(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di  conversione  al  dereto-legge  24
                         agosto 2021, n. 118 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, alinea, dopo le parole: «All'articolo 389 del» sono
inserite   le   seguenti:   «codice   della   crisi    d'impresa    e
dell'insolvenza, di cui al». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Proroga del termine per la nomina degli organi  di
controllo nelle societa' a responsabilita' limitata e nelle  societa'
cooperative). - 1. All'articolo 379, comma 3, del codice della  crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, le parole: "dei  bilanci  relativi  all'esercizio  2021"
sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci  relativi  all'esercizio
2022"». 
    L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3 (Istituzione della piattaforma telematica  nazionale  e
nomina dell'esperto). - 1. E' istituita  una  piattaforma  telematica
nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel  registro  delle
imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna  camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma e'
gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza  del
Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. 
      2. Sulla piattaforma sono disponibili una  lista  di  controllo
particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro,  piccole
e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la  redazione
del piano di risanamento, un  test  pratico  per  la  verifica  della
ragionevole perseguibilita' del  risanamento,  accessibile  da  parte
dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e  un
protocollo di conduzione della composizione negoziata.  La  struttura
della  piattaforma,  la  lista  di  controllo  particolareggiata,  le
modalita'  di  esecuzione  del  test  pratico  e  il  contenuto   del
protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
      3. Presso la camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e' formato, con le modalita' di cui  al  comma
5, un elenco di  esperti  nel  quale  possono  essere  inseriti:  gli
iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti  e
degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano  di
aver maturato precedenti esperienze nel campo della  ristrutturazione
aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni
all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso,
almeno in tre casi, alla conclusione di accordi  di  ristrutturazione
dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o  di
avere concorso  alla  presentazione  di  concordati  con  continuita'
aziendale omologati.  Possono  inoltre  essere  inseriti  nell'elenco
coloro che, pur non iscritti in albi  professionali,  documentano  di
avere svolto funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo  in
imprese interessate da operazioni di  ristrutturazione  concluse  con
piani di  risanamento  attestati,  accordi  di  ristrutturazione  dei
debiti e concordati preventivi con continuita'  aziendale  omologati,
nei confronti delle quali non sia stata  successivamente  pronunciata
sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento  dello
stato di insolvenza. 
      4. L'iscrizione all'elenco  di  cui  al  comma  3  e'  altresi'
subordinata al possesso della specifica formazione  prevista  con  il
decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. 
      5. La domanda  di  iscrizione  all'elenco  e'  presentata  agli
ordini professionali di appartenenza dei  professionisti  richiedenti
e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera  di
commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  del  capoluogo  di
regione e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  competente
per  il  luogo  di  residenza.  La   domanda   e'   corredata   della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai  commi
3 e  4,  di  un'autocertificazione  attestante  l'assolvimento  degli
obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta  oggetto  di
autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, dal quale risulti ogni altra esperienza  formativa  in  materia,
anche  nelle  tecniche  di  facilitazione  e  mediazione,  valutabile
all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda  contiene
il consenso dell'interessato al trattamento dei  dati  comunicati  al
momento della presentazione  dell'istanza  di  iscrizione,  ai  sensi
dell'articolo 6 del  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,  anche  ai  fini  della
pubblicazione di  cui  al  comma  9.  Ciascun  ordine  professionale,
verificata la  completezza  della  domanda  e  della  documentazione,
comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di
cui ai commi 3 e 4 alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera
di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano per il loro  inserimento  nell'elenco
previsto dal comma 3. Gli ordini professionali,  con  riferimento  ai
dati dei rispettivi iscritti, e le camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, con riferimento  ai  soggetti  di  cui  al
comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della  formazione,
della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti  all'elenco
unico  e  del  trattamento  dei  dati  medesimi  nel   rispetto   del
regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice in  materia  di  protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196. I responsabili accertano la veridicita' delle dichiarazioni rese
dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71  del  citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445
del 2000. La domanda e'  respinta  se  non  e'  corredata  di  quanto
previsto dal secondo e terzo periodo e puo'  essere  ripresentata.  I
consigli  nazionali  degli  ordini  professionali  disciplinano   con
regolamento le modalita' di formazione, tenuta  e  aggiornamento  dei
dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere  di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura  per  la  formazione
dell'elenco di  cui  al  comma  3.  Ai  fini  del  primo  popolamento
dell'elenco,  fino  al  16  maggio  2022,  l'aggiornamento  dei  dati
comunicati dagli ordini professionali e' continuo e, a partire dal 17
maggio 2022, avviene con cadenza annuale.  Gli  ordini  professionali
comunicano  tempestivamente  alle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  l'adozione,  nei  confronti  dei  propri
iscritti, di  sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  di  quella  minima
prevista dai singoli ordinamenti nonche' l'intervenuta  cancellazione
dei professionisti dagli albi professionali di  appartenenza  perche'
vengano cancellati dall'elenco. Le camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, ricevute le  comunicazioni  di  competenza
degli    ordini    professionali,    provvedono     senza     indugio
all'aggiornamento  dell'elenco  unico;   esse   curano   direttamente
l'aggiornamento dei dati dei soggetti di  cui  al  comma  3,  secondo
periodo,  secondo  le  tempistiche  stabilite  nel  nono  periodo   e
provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una
causa di ineleggibilita'  ai  sensi  dell'articolo  2382  del  codice
civile. 
