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 5» e le parole: «di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle
seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9»;
al comma 7, le parole: «decreto-legge 25 giugno 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 24 giugno 2014»;
al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti
locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio
dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle
performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un
ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o
metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o
delle Conferenze metropolitane».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Disposizioni in materia di segretari comunali). - 1.
Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari
comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessita' di
rafforzare la capacita' funzionale degli enti locali connessa agli
interventi previsti nel PNRR, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni
di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita'
di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, per un numero di unita' pari al 100 per cento di quelle cessate
dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla
medesima data, il comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e' abrogato».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2026» sono
sostituite dalle seguenti: «non eccedente il 31 dicembre 2026»;
al comma 3, le parole: «Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle successive
procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato,
possono prevedere, nei soli concorsi pubblici per l'accesso alle
qualifiche dell'Area funzionale III, una riserva di posti in favore
del personale assunto ai sensi del medesimo comma 1, in misura non
superiore al 50 per cento»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «all'articolo 6, del
decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 6 del
decreto-legge»;
al secondo periodo , le parole: «su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,», le parole:
«per le restanti amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «,
tra le restanti amministrazioni» e le parole: «che possono avvalersi,
di un contingente» sono sostituite dalle seguenti: «, che possono
avvalersi di un contingente»;
al terzo periodo, dopo le parole: «con le modalita' di cui
all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime
modalita' di cui all'articolo 1 del presente decreto sono conferiti
gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77»;
al comma 6, le parole: «euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al
2026» sono sostituite dalle seguenti: «euro 35.198.000 per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026» e le parole: «l' accantonamento del
medesimo Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'
accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. La facolta' di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, puo' essere
esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo presso i presidi
sanitari delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Reclutamento di personale per il Ministero
dell'economia e delle finanze). - 1. Al fine di avviare
tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del
PNRR, nonche' di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per l'anno
2021, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le
modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilita',
e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo
Ministero, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei
limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale
pari a centoquarantacinque unita' da inquadrare nel livello iniziale
dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di cui cinquanta unita'
da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
trenta unita' al Dipartimento del tesoro, trenta unita' al
Dipartimento delle finanze e trentacinque unita' al Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e un
contingente di settantacinque unita' da inquadrare nell'Area II,
posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Al fine di assicurare la piena operativita' delle strutture
del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del
PNRR, nonche' per il connesso e necessario potenziamento della
capacita' di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle
misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare
la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitivita'
e la resilienza delle imprese italiane, e' istituito presso lo stesso
Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di
consulenza, studio e ricerca.
3. Per le attivita' indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta
a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono
istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione
dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza,
studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento e' autorizzato a
conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti
limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non
generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal
secondo periodo.
4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge piu'
dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi e' istituita una posizione di funzione dirigenziale di
livello generale di consulenza, studio e ricerca.
5. Nell'ambito delle esigenze anche derivanti dal presente
articolo, la Sogei Spa assicura la piena efficacia delle attivita'
anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale
del PNRR affidati alla medesima societa' e provvede, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e,
ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni.
Per le medesime finalita' la Sogei Spa e' autorizzata, previa
delibera dell'assemblea degli azionisti, alla costituzione di
societa' o all'acquisto di partecipazioni.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro
2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «dell' articolo 7, del decreto-legge» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 7 del decreto-legge»;
al comma 2, le parole: «di livello generale, assicurano» sono
sostituite dalle seguenti: «di livello generale assicurano»;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Il raccordo con il
semestre europeo» sono inserite le seguenti: «, come definito
all'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del
7 luglio 1997,» e, al terzo periodo, le parole: «sono istituiti» sono
sostituite dalle seguenti: «sono istituite»;
al comma 5, le parole: «l'accantonamento del medesimo Ministero»
sono sostituite dalle seguenti: «l' accantonamento relativo al
medesimo Ministero».
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Reclutamento di personale presso l'Ispettorato
nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro
sommerso). - 1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la
lotta al lavoro sommerso previsto dal PNRR, l'Ispettorato nazionale
del lavoro e' autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali
pubbliche da espletare secondo le modalita' semplificate di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo
esperimento delle previste procedure di mobilita', e conseguentemente
ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un
contingente di personale con profilo "ispettivo" e "amministrativo"
pari a 184 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica
F1, del comparto Funzioni centrali.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro
7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud» sono
sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud», le parole:
«in Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di
Conferenza» e le parole da: «sono ripartite» fino a «del PNRR» sono
sostituite dalle seguenti: «fatte salve le assunzioni a tempo
determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, per il conferimento,
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti,
nel numero massimo complessivo di mille unita', per il supporto ai
predetti enti nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto
del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, sono ripartite le
risorse finanziarie nel limite massimo di euro 38.800.000 per l'anno
2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
euro 67.900.000 per l'anno 2024»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «Piano Nazionale per la
Ripresa e la Resilienza» sono sostituite dalla seguente: «PNRR» e, al
secondo periodo, le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2021, 55
milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, 35 milioni di euro
per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 38.800.000 per
l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed
euro 67.900.000 per l'anno 2024».
All'articolo 10:
al comma 2, al primo periodo, le parole: «procedura selettiva con
avviso pubblico, che prevede la» sono soppresse e, al secondo
periodo, la parola: «procedure» e' sostituita dalla seguente:
«valutazioni»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55, le parole: "nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303," sono soppresse»;
al comma 4, le parole: «L'AgiD» sono sostituite dalle seguenti:
«L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)», le parole: «non oltre il 31
dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non eccedente il 31
dicembre 2026», le parole: «un contingente di personale massimo» sono
sostituite dalle seguenti: «un contingente di personale nel numero
massimo» e dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 4,» sono
inserite le seguenti: «del presente decreto,»;
al comma 5, le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la
Resilienza» sono sostituite dalla seguente: «PNRR».
All'articolo 11:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «Commissione Interministeriale
RIPAM» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione RIPAM»;
al secondo periodo, dopo le parole: «con l'obiettivo» e'
inserita la seguente: «prioritario»;
al terzo periodo, le parole: «e in particolare, per favorire»
sono sostituite dalle seguenti: «e in particolare per favorire», le
parole: «la Giustizia amministrativa» sono sostituite dalle seguenti:
«il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di seguito
indicato con l'espressione "Giustizia amministrativa"» e le parole:
«e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzato»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «del comma 1, deve» sono
sostituite dalle seguenti: «del comma 1 deve» e le parole: «laurea in
economia e commercio e scienze politiche» sono sostituite dalle
seguenti: «laurea in economia e commercio o in scienze politiche»;
al comma 4, lettera b), le parole: «alla professione di avvocato
e di notaio» sono sostituite dalle seguenti: «alle professioni di
avvocato e di notaio»;
il comma 6 e' soppresso;
al comma 7, lettera a), le parole: «stato di previsione del
ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «stato di
previsione del Ministero della giustizia».
All'articolo 12:
al comma 1, al terzo periodo, le parole: «progetto finanziato
dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «progetto
ricompreso nel PNRR» e, al quarto periodo, le parole: «dei dipendenti
di cui all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita'
di personale di cui all'articolo 11»;
al comma 2, le parole: «, che costituisce parte integrante del
presente decreto» sono soppresse.
All'articolo 13:
al comma 3, quarto periodo, le parole: «e di ogni istituto
contrattuale» sono sostituite dalle seguenti: «e ad ogni istituto
contrattuale»;
al comma 6, la parola: «178/2020» e' sostituita dalle seguenti:
«30 dicembre 2020, n. 178» e le parole: «stato di previsione del
ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «stato di
previsione del Ministero della giustizia»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Reclutamento di
personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali
per la giustizia del PNRR».
All'articolo 14:
al comma 1:
all'alinea, al primo periodo, le parole: «Commissione
Interministeriale RIPAM» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione
RIPAM» e, al secondo periodo, le parole: «e dal decreto legislativo»
sono sostituite dalle seguenti: «e dal codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo»;
alla lettera a), le parole: «sette anni dal termine» sono
sostituite dalle seguenti: «sette anni prima del termine»;
alla lettera e), le parole: «le Sezioni specializzate su
immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'
Ue» sono sostituite dalle seguenti: «la Corte di cassazione, la
Procura generale presso la Corte di cassazione nonche' le sezioni
specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea»;
al comma 2, lettera a), le parole: «sette anni dal termine» sono
sostituite dalle seguenti: «sette anni prima del termine»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «Ministro dell'universita'
e delle ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
dell'universita' e della ricerca» e le parole: «dai decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «e dai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, e 15
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30
maggio 2011»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «che procedera' alla selezione di
tutte le figure professionali» sono sostituite dalle seguenti: «che
procede alla selezione dei candidati per tutti i profili
professionali»;
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La prova
scritta puo' essere svolta presso un'unica sede per tutte le
procedure concorsuali»;
al secondo periodo, le parole: «dell'Ufficio» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'ufficio» e le parole: «che stilera' una unica
graduatoria» sono sostituite dalle seguenti: «che forma un'unica
graduatoria»;
al comma 8, sesto periodo, le parole: «entro sessanta giorni
dall'insediamento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15
dicembre 2021»;
al comma 9:
alla lettera a), le parole: «lo stage» sono sostituite dalle
seguenti: «il tirocinio»;
alla lettera b), le parole: «dalla Giustizia amministrativa
dell'articolo 53-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-ter»;
alla lettera c), le parole: «dalla Giustizia amministrativa
dell'articolo 53-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-ter»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) l'aver conseguito il diploma della scuola di
specializzazione per le professioni legali»;
al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 9» sono inserite le
seguenti: «del presente articolo»;
al comma 11, secondo periodo, le parole: «delle graduatorie degli
idonei non vincitori con il maggior numero di idonei» sono sostituite
dalle seguenti: «delle graduatorie con il maggior numero di idonei
non vincitori»;
al comma 12, le parole: «sono ammessi» sono sostituite dalle
seguenti: «e' ammesso»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. In relazione ai soli profili di cui all'articolo 11,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7
febbraio 2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1 del
presente articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si procede
al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del
personale amministrativo anche per gli addetti all'ufficio per il
processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto di corte
di appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo di
lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua
ladina e prevede come requisito per la partecipazione, in relazione
alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma
di Bolzano, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro
titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli
articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il bando prevede altresi',
per le procedure di cui al presente comma, che la commissione
esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati
dalla regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol, sulla base di
un'apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia
e la suddetta regione.
12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con
il presente decreto, fino al 31 dicembre 2022 al personale del
Ministero della giustizia non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 7»;
al comma 13, le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la
Resilienza» sono sostituite dalla seguente: «PNRR» e le parole:
«giustizia ordinaria, ,» sono sostituite dalle seguenti: «giustizia
ordinaria,».
All'articolo 15:
al comma 1, la parola: «permarra'» e' sostituita dalla seguente:
«permane»;
al comma 2, le parole: «alla articolazione» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolazione».
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «e destinati agli uffici» sono sostituite
dalle seguenti: «e destinato all'ufficio»;
al comma 2, le parole: «e' assicurata la formazione di tutto il
personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «assunto a tempo determinato ai sensi
del presente decreto e' assicurata la formazione»;
al comma 3, le parole: «Per l'attuazione,» sono sostituite dalle
seguenti: «Per l' attuazione» e le parole: «Piano Nazionale per la
Ripresa e la Resilienza» sono sostituite dalla seguente: «PNRR».
All'articolo 17:
al comma 2, le parole: «da emanarsi entro cinquanta giorni
dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare entro
cinquanta giorni dalla data di entrata»;
al comma 3, la parola: «prevalentemente» e' sostituita dalle
seguenti: «ove necessario anche»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole da: «dell'articolo 16, comma 1»
fino a: «codice del processo amministrativo,» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104,» e le parole: «al fine di trattare
i ricorsi di cui all'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «al fine della trattazione dei procedimenti di cui
all'articolo 11, comma 1, del presente decreto»;
al secondo periodo, le parole: «, al fine di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR» sono soppresse;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del
Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua alle
finalita' del PNRR, sentito il Consiglio di presidenza della
Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall' articolo 16,
comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «udienze straordinarie di cui al
comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «udienze straordinarie di
cui al comma 5»;
al terzo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «,
di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione
dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 5
costituisce criterio preferenziale, da parte del Consiglio di
presidenza della Giustizia amministrativa, nell'assegnazione degli
incarichi conferiti d'ufficio»;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'allegato 1, recante il codice del processo
amministrativo:
1) dopo l'articolo 72 e' inserito il seguente:
"Art. 72-bis (Decisione dei ricorsi suscettibili di
immediata definizione). - 1. Il presidente, quando i ricorsi siano
suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della
segnalazione dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla
prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal
perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione
e, altresi', al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti
possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima
della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non e' possibile
chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se e' concesso il
rinvio, la trattazione del ricorso e' fissata alla prima camera di
consiglio utile successiva.
