(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  9
GIUGNO 2021, N. 80 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, le parole: «Regolamento (UE)  2021/241»  sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021»; 
      al secondo periodo, dopo le parole: «e alla dotazione organica»
sono aggiunte le seguenti: «delle amministrazioni interessate»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, le parole:  «le  amministrazioni  di  cui  al
comma 1, possono» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni
di cui al comma 1 possono»; 
      al secondo periodo, le parole: «non oltre il 31 dicembre  2026»
sono sostituite dalle seguenti: «non eccedente il 31 dicembre 2026»; 
    al comma 3, le parole: «le amministrazioni di  cui  al  comma  1,
prevedono» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni di cui
al comma 1 prevedono» ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«I bandi di  concorso  per  il  reclutamento  di  personale  a  tempo
indeterminato sono pubblicati come documenti  in  formato  aperto  ed
organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale
del reclutamento di cui all'articolo  3,  comma  7,  della  legge  19
giugno 2019, n. 56»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75,  le  parole:  "31  dicembre  2021",  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"»; 
    al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I bandi di
concorso per il reclutamento del personale di cui al  presente  comma
sono pubblicati come documenti in formato aperto  ed  organizzati  in
una  base  di  dati  ricercabile  in  ogni  campo  sul  portale   del
reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della  legge  19  giugno
2019, n. 56»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Le modalita' di selezione di cui  al  comma  4  possono
essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato  anche  dalle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  non  interessate  dall'attuazione
del PNRR»; 
    al comma 5: 
      all'alinea, le parole: «due distinti elenchi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «uno o piu' elenchi»; 
      alla lettera a), dopo la parola: «professionisti» sono inserite
le seguenti: «, ivi compresi i professionisti come definiti ai  sensi
dell'articolo 1 della legge  14  gennaio  2013,  n.  4,  in  possesso
dell'attestazione di qualita' e di qualificazione  professionale  dei
servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013,  n.  4,
rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco  del
Ministero dello sviluppo economico, o in possesso  di  certificazione
in conformita' alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9  della
legge 14 gennaio 2013, n. 4,»  e  le  parole:  «per  il  conferimento
incarichi» sono sostituite dalle seguenti: «per  il  conferimento  di
incarichi»; 
    al comma 6: 
      al  secondo  periodo,  le  parole:   «sessanta   giorni»   sono
sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»; 
      al terzo periodo, le  parole:  «sul  sito  istituzionale»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni  di
cui al presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento di
cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n.  56,  con
collegamento  ipertestuale  alla  corrispondente  pagina   del   sito
internet istituzionale dell'amministrazione»; 
    al comma 7, la lettera a) e' soppressa; 
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma  5,
lettera a), il decreto di cui al  comma  6  definisce  gli  ulteriori
requisiti, le modalita'  e  i  termini  per  la  presentazione  delle
domande di iscrizione all'elenco di cui al medesimo comma 5,  lettera
a), anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013,  n.
4»; 
    al comma 8, le  parole:  «,  ai  fini  dell'attribuzione  di  uno
specifico  punteggio  agli  iscritti,»  sono  soppresse,  le  parole:
«maturate, il possesso» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «maturate
nonche'  il  possesso»,  le  parole:  «,  rispettando   l'ordine   di
graduatoria» sono soppresse e le parole: «almeno tre» sono sostituite
dalle seguenti: «almeno quattro»; 
    al comma 10: 
      alla lettera a), dopo le parole: «dottorato di  ricerca»,  sono
aggiunte le seguenti: «o master universitario di secondo livello»; 
      la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b)  documentata  esperienza  professionale   qualificata   e
continuativa,  di  durata  almeno  triennale,  maturata  presso  enti
pubblici  nazionali  ovvero   presso   organismi   internazionali   o
dell'Unione europea»; 
    al comma 13: 
      al primo periodo, le parole: «del CCNL Funzioni centrali»  sono
sostituite dalle seguenti: «del  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro del personale del comparto Funzioni centrali»; 
      il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Si  applicano,
ove necessario, le tabelle di corrispondenza fra i livelli  economici
di  inquadramento  previsti  dai  contratti  collettivi  relativi  ai
diversi comparti di contrattazione, di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015»; 
    al comma 14: 
      al primo periodo, dopo le parole: «nei  limiti  ivi  stabiliti»
sono inserite le seguenti: «e per le medesime finalita'», le  parole:
«possono assumere» sono sostituite dalle seguenti: «possono procedere
ad assunzioni» e le  parole:  «concorsi  a  tempo  determinato»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «concorsi  per   assunzioni   a   tempo
determinato»; 
      il secondo periodo e' soppresso; 
    dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti: 
      «14-bis. Alle assunzioni previste dal presente articolo non  si
applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 
      14-ter. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 19 giugno  2019,
n. 56, le parole: "nel  triennio  2019-2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»; 
    al comma 15: 
      al primo periodo, le parole: «del Piano nazionale di ripresa  e
resilienza, possono derogare, fino a  raddoppiarle,  le  percentuali»
sono sostituite dalle seguenti: «del PNRR possono  derogare,  fino  a
raddoppiarle, alle percentuali» e le parole: «commi 5-bis e  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 6»; 
      il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Gli  incarichi
di cui al presente  comma  sono  conferiti  a  valere  sulle  risorse
finanziarie disponibili e  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali
previste  a  legislazione  vigente   per   ciascuna   amministrazione
interessata»; 
      al terzo periodo, le parole: «commi 5-bis e 6» sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 6»; 
      il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Gli incarichi di
cui al presente comma sono  conferiti  per  la  durata  espressamente
prevista per  ciascun  incarico,  e  comunque  non  eccedente  il  31
dicembre 2026»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  amministrazioni
possono riservare una quota degli incarichi ai laureati in discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche»; 
    dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: 
      «15-bis. Al fine  di  garantire  all'Agenzia  per  la  coesione
territoriale la piena  operativita'  organizzativa  e  funzionale  in
relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli  interventi  del
programma Next Generation EU e della programmazione cofinanziata  dai
fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027,  fino  al
2027 gli incarichi  di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale
previsti  nella  dotazione  organica  dell'Agenzia   possono   essere
conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai  ruoli  della
medesima Agenzia in deroga al limite percentuale di cui  all'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
      15-ter. All'articolo 1, comma  179,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo le parole: "correlate professionalita'" sono inserite
le seguenti: "o di adeguato titolo di studio coerente con  i  profili
da selezionare"; 
        b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Al  personale
reclutato  e'  assicurata,  a  cura  dell'Agenzia  per  la   coesione
territoriale e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  di  cui  al
presente comma, una formazione  specifica  in  relazione  ai  profili
rivestiti e alle funzioni da svolgere". 
      15-quater. All'articolo  10,  comma  4,  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76, le parole: "anche ai  fini  dell'ammissione  alle
successive fasi,  il  cui  punteggio  concorre  alla  formazione  del
punteggio finale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ai  fini  del
punteggio finale" e dopo il terzo periodo e'  inserito  il  seguente:
"Il bando puo' prevedere che il punteggio per  il  titolo  di  studio
richiesto per l'accesso sia aumentato  fino  al  doppio,  qualora  il
titolo di studio sia stato conseguito non oltre  quattro  anni  prima
del  termine  ultimo  per   la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione alla procedura di reclutamento". 
      15-quinquies. All'articolo 2, comma 5, della  legge  19  giugno
2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole: "Per l'attuazione degli interventi previsti  ai
commi 1 e 4 nonche'" sono soppresse; 
        b) dopo le  parole:  "concorsi  pubblici"  sono  inserite  le
seguenti: "nonche' di assistere gli enti  locali  nell'organizzazione
delle procedure concorsuali  anche  ai  sensi  dell'articolo  10  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76"»; 
    al comma 17, dopo le parole: «decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59»
sono inserite le seguenti: «, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101,» e l'ultimo periodo e'  sostituito  dal
seguente: «Fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni
di cui al presente articolo costituiscono  principi  fondamentali  ai
sensi del l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione»; 
    e' aggiunto, infine, il seguente comma: 
      «17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilita'
del personale pubblico sono pubblicati sul portale  del  reclutamento
secondo  lo  schema  predisposto  dal  Dipartimento  della   funzione
pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione  della  documentazione
relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in
formato aperto e organizza la pubblicazione  in  modo  accessibile  e
ricercabile  secondo  parametri  utili  ai  cittadini  che  intendono
partecipare a tali procedure. All'attuazione delle  disposizioni  del
presente  comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
    «Art. 1-bis (Misure urgenti per l'attuazione del  PNRR  da  parte
del Ministero della cultura). - 1. Il  Ministero  della  cultura,  al
fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di  Stato  e  delle
Soprintendenze  archivistiche,  anche  nell'ambito  degli  interventi
previsti nel PNRR,  per  il  triennio  2021-2023  e'  autorizzato  ad
assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,
mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le  modalita'
semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.
76, nei limiti della  vigente  dotazione  organica,  in  deroga  alle
ordinarie   procedure   di   mobilita',   un   contingente   pari   a
duecentosettanta unita' di  personale  non  dirigenziale  ad  elevata
specializzazione tecnica,  da  inquadrare  nell'Area  III,  posizione
economica F1, del comparto Funzioni centrali, in possesso di uno  dei
seguenti titoli: 
      a) laurea specialistica, o  laurea  magistrale,  o  diploma  di
laurea, rilasciato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341,  in
archivistica  e  biblioteconomia   e,   in   aggiunta,   diploma   di
specializzazione, o dottorato di ricerca, o master  universitario  di
secondo livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio
culturale, oppure diploma di una delle scuole di alta formazione e di
studio che  operano  presso  il  Ministero  della  cultura  o  titoli
equipollenti; 
      b) qualunque  laurea  specialistica,  o  laurea  magistrale,  o
diploma di laurea rilasciato ai sensi della legge 19  novembre  1990,
n. 341, e, in aggiunta, diploma  di  specializzazione  di  una  delle
scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di
specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di
archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero  della  cultura
istituite presso gli Archivi di Stato o titoli  equipollenti,  oppure
dottorato di ricerca o master universitario  di  secondo  livello  di
durata biennale in beni archivistici o equivalente. 
    2. I bandi per  le  procedure  concorsuali  di  cui  al  comma  1
definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in  materia
archivistica   e   biblioteconomica   nell'ambito   della    pubblica
amministrazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera  c-bis),
del  decreto-legge  1°  aprile   2021,   n.   44,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
    3. Nelle more dello svolgimento delle procedure  di  reclutamento
di personale di cui ai  commi  1  e  2,  al  fine  di  assicurare  il
funzionamento  degli  Archivi  di  Stato   e   delle   Soprintendenze
archivistiche, nonche' di consentire  l'attuazione  degli  interventi
previsti nel  PNRR,  il  Ministero  della  cultura  puo'  autorizzare
incarichi  di  collaborazione   a   esperti   archivisti   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, per la durata  massima  di  ventiquattro  mesi,  i  cui  effetti
giuridici ed economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre
2023, e per un importo massimo  di  40.000  euro  annui  per  singolo
incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023.  La
Direzione generale Archivi del Ministero della  cultura  assicura  il
rispetto degli obblighi di pubblicita' e  trasparenza  nelle  diverse
fasi della procedura. 
