(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
 
    Al fine di facilitare lo sviluppo della  collaborazione  sportiva
tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno  le  visite  degli
sportivi e dei tecnici  allo  scopo  di  promuovere  partenariati  in
questo settore. 
    Le modalita'  e  le  forme  di  tale  collaborazione,  nonche'  i
soggetti su cui i relativi oneri finanziari graveranno,  verranno  di
volta in volta concordati  tra  le  Parti,  in  base  alla  normativa
vigente  nei  Paesi  in  cui  saranno  realizzati  ed  in  base  alle
disponibilita' finanziarie.