2. Se e' possibile definire la causa in rito, in mancanza
di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione
alle parti presenti. Nei casi di particolare complessita' della
questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine
non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa e'
decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare
un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non e' definibile in
rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica.
In ogni caso la decisione e' adottata con sentenza in forma
semplificata";
2) all'articolo 73, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Non e' possibile disporre, d'ufficio o su istanza
di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della
trattazione della causa e' disposto solo per casi eccezionali, che
sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio e'
disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il
rinvio";
3) all'articolo 79, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L'interruzione del processo e' immediatamente
dichiarata dal presidente con decreto; il decreto e' comunicato alle
parti costituite a cura della segreteria";
4) all'articolo 80, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del
giudizio il presidente puo' disporre istruttoria per accertare la
persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza e'
fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali
ragioni";
5) all'articolo 82, comma 1, la parola: "centottanta" e'
sostituita dalla seguente: "centoventi";
6) all'articolo 87, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento
dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si
applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo";
b) all'allegato 2, recante le norme di attuazione del codice
del processo amministrativo:
1) all'articolo 13, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"ricorso straordinario" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' lo
svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze";
2) nel titolo IV, dopo l'articolo 13-ter e' aggiunto il
seguente:
"Art. 13-quater (Trattazione da remoto). - 1. Fermo quanto
previsto dall' articolo 87, comma 4-bis, del codice, in tutti i casi
di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre
giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita'
di collegamento. Si da' atto nel verbale dell'udienza delle modalita'
con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e della
libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla
protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate
all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano,
rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio
giudiziario presso il quale e' stato iscritto il ricorso trattato. Il
luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si
difendano personalmente e il personale addetto e' considerato aula di
udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla
partecipazione alla discussione da remoto, il difensore puo' chiedere
il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo
giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che
deposita tale richiesta e' considerato presente a ogni effetto. Ai
magistrati che partecipano alla trattazione di cause da remoto non
spetta alcun trattamento di missione ne' alcun rimborso di spese";
3) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "I verbali e i provvedimenti della commissione sono
sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le
sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da
remoto. Si da' atto nel verbale della seduta delle modalita' con cui
si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e della loro libera
volonta', anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati
personali"»;
alla rubrica, le parole: «di impiego» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'impiego» e le parole: «sul capitale umano» sono
sostituite dalle seguenti: «sul personale».
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis (Misure urgenti per il potenziamento della Scuola
superiore della magistratura). - 1. Al decreto legislativo 30 gennaio
2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Scuola superiore della magistratura). - 1. E'
istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito
denominata: 'Scuola'.
2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di
formazione e aggiornamento dei magistrati.
3. La Scuola e' un ente autonomo, con personalita' giuridica
di diritto pubblico, piena capacita' di diritto privato e autonomia
organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile,
secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti
interni, nel rispetto delle norme di legge.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalita' la Scuola si
avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia,
ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a
cinquanta unita'.
5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia e'
scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione
delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze
professionali. Al termine della procedura selettiva la Scuola
richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della
giustizia, che e' tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla
richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del
dipendente, puo' richiedere al Ministero della giustizia la revoca
dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della
giustizia e' subordinata al parere favorevole della Scuola.
6. Il personale in servizio presso la Scuola superiore della
magistratura alla data di entrata in vigore della presente
disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5.
7. Il trattamento economico accessorio del personale del
Ministero della giustizia e di quello comandato e' a carico dalla
Scuola. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un
massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto e'
individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato
direttivo";
b) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "nomina il
segretario generale" sono inserite le seguenti: "e il vice segretario
generale";
c) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. I professori universitari ancora in servizio nominati
nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con
assegni. A richiesta dell'interessato, l'aspettativa e' concessa dal
rettore. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della
progressione di carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di
quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto
previsto dal terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382";
d) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Trattamento economico). - 1. Al presidente del
comitato direttivo, anche in quiescenza, e' corrisposta un'indennita'
di funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al
gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un
massimo di 40 sedute annue; ai componenti del comitato direttivo,
anche in quiescenza, e' corrisposto un gettone di presenza nel limite
di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue.
