(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  20
  LUGLIO 2021, N. 103 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, dopo le parole: «articoli 10 e 12 del» sono  inserite
le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»; 
    al comma 2, lettera c), le parole: «air  draft»  sono  sostituite
dalle seguenti: «altezza dalla linea di galleggiamento (air draft)»; 
    al comma 3: 
      all'alinea, le  parole:  «20  milioni  per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022»; 
      alla lettera b), le parole: «20 milioni per l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti:  «22,5  milioni  per  l'anno  2022»  e  le
parole: «di cui al comma 2, e delle  imprese  di  cui  lo  stesso  si
avvale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma  2  e  delle
imprese di cui lo stesso si avvale nonche' delle imprese dell'indotto
e delle attivita' commerciali collegate»; 
    al comma  4,  primo  periodo,  le  parole:  «regolamento  per  la
navigazione marittima» sono sostituite dalle  seguenti:  «regolamento
per  l'esecuzione   del   codice   della   navigazione   (Navigazione
marittima),» e le parole: «5 milioni di euro per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. In relazione alle misure di cui al  presente  articolo,  al
fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario  della
concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3,
la competente Autorita'  di  sistema  portuale  puo'  procedere,  nel
rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto  piano,
tenendo conto dei contributi riconosciuti  ai  sensi  della  predetta
lettera b) del comma 3 e ferma restando  la  sostenibilita'  di  tale
revisione per gli equilibri di  bilancio  dell'Autorita'  di  sistema
portuale. Ove necessario per  il  riequilibrio,  la  revisione  della
concessione puo' prevedere la proroga della sua durata, la riduzione,
rateizzazione o rimodulazione del  canone  concessorio,  nonche',  in
deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,
l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a)»; 
    al comma 7, le parole: «pari a 40 milioni per l'anno 2021 e a  25
milioni per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 40
milioni di euro per l'anno 2021 e a 32,5 milioni di euro  per  l'anno
2022». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole: «di Venezia» sono soppresse  e  dopo  le
parole:  «esecuzione  dei  seguenti  interventi»  sono  aggiunte   le
seguenti: «, previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto
previsto dalla  vigente  normativa  in  materia,  e  garantendone  la
coerenza con le indicazioni del Piano morfologico e ambientale  della
Laguna di Venezia, e successivi aggiornamenti»; 
      alla lettera a), le parole:  «non  superiori»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «in  numero  non  superiore»  e  dopo  le   parole:
«nell'area di Marghera» sono inserite le  seguenti:  «,  di  cui  due
disponibili gia' per la stagione crocieristica 2022,»; 
      alla lettera b), le parole: «, previa  valutazione  di  impatto
ambientale» sono soppresse; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  il  Commissario
straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi  affidati  ai
sensi  del  presente  articolo  verifichi  eventuali   disponibilita'
rispetto alle risorse assegnate ai sensi del comma  5,  derivanti  da
economie  di  gara  accertate  a   seguito   dell'avvenuto   collaudo
dell'opera, puo' promuovere  studi  idrogeologici,  geomorfologici  e
archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Il Commissario straordinario invia al  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, entro il 31 marzo  2022
e  successivamente  ogni  sei  mesi,   ai   fini   della   successiva
trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, una dettagliata relazione in ordine agli
interventi di cui al comma 1, recante l'indicazione  dello  stato  di
realizzazione degli interventi stessi e le iniziative adottate  e  da
intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticita'  rilevate
nel corso del processo di realizzazione»; 
    al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Qualora
la realizzazione degli interventi di  cui  al  comma  1  comporti  la
necessita' di una variante al piano regolatore  portuale,  in  deroga
all'articolo 5, comma 2-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
ferma restando  la  procedura  di  verifica  di  assoggettabilita'  a
valutazione ambientale strategica (VAS), ai  sensi  dell'articolo  6,
commi 3-ter e 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  da
espletare entro i termini previsti dal comma 2  dell'articolo  4  del
medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, l'approvazione dei progetti da
parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della
regione Veneto, ha effetto di variante.  In  deroga  all'articolo  5,
comma  5,  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  gli   eventuali
adeguamenti  tecnico-funzionali  del   piano   regolatore   portuale,
occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al  comma  1,
sono   approvati   dal   Commissario   straordinario   con    proprio
provvedimento»; 
    al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite  le  seguenti:
«sentita la regione Veneto,» e le parole: «i termini e  le  attivita'
connesse» sono sostituite dalle seguenti: «i termini e  le  attivita'
connessi» e, al quarto periodo, le  parole:  «da  determinarsi»  sono
sostituite dalle seguenti: «, da determinare»; 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. All'articolo 95, comma  27-bis,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "da adottare" sono inserite  le
seguenti: "entro il 31 dicembre 2021". 
      4-ter. L'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della
Laguna di Venezia e' approvato entro il 31 dicembre 2021. 
      4-quater. All'articolo 4, comma  6-ter,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Al
fine  della  piu'  celere  realizzazione  degli  interventi  per   la
salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale,
per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di  cui  al  primo  periodo
sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro  28.225.000
al comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di  Chioggia,  euro
1.775.000  al  comune  di  Cavallino-Treporti,  euro  1.166.666,67  a
ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo, nonche' euro 500.000 a ciascuno
dei comuni di Musile di Piave,  Campagna  Lupia,  Codevigo  e  Quarto
d'Altino»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia». 
  Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-bis (Credito  d'imposta  in  favore  delle  attivita'  di
trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari). -  1.  Al
fine di contenere gli effetti  negativi  derivanti  dalle  misure  di
prevenzione e contenimento connesse all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e
della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attivita'  di
trasporto  di  passeggeri  con  navi  minori  in  acque  lagunari  e'
riconosciuto, per l'anno 2022,  un  credito  d'imposta  nella  misura
massima del 60 per cento dell'ammontare del canone  dovuto  per  tale
anno per le concessioni medesime. 
    2. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in un'unica quota  annuale
e l'eventuale quota residua non e' riportabile agli anni successivi. 
    3. Il credito d'imposta di cui  al  comma  1  non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
    4.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione del  presente
articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa
di cui al comma 6. 
    5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)
n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". 
    6. Agli oneri di cui  al  presente  articolo,  nel  limite  di  1
milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali». 
  All'articolo 3: 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre  2019,  n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio  2020,  n.
5, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
        "1-ter. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  -  Invitalia  e'  autorizzata   a
sottoscrivere  ulteriori   apporti   di   capitale   e   ad   erogare
finanziamenti in conto soci, nel limite  massimo  di  705.000.000  di
euro, per assicurare  la  continuita'  del  funzionamento  produttivo
dell'impianto siderurgico di  Taranto  della  Societa'  ILVA  S.p.A.,
qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231.
Gli accordi  sottoscritti  dall'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  S.p.A.  -  Invitalia  ai
sensi del periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie,
inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno
delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno,  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si
provvede, per l'importo di 705.000.000  di  euro,  mediante  utilizzo
delle risorse disponibili in conto residui di cui  all'articolo  202,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui
al periodo precedente si applica quanto previsto dall'articolo 34-bis
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e', a tal fine, autorizzato ad  apportare,  con  propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  anche  in  conto
residui. 
        1-quater.  L'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.   -   Invitalia   e'
autorizzata alla costituzione  di  una  societa',  allo  scopo  della
conduzione  delle  analisi  di   fattibilita',   sotto   il   profilo
industriale, ambientale, economico e  finanziario,  finalizzate  alla
realizzazione e alla gestione di un impianto per  la  produzione  del
preridotto - direct reduced iron.  Alla  societa'  di  cui  al  primo
periodo non si applicano le disposizioni del testo unico  in  materia
di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della societa' di cui  al
primo periodo e' determinato entro il limite massimo di 70.000.000 di
euro, interamente sottoscritto e versato dall'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  -
Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione all'evoluzione dello
stato di avanzamento delle analisi di  fattibilita'  funzionali  alla
realizzazione e alla gestione di un impianto per  la  produzione  del
preridotto - direct reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo,
pari a 70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle
risorse di cui al comma 1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze e' disposta l'assegnazione,  in  favore
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa  S.p.A.  -  Invitalia,   dell'importo,   fino   a
70.000.000 di euro, per la sottoscrizione e il versamento,  anche  in
piu' soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui  al  primo
periodo"»; 
    alla rubrica sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
misure in favore delle medesime imprese». 
  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  3-bis  (Servizi  di  outplacement  per  la  ricollocazione
professionale). - 1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso
ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui
all'articolo 2, comma 1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  10
settembre  2003,  n.  276,  nell'ambito  dello  stanziamento  di  cui
all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, 10 milioni di euro sono  destinati  all'attivazione  di
servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti
di aziende che siano state  poste  in  procedura  fallimentare  o  in
amministrazione  straordinaria  o  dei  lavoratori  che  siano  stati
collocati   in   cassa   integrazione   guadagni    per    cessazione
dell'attivita'  ai  sensi  dell'articolo  44  del  decreto-legge   28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130. 
    2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni
applicative. 
    Art. 3-ter (Accordi di riallineamento). - 1. L'articolo 10  della
legge 29 ottobre 2016, n.  199,  si  interpreta  nel  senso  che,  in
relazione  alla  rappresentativita'  datoriale,  il  requisito  della
sottoscrizione  con  le  stesse  parti  degli  accordi  aziendali  di
recepimento dei programmi di riallineamento  si  intende  soddisfatto
anche qualora tali accordi aziendali siano  sottoscritti  dalla  sola
associazione imprenditoriale cui e' iscritta l'azienda interessata  e
firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento. 
    2. La procedura di adesione ai programmi di  riallineamento  deve
essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali  indicati  al
comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre  2001,
nei quali le  parti  hanno  convenuto  di  aderire  al  programma  di
riallineamento previsto dagli accordi provinciali con  gradualita'  e
per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche
un periodo parziale di riallineamento retributivo  e  possono  essere
successivamente integrati, in tutto o in parte, per  la  prosecuzione
del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti  anche  oltre
la suddetta data, purche' tali accordi  siano  sottoscritti  in  data
comunque antecedente a quella di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
    3. Nei casi indicati nei commi 1 e  2,  il  regime  sanzionatorio
deve intendersi applicato esclusivamente  ad  eventuali  periodi  non
coperti da accordi aziendali di recepimento. 
    4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede,  ai  fini  della  compensazione
degli effetti in termini di  fabbisogno  e  di  indebitamento  netto,
mediante riduzione, per 1,3 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole: «33 milioni di  euro  per  l'anno  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «40,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2022»; 
      la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) quanto a 18 milioni  di  euro  per  l'anno  2021  e  17,5
milioni di euro per l'anno 2022,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni  di
euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo per 5 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2021 e  2022,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di  euro
per  l'anno  2021  e  5  milioni  di   euro   per   l'anno   2022   e
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali per 7,5 milioni di euro per l'anno 2022»; 
      alla lettera d), le parole: «del Programma Fondi di  riserva  e
speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del  programma  "Fondi  di
riserva e speciali"».