(Accordo-art. 19)
                              Art. 19. 
 
    Ciascuna delle Parti Contraenti potra'  denunciare  in  qualsiasi
momento il presente Accordo. Tale denuncia avra' effetto dopo un anno
dalla notifica scritta all'altra Parte. In caso di denuncia, essa non
incidera' su quanto comunicato ai vari  beneficiari  fino  alla  fine
dell'anno in corso e, per quanto riguarda i borsisti, fino alla  fine
della formazione scolastica od universitaria in corso alla data della
denuncia. 
    Ciascuna Parte potra' chiedere la  revisione  o  la  modifica  di
tutto o di parte del presente Accordo. Le parti riviste o  modificate
di comune accordo entreranno in vigore dopo l'approvazione  da  parte
delle Parti Contraenti. 
    In  fede,  i  due  sottoscritti,  debitamente   autorizzati   dai
rispettivi governi, hanno firmato  l'Accordo  in  due  originali,  in
lingua italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede. 
      Fatto a Roma, il 17 maggio 2011 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico