Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21
OTTOBRE 2021, N. 146
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo
e stralcio). - 1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020
e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5
del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo
16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1,
commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato
tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se
effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni
dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del
2018, entro il 9 dicembre 2021"».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Proroga di termini per il versamento dell'IRAP e
dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine - IMPi). - 1.
All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"31 gennaio 2022".
2. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento
dell'imposta e' effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che
provvede all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla
base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di
spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito
capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno
l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di
spettanza dei comuni"».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «centocinquanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «centottanta giorni».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «dopo le parole "rateazione» sono
sostituite dalle seguenti: «dopo la parola: "rateazione».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Non impugnabilita' dell'estratto di ruolo e limiti
all'impugnabilita' del ruolo). - 1. All'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma
4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la
cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono
suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di
appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso
dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di
cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita
di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Art. 3-ter (Rimessione in termini per il versamento degli
importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale
delle dichiarazioni da effettuare a norma dell'articolo 144 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). - 1. I versamenti delle somme
dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8
marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo
144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16
settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16
dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021,
senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si
procede al rimborso di quanto gia' versato.
2. Alle minori entrate, valutate in 9,95 milioni di euro per
l'anno 2021 e in 6,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2030, si provvede, per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
Art. 3-quater (Misure urgenti per il parziale ristoro delle
federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva,
delle associazioni e delle societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche). - 1. Al fine di far fronte alla significativa
riduzione dei ricavi determinatasi in ragione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e delle successive misure di contenimento
e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti
di promozione sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive
professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello
Stato e' disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza
dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi
previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione
obbligatoria.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere
effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove
rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si procede al
rimborso di quanto gia' versato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in
termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in 16 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».
All'articolo 5:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non e' dovuta per gli
immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la
Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla
legge 27 maggio 1929, n. 810.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i
periodi d'imposta per i quali non e' decorso il termine di
accertamento del tributo nonche' ai rapporti pendenti e non definiti
con sentenza passata in giudicato»;
al comma 3, le parole: «L'articolo 141, comma 1-ter, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' cosi' sostituito: "Per
l'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 141 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter e' sostituito dal
seguente: "1-ter. Per l'esercizio» e le parole: «il dipartimento
delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento
dell'amministrazione»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "12 mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "24 mesi". Il termine di cui all'articolo
199, comma 3, lettera b), del predetto decreto-legge n. 34 del 2020,
come prorogato ai sensi del primo periodo, non si applica in presenza
di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle
concessioni previste dall'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, ovvero dall'articolo 36 del codice della navigazione, gia'
definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure di
evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino gia' avviate a
tale data, la proroga e' limitata al tempo strettamente necessario
all'aggiudicazione»;
al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «Con effetto a decorrere dal 1° gennaio
2021»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";
b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-ter. Limitatamente all'operativita' a condizioni di
mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato
hanno ad oggetto anche le societa' di cui all'articolo 162-bis, comma
1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
4-quater. Limitatamente all'operativita' a condizioni di
mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del
Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario
tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di
prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto
di cui al comma 5, anche le societa' che presentano un risultato
operativo positivo in due dei tre anni precedenti la data di
richiesta di intervento, cosi' come riportato dal bilancio
consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio,
approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di
diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza
che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della
societa'"»;
al comma 8, ultimo periodo, le parole: «all'articolo 31 e
seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 31 e
seguenti»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «sono definite» sono
sostituite dalle seguenti: «sono definiti»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° luglio
2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".
12-ter. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio
2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".
12-quater. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020
e 2021" sono sostituite dalle seguenti "Per i periodi d'imposta 2019,
2020, 2021 e 2022"»;
al comma 13, lettera b), le parole: «Conferenza Stato - citta'»
sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-citta'»;
il comma 14 e' soppresso;
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15-bis (Disposizioni speciali sul pagamento in modo
virtuale per determinati soggetti). - 1. I soggetti indicati al comma
3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una
somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata
ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidita' l'acconto puo'
essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno
successivo a quello di pagamento dell'acconto.
2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui
all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno
successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il
termine per il versamento della prima rata bimestrale e' posticipato
all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto
comma dell'articolo 15 e' eseguita imputando la differenza a debito o
a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o,
occorrendo, in quella successiva.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai
seguenti soggetti:
a) la societa' Poste italiane S.p.a.;
b) le banche;
c) le societa' di gestione del risparmio;
d) le societa' capogruppo dei gruppi bancari di cui
all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e) le societa' di intermediazione mobiliare;
f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonche' le
societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'articolo
59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
g) le imprese di assicurazioni".
14-ter. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".
14-quater. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le
parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi
di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a
5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro".
14-quinquies. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico
effettuate nei settori in cui e' prevista una separazione, in ragione
di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti
titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di
vendita del bene distribuito alla clientela finale, non
configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo
materiale delle infrastrutture da parte della societa' di vendita, il
canone e' dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di
concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette
societa' di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con
impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete
devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti
attivita' strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilita',
quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas
naturale. Per tali occupazioni il canone annuo e' dovuto nella misura
minima di 800 euro»;
al comma 15, la parola: «valutati» e' sostituita dalla
seguente: «valutate»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Ai fini del recepimento della direttiva (UE)
2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la
direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee
applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in
risposta alla pandemia di COVID-19, all'articolo 72, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della
Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a
norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale
agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito
dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea
al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in
cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o
in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a
titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo.
Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente,
la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato
informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni e'
soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento".
