(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    Nel campo dell'istruzione  e  della  formazione,  ciascuna  Parte
Contraente  mette,  nei  limiti   del   possibile,   a   disposizione
dell'altra, delle borse di studio e di  perfezionamento  nei  settori
che saranno concordati tra le Parti.