(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 2: 
        all'alinea, le parole: «Per i soggetti» sono sostituite dalle
seguenti: «Ai  soggetti»  e  dopo  le  parole:  «100.000  euro»  sono
inserite le seguenti: «per ciascun beneficiario»; 
        alla lettera b), le parole: «qualora l'impresa o la  societa'
abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del  decreto  legislativo
11  aprile  2006,  n.  198,  per  l'imprenditoria   femminile»   sono
sostituite dalle seguenti: «per le imprese o  le  societa'  aventi  i
requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del
codice di cui al decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198»,  le
parole: «le societa' di capitali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per le societa' di capitali», le parole: «e le imprese  individuali»
sono sostituite dalle seguenti: «e per le imprese individuali»  e  le
parole: «tra i 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «tra 18  anni
compiuti»; 
        alla lettera c), dopo le parole: «le imprese»  sono  inserite
le seguenti: «o le societa'»; 
        al comma 4, le parole: «alle  strutture  che  svolgono»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle imprese che esercitano», le  parole:
«alle strutture ricettive»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle
imprese che gestiscono strutture ricettive» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, inclusi i parchi acquatici e  faunistici.  Gli
incentivi  sono  riconosciuti  altresi'  alle  imprese  titolari  del
diritto  di  proprieta'  delle  strutture  immobiliari  in   cui   e'
esercitata una delle attivita' imprenditoriali  di  cui  al  presente
comma»; 
      al comma 5: 
        all'alinea, le parole: «ivi incluso»  sono  sostituite  dalla
seguente: «compreso»; 
        alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«del presente comma»; 
        alla lettera d), la parola: «relativi»  e'  sostituita  dalla
seguente: «relativamente»; 
        alla lettera e), le parole: «spese per  la  digitalizzazione»
sono sostituite dalle seguenti: «interventi di digitalizzazione,  con
riferimento alle spese»; 
      al comma 6,  le  parole:  «regolamento  UE  n.  2020/852»  sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020»; 
      al comma 7, le parole: «di tali costi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di tali spese»; 
      al comma 8: 
        al primo periodo, dopo le parole: «Il credito d'imposta» sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo»; 
        al quarto periodo, le  parole:  «preventivamente  alla»  sono
sostituite dalle seguenti: «prima della», le  parole:  «alle  imprese
beneficiarie»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «ai   soggetti
beneficiari» e dopo le parole: «d'intesa» sono inserite le  seguenti:
«tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate»; 
        al sesto periodo, la parola: «comprese» e'  sostituita  dalla
seguente: «compresi»; 
        l'ottavo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  credito
d'imposta e il contributo a fondo perduto  di  cui  al  comma  2  non
concorrono alla formazione del reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917»; 
      al comma 9, le parole: «Ministero del turismo,  pubblica»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero  del  turismo  pubblica»  e  le
parole: «ivi inclusa» sono sostituite dalla seguente: «compresa»; 
      al  comma  10,  secondo   periodo,   le   parole:   «sul   sito
istituzionale» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel  sito  internet
istituzionale»; 
      al comma 11, le parole: «comma 1, si applicano» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 1 si applicano» e le parole: «conclusi,  alla»
sono sostituite dalle seguenti: «conclusi alla»; 
      al  comma  12,  le  parole:  «dell'entrata  in   vigore»   sono
sostituite dalle seguenti: «della data di entrata in vigore»; 
      al comma 13, le parole: «e' ulteriormente autorizzata la»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' autorizzata l'ulteriore»; 
      al comma 14: 
        al secondo periodo, le parole:  «commi  1  e  2,  sono»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «commi  1  e  2  sono»  e  le   parole:
«regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione
europea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «regolamento  (UE)   n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013»; 
        al terzo periodo, le parole:  «registro  nazionale  aiuti  di
Stato» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Registro  nazionale  degli
aiuti di Stato»; 
      al  comma  15,  le  parole:  «entro  il  31  marzo  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2023»; 
      al comma 16, le parole: «e 5,» sono sostituite dalle  seguenti:
«e 5»; 
      al  comma  17,  secondo  periodo,  le   parole:   «L'attuazione
dell'intervento   garantisce»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«Nell'attuazione  delle  disposizioni  del   presente   articolo   e'
garantito»  e  dopo  le  parole:  «comma  6-bis,»  sono  inserite  le
seguenti: «secondo periodo,»; 
      dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti: 
        «17-bis. Al fine di sostenere la  ripresa  e  la  continuita'
dell'attivita' delle imprese operanti nel settore della ristorazione,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e'
istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo  perduto
alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10  milioni  di  euro
per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa. 
        17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui
al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate. 
        17-quater. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma
17-bis, pari a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
        17-quinquies. L'efficacia delle  disposizioni  dei  commi  da
17-bis  a   17-quater   e'   subordinata   all'autorizzazione   della
Commissione europea ai sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; 
      alla rubrica, dopo la parola:  «Contributi»  sono  inserite  le
seguenti: «a fondo perduto». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, la  parola:  «PMI")»  e'  sostituita  dalla
seguente: «PMI)"» e dopo le  parole:  «articolo  1,  comma  4,»  sono
inserite le seguenti: «del presente decreto»; 
        dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per i giovani
che intendono avviare attivita' nel settore agrituristico le garanzie
di cui al primo periodo sono concesse ai soggetti  di  eta'  compresa
tra 18 e 40 anni»; 
      al  comma  2,  le  parole:  «comma  1,  sono  rilasciate»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1 sono rilasciate»; 
      al comma 3, alinea, le parole: «comma  1,  si  applicano»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1 si applicano»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Nell'attivita' di rilascio delle garanzie di  cui  al
comma 1 il consiglio di gestione  del  Fondo  adotta  un  modello  di
valutazione    del     rischio     adeguato     alle     specificita'
economico-finanziarie delle imprese turistiche. Ai  fini  di  cui  al
presente articolo, la composizione  del  consiglio  di  gestione  del
Fondo e' integrata con un membro designato dal Ministero del  turismo
e con un rappresentante delle organizzazioni  nazionali  maggiormente
rappresentative delle imprese turistiche»; 
      al comma 5, le  parole:  «d),  ed  e)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «d) ed e),». 
    All'articolo 3: 
      al comma 4, le parole: «Comitato Interministeriale della»  sono
sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la»; 
      al comma 6, primo periodo, le parole: «del  presente  articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»; 
      al comma 8, le parole: «da SACE S.p.a.» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla societa' SACE S.p.a.»; 
      dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
        «9-bis. Al fine di rendere piu' efficienti  gli  investimenti
di cui al Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  finalizzati  a
sostenere la crescita economica nazionale e la  competitivita'  delle
imprese, all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
"Tale limite massimo e' ridotto al 50 per cento per  le  assegnazioni
effettuate  nel  periodo  2022-2024,  al  fine  di   promuovere   gli
investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.   77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108"». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      «Art. 3-bis. (Fondo turismo). - 1. Il comma 3 dell'articolo 178
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'  sostituito  dal
seguente: 
        "3. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 40  milioni
di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15
milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di  euro  per  l'anno
2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo  e  la  coesione  -   programmazione   2014-2020,   di   cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa
deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per
i  predetti  importi  annuali,  le  somme  gia'  assegnate  al  Piano
operativo 'Cultura e turismo', come  rimodulate  dalla  deliberazione
del CIPE n. 46/2020 del 28 luglio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi
di competenza del Ministero della cultura. Il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio"». 
    All'articolo 4: 
      al comma 2, terzo periodo, la parola: «comprese» e'  sostituita
dalla seguente: «compresi»; 
      al comma 3, secondo periodo,  le  parole:  «registro  nazionale
aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti:  «Registro  nazionale
degli aiuti di Stato». 
    Alla rubrica del capo II del titolo I sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: «e opere pubbliche». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), numero 1), capoverso 7, secondo periodo,  le
parole: «alla rete Sistema» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla
rete del  Sistema»,  le  parole:  «ed  e  alla  accessibilita'»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e  all'accessibilita'»  e  le  parole:
«performances  del   gestore»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«prestazioni rese dal gestore»; 
        alla lettera b): 
          al numero 2), capoverso 2: 
          al primo periodo, le parole: «,  di  seguito  CIPESS»  sono
sostituite dalla seguente: «(CIPESS)»; 
          al quinto periodo, le parole: «delle infrastrutture e della
mobilita'  sostenibile»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili»; 
          il  settimo  periodo  e'  sostituito  dal   seguente:   «Il
contratto di  programma  e'  trasmesso,  entro  cinque  giorni  dalla
sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e
al CIPESS, con apposita informativa»; 
          al numero 3), capoverso 2-bis, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente   periodo:   «Gli   aggiornamenti,   entro   cinque   giorni
dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti
dal terzo periodo, dalla loro  sottoscrizione,  sono  trasmessi  alle
Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, capoverso Art. 53-bis: 
        al comma 1: 
          al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «e'  svolta»  sono
inserite le seguenti: «dalla stazione appaltante»; 
          dopo il secondo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «La
convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo e'
effettuata senza  il  previo  espletamento  della  procedura  di  cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile  1994,  n.  383.  Il  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica e' trasmesso a cura  della  stazione  appaltante
all'autorita' competente ai fini dell'espressione  della  valutazione
di  impatto  ambientale  di  cui  alla  parte  seconda  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione  di
cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152
del  2006,  contestualmente  alla  richiesta  di  convocazione  della
conferenza di servizi di cui al secondo periodo del  presente  comma.
Gli esiti della valutazione di impatto ambientale  sono  trasmessi  e
comunicati dall'autorita' competente alle altre  amministrazioni  che
partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva
della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto
ambientale»; 
          e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
del  presente  comma  si   applicano   anche   ai   procedimenti   di
localizzazione delle opere  in  relazione  ai  quali,  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, non sia  stata  ancora
indetta  la  conferenza  di  servizi  di  cui  all'articolo   3   del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  383
del 1994»; 
        dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
          «1-bis. Gli effetti della determinazione  conclusiva  della
conferenza di servizi di cui al comma 1 si  producono  anche  per  le
opere  oggetto  di  commissariamento  a  norma  dell'articolo  4  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a  seguito  dell'approvazione  del
progetto da parte del  Commissario  straordinario,  d'intesa  con  il
presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo  articolo
4. 
          1-ter.  In  relazione  alle   procedure   concernenti   gli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi  cofinanziati  dai  fondi
strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti  di  progettazione
ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari  e
tecnico-professionali  al  progettista   individuato   dall'operatore
economico che partecipa alla procedura  di  affidamento,  o  da  esso
associato; in tali casi si applica il comma 1-quater dell'articolo 59
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50»; 
        al comma 2, le parole: «comitato tecnico amministrativo» sono
sostituite dalle seguenti: «comitato tecnico-amministrativo»; 
        al comma 3, secondo periodo,  le  parole:  «articolo  4,  del
decreto-legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  4  del
decreto-legge» e dopo le parole: «dall'articolo 44,  comma  3,»  sono
inserite le seguenti: «del presente decreto»; 
        dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
          «6-bis. In considerazione delle esigenze di accelerazione e
semplificazione dei procedimenti  relativi  a  opere  di  particolare
rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture  di  cui
al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al  fine
di assicurare una realizzazione coordinata di tutti  gli  interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di  un
unico soggetto attuatore nonche'  l'applicazione  delle  disposizioni
del presente decreto anche agli  interventi  finanziati  con  risorse
diverse da quelle previste  dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai  programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a  esclusione
di quelle relative alla  vigilanza,  al  controllo  e  alla  verifica
contabile»; 
      al comma 2 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, e' inserito il seguente: 
          "6-bis. La determinazione conclusiva  della  conferenza  di
servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata
dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  o
la nuova determinazione conclusiva del  Consiglio  dei  ministri  nei
casi previsti dal  comma  6,  ove  gli  elaborati  progettuali  siano
sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste
dal capo  IV  del  titolo  II  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
2001, n. 327,  determinano  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'
dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del  medesimo  testo
unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di
pubblica utilita' di cui all'articolo 16 del citato  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  327  del  2001  e'
integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata  dal  comma  4  del  presente
articolo"». 
    Nel capo II del titolo I,  dopo  l'articolo  6  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «Art. 6-bis. (Disposizioni in materia  di  progettazione  delle
opere  pubbliche). -  1.   Al   fine   di   promuovere   la   massima
partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle  risorse  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza  o  del  Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari  destinate  alla  realizzazione  di  opere
pubbliche,   le   procedure   di   affidamento   dell'attivita'    di
progettazione richiesta dai predetti bandi possono  essere  espletate
anche in mancanza  di  una  specifica  previsione  nei  documenti  di
programmazione di  cui  all'articolo  21  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
      Art. 6-ter. (Avvisi relativi alle procedure negoziate  per  gli
investimenti finanziati con  le  risorse  previste  dal  PNRR). -  1.
All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il
terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Ferma  restando   la
possibilita', per gli operatori economici, di manifestare interesse a
essere invitati alla procedura, la pubblicazione di  cui  al  periodo
precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a
seguito del  quale  qualsiasi  operatore  economico  puo'  presentare
un'offerta". 
      Art. 6-quater. (Funzioni e  compensi  del  collegio  consultivo
tecnico  delle  stazioni  appaltanti).  - 1.   All'articolo   6   del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) al comma 1, le parole: "e con funzioni di  assistenza  per
la" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' di"; 
        b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
          "7-bis.  In  ogni  caso,  i  compensi  dei  componenti  del
collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del  comma  7,  non
possono complessivamente superare: 
          a) in caso di collegio consultivo tecnico composto  da  tre
componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per  cento  del  valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,25 per cento  per  la  parte
eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di  euro  e  allo
0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro; 
          b) in caso  di  collegio  consultivo  tecnico  composto  da
cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8  per  cento  del
valore dell'appalto, per gli appalti di valore  non  superiore  a  50
milioni di euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,4 per  cento  per
la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di  euro
e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro"». 
    All'articolo 7: 
      al comma 2, lettera b), capoverso 3-bis: 
        dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «La  societa'
Difesa servizi S.p.A. puo' avvalersi,  senza  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla  rappresentanza  e   difesa   in   giudizio   dello   Stato   e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, per  la  rappresentanza  e  la  difesa  nei
giudizi relativi alle attivita' di cui al presente comma»; 
        al secondo periodo, le parole: «Difesa servizi S.p.A..»  sono
sostituite dalle seguenti: «Difesa servizi S.p.A.»; 
        al terzo periodo, le parole: «dell'incarico,  rapporto»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'incarico o del rapporto»; 
        al quarto periodo, le parole: «a Difesa servizi  S.p.A»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla societa' Difesa servizi S.p.A.»; 
      al comma 3, lettera b), le parole: «"e 4-ter"  sono  soppresse»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «:  "ai  commi  1  e  4-ter"  sono
sostituite dalle seguenti: "al comma 1"»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza connessi con la missione  1  -  componente  1
"Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", allo  scopo  di
favorire  la  transizione  digitale  del  Ministero  della  difesa  e
potenziare le capacita' dei processi di conservazione digitale  degli
archivi  e  dei  sistemi  di  controllo  di  qualita'  delle   unita'
produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonche'  per  la
realizzazione   di   interventi   di   ammodernamento,   manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, e'  autorizzato  a
favore della predetta Agenzia un contributo di  11.300.000  euro  per
l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a  11.300.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 
      il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. La  societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  eroga  servizi  in  qualita'  di
infrastruttura nazionale cloud a favore delle amministrazioni per  le
quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per  la
cybersicurezza nazionale nonche' delle altre amministrazioni centrali
che si avvalgono della predetta societa' ai  sensi  dell'articolo  51
del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come  modificato
dal comma 4 del presente articolo». 
    La rubrica del capo IV del titolo I e' sostituita dalla seguente:
«Procedure di spesa e controllo parlamentare». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, primo periodo, le parole: «, del Parlamento europeo
e del Consiglio del 12 febbario 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di  potenziamento
della medicina di precisione previste nella missione 4, componente  2
"Dalla  ricerca  all'impresa",  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, con decreto del Ministro della salute, da adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, su proposta dell'Agenzia  nazionale
per i servizi sanitari regionali (Agenas), previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le
modalita' e le procedure per l'istituzione dei Molecular tumor  board
nell'ambito delle reti oncologiche regionali e  per  l'individuazione
dei  centri  specialistici  per  l'esecuzione   dei   test   per   la
profilazione genomica estesa Next  generation  sequencing  (NGS),  da
parte di ciascuna regione  e  provincia  autonoma.  Con  il  medesimo
decreto sono altresi' definiti i compiti e le regole di funzionamento
dei Molecular tumor board nonche' le modalita' e  i  termini  per  la
raccolta dei dati relativi ai risultati dei test per la  profilazione
genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici. 
        1-ter. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto di  cui
comma  1-bis,  nel  rispetto  delle  previsioni   ivi   contenute   e
assicurando la  parita'  di  accesso  e  di  trattamento  nonche'  la
multidisciplinarita'  e  l'interdisciplinarita',  le  regioni  e   le
province autonome  provvedono  all'istituzione  dei  Molecular  tumor
board e dei centri specialistici di cui al comma 1-bis. 
        1-quater.   Le   amministrazioni    interessate    provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e  1-ter  con
le risorse finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
      al comma 3, dopo la parola: «(DNSH)» e'  inserito  il  seguente
segno d'interpunzione: «"»; 
      al comma  5,  secondo  periodo,  la  parola:  «rinvenienti»  e'
sostituita dalla seguente: «rivenienti». 
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
      «Art. 8-bis. (Disposizioni in materia di distretti  turistici).
- 1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al  comma  4,  le  parole:  "Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Ministro del turismo"; 
        b)  al  comma  5,  la  parola:  "2021"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2023" e le parole: "dei beni e delle  attivita'  culturali
e" sono soppresse». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1, la parola: «2025»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«2025.»; 
      al comma 2: 
        alla lettera a), le parole: «sono inserite le seguenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto il seguente periodo»; 
        alla lettera c), le  parole:  «comma  861,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 861»; 
      al comma 6: 
        al primo periodo, le parole: «il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «il   Ministro
dell'economia e delle finanze» e dopo le parole: «30  dicembre  2020,
n. 178,» sono inserite le seguenti: «con proprio decreto,»; 
        dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Gli  schemi
dei decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze  adottati  ai
sensi  del  primo  periodo  sono  trasmessi  alle  Camere   ai   fini
dell'espressione dei pareri da parte delle  Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni
dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono  essere
comunque adottati»; 
      al comma 8, le parole: «con funzioni di supporto alle attivita'
di analisi e valutazione della spesa e di  proposta  all'applicazione
dell'articolo 22-bis  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il
Comitato opera in relazione alle linee guida stabilite dal Presidente
del Consiglio dei ministri e riferisce al  Ministro  dell'economia  e
delle finanze» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  funzioni  di
indirizzo  e  programmazione  delle  attivita'  di   analisi   e   di
valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per   l'applicazione
dell'articolo 22-bis  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il
Comitato  opera  in  coerenza  con  le  linee  guida  stabilite   dal
Presidente del Consiglio dei ministri e con i  conseguenti  specifici
indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze»; 
      al comma 9: 
        al primo periodo, le parole: «e di supporto agli  Ispettorati
generali connesse ai processi  valutativi  e  di  monitoraggio  della
spesa» sono soppresse; 
        dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'Unita'  di
missione, anche in collaborazione con gli  ispettorati  generali  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge  attivita'
di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del
programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui al comma
8.  L'Unita'  di  missione,  nell'ambito  della  procedura   di   cui
all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  collabora
alle attivita' necessarie alla definizione degli obiettivi  di  spesa
dei  Ministeri  e  dei  relativi  accordi,  nonche'   al   successivo
monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unita' di
missione concorre all'attivita' dei nuclei di analisi  e  valutazione
della spesa di cui all'articolo 39 della  citata  legge  n.  196  del
2009»; 
        al secondo periodo, le parole: «A tal fine»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ai fini di cui al presente comma»; 
        e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108»; 
      al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Anche
in  considerazione  delle  esigenze  di  cui   al   presente   comma,
all'articolo 1, comma 884, primo periodo,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, le parole: "per  l'anno  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per gli anni 2021 e 2022"»; 
      al comma 11: 
        dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I  nominativi
degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e  i  loro  curricula
sono resi pubblici nel sito internet del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei  procedimenti
delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione
previsti a legislazione vigente e delle disposizioni  in  materia  di
trattamento dei dati personali»; 
        al terzo periodo, le parole: «A  tal  fine»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per l'attuazione  del  presente  comma»  e  dopo  le
parole: «euro 600.000» e' inserita la seguente: «annui»; 
      al comma 12, dopo le  parole:  «possono  essere  versate»  sono
inserite le seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze» ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Gli  schemi
dei decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze  adottati  ai
sensi  del  primo  periodo  sono  trasmessi  alle  Camere   ai   fini
dell'espressione dei pareri da parte delle  Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni
dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono  essere
comunque adottati»; 
      al comma 15, secondo periodo, le parole: «degli  anni  2022  al
2026» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2022 al 2026»; 
      al comma 16, le parole: «gli standard»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli standard»; 
      dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: 
        «18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  "A  tal
fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze  sono
stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri in base ai quali le
amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare  nel
relativo quadro economico  i  costi  per  il  predetto  personale  da
rendicontare a carico del PNRR"; 
          b) al terzo periodo, le parole: "L'ammissibilita'  di  tali
spese  a  carico  del   PNRR"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"L'ammissibilita' di ulteriori spese di personale a carico  del  PNRR
rispetto a quelle di cui al secondo periodo"». 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
      «Art. 9-bis. (Consultazione e informazione del  Parlamento  nel
processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR).  -  1.
All'articolo 2, comma 2, lettera  e),  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, dopo la parola: "nonche'" sono  inserite  le  seguenti:
"una nota esplicativa relativa alla  realizzazione  dei  traguardi  e
degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e". 
      2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21  del  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  12  febbraio
2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e  la  resilienza,
il  Governo  trasmette  alle  Camere,  prima  del  suo   invio   alla
Commissione  europea  e  in  tempo  utile  per  consentirne   l'esame
parlamentare, la proposta di un piano per la ripresa e la  resilienza
modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza». 
    All'articolo 10: 
      al  comma  1,  le  parole:  «-  Dipartimento  delle   politiche
competitive,   della   qualita'   agroalimentare,   della   pesca   e
dell'ippica» sono soppresse e le  parole:  «con  modificazioni  nella
legge» sono sostituite dalle seguenti: «,  con  modificazioni,  dalla
legge»; 
      al comma 2, le parole:  «1,5  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2  milioni»  e  le  parole:  «agricole,  alimentari»  sono
sostituite dalle seguenti: «agricole alimentari»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, dopo le parole: "e locale" sono inserite  le  seguenti:
", dagli enti del sistema camerale"». 
    Nel capo IV del titolo I,  dopo  l'articolo  10  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 10-bis. (Potenziamento degli  interventi  in  materia  di
nuove competenze dei lavoratori previsti  nell'ambito  del  programma
React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni
in materia di ammortizzatori  sociali). - 1.  Le  risorse  del  Fondo
Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, sono incrementate di  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
      2.  Il  limite  delle  minori  entrate  contributive   di   cui
all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'
rideterminato in 108,8 milioni di euro per  l'anno  2021  e  in  54,4
milioni di euro per l'anno 2022. 
      3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro
per l'anno 2021,  e  alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma  2,
valutate in 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: 
        a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante  le
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni  del  comma  2  per  il
medesimo anno 2021; 
        b) quanto a 3,3 milioni di euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), numero 1), capoverso a-ter), le parole: «con
avviso pubblicato sul proprio sito  istituzionale,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con avviso  pubblicato  nel  proprio  sito  internet
istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione,» e  le  parole:  «e,  a  tal  fine,  gli  enti
titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, che le trasmette al Commissario con  le  modalita'
determinate mediante accordo tra  questo  e  gli  enti  titolari  dei
SUAP»; 
        alla lettera b): 
          al numero 1), le parole: «dopo le parole  "in  applicazione
dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241" sono inserite
le seguenti:  "e  seguenti"»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le
parole: "dell'articolo 14-bis" sono sostituite dalle seguenti: "degli
articoli 14-bis e seguenti"»; 
          al numero 2), la  parola:  «abbiamo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «abbiano» e dopo le parole: «armonizzazione degli interessi
pubblici coinvolti.» sono aggiunti i seguenti  periodi:  «L'Autorita'
politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice, entro
dieci  giorni  dalla  richiesta,  una  riunione  preliminare  con  la
partecipazione delle amministrazioni che hanno  espresso  valutazioni
contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte,  in
attuazione   del   principio    di    leale    collaborazione,    per
l'individuazione di una  soluzione  condivisa,  che  sostituisca,  in
tutto o in parte, il diniego  di  autorizzazione.  Qualora  all'esito
della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta,  si  applica,  in
quanto  compatibile,  l'articolo  14-quinquies,  comma   6,   secondo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera  procedura  deve
svolgersi nel termine massimo di novanta giorni»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. Ai fini dell'applicazione, in favore  dei  lavoratori
in esubero delle imprese di cui  all'articolo  9-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  21  maggio  2021,  n.  69,  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, comma 2, della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  in
relazione alle  giornate  di  mancato  avviamento  al  lavoro,  ferma
restando la necessita' di stati di crisi aziendale o cessazioni delle
attivita' terminalistiche e delle  imprese  portuali,  le  condizioni
previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis,  relativamente  ai
porti nei quali devono operare o aver operato dette  imprese,  devono
intendersi come alternative. 
        1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma  6-bis  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Il Commissario e' dotato, per l'arco temporale  di  cui  al
comma  7-quater,  di  una  struttura  di  supporto  composta  da   un
contingente massimo di personale di 10 unita', di cui  2  di  livello
dirigenziale di seconda fascia, amministrativo  e  tecnico,  e  8  di
livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei  requisiti  di
professionalita' stabiliti dal Commissario per  l'espletamento  delle
proprie funzioni, con esclusione del  personale  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.
Il personale di cui al precedente  periodo  e'  individuato  mediante
apposite procedure di  interpello  da  esperirsi  nei  confronti  del
personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie  A
e  B  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   o   delle
corrispondenti  qualifiche  funzionali  dei  Ministeri,  delle  altre
pubbliche   amministrazioni   o   delle   autorita'    amministrative
indipendenti. Il predetto personale  e'  collocato  in  posizione  di
comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi  dell'articolo  9,  comma
5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.  All'atto  del
collocamento fuori ruolo  e  per  tutta  la  durata  di  esso,  nella
dotazione  organica  dell'amministrazione  di  provenienza  e'   reso
indisponibile un numero di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario. Agli oneri relativi alle spese di personale si  provvede
nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-quater"; 
          b) al comma 7-quater, al secondo periodo sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ", nonche' mediante il finanziamento  delle
spese di funzionamento della struttura e di quelle economali"  e,  al
terzo periodo, dopo  le  parole:  "A  tale  fine"  sono  inserite  le
seguenti: "nonche' ai fini di cui al comma 6-bis"». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1, capoverso 6-ter.1, primo periodo,  le  parole:  «di
Consip» sono sostituite dalle seguenti: «della societa' Consip Spa». 
    All'articolo 14: 
      al  comma  1,   le   parole:   «l'interdisciplinarieta'»   sono
sostituite dalle seguenti: «l'interdisciplinarita'»; 
      al  comma  2,  le  parole:  «di   interdisciplinarieta'»   sono
sostituite dalle seguenti: «di interdisciplinarita'»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. In attuazione  degli  obiettivi  previsti  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza  e  dal  Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari, in  riferimento  a  quanto  disposto  dal
comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione  territoriale  4  maggio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 24 giugno  2021,  relativamente  all'ampliamento
dell'offerta formativa universitaria  nel  territorio  delle  regioni
dell'Italia centrale  colpite  dagli  eventi  sismici  del  2016,  il
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  autorizzare  la
presentazione di proposte di nuova istituzione dei  corsi  di  studio
connessi al citato ampliamento dell'offerta formativa, in  deroga  ai
termini  ordinariamente  previsti,  al  fine  di  garantirne  l'avvio
dall'anno accademico 2022/2023». 
    All'articolo 16: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le parole: «e del Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari» e le parole: «principio
"chi inquina paga» sono sostituite dalle  seguenti:  «principio  "chi
inquina paga",»; 
        alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «Con il  decreto
di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro della transizione ecologica,»,  le  parole:  «sistema
comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Sistema Informativo Nazionale per la Gestione  delle
Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN)» e sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: «, sentite le regioni e le province  autonome  di
Trento e di Bolzano»; 
      al comma 2: 
        alla lettera a), le parole: «corredati dai»  sono  sostituite
dalle seguenti: «corredati dei»; 
        alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenendo  conto  dei
territori dei comuni collocati in aree  interessate  da  fenomeni  di
dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  a),
della legge 6 ottobre 2017, n. 158"»; 
      al comma 3, le parole: «idrogeologico"  sono»  sono  sostituite
dalle seguenti: «idrologico." sono» e  le  parole:  «dalle  seguenti:
"dei piani» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:  ",  dei
piani»; 
      al comma 4, le parole: «dal  seguente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dai seguenti»; 
      al comma 5, lettera b), dopo le parole: «a 1.500»  e'  inserita
la seguente: «euro»; 
      al comma 6, secondo periodo, le parole da: «o si prevede»  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «o qualora  siano
previste  o  si  renda  necessario  adottare  misure  finalizzate  al
raggiungimento, al mantenimento o al ripristino  degli  obiettivi  di
qualita' ambientale del corpo  idrico  di  cui  all'articolo  76  del
decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ovvero  a  impedirne
l'ulteriore deterioramento, anche temporaneo, anche in  previsione  e
tenuto conto dell'evoluzione dei cambiamenti climatici». 
    Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 16-bis. (Proroga  dell'affidamento  del  servizio  idrico
integrato alla societa' Acquedotto pugliese Spa).  - 1.  Al  fine  di
completare il processo di  liquidazione  dell'Ente  per  lo  sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,  Lucania  e
Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della  societa'  di  cui
all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
nonche' di consentire l'utilizzo dei fondi messi a  disposizione  dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini  definiti  ed
evitare che gli effetti dell'emergenza del COVID-19 possano inficiare
l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio
idrico integrato nella regione Puglia, al  comma  11-bis  del  citato
articolo 21, le parole: "31  dicembre  2023"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2025". 
      Art. 16-ter. (Disposizioni in materia di contratti di fornitura
di energia  elettrica  per  clienti  vulnerabili,  in  condizioni  di
poverta' energetica e clienti domestici). - 1. A decorrere dalla data
prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge  4  agosto  2017,  n.
124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per  i  clienti
domestici, in via transitoria e nelle more  dello  svolgimento  delle
procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio  di  vendita  a
tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di
energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma
2,  del  decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  125,  secondo  gli
indirizzi  definiti  con  decreto  del  Ministro  della   transizione
ecologica. 
      2. L'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente
adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma  60,  della  legge  4  agosto
2017, n. 124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio
a  tutele  graduali  per  i  clienti  domestici,  mediante  procedure
competitive da concludersi entro il 10 gennaio  2024,  garantendo  la
continuita' della fornitura di energia elettrica. 
      3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma  60,
della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure
previste  dall'articolo  11,  comma  2,  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 210, nei confronti dei  clienti  vulnerabili  e  in
condizioni di poverta' energetica continua ad applicarsi il  servizio
di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno
2007, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2007, n. 125, secondo gli  indirizzi  definiti  con  il  decreto  del
Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1  del  presente
articolo. 
      4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 210, le parole: "che ne facciano richiesta" sono soppresse. 
      5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili  di  cui
all'articolo 11, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 210, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, definisce le modalita' di acquisizione
del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di  trasmissione
delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della  previdenza
sociale al  Sistema  informativo  integrato  gestito  dalla  societa'
Acquirente unico Spa». 
    All'articolo 17: 
      al comma 1, le parole: «d'intesa con la» sono sostituite  dalle
seguenti: «previa intesa in sede di». 
    Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
      «Art. 17-bis. (Disposizioni per la  riperimetrazione  dei  siti
contaminati di interesse nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti  del
Ministro della transizione ecologica, da adottare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sentiti la regione  e  gli  enti  locali  interessati,  sono
effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati
attualmente  classificati  di  interesse  nazionale  ai  fini   della
bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano piu'  i
requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152». 
    All'articolo 18: 
      al comma 1: 
        alla lettera a) e' premessa la seguente: 
          «0a) all'articolo 12,  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il
seguente: 
          "3-bis. Qualora l'autorita' competente  stabilisca  di  non
assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i
motivi  principali  di  tale  decisione  in  relazione   ai   criteri
pertinenti elencati nell'allegato I alla presente  parte  e,  tenendo
conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia
ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali
raccomandazioni per  evitare  o  prevenire  effetti  significativi  e
negativi sull'ambiente"»; 
      alla lettera c): 
        all'alinea, le parole: «articolo 15;» sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 15:»; 
      al  numero  1),  le  parole:   «della   consultazione":»   sono
sostituite dalle seguenti: «della consultazione";»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis.  All'articolo  2,  comma  2,  del  decreto-legge   29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
i  progetti  di  competenza  del  Commissario,  in  caso  di  inerzia
regionale, ai sensi dell'articolo  7-bis,  comma  8-bis,  del  citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero  della  transizione
ecologica, con il supporto della Commissione di  cui  all'articolo  8
del medesimo  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  effettua  la
verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto  ambientale
regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale"»; 
      alla  rubrica,  le  parole:  «Proposta   di   riduzione»   sono
sostituite dalla seguente: «Riduzione». 
    Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
      «Art.  18-bis.  (Modifiche  alla  disciplina   concernente   il
Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e
la  realizzazione  degli  interventi  necessari  all'adeguamento  dei
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione  alle  sentenze  di
condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento
delle acque reflue urbane). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2  del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono  inseriti  i
seguenti: 
      "2-bis.  Al  fine  di  accelerare   la   progettazione   e   la
realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di
cui al comma 2, oggetto  di  procedure  di  infrazione  europee,  gli
interventi   medesimi   sono   dichiarati   di   pubblica   utilita',
indifferibili e urgenti. 
      2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalita'  e  di
estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario  unico
di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di  atti  di
assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla meta'. 
      2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i  pareri  e
gli  atti  di  assenso  ivi  indicati,  esclusi  quelli  in   materia
ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici,
si  intendono  acquisiti  con  esito  positivo.  Restano   ferme   le
responsabilita' a carico degli enti e delle amministrazioni  che  non
hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini  di  cui
al citato comma 2-ter. 
      2-quinquies.  Nei  procedimenti   espropriativi   avviati   dal
Commissario unico, i termini legislativi  previsti  dal  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
espropriazione  per  pubblica  utilita',  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti  alla
meta'"». 
    All'articolo 19: 
      al comma 1: 
        la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Per  la
gestione dei RAEE derivanti da AEE  di  fotovoltaico,  incentivate  e
installate precedentemente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione,  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
attivita'  produttive  28  luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro  dello
sviluppo  economico  19  febbraio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  97  del  24  agosto  2010,  5  maggio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio  2011,  e  5
luglio 2012,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  e'  previsto  il  trattenimento
delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo  40,
comma  3,  del  presente  decreto.   In   alternativa,   i   soggetti
responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia
finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi  riconosciuti  in
base agli importi determinati  dal  Gestore  dei  servizi  energetici
(GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i  citati
sistemi  collettivi.   I   soggetti   responsabili   degli   impianti
incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro  dello  sviluppo
economico 5  maggio  2011  e  5  luglio  2012  adeguano  la  garanzia
finanziaria  per  la  completa  gestione  a  fine  vita  dei   moduli
fotovoltaici  all'importo  della  trattenuta  stabilita  dal  GSE  in
attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto"»; 
      alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
le parole: "deliberazioni e  disciplinari  tecnici  puo'  provvedere"
sono sostituite dalle seguenti: "istruzioni operative provvede"»; 
      alla lettera c), le parole: «, o nei  casi  di  ripotenziamento
(repowering)» sono soppresse; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Al fine di garantire  la  completa  razionalizzazione
delle  disposizioni  concernenti   i   rifiuti   di   apparecchiature
elettriche ed elettroniche da fotovoltaico, all'articolo 40, comma 3,
del decreto legislativo 14 marzo  2014,  n.  49,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
          a)  al   primo   periodo,   dopo   le   parole:   "pannelli
fotovoltaici" sono inserite le seguenti: "domestici  e  professionali
non incentivati" e le parole:  "fatta  salva  la  ripartizione  degli
oneri che sia stata eventualmente gia' definita in  conformita'  alle
disposizioni  di  cui  all'articolo  25,  comma   10,   del   decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28" sono soppresse; 
          b) al quarto periodo,  le  parole:  "previsti  dai  decreti
ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ovvero ai costi  determinati  dai  sistemi  collettivi  di
gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo  importo  per  tutti  i
meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia" e  le  parole:
"un nuovo pannello" sono sostituite dalle seguenti: "nuovi pannelli"; 
          c) al sesto periodo, le parole: "Entro un anno  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il  GSE"  sono
sostituite dalle seguenti: "Il GSE, previa approvazione del Ministero
della transizione ecologica,"». 
    Nel capo I del titolo II, dopo  l'articolo  19  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «Art. 19-bis. (Misure urgenti a sostegno  della  produzione  di
energia da fonti rinnovabili). - 1. Con riguardo  alla  misura  M2-C2
"Energia rinnovabile, idrogeno, rete  e  mobilita'  sostenibile"  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di contribuire allo
sviluppo delle fonti rinnovabili che possono  fornire  un  contributo
importante agli obiettivi  di  transizione  ecologica  ed  energetica
definiti dal Piano nazionale integrato  per  l'energia  e  il  clima,
all'articolo 56, comma 4, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
la parola: "che," e'  sostituita  dalla  seguente:  "prevista"  e  le
parole: ", non dovesse essere  assegnata  agli  impianti  diversi  da
quelli di cui allo stesso comma 3, e" sono soppresse. 
      Art. 19-ter. (Sanzioni per mancata  accettazione  di  pagamenti
effettuati con carte di debito e credito). - 1. All'articolo  15  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) al comma 4,  le  parole:  "carte  di  debito  e  carte  di
credito"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "carte  di   pagamento,
relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito"; 
        b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
          "4-bis. A decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  nei  casi  di
mancata  accettazione  di  un  pagamento,   di   qualsiasi   importo,
effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte  di
un soggetto obbligato ai sensi del citato comma  4,  si  applica  nei
confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per  cento
del valore  della  transazione  per  la  quale  sia  stata  rifiutata
l'accettazione  del  pagamento.  Per  le   sanzioni   relative   alle
violazioni di cui al presente comma si applicano  le  procedure  e  i
termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  a  eccezione
dell'articolo  16  in  materia  di  pagamento  in   misura   ridotta.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo  17
della medesima legge n. 689 del 1981 e' il prefetto  della  provincia
nella quale e' stata  commessa  la  violazione.  All'accertamento  si
provvede ai sensi dell'articolo  13,  commi  primo  e  quarto,  della
citata legge n. 689 del 1981"». 
    All'articolo 20: 
      al comma 1, lettera  b),  capoverso  31-ter,  dopo  la  parola:
«obblighi» sono inserite le seguenti: «in materia di applicazione del
principio di "non arrecare un danno  significativo  all'ambiente"  ai
sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e  gli  obblighi»  e  le
parole: «sistema di monitoraggio.» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sistema di monitoraggio";»; 
      al comma 2, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
        «0a) al comma 139 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione  delle  procedure
di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle  risorse
allocabili e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno"»; 
      al comma 3, primo periodo, le parole: «delle  milestone  e  dei
target collegati» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei  collegati
obiettivi intermedi (milestone) e finali (target)». 
    Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
      «Art. 20-bis. (Misure di semplificazione per  gli  investimenti
per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale
per gli investimenti complementari). - 1. Al fine di  semplificare  e
accelerare gli interventi per la  ricostruzione  e  il  rilancio  dei
territori interessati dagli eventi sismici del  2009  finanziati  dal
Piano  nazionale  per   gli   investimenti   complementari   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio  2021,   n.   101,   le
disposizioni  previste   dall'articolo   1-sexies,   comma   1,   del
decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati  dagli
eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016  si
applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma  del
6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai  comuni
della provincia di Campobasso e ai comuni della citta'  metropolitana
di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55». 
    All'articolo 21: 
      al comma 1, dopo le  parole:  «e  delle  aree  pubbliche»  sono
inserite le seguenti: «, l'efficientamento energetico e idrico  degli
edifici  e  la  riduzione  del  consumo  di  suolo  anche  attraverso
operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla  riduzione
dell'impermeabilizzazione del suolo gia' consumato  con  modifica  di
sagome e impianti urbanistici»; 
      al comma 4, dopo le parole: «Intervento 2.2 b)» e' inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «"»,  le  parole:  «BEI,  CEB,»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «la  Banca  europea  degli  investimenti
(BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB),  la»  e  le
parole: «e sistema» sono sostituite dalle seguenti: «e il sistema»; 
      al  comma  5,  la  parola:  «centoventi»  e'  sostituita  dalla
seguente: «centotrenta»; 
      al comma 6, le parole: «il cui costo  totale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il costo totale di  ciascuno  dei  quali»,  dopo  le
parole: «strutture edilizie pubbliche» sono inserite le seguenti:  «e
private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera  a),»,
dopo le  parole:  «tessuto  sociale»  e'  inserita  la  seguente:  «,
economico», dopo le parole: «promozione delle attivita'» e'  inserita
la seguente: «economiche,» e  dopo  le  parole:  «smart  cities,  con
particolare   riferimento»   sono   inserite   le   seguenti:   «alla
rivitalizzazione economica,»; 
      al comma 7: 
        alla lettera b), le parole: «e, in ogni caso,  non  inferiore
alla progettazione preliminare» sono sostituite dalle  seguenti:  «e,
in  ogni  caso,   non   inferiore   al   progetto   di   fattibilita'
tecnico-economica»; 
        alla lettera c), le parole: «oggetto riuso»  sono  sostituite
dalle seguenti: «oggetto di riuso»; 
        alla lettera d), dopo le parole: «zone verdi»  sono  inserite
le seguenti: «, limitando il consumo  di  suolo,»,  dopo  le  parole:
«servizi  sociali  e  sanitari»  sono  inserite  le   seguenti:   «di
prossimita'» e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e  dal
lavoro da remoto ai fini della conciliazione  tra  esigenze  di  cura
familiare ed esigenze  lavorative,  nel  rispetto  del  principio  di
parita' di genere e ai fini della riduzione dei  flussi  di  traffico
veicolare nelle aree metropolitane»; 
        dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
          «d-bis) assicurare ampi processi  di  partecipazione  degli
attori economici e della societa' civile in fase di definizione degli
interventi oggetto dei Piani integrati»; 
        alla lettera e), le parole: «previsto dall'all'articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo»; 
        alla  lettera  f),  le  parole:  «metri  quadri  area»   sono
sostituite dalle seguenti: «metri quadrati dell'area»; 
      al comma 8 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
        «c-bis)  l'applicazione  contestuale  a  tutte  le  strutture
edilizie interessate  dal  progetto  o  a  gruppi  di  esse,  ove  ne
ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli  14  e
16  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  all'articolo  119
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»; 
      al comma 10: 
        al primo periodo, le parole: «ed  e'  siglato  uno  specifico
"atto di adesione ed obbligo"» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e,
per ciascun progetto, e' sottoscritto uno specifico "atto di adesione
ed obbligo", allegato al medesimo decreto del Ministro dell'interno,»
e  la  parola:  «indirizzi»  e'  sostituita  dalle   seguenti:   «gli
indirizzi»; 
        al  secondo  periodo,  le  parole:   «rispetto   DNSH»   sono
sostituite dalle seguenti: «rispetto del principio DNSH»; 
      al comma 11: 
      al primo periodo,  le  parole:  «inerenti  le  procedure»  sono
sostituite dalle seguenti: «inerenti alle  procedure»  e  le  parole:
«dei milestone e target collegati» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target)»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Assicurano  inoltre
il rispetto del principio di "non  arrecare  un  danno  significativo
all'ambiente" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020». 
    All'articolo 22: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, le parole: «in Conferenza» sono  sostituite
dalle seguenti: «in sede di Conferenza»; 
        dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Il  decreto
tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei  comuni
collocati in aree interessate da fenomeni di  dissesto  idrogeologico
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6  ottobre
2017, n. 158»; 
        dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
          «1-bis.  Il  decreto  di  cui  al  comma  1   puo'   essere
rimodulato, con le modalita' previste dal medesimo comma 1, entro  il
31 dicembre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato
di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione  su
base  territoriale  delle  risorse  finanziarie,  fermo  restando  il
rispetto del termine ultimo per  la  realizzazione  degli  interventi
stabilito  al  quarto  trimestre  dell'anno  2025.  Le  rimodulazioni
possono essere elaborate integrando i criteri  di  riparto  stabiliti
dal citato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla  performance
operativa dei soggetti attuatori degli interventi. 
          1-ter. La ripartizione delle ulteriori risorse  finanziarie
della missione 2, componente 4, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza il cui coordinamento e' attribuito al  Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
relative   a   interventi   gia'   individuati   nell'ambito    della
programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma
1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo  24-quater
del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2018,  n.  136,  finalizzate
all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio
di alluvione e il rischio  idrogeologico,  entro  il  limite  di  400
milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato
Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre
2021 nel rispetto  dei  criteri  stabiliti  dal  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2016,  puo'  essere
rimodulata entro  il  31  dicembre  2023  con  appositi  decreti  dei
presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche
nella  qualita'  di  Commissari  delegati  titolari  di  contabilita'
speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione  civile,  previa
intesa con il capo del Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla  base  degli  esiti  del
monitoraggio  dello  stato  di  attuazione  degli  interventi,  anche
ridefinendo  la  ripartizione  su  base  territoriale  delle  risorse
finanziarie, fermo restando il rispetto del  termine  ultimo  per  la
realizzazione  degli  interventi  stabilito   al   quarto   trimestre
dell'anno 2025. 
          1-quater. Il comma 3 dell'articolo 74-bis del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' abrogato. 
          1-quinquies. Dopo il  comma  2-bis  dell'articolo  147  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: 
          "2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni  del  servizio
idrico in forma autonoma per le quali l'ente di  governo  dell'ambito
non si sia ancora espresso sulla  ricorrenza  dei  requisiti  per  la
salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera  b),  confluiscono  nella
gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il  30  settembre
2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare  al  gestore
unico tutte le gestioni non fatte salve ai  sensi  del  citato  comma
2-bis". 
          1-sexies.  Nell'individuazione  degli  interventi  previsti
dall'articolo 25, comma  2,  lettere  d)  ed  e),  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, si da' conto della valutazione della  ripetitivita'  dei  fenomeni
alluvionali e di dissesto idrogeologico  verificatisi  nei  territori
interessati nel decennio  precedente,  dell'estensione  sovracomunale
del loro impatto nonche' delle vittime eventualmente provocate  dagli
eventi medesimi». 
    All'articolo 23: 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente
agli interventi non ancora realizzati della programmazione  2014-2020
nonche' agli interventi della programmazione 2021-2027, si  applicano
le misure di semplificazione  di  cui  all'articolo  48,  commi  2  e
seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
        1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione  di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni  interessate  e
previa  deliberazione   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su  proposta  del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini  del  cofinanziamento
regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge
n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR  e
FSE plus della programmazione 2021-2027, al  fine  di  ridurre  nella
misura massima di 15 punti la  percentuale  di  tale  cofinanziamento
regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate  in
prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione
(PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate»; 
      alla rubrica, le parole: «Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Utilizzo delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione». 
    All'articolo 24: 
      al comma 1, dopo le parole: «ambienti didattici,» sono inserite
le seguenti: «anche attraverso un potenziamento delle  infrastrutture
per lo sport,»; 
      al comma 2: 
        il sesto periodo e' sostituito dal  seguente:  «Ai  vincitori
del concorso di progettazione,  laddove  in  possesso  dei  requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti  dal  bando  di
concorso per ogni singolo intervento, e' corrisposto un premio e sono
affidate, da parte dei suddetti enti  locali,  la  realizzazione  dei
successivi livelli di progettazione nonche' la direzione  dei  lavori
con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara»; 
        al settimo periodo, le  parole:  «le  tempistiche  del»  sono
sostituite dalle seguenti: «i tempi previsti dal»; 
      al comma 4, le parole:  «per  il  sud»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per il Sud» e le parole: «per l'attuazione  di  misure  di
supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi  di  edilizia
scolastica» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per  l'attuazione  di
misure   di   supporto   tecnico-amministrativo   alle    istituzioni
scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica,  agli  enti
locali,»; 
      al comma 5: 
        al primo periodo, le parole:  «nelle  more  del  regolamento»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nelle  more  dell'adozione   del
regolamento»; 
        al secondo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite
dalle seguenti: «non devono derivare»; 
      dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis.  Il  termine  massimo  per   l'aggiudicazione   degli
interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo  1,  comma  59,
della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  che  rientrano  nel  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e' fissato con decreto del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non  oltre
il 31 marzo 2023 al  fine  di  poter  rispettare  gli  obiettivi  del
Piano». 
    Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
      «Art. 24-bis. (Sviluppo  delle  competenze  digitali). - 1.  Al
fine di consentire  l'attuazione  della  linea  progettuale  M4-C1  -
Investimento 3.1 "Nuove  competenze  e  nuovi  linguaggi"  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  per  favorire  e   migliorare
l'apprendimento e  le  competenze  digitali,  a  decorrere  dall'anno
scolastico 2022/2023  e  per  un  triennio,  il  Piano  nazionale  di
formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e  grado,  di  cui
all'articolo 1, comma 124,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
nell'ambito delle  risorse  ad  esso  destinate  dal  comma  125  del
medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  individua,  tra  le
priorita'   nazionali,   l'approccio   agli    apprendimenti    della
programmazione informatica (coding) e della didattica digitale. 
      2. Entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto
del Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non  gia'  previsti,
gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di  competenza
delle  Indicazioni  nazionali   per   il   curricolo   della   scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione  e  delle  Indicazioni
nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni  scolastiche
del secondo ciclo di istruzione. 
      3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole  di
ogni  ordine  e  grado  si  persegue  lo  sviluppo  delle  competenze
digitali, anche  favorendo  gli  apprendimenti  della  programmazione
informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti  esistenti,  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica». 
    All'articolo 25: 
      al comma 1, la parola: «Researce» e' sostituita dalla seguente:
«Research». 
    Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  25-bis.  (Misure  di  semplificazione  nel  campo  della
ricerca). - 1. Dopo l'articolo  4  del  testo  unico  in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 175, e' inserito il seguente: 
        "Art. 4-bis. (Disposizioni speciali  per  lo  svolgimento  di
attivita' di ricerca nell'ambito del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza). - 1. Le attivita' di ricerca  svolte  dalle  societa'  a
partecipazione pubblica e dagli  enti  pubblici  di  ricerca  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, per la realizzazione degli interventi  compresi  nel  quadro  di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano  tra
quelle perseguibili dalle  amministrazioni  pubbliche  ai  sensi  del
comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto". 
        Art. 25-ter. (Progetto di rilevante interesse  internazionale
"Legacy Expo 2020 Dubai"). - 1. Al fine di conseguire  gli  obiettivi
di internazionalizzazione della ricerca fissati dal  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 4  "Istruzione  e
ricerca",  componente  2  "Dalla  ricerca  all'impresa",  anche   per
potenziare le competenze di supporto all'innovazione e per  costruire
percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali  e  nuovi  profili
professionali su  ambiti  di  rilevante  interesse  strategico,  sono
stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023  e  1
milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio
e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta  formazione  nella
regione  mediorientale  di  cui  al  comma  2,  quale  legacy   della
partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai. 
        2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, sentiti i Ministri della cultura e della salute e  il
Commissario generale di sezione per Expo 2020 Dubai  dell'Italia,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione di Expo 2020
Dubai, sono individuate le modalita' di coordinamento delle azioni di
competenza  delle  amministrazioni  coinvolte  e  di  promozione  dei
progetti concernenti la  realizzazione  di  un  campus  universitario
arabo-mediterraneo, di un centro di ricerca e alta formazione per  la
digitalizzazione  e  ricostruzione  dei  beni  culturali  e  per   la
produzione artistica e culturale legata all'intelligenza  artificiale
e alle nuove tecnologie e di un campus di ricerca e  alta  formazione
sulla trasformazione del cibo ed e' disposto il riparto delle risorse
di cui al comma 1 tra i medesimi progetti. 
        3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e  2023  e  a  1  milione  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2024,  2025  e  2026,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
        4. Dall'attuazione del presente articolo,  ad  esclusione  di
quanto previsto dal comma 1, non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica». 
    All'articolo 26: 
      al comma 1: 
        la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a)  il  primo  periodo   e'   sostituito   dal   seguente:
"Nell'ambito delle relative disponibilita' di  bilancio  e  a  valere
sulle facolta' assunzionali disponibili a  legislazione  vigente,  le
universita' possono procedere alla copertura di posti  di  professore
ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata
diretta  di  studiosi  stabilmente  impegnati  all'estero  o   presso
istituti universitari o di  ricerca  esteri,  anche  se  ubicati  nel
territorio italiano, in attivita' di ricerca o insegnamento a livello
universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni
universitarie  o  di  ricerca   estere   una   posizione   accademica
equipollente sulla base  di  tabelle  di  corrispondenza  definite  e
aggiornate ogni  tre  anni  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, sentito il  Consiglio  universitario  nazionale,  ovvero  di
studiosi che  siano  risultati  vincitori  nell'ambito  di  specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto
del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  sentiti  l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca  e
il  Consiglio  universitario  nazionale,  finanziati,  in   esito   a
procedure  competitive  finalizzate  al  finanziamento  di   progetti
condotti da singoli ricercatori, da  amministrazioni  centrali  dello
Stato,   dall'Unione    europea    o    da    altre    organizzazioni
internazionali."»; 
        alla lettera b), dopo le parole: «chiara fama» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 2: 
        alla lettera a): 
          al capoverso 5-bis: 
          il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Nell'ambito
delle relative disponibilita' di bilancio e a valere  sulle  facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, per  fare  fronte  a
specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di  terza  missione,  le
universita' possono procedere alla chiamata di professori ordinari  e
associati in servizio da almeno cinque anni presso altre  universita'
nella fascia corrispondente a quella per la quale  viene  bandita  la
selezione, ovvero di studiosi  stabilmente  impegnati  all'estero  in
attivita' di ricerca o  di  insegnamento,  che  ricoprono  da  almeno
cinque anni presso universita'  straniere  una  posizione  accademica
equipollente sulla base  di  tabelle  di  corrispondenza  definite  e
aggiornate ogni  tre  anni  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, sentito il Consiglio universitario  nazionale,  mediante  lo
svolgimento di procedure  selettive  in  ordine  alla  corrispondenza
delle proposte progettuali presentate  dal  candidato  alle  esigenze
didattiche,  di  ricerca  o  di   terza   missione   espresse   dalle
universita'.»; 
          al terzo  periodo,  le  parole:  «sul  proprio  sito»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale»; 
          al capoverso 5-ter: 
          al  primo  periodo,  le  parole:   «purche'   in   possesso
dell'abilitazione    scientifica    nazionale     nella     qualifica
corrispondente nel settore specifico» sono soppresse; 
          il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Coloro  che
partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere  in
servizio da almeno cinque  anni  presso  l'ente  di  appartenenza  ed
essere in possesso dell'abilitazione  scientifica  nazionale  per  il
settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.»; 
        alla lettera b), la  parola:  «ovvero»  e'  sostituita  dalla
seguente: «, ovvero» e le  parole:  «comma  5-bis.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 5-bis»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis.  Dopo  il  comma  3  dell'articolo  11  del   decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti: 
          "3-bis.  Nell'ambito  delle  relative   disponibilita'   di
bilancio  e  a  valere  sulle  facolta'  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente, gli Enti possono procedere  alla  copertura  di
posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di  ricerca  e
dirigente  tecnologo  mediante  chiamata  diretta  di  personale   in
servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro
Ente.  Le  chiamate  sono  effettuate  mediante  lo  svolgimento   di
procedure selettive in  ordine  alla  corrispondenza  delle  proposte
progettuali  presentate  dal  candidato  alle  esigenze   del   piano
triennale di attivita'. Gli Enti pubblicano nel proprio sito internet
l'avviso pubblico ai fini  della  raccolta  delle  manifestazioni  di
interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma. 
          3-ter. Alle procedure  selettive  di  cui  al  comma  3-bis
possono partecipare  anche  professori  universitari  associati,  per
l'inquadramento  come  primo  ricercatore  o   primo   tecnologo,   e
professori universitari ordinari, per l'inquadramento come  dirigente
di ricerca o dirigente  tecnologo,  purche'  in  servizio  da  almeno
cinque anni presso l'universita'". 
          2-ter. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui  al
presente  articolo  sono   stabilite   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro della salute». 
    Alla rubrica del capo IV del titolo II sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e disposizioni in materia di crisi d'impresa». 
    All'articolo 27: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «di  ripresa  e  di  resilienza»  sono
sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza»; 
        alla lettera a), le parole: «dall'ANPR» sono sostituite dalle
seguenti:  «dall'Anagrafe  nazionale  della   popolazione   residente
(ANPR)»; 
        alla lettera c), le parole: «in ANPR» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «nell'ANPR»  e  le  parole:   «finanza   pubblica.»   sono
sostituite dalle seguenti: «finanza pubblica»; 
        alla lettera e), numeri 1) e 2), le parole:  «in  ANPR»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Al fine di garantire all'autorita' di  vigilanza  sui
mercati  finanziari  maggiore  celerita'  nella  realizzazione  degli
obiettivi della transizione digitale, in coerenza con  l'esigenza  di
rafforzare i servizi digitali anche in conformita' al Piano nazionale
di ripresa e resilienza, promuovendo  lo  sviluppo  del  processo  di
digitalizzazione  dell'attivita'  istituzionale   della   Commissione
nazionale per le societa' e la borsa a tutela dei risparmiatori e del
mercato  finanziario,  al  Fondo  istituito  ai  sensi  dell'articolo
32-ter.1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2021, 2022 e  2023.  Alle  spese  effettuate  mediante  le
risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo  8,  comma
3,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  Nell'ambito  delle
risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando
la finalita' di assicurare la gratuita' dell'accesso  alla  procedura
ivi  prevista,  possono  essere   finanziati   progetti   finalizzati
all'ottimizzazione  e  all'evoluzione   dell'architettura   e   delle
infrastrutture  dei  sistemi  informativi  e  dei  servizi  digitali,
adeguando la capacita' dei sistemi alle nuove esigenze applicative  e
infrastrutturali,  anche  in  materia  di  sistemi  di   intelligenza
artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile. 
        2-ter. All'articolo 128-duodecies del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  10
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) il comma 3-bis e' abrogato; 
          b) al  comma  6,  le  parole:  "e  del  comma  3-bis"  sono
sostituite dalle seguenti: ", e del comma 3". 
        2-quater. All'onere derivante  dal  comma  2-bis,  pari  a  5
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,  2022  e  2023,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
        2-quinquies. Nell'ambito delle  finalita'  di  cui  al  comma
2-bis con riguardo all'esigenza  di  rafforzare  i  servizi  digitali
anche in conformita' al Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
nonche' al fine di assicurare la trasformazione digitale dei  servizi
della pubblica amministrazione in coerenza  con  gli  obiettivi  e  i
tempi previsti dalla linea di  intervento  M1C1  -  riforma  1.3  del
medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di
spesa  nella  fornitura  di  servizi  digitali,  le   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, nonche' la Commissione nazionale per le societa'  e  la
borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino  al  termine  di
attuazione del predetto Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione  o
con i provvedimenti di assestamento dei  bilanci  stessi,  variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti   previsti,   nell'ambito   delle   proprie    dotazioni
finanziarie,  per   gli   investimenti   relativi   alle   tecnologie
dell'informazione e della  comunicazione  in  attrezzature,  quali  i
server   e   altri   impianti   informatici,   e   quelli    relativi
all'acquisizione di  servizi  cloud  infrastrutturali.  La  vigilanza
sulla  corretta  applicazione  del  presente  comma  da  parte  delle
amministrazioni centrali  dello  Stato  e'  assicurata  dagli  uffici
centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle
amministrazioni centrali dello Stato,  i  collegi  di  revisione  dei
conti e i collegi sindacali presso  gli  enti  e  organismi  pubblici
vigilano sulla corretta applicazione del presente  comma  nell'ambito
dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto  legislativo
30 giugno 2011, n. 123. 
        2-sexies.  Il  comma  1  dell'articolo  41  del  codice   dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, e' abrogato. 
        2-septies. All'articolo 7, comma 2, del  decreto  legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' di organizzazione e
gestione di una rete unitaria di  connessione,  di  interoperabilita'
tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti  Ordini
e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente  concorrendo  ai
relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica". 
        2-octies. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 341, la parola: ", 132" e' soppressa; 
          b) al comma 344, la parola: ", 132" e' soppressa. 
        2-novies. Dopo il comma  2  dell'articolo  4  della  legge  9
gennaio 2004, n. 4, e' inserito il seguente: 
          "2-bis.  Nelle  more  dell'adozione  della  disciplina   di
recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 17 aprile 2019,  i  siti  web  e  le  applicazioni
mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle  linee  guida  di
cui all'articolo 11 della presente legge, dai soggetti  erogatori  di
cui all'articolo 3, comma  1-bis,  sono  adeguati  alle  disposizioni
della  presente  legge  in  materia  di  rispetto  dei  requisiti  di
accessibilita' entro il 28 giugno 2022". 
          2-decies. All'articolo 9-bis del decreto-legge  1°  ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre
1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "di associato
in partecipazione con apporto lavorativo," sono inserite le seguenti:
"nonche' di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese  le
attivita' di lavoro  autonomo  non  esercitate  abitualmente  di  cui
all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e dopo le parole: "data certa di trasmissione"
sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto  dal  comma
2-quinquies"; 
          b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
          "2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2,  si
presume lavoro intermediato da piattaforma  digitale  la  prestazione
d'opera, compresa  quella  intellettuale,  il  cui  corrispettivo  e'
erogato dal committente tramite una piattaforma digitale. 
          2-quinquies. Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma
digitale, la comunicazione di  cui  al  comma  2  e'  effettuata  dal
committente  entro  il   ventesimo   giorno   del   mese   successivo
all'instaurazione del rapporto di lavoro.  In  caso  di  stipulazione
contestuale di  due  o  piu'  contratti  di  lavoro  intermediato  da
piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 puo' essere assolto
mediante  un'unica  comunicazione  contenente  le   generalita'   del
committente e  dei  prestatori  d'opera,  la  data  di  inizio  e  di
cessazione della prestazione, la durata presunta,  espressa  in  ore,
della prestazione e l'inquadramento  contrattuale.  Le  modalita'  di
trasmissione della  comunicazione  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  da  adottare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione". 
          2-undecies. Il direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  con
proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
provvede  all'aggiornamento  dell'elenco   dei   soggetti   abilitati
all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate  per  la
consultazione delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2  del
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 16  settembre
2010, pubblicato nel sito internet della medesima Agenzia, al fine di
inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle
notizie  economiche  e  amministrative,  tenuto   dalle   camere   di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti
immobiliari  che  siano  muniti   di   delega   espressa   da   parte
dell'intestatario catastale». 
    All'articolo 28: 
      al comma 1, dopo le parole: «Camere di commercio» sono inserite
le seguenti: «, industria, artigianato e agricoltura»; 
      al comma 2: 
        al primo periodo, la parola: «sentita»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sentite»; 
        al terzo periodo, le parole: «risorse degli interventi»  sono
sostituite dalle seguenti: «risorse destinate agli interventi»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis.  Al  fine  di  semplificare   e   di   agevolare   la
realizzazione  degli  obiettivi  stabiliti  dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza  nonche'  di  consentire  l'accelerazione  degli
investimenti  ivi  previsti,  all'articolo  54-ter,  comma   2,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
          a) le parole: "ad acta" sono soppresse; 
          b)  dopo  le  parole:  "delle  predette"  e'  inserita   la
seguente: "nuove"; 
          c) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  scelto
tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti
di comprovata esperienza professionale. Gli organi  delle  camere  di
commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono
a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo"». 
    Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente: 
      «Art.  28-bis.  (Piattaforma  digitale  per   l'erogazione   di
benefici economici concessi dalle  amministrazioni  pubbliche).  - 1.
Nell'ambito  dell'intervento   "Servizi   digitali   e   cittadinanza
digitale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari,  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del  decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la  digitalizzazione  dei
pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di
erogazione dei  benefici  economici  concessi  dalle  amministrazioni
pubbliche e di consentire un piu' efficiente  controllo  della  spesa
pubblica,  i  benefici  economici  concessi   da   un'amministrazione
pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30
marzo 2001,  n.  165,  a  favore  di  persone  fisiche  o  giuridiche
residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti
da effettuare  attraverso  terminali  di  pagamento  (POS)  fisici  o
virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili
a  legislazione  vigente,   mediante   utilizzo   della   piattaforma
tecnologica  prevista   all'articolo   5,   comma   2,   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
      2. I servizi di progettazione, di realizzazione e  di  gestione
del  sistema  informatico  destinato  all'erogazione   dei   benefici
economici di cui al  comma  1  sono  svolti  dalla  societa'  di  cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 
      3. Con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  o  del  Ministro  per  l'innovazione   tecnologica   e   la
transizione digitale, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  per  gli  aspetti  di   competenza,   sono   definiti   il
cronoprogramma procedurale per la progettazione  e  la  realizzazione
dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici di  cui
al presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione del medesimo
articolo, comprese le modalita' di funzionamento della piattaforma di
cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalita' di colloquio
con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni  pubbliche
per la gestione contabile della spesa, di erogazione e  di  fruizione
uniformi dei benefici, di verifica  del  rispetto  dei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, nonche' di  remunerazione
del servizio da parte delle amministrazioni pubbliche  che  intendono
avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della  piattaforma
e di garantirne l'autosostenibilita'  a  regime.  Le  amministrazioni
pubbliche  di  cui  al  citato  articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 determinano  i  casi  di  utilizzo  della
piattaforma di cui al comma 1 del  presente  articolo,  nel  rispetto
delle modalita' di funzionamento stabilite  dal  decreto  di  cui  al
primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti  dall'utilizzo
della piattaforma di cui al comma  1,  le  amministrazioni  pubbliche
provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. 
      4. La struttura della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e  delle
finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati  dai
sistemi  di  monitoraggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,   del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le risorse utilizzate,  lo  stato
di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. 
      5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula, a titolo
non  oneroso,  una  o  piu'  convenzioni  con  la  societa'  di   cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
al fine di definire le modalita'  e  i  tempi  di  comunicazione  dei
flussi contabili relativi ai benefici di cui al comma 1 del  presente
articolo  nonche'  le  modalita'  di  accreditamento   dei   medesimi
benefici. 
      6.  Agli  oneri   derivanti   dalla   progettazione   e   dalla
realizzazione dell'infrastruttura per l'erogazione  dei  benefici  di
cui al presente articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per
l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si  provvede  a
valere sulle risorse di cui all'articolo  1,  comma  2,  lettera  a),
numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.  101.  Quanto  alla
copertura degli oneri di gestione e funzionamento  della  piattaforma
di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023,
si provvede ai sensi  del  comma  3  del  presente  articolo  e,  per
l'eventuale parte  residua,  a  valere  sulle  risorse  del  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei  ministri  per  la  quota
riferibile   al   Fondo   per   l'innovazione   tecnologica   e    la
digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77». 
    All'articolo 29: 
      al comma  2,  la  parola:  «migliorando»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «allo scopo di migliorare»; 
      al comma 3,  primo  periodo,  le  parole:  «sono  definite,  le
modalita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono   definite   le
modalita'» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Nel
definire le modalita' di intervento del  Fondo  si  tiene  conto  del
principio di omogeneita' territoriale nazionale»; 
      al comma 4: 
        al primo periodo, la parola: «definite» e'  sostituita  dalla
seguente: «definiti»; 
        al quinto periodo, le parole: «non derivano» sono  sostituite
dalle seguenti: «non devono derivare»; 
        dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
          «4-bis. A  decorrere  dal  31  gennaio  2022  e  fino  alla
completa realizzazione dei progetti, il Comitato strategico di cui al
comma  4  presenta  annualmente  alla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano  una  relazione  sulla  ripartizione   territoriale   del
programma e degli interventi finanziati ai sensi del comma 2»; 
          al comma 5, primo periodo,  le  parole:  «Agli  enti»  sono
sostituite dalle seguenti: «Alle fondazioni». 
    All'articolo 30: 
      al  comma  2,  le  parole:  «legge  del  3  agosto  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto 2017» e le parole:  «comma
583, legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 583, della legge»; 
      al comma 3: 
        all'alinea, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «entro centoventi giorni»; 
        alla lettera b),  dopo  le  parole:  «dei  soli  costi»  sono
inserite le seguenti: «,  derivanti  da  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti,» e le parole: «afferenti le  attivita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «afferenti alle attivita'»; 
      al comma 6: 
        al primo periodo, dopo le parole: «con comprovata competenza»
inserire la seguente: «multidisciplinare»; 
        al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «1.426.000  euro»  e'
inserita la seguente: «annui»; 
      dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis. Ai fini dell'autorizzazione delle  opere  concernenti
la realizzazione di centri intermodali ferroviari in  aree  adiacenti
ai porti, le medesime aree sono  equiparate  alle  zone  territoriali
omogenee B previste dal decreto del Ministro dei  lavori  pubblici  2
aprile 1968, n. 1444, ai fini  dell'applicabilita'  della  disciplina
stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». 
    Nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo  30  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «Art. 30-bis. (Intermodalita' e logistica  integrata:  processi
di innovazione e razionalizzazione delle attivita' logistiche).  - 1.
In attuazione della missione 3 - componente  2  -  "Intermodalita'  e
logistica  integrata",  nell'ambito  della  riforma  2.3,  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  e   al   fine   di   favorire
ulteriormente i processi di  innovazione  e  razionalizzazione  delle
attivita' logistiche, al codice civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) l'articolo 1696 e' sostituito dal seguente: 
          "Art. 1696. (Limiti al risarcimento del danno per perdita o
avaria delle cose trasportate). - Il danno derivante da perdita o  da
avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle  cose  trasportate
nel luogo e nel tempo della riconsegna. 
          Il  risarcimento  dovuto  dal  vettore  non   puo'   essere
superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di  peso  lordo  della  merce
perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di
cui all'articolo 23,  paragrafo  3,  della  Convenzione  relativa  al
contratto  di  trasporto  internazionale  di  merci  su  strada,  con
Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai  sensi
della legge 6 dicembre 1960, n. 1621,  nei  trasporti  internazionali
terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali
o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi,
fluviali  e  ferroviari,  sempre  che  ricorrano  i  presupposti  ivi
previsti per il sorgere della responsabilita' del vettore. 
          Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il  tramite
di piu' mezzi vettoriali  di  natura  diversa  e  non  sia  possibile
distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato  il  danno,
il risarcimento dovuto dal vettore  non  puo'  in  ogni  caso  essere
superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di  peso  lordo  della  merce
perduta o avariata nei trasporti  nazionali  e  a  3  euro  per  ogni
chilogrammo  di  peso  lordo  della  merce  perduta  o  avariata  nei
trasporti internazionali. 
          Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo  non  sono
derogabili a favore del vettore se non nei casi e  con  le  modalita'
previsti dalle leggi  speciali  e  dalle  convenzioni  internazionali
applicabili. 
          Il vettore  non  puo'  avvalersi  della  limitazione  della
responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo  ove  sia
fornita la prova che la perdita o l'avaria  della  merce  sono  stati
determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e
preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli  si  sia  avvalso
per l'esecuzione del trasporto, quando tali  soggetti  abbiano  agito
nell'esercizio delle loro funzioni"; 
        b) l'articolo 1737 e' sostituito dal seguente: 
          "Art. 1737. (Nozione). - Il contratto di spedizione  e'  un
mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di  concludere
in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato  di  poteri  di
rappresentanza, in  nome  e  per  conto  del  mandante,  uno  o  piu'
contratti di trasporto con uno  o  piu'  vettori  e  di  compiere  le
operazioni accessorie"; 
        c) l'articolo 1739 e' sostituito dal seguente: 
          "Art.     1739.     (Obblighi     dello     spedizioniere).
- Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a  osservare
le istruzioni del mandante. 
          Lo   spedizioniere   non   ha   l'obbligo   di   provvedere
all'assicurazione delle cose spedite, salva  espressa  richiesta  del
mandante"; 
        d) l'articolo 1741 e' sostituito dal seguente: 
          "Art. 1741. (Spedizioniere vettore). - Lo spedizioniere che
con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto
o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore. 
          Nell'ipotesi di perdita o avaria  delle  cose  spedite,  si
applica l'articolo 1696"; 
        e) l'articolo 2761 e' sostituito dal seguente: 
          "Art. 2761. (Crediti del vettore, dello spedizioniere,  del
mandatario,  del  depositario  e  del  sequestratario).  - I  crediti
dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le
spese d'imposta anticipate dal vettore o  dallo  spedizioniere  hanno
privilegio sulle cose trasportate o spedite finche' queste  rimangono
presso di lui. Tale privilegio puo' essere esercitato anche  su  beni
oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui
e' sorto il credito purche' tali trasporti o spedizioni costituiscano
esecuzione  di  un  unico  contratto  per  prestazioni  periodiche  o
continuative. 
          I  crediti  derivanti  dall'esecuzione  del  mandato  hanno
privilegio sulle cose del mandante  che  il  mandatario  detiene  per
l'esecuzione del mandato. 
          Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare  i  diritti
doganali per conto del mandante, il suo credito ha il  privilegio  di
cui all'articolo 2752. 
          I  crediti  derivanti  dal   deposito   o   dal   sequestro
convenzionale a favore del depositario  e  del  sequestratario  hanno
parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto  del
deposito o del sequestro. 
          Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo
e del terzo comma dell'articolo 2756". 
          Art.  30-ter.   (Interoperabilita'   tra   la   piattaforma
telematica nazionale per la composizione negoziata per  la  soluzione
delle crisi d'impresa e altre banche di dati).  - 1.  La  piattaforma
telematica  nazionale  istituita  ai  sensi   dell'articolo   3   del
decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e' collegata alla  Centrale  dei
rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia  delle
entrate,  dell'Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale   e
dell'agente della riscossione. 
          2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo  3,  comma  6,
del  decreto-legge  24  agosto  2021,   n.   118,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21  ottobre  2021,  n.  147,  accede  alle
banche  di  dati  di  cui  al  comma  1,  previo  consenso   prestato
dall'imprenditore  ai  sensi  del  regolamento  (UE)   2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del  codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e  le
informazioni  necessarie  per  l'avvio  o   la   prosecuzione   delle
trattative con i creditori e con le parti interessate. 
          3. L'accesso ai dati attraverso la  piattaforma  telematica
di  cui  al  comma  1  non  modifica  la  disciplina  relativa   alla
titolarita'   del   trattamento,   ferme   restando   le   specifiche
responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE)
2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma  nonche'  le
responsabilita' dei soggetti che  trattano  i  dati  in  qualita'  di
titolari autonomi del trattamento. 
          Art.  30-quater.  (Scambio  di  documentazione  e  di  dati
contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la  composizione
negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e
i creditori). - 1. I creditori accedono alla  piattaforma  telematica
nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, e inseriscono  al  suo
interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e  i  dati
eventualmente richiesti dall'esperto  di  cui  al  medesimo  articolo
30-ter, comma 2. Essi  accedono  ai  documenti  e  alle  informazioni
inseriti  nella  piattaforma  dall'imprenditore  al   momento   della
presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o  nel
corso delle trattative. La documentazione e le informazioni  inserite
nella  piattaforma  sono  accessibili   previo   consenso   prestato,
dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi  del  regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016, e del codice in materia di protezione dei  dati  personali,  di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
          Art. 30-quinquies. (Istituzione di un programma informatico
per la  sostenibilita'  del  debito  e  l'elaborazione  di  piani  di
rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per
la  soluzione  delle  crisi  d'impresa).   - 1.   Sulla   piattaforma
telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter,  comma  1,  e'  reso
disponibile un programma informatico  gratuito  che  elabora  i  dati
necessari per accertare la sostenibilita' del debito esistente e  che
consente  all'imprenditore  di  condurre  il  test  pratico  di   cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto  2021,  n.  118,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021,  n.  147,
per la verifica della ragionevole perseguibilita' del risanamento. 
          2. Se  l'indebitamento  complessivo  dell'imprenditore  non
supera  l'importo  di  30.000  euro  e,  all'esito  dell'elaborazione
condotta dal programma  di  cui  al  comma  1,  tale  debito  risulta
sostenibile,  il  programma  elabora  un  piano   di   rateizzazione.
L'imprenditore comunica la  rateizzazione  ai  creditori  interessati
dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano  si
intendera' approvato e sara' eseguito secondo le modalita' e i  tempi
nello stesso indicati. Resta salva l'applicazione delle  disposizioni
in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti  fiscali
e  previdenziali.  Restano  altresi'  ferme  le  responsabilita'  per
l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri. 
          3. Le informazioni e  i  dati  da  inserire  nel  programma
informatico, le specifiche tecniche per il  suo  funzionamento  e  le
modalita' di calcolo del tasso di interesse  applicabile  ai  crediti
rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  della
giustizia e con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
          Art.  30-sexies.  (Segnalazioni  dei   creditori   pubblici
qualificati). - 1. L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
l'Agenzia  delle  entrate  e  l'Agenzia   delle   entrate-Riscossione
segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo,
nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo
collegiale, tramite posta elettronica  certificata  o,  in  mancanza,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo
risultante dall'anagrafe tributaria: 
          a) per l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,  il
ritardo  di  oltre  novanta  giorni  nel  versamento  di   contributi
previdenziali di ammontare superiore: 
          1)  per   le   imprese   con   lavoratori   subordinati   e
parasubordinati,  al  30  per  cento  di  quelli   dovuti   nell'anno
precedente e all'importo di euro 15.000; 
          2)  per  le  imprese   senza   lavoratori   subordinati   e
parasubordinati, all'importo di euro 5.000; 
          b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza  di  un  debito
scaduto e non  versato  relativo  all'imposta  sul  valore  aggiunto,
risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
superiore all'importo di euro 5.000; 
          c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza  di
crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente
accertati e scaduti  da  oltre  novanta  giorni,  superiori,  per  le
imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le societa'  di
persone, all'importo di  euro  200.000  e,  per  le  altre  societa',
all'importo di euro 500.000. 
          2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate: 
          a) dall'Agenzia delle entrate, entro  sessanta  giorni  dal
termine di presentazione  delle  comunicazioni  di  cui  all'articolo
21-bis del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
          b)  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e
dall'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,   entro   sessanta   giorni
decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal  superamento  degli
importi indicati nel medesimo comma 1. 
          3. La segnalazione di cui al comma 1  contiene  l'invito  a
richiedere la  composizione  negoziata  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti. 
          4. Le disposizioni del presente articolo si applicano: 
          a) per l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,  in
relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
          b) per l'Agenzia delle  entrate,  in  relazione  ai  debiti
risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre
dell'anno 2022; 
          c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai
carichi affidati all'agente della  riscossione  a  decorrere  dal  1°
luglio 2022». 
    All'articolo 31: 
      al comma 1: 
        alla lettera a): 
          al capoverso  7-ter  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Per gli incarichi conferiti ai sensi del  comma  5  non  si
applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
        al capoverso 7-quater: 
          al  primo  periodo,  le  parole:  «comma   7-bis.1,»   sono
sostituite dalle seguenti: «comma 7-ter» e le parole: «all'iscrizione
della  cassa   previdenziale»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'iscrizione alla cassa previdenziale»; 
          e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' di
applicazione del presente comma sono  disciplinate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali  di  diritto
privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione»; 
      alla lettera b),  la  parola:  «regioni»  e'  sostituita  dalla
seguente: «regioni,»; 
      alla lettera  c),  le  parole:  «,  nel  numero  massimo»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis.  Nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  250.000
abitanti, interessati dagli interventi previsti dal  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la  programmazione  e
l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette  dipendenze
del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  possono  essere  conferiti  a
esperti  di  comprovata  qualificazione  professionale  incarichi  di
consulenza e collaborazione, fino al numero  massimo  complessivo  di
quindici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo  massimo  di
30.000 euro lordi annui per singolo  incarico  e  fino  a  una  spesa
complessiva annua di 300.000 euro. Gli  incarichi  hanno  durata  non
oltre il 31 dicembre 2026, cessano comunque  automaticamente  con  la
cessazione del mandato  amministrativo  del  conferente  e  non  sono
cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma.
Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo
periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse,  fermo
restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale  di  bilancio.  Agli
incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471,  della
legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e  l'articolo  13,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89». 
    Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 31-bis. (Potenziamento amministrativo dei comuni e misure
a supporto  dei  comuni  del  Mezzogiorno).  - 1.  Al  solo  fine  di
consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale  di
ripresa  e  resilienza  (PNRR),  i   comuni   che   provvedono   alla
realizzazione  degli  interventi  previsti  dai   predetti   progetti
possono, in deroga all'articolo 9, comma  28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma  6,  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con  contratto  a  tempo
determinato personale con qualifica non dirigenziale in  possesso  di
specifiche  professionalita'  per  un  periodo  anche   superiore   a
trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del  PNRR
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel  limite  di  una  spesa
aggiuntiva non superiore al valore  dato  dal  prodotto  della  media
delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate  al  netto  del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'
stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per
fascia demografica indicata  nella  tabella  1  annessa  al  presente
decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da
parte   dell'organo   di   revisione   del    rispetto    pluriennale
dell'equilibrio  di  bilancio.  La  spesa  di   personale   derivante
dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di  applicazione
del  regime  di   "scavalco   condiviso"   previsto   dalle   vigenti
disposizioni contrattuali, non rileva ai fini  dell'articolo  33  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo  1,  commi  557  e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
      2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con  specifico
riferimento alle attivita'  di  supporto  riferite  ai  progetti  ivi
indicati, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 9,  comma  10,
presso il Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti  un  posto  di
funzione dirigenziale di  livello  generale  per  lo  svolgimento  di
attivita' di consulenza, studio e ricerca  e  un  posto  di  funzione
dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di  attivita'
di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento  del  tesoro
del medesimo Ministero e' istituito un posto di funzione dirigenziale
di livello generale per lo svolgimento di  attivita'  di  consulenza,
studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma
5,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      3. Le disposizioni del comma 1,  per  le  finalita'  e  con  le
modalita' ivi previste, si applicano anche ai comuni  strutturalmente
deficitari o  sottoposti  a  procedura  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto  previsto  dagli
articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000,  n.  267,  previa  verifica  della  Commissione  per  la
stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155  del
predetto testo unico, come ridenominata  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,  da  effettuare
entro trenta giorni dal ricevimento  della  richiesta  inoltrata  dai
comuni interessati. 
      4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3
i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1,
comma 3, 3-bis e 3-ter  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
      5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per  le  assunzioni
previste dai commi 1 e 3, e' istituito un apposito fondo nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno, con  una  dotazione  di  30
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026.  Le
predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori  dei  progetti
previsti dal PNRR  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, sulla base del  monitoraggio  delle
esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  le  esigenze  di
personale connesse alla carenza delle  professionalita'  strettamente
necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo  non  e'
sostenibile a valere sulle risorse  disponibili  nel  bilancio  degli
enti. Il comune  beneficiario  e'  tenuto  a  riversare  ad  apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo
non utilizzato nell'esercizio finanziario. 
      6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di  euro
annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
      7. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' al fine
di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti
dalla politica di coesione dell'Unione  europea  e  nazionale  per  i
cicli di programmazione  2014-2020  e  2021-2027,  l'Agenzia  per  la
coesione territoriale puo' stipulare contratti di collaborazione,  di
durata non superiore a trentasei mesi e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2026, con professionisti e personale  in  possesso  di  alta
specializzazione, da destinare  a  supporto  degli  enti  locali  del
Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva  di  67  milioni  di
euro,  a  carico  delle  disponibilita'   del   Programma   operativo
complementare  al  Programma  operativo   nazionale   "Governance   e
capacita' istituzionale 2014-2020", di  cui  alla  deliberazione  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  n.
47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del  16  febbraio  2017,  integrato  sul  piano   finanziario   dalla
deliberazione del CIPE n. 36/2020  del  28  luglio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti  di
cui al presente comma non danno in alcun  caso  luogo  a  diritti  in
ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia. 
      8. Il personale di cui al comma 7 e'  selezionato  dall'Agenzia
per la coesione territoriale con le modalita' e le procedure  di  cui
all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno  2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n.
113.  L'Agenzia,  previa  ricognizione  dei  fabbisogni  degli   enti
beneficiari,  avuto  anche  riguardo  agli  esiti   della   procedura
concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della  legge
30 dicembre 2020, n. 178,  e  a  quanto  previsto  dal  comma  5  del
presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la  Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti
cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo  e
provvede alla relativa contrattualizzazione e  assegnazione  entro  i
successivi sessanta giorni. 
      9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica
e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge,  in
particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi
di fattibilita' tecnico-economica  nonche'  degli  ulteriori  livelli
progettuali; analisi e  predisposizione  delle  attivita'  necessarie
alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che
prevedono iniziative per la  valorizzazione  della  cultura  e  della
tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi  nazionali  e
regionali a valere sui fondi strutturali,  nonche'  degli  interventi
finanziati dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione;  verifica,
controllo e monitoraggio  dell'esecuzione  dei  lavori  al  fine  del
rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di
finanziamento. 
      10. I comuni con popolazione superiore a 250.000  abitanti  che
hanno  deliberato  il  ricorso   alla   procedura   di   riequilibrio
finanziario pluriennale  prevista  dall'articolo  243-bis  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  possono  procedere,  con
oneri a carico dei propri bilanci,  all'assunzione  di  collaboratori
con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici  posti
alle  dirette  dipendenze  del  sindaco  o  degli  assessori  di  cui
all'articolo 90 del predetto testo  unico,  nei  limiti  dell'80  per
cento della spesa sostenuta per  le  medesime  finalita'  nell'ultimo
rendiconto precedente alla deliberazione della  citata  procedura  di
riequilibrio finanziario pluriennale. 
      Art.  31-ter. (Potenziamento   amministrativo   del   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca).  - 1.  Dopo  il  comma  6-ter.1
dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' inserito il
seguente: 
      "6-ter.2. In  ragione  del  processo  di  riorganizzazione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una  maggiore  flessibilita'
gestionale e una piu' efficace realizzazione degli obiettivi previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,  a  decorrere  dall'anno
2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6,
commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo  5,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  rideterminati
con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.  In  ragione
del  processo  di  riorganizzazione  di  cui  al  primo  periodo   e'
rideterminata, altresi', la consistenza del fondo per la retribuzione
della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima  e
di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'universita'  e
della ricerca.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  secondo
periodo, pari a 950.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2022,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1,  comma
1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:
'non dirigenziale' sono soppresse". 
      2. Per le finalita' di cui al comma  6-ter.1  dell'articolo  64
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in  ragione  del
processo di riorganizzazione del Ministero dell'universita'  e  della
ricerca, per la progettazione e la gestione  dell'Anagrafe  nazionale
dell'istruzione   superiore,   istituita   ai   sensi   dell'articolo
62-quinquies del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il  predetto  Ministero  si
avvale  della  societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma  15,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  sulla  base  di   specifica
convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al
primo periodo e' altresi'  disciplinato  l'avvalimento  della  citata
societa' anche ai fini  della  digitalizzazione  dei  servizi  e  dei
processi organizzativi  e  amministrativi  interni,  nonche'  per  la
gestione giuridica ed economica del personale». 
    All'articolo 33: 
      al comma 1, le parole: «tra  Amministrazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «tra le amministrazioni»; 
      al comma 4, primo periodo, le parole:  «30  marzo,  2001»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001» e dopo le  parole:  «delle
istituzioni  scolastiche  e»  sono   inserite   le   seguenti:   «del
personale»; 
      al comma 5, le parole: «i fuori ruolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «i collocamenti fuori ruolo». 
    All'articolo 34: 
      al comma 1, le parole:  «competenza,  almeno  triennale,»  sono
sostituite dalla seguente: «competenza»; 
      al comma 2, le parole: «e almeno un colloquio» sono  sostituite
dalle seguenti: «e mediante almeno un colloquio»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma
2, i nominativi degli esperti selezionati, i loro curricula e le loro
retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a
legislazione vigente e delle disposizioni in materia  di  trattamento
dei  dati  personali,  sono   resi   pubblici   nel   sito   internet
istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro  trenta
giorni dalla conclusione delle valutazioni medesime»; 
        al comma 4, le parole: «per euro 4,3 milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «per 4,3 milioni di euro». 
    Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti: 
        «Art. 34-bis.  (Disposizioni  in  materia  di  personale  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per
l'attuazione  degli  obiettivi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo  152,
primo  comma,  primo  periodo,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  le  parole:  "3.000  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "3.100 unita'".  Ai  fini  dell'incremento
del contingente di personale assunto a contratto dalle rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici  consolari,  dagli  istituti  italiani  di
cultura e dalle  delegazioni  diplomatiche  speciali  determinato  ai
sensi del primo periodo, e' autorizzata la spesa  di  2.178.050  euro
per l'anno 2022, di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro
per l'anno 2024, di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro
per l'anno 2026, di 5.049.900 euro per l'anno 2027, di 5.201.400 euro
per l'anno 2028, di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro
per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031. 
      2. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede,  quanto  a
2.178.050 euro per l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni,
per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      Art.  34-ter.  (Reclutamento  di  personale   e   rafforzamento
organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  per
l'attuazione  degli  obiettivi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza). - 1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi  e
i traguardi  in  materia  di  lavoro  e  politiche  sociali  previsti
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,  nonche'  di
fornire supporto all'unita' di missione di cui all'articolo 8,  comma
1,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, in  aggiunta  al  contingente  gia'
previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto  2021,  n.  113,  e'  autorizzato  ad  assumere  un  ulteriore
contingente  di  dieci  unita'  di  personale  non  dirigenziale  con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per  il  periodo
dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, da inquadrare nell'area III,
posizione economica  F1,  nel  profilo  professionale  giuridico,  da
reclutare  tramite  selezione  pubblica  o   mediante   utilizzo   di
graduatorie vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari  a
409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157. 
      2. Per le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  per  il
personale  assegnato  agli  uffici  di  diretta  collaborazione   del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2024 le risorse stanziate sul capitolo  1003,  piani
gestionali 3 e 5, e sul capitolo  1008,  piano  gestionale  2,  dello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali sono incrementate rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541
euro e di 36.016 euro. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo  58-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157». 
    All'articolo 35: 
      al comma 1, le parole: «il secondo periodo, e' sostituito» sono
sostituite dalle seguenti: «il secondo periodo e' sostituito»; 
      al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso d-bis), la parola:
«implementazione» e' sostituita dalla seguente: «attuazione»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Per il potenziamento  funzionale  delle  attribuzioni
demandate  all'amministrazione  della   giustizia   minorile   e   di
comunita', con  decorrenza  non  anteriore  al  1°  luglio  2022,  e'
istituito presso il Dipartimento  per  la  giustizia  minorile  e  di
comunita'  del  Ministero  della  giustizia  un  ufficio  di  livello
dirigenziale non generale di seconda  fascia  del  comparto  Funzioni
centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per  l'acquisizione
di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e  di
coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei  dirigenti
di  seconda  fascia  della  carriera  amministrativa   del   medesimo
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' aumentata di
un'unita'»; 
      al comma 5: 
        al primo periodo, le parole:  «e  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 4 e 4-bis» e le  parole:  «della  presente  legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; 
        al secondo periodo, le parole: «Sugli  stessi  decreti»  sono
sostituite dalle seguenti: «Sullo stesso regolamento»; 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per  l'anno  2022,
di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di  euro  1.678.545  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350  per  ciascuno  degli  anni
2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028  e  2029,
di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni  2030  e  2031  e  di  euro
1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a
euro 1.351.521 per l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia, e, quanto  a  euro  1.674.739  per  l'anno  2023,  a  euro
1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro  1.682.350  per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno  degli
anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno  degli  anni  2030  e
2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere  dall'anno  2032,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,  comma  96,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
    Dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 35-bis. (Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e
la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari). -
1. In relazione all'adozione dei migliori modelli  organizzativi  per
l'abbattimento  dell'arretrato  e  per  la  riduzione  dei  tempi  di
definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni  assunti
con il Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  all'articolo  37,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) all'alinea, dopo la parola: "sentiti,"  sono  inserite  le
seguenti: "per il settore penale,  il  procuratore  della  Repubblica
presso il tribunale e, in ogni caso," e dopo la parola: "civili,"  e'
inserita la seguente: "penali,"; 
        b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
          "b-bis) per il settore penale, i criteri di priorita' nella
trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle  disposizioni
di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore  della
magistratura". 
      Art. 35-ter. (Rafforzamento  degli  obblighi  di  formazione  e
aggiornamento dei  giudici  delegati  alle  procedure  concorsuali  e
incentivi in caso di trasferimento ad altro  ufficio  per  assicurare
gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in
relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono  funzioni
in materia concorsuale). - 1. Il  magistrato  che  svolge,  anche  in
misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure
concorsuali da non piu' di otto anni assicura la propria formazione e
il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine,  e'  tenuto  a
frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di  assunzione  di
tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi
dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale. 
      2.  L'assolvimento  degli   obblighi   di   formazione   e   di
aggiornamento di cui al  comma  1  costituisce  specifico  indicatore
della capacita' di cui all'articolo 11,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire  nei  rapporti
informativi redatti ai fini dei pareri  per  il  conseguimento  delle
valutazioni di professionalita'. 
      3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la  formazione  e
l'aggiornamento in conformita' a quanto previsto dal  comma  1  e  la
positiva esperienza maturata per non meno di tre anni  nella  materia
concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione  di
posti che comportano la trattazione di  procedimenti  nella  medesima
materia. 
      4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni
di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno  otto  anni
presso lo  stesso  ufficio  giudiziario  e'  assegnato  un  punteggio
aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per
il trasferimento ad altro ufficio. 
      5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  il  Consiglio  superiore
della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi». 
    All'articolo 36: 
      al comma 1, lettera d), le  parole:  «e  della  semplificazione
normativa e» sono sostituite dalle seguenti: «e della semplificazione
normativa,» e le  parole:  «delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
numero  non   superiore   a   tre,   tra   estranei   alla   pubblica
amministrazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre
pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale  proveniente
dai ruoli  di  amministrazioni  diverse  dai  Ministeri  mantiene  il
trattamento economico fisso e continuativo in godimento con  oneri  a
carico dell'amministrazione di appartenenza». 
    Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 36-bis. (Potenziamento del tavolo  istituzionale  per  il
coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025). - 1. Al secondo
periodo del comma 645 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, le parole: "due senatori  e  due  deputati"  sono  sostituite
dalle seguenti: "tre senatori e tre deputati". 
      Art. 36-ter. (Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa
e resilienza). - 1. All'articolo 2, comma  5,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole:  "partecipa  anche  il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province  autonome"
sono sostituite dalle  seguenti:  "partecipano  anche  il  Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province  autonome  nonche'  i
Presidenti delle regioni e delle province autonome per  le  questioni
di loro  competenza  che  riguardano  la  loro  regione  o  provincia
autonoma". 
      2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "nonche',  per  gli
interventi di interesse delle regioni e delle province autonome,  con
il Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie  sentita  la
Conferenza delle regioni e delle province autonome"». 
    Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 38-bis. (Disposizioni in materia di  formazione  continua
in medicina). - 1. Al  fine  di  attuare  le  azioni  previste  dalla
missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza,  relative  al
potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche,  digitali  e
manageriali del personale del  sistema  sanitario,  a  decorrere  dal
triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze  assicurative
di  cui  all'articolo  10  della  legge  8  marzo  2017,  n.  24,  e'
condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento
dell'obbligo formativo  individuale  dell'ultimo  triennio  utile  in
materia di formazione continua in medicina. 
      Art.   38-ter.   (Ulteriori   disposizioni   in   materia    di
semplificazione per l'attuazione dei programmi  del  Ministero  della
salute compresi nel Piano nazionale di ripresa  e  resilienza).  - 1.
All'articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
      "2-bis. Per l'attuazione di quanto  previsto  al  comma  2,  il
Ministro  della  salute  promuove  e   stipula   appositi   contratti
istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione". 
      Art. 38-quater.  (Riduzione  dei  termini  per  l'accesso  alle
terapie per pazienti con malattie rare). - 1. Al fine di  attuare  le
azioni del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  relative  alla
missione 6 - salute  e  politiche  sociali,  volte  a  rafforzare  le
prestazioni  erogate  sul  territorio  con   interventi   terapeutici
innovativi in tutto il territorio nazionale e  a  garantire  un  piu'
elevato  livello  di  salute,  nonche'  al  fine  di  accelerare   il
procedimento   per   l'aggiornamento   dei   prontuari    terapeutici
ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte  le  regioni,
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "L'aggiornamento  di
cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel  caso
di impiego di farmaci per la cura di malattie  rare.  Contestualmente
all'aggiornamento,  ciascuna  regione  e'  tenuta  a  indicare,   con
deliberazione della giunta regionale, i  centri  di  prescrizione  di
farmaci con nota AIFA o piano terapeutico". 
      Art. 38-quinquies. (Disposizioni  per  il  potenziamento  della
ricerca biomedica nell'ambito della missione 6 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza). - 1. Al fine di dare  attuazione  alle  azioni
previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza
relative all'innovazione, alla ricerca e  alla  digitalizzazione  del
Servizio sanitario nazionale e al  potenziamento  del  sistema  della
ricerca  biomedica,  con  decreto  del  Ministro  della  salute  sono
definiti i criteri e le modalita' per il sistema di  valutazione  tra
pari (peer review) dei proof of concept  (PoC)  e  dei  progetti  nel
campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente
invalidanti, nonche' i criteri per la remunerazione  delle  attivita'
dei revisori e dei componenti del gruppo scientifico  di  valutazione
dei medesimi progetti. 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000 euro per le
attivita' funzionali al processo  di  valutazione,  si  provvede  nei
limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i  bandi
afferenti ai progetti di cui  al  medesimo  comma  1,  a  valere  sui
finanziamenti  previsti  dall'investimento  2.1  della  missione   6,
componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza». 
    All'articolo 39: 
      al comma 1, lettera a), le parole: «dal  seguente:  "L'inviato»
sono sostituite dalle seguenti: «dal seguente: "3. L'inviato». 
    All'articolo 40: 
      al comma 1, lettera a), numero 2), la  parola:  «soppressa»  e'
sostituita dalla seguente: «abrogata». 
    Nel capo V del titolo II,  dopo  l'articolo  40  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 40-bis. (Personale che presta assistenza  tecnica  presso
le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento  del  reddito
di cittadinanza). - 1. Nelle more dello svolgimento  delle  procedure
di selezione e di assunzione delle unita' di personale  da  destinare
ai centri per l'impiego di cui  all'articolo  12,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  al  fine  di  consentire  la
continuita' delle  attivita'  di  assistenza  tecnica  per  garantire
l'avvio e il funzionamento del reddito  di  cittadinanza  nelle  fasi
iniziali del programma ai sensi dell'articolo 12,  comma  3,  quinto,
sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 4 del  2019,  la
societa' ANPAL Servizi Spa e' autorizzata  a  prorogare  i  contratti
stipulati con il personale che  opera  presso  le  sedi  territoriali
delle regioni e delle province  autonome  per  svolgere  le  predette
attivita' di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga di
cui al primo periodo avviene nei limiti  e  a  valere  sulle  risorse
assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma  3-bis,
del decreto-legge n. 4 del  2019  e  non  ancora  utilizzate  per  le
assunzioni ivi previste». 