2. La misura dell'indennita' di funzione e del gettone di
presenza di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, tenuto conto del trattamento
attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola nazionale
dell'amministrazione";
e) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la
seguente:
"g-bis) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra
magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata
qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa,
nonche' tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal
regolamento interno";
f) all'articolo 17-ter:
1) al comma 3, le parole: ", per il quale non sono
corrisposti indennita' o compensi aggiuntivi," sono soppresse;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Al segretario generale, se magistrato ordinario
collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto
della disciplina di cui all'articolo 58, secondo comma, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse
all'incarico attribuito, e' corrisposto un trattamento economico
accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura di cui
all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nel rispetto del limite fissato dall'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014. n. 89";
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Funzioni, durata
e trattamento economico";
g) nel capo II del titolo I, dopo la sezione IV-bis e' aggiunta
la seguente:
"SEZIONE IV-ter
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Art. 17-quater (Vice segretario generale). - 1. Il vice
segretario generale della Scuola:
a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue
funzioni;
b) esercita le competenze delegategli dal segretario
generale;
c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o
impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo
statuto e dai regolamenti interni.
Art. 17-quinquies (Funzioni, durata e trattamento economico).
- 1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il
vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari che
abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalita', ovvero
tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio presso
l'amministrazione giudiziaria, di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al vice segretario generale si
applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto
di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario,
e 4, del presente decreto.
2. Il vice segretario generale dura in carica cinque anni
durante i quali, se magistrato, e' collocato fuori dal ruolo organico
della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo
58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'attribuzione dell'incarico
a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto
di coprire la posizione in organico lasciata vacante
nell'amministrazione di provenienza.
3. L'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta per un
periodo massimo di due anni e puo' essere revocato, su richiesta
motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con
provvedimento adottato previa audizione del vice segretario generale,
nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni
del segretario generale.
4. Al vice segretario generale, se magistrato ordinario
collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle
specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, e'
corrisposta un'indennita' di funzione stabilita nel limite massimo di
20.000 euro annui";
h) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole: "Ministero della
giustizia," sono inserite le seguenti: "i cui oneri, limitatamente al
trattamento economico fondamentale, restano a carico della stessa
amministrazione,".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle
risorse ordinariamente stanziate per il funzionamento della Scuola
superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione
della spesa del Ministero della giustizia.
Art. 17-ter (Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017,
n. 116). - 1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, comma 1, le parole: "sino alla scadenza
del quarto anno successivo alla medesima data" sono sostituite dalle
seguenti: "sino al 31 dicembre 2021";
b) all'articolo 32, comma 1, secondo periodo, le parole:
"Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino
al 31 dicembre 2021";
c) all'articolo 32, comma 5, al primo periodo, le parole: "
31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: " 31 ottobre 2025" e
il secondo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 33, comma 2, le parole: "dalla scadenza del
quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022".
Art. 17-quater (Principio di parita' di genere). - 1. Il piano
di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di
incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche,
le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, le mobilita' e le
progressioni di carriera, nonche' tutte le altre modalita' di
assunzione, escluse quelle per concorso, di cui al presente decreto
sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di
un'effettiva parita' di genere, secondo quanto disposto dal PNRR».
All'articolo 18 e' premessa la seguente partizione:
«TITOLO II-bis
MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA E IN MATERIA DI SPORT
Art. 17-quinquies (Assunzione di personale presso il Ministero
della transizione ecologica). - 1. Al fine di consentire l'attuazione
delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR,
di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di
cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nonche' di conseguire gli obiettivi di
decarbonizzazione e di politica ambientale assunti nell'ambito
dell'Unione europea e con l'Accordo di Parigi collegato alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022
il Ministero della transizione ecologica e' autorizzato ad assumere a
tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte
secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto unita' di
personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da
inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o
magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i
titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale
nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021.
2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento
dei posti e' riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al
medesimo comma 1 che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto,
alle dipendenze di societa' a partecipazione pubblica, attivita' di
supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale
presso il soppresso Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione
ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio
anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di
cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste
nella verifica dell'attivita' svolta.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica
del Ministero della transizione ecologica e' incrementata di 155
unita' di personale dell'Area III.
4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole: "nell'anno 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2026", le parole: "nell'anno
2023" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2027", le parole:
"nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2028", le
parole: "nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno
2029" e le parole: "nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'anno 2030";
b) il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1,
le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica
e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri
riferibili al personale della predetta societa' eventualmente assunto
ai sensi del medesimo comma 1.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 8.901.122 per l'anno
2022 e a euro 10.681.346 annui a decorrere dall'anno 2023, si
provvede, quanto a euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871
a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle vigenti facolta'
assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione e, quanto
a euro 7.145.396 per l'anno 2022 e a euro 8.574.475 a decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
Art. 17-sexies (Struttura di missione per l'attuazione del PNRR
presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico). - 1. Per il Ministero della
transizione ecologica l'unita' di missione di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e'
limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31
dicembre 2026, e' articolata in una struttura di coordinamento ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a
un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale
complessivi.
2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili,
nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione
ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalenti sul piano finanziario ed e' autorizzata la spesa di euro
222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal
2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e'
prorogato al 31 luglio 2021, nonche', ai soli fini dell'adeguamento
dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31
dicembre 2021.
4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui
all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 22 del 2021 e'
prorogato al 31 luglio 2021.
Art. 17-septies (Avvalimento da parte del Ministero della
transizione ecologica di personale dell'ENEA e dell'ISPRA e modifica
della dipendenza funzionale del Comando unita' forestali, ambientali
e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il Ministero della
transizione ecologica puo' avvalersi dell'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attivita' tecniche e
scientifiche correlate all'attuazione del PNRR fino a un contingente
massimo per ciascun ente di trenta unita' di personale non
dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso
gli uffici del Ministero della transizione ecologica.
L'individuazione delle unita' di personale e le modalita'
dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo d'intesa a titolo
gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di
cui al primo periodo entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno
2021. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al
presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza,
mentre il trattamento economico accessorio e' a carico del Ministero
della transizione ecologica.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a
315.900 euro per l'anno 2021 e a 631.800 euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 800, comma 1, il numero: "4.207" e' sostituito
dal seguente: "4.204";
b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il numero: "1.131" e'
sostituito dal seguente: "1.128";
c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il numero: "1.108" e'
sostituito dal seguente: "1.105";
d) all'articolo 174-bis:
1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari,
che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo
di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i
compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro
dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente
dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza
funzionale dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del Comando carabinieri per la tutela agro-alimentare. Il
Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando
carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle
funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero,
mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si
avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari per
lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del
medesimo Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata che esercita
funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei
confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto
all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando e' attribuito
al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo
forestale";
2) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:
"2-quater. Il Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce
gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2,
lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei
Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole
alimentari e forestali".
Art. 17-octies (Misure di accelerazione delle attivita' dei
commissari in materia ambientale). - 1. All'articolo 10, comma 2-ter,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al primo periodo,
le parole: "e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica"
sono sostituite dalle seguenti: "con i medesimi poteri e le deroghe
previsti per il commissario" e il terzo periodo e' sostituito dai
seguenti: "Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla
pubblica amministrazione, e' corrisposto un compenso determinato
nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che e' posto a carico del quadro
economico degli interventi cosi' come risultante dai sistemi
informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il soggetto
attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica
amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando,
aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di
appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario".
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, per la
realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto
idrogeologico, presso ogni commissario e' istituito fino al 31
dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero
massimo complessivo di duecento unita'.
3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione
ecologica e' autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, con le
modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, nonche' anche mediante scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a
trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, un
contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali e da
assegnare funzionalmente ai commissari di cui al comma 2 sulla base
della tabella 1 di cui all'allegato IV-bis.
4. Il restante contingente da assegnare ai commissari di cui al
comma 2 e' costituito, fino a un massimo di cinquanta unita' e nel
limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro
2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartiti
sulla base della tabella 2 di cui all'allegato IV-ter, da soggetti in
possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di
architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore
territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato, appartenenti
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra
analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da
individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal
Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni a
decorrere dal 24 giugno 2021. Il personale di cui al presente comma,
al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per
l'anno 2021 e a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al
2026, si provvede, quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750
euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. All'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni," sono inserite le seguenti: "ad eccezione del comma 5,
primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20,";
b) al comma 2, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono inserite le
seguenti: ", ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo
periodo, del citato articolo 20".
7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di
collettamento e depurazione del Lago di Garda e la conseguente
tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine
della propria vita tecnica, il prefetto di Brescia e' nominato
Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi
2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la
progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il
collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di
Garda. Il Commissario straordinario, avvalendosi, senza nuovi o
maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione
ecologica, elabora un piano degli interventi e lo sottopone al
Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici
unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo
cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e' effettuato dal soggetto che
svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
straordinario, per la realizzazione degli interventi, puo' avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle societa'
controllate da amministrazioni dello Stato, nonche' dei soggetti
privati da individuare con le procedure di cui all'articolo 4, comma
3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica
competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di
cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri
economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi
informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il compenso del
Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico del quadro
economico degli interventi da realizzare o completare, e' pari a
quello indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario straordinario svolga le
funzioni di stazione appaltante e' autorizzata l'apertura di una
contabilita' speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono
tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali,
nonche' le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere.
