(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Requisiti  minimi  organizzativi,  strutturali  e   tecnologici   del
Programma di trapianto (PT) di CSE e delle Unita' ad esso afferenti. 
 
Premessa 
 
L'attivita' di trapianto di CSE e' definita e regolata all'interno di
un Programma di Trapianto che dipende  dall'azione  coordinata  di  4
unita' operative, rappresentate da: 
   1. Unita' clinica; 
   2. Unita' di raccolta di CSE da sangue periferico (PB-  Peripheral
      Blood); 
   3. Unita' di raccolta di CSE da sangue midollare (BM-Bone Marrow); 
   4. Unita' di Processazione. 
Il Programma di trapianto  prevede  una  funzione  di  Direzione  del
Programma (DPT) con il compito di coordinare  le  attivita'  delle  4
Unita' operative, che afferiscono al Programma. 
Nell'ambito del Programma: 
   - l'Unita' clinica e' responsabile dell'impiego terapeutico  delle
   CSE a fini trapiantologici ed e' dotata di autonomia o sita in  un
   reparto clinico di ematologia o oncoematologia per pazienti adulti
   o pediatrici. 
   - l'Unita' di  raccolta  di  CSE  da  sangue  periferico  (PB)  e'
   l'unita' operativa afferente ai  Servizi  trasfusionali,  definiti
   dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del  decreto  legislativo  20
   dicembre 2007, n. 261 e autorizzati e accreditati dalle Regioni  e
   Province autonome ai sensi degli  articoli  4  e  5  del  medesimo
   decreto; 
   - l'Unita' di raccolta di CSE da sangue midollare (BM) e' l'unita'
   afferente all'Unita' Clinica che svolge  l'attivita'  di  raccolta
   delle CSE da sangue del midollo osseo; 
   - l'Unita' di Processazione e' l'istituto dei tessuti  (o  banca),
   cosi' come definito  dall'articolo  3,  comma  1,  lett.  q),  del
   decreto legislativo n. 191/2007, cioe'  "una  banca  dei  tessuti,
   come prevista dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, o una  unita'  di
   un ospedale pubblico, o un settore di  un  servizio  trasfusionale
   come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  o
   una struttura sanitaria senza fini di lucro", in cui si effettuano
   attivita'   di   lavorazione,    conservazione,    stoccaggio    o
   distribuzione di tessuti e cellule umani. 
 
L'Unita'  di  Processazione  e  le  Unita'  di  raccolta  da   sangue
periferico e da sangue  midollare  (PB  e  BM)  possono  svolgere  la
propria attivita' a favore di una o piu' Unita' Cliniche coinvolte in
Programmi di  Trapianto  diversi,  previa  definizione  di  specifico
accordo. 
 
Il presente documento e' stato elaborato tenendo conto degli standard
di qualita' e  di  sicurezza  definiti  dalle  Societa'  Scientifiche
nazionali  ed  internazionali  del  settore,  con  la  finalita'   di
costituire un unico riferimento per lo svolgimento dell'attivita'  di
trapianto di CSE. 
 
