(Accordo-art. 16)
                              Art. 16. 
 
    Per  dare  applicazione  al  presente  Accordo,  le   due   Parti
Contraenti decidono di istituire una Commissione  Mista  culturale  e
scientifica che si riunira' alternativamente nelle Capitali  dei  due
Paesi,  incaricata  di  esaminare  il  progresso  della  cooperazione
culturale,  scientifica  e  tecnologica  e  di  stipulare  Protocolli
Esecutivi pluriennali. 
    Gli oneri derivanti dalla predetta Commissione verranno sostenuti
tramite le risorse disponibili, individuate  di  volta  in  volta  da
ciascuna Parte.