Allegato 1 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata. (Rep. Atti n. 185/CSR del 5 novembre 2020). LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 5 novembre 2020: Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute che, all'articolo 7, comma 1, prevede l'individuazione delle professioni dell'osteopata e del chiropratico per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5 comma 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificata dalla presente legge; Visto in particolare il comma 2 del medesimo articolo 7, il quale prevede che con accordo stipulato in questa Conferenza sono stabiliti ambito di attivita' e funzioni caratterizzanti tali professioni, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti; Vista la nota del 30 gennaio 2020, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di accordo in argomento, diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il 31 gennaio 2020; Vista la nota del 30 giugno, con la quale l'Ufficio di Segreteria ha chiesto alle Regioni gli intendimenti sul provvedimento; Vista la nota del 16 settembre 2020, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica per l'esame del provvedimento per il giorno 23 settembre 2020 in modalita' videoconferenza, nel corso della quale il rappresentante del Coordinamento regionale, Regione Veneto, ha consegnato un documento di osservazioni e proposte di modifica del testo dell'accordo, sul quale il rappresentante del Ministero della salute ha espresso la disponibilita' a rivedere il testo dell'accordo; Vista la nota del 14 ottobre 2020, con la quale il Coordinamento della Commissione ha trasmesso all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza una proposta di modifica del testo dell'accordo, a seguito delle interlocuzioni delle Regioni con il Ministero della salute; Vista la nota del 4 novembre 2020, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la nuova versione dell'accordo con recepimento delle proposte di modifica delle Regioni, tempestivamente diramata alle Regioni e Province autonome dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza; Acquisito, in corso di seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini: Visto il parere reso dal Consiglio Superiore di Sanita' - Sezione II - nella seduta dell'8 ottobre 2019; Considerato che allo stato attuale i trattamenti osteopatici non sono riconosciuti quali prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale; Ritenuto pertanto che la professione sanitaria dell'Osteopata potra' operare nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche solo allorquando le relative prestazioni saranno inserite nei Lea e fermo restando l'individuazione di adeguate risorse finanziarie aggiuntive del Fondo sanitario nazionale a fronte dei relativi costi sorgenti; SI CONVIENE Art. 1. Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata 1. L'osteopata e' il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico.