Art. 2. Ciascuna delle Parti Contraenti facilita l'ammissione, nelle rispettive Universita' ed Istituti di Istruzione Superiore, di cittadini dell'altra Parte e permettera' loro di portare avanti, sul proprio territorio, in conformita' con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attivita' di ricerca.