(Accordo-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    Le Parti Contraenti facilitano lo scambio di  libri,  riviste  ed
oggetti diversi da quelli presenti nei musei. 
    In materia di museografia, le Parti  Contraenti  si  impegnano  a
sviluppare la collaborazione tra i  Musei,  al  fine  di  mettere  in
rilievo l'originalita' culturale ed artistica di ciascun Paese  e  di
favorire la conservazione del patrimonio.