      6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di  una  commissione
che resta in carica per due anni. La commissione e' costituita presso
le camere di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  dei
capoluoghi di regione e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ed e' composta da: 
        a) un  magistrato  designato  dal  presidente  della  sezione
specializzata in materia di impresa del tribunale  del  capoluogo  di
regione o della Provincia autonoma di Trento o  di  Bolzano  nel  cui
territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato  e
agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1; 
        b)  un  membro  designato  dal  presidente  della  camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura presso  la  quale  e'
costituita la commissione; 
        c) un membro designato dal prefetto del capoluogo di  regione
o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui  territorio
si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. 
      7. Il segretario generale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nel cui ambito  territoriale  si  trova  la
sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1,
nei successivi due giorni lavorativi, la  comunica  alla  commissione
costituita ai sensi del comma 6,  unitamente  a  una  nota  sintetica
contenente  l'indicazione  del  volume  d'affari,  del   numero   dei
dipendenti e del settore in cui  opera  l'impresa  istante.  Entro  i
cinque giorni lavorativi successivi la commissione  nomina  l'esperto
nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di  cui
al  comma  3  secondo  criteri  che  assicurano  la  rotazione  e  la
trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva piu' di  due
incarichi contemporaneamente. La nomina puo'  avvenire  anche  al  di
fuori  dell'ambito  regionale.  La  commissione  tiene  conto   della
complessiva esperienza formativa risultante dal curriculum  vitae  di
cui al comma 5. 
      8. La commissione, coordinata dal membro piu' anziano, decide a
maggioranza.  Ai  suoi  membri  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
      9. Gli incarichi conferiti e il curriculum  vitae  dell'esperto
nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione  del  sito
internet  istituzionale  della  camera   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura del luogo di nomina e  del  luogo  dove  e'
tenuto l'elenco presso il quale l'esperto e' iscritto,  nel  rispetto
del regolamento (UE) n. 2016/679  e  del  citato  codice  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso  ogni  riferimento
all'imprenditore richiedente. 
      10. Per la realizzazione ed il funzionamento della  piattaforma
telematica nazionale di cui al comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 700.000 per l'anno 2022 e di  euro  200.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2023, cui si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia  per  euro  700.000  per  l'anno  2022  e  l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui
a decorrere dall'anno 2023. 
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Chi  ha
svolto  l'incarico  di  esperto  non   puo'   intrattenere   rapporti
professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due  anni
dall'archiviazione della composizione negoziata»; 
      al comma 2: 
        al primo periodo, dopo le parole: «L'esperto»  sono  inserite
le seguenti: «e' terzo rispetto a tutte le parti e»; 
        al secondo periodo, dopo le parole:  «revisore  legale»  sono
aggiunte le seguenti: «, non legati  all'impresa  o  ad  altre  parti
interessate all'operazione  di  risanamento  da  rapporti  di  natura
personale o professionale». 
