(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  6
  AGOSTO 2021, N. 111 
    All'articolo 1 e' premesso il seguente: 
      «Art. 01 (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, in  materia  di  validita'  della  certificazione  verde
COVID-19). - 1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, dopo le parole: "dall'esecuzione del test" sono inserite
le seguenti: "antigenico rapido e di settantadue ore  dall'esecuzione
del test molecolare"». 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        al secondo periodo, le parole: «Le attivita' didattiche» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Nell'anno  accademico  2021-2022,   le
attivita' didattiche»; 
        e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Sono  svolte
prioritariamente in presenza, altresi', le attivita' formative  e  di
tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori»; 
      al comma 2: 
        all'alinea, le parole: «del sistema nazionale di  istruzione,
e nelle universita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «educative,
scolastiche e universitarie»; 
        alla lettera a), le parole: «di eta' inferiore ai  sei  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «che frequentano i servizi  educativi
per l'infanzia di cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia»; 
    dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al  fine  di
prevenire la diffusione dell'infezione da  SARS-CoV-2,  al  personale
preposto  alle  attivita'  scolastiche  e  didattiche   nei   servizi
educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e  nelle  scuole
di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati
dall'obbligo di utilizzo dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie, e' assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o
FFP3,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dai  commi  4  e  4-bis
dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»; 
      al comma 3: 
        al primo periodo, le parole: «nell'ambito  scolastico  e  dei
servizi educativi dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «nei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle  istituzioni  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione nonche' nelle universita'»; 
        al secondo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, nonche' per le classi formate da alunni  che  per  ragioni
anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale»; 
        il terzo periodo e' soppresso; 
      al comma 4, le parole: «o arancione» sono soppresse; 
      al comma 6: 
        all'alinea,  le  parole:  «e'  inserito  il  seguente»   sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»; 
        al capoverso Art. 9-ter: 
          al comma 1, le parole: «e  universitario»  sono  sostituite
dalle  seguenti:   «e   delle   scuole   non   paritarie   e   quello
universitario»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  anche  al
personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali
per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione  e
formazione professionale, dei  sistemi  regionali  che  realizzano  i
percorsi  di  istruzione  e  formazione  tecnica  superiore  e  degli
istituti tecnici superiori. Le verifiche  di  cui  al  comma  4  sono
effettuate  dai  dirigenti  scolastici  e  dai   responsabili   delle
istituzioni  di  cui  al  primo  periodo  del  presente   comma.   Le
disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111. 
    1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde  COVID-19  di  cui
all'articolo 9 non sia stata generata  e  non  sia  stata  rilasciata
all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di
cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate
a  seguito  della  presentazione  da  parte  dell'interessato  di  un
certificato   rilasciato    dalla    struttura    sanitaria    ovvero
dall'esercente  la  professione  sanitaria  che  ha   effettuato   la
vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato,  che
attesta che il soggetto soddisfa  una  delle  condizioni  di  cui  al
citato articolo 9, comma 2»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma  1
da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e'
considerato  assenza  ingiustificata  e  non  sono   corrisposti   la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.  A
decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto  di
lavoro e' sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro e'  disposta
dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di  cui
ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al  conseguimento  della
condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito
per la sostituzione che non supera i quindici giorni»; 
      al comma 3, le parole:  «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
      al comma 4: 
        al primo periodo, dopo le parole:  «I  dirigenti  scolastici»
sono inserite le seguenti:  «,  o  altro  personale  dell'istituzione
scolastica da questi a tal fine delegato,», dopo le parole:  «servizi
educativi dell'infanzia» sono inserite le seguenti:  «e  delle  altre
istituzioni  di  cui  al  comma  1-bis»,  dopo  le  parole:   «scuole
paritarie» sono inserite le seguenti: «e non paritarie» e le  parole:
«al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
        al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo
periodo»; 
      il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente
articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi  1  e  5,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di  cui  al
comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e  dei  responsabili  delle
scuole  paritarie  spetta  ai  direttori  degli   uffici   scolastici
regionali   territorialmente   competenti.    L'accertamento    della
violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte  dei  responsabili
delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta  alle  autorita'
degli enti locali e regionali territorialmente competenti»; 
      dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  le
universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al
comma 1 attraverso modalita' di controllo delle certificazioni  verdi
COVID-19 che non consentono la visibilita' delle informazioni che  ne
hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo  dell'applicazione
mobile prevista dall'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 17  giugno  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le  medesime  finalita',  le
universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica sono autorizzate alla raccolta  e  alla  conservazione  dei
dati strettamente  necessari  per  la  verifica  del  rispetto  delle
disposizioni di cui al comma 1»; 
      dopo il capoverso Art. 9-ter sono aggiunti i seguenti: 
        «Art. 9-ter.1 (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19
per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). - 1. Fino
al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di  emergenza,
al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica,  chiunque  accede  alle
strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui
all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed  e'  tenuto  a
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2. Le disposizioni del primo periodo non  si  applicano  ai  bambini,
agli alunni e agli  studenti  nonche'  a  coloro  che  frequentano  i
sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro  che  prendono
parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e  degli
istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. 
