(Allegato 1)
                                                        (Articolo 11) 
 
         ALLEGATO 1 (ex Allegato I eecc, All. 1 Codice 2003) 
ELENCO DELLE  CONDIZIONI  CHE  POSSONO  CORREDARE  LE  AUTORIZZAZIONI
GENERALI, I DIRITTI D'USO DELLO SPETTRO RADIO E I DIRITTI D'USO DELLE
                       RISORSE DI NUMERAZIONE 
 
Il presente allegato riporta l'elenco esaustivo delle condizioni  che
possono corredare le autorizzazioni generali per le reti e i  servizi
di comunicazione elettronica,  eccetto  i  servizi  di  comunicazione
interpersonale  indipendenti  dai  numeri  (parte  A),  le  reti   di
comunicazione elettronica  (parte  B),  i  servizi  di  comunicazione
elettronica,  eccetto  i  servizi  di  comunicazione   interpersonale
indipendenti dai numeri (parte C),  i  diritti  d'uso  dello  spettro
radio (parte D) e i diritti d'uso delle risorse di numerazione (parte
E). 
 
A.  Condizioni  generali  che  possono   corredare   l'autorizzazione
generale 
 
1. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 16. 
 
2.  Protezione  dei  dati  personali  e  tutela  della  vita  privata
specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche  conformemente
alla direttiva 2002/58/CE. 
 
3. Informazioni da presentare  in  osservanza  di  una  procedura  di
notifica ai sensi dell'articolo 11  e  per  altri  scopi  contemplati
dall'articolo 21. 
 
4. Possibilita' per le autorita' nazionali competenti  di  effettuare
legalmente intercettazioni delle  comunicazioni  in  conformita'  del
decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80 e del Codice in materia dei
dati personali. 
 
5. Condizioni d'uso per le comunicazioni  delle  autorita'  pubbliche
per avvisare il pubblico di minacce  imminenti  e  per  attenuare  le
conseguenze di gravi calamita'. 
 
6. Condizioni d'uso in caso di catastrofi o  di  emergenze  nazionali
per garantire le comunicazioni  tra  i  servizi  di  emergenza  e  le
autorita'. 
 
7. Obblighi di accesso diversi da  quelli  di  cui  all'articolo  13,
applicabili  alle  imprese  che  forniscono   reti   o   servizi   di
comunicazione elettronica. 
 
8. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme o specifiche di
cui all'articolo 39. 
 
9. Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti  di  comunicazione
elettronica  pubbliche  che  forniscono  servizi   di   comunicazione
elettronica  accessibili  al  pubblico  al  fine  di   garantire   la
connessione da punto a punto,  conformemente  agli  obiettivi  e  dei
principi di cui agli articoli  3  e  4,  nonche',  ove  necessario  e
proporzionato, l'accesso da parte  delle  autorita'  competenti  alle
informazioni   necessarie   per   verificare   l'accuratezza    della
divulgazione. 
 
10. Misure volte a garantire,  per  tutte  le  tecnologie  operative,
l'attivazione e la continuita' del  servizio  CBS  come  definito  ai
sensi dell'articolo 2 del presente decreto. 
 
11.  Assicurare  le  prestazioni  ai  fini  di  giustizia,   di   cui
all'articolo 57 del presente decreto, sin dall'inizio dell'attivita'. 
 
B. Condizioni specifiche  che  possono  corredare  le  autorizzazioni
generali per la fornitura di reti di comunicazione elettronica 
 
1. Interconnessione delle reti conformemente al presente Codice. 
 
2. Obblighi di trasmissione conformemente al presente Codice. 
 
3. Provvedimenti concernenti la protezione della salute pubblica  dai
campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione  elettronica  in
conformita'  del   diritto   dell'Unione,   tenendo   nella   massima
considerazione la raccomandazione 1999/519/CE. 
 
4. Mantenimento dell'integrita' delle reti pubbliche di comunicazione
elettronica conformemente  al  presente  Codice,  anche  mediante  le
condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche  tra  reti  o
servizi di comunicazione elettronica ai sensi del Decreto legislativo
22 giugno 2016 n. 128. 
 
5. Sicurezza delle reti pubbliche contro  l'accesso  non  autorizzato
conformemente alla direttiva 2002/58/CE. 
 
6.  Condizioni  per   l'uso   dello   spettro   radio   conformemente
all'articolo 7, paragrafo  2,  della  direttiva  2014/53/UE,  qualora
l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti d'uso  individuali
in conformita' dell'articolo 59  comma  1,  e  dell'articolo  61  del
presente decreto. 
 
