(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    Ciascuna delle  Parti  Contraenti  facilita  l'ammissione,  nelle
rispettive  Universita'  ed  Istituti  di  Istruzione  Superiore,  di
cittadini dell'altra Parte e permettera' loro di portare avanti,  sul
proprio territorio, in conformita' con la  legislazione  vigente,  la
formazione professionale, gli studi  universitari  e  l'attivita'  di
ricerca.