(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    Conformemente   alla   propria   legislazione,   ciascuna   Parte
Contraente  garantisce  agli  specialisti,  agli   universitari,   ai
ricercatori  ed  agli  insegnanti  dell'altra  Parte,   l'accesso   a
biblioteche, archivi,  musei,  laboratori  di  ricerca  ed  organismi
culturali.