    4. Gli incarichi  di  collaborazione  di  cui  al  comma  3  sono
affidati, previa valutazione dei  titoli,  a  soggetti  in  possesso,
alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 1. 
    5. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e  di  valorizzazione
del patrimonio culturale, il Ministero della cultura e' autorizzato a
coprire, per l'anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima  pari
a euro 1.501.455,  nel  rispetto  della  vigente  dotazione  organica
nonche' delle facolta' assunzionali, gia' maturate  e  disponibili  a
legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa  vigente,
le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree
funzionali II e III mediante lo scorri mento  delle  proprie  vigenti
graduatorie regionali di merito, gia' approvate alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  relative
alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettiva  mente,
all'Area II e all'Area III, posizioni  economiche  F1,  assumendo  in
ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in  posizione
utile nelle medesime graduatorie regionali  nel  limite  del  20  per
cento  per  ciascuno  dei   profili   professionali   per   i   quali
originariamente sono state in dette le relative procedure interne. 
    6. Il Ministero della cultura e' autorizzato ad  avvalersi  della
societa' Ales Spa per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  nel
PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31  dicembre
2026. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto la societa' Ales Spa e'  qualificata
di diritto centrale di committenza. Per le finalita' di cui al  primo
periodo, alla societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari  a  5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. 
    7. La misura massima del 15 per cento  di  cui  all'articolo  24,
comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
puo'  essere  incrementata  fino  a  un  terzo,  tenuto  conto  della
necessita' di dare attuazione al PNRR. 
    8. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 dicembre 2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
    9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il  comma
324 e' abrogato. 
    10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 5 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2027. 
    11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7  e  8,  pari  ad  euro
12.913.792,65, il Ministero della cultura provvede nei  limiti  delle
proprie  facolta'  assunzionali,  gia'  maturate  e   disponibili   a
legislazione vigente. Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10,  pari
a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e a  5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede: 
      a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
mediante   corrispondente   utilizzo   delle    risorse    rivenienti
dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 9; 
      b) quanto a  4  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
      c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni  di
euro  per  l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, le parole: «della attuazione» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «dell'attuazione»,   le   parole:   «il   Ministro   della
istruzione, il Ministro  della  universita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'universita'»
e le parole da: «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo  3  del
decreto legislativo n. 281 del 1997,» fino a: «studenti universitari»
sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici
progetti  di  formazione  e  lavoro  per  l'acquisizione,  attraverso
contratti di apprendistato anche  nelle  more  della  disciplina  dei
rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di
base e  trasversali,  nonche'  per  l'orientamento  professionale  di
diplomati e di studenti universitari». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole:  «All'articolo  52,  del  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «All'articolo 52 del decreto» e le parole:
«il comma 1-bis, e' sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «, il
comma 1-bis e' sostituito»; 
      il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente: 
        «1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e
del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori
e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno  tre  distinte
aree funzionali. La contrattazione collettiva individua  un'ulteriore
area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione.  Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono,  con  modalita'
stabilite  dalla  contrattazione  collettiva,   in   funzione   delle
capacita' culturali e  professionali  e  dell'esperienza  maturata  e
secondo  principi  di  selettivita',  in  funzione   della   qualita'
dell'attivita'  svolta  e  dei   risultati   conseguiti,   attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di  almeno
il 50 per cento delle  posizioni  disponibili  destinata  all'accesso
dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche
fra  qualifiche  diverse,  avvengono  tramite  procedura  comparativa
basata sulla valutazione positiva  conseguita  dal  dipendente  negli
ultimi  tre  anni  in   servizio,   sull'assenza   di   provvedimenti
disciplinari, sul  possesso  di  titoli  o  competenze  professionali
ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti  per  l'accesso
all'area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla  tipologia  de  gli
incarichi  rivestiti.  In  sede  di   revisione   degli   ordinamenti
professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto
per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle  di  corrispondenza
tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di  cui  al
secondo  periodo,  sulla  base   di   requisiti   di   esperienza   e
professionalita'    maturate     ed     effettivamente     utilizzate
dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in
deroga al possesso del  titolo  di  studio  richiesto  per  l'accesso
all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si  provvede
nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato disponibili a legislazione vigente»; 
    al comma 3: 
      al capoverso 1-bis, le parole: «i bandi definiscono le aree  di
competenza  osservate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i  bandi
definiscono gli ambiti di competenza da valutare»; 
      al capoverso 1-ter: 
        al primo periodo,  le  parole:  «e'  riservata,  da  ciascuna
pubblica  amministrazione»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «e'
riservata da ciascuna pubblica amministrazione»; 
        al secondo periodo, dopo le parole: «qualifica dirigenziale,»
sono inserite le seguenti: «e in particolar  modo  del  possesso  del
dottorato di ricerca, nonche'» e  le  parole:  «e  del  numero»  sono
soppresse; 
        dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «Una  quota
non superiore al 15 per cento e' altresi' riservata al  personale  di
cui al periodo precedente, in servizio  a  tempo  indeterminato,  che
abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale  di  cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165»; 
        al terzo periodo, le parole: «i bandi definiscono le aree  di
competenza  osservate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i  bandi
definiscono gli ambiti di competenza da valutare»; 
        al quarto periodo, le  parole:  «valutazione  delle  suddette
dimensioni di competenza,  senza  maggiori  oneri.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
        e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  disposizioni
di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui ai commi 2
e 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  le   percentuali   di   cui
all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, cessano di avere efficacia. 
      3-ter. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il secondo periodo e' soppresso. 
      3-quater. Al fine di consentire il superamento del precariato e
la salvaguardia dei livelli  occupazionali,  gli  enti  locali  della
Regione siciliana che hanno dichiarato dissesto finanziario ai  sensi
degli  articoli  244  e  seguenti  del  testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  o  che  hanno  fatto  ricorso  al  piano  di
riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo
di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267  del  2000,
sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 2022,  i  contratti
di lavoro a tempo determinato gia' in essere alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 259, comma 6, del suddetto testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
      3-quinquies. Per il monitoraggio  delle  finalita'  di  cui  al
comma 3-quater e per l'individuazione delle soluzioni  relative  alla
stabilizzazione dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  e'
istituito presso il Dipartimento della funzione  pubblica  un  tavolo
tecnico  composto  dai  rappresentanti   della   Regione   siciliana,
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)   e   del
Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri
per la  finanza  pubblica;  ai  componenti  del  tavolo  tecnico  non
spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  di   spesa   o
emolumenti comunque denominati. 
      3-sexies. Dall' attuazione dei commi 3-quater e 3-quinquies non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Si
applicano le disposizioni di cui all' articolo  259,  comma  10,  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267»; 
    il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19,  comma
4, e dall'articolo 23,  comma  1,  secondo  periodo,  l'accesso  alla
qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti  pubblici  non  economici
avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con  riferimento  a
quelli che si rendono disponibili ogni anno  per  la  cessazione  dal
servizio dei soggetti incaricati, con le modalita' di  cui  al  comma
3-bis.  A  tal  fine,  entro  il  31  dicembre  di  ogni   anno,   le
amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il  numero  dei
posti che si rendono vacanti per il collocamento  in  quiescenza  del
personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e  la  programmazione
relativa a quelli da coprire mediante concorso"; 
        b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2. Nei casi in cui  le  amministrazioni  valutino  che  la
posizione  da  ricoprire  richieda  specifica  esperienza,  peculiare
professionalita' e attitudini  manageriali  e  qualora  le  ordinarie
procedure  di  interpello  non  abbiano  dato  esito   soddisfacente,
l'attribuzione   dell'incarico   puo'    avvenire    attraverso    il
coinvolgimento  di  primarie  societa'  di  selezione  di   personale
dirigenziale e la successiva valutazione delle  candidature  proposte
da parte di una commissione indipendente  composta  anche  da  membri
esterni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.  Nei  casi  di
cui al presente comma non si applicano i limiti  percentuali  di  cui
all'articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con  contratti
di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non
superiore a tre anni. L'applicazione della  disposizione  di  cui  al
presente comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie"; 
        c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          "3-bis.  Al  fine  di  assicurare  la   valutazione   delle
capacita', attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al
comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da valutare e  prevedono
prove scritte e  orali,  finalizzate  alla  valutazione  comparativa,
definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo,
sono nominati membri  di  commissione  professionisti  esperti  nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica"; 
        d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "comunitario  o
internazionale" sono inserite le seguenti: "secondo  moduli  definiti
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione"; 
        e) il comma 5 e' abrogato»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi  pubblici  indetti  da
Stato, regioni, comuni  e  dai  loro  enti  strumentali,  a  tutti  i
soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e'  assicurata
la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o  di
utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di  lettura,  di
scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento  dei
tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente
a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b),  e  4,  della
legge  8  ottobre  2010,  n.   170.   Tali   misure   devono   essere
esplicitamente previste nei relativi bandi di  concorso.  La  mancata
adozione delle misure di cui al presente comma comporta  la  nullita'
dei concorsi pubblici. Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  sono  definite  le
modalita' attuative del presente comma»; 
    al comma 5, le parole: «31 agosto  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 ottobre 2021»; 
    al comma 6, le parole:  «apposte  linee  guida»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «apposite  linee  guida»  e  le  parole:   «decreto
legislativo n. 281 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; 
    al comma 7: 
      alla lettera a), le parole: «previo  assenso»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, previo assenso»; 
      alla  lettera   b),   le   parole:   «posizioni   motivatamente
infungibili,» sono sostituite dalle seguenti:  «posizioni  dichiarate
motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o» e le parole
da: «qualora la suddetta» fino a: «del richiedente»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «qualora  la  mobilita'  determini  una  carenza  di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica  corrispondente  a
quella del richiedente»; 
    dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
      «7-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
enti locali con un numero di dipendenti  a  tempo  indeterminato  non
superiore a 100. Per gli enti locali  con  un  numero  di  dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita
al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di  dipendenti  non
superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10 per  cento.
La percentuale di cui al comma 1 e' da  considerare  all'esito  della
mobilita' e riferita alla dotazione organica dell'ente". 
      7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima  assegnazione,  la
permanenza minima del personale e' di cinque anni. In ogni  caso,  la
cessione  del  personale  puo'  essere   differita,   a   discrezione
dell'amministrazione  cedente,  fino  all'effettiva  assunzione   del
personale assunto a copertura dei posti vacanti  e  comunque  per  un
periodo non superiore a trenta giorni successivi a  tale  assunzione,
ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di  un  periodo  di
affiancamento. 