    2. Le disposizioni del comma  1  non  si  applicano  ai  soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione
medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del
Ministero della salute. 
    3. I dirigenti scolastici  e  i  responsabili  delle  istituzioni
scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro  delegati
sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del  medesimo
comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle  strutture  sia  motivato  da
ragioni di servizio o di  lavoro,  la  verifica  del  rispetto  delle
disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di  cui
al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai
rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le  verifiche  delle
certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  10.  Con  circolare  del
Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita'
di verifica. 
    4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del  presente
articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi  1  e  5,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di  cui  al
comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con  esclusivo  riferimento
al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili
delle istituzioni  scolastiche,  educative  e  formative  di  cui  al
medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui
al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle
scuole  paritarie  spetta  ai  direttori  degli   uffici   scolastici
regionali   territorialmente   competenti.    L'accertamento    della
violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte  dei  responsabili
delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorita' degli
enti locali e regionali territorialmente competenti. 
    Art. 9-ter.2 (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19  per
l'accesso alle strutture della  formazione  superiore).  -  1.  Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-ter,  fino  al  31  dicembre
2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di
tutelare  la  salute  pubblica,  chiunque   accede   alle   strutture
appartenenti alle istituzioni  universitarie  e  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche' alle  altre  istituzioni  di
alta formazione collegate alle  universita',  deve  possedere  ed  e'
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2. 
    2. Le disposizioni del comma  1  non  si  applicano  ai  soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione
medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del
Ministero della salute. 
    3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti
a verificare il rispetto delle disposizioni  del  medesimo  comma  1,
secondo modalita' a campione individuate  dalle  istituzioni  stesse.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di
servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del
comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo  periodo
del presente comma,  deve  essere  effettuata  anche  dai  rispettivi
datori  di  lavoro  o  dai  loro   delegati.   Le   verifiche   delle
certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
    4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del  presente
articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi  1  e  5,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di  cui  al
comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con  esclusivo  riferimento
al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di  cui
al medesimo comma 1»; 
      al comma 7, dopo le parole: «Le disposizioni» sono inserite  le
seguenti: «di cui», dopo le parole: «per quanto  compatibili,  anche»
sono inserite le seguenti: «ai  sistemi  regionali  di  istruzione  e
formazione professionale,  ai  sistemi  regionali  che  realizzano  i
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli  istituti
tecnici superiori,» e dopo le parole: «di alta formazione  artistica»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 8, le parole: «di cui  commi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui ai commi»; 
      al  comma  9,  le  parole:   «Commissario   straordinario   per
l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti  per  l'anno
2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19» sono
sostituite   dalle   seguenti:   «Commissario    straordinario    per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  di  contenimento  e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e  per  l'esecuzione
della campagna vaccinale nazionale»  e  le  parole:  «convertito  con
modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti:  «convertito,
con modificazioni, dalla legge»; 
      al  comma  10,  le  parole:  «di  358  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «di 70 milioni di euro»; 
      dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
        «10-bis. Al fine di consentire il  pagamento  tempestivo  dei
supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni
scolastiche statali, e' autorizzata la spesa di 288 milioni  di  euro
per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno,
mediante utilizzo  delle  risorse  disponibili  di  cui  all'articolo
231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.