    All'articolo 5: 
      al comma 3: 
        alla lettera d), dopo la parola: «insolvenza»  sono  aggiunte
le seguenti: «e una dichiarazione con la quale attesta di  non  avere
depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e  182-bis  del  regio
decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui  al  sesto  comma
del predetto articolo 161 e al  sesto  comma  del  predetto  articolo
182-bis»; 
        alla  lettera  g),  le  parole:   «certificato   dei   debiti
contributivi  e  dei  premi  assicurativi»  sono   sostituite   dalle
seguenti:  «certificato  dei  debiti   contributivi   e   per   premi
assicurativi»  e  le  parole:  «,  oppure,  se  non  disponibile,  il
documento unico di regolarita' contributiva» sono soppresse; 
      al comma 4: 
        al primo periodo, le  parole:  «L'esperto,  verificata»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'esperto, verificati»; 
        il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  «L'esperto  non
puo' assumere piu' di due incarichi contemporaneamente»; 
      al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:  «L'incarico  puo'
proseguire» sono inserite le seguenti:  «per  non  oltre  centottanta
giorni»; 
      dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
        «8-bis. Ai costi  che  gravano  sulle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura per consentire il  funzionamento
della procedura di composizione  negoziata  per  la  soluzione  della
crisi  d'impresa  si  provvede  mediante  il  versamento,  a   carico
dell'impresa  che  propone  l'istanza,  di  diritti   di   segreteria
determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29  dicembre  1993,
n. 580. 
        8-ter.  In  caso  di  archiviazione   dell'istanza   di   cui
all'articolo 2, comma 1, l'imprenditore non puo' presentare una nuova
istanza prima di un anno dall'archiviazione stessa». 
    All'articolo 6: 
      al comma 5,  dopo  la  parola:  «anteriori»  sono  aggiunte  le
seguenti: «rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui  al  comma
1». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, primo periodo, le  parole:  «lo  stesso  giorno  al
tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al  tribunale
competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo  1942,
n.  267,  lo  stesso  giorno  della  pubblicazione   dell'istanza   e
dell'accettazione dell'esperto»; 
      al comma  2,  lettera  f),  le  parole:  «il  nominativo»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'accettazione»; 
      al comma 3, dopo le  parole:  «dal  deposito  del  ricorso»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 4, le parole: «sentite  le  parti  e  l'esperto»  sono
sostituite dalle seguenti: «sentiti le parti e l'esperto». 
    L'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
      «Articolo 8 (Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento
di  cui  agli  articoli  2446,  2447,  2482-bis,  2482-ter,  2484   e
2545-duodecies del codice civile).  -  1.  Con  l'istanza  di  nomina
dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata  con  le
modalita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  l'imprenditore  puo'
dichiarare  che,   sino   alla   conclusione   delle   trattative   o
all'archiviazione dell'istanza  di  composizione  negoziata,  non  si
applicano nei suoi confronti  gli  articoli  2446,  secondo  e  terzo
comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e  2482-ter  del
codice civile e non  si  verifica  la  causa  di  scioglimento  della
societa' per riduzione o perdita del capitale  sociale  di  cui  agli
articoli 2484, primo comma, numero 4), e  2545-duodecies  del  codice
civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate  nel
registro delle  imprese  e  gli  effetti  di  cui  al  primo  periodo
decorrono dalla pubblicazione». 
    All'articolo 9: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Nel corso delle  trattative  l'imprenditore  conserva  la
gestione ordinaria e straordinaria  dell'impresa.  L'imprenditore  in
stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla
sostenibilita'  economico-finanziaria  dell'attivita'.  Quando,   nel
corso della composizione negoziata,  risulta  che  l'imprenditore  e'
insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso
gestisce l'impresa nel prevalente interesse  dei  creditori.  Restano
ferme le responsabilita' dell'imprenditore». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1: 
        alla lettera c), le parole: «gruppo di cui  all'articolo  13»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gruppo   di   imprese   di   cui
all'articolo 13 del presente decreto»; 
        alla lettera d), dopo le parole: «di cui  all'articolo  2560,
secondo comma, del codice  civile»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
dettando le misure ritenute opportune,  tenuto  conto  delle  istanze
delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti». 
    All'articolo 11: 
      al  comma  1,  lettera  c),  le  parole:  «,  senza  necessita'
dell'attestazione prevista dal medesimo  articolo  67,  terzo  comma,
lettera d)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «;  in  tal  caso  non
occorre l'attestazione  prevista  dal  medesimo  articolo  67,  terzo
comma, lettera d)»; 
      al comma 3: 
        alla  lettera  b),  alle  parole:  «proporre  la  domanda  di
concordato semplificato» sono premesse le seguenti: «all'esito  delle
trattative,»; 
        alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«,  e,  per  le  imprese  agricole,  alle  procedure  di  accordo  di
ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei  beni  disciplinate
dagli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3». 
    All'articolo 14: 
      al comma 5, dopo le parole: «e 101, comma 5, del» sono inserite
le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al». 
    All'articolo 15: 
      al comma 2, le parole: «dell'esonero o dell'attenuazione»  sono
soppresse. 
    All'articolo 16: 
      al comma 1, lettera h), le parole: «euro 1.300.000.000,01» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 1.300.000.000,00»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. In caso di composizione negoziata condotta  ai  sensi
dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o  alcune  delle  imprese
che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo  2,  comma  1,  il
compenso dell'esperto designato e' determinato esclusivamente tenendo
conto  della  percentuale  sull'ammontare  dell'attivo  di   ciascuna
impresa istante partecipante al gruppo»; 
      al comma  3,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «e  delle  parti
interessate»  sono  inserite  le  seguenti:  «che  partecipano   alle
trattative»; 
      al comma 4, le parole: «, tuttavia all'esperto» sono sostituite
dalle seguenti: «; all'esperto comunque»; 
      al  comma  5,  le  parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1 e 2» e le parole: «, o  e'  predisposto  un  piano
attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a)»
sono soppresse; 
      al  comma  10,  secondo  periodo,  le   parole:   «del   n.   1
dell'articolo 633» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo
633, primo  comma,  numero  1),»  e  le  parole:  «della  provvisoria
esecuzione»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dell'esecuzione
provvisoria». 
    All'articolo 17: 
      al comma 2: 
        al primo periodo, alle parole: «d), e), f),  g)  e  h)»  sono
premesse le seguenti: «a), c),»; 
        dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:  «La  nomina
dell'esperto avviene a cura  del  soggetto  al  quale  e'  presentata
l'istanza»; 
      al comma 3, le parole:  «e,  dopo  aver  accettato  l'incarico,
sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio,  se
disponibili, le dichiarazioni fiscali e la  documentazione  contabile
ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una  relazione
aggiornata sulla  situazione  patrimoniale  ed  economico-finanziaria
dell'imprenditore nonche' un elenco aggiornato dei  creditori  e  dei
relativi diritti» sono soppresse; 
      al comma  4,  lettera  b),  le  parole:  «senza  necessita'  di
attestazione, » sono soppresse  e  le  parole:  «,  senza  necessita'
dell'attestazione prevista dal medesimo  articolo  67,  terzo  comma,
lettera d)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «;  in  tal  caso  non
occorre l'attestazione  prevista  dal  medesimo  articolo  67,  terzo
comma, lettera d)»; 
      al   comma   6,   le   parole:   «l'esperto,    su    richiesta
dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore  della  crisi  di  cui
alla legge 27 gennaio 2012, n. 3»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«l'imprenditore puo' accedere ad  una  delle  procedure  disciplinate
dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3»; 
      al comma 7, dopo le parole: «gli  articoli»  sono  inserite  le
seguenti: «3, commi 3 e 4,». 
    All'articolo 18: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara  che  le
trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede,  che  non
hanno avuto esito positivo e che le soluzioni  individuate  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono  praticabili,  l'imprenditore
puo' presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di
cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per  cessione
dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti  indicati
nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del  regio
decreto 16  marzo  1942,  n.  267.  La  proposta  puo'  prevedere  la
suddivisione dei creditori in classi»; 
      al comma 3: 
        al primo periodo, dopo le parole: «nomina  un  ausiliario  ai
sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile» sono  aggiunte
le seguenti: «, assegnando allo stesso un termine per il deposito del
parere di cui al comma 4»; 
        al terzo periodo, dopo le parole: «e 35.1 del» sono  inserite
le  seguenti:  «codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al»; 
      al comma 4: 
        al primo periodo, dopo le parole: «e alla  relazione  finale»
sono inserite le seguenti: «e al parere» e le parole: «fissa la  data
dell'udienza» sono sostituite dalle seguenti: «fissa l'udienza»; 
        il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Tra  la
scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma  3  e
l'udienza  di  omologazione  devono  decorrere  non  meno  di  trenta
giorni»; 
        al comma 8, dopo le parole: «articoli 173, 184, 185, 186»  e'
inserita la seguente: «, 217-bis». 
    All'articolo 19: 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis.  Al  fine   di   razionalizzare   le   procedure   di
amministrazione  straordinaria  delle  imprese  di  cui  al   decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e  al  decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta  la  dismissione  dei  compendi
aziendali e che si trovino nella fase  di  liquidazione,  oppure  nel
caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2,  del  citato
decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei  termini
ivi previsti, il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio
decreto, puo' nominare la societa' Fintecna S.p.a. commissario. 
        3-ter. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio
decreto, puo' nominare la Fintecna S.p.a. commissario nelle procedure
liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma
498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
        3-quater. Per effetto di quanto previsto dai  commi  3-bis  e
3-ter, la nomina a commissario  della  Fintecna  S.p.a.  comporta  la
decadenza dei precedenti commissari, senza  ulteriori  oneri  per  la
procedura, e la misura  dell'eventuale  compenso  residuo,  a  carico
dell'impresa   assoggettata   alla   procedura   di   amministrazione
straordinaria, e' determinata dal Ministero dello sviluppo economico.
Entro sessanta  giorni  dal  decreto  di  nomina  della  societa',  i
precedenti  commissari  trasmettono  al  Ministero   dello   sviluppo
economico, nonche' alla societa', una relazione illustrativa  recante
la descrizione dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi
restando gli altri obblighi a  loro  carico  previsti  dalla  vigente
normativa. Sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali  e  le
consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi  non
siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di  nomina
della societa'. 
        3-quinquies.  Al  fine  di  supportare   le   amministrazioni
pubbliche nelle attivita' di gestione delle  proprie  partecipazioni,
all'articolo 1, comma 1100, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a)  al  primo  periodo,  dopo  la  parola:  «statali»  sono
inserite le seguenti: «, o comunque a partecipazione pubblica,»; 
          b) dopo il  terzo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «I
suddetti criteri  possono  essere  adeguati  per  i  patrimoni  delle
societa' e degli enti non interamente statali, con decreto di  natura
non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate»; 
          c) al quarto periodo, le  parole:  «spettante  allo  Stato»
sono soppresse; 
          d) al nono periodo, le parole: «Ministero  dell'economia  e
delle finanze» sono sostituite dalla seguente: «cedente»; 
          e)  all'ultimo  periodo,  le  parole:  «I  proventi»   sono
sostituite  dalle  seguenti:   «Se   di   spettanza   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, i proventi». 
        3-sexies. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, dopo il comma 1100 e' inserito il seguente: 
          «1100-bis.  Al  fine  di  accelerare   le   operazioni   di
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonche' la
revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20  e  24
del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica,  di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni
pubbliche possono affidare alla  Fintecna  S.p.a.  o  a  societa'  da
questa interamente controllata  le  attivita'  di  liquidatore  delle
societa' in cui detengono partecipazioni,  nonche'  le  attivita'  di
supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure  di
natura  liquidatoria  e  concorsuale   comunque   denominate,   anche
sottoscrivendo apposita convenzione con  la  quale  sono  regolati  i
rapporti, le attivita' da svolgere, il relativo compenso, nonche'  le
modalita' di rendicontazione e  controllo  con  oneri  a  valere  sul
valore di realizzo delle operazioni. Agli eventuali  ulteriori  oneri
derivanti dalla  convenzione  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili a legislazione vigente"». 
    All'articolo 20: 
      al comma 1: 
        la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
          «e) l'articolo 182-septies e' sostituito dal seguente: 
          "Art. 182-septies (Accordi di ristrutturazione ad efficacia
estesa). - La disciplina di cui all'articolo 182-bis si  applica,  in
deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al  caso  in  cui
gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti
che appartengano alla medesima categoria,  individuata  tenuto  conto
dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi economici. 
        Ai fini di cui al primo comma occorre che: 
          a) tutti i  creditori  appartenenti  alla  categoria  siano
stati informati dell'avvio delle trattative,  siano  stati  messi  in
condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto  complete
e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica  e
finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti; 
          b)  l'accordo  preveda   la   prosecuzione   dell'attivita'
d'impresa in via diretta o indiretta; 
          c) i  crediti  dei  creditori  aderenti  appartenenti  alla
categoria  rappresentino  il  75  per  cento  di  tutti  i  creditori
appartenenti alla categoria, fermo restando  che  un  creditore  puo'
essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria; 
          d) i creditori della medesima  categoria  non  aderenti  ai
quali  sono  estesi  gli  effetti  dell'accordo   possano   risultare
soddisfatti in  base  all'accordo  stesso  in  misura  non  inferiore
rispetto all'alternativa liquidatoria; 
          e) il debitore abbia notificato l'accordo,  la  domanda  di
omologazione e i documenti allegati ai creditori  nei  confronti  dei
quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. 
        Per i creditori della  medesima  categoria  non  aderenti  ai
quali il debitore chiede di estendere  gli  effetti  dell'accordo  il
termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di
cui al secondo comma. 
        In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione,
ai creditori ai  quali  e'  stato  esteso  l'accordo  possono  essere
imposti  l'esecuzione  di  nuove  prestazioni,  la   concessione   di
affidamenti,  il  mantenimento  della  possibilita'   di   utilizzare
affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.  Non  e'
considerata nuova prestazione la prosecuzione della  concessione  del
godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria  gia'
stipulati. 
        Quando un'impresa  ha  debiti  verso  banche  e  intermediari
finanziari in misura  non  inferiore  alla  meta'  dell'indebitamento
complessivo,  l'accordo   di   ristrutturazione   dei   debiti   puo'
individuare una o piu' categorie tra tali tipologie di creditori  che
abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei.
In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo  182-bis,
puo' chiedere, anche  se  non  ricorre  la  condizione  prevista  dal
secondo comma, lettera b), del presente  articolo,  che  gli  effetti
dell'accordo  siano  estesi   anche   ai   creditori   non   aderenti
appartenenti alla medesima categoria. Restano  fermi  i  diritti  dei
creditori diversi da banche e intermediari finanziari. 
        Ai fini  dell'accordo  non  si  tiene  conto  delle  ipoteche
giudiziali iscritte nei novanta  giorni  che  precedono  la  data  di
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese"»; 
        alla lettera h),  le  parole:  «nel  caso  di  omologa»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel caso di omologazione». 
    All'articolo 23: 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non puo' essere
presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento  introdotto
con domanda di omologazione di un accordo  di  ristrutturazione,  con
ricorso per l'ammissione al concordato  preventivo,  anche  ai  sensi
dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, con ricorso depositato ai  sensi  dell'articolo  182-bis,  sesto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  o  con  ricorso  per
l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti  o
di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della  legge
27 gennaio 2012, n. 3». 
    Al capo I, dopo l'articolo 23 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 23-bis (Disposizioni in materia  di  specifiche  tecniche
sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e  concorsuali).
- 1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre  2014,
n. 162, le parole:  ",  a  decorrere  dal  novantesimo  giorno  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  provvedimento  contenente
le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis,  comma  9-septies,
del decreto-legge n. 179 del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 221 del 2012" sono soppresse». 
    All'articolo 24: 
      al comma 2, le  parole:  «del  Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del  programma  "Fondi  di
riserva e speciali"». 
    All'articolo 25: 
      al comma 1, capoverso 3-bis, le parole: «ai sensi del  decreto»
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «ai    sensi    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto». 
    Al capo II, dopo l'articolo 26 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 26-bis (Misure urgenti in  materia  di  concorso  per  il
reclutamento  di  magistrati  ordinari).  -  1.  Il  Ministero  della
giustizia e' autorizzato a indire un concorso  pubblico,  da  bandire
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  sulla  base  delle  disposizioni
speciali contenute nel presente  articolo,  per  il  reclutamento  di
cinquecento magistrati ordinari in tirocinio, di cui  al  contingente
previsto dall'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n.
145,  per  la  copertura  dei  posti  vacanti   nell'organico   della
magistratura. 
      2. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 5, comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, la commissione esaminatrice e'  composta  da  un
magistrato  il  quale  abbia  conseguito  la  sesta  valutazione   di
professionalita',  che  la  presiede,  da  ventitre'  magistrati  che
abbiano conseguito almeno la terza valutazione  di  professionalita',
da sei professori universitari  di  ruolo  titolari  di  insegnamenti
nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a  loro  richiesta,
le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  nominati  su
proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.  Non
possono essere nominati componenti della commissione  di  concorso  i
magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che  nei  dieci
anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e  in  qualsiasi
modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione  al  concorso
per magistrato ordinario. 