      7-quater. Nell'ambito dei processi volti a favorire,  ai  sensi
del presente articolo, la mobilita' del personale, le disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, si  applicano,  a
domanda del soggetto interessato e nei limiti dei  posti  disponibili
nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione,  anche
ai  dirigenti  di  seconda  fascia,  o  equivalenti  in   base   alla
specificita' dell'ordinamento  dell'amministrazione  di  provenienza,
appartenenti ai ruoli  degli  enti  di  cui  all'articolo  10,  comma
11-ter, del decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.  76,  incaricati  della
funzione indicata dal citato articolo 3, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 108 del 2004 presso le amministrazioni
di cui alla tabella A allegata al  medesimo  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 108 del 2004. 
      7-quinquies. All'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis.  Le  modalita'  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si applicano anche
alle procedure di mobilita' volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"»; 
    al comma 8, lettera a), capoverso e-ter), dopo  le  parole:  «del
titolo di dottore di ricerca»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  del
master universitario di secondo livello», le  parole:  «le  procedure
individuano  tra  le  aree   dei   settori   scientifico-disciplinari
individuate  ai  sensi»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «nelle
procedure   sono   individuate,   tra    le    aree    dei    settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi» e  dopo  le  parole:  «al
titolo di dottore di ricerca» sono inserite le seguenti: «o al master
universitario di secondo livello»; 
    dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
      «10-bis. Il  Ministero  dell'istruzione,  di  concerto  con  il
Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, provvede ad avviare un processo di  semplificazione
dell'iter  per  ottenere  il  riconoscimento  dei  titoli  conseguiti
all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali». 
  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 3-bis (Selezioni uniche per la  formazione  di  elenchi  di
idonei  all'assunzione  nei  ruoli  dell'amministrazione  degli  enti
locali). - 1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in  forma
aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale,  selezioni
uniche per la formazione di  elenchi  di  idonei  all'assunzione  nei
ruoli dell'amministrazione, sia a tempo  indeterminato  sia  a  tempo
determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa  la
dirigenza. 
    2. I rapporti tra gli enti locali  e  le  modalita'  di  gestione
delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi. 
    3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di  idonei  di
cui al comma 1 per  la  copertura  delle  posizioni  programmate  nei
rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza  di  proprie
graduatorie in  corso  di  validita'.  Gli  enti  locali  interessati
procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti  inseriti
negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessita' di  procedere
all'assunzione  di  personale  in  base  ai  documenti  programmatori
definiti dal singolo ente. 
    4. In  presenza  di  piu'  soggetti  interessati  all'assunzione,
l'ente locale procede a valutarne le  candidature  con  le  modalita'
semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.
76, per la formazione  di  una  graduatoria  di  merito  dalla  quale
attingere per la copertura dei posti  disponibili.  Il  singolo  ente
interessato all'assunzione,  prima  di  procedere,  deve  avviare  un
interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per  verificarne  la
disponibilita'  all'assunzione.  In   presenza   di   piu'   soggetti
interessati all'assunzione l'ente procede  ad  effettuare  una  prova
selettiva scritta o orale diretta  a  formulare  una  graduatoria  di
merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile. 
    5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta costituiti,
sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una  volta  all'anno,
al fine di mettere a  disposizione  degli  enti  locali  aderenti  un
numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti
selezionati restano iscritti negli elenchi  degli  idonei  sino  alla
data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque  per  un
massimo di tre anni. 
    6.  Gli  adempimenti  relativi  alle  selezioni  uniche  per   la
formazione  degli  elenchi   di   idonei   possono   essere   gestiti
congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei  rispettivi
uffici,  o  avvalendosi  di  societa'   esterne   specializzate   nel
reclutamento e nella selezione del personale, costituendo a tal  fine
uffici dedicati alla  gestione  delle  procedure,  o  possono  essere
esternalizzati. 
    7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per la
copertura,  con  assunzioni  a  tempo   indeterminato   o   a   tempo
determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del
passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni. 
    8.  Ferma  restando  la  priorita'  nell'utilizzo  delle  proprie
graduatorie, per le finalita' di cui al  comma  7,  gli  enti  locali
possono procedere anche in deroga alla previsione di cui al  comma  3
e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. 
    9. Le procedure selettive bandite ai sensi del presente  articolo
sono soggette alle  forme  di  pubblicita'  previste  a  legislazione
vigente. 
    Art. 3-ter (Semplificazioni in materia  di  vincoli  assunzionali
per gli enti locali). - 1. All'articolo  9,  comma  1-quinquies,  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "Gli enti di cui  ai  precedenti  periodi  possono  comunque
procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie
a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
nonche' l'esercizio delle funzioni di protezione civile,  di  polizia
locale, di istruzione pubblica, inclusi  i  servizi,  e  del  settore
sociale, nel rispetto dei limiti di spesa  previsti  dalla  normativa
vigente in materia". 
    Art.  3-quater  (Disposizioni   in   materia   di   vicesegretari
comunali). - 1. All'articolo 16-ter,  comma  9,  primo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  la  parola:
"dodici" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro"». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), capoverso 1, la parola: «PNRR»  e'  sostituita
dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»,  le
parole: «al Dipartimento della Funzione Pubblica. La  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica»  sono
sostituite dalle seguenti: «al Dipartimento della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Il  Dipartimento  della
funzione pubblica» e le parole: «di cui all'articolo 1, possono» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1 possono»; 
      alla lettera c), capoverso 01), le  parole:  «reclutamento  del
pubblico impiego» sono sostituite dalle seguenti:  «reclutamento  nel
pubblico impiego»; 
      alla  lettera  g),  capoverso  5-quater),  le   parole:   «alle
dipendenze delle pubbliche  amministrazioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni»; 
      alla lettera h), capoverso Art. 3: 
        la rubrica e' soppressa; 
        al comma 2, le parole: «che ne ha la  rappresentanza  legale»
sono sostituite dalle seguenti:  «che  ha  la  rappresentanza  legale
dell'associazione»; 
        al comma  3,  dopo  le  parole:  «Segretario  generale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti:  «o
suo delegato» e le parole: «da due membri designati dalla  Conferenza
Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da tre membri designati dalla  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province  d'Italia
(UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)»; 
        al comma 4, le parole: «dal Consiglio» sono sostituite  dalle
seguenti: «dal consiglio di amministrazione»; 
        al  comma  6,  le  parole:  «I  compiti  e  le  modalita'  di
partecipazione degli organi sociali» sono sostituite dalle  seguenti:
«I compiti degli organi sociali e le modalita' di  partecipazione  ai
medesimi organi»; 
      al comma 2, primo periodo, le parole: «in vigore fino alla data
antecedente a quella di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
decade» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel  testo  vigente  prima
della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  decade
dall'incarico»; 
      al comma 3, le parole: «non derivano nuovi o  ulteriori  oneri»
sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori
oneri». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1: 
      alla   lettera   a),   capoverso   f-bis),   le   parole:   «la
riqualificazione e lo sviluppo  l'aggiornamento  professionale»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «la  riqualificazione,  la  crescita  e
l'aggiornamento professionale»; 
      alla lettera d), capoverso Art. 6: 
        al comma 1, al primo  periodo,  le  parole:  «Ministro  della
pubblica amministrazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «Ministro
per la pubblica amministrazione» e, al secondo  periodo,  le  parole:
«non da' titolo» sono sostituite dalle seguenti: «non danno titolo»; 
        al  comma  2,  le  parole:  «il  bilancio  di  previsione   e
consuntivo  e  le  variazioni  di  bilancio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il  bilancio  di  previsione  e  le  eventuali  variazioni
nonche' il rendiconto consuntivo annuale»; 
      alla lettera e): 
        al numero 1), capoverso 1, le parole: «avvocati dello  stato»
sono sostituite dalle seguenti: «avvocati dello Stato»; 
        al numero 3),  capoverso  3,  al  secondo  periodo,  dopo  le
parole:  «e  sentito  il  Comitato  Scientifico»  sono  inserite   le
seguenti: «di cui al comma 4» e, al quarto periodo, le  parole:  «dal
regolamento,  e  redige»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dal
regolamento e redige»; 
      alla lettera f), capoverso Art. 8, comma 2: 
        alla  lettera  d),  le  parole:  «,  dalle   delibere»   sono
sostituite dalle seguenti: «e dalle delibere» e dopo le  parole:  «di
cui all'articolo 15» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»; 
        alla lettera e), le parole: «e la  sua  programmazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «e la relativa programmazione»; 
        alla lettera g), le  parole:  «la  soglia  comunitaria»  sono
sostituite dalle seguenti: «le soglie  di  cui  all'articolo  35  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50»; 
      la lettera m) e' soppressa; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Il  dirigente  amministrativo  della  Scuola  nazionale
dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo  degli  affari
strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina
del Segretario generale della Scuola medesima»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al  31
dicembre 2026, nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per
il  regime  a  tempo  definito,  il  trattamento  economico  ad  essi
spettante e' corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi
non si applica la  disposizione  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,
secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202"». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio di ogni anno»; 
    al comma 2: 
      alla lettera a),  le  parole:  «di  cui  all'articolo  10,  del
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10  del
decreto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  stabilendo
il necessario collegamento della performance individuale ai risultati
della performance organizzativa»; 
      alla lettera b), dopo la parola: «finalizzati» sono inserite le
seguenti: «ai processi  di  pianificazione  secondo  le  logiche  del
project  management,»  e  dopo  le  parole:  «titoli  di  studio  del
personale» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      alla lettera c), le parole: «al Piano di  cui  all'articolo  6»
sono sostituite dalle seguenti: «al piano triennale dei fabbisogni di
personale, di cui all'articolo  6»  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:   «,   assicurando   adeguata   informazione   alle
organizzazioni sindacali»; 
      alla lettera d), dopo la parola: «trasparenza» sono inserite le
seguenti: «dei risultati», le parole: «in materia di  anticorruzione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  materia  di  contrasto  alla
corruzione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia e  in  conformita'
agli  indirizzi  adottati  dall'Autorita'  nazionale   anticorruzione
(ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione»; 
    al comma  3,  le  parole:  «dell'utenza»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «degli  utenti  stessi»  e   le   parole:   «nonche'   del
monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «nonche'  le  modalita'
di monitoraggio»; 
    al comma 4, la parola: «dicembre» e' sostituita  dalla  seguente:
«gennaio» e le parole: «sul proprio sito istituzionale e lo  inviano»
sono  sostituite  dalle  seguenti:   «nel   proprio   sito   internet
istituzionale e li inviano»; 
    al comma 5, le parole: «sessanta giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «centoventi giorni» e le parole: «di  cui  all'articolo  9»
sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9»; 
    al comma 6, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle  seguenti:
«comma 5» e le parole: «di cui all'articolo 9» sono sostituite  dalle
seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9»; 
    al comma 7,  le  parole:  «decreto-legge  25  giugno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 24 giugno 2014»; 
    al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Gli  enti
locali  con  meno  di  15.000  abitanti  provvedono  al  monitoraggio
dell'attuazione  del  presente  articolo  e  al  monitoraggio   delle
performance organizzative anche  attraverso  l'individuazione  di  un
ufficio associato  tra  quelli  esistenti  in  ambito  provinciale  o
metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei  sindaci  o
delle Conferenze metropolitane». 