77»; 
      dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
        «11-bis. Le somme versate dalle regioni,  comprese  quelle  a
statuto  speciale,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  il
cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e  saltuaria  sia
fino  al  termine  delle  attivita'   didattiche,   stipulati   dalle
istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere
personale  scolastico  aggiuntivo  rispetto  all'organico   assegnato
dall'ufficio scolastico regionale,  sono  riassegnate  ai  pertinenti
capitoli  di  spesa  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione in  quanto  necessarie  al  pagamento  dei  contratti
medesimi»; 
        alla rubrica, le parole: «del sistema nazionale di istruzione
e nelle universita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «educative,
scolastiche e universitarie». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Accesso ai servizi sociali). -  1.  Per  garantire
l'accesso alle mense e ai servizi sociali  ai  cittadini  dell'Unione
europea  e  dei  Paesi  terzi,  senza  fissa  dimora,  in   possesso,
rispettivamente,  dei  codici  ENI  (Europeo  non  iscritto)  e   STP
(Straniero  temporaneamente  presente)  nonche'  dei  codici  fiscali
numerici  provvisori,  sottoposti  alla  profilassi  vaccinale   anti
SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero  della  salute,
sono assegnati, ove  possibile,  una  certificazione  verde  COVID-19
provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da
garantire l'identificazione univoca  della  persona  vaccinata  anche
mediante mezzi informatici». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, capoverso Art. 9-quater: 
        al comma 1: 
          alla lettera b), dopo le parole: «nello Stretto di Messina»
sono aggiunte le seguenti: «e di quelli  impiegati  nei  collegamenti
marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti»; 
      e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
        «e-bis) funivie, cabinovie e  seggiovie,  qualora  utilizzate
con   la   chiusura   delle   cupole   paravento,    con    finalita'
turistico-commerciale e anche ove ubicate in  comprensori  sciistici,
senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  4  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure  di  contenimento  e  di
contrasto  dei  rischi  sanitari  derivanti  dalla   diffusione   del
COVID-19, come definite dalle linee guida e  dai  protocolli  di  cui
all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto  di  legge  e
fino al 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione  dello  stato  di
emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico
gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture  o  di  stazioni
destinati  all'erogazione  ovvero  alla  fruizione  di   servizi   di
trasporto  pubblico  di  persone   e   di   merci,   automobilistico,
ferroviario, aereo, marittimo, nelle  acque  interne,  anche  non  di
linea, regolati da atti,  autorizzazioni,  licenze,  permessi,  nulla
osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni». 
    Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 2-bis (Estensione  dell'obbligo  vaccinale  in  strutture
residenziali,  socio-assistenziali  e  socio-sanitarie).  -  1.  Dopo
l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  e'  inserito  il
seguente: 
        "Art. 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai  lavoratori
impiegati   in   strutture   residenziali,   socio-assistenziali    e
socio-sanitarie). - 1. Dal 10  ottobre  2021  al  31  dicembre  2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza,  l'obbligo  vaccinale
previsto dall'articolo 4, comma 1, si  applica  altresi'  a  tutti  i
soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attivita' lavorativa  nelle  strutture  di  cui  all'articolo  1-bis,
incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi
titolo, ospitano persone in situazione di fragilita'. 
    2. Le disposizioni del comma  1  non  si  applicano  ai  soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione
medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del
Ministero della salute. 
    3. I responsabili delle  strutture  di  cui  all'articolo  1-bis,
incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi
titolo, ospitano persone in situazione di fragilita', e i  datori  di
lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle  predette
strutture  attivita'  lavorativa  sulla  base  di  contratti  esterni
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma  1  del  presente
articolo. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  17-bis  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalita' di cui  al  primo
periodo del presente comma  i  responsabili  e  i  datori  di  lavoro
possono   verificare   l'adempimento   dell'obbligo   acquisendo   le
informazioni necessarie secondo le modalita' definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato  di  concerto  con  i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
    4. Agli esercenti le professioni sanitarie e  agli  operatori  di
interesse sanitario nonche' ai lavoratori dipendenti delle  strutture
di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le
strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione  di
fragilita', si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione
del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che
non sono dovuti la retribuzione  ne'  altro  compenso  o  emolumento,
comunque  denominato,  e  mantiene  efficacia  fino  all'assolvimento
dell'obbligo vaccinale o, in  mancanza,  fino  al  completamento  del
piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31  dicembre  2021,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10. 
    5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le
strutture semiresidenziali e le strutture che,  a  qualsiasi  titolo,
ospitano persone in situazione di  fragilita',  in  violazione  delle
disposizioni del comma 1 del presente articolo nonche' la  violazione
delle disposizioni  del  primo  periodo  del  comma  3  del  presente
articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del  decreto-legge  16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74". 
    Art. 2-ter (Disposizioni di  proroga  in  materia  di  lavoratori
fragili). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 481, le parole: "30 giugno  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; 
      b) al comma 482, le parole: "282,1 milioni di euro  per  l'anno
2021" sono sostituite dalle seguenti: "396 milioni di euro per l'anno
2021"; 
      c) al comma 483, le parole: "173,95 milioni di euro per  l'anno
2021" sono sostituite dalle seguenti: "195,15  milioni  di  euro  per
l'anno 2021". 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede: 
      a) quanto  a  100  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione  del   fondo   di   cui   all'articolo   13-duodecies   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
      b) quanto a  35,1  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2». 
    All'articolo 3: 
      alla  rubrica,  la  parola:  «Modifiche»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Modifica». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, dopo le parole: «articoli 9-ter» sono  inserite  le
seguenti: «, 9-ter.1, 9-ter.2»; 
      al  comma  2,  le  parole:   «commissario   straordinario   per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento  e  il  contrasto   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario  straordinario
per l'attuazione e il coordinamento delle misure  di  contenimento  e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e  per  l'esecuzione
della campagna vaccinale nazionale,». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art.  5-bis (Modifica  all'articolo  9  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, in materia di  vaccinazioni  equivalenti).  -  1.
All'articolo 9, comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87,  dopo  le  parole:  "da  SARS-CoV-2"  sono  aggiunte  le
seguenti:  "e  le  vaccinazioni  riconosciute  come  equivalenti  con
circolare del Ministero della salute, somministrate  dalle  autorita'
sanitarie competenti per territorio"». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, le parole: «di  cui  all'articolo  9-bis,  9-ter  e
9-quater,» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  agli  articoli
9-bis, 9-ter e 9-quater». 
    All'articolo 7: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. In considerazione dei danni  conseguenti  all'attacco
subito dai sistemi informatici di cui al comma 1,  la  regione  Lazio
puo' chiedere agli istituti finanziatori, per i  mutui  concessi  nel
corso  dell'anno  2021,  esclusi  quelli   concessi   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze, una proroga del  termine  di  scadenza
dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre  2021.  Alla  compensazione
degli  effetti  finanziari  in  termini  di  indebitamento  netto   e
fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»; 
      al comma 3, le parole: «dei siti istituzionali» sono sostituite
dalle seguenti: «dei siti internet istituzionali». 
    All'articolo 8: 
      dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
          a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole:
"31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre"; 
          b)  all'articolo  2233-quater,  dopo  il  comma  3-bis   e'
aggiunto il seguente: 
        "3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di  valutazione
degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre"». 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
      «Art. 9-bis (Clausola di salvaguardia). -  1.  Le  disposizioni
del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto
speciale  e  nelle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione».