(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
 
    Le Parti Contraenti facilitano lo  scambio  e  la  diffusione  di
opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico,  di
musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione  orale,
e di film d'interesse educativo o  documentario  riguardante  i  loro
Paesi.