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-bis (Disposizioni in materia di segretari comunali). - 1.
Al fine di sopperire con urgenza  all'attuale  carenza  di  segretari
comunali  iscritti  all'Albo,  considerata  anche  la  necessita'  di
rafforzare la capacita' funzionale degli enti  locali  connessa  agli
interventi previsti nel PNRR, a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni
di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita'
di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, per un numero di unita' pari al 100 per cento di quelle  cessate
dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente,  dalla
medesima data, il comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e' abrogato». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1, le parole: «non  oltre  il  31  dicembre  2026»  sono
sostituite dalle seguenti: «non eccedente il 31 dicembre 2026»; 
    al comma 3, le parole: «Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «Commissione  per  l'attuazione  del  Progetto   di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle  successive
procedure di  selezione  per  il  personale  a  tempo  indeterminato,
possono prevedere, nei soli  concorsi  pubblici  per  l'accesso  alle
qualifiche dell'Area funzionale III, una riserva di posti  in  favore
del personale assunto ai sensi del medesimo comma 1,  in  misura  non
superiore al 50 per cento»; 
    al comma 4: 
      al   primo   periodo,   le   parole:   «all'articolo   6,   del
decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti:  «all'articolo  6  del
decreto-legge»; 
      al secondo periodo ,  le  parole:  «su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze» sono sostituite  dalle  seguenti:  «su
proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze,»,  le  parole:
«per le restanti amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti:  «,
tra le restanti amministrazioni» e le parole: «che possono avvalersi,
di un contingente» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  che  possono
avvalersi di un contingente»; 
      al terzo periodo, dopo le parole:  «con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Con  le  medesime
modalita' di cui all'articolo 1 del presente decreto  sono  conferiti
gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77»; 
    al comma 6, le parole: «euro 35.198.000 per gli anni dal 2022  al
2026» sono sostituite dalle seguenti: «euro 35.198.000  per  ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026» e  le  parole:  «l'  accantonamento  del
medesimo   Ministero»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «l'
accantonamento relativo al medesimo Ministero»; 
    dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
      «6-bis. La facolta' di cui all'articolo  5-bis,  comma  2,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  puo'  essere
esercitata anche dai dirigenti  medici  di  ruolo  presso  i  presidi
sanitari delle amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
  Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
    «Art.  7-bis  (Reclutamento  di  personale   per   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze).  -   1.   Al   fine   di   avviare
tempestivamente le procedure di  monitoraggio  degli  interventi  del
PNRR, nonche' di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per l'anno
2021, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo  le
modalita' semplificate di cui all'articolo 10  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di  mobilita',
e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro  subordinato
a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del  medesimo
Ministero, in aggiunta  alle  vigenti  facolta'  assunzionali  e  nei
limiti della vigente dotazione organica, un contingente di  personale
pari a centoquarantacinque unita' da inquadrare nel livello  iniziale
dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di cui cinquanta unita'
da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
trenta  unita'  al  Dipartimento  del  tesoro,   trenta   unita'   al
Dipartimento delle finanze  e  trentacinque  unita'  al  Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale  e  dei  servizi,  e  un
contingente di settantacinque  unita'  da  inquadrare  nell'Area  II,
posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da  assegnare
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
    2. Al fine di assicurare la piena  operativita'  delle  strutture
del Dipartimento delle finanze  per  l'attuazione  dei  progetti  del
PNRR, nonche'  per  il  connesso  e  necessario  potenziamento  della
capacita' di analisi e monitoraggio  degli  effetti  economici  delle
misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare
la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la  competitivita'
e la resilienza delle imprese italiane, e' istituito presso lo stesso
Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di
consulenza, studio e ricerca. 
    3. Per le attivita' indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta
a quanto previsto dal  terzo  periodo  del  predetto  comma  3,  sono
istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione
dirigenziale di livello non  generale,  di  cui  tre  di  consulenza,
studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento e' autorizzato a
conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165,  anche  in  deroga  ai  limiti  ivi   previsti.   Il   Ministero
dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  bandire  apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga  ai  vigenti
limiti  assunzionali,  il  personale  di  livello  dirigenziale   non
generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal
secondo periodo. 
    4.  Al  fine  di  curare  il  contenzioso  che   coinvolge   piu'
dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze,  presso  il
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi e'  istituita  una  posizione  di  funzione  dirigenziale  di
livello generale di consulenza, studio e ricerca. 
    5.  Nell'ambito  delle  esigenze  anche  derivanti  dal  presente
articolo, la Sogei Spa assicura la piena  efficacia  delle  attivita'
anche per la realizzazione dei progetti  di  trasformazione  digitale
del PNRR affidati alla medesima societa'  e  provvede,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge  24  dicembre
2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di  bilancio  conseguiti  e,
ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni.
Per le  medesime  finalita'  la  Sogei  Spa  e'  autorizzata,  previa
delibera  dell'assemblea  degli  azionisti,  alla   costituzione   di
societa' o all'acquisto di partecipazioni. 
    6. Agli oneri derivanti dai commi 1,  2,  3  e  4,  pari  a  euro
2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
  All'articolo 8: 
    al comma 1, le parole: «dell' articolo 7, del decreto-legge» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 7 del decreto-legge»; 
    al comma 2, le parole: «di  livello  generale,  assicurano»  sono
sostituite dalle seguenti: «di livello generale assicurano»; 
    al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «Il raccordo con il
semestre  europeo»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  come  definito
all'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del
7 luglio 1997,» e, al terzo periodo, le parole: «sono istituiti» sono
sostituite dalle seguenti: «sono istituite»; 
    al comma 5, le parole: «l'accantonamento del medesimo  Ministero»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'  accantonamento  relativo  al
medesimo Ministero». 
  Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
    «Art.  8-bis  (Reclutamento  di  personale  presso  l'Ispettorato
nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro
sommerso). - 1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per  la
lotta al lavoro sommerso previsto dal PNRR,  l'Ispettorato  nazionale
del lavoro e' autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle  vigenti
facolta'  assunzionali,  a  bandire  apposite  procedure  concorsuali
pubbliche da espletare  secondo  le  modalita'  semplificate  di  cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo
esperimento delle previste procedure di mobilita', e conseguentemente
ad  assumere,  con  contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato,  nei  limiti  della  vigente  dotazione  organica,  un
contingente di personale con profilo "ispettivo"  e  "amministrativo"
pari a 184 unita', da inquadrare nell'Area III,  posizione  economica
F1, del comparto Funzioni centrali. 
    2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  ad  euro
7.965.291 annui a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
  All'articolo 9: 
    al comma 1,  le  parole:  «e  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e  le  autonomie  e  con  il  Ministro  per  il  sud»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie e con il Ministro per il  Sud»,  le  parole:
«in  Conferenza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in   sede   di
Conferenza» e le parole da: «sono ripartite» fino a «del  PNRR»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «fatte  salve  le  assunzioni  a  tempo
determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, per il  conferimento,
ai sensi dell'articolo  1,  comma  5,  lettera  a),  da  parte  delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli  enti
locali, di incarichi di collaborazione a professionisti  ed  esperti,
nel numero massimo complessivo di mille unita', per  il  supporto  ai
predetti enti nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto
del   relativo   livello   di   coinvolgimento    nei    procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR,  sono  ripartite  le
risorse finanziarie nel limite massimo di euro 38.800.000 per  l'anno
2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e  2023  e  di
euro 67.900.000 per l'anno 2024»; 
    al comma 2, al primo periodo, le parole: «Piano Nazionale per  la
Ripresa e la Resilienza» sono sostituite dalla seguente: «PNRR» e, al
secondo periodo, le parole: «20 milioni di euro per l'anno  2021,  55
milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, 35  milioni  di  euro
per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 38.800.000 per
l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023  ed
euro 67.900.000 per l'anno 2024». 
  All'articolo 10: 
    al comma 2, al primo periodo, le parole: «procedura selettiva con
avviso pubblico,  che  prevede  la»  sono  soppresse  e,  al  secondo
periodo,  la  parola:  «procedure»  e'  sostituita  dalla   seguente:
«valutazioni»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. All'articolo 8, comma 9,  del  decreto-legge  1°  marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  aprile
2021, n. 55, le parole: "nominati ai sensi dell'articolo 9, comma  2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303," sono soppresse»; 
    al comma 4, le parole: «L'AgiD» sono sostituite  dalle  seguenti:
«L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)», le parole: «non oltre il 31
dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non eccedente  il  31
dicembre 2026», le parole: «un contingente di personale massimo» sono
sostituite dalle seguenti: «un contingente di  personale  nel  numero
massimo» e dopo le parole: «di cui all'articolo  1,  comma  4,»  sono
inserite le seguenti: «del presente decreto,»; 
    al comma 5, le parole: «Piano  Nazionale  per  la  Ripresa  e  la
Resilienza» sono sostituite dalla seguente: «PNRR». 
  All'articolo 11: 
    al comma 1: 
      al primo periodo,  le  parole:  «Commissione  Interministeriale
RIPAM» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione RIPAM»; 
      al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «con  l'obiettivo»  e'
inserita la seguente: «prioritario»; 
      al terzo periodo, le parole: «e in particolare,  per  favorire»
sono sostituite dalle seguenti: «e in particolare per  favorire»,  le
parole: «la Giustizia amministrativa» sono sostituite dalle seguenti:
«il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di  seguito
indicato con l'espressione "Giustizia amministrativa"» e  le  parole:
«e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzato»; 
    al comma 2, primo periodo, le parole: «del comma  1,  deve»  sono
sostituite dalle seguenti: «del comma 1 deve» e le parole: «laurea in
economia e commercio  e  scienze  politiche»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «laurea in economia e commercio o in scienze politiche»; 
    al comma 4, lettera b), le parole: «alla professione di  avvocato
e di notaio» sono sostituite dalle  seguenti:  «alle  professioni  di
avvocato e di notaio»; 
    il comma 6 e' soppresso; 
    al comma 7, lettera a),  le  parole:  «stato  di  previsione  del
ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «stato  di
previsione del Ministero della giustizia». 
  All'articolo 12: 
    al comma 1, al terzo periodo,  le  parole:  «progetto  finanziato
dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti:  «progetto
ricompreso nel PNRR» e, al quarto periodo, le parole: «dei dipendenti
di cui all'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita'
di personale di cui all'articolo 11»; 
    al comma 2, le parole: «, che costituisce  parte  integrante  del
presente decreto» sono soppresse. 
  All'articolo 13: 
    al comma 3, quarto  periodo,  le  parole:  «e  di  ogni  istituto
contrattuale» sono sostituite dalle seguenti:  «e  ad  ogni  istituto
contrattuale»; 
    al comma 6, la parola: «178/2020» e' sostituita  dalle  seguenti:
«30 dicembre 2020, n. 178» e le  parole:  «stato  di  previsione  del
ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «stato  di
previsione del Ministero della giustizia»; 
    la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Reclutamento   di
personale a tempo determinato per il supporto alle linee  progettuali
per la giustizia del PNRR». 
  All'articolo 14: 
    al comma 1: 
      all'alinea,  al  primo   periodo,   le   parole:   «Commissione
Interministeriale RIPAM» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione
RIPAM» e, al secondo periodo, le parole: «e dal decreto  legislativo»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  dal  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo»; 
      alla lettera a), le  parole:  «sette  anni  dal  termine»  sono
sostituite dalle seguenti: «sette anni prima del termine»; 
      alla lettera  e),  le  parole:  «le  Sezioni  specializzate  su
immigrazione, protezione internazionale,  libera  circolazione  nell'
Ue» sono sostituite dalle  seguenti:  «la  Corte  di  cassazione,  la
Procura generale presso la Corte di  cassazione  nonche'  le  sezioni
specializzate dei tribunali in materia  di  immigrazione,  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea»; 
    al comma 2, lettera a), le parole: «sette anni dal termine»  sono
sostituite dalle seguenti: «sette anni prima del termine»; 
    al comma 5, primo periodo, le parole: «Ministro  dell'universita'
e  delle  ricerca»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro
dell'universita' e della ricerca»  e  le  parole:  «dai  decreti  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione del  9  luglio  2009  e  del  15  febbraio  2011»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «e   dai   decreti   del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  9  luglio  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009,  e  15
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  30
maggio 2011»; 
    al comma 7: 
      al primo periodo, le parole: «che procedera' alla selezione  di
tutte le figure professionali» sono sostituite dalle  seguenti:  «che
procede  alla  selezione  dei   candidati   per   tutti   i   profili
professionali»; 
      dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «La  prova
scritta  puo'  essere  svolta  presso  un'unica  sede  per  tutte  le
procedure concorsuali»; 
      al secondo periodo, le parole: «dell'Ufficio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per l'ufficio» e le parole: «che stilera' una  unica
graduatoria» sono sostituite  dalle  seguenti:  «che  forma  un'unica
graduatoria»; 
    al comma 8, sesto periodo,  le  parole:  «entro  sessanta  giorni
dall'insediamento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  15
dicembre 2021»; 
    al comma 9: 
      alla lettera a), le parole: «lo stage»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il tirocinio»; 
      alla lettera b), le  parole:  «dalla  Giustizia  amministrativa
dell'articolo  53-ter»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dalla
Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-ter»; 
      alla lettera c), le  parole:  «dalla  Giustizia  amministrativa
dell'articolo  53-ter»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dalla
Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-ter»; 
      dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        «c-bis)  l'aver  conseguito  il  diploma  della   scuola   di
specializzazione per le professioni legali»; 
    al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 9» sono inserite le
seguenti: «del presente articolo»; 
    al comma 11, secondo periodo, le parole: «delle graduatorie degli
idonei non vincitori con il maggior numero di idonei» sono sostituite
dalle seguenti: «delle graduatorie con il maggior  numero  di  idonei
non vincitori»; 
    al comma 12, le parole:  «sono  ammessi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' ammesso»; 
    dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
      «12-bis. In relazione ai soli profili di cui  all'articolo  11,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7
febbraio 2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1  del
presente articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si procede
al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del
personale amministrativo anche per gli  addetti  all'ufficio  per  il
processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto  di  corte
di appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo  di
lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al  gruppo  di  lingua
ladina e prevede come requisito per la partecipazione,  in  relazione
alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma
di Bolzano, il possesso dell'attestato  di  conoscenza,  o  di  altro
titolo equipollente, delle lingue italiana e  tedesca,  di  cui  agli
articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il bando  prevede  altresi',
per le procedure  di  cui  al  presente  comma,  che  la  commissione
esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti  indicati
dalla  regione  Trentino-Alto  Adige/   Südtirol,   sulla   base   di
un'apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia
e la suddetta regione. 
      12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con
il presente decreto, fino  al  31  dicembre  2022  al  personale  del
Ministero della giustizia non si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, comma 7»; 
    al comma 13, le parole: «Piano Nazionale  per  la  Ripresa  e  la
Resilienza» sono sostituite  dalla  seguente:  «PNRR»  e  le  parole:
«giustizia ordinaria, ,» sono sostituite dalle  seguenti:  «giustizia
ordinaria,». 
  All'articolo 15: 
    al comma 1, la parola: «permarra'» e' sostituita dalla  seguente:
«permane»; 
    al comma 2, le parole: «alla articolazione» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolazione». 
  All'articolo 16: 
    al comma 1, le parole: «e destinati agli uffici» sono  sostituite
dalle seguenti: «e destinato all'ufficio»; 
    al comma 2, le parole: «e' assicurata la formazione di  tutto  il
personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «assunto a tempo determinato ai sensi
del presente decreto e' assicurata la formazione»; 
    al comma 3, le parole: «Per l'attuazione,» sono sostituite  dalle
seguenti: «Per l' attuazione» e le parole: «Piano  Nazionale  per  la
Ripresa e la Resilienza» sono sostituite dalla seguente: «PNRR». 
  All'articolo 17: 
    al comma 2,  le  parole:  «da  emanarsi  entro  cinquanta  giorni
dall'entrata» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  emanare  entro
cinquanta giorni dalla data di entrata»; 
    al comma 3, la  parola:  «prevalentemente»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «ove necessario anche»; 
    al comma 5: 
      al primo periodo, le parole da:  «dell'articolo  16,  comma  1»
fino a: «codice del processo amministrativo,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 16, comma 1, delle norme di  attuazione  del
codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104,» e le parole: «al fine di trattare
i ricorsi di cui all'articolo 11,  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «al  fine  della  trattazione  dei  procedimenti  di   cui
all'articolo 11, comma 1, del presente decreto»; 
      al secondo periodo, le parole: «,  al  fine  di  assicurare  il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR» sono soppresse; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  adegua  alle
finalita'  del  PNRR,  sentito  il  Consiglio  di  presidenza   della
Giustizia amministrativa, il  decreto  previsto  dall'  articolo  16,
comma  1,  delle  norme  di  attuazione  del  codice   del   processo
amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104»; 
    al comma 6: 
      al primo periodo, le parole: «udienze straordinarie di  cui  al
comma 7» sono sostituite dalle seguenti:  «udienze  straordinarie  di
cui al comma 5»; 
      al terzo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole:  «,
di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «La  partecipazione
dei  magistrati  alle  udienze  straordinarie  di  cui  al  comma   5
costituisce  criterio  preferenziale,  da  parte  del  Consiglio   di
presidenza della Giustizia  amministrativa,  nell'assegnazione  degli
incarichi conferiti d'ufficio»; 
    il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. Per evitare la formazione di nuovo  arretrato,  al  decreto
legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a)  all'allegato  1,   recante   il   codice   del   processo
amministrativo: 
          1) dopo l'articolo 72 e' inserito il seguente: 
          "Art.  72-bis  (Decisione  dei  ricorsi   suscettibili   di
immediata definizione). - 1. Il presidente, quando  i  ricorsi  siano
suscettibili  di  immediata  definizione,  anche  a   seguito   della
segnalazione dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione  alla
prima  camera  di  consiglio  successiva  al  ventesimo  giorno   dal
perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione
e, altresi', al decimo giorno dal  deposito  del  ricorso.  Le  parti
possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima
della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non e' possibile
chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se e'  concesso  il
rinvio, la trattazione del ricorso e' fissata alla  prima  camera  di
consiglio utile successiva. 
          2. Se e' possibile definire la causa in rito,  in  mancanza
di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione
alle parti presenti.  Nei  casi  di  particolare  complessita'  della
questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna  un  termine
non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa  e'
decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario  convocare
un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non  e'  definibile  in
rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza  pubblica.
In  ogni  caso  la  decisione  e'  adottata  con  sentenza  in  forma
semplificata"; 
        2) all'articolo 73, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis. Non e' possibile disporre, d'ufficio o  su  istanza
di parte, la cancellazione della causa dal  ruolo.  Il  rinvio  della
trattazione della causa e' disposto solo per  casi  eccezionali,  che
sono riportati nel verbale  di  udienza,  ovvero,  se  il  rinvio  e'
disposto fuori udienza, nel  decreto  presidenziale  che  dispone  il
rinvio"; 
        3) all'articolo  79,  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo:  "L'interruzione  del  processo  e'  immediatamente
dichiarata dal presidente con decreto; il decreto e' comunicato  alle
parti costituite a cura della segreteria"; 
        4) all'articolo 80, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
          "3-bis. In tutti i casi di sospensione e  interruzione  del
giudizio il presidente puo' disporre  istruttoria  per  accertare  la
persistenza delle ragioni che le hanno  determinate  e  l'udienza  e'
fissata  d'ufficio  trascorsi  tre  mesi  dalla  cessazione  di  tali
ragioni"; 
        5) all'articolo 82, comma  1,  la  parola:  "centottanta"  e'
sostituita dalla seguente: "centoventi"; 
        6) all'articolo 87, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
          "4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo  smaltimento
dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto.  Non  si
applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo"; 
        b) all'allegato 2, recante le norme di attuazione del  codice
del processo amministrativo: 
          1) all'articolo 13, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"ricorso straordinario" sono aggiunte  le  seguenti:  ",  nonche'  lo
svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze"; 
          2) nel titolo IV, dopo l'articolo  13-ter  e'  aggiunto  il
seguente: 
          "Art. 13-quater (Trattazione da remoto). - 1. Fermo  quanto
previsto dall' articolo 87, comma 4-bis, del codice, in tutti i  casi
di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno  tre
giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e  delle  modalita'
di collegamento. Si da' atto nel verbale dell'udienza delle modalita'
con cui si accerta l'identita'  dei  soggetti  partecipanti  e  della
libera volonta' delle parti, anche ai  fini  della  disciplina  sulla
protezione dei dati personali. I verbali e  le  decisioni  deliberate
all'esito dell'udienza o della camera di  consiglio  si  considerano,
rispettivamente, formati ed  assunte  nel  comune  sede  dell'ufficio
giudiziario presso il quale e' stato iscritto il ricorso trattato. Il
luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si
difendano personalmente e il personale addetto e' considerato aula di
udienza  a  tutti  gli  effetti  di  legge.   In   alternativa   alla
partecipazione alla discussione da remoto, il difensore puo' chiedere
il passaggio della causa in decisione fino  alle  ore  12  del  terzo
giorno antecedente a quello dell'udienza  stessa;  il  difensore  che
deposita tale richiesta e' considerato presente a  ogni  effetto.  Ai
magistrati che partecipano alla trattazione di cause  da  remoto  non
spetta alcun trattamento di missione ne' alcun rimborso di spese"; 
          3) all'articolo 14, comma 1,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "I verbali e i provvedimenti della commissione sono
sottoscritti con firma digitale del presidente e del  segretario.  Le
sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento  da
remoto. Si da' atto nel verbale della seduta delle modalita' con  cui
si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e della loro  libera
volonta', anche ai fini della disciplina sulla  protezione  dei  dati
personali"»; 
    alla rubrica, le  parole:  «di  impiego»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'impiego» e  le  parole:  «sul  capitale  umano»  sono
sostituite dalle seguenti: «sul personale». 
  Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 17-bis (Misure urgenti per il  potenziamento  della  Scuola
superiore della magistratura). - 1. Al decreto legislativo 30 gennaio
2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 1  (Scuola  superiore  della  magistratura).  -  1.  E'
istituita  la  Scuola  superiore  della  magistratura,   di   seguito
denominata: 'Scuola'. 
        2. La Scuola ha competenza in via  esclusiva  in  materia  di
formazione e aggiornamento dei magistrati. 
        3. La Scuola e' un ente autonomo, con personalita'  giuridica
di diritto pubblico, piena capacita' di diritto privato  e  autonomia
organizzativa,  funzionale  e  gestionale,  negoziale  e   contabile,
secondo  le  disposizioni  del  proprio  statuto  e  dei  regolamenti
interni, nel rispetto delle norme di legge. 
        4. Per il raggiungimento delle proprie finalita' la Scuola si
avvale di personale  dell'organico  del  Ministero  della  giustizia,
ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore  a
cinquanta unita'. 
        5.  Il  personale  dell'Amministrazione  della  giustizia  e'
scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in  funzione
delle  esigenze  specifiche   e   delle   corrispondenti   competenze
professionali.  Al  termine  della  procedura  selettiva  la   Scuola
richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero  della
giustizia, che e' tenuto a provvedere  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta.  La  Scuola,  di  propria  iniziativa  o  a  domanda   del
dipendente, puo' richiedere al Ministero della  giustizia  la  revoca
dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della
giustizia e' subordinata al parere favorevole della Scuola. 
        6. Il personale in servizio presso la Scuola superiore  della
magistratura  alla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5. 
        7. Il trattamento  economico  accessorio  del  personale  del
Ministero della giustizia e di quello comandato  e'  a  carico  dalla
Scuola. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate  fino  a  un
massimo di  tre  sedi  della  Scuola.  Con  il  medesimo  decreto  e'
individuata la sede della Scuola  in  cui  si  riunisce  il  comitato
direttivo"; 
      b)  all'articolo  5,  comma  2,  dopo  le  parole:  "nomina  il
segretario generale" sono inserite le seguenti: "e il vice segretario
generale"; 
      c) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        "2-bis. I professori universitari ancora in servizio nominati
nel comitato direttivo possono essere collocati  in  aspettativa  con
assegni. A richiesta dell'interessato, l'aspettativa e' concessa  dal
rettore.  Il  periodo  dell'aspettativa  e'  utile  ai   fini   della
progressione di carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di
quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si applica  quanto
previsto dal terzo comma dell'articolo 13 del decreto del  Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382"; 
      d) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 10 (Trattamento economico).  -  1.  Al  presidente  del
comitato direttivo, anche in quiescenza, e' corrisposta un'indennita'
di funzione stabilita nel limite  di  20.000  euro  annui,  oltre  al
gettone di presenza nel limite di euro  600  per  seduta  fino  a  un
massimo di 40 sedute annue; ai  componenti  del  comitato  direttivo,
anche in quiescenza, e' corrisposto un gettone di presenza nel limite
di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue. 
        2. La misura dell'indennita' di funzione  e  del  gettone  di
presenza di cui al comma 1 e'  stabilita  con  decreto  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente  disposizione,  tenuto  conto  del  trattamento
attribuito  per  analoghe  funzioni  presso   la   Scuola   nazionale
dell'amministrazione"; 
      e) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta  la
seguente: 
        "g-bis) l'individuazione di  esperti  formatori,  scelti  tra
magistrati,   docenti   universitari   e   avvocati   con    adeguata
qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa,
nonche' tra altri esperti qualificati, per  i  compiti  previsti  dal
regolamento interno"; 
      f) all'articolo 17-ter: 
        1)  al  comma  3,  le  parole:  ",  per  il  quale  non  sono
corrisposti indennita' o compensi aggiuntivi," sono soppresse; 
        2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
          "3-bis. Al segretario  generale,  se  magistrato  ordinario
collocato fuori dal ruolo organico della magistratura,  nel  rispetto
della disciplina di cui all'articolo 58,  secondo  comma,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n.  3,  a  fronte  delle  specifiche  responsabilita'  connesse
all'incarico attribuito,  e'  corrisposto  un  trattamento  economico
accessorio annuo lordo di importo non superiore alla  misura  di  cui
all'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
nel rispetto del  limite  fissato  dall'articolo  13,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014. n. 89"; 
        3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Funzioni, durata
e trattamento economico"; 
      g) nel capo II del titolo I, dopo la sezione IV-bis e' aggiunta
la seguente: 
 
                           "SEZIONE IV-ter 
 
 
                     IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 
        Art. 17-quater (Vice  segretario  generale).  -  1.  Il  vice
segretario generale della Scuola: 
          a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue
funzioni; 
          b)  esercita  le  competenze  delegategli  dal   segretario
generale; 
          c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza  o
impedimento  ed  esercita  ogni  altra  funzione  conferitagli  dallo
statuto e dai regolamenti interni. 
        Art. 17-quinquies (Funzioni, durata e trattamento economico).
- 1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il
vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari  che
abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalita', ovvero
tra i dirigenti di seconda fascia,  attualmente  in  servizio  presso
l'amministrazione giudiziaria, di cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al  vice  segretario  generale  si
applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui prevede il  divieto
di far parte delle commissioni di concorso per magistrato  ordinario,
e 4, del presente decreto. 
        2. Il vice segretario generale dura  in  carica  cinque  anni
durante i quali, se magistrato, e' collocato fuori dal ruolo organico
della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo
58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'attribuzione  dell'incarico
a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta  il  divieto
di   coprire   la   posizione   in    organico    lasciata    vacante
nell'amministrazione di provenienza. 
        3. L'incarico puo' essere rinnovato per una sola volta per un
periodo massimo di due anni e  puo'  essere  revocato,  su  richiesta
motivata  del  segretario  generale,  dal  comitato  direttivo,   con
provvedimento adottato previa audizione del vice segretario generale,
nel caso di grave inosservanza delle direttive o  delle  disposizioni
del segretario generale. 
        4. Al  vice  segretario  generale,  se  magistrato  ordinario
collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle
specifiche  responsabilita'  connesse  all'incarico  attribuito,   e'
corrisposta un'indennita' di funzione stabilita nel limite massimo di
20.000 euro annui"; 
      h) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole:  "Ministero  della
giustizia," sono inserite le seguenti: "i cui oneri, limitatamente al
trattamento economico fondamentale, restano  a  carico  della  stessa
amministrazione,". 
    2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Ai  relativi  adempimenti  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse ordinariamente stanziate per il  funzionamento  della  Scuola
superiore della magistratura,  iscritte  nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero della giustizia. 
      Art. 17-ter (Modifiche al decreto legislativo 13  luglio  2017,
n. 116). - 1. Al decreto legislativo 13 luglio  2017,  n.  116,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 31, comma 1, le parole: "sino  alla  scadenza
del quarto anno successivo alla medesima data" sono sostituite  dalle
seguenti: "sino al 31 dicembre 2021"; 
        b) all'articolo 32, comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:
"Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino
al 31 dicembre 2021"; 
        c) all'articolo 32, comma 5, al primo periodo, le  parole:  "
31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: " 31 ottobre 2025" e
il secondo periodo e' soppresso; 
        d) all'articolo 33, comma 2, le parole: "dalla  scadenza  del
quarto anno successivo alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022". 
      Art. 17-quater (Principio di parita' di genere). - 1. Il  piano
di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento  di
incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche,
le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, le mobilita' e le
progressioni  di  carriera,  nonche'  tutte  le  altre  modalita'  di
assunzione, escluse quelle per concorso, di cui al  presente  decreto
sono attuati  assicurando  criteri  orientati  al  raggiungimento  di
un'effettiva parita' di genere, secondo quanto disposto dal PNRR». 
  All'articolo 18 e' premessa la seguente partizione: 
 
                           «TITOLO II-bis 
 
 
MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL MINISTERO  DELLA  TRANSIZIONE
                   ECOLOGICA E IN MATERIA DI SPORT 
 
    Art. 17-quinquies (Assunzione di personale  presso  il  Ministero
della transizione ecologica). - 1. Al fine di consentire l'attuazione
delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del  PNRR,
di supportare le funzioni della Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC,  di
cui all'articolo 8, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006,   n.   152,   nonche'   di   conseguire   gli   obiettivi    di
decarbonizzazione  e  di  politica  ambientale  assunti   nell'ambito
dell'Unione  europea  e  con  l'Accordo  di  Parigi  collegato   alla
Convenzione quadro delle Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici,
adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il  biennio  2021-2022
il Ministero della transizione ecologica e' autorizzato ad assumere a
tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche  svolte
secondo  le  modalita'  semplificate  di  cui  all'articolo  10   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  duecentodiciotto  unita'  di
personale non dirigenziale ad elevata  specializzazione  tecnica,  da
inquadrare nell'Area III,  in  possesso  di  laurea  specialistica  o
magistrale. I  bandi  per  le  procedure  concorsuali  definiscono  i
titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa  in  materia  ambientale
nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021. 
    2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento
dei posti e' riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al
medesimo comma 1 che, alla data del 24 giugno 2021,  abbiano  svolto,
alle dipendenze di societa' a partecipazione pubblica,  attivita'  di
supporto tecnico specialistico  e  operativo  in  materia  ambientale
presso il  soppresso  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ovvero presso il  Ministero  della  transizione
ecologica per almeno due anni, anche non continuativi,  nel  triennio
anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i  requisiti  di
cui al primo periodo, la fase  preliminare  di  valutazione  consiste
nella verifica dell'attivita' svolta. 
    3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la dotazione  organica
del Ministero della transizione  ecologica  e'  incrementata  di  155
unita' di personale dell'Area III. 
    4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  al  quarto  periodo,  le  parole:  "nell'anno  2022"   sono
sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2026",  le  parole:  "nell'anno
2023" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno  2027",  le  parole:
"nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2028", le
parole: "nell'anno 2025" sono sostituite dalle  seguenti:  "nell'anno
2029" e le parole: "nell'anno 2026" sono sostituite  dalle  seguenti:
"nell'anno 2030"; 
      b) il quinto e il sesto periodo sono soppressi. 
    5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1,
le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica
e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma  503,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  sono  ridotte  in  relazione  agli   oneri
riferibili al personale della predetta societa' eventualmente assunto
ai sensi del medesimo comma 1. 