                           ************** 
 
SOMMARIO 
 
Requisiti  minimi  organizzativi,  strutturali  e   tecnologici   del
Programma di trapianto (PT) di CSE e delle Unita' ad esso afferenti. 
Premessa 
DEFINIZIONI 
LISTA DEGLI ACRONIMI 
1. REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E  TECNOLOGICI  DI  UN
PROGRAMMA TRAPIANTO DI CSE 
  1.1. REQUISITI ORGANIZZATIVI 
2.  REQUISITI  MINIMI  ORGANIZZATIVI,   STRUTTURALI   E   TECNOLOGICI
DELL'UNITA' CLINICA 
  2.1. REQUISITI ORGANIZZATIVI DELL'UNITA' CLINICA 
  2.2. REQUISITI STRUTTURALI DELL'UNITA' CLINICA 
  2.3. REQUISITI TECNOLOGICI DELL'UNITA' CLINICA 
3.  REQUISITI  MINIMI  ORGANIZZATIVI,   STRUTTURALI   E   TECNOLOGICI
DELL'UNITA' DI RACCOLTA DI SANGUE MIDOLLARE (BM) 
  3.1. REQUISITI ORGANIZZATIVI DELL'UNITA'  DI  RACCOLTA  DEL  SANGUE
MIDOLLARE (BM) 
  3.2. REQUISITI STRUTTURALI DELL'UNITA' DI RACCOLTA DI BM 
  3.3. REQUISITI TECNOLOGICI DELL'UNITA' DI RACCOLTA BM 
4.  REQUISITI  MINIMI  ORGANIZZATIVI,   STRUTTURALI   E   TECNOLOGICI
DELL'UNITA' DI RACCOLTA DI SANGUE PERIFERICO (PB) 
  4.1. REQUISITI ORGANIZZATIVI DELL'UNITA' DI RACCOLTA (PB) 
  4.2. REQUISITI STRUTTURALI DELL'UNITA' DI RACCOLTA (PB) 
  4.3. REQUISITI TECNOLOGICI DELL'UNITA' DI RACCOLTA PB 
5.  REQUISITI  MINIMI  ORGANIZZATIVI,   STRUTTURALI   E   TECNOLOGICI
DELL'UNITA' DI PROCESSAZIONE 
  5.1. REQUISITI ORGANIZZATIVI DELL'UNITA' DI PROCESSAZIONE 
  5.2. REQUISITI STRUTTURALI DELL'UNITA' DI PROCESSAZIONE 
  5.3. REQUISITI TECNOLOGICI DELL'UNITA' DI PROCESSAZIONE 
 
 
DEFINIZIONI 
 
Per le finalita' del presente  documento  si  riportano  le  seguenti
definizioni: 
 
Accordo/convenzione:  atto  che  regolamenta  la  collaborazione  tra
strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale (SSN)  per  lo
svolgimento  di  attivita'  non  direttamente  gestite  dalle  Unita'
funzionali del PT. 
 
Cellule immunoeffettrici: cellule che si sono  differenziate  in  una
forma in grado  di  modulare  o  effettuare  una  specifica  risposta
immunitaria. 
 
Cellule  Staminali  Ematopoietiche  (CSE):  precursori  ematopoietici
pluripotenti in grado di automantenersi,  differenziarsi  e  maturare
lungo le linee cellulari ematiche, presenti  nel  sangue  periferico,
nel sangue midollare e nel sangue di cordone ombelicale. 
 
Centro  Donatori  (CD):  polo  funzionale  dell'IBMDR,  che   ha   la
responsabilita' di gestire le procedure di valutazione dell'idoneita'
alla donazione dei donatori non familiari. Per i donatori  familiari,
analoga funzione e'  attribuita  ad  un  team  che  comprende  medici
trasfusionisti esperti nella valutazione del donatore di CSE e medici
esperti di trapianto di CSE. Puo' coincidere con il CD.  Questo  team
comprende medici appartenenti all'Unita' di raccolta PB e  all'Unita'
di raccolta BM. 
 
Contratto: atto mediante il quale viene affidata un'attivita' a  enti
terzi, non appartenenti al SSN, nel  quale  si  definiscono  anche  i
contenuti tecnici (procedure, requisiti, specifiche di prodotto), gli
ambiti di responsabilita' e le evidenze (registrazioni e documenti). 
 
Crioconservazione: prolungamento del periodo di conservazione di  CSE
e linfociti mediante aggiunta di idonea  soluzione  crioprotettiva  e
successivo congelamento. 
 
Criopreservazione: processo di congelamento  di  CSE  e  i  linfociti
mediante l'impiego di apparecchiature, materiali e tecniche  validate
a questo scopo e  finalizzate  a  garantirne  il  mantenimento  delle
proprieta' biologiche e funzionali a breve e a lungo termine. 
 
Eventi avversi gravi (EAG): qualunque evento negativo  collegato  con
la raccolta, il controllo,  la  manipolazione,  lo  stoccaggio  e  la
distribuzione delle cellule, che possa provocare la  trasmissione  di
patologie, la morte o condizioni di pericolo di vita o invalidita'  o
incapacita'  dei  pazienti  o  ne   possa   produrre   o   prolungare
l'ospedalizzazione o lo stato di malattia. 
 
