(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  21
  OTTOBRE 2021, N. 146 
 
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1 (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e  saldo
e stralcio). - 1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        "3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020
e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5
del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,  n.  136,  all'articolo
16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e  all'articolo  1,
commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato
tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni  se
effettuato  integralmente,  con   applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge  n.  119  del
2018, entro il 9 dicembre 2021"». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Proroga di termini per il versamento  dell'IRAP  e
dell'imposta immobiliare  sulle  piattaforme  marine  -  IMPi). -  1.
All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole: "30 novembre 2021" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 gennaio 2022". 
      2. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        "5-bis.   Limitatamente   all'anno   2021,   il    versamento
dell'imposta e' effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo  Stato  che
provvede all'attribuzione del gettito  di  spettanza  comunale  sulla
base del decreto di cui  al  comma  4.  A  tale  fine,  le  somme  di
spettanza dei comuni per l'anno 2021  sono  riassegnate  ad  apposito
capitolo  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento  delle  finanze  comunica  al   Ministero   dell'interno
l'importo del gettito acquisito nell'esercizio  finanziario  2021  di
spettanza dei comuni"». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, le parole: «centocinquanta giorni» sono  sostituite
dalle seguenti: «centottanta giorni». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1,  le  parole:  «dopo  le  parole  "rateazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «dopo la parola: "rateazione». 
    Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 3-bis (Non impugnabilita' dell'estratto di ruolo e limiti
all'impugnabilita' del ruolo). - 1. All'articolo 12 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  comma
4 e' aggiunto il seguente: 
        "4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la
cartella di pagamento che si  assume  invalidamente  notificata  sono
suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che  dall'iscrizione  a  ruolo  possa
derivargli un pregiudizio per la partecipazione a  una  procedura  di
appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo  80,  comma  4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di  somme  allo  stesso
dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
a), del regolamento di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche  di
cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la  perdita
di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". 
        Art. 3-ter (Rimessione in termini  per  il  versamento  degli
importi richiesti a seguito del  controllo  automatizzato  e  formale
delle dichiarazioni da  effettuare  a  norma  dell'articolo  144  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). - 1.  I  versamenti  delle  somme
dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo  compreso  tra  l'8
marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma  dell'articolo
144  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77,  entro  il  16
settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento  rateale,  entro  il  16
dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16  dicembre  2021,
senza l'applicazione  di  ulteriori  sanzioni  e  interessi.  Non  si
procede al rimborso di quanto gia' versato. 
        2. Alle minori entrate, valutate in 9,95 milioni di euro  per
l'anno 2021 e in 6,6 milioni di euro annui per  ciascuno  degli  anni
dal  2022  al  2030,  si  provvede,   per   l'anno   2021,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, per  ciascuno
degli anni dal 2022 al 2030, mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
        Art. 3-quater (Misure urgenti per il parziale  ristoro  delle
federazioni sportive nazionali, degli enti  di  promozione  sportiva,
delle associazioni e  delle  societa'  sportive  professionistiche  e
dilettantistiche). - 1. Al fine  di  far  fronte  alla  significativa
riduzione  dei  ricavi  determinatasi   in   ragione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e delle successive misure di  contenimento
e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti
di promozione sportiva, delle associazioni e delle societa'  sportive
professionistiche e dilettantistiche residenti nel  territorio  dello
Stato e' disposto il rinvio dei termini dei  versamenti  in  scadenza
dal 1° dicembre 2021 al  31  dicembre  2021  relativi  ai  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  ai  premi   per   l'assicurazione
obbligatoria. 
        2. I versamenti sospesi ai sensi del comma  1  devono  essere
effettuati, senza applicazione di sanzioni e di  interessi,  in  nove
rate mensili a decorrere  dal  31  marzo  2022.  Non  si  procede  al
rimborso di quanto gia' versato. 
        3. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in
termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in  16  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176. 
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio». 
    All'articolo 5: 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. La tassa sui rifiuti di  cui  all'articolo  1,  comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  non  e'  dovuta  per  gli
immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra  la
Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio  1929,  reso  esecutivo  dalla
legge 27 maggio 1929, n. 810. 
        2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i
periodi  d'imposta  per  i  quali  non  e'  decorso  il  termine   di
accertamento del tributo nonche' ai rapporti pendenti e non  definiti
con sentenza passata in giudicato»; 
      al comma 3,  le  parole:  «L'articolo  141,  comma  1-ter,  del
decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  convertito  con  modificazioni
dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'  cosi'  sostituito:  "Per
l'esercizio» sono sostituite dalle seguenti:  «All'articolo  141  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter e'  sostituito  dal
seguente: "1-ter. Per l'esercizio»  e  le  parole:  «il  dipartimento
delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «il  Dipartimento  delle  finanze,  dal  Dipartimento
dell'amministrazione»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis.  All'articolo  199,  comma   3,   lettera   b),   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  le  parole:  "12  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "24 mesi". Il termine di cui  all'articolo
199, comma 3, lettera b), del predetto decreto-legge n. 34 del  2020,
come prorogato ai sensi del primo periodo, non si applica in presenza
di  procedure  di  evidenza  pubblica  relative  al  rilascio   delle
concessioni previste dall'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, ovvero  dall'articolo  36  del  codice  della  navigazione,  gia'
definite con l'aggiudicazione alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Qualora  le  procedure  di
evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino gia' avviate  a
tale data, la proroga e' limitata al  tempo  strettamente  necessario
all'aggiudicazione»; 
      al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Con effetto a decorrere  dal  1°  gennaio
2021»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 4-bis,  le  parole:  "31  dicembre  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"; 
          b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: 
          "4-ter.  Limitatamente  all'operativita'  a  condizioni  di
mercato di cui al comma 4, gli interventi  del  Patrimonio  Destinato
hanno ad oggetto anche le societa' di cui all'articolo 162-bis, comma
1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. 
          4-quater. Limitatamente all'operativita'  a  condizioni  di
mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli  interventi  del
Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul  mercato  primario
tramite partecipazione ad aumenti di  capitale  e  sottoscrizione  di
prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati  dal  decreto
di cui al comma 5, anche le  societa'  che  presentano  un  risultato
operativo positivo  in  due  dei  tre  anni  precedenti  la  data  di
richiesta  di  intervento,  cosi'   come   riportato   dal   bilancio
consolidato  o,  se  non  disponibile,  dal   bilancio   d'esercizio,
approvato  e  assoggettato  a  revisione  legale,  non  anteriore  di
diciotto mesi rispetto alla data di richiesta  di  intervento,  senza
che, in  tal  caso,  rilevi  l'utile  riportato  nel  bilancio  della
societa'"»; 
      al comma 8, ultimo  periodo,  le  parole:  «all'articolo  31  e
seguenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «agli  articoli  31  e
seguenti»; 
      al comma 9, secondo periodo, le parole:  «sono  definite»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono definiti»; 
      dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
        «12-bis. All'articolo 2,  comma  5-bis,  primo  periodo,  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  127,  le  parole:  "1°  luglio
2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022". 
        12-ter. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo,  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  le  parole:  "1°  gennaio
2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023". 
        12-quater. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020
e 2021" sono sostituite dalle seguenti "Per i periodi d'imposta 2019,
2020, 2021 e 2022"»; 
      al comma 13, lettera b), le parole: «Conferenza Stato - citta'»
sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-citta'»; 
      il comma 14 e' soppresso; 
      dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti: 
        «14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' sostituito dal seguente: 
          "Art. 15-bis (Disposizioni speciali sul pagamento  in  modo
virtuale per determinati soggetti). - 1. I soggetti indicati al comma
3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una
somma pari al 100 per cento dell'imposta  provvisoriamente  liquidata
ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidita' l'acconto  puo'
essere scomputato dal primo dei versamenti  da  effettuare  nell'anno
successivo a quello di pagamento dell'acconto. 
          2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione  di  cui
all'articolo 15, quinto comma, entro il mese  di  febbraio  dell'anno
successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il
termine per il versamento della prima rata bimestrale e'  posticipato
all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto
comma dell'articolo 15 e' eseguita imputando la differenza a debito o
a  credito  della  prima  rata  bimestrale,  scadente  ad  aprile  o,
occorrendo, in quella successiva. 
          3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  ai
seguenti soggetti: 
          a) la societa' Poste italiane S.p.a.; 
          b) le banche; 
          c) le societa' di gestione del risparmio; 
          d)  le  societa'  capogruppo  dei  gruppi  bancari  di  cui
all'articolo 61 del testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
          e) le societa' di intermediazione mobiliare; 
          f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del  citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonche' le
societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'articolo
59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico; 
          g) le imprese di assicurazioni". 
        14-ter. All'articolo 1,  comma  3-bis,  alinea,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022". 
        14-quater. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.  695,  le
parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due  miliardi
di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a
5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro". 
        14-quinquies. Il comma 831 dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: 
          a)  per  le  occupazioni  permanenti  di   suolo   pubblico
effettuate nei settori in cui e' prevista una separazione, in ragione
di assetti normativi, regolamentari o contrattuali,  tra  i  soggetti
titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di
vendita   del   bene   distribuito   alla   clientela   finale,   non
configurandosi alcuna occupazione in via mediata  ed  alcun  utilizzo
materiale delle infrastrutture da parte della societa' di vendita, il
canone e' dovuto esclusivamente dal soggetto  titolare  dell'atto  di
concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle  predette
societa' di vendita; 
          b)  per  occupazioni  permanenti  di  suolo  pubblico   con
impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio  a  rete
devono intendersi anche quelle  effettuate  dalle  aziende  esercenti
attivita' strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilita',
quali la trasmissione di energia elettrica  e  il  trasporto  di  gas
naturale. Per tali occupazioni il canone annuo e' dovuto nella misura
minima di 800 euro»; 
      al  comma  15,  la  parola:  «valutati»  e'  sostituita   dalla
seguente: «valutate»; 
      dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
        «15-bis.  Ai  fini  del  recepimento  della  direttiva   (UE)
2021/1159  del  Consiglio,  del  13  luglio  2021,  che  modifica  la
direttiva 2006/112/CE per quanto  riguarda  le  esenzioni  temporanee
applicabili alle importazioni e a talune cessioni  e  prestazioni  in
risposta alla pandemia di COVID-19, all'articolo  72,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
la lettera c) e' inserita la seguente: 
          "c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti  della
Commissione europea o di un'agenzia o di  un  organismo  istituito  a
norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o  tale
agenzia  od  organismo  acquisti  tali  beni  o  servizi  nell'ambito
dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea
al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel  caso  in
cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente  o
in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate  a
titolo oneroso dalla Commissione o  da  tale  agenzia  od  organismo.
Qualora vengano meno le condizioni previste dal  periodo  precedente,
la  Commissione,  l'agenzia  interessata  o  l'organismo  interessato
informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali  beni  e'
soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento". 
        15-ter. Il regime di non imponibilita' previsto dall'articolo
72, comma  1,  lettera  c-bis),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotta dal comma  15-bis
del presente articolo, e il conseguente regime  di  cui  all'articolo
68, lettera c),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, si applicano alle operazioni compiute a partire
dal 1°  gennaio  2021.  Per  rendere  non  imponibili  le  operazioni
assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima  della
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono emesse note di variazione in diminuzione  dell'imposta,
ai sensi dell'articolo 26 del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972. 
        15-quater. Al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 4: 
          1) al quarto comma, le  parole  da:  ",  ad  esclusione  di
quelle" fino a: "organizzazioni nazionali" sono soppresse; 
          2) al quinto comma, le parole: ", escluse le  pubblicazioni
delle associazioni politiche, sindacali e  di  categoria,  religiose,
assistenziali, culturali, sportive  dilettantistiche,  di  promozione
sociale  e  di  formazione  extra-scolastica  della  persona   cedute
prevalentemente ai propri associati" nonche' le parole: "le  cessioni
di beni e le  prestazioni  di  servizi  effettuate  in  occasione  di
manifestazioni propagandistiche dai  partiti  politici  rappresentati
nelle assemblee nazionali e regionali" sono soppresse; 
          3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati; 
          b) all'articolo 10, dopo il terzo  comma  sono  aggiunti  i
seguenti: 
          "L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle  seguenti
operazioni,  a  condizione  di  non   provocare   distorsioni   della
concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA: 
          1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad  esse
strettamente  connesse,  effettuate  in  conformita'  alle  finalita'
istituzionali da associazioni politiche, sindacali  e  di  categoria,
religiose, assistenziali,  culturali,  di  promozione  sociale  e  di
formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento  di
corrispettivi specifici, o di  contributi  supplementari  fissati  in
conformita' dello statuto,  in  funzione  delle  maggiori  o  diverse
prestazioni  alle  quali  danno  diritto,  nei  confronti  di   soci,
associati o partecipanti, di associazioni che  svolgono  la  medesima
attivita' e che per legge,  regolamento  o  statuto  fanno  parte  di
un'unica organizzazione locale o nazionale,  nonche'  dei  rispettivi
soci, associati o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle  rispettive
organizzazioni nazionali; 
          2) le prestazioni di servizi strettamente connesse  con  la
pratica dello sport o dell'educazione  fisica  rese  da  associazioni
sportive dilettantistiche alle persone  che  esercitano  lo  sport  o
l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono
le medesime attivita' e che per legge, regolamento  o  statuto  fanno
parte di un'unica organizzazione  locale  o  nazionale,  nonche'  dei
rispettivi soci, associati  o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle
rispettive organizzazioni nazionali; 
          3)  le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi
effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti
e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate
a loro esclusivo profitto; 
          4) la somministrazione di alimenti e bevande nei  confronti
di indigenti  da  parte  delle  associazioni  di  promozione  sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6,  lettera  e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, le  cui  finalita'  assistenziali
siano  riconosciute  dal  Ministero  dell'interno,  sempreche'   tale
attivita' di somministrazione sia strettamente complementare a quelle
svolte  in  diretta  attuazione  degli  scopi  istituzionali  e   sia
effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attivita'. 
          Le disposizioni di cui  al  quarto  comma  si  applicano  a
condizione che le associazioni  interessate  abbiano  il  divieto  di
distribuire, anche in modo indiretto,  utili  o  avanzi  di  gestione
nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita  dell'associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte  dalla
legge, e si  conformino  alle  seguenti  clausole,  da  inserire  nei
relativi atti costitutivi o statuti  redatti  nella  forma  dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o  registrata,  ovvero
alle corrispondenti clausole previste dal codice del  Terzo  settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: 
          1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di
suo scioglimento per  qualunque  causa,  ad  altra  associazione  con
finalita'  analoghe  o  ai  fini  di   pubblica   utilita',   sentito
l'organismo di controllo e salva diversa destinazione  imposta  dalla
legge; 
          2) disciplina uniforme del  rapporto  associativo  e  delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del  rapporto
medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto  di  voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 
          3) obbligo  di  redigere  e  di  approvare  annualmente  un
rendiconto  economico   e   finanziario   secondo   le   disposizioni
statutarie; 
          4)  eleggibilita'  libera  degli   organi   amministrativi;
principio del voto singolo di cui all'articolo 2538,  secondo  comma,
del codice civile; sovranita' dell'assemblea dei  soci,  associati  o
partecipanti e criteri di loro ammissione ed  esclusione;  criteri  e
idonee forme di pubblicita'  delle  convocazioni  assembleari,  delle
relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il  voto
per corrispondenza per  le  associazioni  il  cui  atto  costitutivo,
anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi
dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e  sempreche'  le
stesse abbiano  rilevanza  a  livello  nazionale  e  siano  prive  di
organizzazione a livello locale; 
          5) intrasmissibilita' della quota o contributo  associativo
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita'
della stessa. 
          Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del  quinto  comma
non si  applicano  alle  associazioni  religiose  riconosciute  dalle
confessioni con le quali lo  Stato  ha  stipulato  patti,  accordi  o
intese,  nonche'  alle  associazioni  politiche,   sindacali   e   di
categoria". 
        15-quinquies.  In  attesa  della  piena  operativita'   delle
disposizioni del titolo X del codice del Terzo  settore,  di  cui  al
decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  le  organizzazioni  di
volontariato e  le  associazioni  di  promozione  sociale  che  hanno
conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro  65.000
applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto,  il  regime
speciale di cui all'articolo 1, commi da 58  a  63,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
        15-sexies. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  15-quater  e
15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto. 
        15-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 27: 
          1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          "2-bis. Ai  fini  del  presente  testo  unico,  per  alcole
completamente denaturato si intende l'alcole etilico  al  quale  sono
aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla  formula
di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto  di  riconoscimento
reciproco, di cui all'allegato al regolamento (CE) n.  3199/93  della
Commissione, del 22 novembre 1993, e successive modificazioni"; 
          2) al comma 3: 
          2.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          "a) completamente denaturati e destinati alla vendita  come
alcole etilico"; 
          2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          "b) impiegati in prodotti non destinati al  consumo  umano,
realizzati con alcole etilico previamente denaturato con  formule  di
denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria  diverse  da
quelle di cui al comma 2-bis"; 
          2.3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
          "b-bis) utilizzati, previa denaturazione con le formule  di
denaturazione di cui alla  lettera  b),  per  la  manutenzione  e  la
pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la  realizzazione
dei prodotti di cui alla medesima lettera b)"; 
          2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          "d) impiegati per la produzione di  medicinali  secondo  la
definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  6  novembre  2001,  recepita  con  il   decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla  direttiva  2001/83/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con
il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219"; 
          3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          "3-bis. L'esenzione di cui  al  comma  3,  lettera  a),  si
applica  anche  per  l'alcole  etilico  trasferito   nel   territorio
nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso
in consumo in un altro Stato membro, al quale,  nel  medesimo  Stato,
sono state aggiunte, nelle misure  stabilite,  le  sostanze  previste
dalla relativa formula di denaturazione di cui al regolamento (CE) n.
3199/93,  notificata  dal  medesimo  Stato  membro   e   oggetto   di
riconoscimento reciproco"; 
          b) all'articolo 29, comma 2, le parole: "alcole  denaturato
con denaturante generale" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "alcole
completamente denaturato"; 
          c) all'articolo 30: 
          1) al comma  1,  le  parole:  "denaturati  con  denaturante
generale" sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati"; 
          2) al comma 2, lettera d), le parole: "l'alcole  denaturato
con  il  denaturante  generale"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"l'alcole completamente denaturato"; 
          d) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
          "Art. 30-bis  (Circolazione  dell'alcole  e  delle  bevande
alcoliche non completamente denaturati). - 1. L'alcole e  le  bevande
alcoliche  denaturati  con  modalita'  diverse  da  quelle   di   cui
all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo  le  disposizioni  di
cui all'articolo 6"; 
          e) nella sezione  II  del  capo  III  del  titolo  I,  dopo
l'articolo 33 e' aggiunto il seguente: 
          "Art. 33-bis (Piccole distillerie  indipendenti). - 1.  Per
le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo  28,  comma  1,
lettera a), numero 1), l'Amministrazione  finanziaria,  su  richiesta
del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica,  sulla  base
di  una  dichiarazione  resa  dal  medesimo  depositario   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di  alcole
etilico realizzato  nell'anno  precedente,  che  non  puo'  risultare
superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria  e'  legalmente
ed economicamente indipendente da  altre  distillerie,  che  utilizza
impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda  e
che non opera sotto licenza di utilizzo  dei  diritti  di  proprieta'
immateriale altrui"; 
          f) all'articolo 35: 
          1) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende  la  quantita'
in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da  cui
la birra e' derivata, con  esclusione  degli  zuccheri  contenuti  in
bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A  decorrere  dal
1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantita' in grammi di
estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la  birra  e'
derivata, alla quale e' sommato anche il quantitativo  di  tutti  gli
ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il  completamento
della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica
determinata ai sensi del presente comma e' arrotondata a un decimo di
grado, trascurando  le  frazioni  di  grado  pari  o  inferiori  a  5
centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori"; 
          2) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: 
          "3-quater. Per le fabbriche di birra  di  cui  all'articolo
28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su  richiesta
del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica,  sulla  base
di  una  dichiarazione  resa  dal  medesimo  depositario   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo  di  birra
realizzato  nella  fabbrica  nell'anno  precedente,  che   non   puo'
risultare superiore a 200.000 ettolitri, e che la stessa fabbrica  e'
legalmente ed economicamente indipendente  da  altre  fabbriche,  che
utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di  qualsiasi  altra
azienda e che non opera sotto licenza  di  utilizzo  dei  diritti  di
proprieta' immateriale altrui"; 
          g) all'articolo  36,  comma  2,  lettera  b),  l'alinea  e'
sostituito dal seguente: "'vino spumante' tutti i prodotti di cui  ai
codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08,  2204  21  09,
2204 29 10 e 2205 che:"; 
          h) nella sezione  IV  del  capo  III  del  titolo  I,  dopo
l'articolo 37 e' aggiunto il seguente: 
          "Art. 37-bis (Piccolo produttore indipendente  di  vino). -
1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino
di cui all'articolo 37, comma 1, e sulla base degli elementi  forniti
dalla competente Direzione generale  del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e   forestali,   certifica,   ricorrendone   le
condizioni e sulla  base  di  una  dichiarazione  resa  dal  medesimo
depositario ai sensi dell'articolo 47  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  il
quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno  precedente,
che non puo' risultare superiore a 1.000 ettolitri, e che  lo  stesso
produttore e' legalmente  ed  economicamente  indipendente  da  altri
produttori di vino, che utilizza  impianti  fisicamente  distinti  da
quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera  sotto  licenza  di
utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui"; 
          i) all'articolo 38, comma 2,  lettera  b),  le  parole  da:
"nonche' tutti i prodotti" fino a:  "le  seguenti  condizioni:"  sono
sostituite dalle seguenti: "nonche' tutti i prodotti di cui ai codici
NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09,  2204  29
10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che  soddisfino  le  seguenti
condizioni:"; 
          l) nella  sezione  V  del  capo  III  del  titolo  I,  dopo
l'articolo 38 e' aggiunto il seguente: 
          "Art. 38-bis (Piccolo produttore  indipendente  di  bevande
fermentate diverse dal vino  e  dalla  birra).  -  1.  Per  le  ditte
esercenti gli stabilimenti di  produzione  di  cui  all'articolo  28,
comma 1, lettera d), che producono bevande di  cui  all'articolo  38,
ottenute  esclusivamente  dalla  fermentazione  di  frutta,   bacche,
ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero
dalla fermentazione  di  una  soluzione  di  miele  in  acqua,  senza
l'aggiunta di alcole etilico o bevande  alcoliche,  l'Amministrazione
finanziaria,  su  richiesta  del  depositario   e   ricorrendone   le
condizioni, certifica, sulla  base  di  una  dichiarazione  resa  dal
medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
e degli elementi forniti  dalla  competente  Direzione  generale  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   il
quantitativo di bevande fermentate diverse dal  vino  e  dalla  birra
prodotte nell'anno precedente, che non puo' essere superiore a 15.000
ettolitri,   e   che   l'impianto   produttivo   e'   legalmente   ed
economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture
fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e  che  non
opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale
altrui"; 
          m)  all'articolo  39,  dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
          "3-bis.  Per  le  ditte  esercenti  gli   stabilimenti   di
produzione  di  cui   all'articolo   28,   comma   1,   lettera   b),
l'Amministrazione  finanziaria,  su  richiesta  del   depositario   e
ricorrendone  le   condizioni,   certifica,   sulla   base   di   una
dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1
realizzati nello stabilimento  nell'anno  precedente,  che  non  puo'
essere superiore a 250 ettolitri, e che  lo  stesso  stabilimento  e'
legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti,  che
utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di  qualsiasi  altra
azienda e che non opera sotto licenza  di  utilizzo  dei  diritti  di
proprieta' immateriale altrui"». 
    Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  5-bis (Rideterminazione  della   base   imponibile   del
trattamento   economico   dei   dipendenti   pubblici   in   servizio
all'estero). - 1. All'articolo 51,  comma  8,  secondo  periodo,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "due
volte   l'indennita'   base"   sono   sostituite   dalle    seguenti:
"ottantasette quarantesimi dell'indennita' base o, limitatamente alle
indennita' di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, due volte l'indennita' base". 
      2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, alinea, le parole  da:  "un  contributo  fisso
onnicomprensivo" fino a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle
seguenti: "una maggiorazione dell'indennita' di  servizio  all'estero
la cui misura e' rapportata all'indennita'  personale  spettante  per
sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del  coefficiente
di cui all'articolo 176, comma 2"; 
        b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "La
maggiorazione di cui al comma 1 non e' in ogni caso  superiore  a  un
nono dell'indennita'  personale  annuale,  calcolata,  a  parita'  di
situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica,
con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2,
e rapportata alla distanza conformemente al comma 1"; 
        c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          "3. Entro sei mesi dal  trasferimento  a  sede  estera,  il
dipendente presenta un'attestazione  dell'effettivo  ricevimento  dei
propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi
dal rientro  all'amministrazione  centrale,  il  dipendente  presenta
un'attestazione  dell'effettiva  spedizione   dei   propri   effetti,
rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia  le
attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base  degli  atti  in
suo possesso oppure a  seguito  di  verifiche  in  loco.  La  mancata
presentazione  delle  attestazioni  entro  i  termini  stabiliti  dal
presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione  di
cui al  presente  articolo  e  la  restituzione  degli  importi  gia'
percepiti". 
          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2022 e  con  riferimento  alle  anzianita'
contributive maturate a decorrere dalla predetta data. 
      Art. 5-ter (Modifica  all'articolo  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di controllo formale
delle dichiarazioni precompilate). - 1. All'articolo 5, comma 2,  del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo  le  parole:  "non
operano le esclusioni dal controllo di cui al comma  1,  lettera  a)"
sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione  dei  dati  relativi  agli
oneri,  forniti  da  soggetti  terzi,  indicati  nella  dichiarazione
precompilata, che non  risultano  modificati.  Con  riferimento  agli
oneri forniti dai soggetti terzi che  risultano  modificati  rispetto
alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua  il
controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la
modifica". 
      Art. 5-quater (Modifica al comma  3-bis  dell'articolo  49  del
decreto legislativo n. 231 del 2007). -  1.  All'articolo  49,  comma
3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.
231, le parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui al comma 1 e' riferito". 
      Art. 5-quinquies (Interpretazione  autentica  del  comma  1-ter
dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23).  - 1.
Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile
del pagamento dell'imposta di soggiorno al  gestore  della  struttura
ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si  definisce
la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai
casi verificatisi prima del 19 maggio 2020. 
      Art. 5-sexies (Misure a sostegno delle  attivita'  di  bed  and
breakfast a gestione familiare). - 1. All'articolo  7-bis,  comma  3,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) le parole: "delle strutture  ricettive  extralberghiere  a
carattere non imprenditoriale" sono sostituite dalle  seguenti:  "dei
bed and breakfast a gestione familiare"; 
        b) dopo le  parole:  "dell'attivita'  ricettiva  di  bed  and
breakfast" sono inserite le seguenti: "a gestione familiare". 
      Art.  5-septies  (Modifica  all'articolo  9  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972). - 1. All'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
        "Le prestazioni  di  cui  al  primo  comma,  numero  2),  non
comprendono  i  servizi  di  trasporto  resi   a   soggetti   diversi
dall'esportatore,   dal   titolare   del    regime    di    transito,
dall'importatore, dal destinatario dei  beni  o  dal  prestatore  dei
servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma". 
      2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  hanno  effetto
dal 1° gennaio  2022.  Sono  fatti  salvi  i  comportamenti  adottati
anteriormente a tale data in conformita' alla sentenza della Corte di
giustizia  dell'Unione  europea  del  29  giugno  2017,  nella  causa
C-288/16. 
      Art. 5-octies (Modalita' di pagamento delle spese  di  giudizio
da  parte  dell'agente  della  riscossione).  - 1.   L'agente   della
riscossione provvede al pagamento delle  somme  dovute  a  titolo  di
spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia  di  condanna,
nonche'  di  ogni  accessorio  di  legge,   esclusivamente   mediante
l'accredito delle  medesime  sul  conto  corrente  della  controparte
ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al
primo periodo sono richieste in pagamento alla  competente  struttura
territoriale dell'agente della  riscossione,  indicata  nel  relativo
sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  o  di  posta  elettronica   certificata.   Il   soggetto
legittimato e'  tenuto  a  fornire,  all'atto  della  richiesta,  gli
estremi del proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla
notificazione del  titolo  esecutivo  e  alla  promozione  di  azioni
esecutive per il  recupero  delle  predette  somme,  se  non  decorsi
centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta. 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce
di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
      Art.  5-novies (Integrazione   tra   strumenti   di   pagamento
elettronico e strumenti per  la  memorizzazione  e  trasmissione  dei
corrispettivi  fiscali).  - 1.  All'articolo   22,   comma   5,   del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019,  n.  157,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo  trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la  societa'
PagoPA S.p.a., i dati identificativi  degli  strumenti  di  pagamento
elettronico  di  cui  al  comma  1-ter  messi  a  disposizione  degli
esercenti,   nonche'   l'importo   complessivo   delle    transazioni
giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti". 
      2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
      Art. 5-decies (Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge
n. 160 del 2019). - 1. All'articolo 1, comma 741, lettera  b),  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo  le  parole:
"situati nel territorio comunale" sono inserite le  seguenti:  "o  in
comuni diversi" e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
scelto dai componenti del nucleo familiare"». 
    All'articolo 6: 
      al  comma  2,  le  parole:  «approvato  con  il  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto»; 
      al comma 6, al primo periodo, le parole: «I soggetti di cui  al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai  commi
1 e 2» e le parole: «in idonea documentazione» sono sostituite  dalle
seguenti: «mediante idonea documentazione» e, al secondo periodo,  le
parole: «dai soggetti indicati al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai soggetti di cui ai commi 1 e 2»; 
      al comma 10, secondo periodo, le parole: «I soggetti di cui  al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai  commi
1 e 2»; 
      alla rubrica, le  parole:  «disciplina  del  patent  box»  sono
sostituite dalle seguenti: «disciplina del cosiddetto "patent box"». 
    All'articolo 7: 
      al comma 2, dopo le parole: «pari a 100 milioni di  euro»  sono
inserite le seguenti: «per l'anno 2021»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il  Ministero  delle
infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili   provvede   alla
concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera
b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  secondo  le  modalita'
stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a  3  milioni
di euro per l'anno 2020 e a 12  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
autorizzate   dall'articolo   74-bis,   comma   3,    del    medesimo
decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo  dello  stato  di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili»; 
      alla rubrica, le parole:  «Fondo  automotive»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del Fondo per  l'incentivazione  della  mobilita'  a
basse emissioni». 
    Nel capo II, all'articolo 8 e' premesso il seguente: 
      «Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia  di  trasporti  in
condizioni di eccezionalita'). - 1. All'articolo 10 del codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          "b)  il  trasporto,  che  ecceda  congiuntamente  i  limiti
fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi  di  pietra  naturale,  di
elementi  prefabbricati  compositi  ed  apparecchiature   industriali
complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici  coils  e  laminati
grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che puo' essere  effettuato
integrando il carico con gli stessi generi merceologici  autorizzati,
e  comunque  in  numero  non  superiore  a  sei   unita',   fino   al
completamento   della   massa   eccezionale   complessiva   posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i
limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo  61,  il
carico  puo'  essere  completato,  con  generi  della  stessa  natura
merceologica, per occupare l'intera superficie  utile  del  piano  di
carico del  veicolo  o  del  complesso  di  veicoli,  nell'osservanza
dell'articolo 164 e della massa  eccezionale  a  disposizione,  fatta
eccezione   per   gli   elementi   prefabbricati   compositi   e   le
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i  quali  si
applica sempre il limite delle sei unita'.  In  entrambi  i  casi  la
predetta massa complessiva non puo' essere superiore a 38  tonnellate
se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si
tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate  se  si
tratta di complessi di veicoli a sei assi, a  108  tonnellate  se  si
tratta di complessi di veicoli a otto assi.  Nel  caso  di  trasporto
eccezionale per massa complessiva fino a  108  tonnellate  effettuato
mediante complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di  cui  al
comma 10-bis sono stabilite le specifiche  tecniche  e  le  modalita'
indispensabili per il rilascio della relativa  autorizzazione.  Fermo
quanto previsto dal  comma  10-bis,  i  richiamati  limiti  di  massa
possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico
pezzo indivisibile"; 
        b) al  comma  10,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente:  "All'autorizzazione  non  si  applicano  le   disposizioni
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241"; 
        c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
          "10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  da
adottare entro  il  30  aprile  2022,  previo  parere  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita  l'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneita'
della  classificazione  e  gestione  del   rischio,   nonche'   della
valutazione della  compatibilita'  dei  trasporti  in  condizioni  di
eccezionalita' con la conservazione  delle  sovrastrutture  stradali,
con  la  stabilita'  dei  manufatti  e   con   la   sicurezza   della
circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo  periodo
definiscono: 
          a)  le  modalita'  di  verifica  della  compatibilita'  del
trasporto in condizioni di eccezionalita' con la conservazione  delle
sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei  manufatti  e  con  la
sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto  previsto  dalle
linee guida di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130; 
          b) le modalita'  di  rilascio  dell'autorizzazione  per  il
trasporto in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva  fino
a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi
di cui al comma 2, lettera b), nonche' per i trasporti in  condizioni
di eccezionalita' di un unico pezzo indivisibile eccedente  i  limiti
di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese: 
          1) le specifiche attivita'  di  verifica  preventiva  delle
condizioni delle  sovrastrutture  stradali  e  della  stabilita'  dei
manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita',
che l'ente e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad  effettuare,
anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in
condizioni di eccezionalita', prima del rilascio dell'autorizzazione; 
          2) le specifiche modalita' di verifica della compatibilita'
del trasporto in condizioni di eccezionalita'  con  la  conservazione
delle sovrastrutture stradali e con la stabilita' dei manufatti; 
          3) le specifiche  modalita'  di  monitoraggio  e  controllo
delle  sovrastrutture  stradali  e  dei  manufatti,  interessati  dal
trasporto  in  condizioni   di   eccezionalita',   differenziate   in
considerazione  del  numero  e  della  frequenza  dei  trasporti   in
condizioni di eccezionalita'; 
          4)  le  specifiche  modalita'  di  transito  del  trasporto
eccezionale". 
          2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
all'articolo  10,  comma  10-bis,  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma  1  del
presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile  2022,  continua
ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuati  mediante  complessi  di
veicoli a otto assi, la disciplina  di  cui  al  citato  articolo  10
vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresi' efficacia  fino  alla
loro scadenza le autorizzazioni  alla  circolazione  gia'  rilasciate
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato  articolo
10, comma 10-bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022. 
          3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla  data
di entrata in vigore  del  decreto  di  cui  all'articolo  10,  comma
10-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285,  come  introdotto   dal   comma   1   del   presente   articolo,
l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalita',  fermo
restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b),
quarto periodo, come modificata dal comma 1  del  presente  articolo,
puo'  essere  rilasciata  esclusivamente  entro  i  limiti  di  massa
complessiva di  38  tonnellate  se  effettuato  mediante  autoveicolo
isolato  a  tre  assi,  di  48  tonnellate  se  effettuato   mediante
autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate  se  effettuato
mediante complessi di veicoli a sei assi». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis: 
      al terzo periodo, le parole: «apposita domanda telematica» sono
sostituite dalle seguenti: «apposita domanda in via telematica»; 
      al quarto periodo, le parole: «articolo 71  del  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 71 del testo  unico  di  cui  al
decreto»; 
      all'ultimo periodo, le parole: «monitoraggio dei  limiti»  sono
sostituite dalle seguenti: «monitoraggio del rispetto dei  limiti»  e
le parole: «delle domande ricevute dai datori di lavoro  e,  qualora»
sono sostituite dalle seguenti: «delle domande ricevute; qualora». 
    All'articolo 9: 
      al comma 3, le parole: «di durata dell'infezione da  SARS-CoV-2
del figlio, di durata» sono sostituite dalle seguenti: «o  di  durata
dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata»; 
      al comma 6, primo periodo, le parole: «e nel limite  di  spesa»
sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite di spesa»; 
      al comma 7, al terzo periodo, dopo le parole: «l'INPS  provvede
al monitoraggio» sono inserite le seguenti: «del rispetto del  limite
di spesa di cui al presente comma,» e il quarto periodo e' soppresso. 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
      «Art.  9-bis (Modifiche  alla  disciplina  del  fondo  per   la
continuita' di erogazione dell'assegno di  mantenimento  ai  genitori
separati o divorziati). - 1. L'articolo 12-bis del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 12-bis (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori
separati  o  divorziati  al  fine  di  garantire  la  continuita'  di
erogazione dell'assegno di mantenimento). - 1. Al fine  di  garantire
al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio
e dei figli  minori,  nonche'  dei  figli  maggiorenni  portatori  di
handicap grave, conviventi,  che  non  abbia  ricevuto  l'assegno  di
mantenimento per inadempienza dovuta  all'incapacita'  a  provvedervi
del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto  e  che
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha  cessato,
ridotto o sospeso la propria attivita' lavorativa a decorrere  dall'8
marzo 2020 per  una  durata  minima  di  novanta  giorni  o  per  una
riduzione del reddito di almeno il 30 per  cento  rispetto  a  quello
percepito nel 2019, e' istituito presso il Ministero dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  un  fondo  con  una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. 
      2. Con le risorse del fondo di  cui  al  comma  1  si  provvede
all'erogazione di una parte o dell'intero  assegno  di  mantenimento,
fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del  genitore
in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilita'
stabilite con il decreto di cui al comma 3. 
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  disposizione,  su  proposta  del  Ministro  per   le   pari
opportunita' e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e  della  giustizia,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' per la verifica dei presupposti di cui al  comma  1  e  per
l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di  cui  al  comma  1,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa  di  cui  al  presente
articolo. 
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,
pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190"». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, le parole: «di Alitalia Sai e  Alitalia  Cityliner»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  Alitalia  -  Societa'  aerea
italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa»; 
      al comma 2, dopo le parole: «del 7 aprile 2016,» sono  inserite
le seguenti: «pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  118  del  21
maggio 2016,». 
    All'articolo 11: 
      al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2»  sono  inserite
le seguenti: «del presente articolo»; 
      al comma 6, secondo periodo, le parole da: «decreto-legge n. 41
del 2021,» fino a: «e le risorse dell'articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «del decreto-legge n. 41 del 2021, a valere sulle quali  e'
garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui  al  comma
1, sono rideterminate in 844 milioni di euro  e  le  risorse  di  cui
all'articolo»; 
      al comma 8, al terzo periodo, le  parole:  «dal  divieto»  sono
sostituite dalle seguenti:  «dall'applicazione  delle  sospensioni  e
preclusioni di cui al comma 7» e, al quarto periodo, le parole: «sono
esclusi dal divieto» sono sostituite dalle  seguenti:  «sono  esclusi
dalla predetta applicazione»; 
      al comma 9, le parole: «di cui all'articolo  50-bis,  comma  2»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 50-bis, commi  2
e 6»; 
      dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
        «9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis,  comma
6,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  e'  ulteriormente
incrementato di 100 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Agli  oneri
derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 100 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»; 
      al comma 11, le parole: «e a 108 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «e in 108 milioni»; 
      al comma 12, alinea, dopo le parole: «per l'anno 2021»  e  dopo
le  parole:  «per  l'anno  2023»  e'  inserito  il   seguente   segno
d'interpunzione: «,»; 
      il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
        «15. All'articolo 31, comma 1,  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "La
disposizione di cui al periodo precedente ha  efficacia  fino  al  30
settembre 2022"». 
    Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 11-bis (Misure in materia di termini procedurali relativi
ai trattamenti e assegni  di  integrazione  salariale  emergenziale).
- 1. I termini di decadenza per l'invio dei  dati  necessari  per  il
conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di  accesso  ai
trattamenti  di  integrazione   salariale   collegati   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  scaduti  tra  il  31  gennaio  e  il  30
settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le  domande  gia'
inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  non   accolte,   sono   considerate   validamente
presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel
limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce  limite
di spesa. 
      2.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  degli  oneri  derivanti
dall'attuazione del comma 1 al fine  di  garantire  il  rispetto  del
limite di spesa ivi previsto. 
      3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,
pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa
relativa ai trattamenti di CISOA di cui all'articolo 8, comma 13, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
      Art.  11-ter (Fondo  Nuove  Competenze).  - 1.   Al   fine   di
potenziare gli interventi  previsti  dal  PNRR,  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 324, primo periodo,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, possono essere altresi' destinate a favore dell'Agenzia
nazionale delle  politiche  attive  del  lavoro  (ANPAL)  per  essere
utilizzate per le finalita' di cui  all'articolo  88,  comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
      2. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentita l'ANPAL, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono ridefiniti: i limiti degli oneri  finanziabili  a  valere  sulle
risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi  ai
contributi previdenziali e assistenziali  delle  ore  destinate  alla
formazione; le caratteristiche  dei  datori  di  lavoro  che  possono
presentare  istanza,  avendo  particolare  attenzione  a  coloro  che
operano  nei  settori  maggiormente  interessati  dalla   transizione
ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti  formativi.  Il
secondo e il terzo periodo del comma 324, nonche' i commi  da  325  a
328 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
rispettivamente soppressi e abrogati e i relativi interventi, inclusa
l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge
20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021,  n.  125,  sono  attuati  nell'ambito  del  programma
Garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione  5,
Inclusione e coesione, Componente 1, Politiche per il lavoro, Riforma
1.1, Politiche attive del lavoro e formazione, del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, approvato con decisione  del  Consiglio  ECOFIN
del 13 luglio 2021». 
    All'articolo 12: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Al personale che a qualunque titolo  presta  servizio
presso le amministrazioni titolari di interventi previsti  nel  PNRR,
ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,  si  applicano
fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma  5-bis
dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303». 
    Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art.   12-bis   (Disposizioni   in   materia   di   formazione
specialistica del  personale  medico).  - 1.  All'articolo  1,  comma
548-bis, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, dopo le parole: "Le aziende e  gli  enti
del  Servizio  sanitario  nazionale,"  sono  inserite  le   seguenti:
"nonche' le strutture  sanitarie  private  accreditate,  appartenenti
alla rete formativa,"; 
        b) dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  "Per  le
strutture private accreditate di cui al primo  periodo,  la  facolta'
assunzionale e' limitata agli specializzandi che svolgono l'attivita'
formativa presso le medesime strutture"; 
        c)  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  "alle  attivita'
assistenziali svolte, si applicano" sono inserite le seguenti: ", per
quanto  riguarda  le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale," e dopo le parole: "del Servizio sanitario nazionale" sono
aggiunte le seguenti: "e, per quanto riguarda le strutture  sanitarie
private  accreditate,  le  disposizioni  dei   rispettivi   contratti
collettivi nazionali di lavoro della dirigenza". 
      Art. 12-ter (Requisiti ai fini dell'assegno di cui all'articolo
13  della  legge  30  marzo  1971,   n.   118). - 1.   Il   requisito
dell'inattivita' lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge  30
marzo 1971, n. 118, deve intendersi  soddisfatto  qualora  l'invalido
parziale  svolga  un'attivita'  lavorativa  il  cui  reddito  risulti
inferiore al limite previsto dall'articolo  14-septies  del  decreto-
legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33,  per  il  riconoscimento  dell'assegno
mensile di cui al predetto articolo 13. 
      Art.  12-quater (Assunzione  di   personale   per   l'Accademia
nazionale dei Lincei). - 1. Per fronteggiare  indifferibili  esigenze
di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a  garantire  la
continuita' e lo sviluppo delle attivita' istituzionali in  relazione
agli  effettivi  fabbisogni,  l'Accademia  nazionale  dei  Lincei  e'
autorizzata,  per  il  biennio   2022-2023,   a   bandire   procedure
concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con  contratto
di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  in  aggiunta  alle
facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione   vigente   e   con
corrispondente  incremento  della  vigente  dotazione  organica,   un
contingente di personale non dirigenziale pari a 5 unita', di  cui  3
di area C, posizione economica C1, e 2 di area B, posizione economica
B1. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di  cui  al  primo
periodo e' autorizzata una  spesa  pari  a  euro  58.000,  a  cui  si
provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti  nel  bilancio
dell'Accademia nazionale dei Lincei. 
      2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del  comma
1, pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e a euro 248.548  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. 
      Art. 12-quinquies (Disposizioni a  favore  dei  lavoratori  con
disturbo dello spettro autistico in start-up  a  vocazione  sociale).
- 1. Le imprese, residenti in Italia e  costituite  da  non  piu'  di
sessanta mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un  anno,
come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,  in  proporzione
uguale o superiore  a  due  terzi  della  forza  lavoro  complessiva,
lavoratori  con  disturbi  dello  spettro  autistico  ed   esercitano
attivita' d'impresa al fine dell'inserimento  lavorativo  di  persone
con disturbi dello spettro autistico di  cui  alla  legge  18  agosto
2015, n. 134, sono qualificate start-up a vocazione sociale ai  sensi
dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
      2. La retribuzione dei lavoratori assunti  da  una  start-up  a
vocazione sociale e' costituita da una  parte  che  non  puo'  essere
inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello  di
inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e  da  una  parte
variabile,  consistente  in  trattamenti  collegati  a  obiettivi   o
parametri di rendimento concordati  tra  le  parti.  La  retribuzione
percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto
dalla start-up ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione  del
reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia  ai  fini
fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o  della
pensione di invalidita', ove percepiti dal  lavoratore,  soggetti  ai
limiti  di  reddito  di  cui  al   decreto   annuale   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  e'  sospesa  per  il  periodo   di
assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore comunica
tempestivamente  all'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale
(INPS)  la  variazione  della  propria  situazione  reddituale,   per
attivare la procedura di sospensione, pena la perdita  del  beneficio
di cui al presente comma e  il  versamento  contestuale  delle  somme
indebitamente  percepite.   L'INPS,   accertata,   su   comunicazione
dell'interessato,  la  sussistenza  dei  requisiti   reddituali   per
percepire l'assegno o la pensione  di  invalidita',  al  termine  del
periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a  partire
dal mese successivo al  termine  del  contratto  di  assunzione.  Con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  definite   le   modalita'
attuative del presente comma. 
      3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attivita'  di  impresa
della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini  delle
imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di  inizio
di attivita'. 
      4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo,
e 3 e' subordinata, ai sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione
della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali. 
      5. Nel  rispetto  dell'articolo  33  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori  di  lavoro
e' concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei  mesi
e nella misura del 70 per  cento  della  retribuzione  mensile  lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni  lavoratore  con  disturbi
dello spettro autistico  assunto  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato.  L'incentivo  e'  corrisposto  al  datore  di   lavoro
mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.  Con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  sono  adottate  le
modalita' di attuazione del presente comma. 
      6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22
milioni di euro per l'anno 2022, 6,69  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro  per
l'anno 2025, 10,85 milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni  di
euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per  l'anno  2028,  14,16
milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni  di  euro  per  l'anno
2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al  lavoro
dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12  marzo  1999,  n.
68». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1, lettera b): 
      al numero 1.1, le parole:  «e  locale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e locale,»; 
      al numero 2.2, dopo le parole: «Ministero dell'interno» e  dopo
le parole: «per la trasformazione digitale» e' inserito  il  seguente
segno d'interpunzione: «,»; 
      al numero 3), capoverso 3, dopo le  parole:  «regolamento  (UE)
2016/679» sono inserite le seguenti: «del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016,» e le parole: «dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196» sono sostituite dalle seguenti:  «dal  codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196»; 
      al numero 4), le parole:  «data  di  entrata  in  vigore»  sono
sostituite dalle seguenti: «data dell'entrata in vigore»; 
      al numero 5), capoverso 4-bis, dopo  le  parole:  «decreto  del
Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali»  sono  inserite  le
seguenti: «da adottare», le parole: «da adottarsi» sono  soppresse  e
le parole: «articolo 5 del decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:
«articolo 5 del regolamento di cui al decreto»; 
      al comma 1, lettera c): 
      al numero 3), capoverso 4, le parole: «decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 21  dicembre  2007.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
dicembre 2007, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  6
febbraio 2008»; 
      al numero 4.1, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
la parola: "ammette" e' sostituita dalla seguente: "ammettono"»; 
      al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, dopo le parole: «dagli articoli 20 e 21» il
segno d'interpunzione: «,» e' soppresso, le parole: «pericolo per  la
tutela della salute» sono sostituite dalle seguenti: «pericolo per la
salute»  e  dopo  le  parole:  «senza  preventiva  comunicazione   di
instaurazione del rapporto di  lavoro»  sono  inserite  le  seguenti:
«ovvero inquadrato come lavoratori autonomi  occasionali  in  assenza
delle condizioni richieste dalla normativa,»; 
        dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:   «Con
riferimento all'attivita' dei  lavoratori  autonomi  occasionali,  al
fine di svolgere attivita' di monitoraggio  e  di  contrastare  forme
elusive  nell'utilizzo  di  tale  tipologia   contrattuale,   l'avvio
dell'attivita' dei  suddetti  lavoratori  e'  oggetto  di  preventiva
comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente  per
territorio,  da  parte  del  committente,  mediante   SMS   o   posta
elettronica. Si applicano le modalita' operative di cui  all'articolo
15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.  In  caso
di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica  la
sanzione amministrativa da euro 500  a  euro  2.500  in  relazione  a
ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui  e'  stata  omessa  o
ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124»; 
      al comma 2: 
        il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Per  tutto  il
periodo di sospensione e' fatto divieto  all'impresa  di  contrattare
con la pubblica amministrazione e con le  stazioni  appaltanti,  come
definite dal  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
        al  secondo  periodo,   le   parole:   «Autorita'   Nazionale
Anticorruzione (ANAC), al Ministero» sono sostituite dalle  seguenti:
«Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero»; 
        e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il  datore  di
lavoro e' tenuto a  corrispondere  la  retribuzione  e  a  versare  i
relativi  contributi  ai  lavoratori  interessati  dall'effetto   del
provvedimento di sospensione»; 
      al comma 5, le parole: «Ai provvedimenti del presente articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «Ai provvedimenti di cui al  presente
articolo»; 
      al comma 7, le  parole:  «prevista  dall'articolo  46,  trovano
applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo
46 del presente decreto, si applicano»; 
      al comma 9, lettera d), le parole: «fino a  cinque  lavoratori»
sono sostituite dalle  seguenti:  «qualora  siano  impiegati  fino  a
cinque lavoratori»; 
      al comma 10, dopo le parole: «lettere d) ed e)»  sono  inserite
le seguenti: «del comma 9»; 
      al comma 14, le parole: «il ricorso si  intende  accolto»  sono
sostituite dalle seguenti: «il  provvedimento  di  sospensione  perde
efficacia»; 
      al comma 1, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: 
        «d-bis) all'articolo 18, comma  1,  dopo  la  lettera  b)  e'
inserita la seguente: 
          "b-bis)  individuare  il  preposto   o   i   preposti   per
l'effettuazione delle attivita' di vigilanza di cui all'articolo  19.
I contratti e gli accordi  collettivi  di  lavoro  possono  stabilire
l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivita'
di cui al precedente periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita'"; 
          d-ter) all'articolo 19, comma 1: 
          1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          "a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da  parte  dei
singoli  lavoratori  dei  loro  obblighi  di  legge,  nonche'   delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro  e
di uso dei mezzi  di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi  di
protezione individuale messi  a  loro  disposizione  e,  in  caso  di
rilevazione  di  comportamenti  non  conformi  alle  disposizioni   e
istruzioni impartite dal datore di lavoro e  dai  dirigenti  ai  fini
della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare
il comportamento non conforme fornendo le necessarie  indicazioni  di
sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite
o di  persistenza  dell'inosservanza,  interrompere  l'attivita'  del
lavoratore e informare i superiori diretti"; 
          2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
          "f-bis) in caso di rilevazione di deficienze  dei  mezzi  e
delle attrezzature  di  lavoro  e  di  ogni  condizione  di  pericolo
rilevata  durante   la   vigilanza,   se   necessario,   interrompere
temporaneamente l'attivita' e, comunque, segnalare tempestivamente al
datore di lavoro e al dirigente le non conformita' rilevate"; 
          d-quater) all'articolo 26, dopo il comma 8 e'  aggiunto  il
seguente: 
          "8-bis.  Nell'ambito  dello  svolgimento  di  attivita'  in
regime di appalto o subappalto, i  datori  di  lavoro  appaltatori  o
subappaltatori devono indicare  espressamente  al  datore  di  lavoro
committente il personale che svolge la funzione di preposto"; 
          d-quinquies) all'articolo 37: 
          1) al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
adotta  un  accordo  nel  quale   provvede   all'accorpamento,   alla
rivisitazione e alla modifica degli accordi  attuativi  del  presente
decreto in materia di formazione, in modo da garantire: 
          a) l'individuazione della durata, dei  contenuti  minimi  e
delle modalita' della formazione obbligatoria a carico del datore  di
lavoro; 
          b) l'individuazione delle modalita' della  verifica  finale
di apprendimento obbligatoria per i  discenti  di  tutti  i  percorsi
formativi e di aggiornamento  obbligatori  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro e delle modalita' delle verifiche  di  efficacia
della   formazione   durante   lo   svolgimento   della   prestazione
lavorativa"; 
          2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
"L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso  corretto  e
in  sicurezza  di   attrezzature,   macchine,   impianti,   sostanze,
dispositivi,  anche  di   protezione   individuale;   l'addestramento
consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure  di
lavoro in  sicurezza.  Gli  interventi  di  addestramento  effettuati
devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato"; 
          3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
          "7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti  ricevono
un'adeguata e specifica formazione e un  aggiornamento  periodico  in
relazione ai propri compiti in materia  di  salute  e  sicurezza  sul
lavoro, secondo quanto previsto  dall'accordo  di  cui  al  comma  2,
secondo periodo"; 
          4) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: 
          "7-ter. Per  assicurare  l'adeguatezza  e  la  specificita'
della formazione nonche' l'aggiornamento periodico  dei  preposti  ai
sensi del comma 7, le  relative  attivita'  formative  devono  essere
svolte interamente con modalita' in presenza e devono essere ripetute
con cadenza almeno  biennale  e  comunque  ogni  qualvolta  sia  reso
necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza  di
nuovi rischi"»; 
      al comma 1, lettera e): 
        al numero 1), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Il  Ministero
del lavoro» sono inserite le seguenti: «e delle  politiche  sociali»,
dopo le parole: «criteri identificativi» sono inserite  le  seguenti:
«sentite le  associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale
per il settore di appartenenza,» e le parole: «entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione»; 
      al numero 2): 
        al capoverso  8-bis,  alinea,  dopo  le  parole:  «comunicano
annualmente»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui  al  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,  (regolamento  generale
sulla protezione dei dati-GDPR),»; 
        al capoverso  8-ter  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «Per la definizione dei suddetti criteri si tiene  conto  del
fatto  che  le  imprese  facenti  parte  degli  organismi  paritetici
aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come  obiettivo
primario la prevenzione sul luogo di lavoro»; 
      al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: 
        «e-bis) all'articolo 52, comma 3, le  parole:  "entro  il  31
dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  30  giugno
2022"; 
        e-ter) all'articolo 55, comma 5: 
          1) alla lettera c),  dopo  le  parole:  "commi  1,  7,"  e'
inserita la seguente: "7-ter,"; 
          2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          "d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda  da
1.500 a 6.000 euro per la violazione  degli  articoli  18,  comma  1,
lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26,  commi  2,  3,  primo
periodo, e 8-bis"; 
          e-quater) all'articolo 56, comma 1, lettera a), le  parole:
"ed f)" sono sostituite dalle seguenti: ", f) e f-bis)"; 
          e-quinquies) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le  parole:
"1° giugno 2001" sono aggiunte le  seguenti:  ",  aggiornato  con  le
edizioni delle norme UNI piu' recenti"; 
          e-sexies) all'articolo 99, al comma 1-bis, introdotto dalla
lettera f) del presente comma, e' premesso il seguente: 
          "1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare  di
cui al comma 1  la  trasmettono  alla  cassa  edile  territorialmente
competente"»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  All'articolo  14,   comma   1,   lettera   d),   del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole:  "somme
aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c),  e  comma  5,
lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "somme aggiuntive di  cui
all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e)"»; 
      al comma 2, le parole: «del CCNL  comparto  Funzioni  Centrali»
sono sostituite dalle seguenti: «del contratto  collettivo  nazionale
di lavoro del comparto Funzioni centrali»; 
      al comma 6, le parole: «ai sensi dell'art. 17» sono  sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17». 
