(Accordo-art. 18)
                              Art. 18. 
 
    Il presente accordo, valido per un periodo di  cinque  (5)  anni,
entrera' in vigore dal momento del ricevimento  dell'ultima  notifica
per  via  diplomatica  dell'avvenuto  espletamento  delle   procedure
interne richieste dal diritto interno  di  ciascuna  delle  Parti;  e
sara' rinnovabile per tacita riconduzione.