    All'articolo 41: 
      al comma 1: 
        alla lettera b), capoverso 10-bis, primo periodo, la  parola:
«relativa» e' sostituita dalla seguente: «relativamente» e le parole:
«il  Commissario  straordinario,  propone»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «il Commissario straordinario propone»; 
        alla lettera c), capoverso 11-bis: 
        al terzo periodo, le parole: «e amministrativo  e  tecnico  e
ausiliario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,   amministrativo,
tecnico e ausiliario»; 
        dopo  il  settimo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «Il
Commissario, per lo svolgimento del proprio  mandato,  puo'  altresi'
nominare, dal 2022 al 2025, non piu' di due sub-commissari  ai  quali
delegare attivita' e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria
fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale  ai  compiti
cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari  e'
stabilita nell'atto di conferimento  dell'incarico  entro  la  misura
massima,  per  ciascun  sub-commissario,   di   75.000   euro   lordi
onnicomprensivi.»; 
        all'undicesimo  periodo,  le  parole:  «346.896  euro»   sono
sostituite dalle seguenti: «544.213 euro»; 
        alla lettera d), le parole: «,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «, delle infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili»; 
        alla  lettera  f),  capoverso  13-bis.2,  primo  periodo,  le
parole: «sia messo a rischio, il conseguimento» sono sostituite dalle
seguenti: «sia messo a rischio il conseguimento». 
    All'articolo 42: 
      al  comma  1,  lettera  b),  primo  periodo,  le   parole:   «e
amministrativo» sono sostituite dalla seguente: «, amministrativo» e,
al settimo periodo, dopo le parole: «leggi antimafia e  delle  misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159,» sono inserite le seguenti: «delle norme in materia  ambientale,
di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42,». 
    All'articolo 43: 
      al comma 1, lettera d),  capoverso  3-bis,  primo  periodo,  le
parole: «puo' avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari»  sono
sostituite dalle seguenti: «puo' avvalersi di subcommissari, fino  al
numero massimo di tre»; 
      al comma 2, la parola: «fondi», ovunque ricorre, e'  sostituita
dalla seguente: «Fondi». 
    Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 43-bis. (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle
aree terremotate di  somme  versate  dalla  Camera  dei  deputati  al
bilancio dello Stato). - 1. L'importo di 35 milioni di euro,  versato
dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in  data
4 novembre 2021  sul  capitolo  2368,  articolo  8,  dello  stato  di
previsione dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio 2021, al  Fondo
per la ricostruzione delle aree terremotate, di  cui  all'articolo  4
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  per  essere
trasferito  alla  contabilita'  speciale  intestata  al   Commissario
straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione   dei   territori
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 14 febbraio 2020. 
      2.  Il  Commissario  straordinario  provvede  con  ordinanza  a
destinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo e quelle
gia' versate nella contabilita'  speciale  ai  sensi  del  comma  412
dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre   2020,   n.   178,   al
finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il  recupero
del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi  sismici,
da coordinare con gli interventi finanziati con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva  attuazione  degli
interventi di cui al presente comma, una  quota  non  superiore  a  5
milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 puo' essere destinata
agli oneri  strettamente  connessi  all'attuazione  degli  interventi
medesimi. 
      Art. 43-ter. (Modifica all'articolo 18-quater del decreto-legge
9  febbraio  2017,  n.  8,  in  materia  di  credito  d'imposta   per
investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici  del  2016  e
del 2017). - 1. Al comma 3 dell'articolo 18-quater del  decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "A
decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il  credito
d'imposta di cui al comma 1 si applica  nel  rispetto  dei  limiti  e
delle  condizioni  previsti  dalla  comunicazione  della  Commissione
europea C (2020) 1863 final,  del  19  marzo  2020,  recante  'Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19'". 
      Art. 43-quater. (Commissario ad acta per l'attuazione del piano
di  rientro  dal  disavanzo  del  servizio  sanitario  della  regione
Calabria). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020,  n.
181, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2, le parole da: ", nel termine di trenta giorni"
fino a: "sessanta giorni," sono soppresse; 
        b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          "3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi
dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque  sia  il
livello di progettazione  raggiunto,  compresi  gli  interventi  gia'
inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di
adeguamento  tecnologico  della  rete  di   emergenza,   della   rete
ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del  Programma  di
ammodernamento tecnologico  di  cui  all'articolo  6,  comma  5,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli  interventi  inseriti  negli
accordi di programma gia' sottoscritti ai sensi  dell'articolo  5-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo  2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  nonche'  gli  altri
programmi sottoscritti con il Ministero della  salute,  sono  attuati
dal Commissario ad acta anche  avvalendosi  allo  scopo  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per  i  servizi
sanitari regionali. Ove necessario  in  relazione  alla  complessita'
degli interventi,  il  Commissario  ad  acta  puo'  nominare  esperti
individuati  all'esito  di  una  selezione   comparativa   effettuata
mediante avviso pubblico tra  persone  di  comprovata  esperienza  ed
elevata professionalita', nel rispetto delle  previsioni  del  quadro
economico generale degli interventi"». 
    All'articolo 44: 
      alla  rubrica,  le  parole:  «in  materia  di  Alitalia»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «concernenti  la  societa'  Alitalia  in
amministrazione straordinaria». 
    Nel capo I del titolo III, dopo  l'articolo  44  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 44-bis. (Disposizioni urgenti in materia di accelerazione
delle procedure  della  gestione  commissariale  di  liquidazione  di
societa' pubbliche). - 1. Al fine di accelerare  le  procedure  della
gestione  commissariale  di  liquidazione  di   societa'   pubbliche,
all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti: 
          "132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura
di liquidazione della societa' di  cui  al  comma  126  del  presente
articolo, agevolando  in  tal  modo  il  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni  socie
il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario  per
la liquidazione della societa' di cui all'articolo 14, comma  2,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  trasmette  alle  amministrazioni
socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attivita'
liquidatorie  alla  data  del  31  dicembre  2021,  unitamente  a  un
prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici  attivi
e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti  in  capo
alla societa', ancora pendenti alla data del  31  dicembre  2021.  Il
Commissario straordinario per la liquidazione della societa'  di  cui
al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, entro  il
28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello  Stato  e  dei
bilanci delle altre amministrazioni socie  l'avanzo  di  liquidazione
derivante dalla chiusura della liquidazione  della  stessa  societa',
con esclusione dei rapporti giuridici  attivi  e  passivi,  anche  di
natura contenziosa e  processuale,  di  cui  al  precedente  periodo,
pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici  attivi
e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo
periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre  2021,
sorti in capo alla societa' di cui al medesimo articolo 14, comma  2,
del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, sono trasferiti alla  societa'  Fintecna
Spa o a diversa societa' da questa interamente partecipata  entro  il
30 aprile 2022. Gli atti e le  operazioni  posti  in  essere  per  il
trasferimento dei rapporti giuridici di cui  al  terzo  periodo  sono
esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione
di tasse. La societa' trasferitaria procede alla  liquidazione  delle
posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e  passivi  oggetto
di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresi' nei
contenziosi pendenti alla data  del  31  dicembre  2021.  I  rapporti
giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla
societa' Fintecna Spa o a  diversa  societa'  da  questa  interamente
partecipata costituiscono un unico patrimonio separato  rispetto  sia
al patrimonio della societa' trasferitaria, sia ai patrimoni separati
ad essa trasferiti in virtu' di specifiche disposizioni  legislative.
La societa' trasferitaria non risponde in alcun modo con  il  proprio
patrimonio dei debiti e degli  oneri  sorti  in  forza  dei  rapporti
giuridici  attivi  e  passivi,  anche   di   natura   contenziosa   e
processuale, trasferiti  al  patrimonio  separato  di  cui  al  sesto
periodo, ivi compresi quelli da sostenersi  per  la  liquidazione  di
tale patrimonio. Agli oneri derivanti  dal  compenso  da  riconoscere
alla  societa'  Fintecna  Spa  o  alla  diversa  societa'  da  questa
interamente partecipata per la liquidazione  dei  rapporti  giuridici
trasferiti ai sensi del terzo periodo, da determinare con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   in   misura   comunque
complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede  a  valere
sulle risorse affluite al patrimonio separato.  Alla  cessazione  dei
rapporti attivi, passivi, contenziosi  e  processuali  trasferiti  al
patrimonio separato, la societa' trasferitaria procede al  versamento
delle eventuali somme  attive  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, alla regione Lombardia, al comune  di  Milano,  alla  citta'
metropolitana di Milano e alla camera di commercio  di  Milano  Monza
Brianza Lodi, per ciascuno  in  proporzione  alla  partecipazione  al
capitale della societa' di cui al primo periodo del  presente  comma.
Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
          132-ter. All'articolo 1, comma 58, lettera e), della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo e' soppresso. All'articolo
7-sexies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il  comma  2  e'
abrogato"; 
        b) i commi 415, 416 e 417 sono abrogati. 
      2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle
attivita' funzionali al  raggiungimento  dell'oggetto  sociale  della
societa' Fintecna  Spa,  ferma  restando  l'autonomia  finanziaria  e
operativa della societa', alla stessa non si applicano  i  vincoli  e
gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti
dalla  legge  a  carico  dei  soggetti  inclusi   nel   provvedimento
dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
    All'articolo 46: 
      al comma 1, primo periodo,  le  parole:  «la  ripartenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «la ripresa» e le parole: «in  favore  di»
sono sostituite dalle seguenti: «in favore della societa'». 
    Nel capo III del titolo III, dopo l'articolo 46  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art.  46-bis. (Finanziamento  di  organismi  sportivi  per  la
promozione  dell'attivita'  sportiva  di  base).  - 1.  Al  fine   di
promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le
fasce  della  popolazione,  con  particolare  riferimento  alla  fase
post-pandemica, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse
disponibili di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e' destinata agli organismi sportivi di  cui  al  terzo
periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, per la promozione e la realizzazione dell'attivita' sportiva  di
base in tutto il territorio nazionale. 
      2. I criteri e le modalita' attuative per l'attribuzione  delle
risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 1, comma 562,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178. Ai fini attuativi, l'Autorita' di Governo competente in
materia di sport si avvale della societa' Sport e salute Spa». 
    All'articolo 47: 
      al comma 1: 
        alla lettera  a),  la  parola:  «art.»  e'  sostituita  dalla
seguente: «articolo», la  parola:  «Tribunale»  e'  sostituita  dalla
seguente: «tribunale» e le  parole:  «lett.  b).).»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, lettera b)»; 
        alla lettera c), capoverso 7, secondo periodo, le parole: «al
prefetto dove ha sede» sono sostituite dalle seguenti:  «al  prefetto
della provincia in cui ha sede». 
    All'articolo 48: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), numero 2), capoverso  2-quater,  le  parole:
«mafiosa, possono» sono sostituite dalle seguenti: «mafiosa possono»; 
        alla   lettera   b),   capoverso   7,   dopo    le    parole:
«dell'informazione» e' inserita la seguente: «antimafia» e le parole:
«sono  suscettibili»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «siano
suscettibili». 
    Dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente: 
      «Art.   48-bis.   (Ulteriori   disposizioni   in   materia   di
documentazione antimafia). - 1. Al codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "europei o"  sono
sostituite dalle seguenti: "europei per un importo superiore a 25.000
euro o di fondi"; 
        b) all'articolo  91,  comma  1-bis,  la  parola:  "5.000"  e'
sostituita dalla seguente: "25.000"». 
    All'articolo 49: 
      al comma 1, capoverso Art. 94-bis: 
      al comma 1: 
        alla lettera b), le parole: «non inferiore a 7.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 5.000 euro» e le  parole:
«o del patrimonio e del  volume  di  affari»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «o al patrimonio e al volume di affari»; 
        alla   lettera   c),   le   parole:   «eventuali   forme   di
finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «i  finanziamenti,  in
qualsiasi forma, eventualmente erogati»; 
      al comma 2,  secondo  periodo,  la  parola:  «quantificato»  e'
sostituita dalla seguente: «determinato»; 
      al  comma  5,  la  parola:  «Tribunale»  e'  sostituita   dalla
seguente: «tribunale»; 
      al comma 2, le parole: «Le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo si applicano, altresi',» sono sostituite dalle seguenti: «Le
disposizioni dell'articolo  94-bis  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, si applicano anche»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e  2  possono
essere in ogni  momento  revocate  o  modificate  e  non  impediscono
l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva». 
    Nel capo I del titolo IV,  dopo  l'articolo  49  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 49-bis. (Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a
verifica per il rilascio  della  comunicazione  antimafia).  - 1.  Al
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 86: 
          1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          "3-bis. I legali rappresentanti degli  organismi  societari
hanno l'obbligo di comunicare  al  prefetto  e  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 83, commi  1  e  2,  nelle  more  dell'emanazione  della
documentazione  antimafia,  l'intervenuto  cambiamento   della   sede
dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta"; 
          2) al comma 4, le parole: "dell'obbligo di cui al comma  3"
sono sostituite dalle seguenti: "degli obblighi di cui ai commi  3  e
3-bis"; 
          b)  all'articolo  87,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
seguente: 
          "2-bis. Il cambiamento  della  sede  legale  o  della  sede
secondaria con rappresentanza del  soggetto  sottoposto  a  verifica,
successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata,
non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il
rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del
comma 2"». 
    All'articolo 50: 
      al comma 1, le parole: «29  settembre,  1973»  sono  sostituite
dalle seguenti: «29  settembre  1973»  e  la  parola:  «c.p.c.".»  e'
sostituita dalle seguenti: «del codice di procedura civile». 
    All'articolo 51: 
      al comma 1, le parole: «Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni del presente decreto» sono soppresse. 
    Dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: 
      «Art. 51-bis. (Clausola di salvaguardia). - 1. Le  disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione». 
    Dopo l'allegato 1 e' aggiunta la seguente tabella: 
 
                                «Tabella 1 (Articolo 31-bis, comma 1) 
 
    =============================================================
    |        Fascia demografica         |      Percentuale      |
    +===================================+=======================+
    |1.500.000 abitanti e oltre         |         0,25          |
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |250.000-1.499.999 abitanti         |          0,3          |
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |60.000-249.999 abitanti            |          0,5          |
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |10.000-59.999 abitanti             |           1           |
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |5.000-9.999 abitanti               |          1,6          |
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |3.000-4.999 abitanti               |          1,8          |
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |2.000-2.999 abitanti               |          2,4          |
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |1.000-1.999 abitanti               |          2,9          |
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |Meno di 1.000 abitanti             |          3,5          |
    +-----------------------------------+-----------------------+
 
».