Art. 16. Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista culturale e scientifica che si riunira' alternativamente nelle Capitali dei due Paesi, incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di stipulare Protocolli Esecutivi pluriennali. Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.