    6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 8.901.122 per l'anno
2022 e a  euro  10.681.346  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si
provvede, quanto a euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro  2.106.871
a  decorrere  dall'anno  2023,  nei  limiti  delle  vigenti  facolta'
assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione e,  quanto
a euro 7.145.396 per l'anno 2022  e  a  euro  8.574.475  a  decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. 
    Art. 17-sexies (Struttura di missione per l'attuazione  del  PNRR
presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico). -  1.  Per  il  Ministero  della
transizione ecologica l'unita' di missione  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la  cui  durata  e'
limitata fino al  completamento  del  PNRR  e  comunque  fino  al  31
dicembre 2026, e' articolata in una  struttura  di  coordinamento  ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati  fino  a
un massimo  di  sei  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale
complessivi. 
    2.  Per  l'attuazione  del  comma  1,  sono  resi  indisponibili,
nell'ambito della dotazione organica del Ministero della  transizione
ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalenti sul piano finanziario ed e' autorizzata la spesa di  euro
222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal
2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale  generale.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  e'
prorogato al 31 luglio 2021, nonche', ai soli  fini  dell'adeguamento
dell'organizzazione alle disposizioni  di  cui  al  comma  1,  al  31
dicembre 2021. 
    4. Per il Ministero dello sviluppo economico il  termine  di  cui
all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 22 del 2021  e'
prorogato al 31 luglio 2021. 
    Art.  17-septies  (Avvalimento  da  parte  del  Ministero   della
transizione ecologica di personale dell'ENEA e dell'ISPRA e  modifica
della dipendenza funzionale del Comando unita' forestali,  ambientali
e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il Ministero  della
transizione ecologica puo' avvalersi dell'Agenzia  nazionale  per  le
nuove tecnologie,  l'energia  e  lo  sviluppo  economico  sostenibile
(ENEA) e dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) per  l'espletamento  delle  attivita'  tecniche  e
scientifiche correlate all'attuazione del PNRR fino a un  contingente
massimo  per  ciascun  ente  di  trenta  unita'  di   personale   non
dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di  comando  presso
gli   uffici   del    Ministero    della    transizione    ecologica.
L'individuazione  delle  unita'   di   personale   e   le   modalita'
dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo d'intesa  a  titolo
gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di
cui al primo periodo entro sessanta giorni a decorrere dal 24  giugno
2021. Il trattamento economico fondamentale del personale di  cui  al
presente comma rimane a carico dell'amministrazione di  appartenenza,
mentre il trattamento economico accessorio e' a carico del  Ministero
della transizione ecologica. 
    2. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
315.900 euro per l'anno 2021 e a 631.800 euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    3.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) all'articolo 800, comma 1, il numero: "4.207" e'  sostituito
dal seguente: "4.204"; 
      b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il numero: "1.131"  e'
sostituito dal seguente: "1.128"; 
      c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il numero: "1.108"  e'
sostituito dal seguente: "1.105"; 
      d) all'articolo 174-bis: 
        1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          "a) Comando unita' forestali, ambientali e  agroalimentari,
che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal  Capo
di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i
compiti  militari,  e   la   dipendenza   funzionale   dal   Ministro
dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e  della  sicurezza
pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente
dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva  la  dipendenza
funzionale  dal  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali del Comando carabinieri per la tutela  agro-alimentare.  Il
Ministro  della  transizione  ecologica   si   avvale   del   Comando
carabinieri per la tutela agroalimentare  per  lo  svolgimento  delle
funzioni riconducibili  alle  attribuzioni  del  medesimo  Ministero,
mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si
avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari  per
lo svolgimento delle funzioni  riconducibili  alle  attribuzioni  del
medesimo  Ministero.  Il  Comando  unita'  forestali,  ambientali   e
agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata che esercita
funzioni di alta direzione,  di  coordinamento  e  di  controllo  nei
confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero  rispetto
all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando e' attribuito
al generale di divisione in servizio permanente effettivo  del  ruolo
forestale"; 
        2) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente: 
          "2-quater. Il  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  definisce
gli obiettivi strategici generali del Comando  di  cui  al  comma  2,
lettera  a),  nelle  materie  riconducibili  alle  attribuzioni   dei
Ministeri della transizione  ecologica  e  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali". 
    Art. 17-octies  (Misure  di  accelerazione  delle  attivita'  dei
commissari in materia ambientale). - 1. All'articolo 10, comma 2-ter,
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al primo  periodo,
le parole: "e senza alcun onere aggiuntivo per la  finanza  pubblica"
sono sostituite dalle seguenti: "con i medesimi poteri e  le  deroghe
previsti per il commissario" e il terzo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: "Al soggetto attuatore,  scelto  anche  fra  estranei  alla
pubblica amministrazione,  e'  corrisposto  un  compenso  determinato
nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che e' posto a carico del  quadro
economico  degli  interventi  cosi'  come  risultante   dai   sistemi
informativi  della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  Il  soggetto
attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica
amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione di  comando,
aspettativa  o  altra  analoga  posizione  secondo  l'ordinamento  di
appartenenza.  All'atto  del  collocamento  fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario". 
    2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  1,  per  la
realizzazione  degli  interventi  per  il   contrasto   al   dissesto
idrogeologico, presso  ogni  commissario  e'  istituito  fino  al  31
dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero
massimo complessivo di duecento unita'. 
    3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero  della  transizione
ecologica  e'  autorizzato  per  l'anno  2021  a  reclutare,  con  le
modalita' semplificate di cui all'articolo 10  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76, nonche' anche  mediante  scorrimento  di  vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato
a  tempo  determinato,  di  durata  complessiva  anche  superiore   a
trentasei mesi e comunque non successiva  al  31  dicembre  2026,  un
contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare  nell'Area
III, posizione economica F1, del  comparto  Funzioni  centrali  e  da
assegnare funzionalmente ai commissari di cui al comma 2  sulla  base
della tabella 1 di cui all'allegato IV-bis. 
    4. Il restante contingente da assegnare ai commissari di  cui  al
comma 2 e' costituito, fino a un massimo di cinquanta  unita'  e  nel
limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro
2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al  2026,  come  ripartiti
sulla base della tabella 2 di cui all'allegato IV-ter, da soggetti in
possesso  dell'abilitazione  all'esercizio   della   professione   di
architetto, geologo, ingegnere  civile  e  ambientale,  pianificatore
territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato, appartenenti
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione  del
personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni scolastiche,  nonche'  del  personale  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, collocati fuori ruolo  o  in  posizione  di  comando  o  altra
analoga posizione prevista  dagli  ordinamenti  di  appartenenza,  da
individuare tramite apposita  procedura  di  interpello  avviata  dal
Ministero  della  transizione  ecologica  entro  sessanta  giorni   a
decorrere dal 24 giugno 2021. Il personale di cui al presente  comma,
al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della  legge  15  maggio
1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento  economico
fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. 
    5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per
l'anno 2021 e a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni  dal  2022  al
2026, si provvede, quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750
euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2023 al 2026, mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al  2026,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    6. All'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni," sono inserite le seguenti: "ad eccezione del comma 5,
primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20,"; 
      b) al comma 2, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"  sono  inserite  le
seguenti: ", ad  eccezione  del  comma  5,  primo,  secondo  e  terzo
periodo, del citato articolo 20". 
    7. Al fine di consentire la  rapida  attuazione  del  sistema  di
collettamento e depurazione  del  Lago  di  Garda  e  la  conseguente
tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta  al  termine
della propria vita  tecnica,  il  prefetto  di  Brescia  e'  nominato
Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4,  commi
2 e 3, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,   n.   55,   per   la
progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per  il
collettamento e la depurazione della sponda  bresciana  del  Lago  di
Garda. Il  Commissario  straordinario,  avvalendosi,  senza  nuovi  o
maggiori oneri,  delle  strutture  del  Ministero  della  transizione
ecologica, elabora un  piano  degli  interventi  e  lo  sottopone  al
Ministro della transizione ecologica. Tale piano  deve  indicare,  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  i  codici
unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo
cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e' effettuato dal soggetto  che
svolge  le  funzioni   di   stazione   appaltante.   Il   Commissario
straordinario, per la realizzazione degli interventi, puo' avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali  e
periferiche  dello  Stato,  degli  enti  pubblici,   delle   societa'
controllate da amministrazioni  dello  Stato,  nonche'  dei  soggetti
privati da individuare con le procedure di cui all'articolo 4,  comma
3, del predetto decreto-legge n. 32 del  2019,  dotati  di  specifica
competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di
cui  alle  predette  convenzioni  sono  posti  a  carico  dei  quadri
economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi
informativi della Ragioneria generale dello Stato.  Il  compenso  del
Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico del quadro
economico degli interventi da realizzare  o  completare,  e'  pari  a
quello indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario straordinario svolga  le
funzioni di stazione appaltante  e'  autorizzata  l'apertura  di  una
contabilita' speciale intestata al medesimo nella quale  confluiscono
tutte  le  risorse  finanziarie  pubbliche,  nazionali  e  regionali,
nonche' le altre risorse destinate alla  realizzazione  delle  opere.
Alle dirette  dipendenze  del  Commissario  straordinario  opera  una
struttura di supporto composta da un contingente  di  sei  unita'  di
personale non dirigenziale reclutato con le modalita' di cui al comma
4, in possesso delle competenze e dei requisiti  di  professionalita'
richiesti dallo stesso Commissario straordinario  per  l'espletamento
delle  proprie   funzioni.   La   struttura   cessa   alla   scadenza
dell'incarico del Commissario straordinario e comunque  entro  il  31
dicembre 2026. 
    8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro  97.994  per  l'anno
2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro  97.994  per
l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno  degli  anni  dal  2023  al
2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a
euro 293.982 per l'anno 2022, l'accantonamento relativo al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    Art. 17-novies (Inviato speciale per il cambiamento climatico). -
1. Al fine di consentire una piu'  efficace  partecipazione  italiana
agli eventi e ai negoziati internazionali sui  temi  ambientali,  ivi
inclusi quelli sul cambiamento climatico, il  Ministro  degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  il  Ministro  della
transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il  cambiamento
climatico. La durata dell'incarico  e'  fissata  nei  limiti  di  cui
all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
    2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale e il Ministero della transizione ecologica  assicurano
il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di  cui  al  comma  1
nell'ambito  delle   risorse   finanziarie,   umane   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
    3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei  alla
pubblica amministrazione,  e'  corrisposto  un  compenso  determinato
nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel  caso  in  cui  si
tratti di  un  dipendente  appartenente  ai  ruoli  di  una  pubblica
amministrazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche,  e'  collocato  presso  il  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale fuori  ruolo  o  in
posizione di comando, aspettativa o altra analoga  posizione  secondo
l'ordinamento di appartenenza e  conserva,  se  piu'  favorevole,  il
trattamento   economico   in   godimento,   che   resta   a    carico
dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del  collocamento  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni
caso ferma la corresponsione del trattamento economico  di  missione,
nei limiti spettanti al personale della pubblica  amministrazione  di
livello dirigenziale previsti dalla normativa vigente. 