Alle dirette dipendenze del Commissario straordinario opera una
struttura di supporto composta da un contingente di sei unita' di
personale non dirigenziale reclutato con le modalita' di cui al comma
4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento
delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza
dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31
dicembre 2026.
8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno
2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 97.994 per
l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a
euro 293.982 per l'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 17-novies (Inviato speciale per il cambiamento climatico). -
1. Al fine di consentire una piu' efficace partecipazione italiana
agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi
inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della
transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento
climatico. La durata dell'incarico e' fissata nei limiti di cui
all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministero della transizione ecologica assicurano
il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1
nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla
pubblica amministrazione, e' corrisposto un compenso determinato
nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel caso in cui si
tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, e' collocato presso il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in
posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo
l'ordinamento di appartenenza e conserva, se piu' favorevole, il
trattamento economico in godimento, che resta a carico
dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni
caso ferma la corresponsione del trattamento economico di missione,
nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di
livello dirigenziale previsti dalla normativa vigente.
4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000
per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Alla relativa
copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 17-decies (Consiglio di amministrazione dell'ENEA). - 1.
All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le
parole: "tre componenti" sono sostituite dalle seguenti: "cinque
componenti".
2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno,
pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e a euro 64.000 annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
Art. 17-undecies (Regime transitorio in materia di VIA). - 1.
L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze
presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31, comma 6, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza
statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a
10 MW, di cui all'allegato II alla parte seconda, paragrafo 2),
ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: "numero massimo di
quaranta unita'," sono inserite le seguenti: "inclusi il presidente e
il segretario," e dopo le parole: "delle amministrazioni statali e
regionali," sono inserite le seguenti: "delle istituzioni
universitarie, ";
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il
personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio in
posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra
analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di
adozione del decreto di nomina di cui al sesto periodo del presente
comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al
comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui
al comma 2-bis, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303";
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I commissari,
laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento
dell'incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non
possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari
percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il
compenso di cui al comma 5";
b) al comma 5, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 2-bis" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i
compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto
ai sensi del presente comma".
Art. 17-duodecies (Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di
Milano-Cortina 2026). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio
2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "Lo scopo statutario e'"
sono inserite le seguenti: "la progettazione nonche'" e dopo le
parole: "bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" sono
aggiunte le seguenti: ", nonche' delle opere, anche connesse e di
contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate
interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla
societa', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' di
Governo competente in materia di sport adottato entro il 31 ottobre
2021";
2) al terzo periodo, le parole: "commissari straordinari
dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32" sono sostituite dalle
seguenti: "commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32";
b) al comma 2-bis, le parole: "sono attribuiti i poteri e le
facolta' previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50" sono sostituite dalle seguenti: "sono attribuiti
i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50";
c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei
piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle
zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si
applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992";
d) al comma 9, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
e) dopo il comma 12-bis e' aggiunto il seguente:
"12-ter. Alle controversie relative all'approvazione dei
piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di
espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione
delle indennita' espropriative, e alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli
stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica".
Art. 17-terdecies (Personale del CONI). - 1. All'articolo 1 del
decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo
2021, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di assunzioni" sono inserite le seguenti: "e
ai sensi del comma 4";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia
organizzativa e in coerenza con gli standard di indipendenza e
autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonche' dalla
legge 31 gennaio 1992, n. 138, e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n.
220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n.
280, determina l'articolazione della propria dotazione organica nel
rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute
S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, e' inquadrato
tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai
profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificita' delle
relative professionalita'. Con il medesimo atto sono stabiliti i
criteri e le modalita' per il reclutamento, attraverso una o piu'
procedure concorsuali da concludere entro il 31 dicembre 2021, del
personale di cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali,
incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei
principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi
di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilita' di cui
all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165
del 2001, nonche' a ogni altra procedura per l'assorbimento del
personale in esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con
modalita' semplificate ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli
coerenti rispetto alle professionalita' di necessaria acquisizione e
nell'espletamento di almeno una prova. Al personale si applica il
contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non
dirigenziale, del comparto Funzioni centrali-sezione enti pubblici
non economici"».
Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispetti vi statuti e con le relative norme di attuazione».
All'allegato I, la parola: «TAA» e' sostituita dalle seguenti:
«Trentino-Alto Adige».
All'allegato II:
nell'intestazione, le parole: «art. 13, comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «art. 13, comma 3»;
al numero 1:
alla voce: «Specifiche e contenuti professionali», la parola:
«coordinano» e' sostituita dalla seguente: «supportano», la parola:
«coordinando», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente:
«supportando» e le parole: «supporto il giudice» sono sostituite
dalle seguenti: «supporto al giudice»;
alla voce: «Requisiti per l'accesso dall'esterno», le parole:
«all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11»;
al numero 4, alla voce: «Accesso al profilo dall'esterno», le
parole: «Alla fascia» sono sostituite dalle seguenti: «Equiparata
alla fascia»;
al numero 9, alla voce: «Requisiti per l'accesso dall'esterno»,
dopo le parole: «laurea triennale» sono inserite le seguenti: «in
scienze dei servizi giuridici».
All'allegato III:
nell'intestazione, le parole: «art. 11, comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «art. 13, comma 3»;
al numero 1, alla voce: «Specifiche e contenuti professionali»,
le parole: «art. 37 comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 37, terzo comma,»;
al numero 3, alla voce: «Accesso al profilo dall'esterno», le
parole: «Alla fascia» sono sostituite dalle seguenti: «Equiparata
alla fascia».
Dopo l'allegato IV sono aggiunti i seguenti:
«ALLEGATO IV-bis
(art. 17-octies, comma 3)
TABELLA 1
====================================
| Regione | Unita' |
+======================+===========+
| Piemonte | 12 |
+----------------------+-----------+
| Valle d'Aosta | 2 |
+----------------------+-----------+
| Lombardia | 12 |
+----------------------+-----------+
| Bolzano | 4 |
+----------------------+-----------+
| Trento | 3 |
+----------------------+-----------+
| Veneto | 9 |
+----------------------+-----------+
|Friuli Venezia Giulia | 4 |
+----------------------+-----------+
| Liguria | 3 |
+----------------------+-----------+
| Emilia-Romagna | 11 |
+----------------------+-----------+
| Toscana | 11 |
+----------------------+-----------+
| Umbria | 4 |
+----------------------+-----------+
| Marche | 5 |
+----------------------+-----------+
| Lazio | 9 |
+----------------------+-----------+
| Abruzzo | 5 |
+----------------------+-----------+
| Molise | 2 |
+----------------------+-----------+
| Campania | 7 |
+----------------------+-----------+
| Puglia | 10 |
+----------------------+-----------+
| Basilicata | 5 |
+----------------------+-----------+
| Calabria | 8 |
+----------------------+-----------+
| Sicilia | 12 |
+----------------------+-----------+
| Sardegna | 12 |
+----------------------+-----------+
| TOTALE | 150 |
+----------------------+-----------+
ALLEGATO IV-ter
(art. 17-octies, comma 4)
TABELLA 2
================================================================
| Regione |Risorse finanziarie|Risorse finanziarie|
| | 2021 | 2022-2026 |
+======================+===================+===================+
| Piemonte | 65.330 | 195.988 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Valle d'Aosta | 16.332 | 48.997 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Lombardia | 65.330 | 195.988 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Bolzano | 16.333 | 48.997 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Trento | 16.333 | 48.997 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Veneto | 48.997 | 146.991 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
|Friuli Venezia Giulia | 16.332 | 48.997 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Liguria | 16.332 | 48.997 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Emilia-Romagna | 65.330 | 195.988 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Toscana | 65.330 | 195.988 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Umbria | 16.332 | 48.997 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Marche | 32.664 | 97.994 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Lazio | 48.997 | 146.991 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Abruzzo | 32.664 | 97.994 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Molise | 16.332 | 48.997 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Campania | 32.664 | 97.994 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Puglia | 48.997 | 146.991 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Basilicata | 32.664 | 97.994 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Calabria | 32.664 | 97.994 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Sicilia | 65.330 | 195.988 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| Sardegna | 65.330 | 195.988 |
+----------------------+-------------------+-------------------+
| TOTALE | 816.617 | 2.449.850 |
+----------------------+-------------------+-------------------+»