15-ter. Il regime di non imponibilita' previsto dall'articolo
72, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotta dal comma 15-bis
del presente articolo, e il conseguente regime di cui all'articolo
68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, si applicano alle operazioni compiute a partire
dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni
assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta,
ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
15-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al quarto comma, le parole da: ", ad esclusione di
quelle" fino a: "organizzazioni nazionali" sono soppresse;
2) al quinto comma, le parole: ", escluse le pubblicazioni
delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute
prevalentemente ai propri associati" nonche' le parole: "le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di
manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati
nelle assemblee nazionali e regionali" sono soppresse;
3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;
b) all'articolo 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i
seguenti:
"L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti
operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della
concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse
strettamente connesse, effettuate in conformita' alle finalita'
istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di
corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in
conformita' dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci,
associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima
attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di
un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi
soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la
pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni
sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o
l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono
le medesime attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno
parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei
rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti
e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate
a loro esclusivo profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti
di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreche' tale
attivita' di somministrazione sia strettamente complementare a quelle
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia
effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attivita'.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a
condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei
relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero
alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di
suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla
legge;
2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto
medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
4) eleggibilita' libera degli organi amministrativi;
principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma,
del codice civile; sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o
partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e
idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle
relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo,
anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi
dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le
stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale;
5) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita'
della stessa.
Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma
non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle
confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di
categoria".
15-quinquies. In attesa della piena operativita' delle
disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno
conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000
applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime
speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
15-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e
15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.
15-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole
completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono
aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula
di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento
reciproco, di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della
Commissione, del 22 novembre 1993, e successive modificazioni";
2) al comma 3:
2.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) completamente denaturati e destinati alla vendita come
alcole etilico";
2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano,
realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di
denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da
quelle di cui al comma 2-bis";
2.3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) utilizzati, previa denaturazione con le formule di
denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la
pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione
dei prodotti di cui alla medesima lettera b)";
2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la
definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con
il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219";
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si
applica anche per l'alcole etilico trasferito nel territorio
nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso
in consumo in un altro Stato membro, al quale, nel medesimo Stato,
sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste
dalla relativa formula di denaturazione di cui al regolamento (CE) n.
3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di
riconoscimento reciproco";
b) all'articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato
con denaturante generale" sono sostituite dalle seguenti: "alcole
completamente denaturato";
c) all'articolo 30:
1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante
generale" sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";
2) al comma 2, lettera d), le parole: "l'alcole denaturato
con il denaturante generale" sono sostituite dalle seguenti:
"l'alcole completamente denaturato";
d) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
"Art. 30-bis (Circolazione dell'alcole e delle bevande
alcoliche non completamente denaturati). - 1. L'alcole e le bevande
alcoliche denaturati con modalita' diverse da quelle di cui
all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di
cui all'articolo 6";
e) nella sezione II del capo III del titolo I, dopo
l'articolo 33 e' aggiunto il seguente:
"Art. 33-bis (Piccole distillerie indipendenti). - 1. Per
le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1,
lettera a), numero 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta
del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base
di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole
etilico realizzato nell'anno precedente, che non puo' risultare
superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria e' legalmente
ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza
impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e
che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta'
immateriale altrui";
f) all'articolo 35:
1) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantita'
in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui
la birra e' derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in
bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal
1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantita' in grammi di
estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra e'
derivata, alla quale e' sommato anche il quantitativo di tutti gli
ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento
della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica
determinata ai sensi del presente comma e' arrotondata a un decimo di
grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5
centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori";
2) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
"3-quater. Per le fabbriche di birra di cui all'articolo
28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta
del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base
di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra
realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non puo'
risultare superiore a 200.000 ettolitri, e che la stessa fabbrica e'
legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che
utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra
azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di
proprieta' immateriale altrui";
g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), l'alinea e'
sostituito dal seguente: "'vino spumante' tutti i prodotti di cui ai
codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09,
2204 29 10 e 2205 che:";
h) nella sezione IV del capo III del titolo I, dopo
l'articolo 37 e' aggiunto il seguente:
"Art. 37-bis (Piccolo produttore indipendente di vino). -
1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino
di cui all'articolo 37, comma 1, e sulla base degli elementi forniti
dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le
condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo
depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente,
che non puo' risultare superiore a 1.000 ettolitri, e che lo stesso
produttore e' legalmente ed economicamente indipendente da altri
produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da
quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di
utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui";
i) all'articolo 38, comma 2, lettera b), le parole da:
"nonche' tutti i prodotti" fino a: "le seguenti condizioni:" sono
sostituite dalle seguenti: "nonche' tutti i prodotti di cui ai codici
NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29
10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti
condizioni:";
l) nella sezione V del capo III del titolo I, dopo
l'articolo 38 e' aggiunto il seguente:
"Art. 38-bis (Piccolo produttore indipendente di bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra). - 1. Per le ditte
esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28,
comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38,
ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche,
ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero
dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza
l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione
finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le
condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal
medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il
quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
prodotte nell'anno precedente, che non puo' essere superiore a 15.000
ettolitri, e che l'impianto produttivo e' legalmente ed
economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture
fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che non
opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale
altrui";
m) all'articolo 39, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
"3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di
produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b),
l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e
ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una
dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1
realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non puo'
essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso stabilimento e'
legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che
utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra
azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di
proprieta' immateriale altrui"».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Rideterminazione della base imponibile del
trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio
all'estero). - 1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "due
volte l'indennita' base" sono sostituite dalle seguenti:
"ottantasette quarantesimi dell'indennita' base o, limitatamente alle
indennita' di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, due volte l'indennita' base".
2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole da: "un contributo fisso
onnicomprensivo" fino a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle
seguenti: "una maggiorazione dell'indennita' di servizio all'estero
la cui misura e' rapportata all'indennita' personale spettante per
sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del coefficiente
di cui all'articolo 176, comma 2";
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
maggiorazione di cui al comma 1 non e' in ogni caso superiore a un
nono dell'indennita' personale annuale, calcolata, a parita' di
situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica,
con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2,
e rapportata alla distanza conformemente al comma 1";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il
dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei
propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi
dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta
un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti,
rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le
attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in
suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata
presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal
presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di
cui al presente articolo e la restituzione degli importi gia'
percepiti".
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere dalla predetta data.
Art. 5-ter (Modifica all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di controllo formale
delle dichiarazioni precompilate). - 1. All'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo le parole: "non
operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a)"
sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei dati relativi agli
oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione
precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli
oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto
alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il
controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la
modifica".
Art. 5-quater (Modifica al comma 3-bis dell'articolo 49 del
decreto legislativo n. 231 del 2007). - 1. All'articolo 49, comma
3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, le parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al comma 1 e' riferito".
Art. 5-quinquies (Interpretazione autentica del comma 1-ter
dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23). - 1.
Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile
del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura
ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce
la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai
casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.
Art. 5-sexies (Misure a sostegno delle attivita' di bed and
breakfast a gestione familiare). - 1. All'articolo 7-bis, comma 3,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "delle strutture ricettive extralberghiere a
carattere non imprenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "dei
bed and breakfast a gestione familiare";
b) dopo le parole: "dell'attivita' ricettiva di bed and
breakfast" sono inserite le seguenti: "a gestione familiare".
Art. 5-septies (Modifica all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972). - 1. All'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non
comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi
dall'esportatore, dal titolare del regime di transito,
dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei
servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto
dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati
anteriormente a tale data in conformita' alla sentenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa
C-288/16.
Art. 5-octies (Modalita' di pagamento delle spese di giudizio
da parte dell'agente della riscossione). - 1. L'agente della
riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di
spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna,
nonche' di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante
l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte
ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al
primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura
territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo
sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto
legittimato e' tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli
estremi del proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla
notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni
esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi
centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce
di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Art. 5-novies (Integrazione tra strumenti di pagamento
elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei
corrispettivi fiscali). - 1. All'articolo 22, comma 5, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la societa'
PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento
elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli
esercenti, nonche' l'importo complessivo delle transazioni
giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti".
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5-decies (Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge
n. 160 del 2019). - 1. All'articolo 1, comma 741, lettera b), della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole:
"situati nel territorio comunale" sono inserite le seguenti: "o in
comuni diversi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
scelto dai componenti del nucleo familiare"».
All'articolo 6:
al comma 2, le parole: «approvato con il decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «I soggetti di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai commi
1 e 2» e le parole: «in idonea documentazione» sono sostituite dalle
seguenti: «mediante idonea documentazione» e, al secondo periodo, le
parole: «dai soggetti indicati al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «dai soggetti di cui ai commi 1 e 2»;
al comma 10, secondo periodo, le parole: «I soggetti di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai commi
1 e 2»;
alla rubrica, le parole: «disciplina del patent box» sono
sostituite dalle seguenti: «disciplina del cosiddetto "patent box"».
All'articolo 7:
al comma 2, dopo le parole: «pari a 100 milioni di euro» sono
inserite le seguenti: «per l'anno 2021»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede alla
concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera
b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni
di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021,
autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo
decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili»;
alla rubrica, le parole: «Fondo automotive» sono sostituite
dalle seguenti: «del Fondo per l'incentivazione della mobilita' a
basse emissioni».
Nel capo II, all'articolo 8 e' premesso il seguente:
«Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di trasporti in
condizioni di eccezionalita'). - 1. All'articolo 10 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti
fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di
elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati
grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che puo' essere effettuato
integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati,
e comunque in numero non superiore a sei unita', fino al
completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i
limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il
carico puo' essere completato, con generi della stessa natura
merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di
carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza
dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta
eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si
applica sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi la
predetta massa complessiva non puo' essere superiore a 38 tonnellate
se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si
tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si
tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si
tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso di trasporto
eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato
mediante complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al
comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalita'
indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo
quanto previsto dal comma 10-bis, i richiamati limiti di massa
possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico
pezzo indivisibile";
b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "All'autorizzazione non si applicano le disposizioni
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241";
c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da
adottare entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita'
della classificazione e gestione del rischio, nonche' della
valutazione della compatibilita' dei trasporti in condizioni di
eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture stradali,
con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo
definiscono:
a) le modalita' di verifica della compatibilita' del
trasporto in condizioni di eccezionalita' con la conservazione delle
sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la
sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle
linee guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130;
b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per il
trasporto in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva fino
a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi
di cui al comma 2, lettera b), nonche' per i trasporti in condizioni
di eccezionalita' di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti
di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attivita' di verifica preventiva delle
condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilita' dei
manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita',
che l'ente e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare,
anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in
condizioni di eccezionalita', prima del rilascio dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalita' di verifica della compatibilita'
del trasporto in condizioni di eccezionalita' con la conservazione
delle sovrastrutture stradali e con la stabilita' dei manufatti;
3) le specifiche modalita' di monitoraggio e controllo
delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal
trasporto in condizioni di eccezionalita', differenziate in
considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in
condizioni di eccezionalita';
4) le specifiche modalita' di transito del trasporto
eccezionale".
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 10, comma 10-bis, del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del
presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua
ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di
veicoli a otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10
vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresi' efficacia fino alla
loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione gia' rilasciate
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo
10, comma 10-bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data
di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma
10-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo,
l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalita', fermo
restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b),
quarto periodo, come modificata dal comma 1 del presente articolo,
puo' essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa
complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo
isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante
autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate se effettuato
mediante complessi di veicoli a sei assi».
All'articolo 8:
al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis:
al terzo periodo, le parole: «apposita domanda telematica» sono
sostituite dalle seguenti: «apposita domanda in via telematica»;
al quarto periodo, le parole: «articolo 71 del decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 71 del testo unico di cui al
decreto»;
all'ultimo periodo, le parole: «monitoraggio dei limiti» sono
sostituite dalle seguenti: «monitoraggio del rispetto dei limiti» e
le parole: «delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora»
sono sostituite dalle seguenti: «delle domande ricevute; qualora».
All'articolo 9:
al comma 3, le parole: «di durata dell'infezione da SARS-CoV-2
del figlio, di durata» sono sostituite dalle seguenti: «o di durata
dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «e nel limite di spesa»
sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite di spesa»;
al comma 7, al terzo periodo, dopo le parole: «l'INPS provvede
al monitoraggio» sono inserite le seguenti: «del rispetto del limite
di spesa di cui al presente comma,» e il quarto periodo e' soppresso.
Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Modifiche alla disciplina del fondo per la
continuita' di erogazione dell'assegno di mantenimento ai genitori
separati o divorziati). - 1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori
separati o divorziati al fine di garantire la continuita' di
erogazione dell'assegno di mantenimento). - 1. Al fine di garantire
al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio
e dei figli minori, nonche' dei figli maggiorenni portatori di
handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di
mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacita' a provvedervi
del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato,
ridotto o sospeso la propria attivita' lavorativa a decorrere dall'8
marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una
riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello
percepito nel 2019, e' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede
all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento,
fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore
in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilita'
stabilite con il decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, su proposta del Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le
modalita' per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e per
l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente
articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner»
sono sostituite dalle seguenti: «di Alitalia - Societa' aerea
italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa»;
al comma 2, dopo le parole: «del 7 aprile 2016,» sono inserite
le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21
maggio 2016,».
All'articolo 11:
al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite
le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 6, secondo periodo, le parole da: «decreto-legge n. 41
del 2021,» fino a: «e le risorse dell'articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «del decreto-legge n. 41 del 2021, a valere sulle quali e'
garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma
1, sono rideterminate in 844 milioni di euro e le risorse di cui
all'articolo»;
al comma 8, al terzo periodo, le parole: «dal divieto» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'applicazione delle sospensioni e
preclusioni di cui al comma 7» e, al quarto periodo, le parole: «sono
esclusi dal divieto» sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusi
dalla predetta applicazione»;
al comma 9, le parole: «di cui all'articolo 50-bis, comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 50-bis, commi 2
e 6»;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma
6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' ulteriormente
incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri
derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 100 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
al comma 11, le parole: «e a 108 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «e in 108 milioni»;
al comma 12, alinea, dopo le parole: «per l'anno 2021» e dopo
le parole: «per l'anno 2023» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,»;
il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "La
disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30
settembre 2022"».
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Misure in materia di termini procedurali relativi
ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale).
- 1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il
conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai
trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30
settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande gia'
inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, non accolte, sono considerate validamente
presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel
limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite
di spesa.
2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del
limite di spesa ivi previsto.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa
relativa ai trattamenti di CISOA di cui all'articolo 8, comma 13, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Art. 11-ter (Fondo Nuove Competenze). - 1. Al fine di
potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse di cui
all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, possono essere altresi' destinate a favore dell'Agenzia
nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere
utilizzate per le finalita' di cui all'articolo 88, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'ANPAL, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle
risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai
contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla
formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono
presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che
operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione
ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il
secondo e il terzo periodo del comma 324, nonche' i commi da 325 a
328 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
rispettivamente soppressi e abrogati e i relativi interventi, inclusa
l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge
20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 125, sono attuati nell'ambito del programma
Garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5,
Inclusione e coesione, Componente 1, Politiche per il lavoro, Riforma
1.1, Politiche attive del lavoro e formazione, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN
del 13 luglio 2021».
All'articolo 12:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio
presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR,
ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano
fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma 5-bis
dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».
Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 12-bis (Disposizioni in materia di formazione
specialistica del personale medico). - 1. All'articolo 1, comma
548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "Le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti:
"nonche' le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti
alla rete formativa,";
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per le
strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facolta'
assunzionale e' limitata agli specializzandi che svolgono l'attivita'
formativa presso le medesime strutture";
c) al quarto periodo, dopo le parole: "alle attivita'
assistenziali svolte, si applicano" sono inserite le seguenti: ", per
quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale," e dopo le parole: "del Servizio sanitario nazionale" sono
aggiunte le seguenti: "e, per quanto riguarda le strutture sanitarie
private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti
collettivi nazionali di lavoro della dirigenza".
Art. 12-ter (Requisiti ai fini dell'assegno di cui all'articolo
13 della legge 30 marzo 1971, n. 118). - 1. Il requisito
dell'inattivita' lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30
marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido
parziale svolga un'attivita' lavorativa il cui reddito risulti
inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto-
legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno
mensile di cui al predetto articolo 13.
Art. 12-quater (Assunzione di personale per l'Accademia
nazionale dei Lincei). - 1. Per fronteggiare indifferibili esigenze
di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la
continuita' e lo sviluppo delle attivita' istituzionali in relazione
agli effettivi fabbisogni, l'Accademia nazionale dei Lincei e'
autorizzata, per il biennio 2022-2023, a bandire procedure
concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e con
corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un
contingente di personale non dirigenziale pari a 5 unita', di cui 3
di area C, posizione economica C1, e 2 di area B, posizione economica
B1. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al primo
periodo e' autorizzata una spesa pari a euro 58.000, a cui si
provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio
dell'Accademia nazionale dei Lincei.
2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma
1, pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e a euro 248.548 a decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
Art. 12-quinquies (Disposizioni a favore dei lavoratori con
disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale).
- 1. Le imprese, residenti in Italia e costituite da non piu' di
sessanta mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno,
come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione
uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva,
lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano
attivita' d'impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone
con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto
2015, n. 134, sono qualificate start-up a vocazione sociale ai sensi
dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up a
vocazione sociale e' costituita da una parte che non puo' essere
inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di
inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte
variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o
parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione
percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto
dalla start-up ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del
reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini
fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o della
pensione di invalidita', ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai
limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' sospesa per il periodo di
assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore comunica
tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per
attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio
di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme
indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione
dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per
percepire l'assegno o la pensione di invalidita', al termine del
periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire
dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative del presente comma.
3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attivita' di impresa
della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle
imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio
di attivita'.
4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo,
e 3 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione
della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro
e' concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi
e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi
dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. L'incentivo e' corrisposto al datore di lavoro
mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le
modalita' di attuazione del presente comma.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22
milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno
2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per
l'anno 2025, 10,85 milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni di
euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16
milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno
2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro
dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n.
68».
All'articolo 13:
al comma 1, lettera b):
al numero 1.1, le parole: «e locale» sono sostituite dalle
seguenti: «e locale,»;
al numero 2.2, dopo le parole: «Ministero dell'interno» e dopo
le parole: «per la trasformazione digitale» e' inserito il seguente
segno d'interpunzione: «,»;
al numero 3), capoverso 3, dopo le parole: «regolamento (UE)
2016/679» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016,» e le parole: «dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «dal codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
al numero 4), le parole: «data di entrata in vigore» sono
sostituite dalle seguenti: «data dell'entrata in vigore»;
al numero 5), capoverso 4-bis, dopo le parole: «decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le
seguenti: «da adottare», le parole: «da adottarsi» sono soppresse e
le parole: «articolo 5 del decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 5 del regolamento di cui al decreto»;
al comma 1, lettera c):
al numero 3), capoverso 4, le parole: «decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6
febbraio 2008»;
al numero 4.1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
la parola: "ammette" e' sostituita dalla seguente: "ammettono"»;
al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «dagli articoli 20 e 21» il
segno d'interpunzione: «,» e' soppresso, le parole: «pericolo per la
tutela della salute» sono sostituite dalle seguenti: «pericolo per la
salute» e dopo le parole: «senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro» sono inserite le seguenti:
«ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza
delle condizioni richieste dalla normativa,»;
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Con
riferimento all'attivita' dei lavoratori autonomi occasionali, al
fine di svolgere attivita' di monitoraggio e di contrastare forme
elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio
dell'attivita' dei suddetti lavoratori e' oggetto di preventiva
comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per
territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta
elettronica. Si applicano le modalita' operative di cui all'articolo
15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso
di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la
sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a
ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui e' stata omessa o
ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124»;
al comma 2:
il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per tutto il
periodo di sospensione e' fatto divieto all'impresa di contrattare
con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come
definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
al secondo periodo, le parole: «Autorita' Nazionale
Anticorruzione (ANAC), al Ministero» sono sostituite dalle seguenti:
«Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il datore di
lavoro e' tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i
relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del
provvedimento di sospensione»;
al comma 5, le parole: «Ai provvedimenti del presente articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «Ai provvedimenti di cui al presente
articolo»;
al comma 7, le parole: «prevista dall'articolo 46, trovano
applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo
46 del presente decreto, si applicano»;
al comma 9, lettera d), le parole: «fino a cinque lavoratori»
sono sostituite dalle seguenti: «qualora siano impiegati fino a
cinque lavoratori»;
al comma 10, dopo le parole: «lettere d) ed e)» sono inserite
le seguenti: «del comma 9»;
al comma 14, le parole: «il ricorso si intende accolto» sono
sostituite dalle seguenti: «il provvedimento di sospensione perde
efficacia»;
al comma 1, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) e'
inserita la seguente:
"b-bis) individuare il preposto o i preposti per
l'effettuazione delle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 19.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire
l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivita'
di cui al precedente periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita'";
d-ter) all'articolo 19, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei
singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e
istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini
della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare
il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di
sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite
o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attivita' del
lavoratore e informare i superiori diretti";
2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
"f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e
delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo
rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere
temporaneamente l'attivita' e, comunque, segnalare tempestivamente al
datore di lavoro e al dirigente le non conformita' rilevate";
d-quater) all'articolo 26, dopo il comma 8 e' aggiunto il
seguente:
"8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o
subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro
committente il personale che svolge la funzione di preposto";
d-quinquies) all'articolo 37:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente
decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e
delle modalita' della formazione obbligatoria a carico del datore di
lavoro;
b) l'individuazione delle modalita' della verifica finale
di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi
formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e delle modalita' delle verifiche di efficacia
della formazione durante lo svolgimento della prestazione
lavorativa";
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e
in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,
dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento
consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di
lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati
devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato";
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2,
secondo periodo";
4) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
"7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita'
della formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei preposti ai
sensi del comma 7, le relative attivita' formative devono essere
svolte interamente con modalita' in presenza e devono essere ripetute
con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso
necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di
nuovi rischi"»;
al comma 1, lettera e):
al numero 1), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Il Ministero
del lavoro» sono inserite le seguenti: «e delle politiche sociali»,
dopo le parole: «criteri identificativi» sono inserite le seguenti:
«sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
per il settore di appartenenza,» e le parole: «entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione»;
al numero 2):
al capoverso 8-bis, alinea, dopo le parole: «comunicano
annualmente» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle
disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (regolamento generale
sulla protezione dei dati-GDPR),»;
al capoverso 8-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del
fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici
aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo
primario la prevenzione sul luogo di lavoro»;
al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole: "entro il 31
dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno
2022";
e-ter) all'articolo 55, comma 5:
1) alla lettera c), dopo le parole: "commi 1, 7," e'
inserita la seguente: "7-ter,";
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1,
lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo
periodo, e 8-bis";
e-quater) all'articolo 56, comma 1, lettera a), le parole:
"ed f)" sono sostituite dalle seguenti: ", f) e f-bis)";
e-quinquies) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole:
"1° giugno 2001" sono aggiunte le seguenti: ", aggiornato con le
edizioni delle norme UNI piu' recenti";
e-sexies) all'articolo 99, al comma 1-bis, introdotto dalla
lettera f) del presente comma, e' premesso il seguente:
"1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di
cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente
competente"»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "somme
aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5,
lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "somme aggiuntive di cui
all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e)"»;
al comma 2, le parole: «del CCNL comparto Funzioni Centrali»
sono sostituite dalle seguenti: «del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto Funzioni centrali»;
al comma 6, le parole: «ai sensi dell'art. 17» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17».
Nel capo III, dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis (Disposizioni in materia di interventi strutturali
e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche).
- 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati
da qualsiasi responsabilita' civile, amministrativa e penale qualora
abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di
manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza
dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di
carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi
relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica
periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad
aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche
nonche' ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi
delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione
tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro
fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della
valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia,
rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono
interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli
edifici assegnati, nonche' ordinarne l'evacuazione, dandone
tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle
norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e
manutenzione, nonche' alla competente autorita' di pubblica
sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli
articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la
valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione
delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza
dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni
vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di
valutazione di cui al comma 2 e' redatto dal dirigente
dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione
tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla
fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con proprio
decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, stabilisce le modalita' di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici"».
All'articolo 14:
al comma 3, le parole: «pari a euro» sono sostituite dalle
seguenti: «pari a» e le parole: «e per 1.839.431 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «e a 1.839.431 euro»;
al comma 5, lettera a), capoverso 2-bis, le parole: «lett. a).»
sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;
al comma 6, lettera b), la parola: «9-quinquies» e' sostituita
dalle seguenti: «, nonche' 9-quinquies».
All'articolo 15:
al comma 5, dopo le parole: «attraverso l'impiego» il segno
d'interpunzione: «,» e' soppresso e dopo le parole: «la spesa di euro
1.659.477» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2021»;
alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» sono inserite le
seguenti: «dell'incremento di personale per l'operazione».
Nel capo IV, dopo l'articolo 15 e' aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis (Misure urgenti in favore degli iscritti agli enti
di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).
- 1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, con delibera degli organi competenti corredata
di una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico
finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente
riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali
e previo parere positivo dei Ministeri vigilanti da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono adottare
iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino
in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle
autorita' sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata
riduzione della propria attivita' per effetto di emergenze sanitarie
o eventi calamitosi dichiarati dai Ministri competenti».
All'articolo16:
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la
capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le
amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le
regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora
vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari,
banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante
scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai
sensi della normativa assunzionale vigente»;
al comma 6, le parole: «la regione Sicilia» sono sostituite
dalle seguenti: «la Regione siciliana»;
al comma 7, le parole: «Trentino Alto Adige» sono sostituite
dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige», le parole: «di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «di Trento e di Bolzano» e
le parole: «a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle
entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in
denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno
2022 e' pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «alle province autonome di Trento e di
Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla
raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria
per gli anni antecedenti all'anno 2022 e' pari a 90 milioni di euro
per la provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la
provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell'anno 2021»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al fine di accompagnare il processo di
efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni
della Regione siciliana e' destinato un contributo di natura
corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per
l'anno 2021.
8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in
fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo
crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente e le entrate
correnti dell'esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna
fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma
8-bis: a) 10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali
il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento; b) 20 per
cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia
compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento; c) 65 per cento alla fascia
comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per
cento; d) 5 per cento alla fascia comprendente i comuni che si
trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto
ricorso alla procedura prevista dall'articolo 243-bis del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non rientrano nelle ipotesi di
cui alle lettere da a) a c), e individuando, all'interno di ogni
singola fascia, il contributo spettante a ciascun comune in
proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al
netto dei contributi di cui all'articolo 52 del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, e di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58.
8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter, da destinare
alla riduzione del disavanzo, e' ripartito entro cinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019
inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche
su dati di preconsuntivo, e non puo' essere superiore al disavanzo di
amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del
contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di
amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di
previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, puo' non
essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo di citta'
metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 e'
riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro
nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entita' del predetto
disavanzo, al netto dei contributi assegnati nel 2021 di cui
all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 775
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 52
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all'articolo 38,
comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del
calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di
amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo
rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP), anche sulla base di dati di preconsuntivo, ridotto
dei contributi di cui al periodo precedente assegnati per
l'annualita' 2021. Il contributo di cui al primo periodo, da
destinare alla riduzione del disavanzo, e' ripartito entro cinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo
del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di
amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di
previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, puo' non
essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
8-sexies. Il contributo di cui ai commi 8-bis e 8-quinquies
e' iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della
gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono
essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 175, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8-septies. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito per l'anno 2021 un fondo
con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale a
titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate
all'emergenza rappresentate dalle regioni e dalle province autonome
nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono
tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo
una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31
dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede
all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative
spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome
a valere sul fondo di cui al primo periodo concorrono alla
valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei
rispettivi servizi sanitari.
8-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interpretano nel senso che le
autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello
Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni
legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento
della spesa sanitaria corrente, nonche' alle condizioni di
erogabilita' delle somme ivi previste. Il finanziamento e' erogato
per stati di avanzamento delle attivita' secondo il cronoprogramma
approvato e verificato dal Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. In caso di
mancato completamento delle attivita' di cui al medesimo articolo 29
nel termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, la regione o la provincia autonoma
interessata decade dal diritto al finanziamento per la quota non
maturata che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e' riassegnata alle
regioni e alle province autonome che abbiano completato le attivita'
di cui allo stesso articolo 29, per quota d'accesso al fabbisogno
sanitario standard dell'anno di riferimento.
8-novies. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 23 dicembre 2021, trasmettono al Ministero della
salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni
assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la
coerenza delle informazioni contenute nella predetta relazione con le
attivita' assistenziali previste dalla normativa citata, con
particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa,
favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi
sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal
previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali.
Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero
della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari
le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021
previste dalla normativa citata, per tutte le attivita' assistenziali
rese dai rispettivi servizi sanitari regionali nel 2021, prescindendo
dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di
finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia
trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si
intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione
delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito
delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 9, le parole: «del decreto legislativo» sono
sostituite dalle seguenti: «del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo» e le parole: «relativi cronoprogramma»
sono sostituite dalle seguenti: «relativi cronoprogrammi»;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Le somme dovute ai comuni frontalieri, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2020
e 2021, a titolo di compensazione finanziaria, possono essere
impiegate, in ragione della grave crisi economica causata dalla
pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza, dai comuni
medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento
dell'importo annualmente attribuito per le citate annualita'»;
il comma 11 e' sostituto dal seguente:
«11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 7, limitatamente
a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 9 e 10 si provvede ai sensi
dell'articolo 17»;
dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente a 90
milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, pari
complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 9-quater,
comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del fondo istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196;
f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero».
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis (Misure di semplificazione ed accelerazione degli
interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il
soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni
statali). - 1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprieta'
di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in
scadenza entro il 31 dicembre 2023 e di razionalizzare gli spazi in
uso alle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma
222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida
realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili
di proprieta' statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze
allocative delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con le
finalita' di digitalizzazione e sostenibilita' ecologica previste dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia del demanio
convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'approvazione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e
6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da
intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383, e' acquisito il parere, da rendere ai sensi
dell'articolo 215 del citato codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nel termine di venti giorni, sul progetto di
fattibilita' tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore
dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso
il provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente,
cui il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a
cura dell'Agenzia del demanio.
2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui al
comma 1, predisposto in conformita' a quanto previsto dall'articolo
48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
trasmesso altresi', a cura dell'Agenzia del demanio, all'autorita'
competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione
ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13,
comma 3, e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del
2006, e all'autorita' preposta alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini
di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e
archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorita' competenti
alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi
di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, e'
escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis
del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi
approva il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e tiene
luogo dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessari ai
fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione
conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed
edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine
alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico
amministrativo di cui all'articolo 215 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione
ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni
agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7
agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui
all'articolo 11 del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali
provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree
interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione
dell'opera.
4. In deroga all'articolo 27 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto
definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo
26, comma 6, del medesimo codice accerta, altresi', l'ottemperanza
alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica, a quelle impartite in sede di
valutazione ambientale e archeologica nonche' a quelle eventualmente
impartite all'esito della procedura di cui all'articolo 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica
di cui al comma 4, l'Agenzia del demanio procede direttamente
all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto
esecutivo.
6. L'Agenzia del demanio puo' procedere all'affidamento
congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori
anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica.
L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo
in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad
oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle
opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo
indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di
progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si
rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio puo'
indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del
progetto definitivo e alla stessa e' chiamato a partecipare anche
l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare
il progetto alle eventuali prescrizioni conseguenti ai pareri resi in
sede di conferenza di servizi.
7. Al fine di favorire la piu' ampia digitalizzazione dei
servizi e delle attivita' della pubblica amministrazione, anche per
far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza
sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli
strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata
contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, anche se
eventualmente sia stato gia' raggiunto l'importo o il quantitativo
massimo, realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori
aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e
contact center, sicurezza, reti locali, server, personal computer e
licenze software, sono incrementati in misura pari al 50 per cento
del valore iniziale, fatta salva la facolta' di recesso
dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, dopo le parole: "Difesa servizi S.p.A.," sono inserite le
seguenti: "l'Agenzia del demanio,".
9. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nonche' per accelerare la
realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione,
rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento
sismico degli immobili di proprieta' statale, inclusi gli immobili
confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, la predetta Agenzia
opera utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di
beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi 106 e da 162 a
170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la Struttura di
cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 16-ter (Modifica all'articolo 14-quater del regio
decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710). - 1. All'articolo 14-quater
del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma
e' sostituito dal seguente:
"I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-bis, per la
parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennita',
sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalita' di cui
all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934,
n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568".
Art. 16-quater (Modifiche all'articolo 4 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68). - 1. All'articolo 4 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In
deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al
medesimo personale possono essere conferiti piu' incarichi, per una
durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un
periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato
all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale,
con possibilita' di ulteriore destinazione all'estero presso
rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli
presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni";
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo della
Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 e' riconosciuto
come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al
grado superiore".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31
dicembre 2030.
Art. 16-quinquies (Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL).
- 1. E' istituita presso l'INAIL l'Anagrafe nazionale dei serbatoi di
GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse
disponibili sul bilancio dell'Istituto, nel limite di 1 milione di
euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati criteri e modalita' di attuazione
per la predetta Anagrafe.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro
per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
Art. 16-sexies (Disciplina dei contratti di locazione passiva
stipulati dalle Amministrazioni statali entro il 31 dicembre 2023 e
contenimento della spesa per societa' pubbliche). - 1. In
considerazione delle modalita' organizzative del lavoro delle
pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di
digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le Autorita' indipendenti, ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob),
e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di
locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023,
non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi
4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
presenza di una delle seguenti condizioni:
a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di
locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili
sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui
all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 metri quadrati per
addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli
immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilita'
nell'articolazione degli spazi interni;
c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore
rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, per le amministrazioni statali.
2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle
attivita' funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale e ferma
restando l'autonomia finanziaria e operativa della societa', per
ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla
societa' AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia
di gestione, organizzazione, contabilita', finanza, investimenti e
disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei
soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 14,
commi 8-bis e 8-ter, della medesima legge n. 196 del 2009,
all'articolo 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870,
871 e 872, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e al decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. La societa' rispetta l'obbligo di
informazione preventiva al competente Ministero in relazione alle
operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione
debitoria della societa' stessa.
3. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati
economici delle societa' derivanti dall'epidemia da COVID-19,
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sospesa per gli anni 2021 e
2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non
sono comunque considerati nel computo delle annualita' in perdita. Le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle societa' a
partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2, comma
1, lettera p), del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, nonche' alle societa' da queste controllate.
Art. 16-septies (Misure di rafforzamento dell'Agenas e del
servizio sanitario della Regione Calabria). - 1. Al comma 472
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo
periodo sono aggiunti i seguenti: "Al fine di consentire all'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare le
attivita' dei commissari ad acta per l'attuazione dei piani di
rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas
e' autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche,
secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-
legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di
mobilita', e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio
2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di 40
unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D,
con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Ai
relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022, si
provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo".
2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n.
168 del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, nonche' al fine di assicurare il
rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e
l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della
Regione Calabria:
a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del comma 472
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, a supporto del commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della
Regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale,
sulla base dei fabbisogni stimati dal commissario ad acta, puo'
operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi
sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e gli enti di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della medesima regione
che assicurano le risorse strumentali necessarie;
b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del
servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le
funzioni delle unita' operative semplici e complesse, comunque
denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e
pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il
pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul
debito iscritto fino al 31 dicembre 2020, e' autorizzato a reclutare,
sulla base dei fabbisogni di personale valutati e approvati dal
commissario ad acta, fino a 5 unita' di personale non dirigenziale,
categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
di durata non superiore a trentasei mesi, esperte nelle predette
procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel limite di
spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le
predette unita' sono reclutate tramite procedura selettiva pubblica
direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al
2024, a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle
risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 novembre
2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2020, n. 181, e per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla
lettera f) del presente comma. Resta fermo che, qualora i fornitori
non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista
circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si intende
non dovuto;
c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di
finanza, nell'ambito delle proprie funzioni, collabora con le unita'
operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla
gestione del contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente di 5
ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del
servizio sanitario della Regione Calabria. Le modalita' operative
della collaborazione sono definite nell'ambito del protocollo
d'intesa previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020,
n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020,
n. 181. A tal fine la Guardia di finanza, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'
autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione dal
1° gennaio 2022 di 45 unita' di personale del ruolo ispettori della
Guardia di finanza quale anticipazione delle facolta' assunzionali
del 2025. Agli oneri di cui alla presente lettera, pari a euro
1.517.491 per il 2022, a euro 2.075.280 per il 2023 e a euro
2.507.757 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) al fine di garantire la piena operativita' delle attivita'
proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA) del servizio
sanitario della Regione Calabria operante ai sensi dell'articolo 22
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Regione Calabria,
nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa
vigente e a valere sulle risorse del proprio bilancio, e'
autorizzata, per la gestione della predetta GSA, al reclutamento con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non
superiore a trentasei mesi, di 1 unita' di personale dirigenziale e
di 4 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nella
categoria D, tramite procedura selettiva pubblica operata, d'intesa
con il commissario ad acta ovvero avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il menzionato contingente di
personale puo' essere integrato, a valere sulle risorse del bilancio
della Regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti,
nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla
normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo triennio
2022-2024 la Regione Calabria e' autorizzata a conferire due
incarichi dirigenziali in deroga ai limiti percentuali di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
e) per l'anno 2022 non si da' luogo alla compensazione del
saldo di mobilita' extraregionale definita per la Regione Calabria
nella matrice della mobilita' extraregionale approvata dal Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome ed inserita
nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario
regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno
2022. Le relative somme sono recuperate dalle regioni e province
autonome in un arco quinquennale a partire dall'anno 2026. Il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si
applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
f) e' autorizzato nell'ambito del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale un contributo di solidarieta' in favore della
Regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e
2025;
g) al fine di coadiuvare le attivita' previste dal presente
comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la
liquidita' necessaria allo svolgimento delle predette attivita'
finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei
confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I
pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie
trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio
sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto non producono effetti
dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario
regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento
dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto
periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al
31 dicembre 2025.
3. Il comma 2 si applica nei confronti della Regione Calabria
anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la
gestione commissariale del piano di rientro dai disavanzi sanitari
della Regione Calabria. In tale ipotesi ogni riferimento al
commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende
fatto alla Regione Calabria.
Art. 16-octies (Semplificazione e accelerazione delle attivita'
finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le
citta' di Bergamo e Brescia designate "Capitale italiana della
cultura" per il 2023). - 1. In considerazione della designazione
delle citta' di Bergamo e Brescia quali "Capitale italiana della
cultura" per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di
assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di
manutenzione straordinaria degli immobili di proprieta' dello Stato
insistenti nei relativi territori, ricompresi nel sistema accentrato
delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi puo' essere gestita
dall'Agenzia del demanio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili
rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per
l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della
medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite
economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti.
Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo
l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad utilizzare, nel limite
complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziate a legislazione
vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «all'articolo 1, comma 339» sono
sostituite dalle seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 339» e le
parole: «di cui al dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo»;
al comma 2, dopo le parole: «di 187 milioni» sono inserite le
seguenti: «di euro»;
al comma 3:
all'alinea, dopo le parole: «articoli 2, 4,» e' inserita la
seguente: «5,» e le parole: «saldo netto da finanziare di cassa in»
sono sostituite dalle seguenti: «saldo netto da finanziare di cassa,
a»;
alla lettera a), le parole: «fondo di cui all'articolo 44,
del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di
cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo»;
alla lettera b), le parole: «fondo di cui all'articolo 26,
comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34» sono sostituite
dalle seguenti: «Fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,»;
alla lettera i), le parole: «legge n. 21 maggio 2021, n. 69
relativi» sono sostituite dalle seguenti: «legge 21 maggio 2021, n.
69, relativa»;
alla lettera m), le parole: «, 165 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «e a 165 milioni di euro», le parole: «gestione della
tesoreria, azione 1- Interessi» sono sostituite dalle seguenti:
«gestione della tesoreria", azione "Interessi» e dopo le parole:
«tutela della finanza» e' inserita la seguente: «pubblica»;
alla lettera o), le parole: «, euro 34.304.000» sono
sostituite dalle seguenti: «e a euro 34.304.000»;
alla lettera r), le parole: «e 173,7 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «, 173,7 milioni» e le parole: «e 298,369 milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «, 298,369 milioni».
All'Allegato I:
al numero 11, le parole: «Mancanza protezione» sono sostituite
dalle seguenti: «Mancanza di protezione»;
dopo il numero 12 e' aggiunto il seguente:
«12-bis - Mancata notifica all'organo di vigilanza prima
dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di
esposizione all'amianto - Euro 3.000».
Alla Tabella 1:
le parole: «Casale sul sile» sono sostituite dalle seguenti:
«Casale sul Sile», le parole: «Castelfranco veneto» sono sostituite
dalle seguenti: «Castelfranco Veneto», le parole: «Castello di
Godeco» sono sostituite dalle seguenti: «Castello di Godego», la
parola: «Codogne'» e' sostituita dalla seguente: «Codogne'», le
parole: «Godega sant'urbano» sono sostituite dalle seguenti: «Godega
di Sant'Urbano», le parole: «Maserada sul Pive» sono sostituite dalle
seguenti: «Maserada sul Piave», la parola: «Refronteolo» e'
sostituita dalla seguente: «Refrontolo» e le parole: «Riese PIO X»
sono sostituite dalle seguenti: «Riese Pio X».