Art. 8. Le Parti Contraenti facilitano lo scambio di libri, riviste ed oggetti diversi da quelli presenti nei musei. In materia di museografia, le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione tra i Musei, al fine di mettere in rilievo l'originalita' culturale ed artistica di ciascun Paese e di favorire la conservazione del patrimonio.