Art. 12. Al fine di facilitare lo sviluppo della collaborazione sportiva tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore. Le modalita' e le forme di tale collaborazione, nonche' i soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno, verranno di volta in volta concordati tra le Parti, in base alla normativa vigente nei Paesi in cui saranno realizzati ed in base alle disponibilita' finanziarie.