(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  8
  SETTEMBRE 2021, N. 120 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), dopo le parole: «dall'articolo  15  del»  sono
inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al»; 
      alla lettera b), le parole: «fissa, rotante o» sono  sostituite
con le seguenti: «fissa e rotante e del  connesso  impiego  di  mezzi
aerei»; 
      dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis)  delle  esigenze  di  potenziamento  delle  strutture  di
aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, ivi  incluse  misure  di
semplificazione del sistema autorizzativo per consentirne  l'adeguato
funzionamento,  strettamente   connesse   al   consolidamento   delle
attivita' di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva  contro
gli  incendi  boschivi,  ivi  comprese  le   strutture   direttamente
correlate, quali distributori di carburanti, hangar e officine, piste
di decollo e  atterraggio,  impianti  idrici  incluse  le  vasche  di
raccolta dell'acqua, fatte salve le procedure  di  prevenzione  degli
incendi previste dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»; 
    alla lettera c), le parole: «di mezzi terrestri,» sono sostituite
dalle  seguenti:  «delle  flotte  aeree   delle   regioni   e   delle
infrastrutture a loro supporto,  di  mezzi  terrestri,  attrezzature,
strumentazioni e dispositivi di protezione individuale,»  e  dopo  le
parole: «delle Regioni» sono inserite le seguenti: «e delle  province
autonome di Trento e di Bolzano»; 
    alla lettera d), le parole: «alla lotta attiva»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alle attivita' contro gli incendi boschivi, comprese
le attivita' di messa in salvo degli animali coinvolti»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, le parole da: «Ministeri  dell'interno»  fino
a: «per gli affari regionali e le autonomie»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, dell'economia e delle  finanze,  della
transizione  ecologica,  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali e della cultura, del  Dipartimento  per  la  trasformazione
digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
      al secondo periodo, dopo le parole: «Per lo  svolgimento  delle
attivita' di cui al comma 1, il Comitato tecnico puo' avvalersi» sono
inserite le seguenti:  «,  in  qualita'  di  esperti,  ai  quali  non
spettano compensi, indennita'  o  emolumenti  comunque  denominati,»,
dopo le parole: «articolo 21 del» sono inserite le seguenti:  «codice
di cui al» e dopo le parole: «alle predette attivita'» sono  aggiunte
le seguenti: «, delle associazioni con finalita' di protezione  degli
animali  che  hanno  sottoscritto  un  protocollo  d'intesa  con   il
Dipartimento della protezione civile, del Sistema  nazionale  a  rete
per la protezione dell'ambiente, del Consiglio dell'Ordine  nazionale
dei dottori agronomi e dei dottori forestali, del Consiglio nazionale
dell'Ordine   dei   geologi,   degli   enti   no   profit   impegnati
nell'attivita' di protezione civile e antincendio  boschivo  iscritti
nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal codice di
cui  al  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,   e   delle
organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole»; 
    al comma 3: 
      al primo periodo, le parole: «per il sud» sono sostituite dalle
seguenti:  «per  il  Sud»  e  dopo  le  parole:  «della   transizione
ecologica,» sono  inserite  le  seguenti  «dell'universita'  e  della
ricerca,»; 
      al secondo periodo, dopo le  parole:  «Alla  realizzazione  del
Piano» e' inserita la seguente: «nazionale»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Nell'ambito  delle
risorse stanziate il  Piano  nazionale  puo'  prevedere  altresi'  la
destinazione di somme al fine di finanziare un sistema  di  incentivi
premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o
privati qualora nei territori ad alto rischio individuati  dal  piano
regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della  legge
21 novembre 2000, n. 353, sia accertata una diminuzione significativa
delle aree percorse da incendi»; 
    al comma 4: 
      le parole: «del primo Piano nazionale  speditivo  entro  il  10
ottobre 2021,» sono sostituite dalle seguenti:  «di  un  primo  Piano
nazionale previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
il 10 ottobre 2021»; 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «4-bis. In attuazione del Piano nazionale di cui al  comma  3,  con
direttiva adottata ai sensi dell'articolo 15 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, elaborata sulla base  della
proposta tecnica  condivisa  tra  il  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e  il  Ministero
dell'interno allo  scopo  di  potenziare  la  capacita'  di  risposta
operativa nelle attivita' aeree di lotta attiva  contro  gli  incendi
boschivi a livello  nazionale,  sono  emanati  indirizzi  e  definite
procedure operative e di coordinamento, denominate Sistema  aereo  di
vigilanza antincendio (SAVA), volte ad agevolare  l'integrazione  nel
dispositivo operativo  nazionale  degli  aeroporti  nazionali,  delle
aviosuperfici, delle elisuperfici e delle idrosuperfici. La direttiva
tiene, altresi', conto degli esiti della ricognizione  effettuata  ai
sensi della lettera b-bis) del  comma  1,  anche  in  relazione  alle
procedure autorizzative. 
  4-ter. Nell'ambito delle azioni individuate nei piani regionali per
la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e  lotta
attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
lettere g) e h), della legge 21 novembre 2000, n. 353, le  regioni  e
le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono  stipulare
convenzioni con gli Avio club e gli Aero club locali, allo  scopo  di
integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli apparecchi per  il
volo da diporto o sportivo (VDS) di cui alla legge 25 marzo 1985,  n.
106, nell'ambito delle risorse  finanziarie  disponibili  nei  propri
bilanci e destinate alle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, attribuendo funzioni di  concorso
compatibili con le esigenze degli altri operatori. 
  4-quater. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,  dell'economia  e
delle finanze e delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,
ai fini del potenziamento delle aviosuperfici, delle  elisuperfici  e
delle idrosuperfici, sono individuate, fatti salvi  le  procedure  di
prevenzione degli incendi previste dal regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e il rispetto
delle  norme  dell'Unione  europea  e  della  normativa  in   materia
ambientale  e  paesaggistica,  misure   di   semplificazione,   anche
derogatorie  ove  applicabili,  delle  autorizzazioni  relative  alle
strutture direttamente connesse, quali  distributori  di  carburanti,
hangar  e  officine,  piste  di  decollo  e  atterraggio   esistenti,
esclusivamente ai fini dell'adeguamento di queste,  nonche'  impianti
idrici incluse le vasche di raccolta dell'acqua. 
  4-quinquies. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumita'  dei
territori, promuovendo investimenti di messa in sicurezza delle  aree
a rischio idrogeologico, di strade,  ponti  e  viadotti,  nonche'  di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico  degli  edifici,  il
termine di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre
2018, n. 145, e' prorogato al  15  febbraio  2022,  limitatamente  ai
contributi riferiti all'anno 2022. Conseguentemente,  il  termine  di
cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, e' prorogato al 28 febbraio 2022»; 
      alla rubrica  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche' per promuovere gli investimenti di messa  in  sicurezza  del
territorio». 
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 1-bis (Misure  per  l'incremento  dell'operativita'  e  della
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Al fine
di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e l'efficienza
del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
anche in relazione all'esigenza di rafforzare  il  sistema  di  lotta
attiva contro gli incendi  boschivi,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale
per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza
dal 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente  a  quelli
vacanti al 31 dicembre 2019, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque
settimane. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a
valere  sulle  disponibilita'  degli  stanziamenti  di  bilancio  del
Ministero dell'interno a legislazione vigente. 
  Art.  1-ter  (Misure  per  le  assunzioni  previste  per  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco).  -  1.  In  merito  alle  assunzioni
previste per il Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  la  validita'
della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti  nella  qualifica
di vigile del  fuoco  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
approvata con decreto  del  Ministero  dell'interno  n.  237  del  14
novembre 2018, e' prorogata fino al 31 dicembre 2022». 
  All'articolo 3: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Il  Comando  unita'  forestali,  ambientali  e  agroalimentari
dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  entro
quarantacinque giorni  dall'estinzione  dell'incendio,  provvedono  a
rilevare le aree  percorse  dal  fuoco  e  a  rendere  disponibili  i
conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di  ogni  anno  alle
regioni e ai comuni interessati su apposito  supporto  digitale.  Gli
aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei
rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai
nuovi  soprassuoli  percorsi  dal  fuoco  rilevati,   l'immediata   e
provvisoria applicazione  delle  misure  previste  dall'articolo  10,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353,  fino  all'attuazione,
da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma
2 del citato articolo 10. Il termine  di  applicazione  dei  relativi
divieti decorre dalla data di pubblicazione degli  aggiornamenti  nei
siti internet istituzionali»; 
    al comma 3: 
      al primo periodo, le  parole:  «Gli  elenchi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Con legge regionale  sono  disposte  le  misure  per
l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia  dei  comuni
nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi
dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative  perimetrazioni
di cui all'articolo 10, comma 2, della legge  21  novembre  2000,  n.
353. Fino all'entrata in vigore delle predette  normative  regionali,
gli elenchi»; 
      al secondo periodo, le parole: «sul  sito  istituzionale»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel sito  internet  istituzionale»  e  le
parole: «termini previsti dal terzo e  quarto  periodo  del  medesimo
articolo 10,  comma  2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «termini
previsti dal quarto e dal quinto periodo del  medesimo  articolo  10,
comma 2»; 
    al comma 4, dopo le parole:  «Corpi  Forestali  delle  Regioni  a
statuto speciale»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano», le  parole:  «il  monitoraggio  del
rispetto degli  adempimenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il
monitoraggio degli adempimenti» e dopo le parole: «poteri sostitutivi
di  cui  al  comma  3»  sono  inserite  le  seguenti:  «del  presente
articolo». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1, le parole: «formale adozione» sono  sostituite  dalla
seguente: «approvazione», le parole: «per essere esaminate dal»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai fini della loro lettura  sinottica  da
parte del», le parole: «puo'  elaborare  raccomandazioni  finalizzate
al»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «si  esprime  in  forma  non
vincolante ai fini  del»  e  dopo  le  parole:  «conseguimento  degli
obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente,»  sono
inserite le seguenti: «ferma restando la competenza delle regioni per
l'approvazione dei piani come previsto dall'articolo 3 della legge 21
novembre 2000, n. 353,»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai  fini  delle  successive  revisioni  annuali  dei  piani
regionali, le regioni possono adeguare i propri piani sulla  base  di
quanto espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, le parole: «Strategia per lo  sviluppo  delle
aree interne» sono sostituite dalle  seguenti:  «strategia  nazionale
per lo sviluppo delle aree interne  del  Paese  (SNAI)»,  le  parole:
«pari a 20 milioni per l'anno 2021  e  40  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «pari a 20 milioni di euro per l'anno  2021  e  a  40
milioni di euro» e le parole: «Piani antincendio  boschivi  approvati
dalle Regioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «piani  contro  gli
incendi boschivi approvati dalle regioni»; 
      al secondo periodo, le parole: «dai Piani regionali di  cui  al
comma 1,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dai  piani  contro  gli
incendi boschivi approvati dalle regioni» e dopo le parole: «,  quali
vasche  di  rifornimento  idrico»  e'  inserito  il  seguente   segno
d'interpunzione: «,»; 
      dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il   seguente:   «Gli
interventi di cui al  presente  comma  sono  orientati  al  principio
fondamentale di tutela degli ecosistemi e degli habitat»; 
      al terzo periodo, dopo le parole: «l'approvazione del  progetto
definitivo» sono inserite le seguenti: «, corredato di una  relazione
geologica  sulle  probabili  conseguenze   in   termini   di   tenuta
idrogeologica del suolo interessato da incendi boschivi,»; 
      al quarto periodo, le parole: «della Strategia  Nazionale  Aree
Interne (SNAI)» sono sostituite dalle seguenti: «della SNAI»; 
      al quinto periodo, la parola: «partecipa» e'  sostituita  dalla
seguente: «partecipano», dopo le parole: «articolo 8, comma  2,  del»
sono inserite le  seguenti:  «codice  di  cui  al»,  le  parole:  «il
Ministero per le politiche agricole» sono sostituite dalle  seguenti:
«il Ministero delle politiche agricole»  e  dopo  le  parole:  «Corpo
nazionale dei vigili del fuoco» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  il
Ministero  della  transizione  ecologica,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre  2000,  n.
