Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al dereto-legge 24
agosto 2021, n. 118
All'articolo 1:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «All'articolo 389 del» sono
inserite le seguenti: «codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Proroga del termine per la nomina degli organi di
controllo nelle societa' a responsabilita' limitata e nelle societa'
cooperative). - 1. All'articolo 379, comma 3, del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio
2022"».
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e
nomina dell'esperto). - 1. E' istituita una piattaforma telematica
nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle
imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma e'
gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del
Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo
particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole
e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione
del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della
ragionevole perseguibilita' del risanamento, accessibile da parte
dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un
protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura
della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le
modalita' di esecuzione del test pratico e il contenuto del
protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e' formato, con le modalita' di cui al comma
5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli
iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di
aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione
aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni
all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso,
almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione
dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di
avere concorso alla presentazione di concordati con continuita'
aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco
coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di
avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in
imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con
piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei
debiti e concordati preventivi con continuita' aziendale omologati,
nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata
sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello
stato di insolvenza.
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 e' altresi'
subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.
5. La domanda di iscrizione all'elenco e' presentata agli
ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti
e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di
regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano competente
per il luogo di residenza. La domanda e' corredata della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi
3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli
obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di
autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia,
anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile
all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene
il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al
momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della
pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale,
verificata la completezza della domanda e della documentazione,
comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di
cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Province
autonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell'elenco
previsto dal comma 3. Gli ordini professionali, con riferimento ai
dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, con riferimento ai soggetti di cui al
comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione,
della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco
unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del
regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. I responsabili accertano la veridicita' delle dichiarazioni rese
dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000. La domanda e' respinta se non e' corredata di quanto
previsto dal secondo e terzo periodo e puo' essere ripresentata. I
consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con
regolamento le modalita' di formazione, tenuta e aggiornamento dei
dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione
dell'elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento
dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati
comunicati dagli ordini professionali e' continuo e, a partire dal 17
maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali
comunicano tempestivamente alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura l'adozione, nei confronti dei propri
iscritti, di sanzioni disciplinari piu' gravi di quella minima
prevista dai singoli ordinamenti nonche' l'intervenuta cancellazione
dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perche'
vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ricevute le comunicazioni di competenza
degli ordini professionali, provvedono senza indugio
all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente
l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo
periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e
provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una
causa di ineleggibilita' ai sensi dell'articolo 2382 del codice
civile.
6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione
che resta in carica per due anni. La commissione e' costituita presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei
capoluoghi di regione e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano ed e' composta da:
a) un magistrato designato dal presidente della sezione
specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di
regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui
territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;
b) un membro designato dal presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale e'
costituita la commissione;
c) un membro designato dal prefetto del capoluogo di regione
o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio
si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.
7. Il segretario generale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la
sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1,
nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione
costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica
contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei
dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. Entro i
cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto
nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui
al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la
trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva piu' di due
incarichi contemporaneamente. La nomina puo' avvenire anche al di
fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della
complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum vitae di
cui al comma 5.
8. La commissione, coordinata dal membro piu' anziano, decide a
maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto
nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito
internet istituzionale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del luogo di nomina e del luogo dove e'
tenuto l'elenco presso il quale l'esperto e' iscritto, nel rispetto
del regolamento (UE) n. 2016/679 e del citato codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento
all'imprenditore richiedente.
10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma
telematica nazionale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere
dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia per euro 700.000 per l'anno 2022 e l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui
a decorrere dall'anno 2023.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 4:
al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chi ha
svolto l'incarico di esperto non puo' intrattenere rapporti
professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni
dall'archiviazione della composizione negoziata»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «L'esperto» sono inserite
le seguenti: «e' terzo rispetto a tutte le parti e»;
al secondo periodo, dopo le parole: «revisore legale» sono
aggiunte le seguenti: «, non legati all'impresa o ad altre parti
interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura
personale o professionale».
