Art. 19. Ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. Tale denuncia avra' effetto dopo un anno dalla notifica scritta all'altra Parte. In caso di denuncia, essa non incidera' su quanto comunicato ai vari beneficiari fino alla fine dell'anno in corso e, per quanto riguarda i borsisti, fino alla fine della formazione scolastica od universitaria in corso alla data della denuncia. Ciascuna Parte potra' chiedere la revisione o la modifica di tutto o di parte del presente Accordo. Le parti riviste o modificate di comune accordo entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte delle Parti Contraenti. In fede, i due sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato l'Accordo in due originali, in lingua italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede. Fatto a Roma, il 17 maggio 2011 Parte di provvedimento in formato grafico