      3. La prova scritta del concorso per  magistrato  ordinario  di
cui al comma 1 consiste  nello  svolgimento  di  sintetici  elaborati
teorici vertenti sulle materie di cui all'articolo 1,  comma  3,  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Nel definire i criteri per
la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo
5, comma 3, del predetto decreto legislativo  n.  160  del  2006,  la
commissione esaminatrice tiene conto della capacita' di sintesi nello
svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono  essere  presentati
nel termine di cinque ore dalla dettatura. 
      4. Per il solo concorso di cui al comma 1, in deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo  5  aprile
2006, n. 160, se i candidati che hanno portato  a  termine  la  prova
scritta sono piu' di trecento, il presidente,  dopo  aver  provveduto
alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con  la
partecipazione di tutti i  componenti,  forma  per  ogni  seduta  tre
sottocommissioni, a ciascuna delle  quali  assegna,  secondo  criteri
obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare.  Le  sottocommissioni
sono rispettivamente presiedute dal presidente e dai magistrati  piu'
anziani presenti, a loro volta  sostituiti,  in  caso  di  assenza  o
impedimento,  dai  magistrati  piu'  anziani  presenti,  e  assistite
ciascuna da un segretario. La commissione delibera  su  ogni  oggetto
eccedente la competenza delle sottocommissioni.  Per  la  valutazione
degli   elaborati   scritti   il   presidente   suddivide    ciascuna
sottocommissione in tre collegi,  composti  ciascuno  di  almeno  tre
componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piu'  anziano.
In caso di parita' di voti, prevale quello di chi  presiede.  Ciascun
collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una
delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato. 
      5. Per il concorso di  cui  al  comma  1,  nonche'  per  quello
indetto con decreto del Ministro della  giustizia  29  ottobre  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 91 del  19
novembre 2019, per l'espletamento della  prova  orale  il  presidente
forma per ogni seduta due sottocommissioni, a  ciascuna  delle  quali
assegna,  secondo  criteri  obiettivi,  la  meta'  dei  candidati  da
esaminare. Le sottocommissioni sono  rispettivamente  presiedute  dal
presidente e dal magistrato piu' anziano presente alla seduta, a loro
volta sostituiti, in caso di assenza o  impedimento,  dai  magistrati
piu' anziani presenti, e assistite  ciascuna  da  un  segretario.  Le
sottocommissioni  procedono   all'esame   orale   dei   candidati   e
all'attribuzione  del  punteggio   finale,   osservate,   in   quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 14,  15,  primo  e  terzo
comma, e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. 
      6. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e
5, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto  ai
sensi del comma 1 si applicano le disposizioni vigenti alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
      7. All'articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925,  n.  1860,
il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
        "E' loro  consentito  di  consultare  i  semplici  testi  dei
codici,  delle  leggi  e   dei   decreti   dello   Stato,   da   essi
preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro
disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione
contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove
scritte, e' loro  consentita  la  consultazione  dei  predetti  testi
normativi mediante modalita' informatiche. Con decreto  del  Ministro
della giustizia da adottare entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente  disposizione  sono  individuate  le  modalita'
operative  e  tecniche  della  consultazione  di   cui   al   periodo
precedente". 
      8. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,
e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 4 (Presentazione della domanda). -  1.  La  domanda  di
partecipazione  al  concorso  per  esami  per  magistrato  ordinario,
indirizzata al Consiglio superiore  della  magistratura,  e'  inviata
telematicamente,  secondo  modalita'  da  determinare  nel  bando  di
concorso, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data  di
pubblicazione del bando  nella  Gazzetta  Ufficiale,  al  procuratore
della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato
e' residente. 
        2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati  le
cui domande sono inviate in difformita' da quanto stabilito nel bando
di concorso di cui al comma 1. 
        3. Per i candidati, cittadini  italiani,  non  residenti  nel
territorio dello Stato, la modalita' telematica di trasmissione delle
domande  di  partecipazione  prevede  l'invio  al  procuratore  della
Repubblica presso il tribunale di Roma". 
      9. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, e in particolare per far fronte ai maggiori oneri  connessi
alla gestione delle previste procedure concorsuali, e' autorizzata la
spesa di euro 5.962.281 per l'anno 2022,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della  giustizia.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio». 
    Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente: 
      «Art. 28-bis (Clausola di salvaguardia). - 1.  Le  disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale  e
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».