Art. 11. Le parti Contraenti facilitano la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle Arti visive (Arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle Arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media / internet). Le Parti facilitano anche lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonche' per la creazione e gestione di archivi audiovisivi. I costi di organizzazione di questi eventi saranno concordati tra le parti in conformita' alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi paesi e in funzione delle risorse disponibili.