(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
             al decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), capoverso  3,  le  parole:  «ai  fini  della
prosecuzione delle indagini» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per
l'accertamento dei fatti» e  le  parole:  «presso  il  fornitore  con
decreto motivato del giudice» sono sostituite dalle seguenti: «previa
autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato,»; 
        alla lettera b): 
          al capoverso 3-bis, il terzo periodo e' soppresso; 
          dopo il capoverso 3-ter e' aggiunto il seguente: «3-quater.
I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis
non possono essere utilizzati»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. I dati relativi al traffico telefonico,  al  traffico
telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti
penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  possono  essere  utilizzati  a  carico  dell'imputato  solo
unitamente  ad  altri  elementi  di  prova  ed   esclusivamente   per
l'accertamento dei reati per i quali  la  legge  stabilisce  la  pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore  nel  massimo  a  tre
anni, determinata a norma dell'articolo 4  del  codice  di  procedura
penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone
con il mezzo del telefono, quando  la  minaccia,  la  molestia  o  il
disturbo sono gravi. 
        1-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell'  articolo  267  del
codice di procedura penale,  le  parole:  "indica  le  ragioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "indica le specifiche ragioni"». 
    All'articolo 2: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. All' articolo 2233-quater del Codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-quater. Per gli  anni  2021,
2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni  specifiche,
di servizio e di  imbarco,  previsti  dal  presente  codice  ai  fini
dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote  di  valutazione  per
l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni"». 
    All'articolo 6: 
      i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: 
        «1. Dall'attuazione del presente decreto non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Ai  relativi
adempimenti  si  provvede  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».