Infusione: somministrazione per via  endovenosa  e  di  prodotti  per
terapia cellulare. 
 
Laboratorio  fornitore:  laboratorio  che,  pur  non   afferendo   al
Programma  Trapianti,  svolge  per  esso  prestazioni  inerenti  alla
gestione clinica del paziente o del donatore o controlli di  qualita'
sul prodotto cellulare. Il laboratorio puo' far  parte  della  stessa
Azienda Sanitaria o di un'Azienda Sanitaria diversa e con il quale il
Programma    Trapianti     condivide     protocolli     o     stipula
convezioni/accordi. 
 
Manipolazione minima: procedura di lavorazione ex vivo delle CSE, che
non altera le caratteristiche biologiche rilevanti delle cellule. 
 
Procedura:  documento  gestionale  che  definisce  la   sequenza   di
attivita' e le responsabilita' necessarie a regolamentare un processo
a fronte di un obiettivo prefissato. 
 
Prodotto per terapia cellulare: prodotto basato su cellule  somatiche
(ad  esempio,  cellule  mononucleate,  linfociti  T,   DLI,   cellule
mesenchimali stromali, NK), raccolte da un donatore e destinate  alla
terapia cellulare. 
 
Programma di Trapianto di CSE: l'attivita' di trapianto di  CSE  deve
essere definita e regolata  all'interno  di  un  programma  (relativo
all'atto  terapeutico  risultante  dall'azione  coordinata  di   piu'
strutture o di piu' soggetti all'interno della stessa struttura) che,
laddove istituito, si articola in  quattro  componenti:  A)  l'Unita'
clinica; B) l'Unita' di raccolta di  CSE  da  sangue  periferico;  C)
l'Unita' di raccolta di CSE da sangue  midollare  e  D)  l'Unita'  di
Processazione delle CSE.  Queste  quattro  componenti  devono  essere
presenti  all'interno  di  strutture  di  degenza  e  di  laboratorio
localizzate  in  aree   omogenee   in   relazione   alle   specifiche
organizzazioni regionali. 
 
Programma trapianto congiunto (PTC): un PT costituito da due  o  piu'
Unita' Cliniche di Trapianto (Autologo/Allogenico, Adulto/Pediatrico)
afferenti alla stessa struttura sanitaria. 
 
Programma Trapianto metropolitano (PTM): un  PT  costituito  da  piu'
Unita'  Cliniche,  (Autologo/Allogenico,  Adulto/Pediatrico)  e  piu'
unita' funzionali collegate (Unita' di raccolta da PB e da BM, Unita'
di  Processazione),  afferenti  a  strutture  sanitarie   differenti,
configurandosi in un sistema di rete. 
 
Programma Trapianto Singolo (PTS): un PT  costituito  da  una  Unita'
Clinica che svolge attivita'  di  trapianto  autologo,  allogenico  o
entrambi in un'unica tipologia di paziente (adulto o pediatrico). 
 
Programma trapianto singolo misto (PTSM): un  PT  costituito  da  una
Unita' Clinica di Trapianto in cui uno staff unico effettua attivita'
di trapianto Autologo o Allogenico o entrambi in  pazienti  adulti  e
pediatrici. 
 
Protocollo: documento, elaborato in riferimento a linee guida o altra
fonte scientifica e condiviso con i  referenti  interessati  (medici,
infermieri, ecc), che codifica la gestione  clinica/assistenziale  di
un donatore/paziente e le modalita'  di  gestione  delle  CSE  e  dei
prodotti di terapia cellulare. 
 
Reazione avversa grave (RAG): una risposta non voluta nel donatore  o
nel ricevente, compresa una malattia trasmissibile, connessa  con  la
raccolta o la reinfusione  sull'uomo  di  cellule,  che  provochi  la
morte, condizioni di pericolo  di  vita,  invalidita'  o  incapacita'
degli individui o ne possa produrre o prolungare l'ospedalizzazione o
lo stato di malattia. 
 
Regime di condizionamento: somministrazione, in un periodo  di  tempo
variabile, di chemio/ radioterapia prima delle  infusione  delle  CSE
con il duplice scopo di eradicare la malattia di base e  superare  la
barriera immunologica del paziente. 
 