C. Condizioni specifiche  che  possono  corredare  le  autorizzazioni
generali per la fornitura di servizi  di  comunicazione  elettronica,
tranne i servizi di  comunicazione  interpersonali  indipendenti  dai
numeri 
 
1. Interoperabilita' dei servizi conformemente al presente decreto. 
 
2. Accessibilita' da parte degli utenti finali dei numeri  del  piano
nazionale  di  numerazione,  degli  UIFN  e,   se   tecnicamente   ed
economicamente fattibile, dei piani di  numerazione  di  altri  Stati
membri, comprese le condizioni di cui al presente decreto. 
 
3. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche  del  settore  delle
comunicazioni elettroniche. 
 
4. Restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti  illegali,  in
conformita' del Decreto legislativo 9 aprile 2003 n.70, e restrizioni
relative alle trasmissioni di contenuti nocivi ai sensi  del  Decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.44. 
 
D. Condizioni che possono corredare la concessione di  diritti  d'uso
dello spettro radio 
 
1. Obbligo di  fornire  un  servizio  o  di  utilizzare  un  tipo  di
tecnologia entro i limiti di cui all'articolo 58,  compresi,  se  del
caso, i requisiti di copertura e di qualita' del servizio. 
 
2. Uso effettivo ed  efficiente  dello  spettro  radio  a  norma  del
presente decreto. 
 
3.  Condizioni  tecniche   e   operative   necessarie   per   evitare
interferenze dannose e per la protezione della  salute  pubblica  dai
campi  elettromagnetici,  tenendo  nella  massima  considerazione  la
raccomandazione 1999/519/CE, qualora siano diverse da quelle previste
dall'autorizzazione generale. 
 
4. Durata  massima  in  conformita'  dell'articolo  62,  fatte  salve
eventuali  modifiche  del  Piano  di  ripartizione  delle   frequenze
nazionali. 
 
5. Trasferimento o affitto dei diritti su iniziativa del titolare dei
diritti e relative condizioni in conformita' del presente decreto. 
 
6. Contributi per l'uso in conformita' dell'articolo 42. 
 
7. Ogni impegno che l'impresa cui sono  stati  attribuiti  i  diritti
d'uso abbia assunto nel quadro della procedura di autorizzazione o di
rinnovo     dell'autorizzazione     prima      della      concessione
dell'autorizzazione o, se del caso, dell'invito a presentare  domanda
per i diritti d'uso o se del caso, nell'ambito di  una  procedura  di
gara o di selezione comparativa; 
 
8. Obblighi di aggregare o di  condividere  lo  spettro  radio  o  di
consentire l'accesso allo spettro radio ad altri  utenti  in  regioni
specifiche o a livello nazionale. 
 
9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali  relativi  all'uso
delle bande di spettro radio. 
 
10. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle bande di  spettro
radio. 
 
E. Condizioni che possono corredare la concessione di  diritti  d'uso
delle risorse di numerazione 
 
1. Designazione del servizio per il quale e'  utilizzato  il  numero,
ivi compresa qualsiasi condizione connessa  alla  fornitura  di  tale
servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari  e  prezzi  massimi
che si possono applicare alla serie di numeri specifici  al  fine  di
garantire la tutela  del  consumatore  conformemente  all'articolo  4
comma 1 lettera d). 
 
2. Uso effettivo  ed  efficiente  delle  risorse  di  numerazione  in
conformita' del presente codice. 
 
3. Requisiti in materia di portabilita' del numero in conformita' del
presente codice. 
 
4. Obbligo di  rendere  disponibili  le  informazioni  relative  agli
utenti per la fornitura di elenchi  e  di  servizi  di  consultazione
accessibili per gli scopi di cui all'articolo 98-vicies quinquies. 
 
5. Durata massima  in  conformita'  dell'articolo  98-septies,  fatte
salve eventuali modifiche nei  piani  di  numerazione  nazionale  dei
servizi di comunicazione elettronica. 
 
6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e
relative condizioni in  conformita'  del  presente  codice,  compresa
l'eventuale  condizione  che  il  diritto  d'uso  di  un  numero  sia
vincolante per tutte le imprese a cui sono trasferiti i diritti. 
 
7. Contributi per i  diritti  di  uso  in  conformita'  dell'articolo
98-octies. 
 
8. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati concessi i diritti d'uso
abbia assunto nell'ambito di una procedura di  gara  o  di  selezione
comparativa. 
 
9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali  relativi  all'uso
dei numeri. 
 
10.  Obblighi   relativi   all'uso   extraterritoriale   dei   numeri
nell'Unione per assicurare la conformita' alle norme sulla tutela dei
consumatori e ad altre norme sui numeri degli Stati membri diverse da
quelle sul prefisso internazionale.