    Nel capo III, dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 13-bis (Disposizioni in materia di interventi strutturali
e di manutenzione per la sicurezza  delle  istituzioni  scolastiche).
- 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        "3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati
da qualsiasi responsabilita' civile, amministrativa e penale  qualora
abbiano tempestivamente richiesto gli  interventi  strutturali  e  di
manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza
dei  locali  e  degli  edifici  assegnati,  adottando  le  misure  di
carattere gestionale di propria competenza nei limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione  vigente.  In  ogni  caso  gli  interventi
relativi  all'installazione  degli  impianti  e  alla  loro  verifica
periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti  ad
aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche
nonche' ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti  delle  sedi
delle istituzioni scolastiche restano a  carico  dell'amministrazione
tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti,  alla  loro
fornitura e manutenzione.  Qualora  i  dirigenti,  sulla  base  della
valutazione svolta con la  diligenza  del  buon  padre  di  famiglia,
rilevino la sussistenza di un pericolo  grave  e  immediato,  possono
interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo  dei  locali  e  degli
edifici   assegnati,   nonche'   ordinarne   l'evacuazione,   dandone
tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai  sensi  delle
norme  o  delle  convenzioni   vigenti,   alla   loro   fornitura   e
manutenzione,  nonche'  alla   competente   autorita'   di   pubblica
sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli
articoli 331, 340 e 658 del codice penale. 
        3.2.  Per  le  sedi   delle   istituzioni   scolastiche,   la
valutazione dei rischi strutturali degli edifici  e  l'individuazione
delle misure necessarie a prevenirli  sono  di  esclusiva  competenza
dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni
vigenti,  alla  loro  fornitura  e  manutenzione.  Il  documento   di
valutazione  di  cui  al   comma   2   e'   redatto   dal   dirigente
dell'istituzione   scolastica   congiuntamente    all'amministrazione
tenuta, ai sensi  delle  norme  o  delle  convenzioni  vigenti,  alla
fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro  dell'istruzione,
di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  con  proprio
decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  stabilisce  le  modalita'  di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici"». 
    All'articolo 14: 
      al comma 3, le parole: «pari  a  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «pari  a»  e  le  parole:  «e  per  1.839.431  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «e a 1.839.431 euro»; 
      al comma 5, lettera a), capoverso 2-bis, le parole: «lett. a).»
sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»; 
      al comma 6, lettera b), la parola: «9-quinquies» e'  sostituita
dalle seguenti: «, nonche' 9-quinquies». 
    All'articolo 15: 
      al comma 5, dopo le parole:  «attraverso  l'impiego»  il  segno
d'interpunzione: «,» e' soppresso e dopo le parole: «la spesa di euro
1.659.477» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2021»; 
      alla rubrica,  dopo  la  parola:  «Proroga»  sono  inserite  le
seguenti: «dell'incremento di personale per l'operazione». 
    Nel capo IV, dopo l'articolo 15 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 15-bis (Misure urgenti in favore degli iscritti agli enti
di previdenza obbligatoria di cui al decreto  legislativo  30  giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10  febbraio  1996,  n.  103).
- 1.  Gli  enti  di  previdenza  obbligatoria,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, con delibera degli organi competenti corredata
di  una  nota  che  specifichi  e  garantisca  l'equilibrio   tecnico
finanziario  dell'ente  mediante  compensazione  con   corrispondente
riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali
e previo parere positivo dei Ministeri  vigilanti  da  rendere  entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono  adottare
iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino
in condizioni di quarantena o  di  isolamento  su  indicazione  delle
autorita'  sanitarie  ovvero  che  abbiano  subito   una   comprovata
riduzione della propria attivita' per effetto di emergenze  sanitarie
o eventi calamitosi dichiarati dai Ministri competenti». 
    All'articolo16: 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis.  In  considerazione  dell'urgenza  di  rafforzare  la
capacita'  amministrativa   delle   pubbliche   amministrazioni,   le
amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi  le
regioni e gli enti locali, possono utilizzare le  graduatorie  ancora
vigenti di concorsi per dirigenti di  seconda  fascia  e  funzionari,
banditi  anche   da   altre   pubbliche   amministrazioni,   mediante
scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili  ai
sensi della normativa assunzionale vigente»; 
      al comma 6, le parole: «la  regione  Sicilia»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la Regione siciliana»; 
      al comma 7, le parole: «Trentino Alto  Adige»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «Trentino-Alto  Adige»,  le  parole:  «di  Trento  e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «di Trento e di  Bolzano»  e
le parole:  «a  ciascuna  provincia  autonoma  con  riferimento  alle
entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con  vincita  in
denaro di natura non tributaria per  gli  anni  antecedenti  all'anno
2022 e' pari a 50 milioni di euro da  erogare  nell'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  con  riferimento  alle  entrate  erariali  derivanti   dalla
raccolta dei giochi con vincita in denaro di  natura  non  tributaria
per gli anni antecedenti all'anno 2022 e' pari a 90 milioni  di  euro
per la provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di  euro  per  la
provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell'anno 2021»; 
      dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
        «8-bis.   Al   fine   di   accompagnare   il   processo    di
efficientamento della riscossione delle entrate  proprie,  ai  comuni
della  Regione  siciliana  e'  destinato  un  contributo  di   natura
corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di  euro  per
l'anno 2021. 
        8-ter. Ai fini del riparto,  i  comuni  sono  raggruppati  in
fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del  Fondo
crediti di  dubbia  esigibilita'  di  parte  corrente  e  le  entrate
correnti  dell'esercizio  finanziario  2019,  assegnando  a  ciascuna
fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al  comma
8-bis: a) 10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i  quali
il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per  cento;  b)  20  per
cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il  rapporto  sia
compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento; c) 65 per cento  alla  fascia
comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre  il  9,6  per
cento; d) 5 per cento  alla  fascia  comprendente  i  comuni  che  si
trovano in condizione di dissesto  finanziario,  o  che  hanno  fatto
ricorso alla procedura prevista dall'articolo 243-bis del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non rientrano nelle ipotesi  di
cui alle lettere da a) a c),  e  individuando,  all'interno  di  ogni
singola  fascia,  il  contributo  spettante  a  ciascun   comune   in
proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre  2019,  al
netto dei contributi di cui  all'articolo  52  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, e di cui all'articolo 38  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58. 
        8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter,  da  destinare
alla riduzione del disavanzo, e' ripartito entro cinque giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  sulla  base  dei  rendiconti  2019
inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche
su dati di preconsuntivo, e non puo' essere superiore al disavanzo di
amministrazione al 31 dicembre  2019.  A  seguito  dell'utilizzo  del
contributo,   l'eventuale   maggiore   ripiano   del   disavanzo   di
amministrazione,  applicato  al  primo  esercizio  del  bilancio   di
previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, puo'  non
essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. 
        8-quinquies.  Ai  comuni  sede   di   capoluogo   di   citta'
metropolitana con disavanzo  pro  capite  superiore  a  euro  700  e'
riconosciuto  un  contributo  complessivo  di  150  milioni  di  euro
nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entita'  del  predetto
disavanzo,  al  netto  dei  contributi  assegnati  nel  2021  di  cui
all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma  775
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 52
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all'articolo 38,
comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58.  Ai  fini  del
calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al  disavanzo  di
amministrazione  risultante  dai  rendiconti   2020   o   dall'ultimo
rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP), anche sulla base di dati di preconsuntivo,  ridotto
dei  contributi  di  cui  al   periodo   precedente   assegnati   per
l'annualita'  2021.  Il  contributo  di  cui  al  primo  periodo,  da
destinare alla riduzione del disavanzo,  e'  ripartito  entro  cinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto
con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. A seguito  dell'utilizzo
del  contributo,  l'eventuale  maggiore  ripiano  del  disavanzo   di
amministrazione,  applicato  al  primo  esercizio  del  bilancio   di
previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, puo'  non
essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. 
        8-sexies. Il contributo di cui ai commi 8-bis  e  8-quinquies
e' iscritto in  bilancio  anche  nel  corso  dell'esercizio  o  della
gestione provvisoria. Le  relative  variazioni  di  bilancio  possono
essere deliberate sino al  31  dicembre  2021,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 175, comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
        8-septies.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito per l'anno 2021  un  fondo
con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo  statale  a
titolo  definitivo   alle   ulteriori   spese   sanitarie   collegate
all'emergenza rappresentate dalle regioni e dalle  province  autonome
nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al  presente  comma  accedono
tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle  disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente,  secondo
una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  da  adottare  entro  il  31
dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  provvede
all'erogazione alle regioni e alle province autonome  delle  relative
spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome
a  valere  sul  fondo  di  cui  al  primo  periodo  concorrono   alla
valutazione  dell'equilibrio  finanziario   per   l'anno   2021   dei
rispettivi servizi sanitari. 
        8-octies.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   29   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interpretano nel senso che  le
autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello
Stato  per  gli  anni  2021  e  2022,  in  deroga  alle  disposizioni
legislative vigenti in materia di compartecipazione al  finanziamento
della  spesa  sanitaria  corrente,   nonche'   alle   condizioni   di
erogabilita' delle somme ivi previste. Il  finanziamento  e'  erogato
per stati di avanzamento delle attivita'  secondo  il  cronoprogramma
approvato e  verificato  dal  Comitato  permanente  per  la  verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza.  In  caso  di
mancato completamento delle attivita' di cui al medesimo articolo  29
nel termine perentorio del  31  dicembre  2022,  come  accertato  dal
Comitato permanente  per  la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
essenziali  di  assistenza,  la  regione  o  la  provincia   autonoma
interessata decade dal diritto al  finanziamento  per  la  quota  non
maturata che, con decreto del Ministro della salute, di concerto  con
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'  riassegnata  alle
regioni e alle province autonome che abbiano completato le  attivita'
di cui allo stesso articolo 29, per  quota  d'accesso  al  fabbisogno
sanitario standard dell'anno di riferimento. 
        8-novies. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, entro il 23 dicembre 2021, trasmettono  al  Ministero  della
salute  una  relazione   dettagliata,   attestante   le   prestazioni
assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da
COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del  decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, e  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106.
Entro il 31 dicembre 2021, il  Ministero  della  salute  verifica  la
coerenza delle informazioni contenute nella predetta relazione con le
attivita'  assistenziali  previste  dalla   normativa   citata,   con
particolare riferimento al previsto recupero  delle  liste  d'attesa,
favorito  dal  progressivo  attenuamento  dell'impatto  sui   servizi
sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  dal
previsto rafforzamento strutturale dei  servizi  sanitari  regionali.
