Art. 2. Ambiti di attivita' e competenza 1. L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all'indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraversa l'osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico. 2. L'osteopata opera con le seguenti modalita': a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalita' di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico; b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignita' e della sensibilita' del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente; c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l'appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari; d) al fine di prevenire alterazioni dell'apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettivita'; educa il paziente nelle abilita' di autogestione dell'organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.