353, e il  Comando  unita'  forestali,  ambientali  e  agroalimentari
dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»; 
    al  comma  4,  le   parole:   «finalizzati   alla   sicurezza   e
all'incolumita' dei territori e delle persone» sono sostituite  dalle
seguenti: «finalizzati alla sicurezza dei territori e all'incolumita'
delle persone e degli animali» e sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, in particolare di droni dotati di sensori, di  videocamere
ottiche e a infrarossi nonche'  di  radar,  tenuto  conto  di  quanto
previsto dal comma 2-ter dell'articolo  4  della  legge  21  novembre
2000, n. 353». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), numero 2), il capoverso  1-bis  e'  sostituito
dal seguente: 
  «1-bis. Ai fini della pianificazione operativa regionale  contenuta
nel  piano  di  cui  all'articolo  3,   per   zone   di   interfaccia
urbano-rurale si  intendono  le  zone,  aree  o  fasce,  nelle  quali
l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture  antropiche  e
le aree naturali o la vegetazione combustibile e' molto stretta»; 
      alla lettera b): 
        al numero 1), capoverso c-bis),  le  parole:  «con  il  fuoco
prescritto» sono sostituite dalle seguenti: «con la tecnica del fuoco
prescritto, come definita all'articolo 4, comma 2-bis»; 
        al numero 2), dopo  le  parole:  «e  gli  inadempimenti  agli
obblighi,» sono inserite le seguenti: «la parola:  "determinanti"  e'
sostituita dalle seguenti: ", che possono determinare"» e le  parole:
«nonche' di incendi di  interfaccia  urbano-rurale»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «nonche'  di  incendi  in   zone   di   interfaccia
urbano-rurale»; 
        al numero 3), le parole: «anche  di  incendi  di  interfaccia
urbano-rurale» sono sostituite dalle seguenti: «anche di  incendi  in
zone di interfaccia urbano-rurale»; 
      alla lettera c): 
        al numero 2), capoverso 2-bis, dopo le parole: «interventi di
trattamento dei combustibili mediante tecniche  selvicolturali»  sono
inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c),
del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34», le parole:  «definite  con
apposite  linee-guida  definite»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«definite con apposite linee-guida predisposte» e sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: «Fino alla data di entrata in vigore  delle
linee-guida  restano  valide   le   procedure   e   le   prescrizioni
eventualmente gia' definite in materia dai  piani  regionali  di  cui
all'articolo 3. Al fine  di  stabilire  la  priorita'  di  interventi
urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni  conseguenti  agli
incendi nelle aree piu' esposte al rischio idrogeologico e idraulico,
oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del  territorio,  si
possono utilizzare rilievi  diretti  di  campo  eseguiti  da  tecnici
esperti, in modo da consentire di individuare gli  effettivi  livelli
di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione
del  presente  comma  con  le  risorse  finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica»; 
        dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: 
  "2-ter. I piani antincendio boschivo e i piani operativi  nazionali
approvati nell'ambito  della  programmazione  dei  fondi  strutturali
2021/2027 finalizzati alla sicurezza e all'incolumita' dei  territori
e  delle  persone  devono  coordinarsi  con  i   documenti   previsti
dall'articolo 6 del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  3
aprile 2018, n. 34. 
  2-quater. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonche' quelli
di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere conto delle
specificita'  delle  aree  protette  o  degli  habitat  di  interesse
conservazionistico"»; 
      alla lettera d), numero 2),  le  parole:  «sono  autorizzate  a
stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliscono, con proprie
risorse disponibili a legislazione vigente,»; 
      alla lettera e): 
        il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
      «2) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:
"I comuni, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
possono avvalersi, ai fini di cui  al  primo  periodo,  del  supporto
tecnico messo a  disposizione  dalle  strutture  organizzative  della
regione o da altri soggetti operanti nell'ambito  territoriale  della
medesima regione muniti delle necessarie capacita' tecniche"»; 
        dopo il numero 2) e' inserito il seguente: 
      «2-bis) al comma 3, le parole: "lire 60.000",  "lire  120.000",
"lire 400.000" e "lire 800.000" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "euro 45", "euro 90", "euro 300" e "euro 600"»; 
        al  numero  4),  le  parole:  «il  cui  inadempimento»   sono
sostituite dalle seguenti: «l'inottemperanza ai quali»; 
        dopo il numero 4) e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis) al comma 6, le parole: "lire 2.000.000 e non  superiore
a lire 20.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000 e  non
superiore a euro 50.000"»; 
    al comma 2, le parole:  «sul  proprio  sito  istituzionale»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale»; 
    alla rubrica, dopo le parole: «della lotta attiva» sono  inserite