Sulla base delle risultanze  della  verifica  operata  dal  Ministero
della salute, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari
le risorse correnti a  valere  sul  Fondo  sanitario  nazionale  2021
previste dalla normativa citata, per tutte le attivita' assistenziali
rese dai rispettivi servizi sanitari regionali nel 2021, prescindendo
dalle  singole  disposizioni  in  relazione  a  ciascuna   linea   di
finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non  sia
trasmessa nel termine previsto dal  primo  periodo,  la  verifica  si
intende effettuata con esito  negativo.  Le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso  l'erogazione
delle prestazioni assistenziali negli anni 2021  e  2022  nell'ambito
delle risorse finanziarie previste a  legislazione  vigente  e  senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica»; 
      al  comma  9,  le  parole:  «del  decreto   legislativo»   sono
sostituite dalle seguenti: «del codice dell'ordinamento militare,  di
cui al decreto legislativo» e le  parole:  «relativi  cronoprogramma»
sono sostituite dalle seguenti: «relativi cronoprogrammi»; 
      dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
        «10-bis. Le somme dovute  ai  comuni  frontalieri,  ai  sensi
dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2020
e  2021,  a  titolo  di  compensazione  finanziaria,  possono  essere
impiegate, in ragione  della  grave  crisi  economica  causata  dalla
pandemia e  dal  perdurare  dello  stato  di  emergenza,  dai  comuni
medesimi, in parte corrente nel  limite  massimo  del  50  per  cento
dell'importo annualmente attribuito per le citate annualita'»; 
      il comma 11 e' sostituto dal seguente: 
        «11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 7, limitatamente
a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 9 e 10 si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 17»; 
      dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
        «11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente a 90
milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, pari
complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: 
          a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma  10,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
          b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
          c) quanto a 94 milioni di euro per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del  fondo  di  cui  all'articolo  9-quater,
comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
          d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
          e) quanto a 45 milioni di euro per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del fondo istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196; 
          f) quanto a 25 milioni di euro per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
          g) quanto a 20 milioni di euro per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero». 
    Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 16-bis (Misure di semplificazione ed accelerazione  degli
interventi   di   rifunzionalizzazione   degli   immobili   per    il
soddisfacimento  delle  esigenze  logistiche  delle   amministrazioni
statali). - 1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprieta'
di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti  o  in
scadenza entro il 31 dicembre 2023 e di razionalizzare gli  spazi  in
uso alle amministrazioni dello Stato di  cui  all'articolo  2,  comma
222, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  attraverso  la  rapida
realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili
di proprieta' statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze
allocative delle medesime amministrazioni statali, in coerenza con le
finalita' di digitalizzazione e sostenibilita' ecologica previste dal
Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  l'Agenzia  del  demanio
convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis  della
legge 7 agosto 1990, n.  241,  per  l'approvazione  del  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi  5  e
6, del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50.  Nella  medesima  conferenza  di  servizi,  da
intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  18
aprile 1994, n. 383, e' acquisito il  parere,  da  rendere  ai  sensi
dell'articolo 215 del citato codice di cui al decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50, nel termine di  venti  giorni,  sul  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica da parte  del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso
il provveditorato interregionale per le opere  pubbliche  competente,
cui il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e'  trasmesso  a
cura dell'Agenzia del demanio. 
      2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di  cui  al
comma 1, predisposto in conformita' a quanto  previsto  dall'articolo
48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
trasmesso altresi', a cura dell'Agenzia  del  demanio,  all'autorita'
competente ai fini dell'espressione del provvedimento di  valutazione
ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13,
comma 3, e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.  152  del
2006,   e   all'autorita'   preposta   alla    verifica    preventiva
dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i  termini
di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno  2019,  n.  55.  Gli  esiti  delle  valutazioni  ambientale  e
archeologica sono trasmessi e comunicati dalle  autorita'  competenti
alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi
di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il  dibattito  pubblico,  e'
escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo  24-bis
del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. 
      3. La determinazione conclusiva  della  conferenza  di  servizi
approva il progetto di fattibilita'  tecnica  ed  economica  e  tiene
luogo dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessari  ai
fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e  compensative.  La  determinazione
conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine  urbanistico  ed
edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine
alla  localizzazione  dell'opera,  ha  effetto  di   variante   degli
strumenti  urbanistici  vigenti  e  comprende  il  parere  reso   dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal  comitato  tecnico
amministrativo di cui all'articolo 215 del codice di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  provvedimento  di  valutazione
ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione  del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo  10  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni
agli interessati di cui all'articolo  14,  comma  5,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase  partecipativa  di  cui
all'articolo 11 del medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001.  Gli  enti  locali
provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera. 
      4. In deroga all'articolo 27  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  la  verifica  del   progetto
definitivo e del progetto esecutivo condotta ai  sensi  dell'articolo
26, comma 6, del medesimo codice  accerta,  altresi',  l'ottemperanza
alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del  progetto  di
fattibilita' tecnica ed economica, a  quelle  impartite  in  sede  di
valutazione ambientale e archeologica nonche' a quelle  eventualmente
impartite all'esito della procedura di cui all'articolo  14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
      5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito  della  verifica
di cui  al  comma  4,  l'Agenzia  del  demanio  procede  direttamente
all'approvazione  del  progetto  definitivo   ovvero   del   progetto
esecutivo. 
      6.  L'Agenzia  del  demanio  puo'   procedere   all'affidamento
congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei  relativi  lavori
anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica.
L'affidamento avviene mediante acquisizione del  progetto  definitivo
in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad
oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle
opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa  al  prezzo
indica distintamente il corrispettivo  richiesto  per  i  livelli  di
progettazione affidati e per  l'esecuzione  dei  lavori.  Laddove  si
rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio  puo'
indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione  del
progetto definitivo e alla stessa e'  chiamato  a  partecipare  anche
l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad  adeguare
il progetto alle eventuali prescrizioni conseguenti ai pareri resi in
sede di conferenza di servizi. 
      7. Al fine di  favorire  la  piu'  ampia  digitalizzazione  dei
servizi e delle attivita' della pubblica amministrazione,  anche  per
far fronte alle esigenze derivanti dal  prolungamento  dell'emergenza
sanitaria, gli importi e i  quantitativi  massimi  complessivi  degli
strumenti di acquisto e di negoziazione  il  cui  termine  di  durata
contrattuale non sia ancora spirato alla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del   presente   decreto,   anche   se
eventualmente sia stato gia' raggiunto l'importo  o  il  quantitativo
massimo, realizzati dalla Consip S.p.A. e  dai  soggetti  aggregatori
aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e
contact center, sicurezza, reti locali, server, personal  computer  e
licenze software, sono incrementati in misura pari al  50  per  cento
del  valore  iniziale,   fatta   salva   la   facolta'   di   recesso
dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da  esercitare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
      8. All'articolo 38, comma 1,  terzo  periodo,  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, dopo  le  parole:  "Difesa  servizi  S.p.A.,"  sono  inserite  le
seguenti: "l'Agenzia del demanio,". 
      9. Al fine di assicurare il conseguimento  degli  obiettivi  di
transizione ecologica ed innovazione digitale  perseguiti  dal  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  nonche'  per  accelerare   la
realizzazione  degli  interventi  di  valorizzazione,   manutenzione,
rifunzionalizzazione,  efficientamento  energetico   ed   adeguamento
sismico degli immobili di proprieta' statale,  inclusi  gli  immobili
confiscati gestiti dall'Agenzia  del  demanio,  la  predetta  Agenzia
opera utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione  di
beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi 106 e da 162 a
170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la Struttura di
cui al presente comma opera  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
      Art.  16-ter  (Modifica  all'articolo   14-quater   del   regio
decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710). - 1.  All'articolo  14-quater
del regio decreto-legge 24 luglio  1931,  n.  1223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo  comma
e' sostituito dal seguente: 
        "I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-bis, per la
parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle  indennita',
sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalita' di cui
all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio  1934,
n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568". 
      Art.  16-quater   (Modifiche   all'articolo   4   del   decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68). - 1. All'articolo  4  del  decreto
legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "In
deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al
medesimo personale possono essere conferiti piu' incarichi,  per  una
durata complessiva non superiore a dodici  anni.  Al  termine  di  un
periodo massimo  di  otto  anni  continuativi  di  servizio  prestato
all'estero, gli esperti sono reimpiegati  nel  territorio  nazionale,
con  possibilita'  di  ulteriore   destinazione   all'estero   presso
rappresentanze diplomatiche e  uffici  consolari  diversi  da  quelli
presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni"; 
      b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        "5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo  della
Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 e'  riconosciuto
come servizio utile a tutti gli effetti ai fini  dell'avanzamento  al
grado superiore". 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  fino  al  31
dicembre 2030. 
      Art. 16-quinquies (Anagrafe nazionale  dei  serbatoi  di  GPL).
- 1. E' istituita presso l'INAIL l'Anagrafe nazionale dei serbatoi di
GPL (ANSO)  installati  sul  territorio  nazionale,  con  le  risorse
disponibili sul bilancio dell'Istituto, nel limite di  1  milione  di
euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono individuati criteri e modalita' di  attuazione
per la predetta Anagrafe. 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione  di  euro
per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto  e  fabbisogno,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
      Art. 16-sexies (Disciplina dei contratti di  locazione  passiva
stipulati dalle Amministrazioni statali entro il 31 dicembre  2023  e
contenimento  della  spesa   per   societa'   pubbliche). -   1.   In
considerazione  delle  modalita'  organizzative  del   lavoro   delle
pubbliche  amministrazioni  e  avuto  riguardo  agli   obiettivi   di
digitalizzazione e di  transizione  ecologica  perseguiti  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni  centrali  come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196,  nonche'  le  Autorita'  indipendenti,  ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob),
e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i  contratti  di
locazione passiva stipulati dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023,
non applicano le riduzioni del canone di mercato previste  dai  commi
4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  in
presenza di una delle seguenti condizioni: 
        a) classe di efficienza energetica dell'immobile  oggetto  di
locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili
sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
        b) rispetto da parte delle  amministrazioni  statali  di  cui
all'articolo 2, comma 222, primo periodo,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 metri  quadrati  per
addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per  gli
immobili  non  di  nuova  costruzione  con   limitata   flessibilita'
nell'articolazione degli spazi interni; 
        c)  il  nuovo  canone  di  locazione  deve  essere  inferiore
rispetto  all'ultimo  importo  corrisposto,  fermo  restando   quanto
previsto dall'articolo 2,  commi  222  e  seguenti,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, per le amministrazioni statali. 
      2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle
attivita' funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale  e  ferma
restando l'autonomia finanziaria  e  operativa  della  societa',  per
ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024  non  si  applicano  alla
societa' AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in  materia
di gestione, organizzazione, contabilita',  finanza,  investimenti  e
disinvestimenti, previste dalla legislazione  vigente  a  carico  dei
soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di  cui  all'articolo  14,
commi  8-bis  e  8-ter,  della  medesima  legge  n.  196  del   2009,
all'articolo 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867,  868,  869,  870,
871 e 872, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e  al  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. La societa' rispetta l'obbligo  di
informazione preventiva al competente  Ministero  in  relazione  alle
operazioni finanziarie che comportano la variazione  dell'esposizione
debitoria della societa' stessa. 
      3. Avuto riguardo agli effetti sull'economia  e  sui  risultati
economici  delle  societa'  derivanti  dall'epidemia   da   COVID-19,
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  734,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sospesa per gli anni 2021  e
2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020,  2021  e  2022  non
sono comunque considerati nel computo delle annualita' in perdita. Le
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  734,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  non   si   applicano   alle   societa'   a
partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2,  comma
1,  lettera  p),  del  testo  unico  in   materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, nonche' alle societa' da queste controllate. 
