(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
 
    Le  Parti  Contraenti  facilitano  lo  scambio  di  studenti,  di
tirocinanti,  del   personale   insegnante,   dei   ricercatori,   di
specialisti, di tecnici e  di  conferenzieri  o  di  tutte  le  altre
persone che esercitano un'attivita' che ricada nei settori menzionati
all'articolo 1.