All'articolo 5:
al comma 3:
alla lettera d), dopo la parola: «insolvenza» sono aggiunte
le seguenti: «e una dichiarazione con la quale attesta di non avere
depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182-bis del regio
decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma
del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo
182-bis»;
alla lettera g), le parole: «certificato dei debiti
contributivi e dei premi assicurativi» sono sostituite dalle
seguenti: «certificato dei debiti contributivi e per premi
assicurativi» e le parole: «, oppure, se non disponibile, il
documento unico di regolarita' contributiva» sono soppresse;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «L'esperto, verificata» sono
sostituite dalle seguenti: «L'esperto, verificati»;
il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'esperto non
puo' assumere piu' di due incarichi contemporaneamente»;
al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «L'incarico puo'
proseguire» sono inserite le seguenti: «per non oltre centottanta
giorni»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento
della procedura di composizione negoziata per la soluzione della
crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico
dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria
determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580.
8-ter. In caso di archiviazione dell'istanza di cui
all'articolo 2, comma 1, l'imprenditore non puo' presentare una nuova
istanza prima di un anno dall'archiviazione stessa».
All'articolo 6:
al comma 5, dopo la parola: «anteriori» sono aggiunte le
seguenti: «rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma
1».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, le parole: «lo stesso giorno al
tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale
competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e
dell'accettazione dell'esperto»;
al comma 2, lettera f), le parole: «il nominativo» sono
sostituite dalle seguenti: «l'accettazione»;
al comma 3, dopo le parole: «dal deposito del ricorso» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 4, le parole: «sentite le parti e l'esperto» sono
sostituite dalle seguenti: «sentiti le parti e l'esperto».
L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 8 (Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento
di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e
2545-duodecies del codice civile). - 1. Con l'istanza di nomina
dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, l'imprenditore puo'
dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o
all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si
applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo
comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del
codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della
societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli
articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice
civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel
registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo
decorrono dalla pubblicazione».
All'articolo 9:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la
gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in
stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla
sostenibilita' economico-finanziaria dell'attivita'. Quando, nel
corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore e'
insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso
gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano
ferme le responsabilita' dell'imprenditore».
All'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera c), le parole: «gruppo di cui all'articolo 13»
sono sostituite dalle seguenti: «gruppo di imprese di cui
all'articolo 13 del presente decreto»;
alla lettera d), dopo le parole: «di cui all'articolo 2560,
secondo comma, del codice civile» sono inserite le seguenti: «,
dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze
delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti».
All'articolo 11:
al comma 1, lettera c), le parole: «, senza necessita'
dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma,
lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «; in tal caso non
occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo
comma, lettera d)»;
al comma 3:
alla lettera b), alle parole: «proporre la domanda di
concordato semplificato» sono premesse le seguenti: «all'esito delle
trattative,»;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di
ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate
dagli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3».
All'articolo 14:
al comma 5, dopo le parole: «e 101, comma 5, del» sono inserite
le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al».
All'articolo 15:
al comma 2, le parole: «dell'esonero o dell'attenuazione» sono
soppresse.
All'articolo 16:
al comma 1, lettera h), le parole: «euro 1.300.000.000,01» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 1.300.000.000,00»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi
dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese
che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, il
compenso dell'esperto designato e' determinato esclusivamente tenendo
conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna
impresa istante partecipante al gruppo»;
al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e delle parti
interessate» sono inserite le seguenti: «che partecipano alle
trattative»;
al comma 4, le parole: «, tuttavia all'esperto» sono sostituite
dalle seguenti: «; all'esperto comunque»;
al comma 5, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 2» e le parole: «, o e' predisposto un piano
attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a)»
sono soppresse;
al comma 10, secondo periodo, le parole: «del n. 1
dell'articolo 633» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo
633, primo comma, numero 1),» e le parole: «della provvisoria
esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esecuzione
provvisoria».
All'articolo 17:
al comma 2:
al primo periodo, alle parole: «d), e), f), g) e h)» sono
premesse le seguenti: «a), c),»;
dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «La nomina
dell'esperto avviene a cura del soggetto al quale e' presentata
l'istanza»;
al comma 3, le parole: «e, dopo aver accettato l'incarico,
sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se
disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile
ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione
aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria
dell'imprenditore nonche' un elenco aggiornato dei creditori e dei
relativi diritti» sono soppresse;
al comma 4, lettera b), le parole: «senza necessita' di
attestazione, » sono soppresse e le parole: «, senza necessita'
dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma,
lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «; in tal caso non
occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo
comma, lettera d)»;
al comma 6, le parole: «l'esperto, su richiesta
dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui
alla legge 27 gennaio 2012, n. 3» sono sostituite dalle seguenti:
«l'imprenditore puo' accedere ad una delle procedure disciplinate
dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3»;
al comma 7, dopo le parole: «gli articoli» sono inserite le
seguenti: «3, commi 3 e 4,».
All'articolo 18:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le
trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non
hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore
puo' presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di
cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione
dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati
nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta puo' prevedere la
suddivisione dei creditori in classi»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «nomina un ausiliario ai
sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile» sono aggiunte
le seguenti: «, assegnando allo stesso un termine per il deposito del
parere di cui al comma 4»;
al terzo periodo, dopo le parole: «e 35.1 del» sono inserite
le seguenti: «codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al»;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: «e alla relazione finale»
sono inserite le seguenti: «e al parere» e le parole: «fissa la data
dell'udienza» sono sostituite dalle seguenti: «fissa l'udienza»;
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Tra la
scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e
l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta
giorni»;
al comma 8, dopo le parole: «articoli 173, 184, 185, 186» e'
inserita la seguente: «, 217-bis».
All'articolo 19:
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al fine di razionalizzare le procedure di
amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi
aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel
caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini
ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, puo' nominare la societa' Fintecna S.p.a. commissario.
3-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, puo' nominare la Fintecna S.p.a. commissario nelle procedure
liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma
498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3-quater. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-bis e
3-ter, la nomina a commissario della Fintecna S.p.a. comporta la
decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la
procedura, e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico
dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione
straordinaria, e' determinata dal Ministero dello sviluppo economico.
Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della societa', i
precedenti commissari trasmettono al Ministero dello sviluppo
economico, nonche' alla societa', una relazione illustrativa recante
la descrizione dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi
restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente
normativa. Sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le
consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non
siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina
della societa'.
3-quinquies. Al fine di supportare le amministrazioni
pubbliche nelle attivita' di gestione delle proprie partecipazioni,
all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «statali» sono
inserite le seguenti: «, o comunque a partecipazione pubblica,»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «I
suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle
societa' e degli enti non interamente statali, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate»;
c) al quarto periodo, le parole: «spettante allo Stato»
sono soppresse;
d) al nono periodo, le parole: «Ministero dell'economia e
delle finanze» sono sostituite dalla seguente: «cedente»;
e) all'ultimo periodo, le parole: «I proventi» sono
sostituite dalle seguenti: «Se di spettanza del Ministero
dell'economia e delle finanze, i proventi».
3-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, dopo il comma 1100 e' inserito il seguente:
«1100-bis. Al fine di accelerare le operazioni di
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonche' la
revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24
del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni
pubbliche possono affidare alla Fintecna S.p.a. o a societa' da
questa interamente controllata le attivita' di liquidatore delle
societa' in cui detengono partecipazioni, nonche' le attivita' di
supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di
natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche
sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i
rapporti, le attivita' da svolgere, il relativo compenso, nonche' le
modalita' di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul
valore di realizzo delle operazioni. Agli eventuali ulteriori oneri
derivanti dalla convenzione si provvede a valere sulle risorse
disponibili a legislazione vigente"».
All'articolo 20:
al comma 1:
la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) l'articolo 182-septies e' sostituito dal seguente:
"Art. 182-septies (Accordi di ristrutturazione ad efficacia
estesa). - La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in
deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui
gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti
che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto
dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi economici.
Ai fini di cui al primo comma occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano
stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in
condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete
e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti;
b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attivita'
d'impresa in via diretta o indiretta;
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla
categoria rappresentino il 75 per cento di tutti i creditori
appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore puo'
essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria;
d) i creditori della medesima categoria non aderenti ai
quali sono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare
soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore
rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di
omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei
quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.
Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai
quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il
termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di
cui al secondo comma.
In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione,
ai creditori ai quali e' stato esteso l'accordo possono essere
imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di
affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare
affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e'
considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del
godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia'
stipulati.
Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari
finanziari in misura non inferiore alla meta' dell'indebitamento
complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti puo'
individuare una o piu' categorie tra tali tipologie di creditori che
abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei.
In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis,
puo' chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal
secondo comma, lettera b), del presente articolo, che gli effetti
dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti
appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei
creditori diversi da banche e intermediari finanziari.
Ai fini dell'accordo non si tiene conto delle ipoteche
giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese"»;
alla lettera h), le parole: «nel caso di omologa» sono
sostituite dalle seguenti: «nel caso di omologazione».
All'articolo 23:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non puo' essere
presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto
con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con
ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi
dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per
l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o
di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge
27 gennaio 2012, n. 3».
Al capo I, dopo l'articolo 23 e' aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis (Disposizioni in materia di specifiche tecniche
sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali).
- 1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162, le parole: ", a decorrere dal novantesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente
le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies,
del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 221 del 2012" sono soppresse».
All'articolo 24:
al comma 2, le parole: «del Programma Fondi di riserva e
speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi di
riserva e speciali"».
All'articolo 25:
al comma 1, capoverso 3-bis, le parole: «ai sensi del decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto».
Al capo II, dopo l'articolo 26 e' aggiunto il seguente:
«Art. 26-bis (Misure urgenti in materia di concorso per il
reclutamento di magistrati ordinari). - 1. Il Ministero della
giustizia e' autorizzato a indire un concorso pubblico, da bandire
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sulla base delle disposizioni
speciali contenute nel presente articolo, per il reclutamento di
cinquecento magistrati ordinari in tirocinio, di cui al contingente
previsto dall'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, per la copertura dei posti vacanti nell'organico della
magistratura.
2. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, la commissione esaminatrice e' composta da un
magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di
professionalita', che la presiede, da ventitre' magistrati che
abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita',
da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti
nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta,
le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su
proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non
possono essere nominati componenti della commissione di concorso i
magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci
anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi
modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso
per magistrato ordinario.
3. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di
cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati
teorici vertenti sulle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Nel definire i criteri per
la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo
5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, la
commissione esaminatrice tiene conto della capacita' di sintesi nello
svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati
nel termine di cinque ore dalla dettatura.
4. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, se i candidati che hanno portato a termine la prova
scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver provveduto
alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la
partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta tre
sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri
obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni
sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati piu'
anziani presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o
impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e assistite
ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto
eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione
degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna
sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre
componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piu' anziano.
In caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun
collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una
delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.
5. Per il concorso di cui al comma 1, nonche' per quello
indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 91 del 19
novembre 2019, per l'espletamento della prova orale il presidente
forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali
assegna, secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati da
esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal
presidente e dal magistrato piu' anziano presente alla seduta, a loro
volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati
piu' anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. Le
sottocommissioni procedono all'esame orale dei candidati e
all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15, primo e terzo
comma, e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e
5, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto ai
sensi del comma 1 si applicano le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. All'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860,
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"E' loro consentito di consultare i semplici testi dei
codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi
preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro
disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione
contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove
scritte, e' loro consentita la consultazione dei predetti testi
normativi mediante modalita' informatiche. Con decreto del Ministro
della giustizia da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono individuate le modalita'
operative e tecniche della consultazione di cui al periodo
precedente".
8. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Presentazione della domanda). - 1. La domanda di
partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario,
indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, e' inviata
telematicamente, secondo modalita' da determinare nel bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore
della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato
e' residente.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le
cui domande sono inviate in difformita' da quanto stabilito nel bando
di concorso di cui al comma 1.
3. Per i candidati, cittadini italiani, non residenti nel
territorio dello Stato, la modalita' telematica di trasmissione delle
domande di partecipazione prevede l'invio al procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma".
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, e in particolare per far fronte ai maggiori oneri connessi
alla gestione delle previste procedure concorsuali, e' autorizzata la
spesa di euro 5.962.281 per l'anno 2022, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».