      Art. 16-septies (Misure  di  rafforzamento  dell'Agenas  e  del
servizio  sanitario  della  Regione  Calabria).  - 1.  Al  comma  472
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo  il  primo
periodo sono aggiunti i seguenti: "Al fine di consentire  all'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare  le
attivita' dei commissari  ad  acta  per  l'attuazione  dei  piani  di
rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno  2022,  l'Agenas
e' autorizzata a bandire apposite  procedure  concorsuali  pubbliche,
secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-
legge 1° aprile 2021, n. 44,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle  ordinarie  procedure  di
mobilita', e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio
2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali,  un  contingente  di  40
unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D,
con corrispondente incremento della vigente  dotazione  organica.  Ai
relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022,  si
provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo". 
      2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale  n.
168 del 23 luglio 2021 e al fine  di  concorrere  all'erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza, nonche' al fine  di  assicurare  il
rispetto  della  direttiva  europea  sui   tempi   di   pagamento   e
l'attuazione del  piano  di  rientro  dei  disavanzi  sanitari  della
Regione Calabria: 
        a) l'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali
(Agenas)  assegna  il  personale  assunto  ai  sensi  del  comma  472
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, a supporto del commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai  disavanzi  sanitari  della
Regione Calabria fino al 31 dicembre  2024.  Il  predetto  personale,
sulla base dei fabbisogni  stimati  dal  commissario  ad  acta,  puo'
operare anche presso il Dipartimento  tutela  della  salute,  servizi
sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e  gli  enti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario  della  medesima  regione
che assicurano le risorse strumentali necessarie; 
        b) ciascuno degli enti  di  cui  all'articolo  19,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  del
servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di  supportare  le
funzioni  delle  unita'  operative  semplici  e  complesse,  comunque
denominate,  deputate  al  processo  di  controllo,  liquidazione   e
pagamento delle fatture, sia per la  gestione  corrente  che  per  il
pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria  dei  fornitori  sul
debito iscritto fino al 31 dicembre 2020, e' autorizzato a reclutare,
sulla base dei fabbisogni  di  personale  valutati  e  approvati  dal
commissario ad acta, fino a 5 unita' di personale  non  dirigenziale,
categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo  determinato
di durata non superiore a  trentasei  mesi,  esperte  nelle  predette
procedure e dotate dei previsti requisiti formativi,  nel  limite  di
spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022  al  2024.  Le
predette unita' sono reclutate tramite procedura  selettiva  pubblica
direttamente dagli enti  ovvero  avvalendosi  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli  anni  dal  2022  al
2024, a cui si provvede per gli anni  2022  e  2023  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 novembre
2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
2020, n. 181, e per l'anno 2024 a valere sulle risorse  di  cui  alla
lettera f) del presente comma. Resta fermo che, qualora  i  fornitori
non  diano  risposta  entro  il  31  dicembre  2022   alla   prevista
circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito  si  intende
non dovuto; 
        c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino  al  31  dicembre  2024,  la  Guardia  di
finanza, nell'ambito delle proprie funzioni, collabora con le  unita'
operative semplici  e  complesse  deputate  al  monitoraggio  e  alla
gestione del contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente di 5
ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo  19,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  del
servizio sanitario della Regione  Calabria.  Le  modalita'  operative
della  collaborazione  sono  definite  nell'ambito   del   protocollo
d'intesa previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020,
n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2020,
n. 181. A tal fine la  Guardia  di  finanza,  fermo  restando  quanto
previsto dagli  articoli  703  e  2199  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'
autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma  10,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione  dal
1° gennaio 2022 di 45 unita' di personale del ruolo  ispettori  della
Guardia di finanza quale anticipazione  delle  facolta'  assunzionali
del 2025. Agli oneri di  cui  alla  presente  lettera,  pari  a  euro
1.517.491 per il 2022,  a  euro  2.075.280  per  il  2023  e  a  euro
2.507.757 per il 2024, si provvede mediante corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
        d) al fine di garantire la piena operativita' delle attivita'
proprie  della  gestione  sanitaria  accentrata  (GSA)  del  servizio
sanitario della Regione Calabria operante ai sensi  dell'articolo  22
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Regione  Calabria,
nel  rispetto  dei  vincoli  assunzionali  previsti  dalla  normativa
vigente  e  a  valere  sulle  risorse  del   proprio   bilancio,   e'
autorizzata, per la gestione della predetta GSA, al reclutamento  con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,  di  durata  non
superiore a trentasei mesi, di 1 unita' di personale  dirigenziale  e
di 4  unita'  di  personale  non  dirigenziale  da  inquadrare  nella
categoria D, tramite procedura selettiva pubblica  operata,  d'intesa
con il commissario ad acta ovvero avvalendosi della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Il  menzionato  contingente  di
personale puo' essere integrato, a valere sulle risorse del  bilancio
della Regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti,
nominati  nel  rispetto  dei  vincoli  assunzionali  previsti   dalla
normativa vigente e del limite di spesa complessivo di  500.000  euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il  medesimo  triennio
2022-2024  la  Regione  Calabria  e'  autorizzata  a  conferire   due
incarichi  dirigenziali  in  deroga  ai  limiti  percentuali  di  cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165; 
        e) per l'anno 2022 non si da' luogo  alla  compensazione  del
saldo di mobilita' extraregionale definita per  la  Regione  Calabria
nella matrice della mobilita' extraregionale approvata dal Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome ed  inserita
nell'atto  formale  di  individuazione   del   fabbisogno   sanitario
regionale standard e delle relative fonti di finanziamento  dell'anno
2022. Le relative somme sono  recuperate  dalle  regioni  e  province
autonome in  un  arco  quinquennale  a  partire  dall'anno  2026.  Il
Ministero dell'economia e delle  finanze  provvede  a  tal  fine.  Si
applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
        f) e' autorizzato nell'ambito del finanziamento del  Servizio
sanitario nazionale un contributo di  solidarieta'  in  favore  della
Regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e
2025; 
        g) al fine di coadiuvare le attivita' previste  dal  presente
comma, assicurando al servizio sanitario della  Regione  Calabria  la
liquidita'  necessaria  allo  svolgimento  delle  predette  attivita'
finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei
confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,
non possono  essere  intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive.  I
pignoramenti e le prenotazioni a  debito  sulle  rimesse  finanziarie
trasferite dalla Regione Calabria  agli  enti  del  proprio  servizio
sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto non producono effetti
dalla suddetta data e non vincolano gli enti del  servizio  sanitario
regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per  il  pagamento
dei debiti, delle somme agli stessi trasferite  durante  il  suddetto
periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino  al
31 dicembre 2025. 
      3. Il comma 2 si applica nei confronti della  Regione  Calabria
anche ove,  in  considerazione  dei  risultati  raggiunti,  cessi  la
gestione commissariale del piano di rientro  dai  disavanzi  sanitari
della  Regione  Calabria.  In  tale  ipotesi  ogni   riferimento   al
commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si  intende
fatto alla Regione Calabria. 
      Art. 16-octies (Semplificazione e accelerazione delle attivita'
finalizzate alla realizzazione del programma  di  interventi  per  le
citta' di  Bergamo  e  Brescia  designate  "Capitale  italiana  della
cultura" per il 2023).  - 1.  In  considerazione  della  designazione
delle citta' di Bergamo e  Brescia  quali  "Capitale  italiana  della
cultura" per l'anno 2023, disposta dall'articolo  183,  comma  8-bis,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  al  fine  di
assicurare l'avvio e la  celere  realizzazione  degli  interventi  di
manutenzione straordinaria degli immobili di proprieta'  dello  Stato
insistenti nei relativi territori, ricompresi nel sistema  accentrato
delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111,  previo  accordo  con  le  strutture  territoriali  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili,
l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi puo' essere  gestita
dall'Agenzia del demanio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, qualora gli stessi interventi siano  relativi  ad  immobili
rientranti nei piani per la  prevenzione  del  rischio  sismico,  per
l'efficientamento energetico o in altri piani di  investimento  della
medesima Agenzia, ovvero laddove possano  essere  comunque  garantite
economie di scala e forme di  razionalizzazione  degli  investimenti.
Per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  primo  periodo
l'Agenzia del  demanio  e'  autorizzata  ad  utilizzare,  nel  limite
complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziate a legislazione
vigente ai sensi dell'articolo  12,  comma  6,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111». 
    All'articolo 17: 
      al comma  1,  le  parole:  «all'articolo  1,  comma  339»  sono
sostituite dalle seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 339» e  le
parole: «di cui al dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo»; 
      al comma 2, dopo le parole: «di 187 milioni» sono  inserite  le
seguenti: «di euro»; 
      al comma 3: 
        all'alinea, dopo le parole: «articoli 2, 4,» e'  inserita  la
seguente: «5,» e le parole: «saldo netto da finanziare di  cassa  in»
sono sostituite dalle seguenti: «saldo netto da finanziare di  cassa,
a»; 
        alla lettera a), le parole: «fondo di  cui  all'articolo  44,
del decreto legislativo» sono sostituite dalle  seguenti:  «Fondo  di
cui all'articolo 44 del codice della protezione  civile,  di  cui  al
decreto legislativo»; 
        alla lettera b), le parole: «fondo di  cui  all'articolo  26,
comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34» sono sostituite
dalle  seguenti:  «Fondo  di  cui  all'articolo  26,  comma  10,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,»; 
        alla lettera i), le parole: «legge n. 21 maggio 2021,  n.  69
relativi» sono sostituite dalle seguenti: «legge 21 maggio  2021,  n.
69, relativa»; 
        alla lettera m), le parole: «, 165 milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e a 165 milioni di euro», le parole: «gestione della
tesoreria, azione  1-  Interessi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«gestione della tesoreria", azione  "Interessi»  e  dopo  le  parole:
«tutela della finanza» e' inserita la seguente: «pubblica»; 
        alla  lettera  o),  le  parole:  «,  euro  34.304.000»   sono
sostituite dalle seguenti: «e a euro 34.304.000»; 
        alla lettera r), le parole: «e 173,7 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «, 173,7 milioni» e le parole:  «e  298,369  milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «, 298,369 milioni». 
    All'Allegato I: 
      al numero 11, le parole: «Mancanza protezione» sono  sostituite
dalle seguenti: «Mancanza di protezione»; 
      dopo il numero 12 e' aggiunto il seguente: 
        «12-bis - Mancata  notifica  all'organo  di  vigilanza  prima
dell'inizio  dei  lavori  che  possono  comportare  il   rischio   di
esposizione all'amianto - Euro 3.000». 
    Alla Tabella 1: 
      le parole: «Casale sul sile» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Casale sul Sile», le parole: «Castelfranco veneto»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «Castelfranco  Veneto»,  le  parole:  «Castello  di
Godeco» sono sostituite dalle  seguenti:  «Castello  di  Godego»,  la
parola: «Codogne'»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Codogne'»,  le
parole: «Godega sant'urbano» sono sostituite dalle seguenti:  «Godega
di Sant'Urbano», le parole: «Maserada sul Pive» sono sostituite dalle
seguenti:  «Maserada  sul  Piave»,  la   parola:   «Refronteolo»   e'
sostituita dalla seguente: «Refrontolo» e le parole:  «Riese  PIO  X»
sono sostituite dalle seguenti: «Riese Pio X».