le  seguenti:  «contro  gli  incendi  boschivi»  e  le  parole:  «dei
dispositivi   sanzionatori»   sono   sostituite    dalle    seguenti:
«dell'apparato sanzionatorio». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1: 
      dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
    «a-bis)  all'articolo  423-bis,  primo  comma,  dopo  la  parola:
"Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori dei casi di  uso
legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,"; 
    a-ter) all'articolo 423-bis, terzo comma,  le  parole:  "su  aree
protette" sono sostituite dalle seguenti: "su aree o specie animali o
vegetali protette o su animali domestici o di allevamento"»; 
      alla lettera b), il primo capoverso e' soppresso e, al  secondo
capoverso, le parole: «Salvo  che  ricorra  l'aggravante  di  cui  al
quinto comma,» sono soppresse; 
      alla lettera c), capoverso Art. 423-quater, secondo  comma,  le
parole: «di cui all'articolo» sono soppresse; 
      dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) all'articolo 425, numero 2), dopo le parole: "industriali
o cantieri," sono inserite le seguenti: "su aziende agricole,"». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, le parole: «del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1,» e le parole:  «dell'istituto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'Istituto»; 
      al secondo periodo, dopo le parole: «Per lo svolgimento di tali
attivita'» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 3: 
      dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «In  caso  di
risoluzione anticipata dei contratti di lavoro di cui  al  comma  701
dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, e' consentita la stipula
di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e,
comunque,   nei   limiti   delle   risorse   finanziarie    assegnate
rispettivamente a ciascuno dei soggetti  di  cui  al  medesimo  comma
701»; 
      al secondo periodo, le parole:  «di  cui  al  comma  701»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al citato comma 701  dell'articolo
1 della legge n. 178 del 2020»; 
      al terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2023» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.  All'articolo  183,  comma  1,  lettera  n),  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola:  "meteorici"  sono
inserite le seguenti: "o vulcanici"». 
  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 7-bis (Contratti relativi agli addetti ai lavori  agricoli  e
forestali). - 1. Per gli  addetti  ai  lavori  agricoli  e  forestali
assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  per  l'esecuzione  in  amministrazione   diretta   dei   lavori
concernenti    le    opere    di    bonifica,    idraulico-forestali,
idraulico-agrarie,  di  gestione   forestale,   di   prevenzione   ed
estinzione  degli  incendi  boschivi  e  in   zone   di   interfaccia
urbano-rurale,  di   forestazione   e   agrarie-florovivaistiche   si
applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e  nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese  del  personale
delle pubbliche  amministrazioni,  i  relativi  contratti  o  accordi
collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni
pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello
territoriale per la stipulazione del contratto  collettivo  nazionale
di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni. 
  Art.  7-ter  (Interventi  delle  regioni  per   il   rimboschimento
compensativo delle superfici bruciate). - 1. Fermi restando i divieti
e  le  prescrizioni  previsti  dalla  legge,   le   regioni   possono
individuare,  nell'ambito   dello   stesso   bacino   idrografico   e
limitatamente  ai  terreni  di  proprieta'  del  demanio   regionale,
superfici nude ovvero terreni saldi da  sottoporre  a  rimboschimento
compensativo delle superfici bruciate. 
  2. Al fine di individuare i siti piu' idonei,  le  regioni  possono
avvalersi del  contributo  scientifico  di  universita'  ed  enti  di
ricerca utilizzando tutti  i  sistemi  di  rilevazione  e  analisi  a
disposizione di questi ultimi. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono  all'attuazione  dei  compiti  derivanti  dal
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente». 
  All'articolo 8: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, dopo le parole: «di cui al presente  decreto»
il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso e le  parole:  «del  PNRR»
sono sostituite dalle seguenti: «del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR),»; 
      al  secondo  periodo,  dopo   le   parole:   «Ministero   della
transizione ecologica» il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso, le
parole: «ivi compreso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi»
e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  assumendo  quale
ambito  prioritario  d'intervento  le  aree  protette   nazionali   e
regionali  e  i  siti  della  rete  Natura  2000,  nonche'  le   aree
classificate a rischio idrogeologico nella pianificazione  di  bacino
vigente». 
  Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni di cui
al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto  speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».