(Accordo-art. 11)
                              Art. 11. 
 
    Le parti Contraenti facilitano la cooperazione  nel  campo  delle
arti dello spettacolo (teatro,  danza,  narrazione,  circo,  musica),
delle Arti visive (Arti plastiche, fotografia, moda, design,  cinema,
architettura)  e  delle  Arti  della   scrittura   e   della   parola
(letteratura, poesia, fumetti, media / internet). 
    Le Parti facilitano anche lo scambio di  esperti  e  artisti  per
spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali,
nonche' per la creazione e gestione di archivi audiovisivi. 
    I costi di organizzazione di questi eventi saranno concordati tra
le parti in conformita' alle regolamentazioni vigenti nei  rispettivi
paesi e in funzione delle risorse disponibili.