    4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo  e'
autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno  2021,  euro  350.000
per l'anno 2022 ed  euro  250.000  per  l'anno  2023.  Alla  relativa
copertura  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
    Art. 17-decies (Consiglio di  amministrazione  dell'ENEA).  -  1.
All'articolo 37, comma 6, della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  le
parole: "tre componenti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "cinque
componenti". 
    2. Alla compensazione in termini di indebitamento  e  fabbisogno,
pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e a euro 64.000 annui a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
    Art. 17-undecies (Regime transitorio in materia  di  VIA).  -  1.
L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, e dal comma 2 del presente  articolo,  si  applica  alle  istanze
presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31, comma 6,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla  competenza
statale  i  progetti  relativi  agli  impianti  fotovoltaici  per  la
produzione di energia elettrica con potenza complessiva  superiore  a
10 MW, di cui all'allegato  II  alla  parte  seconda,  paragrafo  2),
ultimo punto, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  si
applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. 
    2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 2-bis: 
        1) al primo periodo,  dopo  le  parole:  "numero  massimo  di
quaranta unita'," sono inserite le seguenti: "inclusi il presidente e
il segretario," e dopo le parole: "delle  amministrazioni  statali  e
regionali,"   sono   inserite   le   seguenti:   "delle   istituzioni
universitarie, "; 
        2)  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Il
personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato  d'ufficio  in
posizione di fuori ruolo,  comando,  distacco,  aspettativa  o  altra
analoga posizione, secondo i rispettivi  ordinamenti,  alla  data  di
adozione del decreto di nomina di cui al sesto periodo  del  presente
comma. Nel caso in cui al presidente  della  Commissione  di  cui  al
comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione  di  cui
al comma 2-bis, si applica l'articolo 9,  comma  5-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303"; 
        3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I  commissari,
laddove  collocati  in  quiescenza  nel   corso   dello   svolgimento
dell'incarico, restano in carica fino al termine dello stesso  e  non
possono  essere  rinnovati;  in  tal  caso,  i  suddetti   commissari
percepiscono  soltanto,  oltre  al  trattamento  di  quiescenza,   il
compenso di cui al comma 5"; 
      b) al comma 5, le  parole:  "comma  3"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 2-bis" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i
compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di  verifica
dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del  nuovo  decreto
ai sensi del presente comma". 
    Art. 17-duodecies  (Disposizioni  urgenti  per  le  Olimpiadi  di
Milano-Cortina 2026). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 11  marzo
2020, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8  maggio
2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 2: 
        1) al primo periodo, dopo le parole: "Lo scopo statutario e'"
sono inserite le seguenti:  "la  progettazione  nonche'"  e  dopo  le
parole:  "bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022"   sono
aggiunte le seguenti: ", nonche' delle opere,  anche  connesse  e  di
contesto,  relative  agli  impianti  sportivi  olimpici,   finanziate
interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla
societa', d'intesa con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili e con le regioni interessate, e  approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' di
Governo competente in materia di sport adottato entro il  31  ottobre
2021"; 
        2) al terzo  periodo,  le  parole:  "commissari  straordinari
dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo  4,  comma  3,
del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32"; 
      b) al comma 2-bis, le parole: "sono attribuiti i  poteri  e  le
facolta' previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50" sono sostituite dalle seguenti: "sono  attribuiti
i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e  8,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50"; 
      c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
        "2-ter. Per la realizzazione degli interventi ricompresi  nei
piani approvati ai sensi del presente articolo,  che  incidono  sulle
zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria,  si
applicano  i  criteri  e  la  disciplina  previsti  dalla   direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992"; 
      d) al comma 9, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui  all'articolo  23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 
      e) dopo il comma 12-bis e' aggiunto il seguente: 
        "12-ter.  Alle  controversie  relative  all'approvazione  dei
piani approvati ai sensi del presente  articolo,  alle  procedure  di
espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione
delle indennita' espropriative, e alle  procedure  di  progettazione,
approvazione  e  realizzazione  degli  interventi  individuati  negli
stessi piani, si applica  l'articolo  125  del  codice  del  processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, in ogni caso  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica". 
    Art. 17-terdecies (Personale del CONI). - 1. All'articolo  1  del
decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24  marzo
2021, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al  comma  3,  dopo  le  parole:  "ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni in materia di assunzioni" sono inserite le seguenti:  "e
ai sensi del comma 4"; 
      b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        "4. Il CONI, con  proprio  atto,  nell'ambito  dell'autonomia
organizzativa e in  coerenza  con  gli  standard  di  indipendenza  e
autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonche' dalla
legge 31 gennaio 1992, n. 138, e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n.
220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre  2003,  n.
280, determina l'articolazione della propria dotazione  organica  nel
rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute
S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, e'  inquadrato
tenuto conto delle  attribuzioni  previste  dalle  qualifiche  e  dai
profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificita' delle
relative professionalita'. Con il  medesimo  atto  sono  stabiliti  i
criteri e le modalita' per il reclutamento,  attraverso  una  o  piu'
procedure concorsuali da concludere entro il 31  dicembre  2021,  del
personale di cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali,
incluso il contingente di personale dirigenziale,  nel  rispetto  dei
principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e  dei  principi
di cui all'articolo 35, comma 3, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  e  in  deroga  alle  procedure  di  mobilita'  di  cui
all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165
del 2001, nonche' a  ogni  altra  procedura  per  l'assorbimento  del
personale in esubero. Le  prove  concorsuali  possono  svolgersi  con
modalita' semplificate ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76,  e  consistere  in  una  valutazione  per  titoli
coerenti rispetto alle professionalita' di necessaria acquisizione  e
nell'espletamento di almeno una prova. Al  personale  si  applica  il
contratto collettivo nazionale  del  personale,  dirigenziale  e  non
dirigenziale, del comparto Funzioni  centrali-sezione  enti  pubblici
non economici"». 
  Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
    «Art. 18-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano nelle  regioni  a  statuto  speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispetti vi statuti e con le relative norme di attuazione». 
  All'allegato I, la parola:  «TAA»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«Trentino-Alto Adige». 
  All'allegato II: 
    nell'intestazione, le parole: «art. 13, comma 2» sono  sostituite
dalle seguenti: «art. 13, comma 3»; 
    al numero 1: 
      alla voce: «Specifiche e contenuti professionali»,  la  parola:
«coordinano» e' sostituita dalla seguente: «supportano»,  la  parola:
«coordinando»,  ovunque  ricorre,  e'  sostituita   dalla   seguente:
«supportando» e le parole:  «supporto  il  giudice»  sono  sostituite
dalle seguenti: «supporto al giudice»; 
      alla voce: «Requisiti per l'accesso dall'esterno»,  le  parole:
«all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11»; 
    al numero 4, alla voce: «Accesso  al  profilo  dall'esterno»,  le
parole: «Alla fascia» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Equiparata
alla fascia»; 
    al numero 9, alla voce: «Requisiti per  l'accesso  dall'esterno»,
dopo le parole: «laurea triennale» sono  inserite  le  seguenti:  «in
scienze dei servizi giuridici». 
  All'allegato III: 
    nell'intestazione, le parole: «art. 11, comma 3» sono  sostituite
dalle seguenti: «art. 13, comma 3»; 
    al numero 1, alla voce: «Specifiche e  contenuti  professionali»,
le  parole:  «art.  37  comma  3»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«articolo 37, terzo comma,»; 
    al numero 3, alla voce: «Accesso  al  profilo  dall'esterno»,  le
parole: «Alla fascia» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Equiparata
alla fascia». 
  Dopo l'allegato IV sono aggiunti i seguenti: 
 
                                                     «ALLEGATO IV-bis 
                                            (art. 17-octies, comma 3) 
    



                              TABELLA 1


                  ====================================
                  |        Regione       |   Unita'  |
                  +======================+===========+
                  |       Piemonte       |    12     |
                  +----------------------+-----------+
                  |     Valle d'Aosta    |     2     |
                  +----------------------+-----------+
                  |       Lombardia      |    12     |
                  +----------------------+-----------+
                  |        Bolzano       |     4     |
                  +----------------------+-----------+
                  |        Trento        |     3     |
                  +----------------------+-----------+
                  |        Veneto        |     9     |
                  +----------------------+-----------+
                  |Friuli Venezia Giulia |     4     |
                  +----------------------+-----------+
                  |        Liguria       |     3     |
                  +----------------------+-----------+
                  |     Emilia-Romagna   |    11     |
                  +----------------------+-----------+
                  |        Toscana       |    11     |
                  +----------------------+-----------+
                  |        Umbria        |     4     |
                  +----------------------+-----------+
                  |        Marche        |     5     |
                  +----------------------+-----------+
                  |         Lazio        |     9     |
                  +----------------------+-----------+
                  |        Abruzzo       |     5     |
                  +----------------------+-----------+
                  |        Molise        |     2     |
                  +----------------------+-----------+
                  |       Campania       |     7     |
                  +----------------------+-----------+
                  |        Puglia        |    10     |
                  +----------------------+-----------+
                  |       Basilicata     |     5     |
                  +----------------------+-----------+
                  |        Calabria      |     8     |
                  +----------------------+-----------+
                  |        Sicilia       |    12     |
                  +----------------------+-----------+
                  |        Sardegna      |    12     |
                  +----------------------+-----------+
                  |         TOTALE       |   150     |
                  +----------------------+-----------+
    
 
                                                      ALLEGATO IV-ter 
                                            (art. 17-octies, comma 4) 
    


                            TABELLA 2


  ================================================================
  |        Regione       |Risorse finanziarie|Risorse finanziarie|
  |                      |        2021       |    2022-2026      |
  +======================+===================+===================+
  |       Piemonte       |       65.330      |     195.988       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |     Valle d'Aosta    |       16.332      |      48.997       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |       Lombardia      |       65.330      |     195.988       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |        Bolzano       |       16.333      |      48.997       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |        Trento        |       16.333      |      48.997       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |        Veneto        |       48.997      |     146.991       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |Friuli Venezia Giulia |       16.332      |      48.997       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |        Liguria       |       16.332      |      48.997       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |     Emilia-Romagna   |       65.330      |     195.988       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |        Toscana       |       65.330      |     195.988       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |        Umbria        |       16.332      |      48.997       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |        Marche        |       32.664      |      97.994       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |         Lazio        |       48.997      |     146.991       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |        Abruzzo       |       32.664      |      97.994       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |        Molise        |       16.332      |      48.997       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |       Campania       |       32.664      |      97.994       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |        Puglia        |       48.997      |     146.991       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |       Basilicata     |       32.664      |      97.994       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |        Calabria      |       32.664      |      97.994       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |        Sicilia       |       65.330      |     195.988       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |        Sardegna      |       65.330      |     195.988       |
  +----------------------+-------------------+-------------------+
  |         TOTALE       |       816.617     |    2.449.850      |
  +----------------------+-------------------+-------------------+»