(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                       MODIFICAZIONI APPORTATE 
                       IN SEDE DI CONVERSIONE 
             AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, capoverso art. 9-quinquies: 
        al comma 1, le parole: «Commissione nazionale per la societa'
e la borsa» sono sostituite dalle  seguenti:  «Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa»; 
        al comma  3,  le  parole:  «soggetti  esenti  dalla  campagna
vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti  esentati  dalla
somministrazione del vaccino»; 
        al  comma  4,  le  parole:  «verifica  sul   rispetto»   sono
sostituite dalle seguenti: «verifica del rispetto»; 
        al comma 5: 
          al  primo  periodo,  le  parole:  «tali   controlli»   sono
sostituite dalle seguenti: «i controlli»; 
          dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I datori di
lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle  rispettive
rappresentanze  circa  la  predisposizione  delle   nuove   modalita'
organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4»; 
          al quarto periodo, dopo le parole: «Per  le  regioni»  sono
inserire le seguenti: «, le province autonome»; 
          sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Al  fine  di
semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente  comma,
i lavoratori possono richiedere di consegnare al  proprio  datore  di
lavoro  copia  della  propria  certificazione   verde   COVID-19.   I
lavoratori che consegnano la predetta certificazione,  per  tutta  la
durata della relativa validita',  sono  esonerati  dai  controlli  da
parte dei rispettivi datori di lavoro»; 
          al comma 7, le parole: «commi 1 e 2,» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 2»; 
          al comma 8, le parole: «e'  stabilita  in  euro  da  600  a
1.500» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilita nel pagamento di
una somma da euro 600 a euro 1.500»; 
          al comma 13, le parole: «al comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 1». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, capoverso art. 9-sexies: 
    al comma 1, la parola: «militari,» e' sostituita dalle  seguenti:
«militari nonche'»; 
        al comma 2, le parole: «alla carenza» sono  sostituite  dalle
seguenti: «al mancato possesso» e le parole: «e non sono dovuti» sono
sostituite dalle seguenti: «. Per i giorni di assenza  ingiustificata
di cui al primo periodo non sono dovuti»; 
        al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite
le seguenti: «del presente articolo»; 
        al comma 4, le parole: «commi 1 e 6,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1 e 6», le parole: «commi 2 e  3,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 2 e 3» e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «e ai giudici popolari»; 
        al comma 5: 
          al  primo  periodo,  le  parole:  «I   responsabili»   sono
sostituite dalle seguenti:  «Il  responsabile»  e  le  parole:  «sono
tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «e' tenuto»; 
          al secondo periodo, le parole: «comma 5,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 5». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, capoverso art. 9-septies: 
        al comma 2, dopo la parola:  «formazione»  sono  inserite  le
seguenti: «, anche in qualita' di discenti,»; 
        al comma  3,  le  parole:  «soggetti  esenti  dalla  campagna
vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti  esentati  dalla
somministrazione del vaccino»; 
      al comma 4, le parole: «verifica sul rispetto» sono  sostituite
dalle seguenti: «verifica del rispetto» ed e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione  la  verifica
del  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al   comma   1   compete
all'utilizzatore; e' onere del somministratore informare i lavoratori
circa la sussistenza delle predette prescrizioni»; 
        al comma  5,  le  parole:  «al  comma  1,  definiscono»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1 definiscono», le parole: «tali
controlli» sono sostituite  dalle  seguenti:  «i  controlli»  e  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al  fine  di  semplificare  e
razionalizzare le verifiche di cui al presente  comma,  i  lavoratori
possono richiedere di consegnare al proprio datore  di  lavoro  copia
della  propria  certificazione  verde  COVID-19.  I  lavoratori   che
consegnano la predetta certificazione,  per  tutta  la  durata  della
relativa  validita',  sono  esonerati  dai  controlli  da  parte  dei
rispettivi datori di lavoro»; 
        al comma  6,  dopo  le  parole:  «Per  i  giorni  di  assenza
ingiustificata» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»; 
        al comma 7, le parole: «, rinnovabili per una sola  volta,  e
non  oltre  il»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «lavorativi,
rinnovabili fino al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla  conservazione  del
posto di lavoro per il lavoratore sospeso»; 
        al comma 8, le parole: «commi 1 e 2,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1 e 2»; 
        al comma 9, le parole: «e' stabilita in euro da 600 a  1.500»
sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilita nel  pagamento  di  una
somma da euro 600 a euro 1.500». 
    Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 3-bis (Scadenza delle certificazioni  verdi  COVID-19  in
corso di prestazione lavorativa). - 1. Dopo l'articolo  9-octies  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' inserito il seguente: 
      «Art. 9-novies (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in
corso di prestazione lavorativa). - 1. Per  i  lavoratori  dipendenti
pubblici e privati la scadenza della validita'  della  certificazione
verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da' luogo  alle
sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi
7 e 8, e 9-septies, commi 8 e  9.  Nei  casi  di  cui  al  precedente
periodo  la  permanenza  del  lavoratore  sul  luogo  di  lavoro   e'
consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine
il turno di lavoro». 
    Art. 3-ter (Disposizioni urgenti sull'impiego  di  certificazioni
verdi COVID-19  per  gli  operatori  volontari  del  servizio  civile
universale). - 1. Agli operatori del servizio civile  universale  che
prestano  il  proprio  servizio  presso  enti  pubblici   e   privati
accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo
2017, n. 40, si  applicano,  secondo  l'ambito  di  appartenenza,  le
disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo
9-septies,  comma  6,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
come introdotti dal presente decreto. 
    Art. 3-quater (Misure urgenti in materia di personale sanitario).
- 1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui  all'articolo  1
del  decreto-legge  23  luglio  2021,   n.   105,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli  operatori
delle professioni sanitarie di cui  all'articolo  1  della  legge  1°
febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita',
al di fuori dell'orario di servizio e per un  monte  ore  complessivo
settimanale  non  superiore  a  quattro  ore,  non  si  applicano  le
incompatibilita' di cui all'articolo  4,  comma  7,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
      2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1,  per  i  quali
non trovano applicazione gli articoli 15-quater  e  15-quinquies  del
decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  sono  previamente
autorizzati,  al  fine  di  garantire  prioritariamente  le  esigenze
organizzative del Servizio sanitario nazionale nonche' di  verificare
il rispetto  della  normativa  sull'orario  di  lavoro,  dal  vertice
dell'amministrazione  di  appartenenza,  il  quale  attesta  che   la
predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo
allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina
nazionale  di  recupero  delle  predette  liste   di   attesa   anche
conseguenti all'emergenza pandemica». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, lettera b), capoverso  1-ter,  le  parole:  «prezzo
calmierato,» sono sostituite dalle seguenti: «prezzo calmierato» e le
parole: «da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o
accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da tutte le strutture  sanitarie  autorizzate  e  da
quelle  accreditate  o  convenzionate  con  il   Servizio   sanitario
nazionale»; 
      al comma 2: 
        al capoverso 9-quater, le parole: «dell'articolo 3, comma  3,
del predetto decreto-legge n. 105 del  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87,» e le parole: «di contenimento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «occorrenti per il contenimento»; 
        al capoverso 9-quinquies, le parole: «del ristoro del  prezzo
calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui  al  comma
9-quater» sono sostituite dalle seguenti: «del ristoro per i  mancati
introiti  derivanti  alle  farmacie  e   alle   strutture   sanitarie
dall'applicazione del comma 9-quater»; 
        al comma 3, le parole: «fondo di  cui  all'articolo  44,  del
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di  cui  all'articolo
44 del codice della protezione civile, di cui al decreto». 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art. 4-bis (Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro). - 1. Al  fine  di
garantire il piu' elevato livello di copertura vaccinale e al fine di
proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino  alla  data
di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e
privati   possono   promuovere    campagne    di    informazione    e
sensibilizzazione   sulla   necessita'   e   sull'importanza    della
vaccinazione  anti-SARS-CoV-2.  Le  campagne  di  informazione   sono
dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto  e  al
contenimento della  diffusione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  negli
ambienti di lavoro. 
      2.  Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono  alle  attivita'
previste dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
      3. Per le finalita' di cui al presente  articolo  i  datori  di
lavoro  si  avvalgono  del  medico  competente  nominato   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1: 
        la lettera a) e' soppressa; 
        alla  lettera  b),  capoverso   c-bis),   dopo   la   parola:
«guarigione» sono inserite le seguenti: «da COVID-19»; 
        alla lettera d), capoverso 4-bis, le  parole:  «alla  lettera
c-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2, lettera c-bis)». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, le parole: «a Sport e Salute» sono sostituite dalle
seguenti: «alla societa'  Sport  e  Salute»,  le  parole:  «emergenza
COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19,»  e
le parole: «al "Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale"
di cui all'articolo 217 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77»
sono sostituite dalle seguenti: «al  fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178». 
    All'articolo 7: 
      al comma 2,  le  parole:  «pari  a  3  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «, pari a 3 milioni di euro»; 
      la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Servizio   di
assistenza tecnica  per  l'acquisizione  delle  certificazioni  verdi
COVID-19». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, le  parole:  «Comitato  tecnico  scientifico»  sono
sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico». 
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
      «Art. 8-bis (Disposizioni per lo  svolgimento  delle  attivita'
teatrali  in  ambito  didattico  per  gli  studenti).  -  1.  Per  lo
svolgimento delle attivita' teatrali  in  ambito  didattico  per  gli
studenti, comprese le rappresentazioni  in  orario  curricolare,  con
riferimento  all'impiego  delle  certificazioni  verdi  COVID-19,  si
applicano le disposizioni relative allo svolgimento  delle  attivita'
didattiche». 
    Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
      «Art. 10-bis (Clausola di salvaguardia). - 1.  Le  disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale  e
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».