Terapia cellulare: somministrazione di un prodotto con  l'intento  di
fornire cellule effettrici nel trattamento di una  patologia  o  come
supporto di altra terapia. 
 
Trapianto di CSE: infusione di CSE,  allogeniche  e  autologhe,  dopo
appropriato regime di condizionamento del  paziente,  allo  scopo  di
ottenere un attecchimento con finalita' terapeutiche. 
 
Trapianto allogenico: infusione di CSE  provenienti  da  un  donatore
diverso dal paziente dopo opportuno  regime  di  condizionamento.  Si
distinguono  2  tipologie  di  trapianto  allogenico:   da   donatore
familiare   e   da   donatore    non    familiare.    In    relazione
all'origine/sorgente, il trapianto allogenico  puo'  essere  eseguito
con CSE derivate da sangue midollare  (BM),  periferico  (PB)  o  del
cordone ombelicale (CB). 
 
Trapianto autologo: infusione di CSE autologhe, cioe' provenienti dal
paziente stesso, dopo opportuno regime di condizionamento, allo scopo
di ottenere  una  ricostituzione/sostituzione  completa  del  sistema
emolinfopoietico. 
 
 
LISTA DEGLI ACRONIMI 
 
Per le finalita' del  presente  documento  si  riportano  i  seguenti
acronimi: 
 
 
ASHI: American Society for Histocompatibility and Immunogenetics 
 
ASL: Azienda Sanitaria Locale 
 
BLSD: Basic Life Support and Defibrillation 
 
BM: Bone Marrow - Midollo Osseo 
 
BMDW: Bone Marrow Donors Worldwide 
 
CD: Centro Donatori 
 
CIC: Codice Identificativo del Centro 
 
CNS: Centro Nazionale Sangue 
 
CNT: Centro Nazionale Trapianti 
 
CSE: Cellule Staminali Emopoietiche 
 
CSR: Conferenza Stato Regioni 
 
CRT: Centro Regionale Trapianti 
 
CRS: Centro Regionale Sangue 
 
D.Lgs: Decreto Legislativo 
 
DLI: Donor Lymphocyte Infusion 
 
DPT: Direttore Programma Trapianti 
 
EAG: Evento Avverso Grave 
 
EBMT: European Group for Blood and Marrow Transplantation 
 
EDQM: European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare 
 
EFI: European Federation for Immunogenetics 
 
GITMO: Gruppo italiano per il trapianto  di  midollo  osseo,  cellule
staminali emopoietiche e terapia cellulare 
 
GMP: Good manufacturing practices 
 
GVHD: Graft versus Host Disease 
 
HEPA: High Efficiency Particulate Air filter 
 
IBMDR: Italian Bone Marrow Donor Registry 
 
IRCCS: Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
 
ISCT: International Society for Cellular Therapy 
 
ISO: International Organization for Standardization 
 
JACIE: Joint Accreditation Committee ISCT e EBMT 
 
NK: Natural Killer 
 
PB: Peripheral Blood 
 
PT: Programma Trapianto 
 
PTC: Programma Trapianto Congiunto 
 
PTM: Programma Trapianto Metropolitano 
 
PTS: Programma Trapianto Singolo 
 
PTSM: Programma Trapianto Singolo Misto 
 
RAG: Reazione Avversa Grave 
 
RQ: Responsabile Qualita' 
 
SEC: Single European Code (Codice unico europeo) 
 
SGI: Sistema Gestionale Informatico 
 
SGQ: Sistema Gestione Qualita' 
 
SSN: Servizio Sanitario Nazionale 
 
TAC: Tomografia Assiale Computerizzata 
 
TE: Istituto dei Tessuti 
 
UTIC: Unita' di Terapia Intensiva Cardiologica 
 
UV: Radiazioni Ultraviolette 
 
WMDA: World Marrow Donor Association 
 
1. REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E  TECNOLOGICI  DI  UN
   PROGRAMMA TRAPIANTO DI CSE 
 
1.1. REQUISITI ORGANIZZATIVI 
1.1.1. Struttura organizzativa 
1.1.1.1. L'attivita' di trapianto  di  CSE  e'  definita  e  regolata
         all'interno  di   un   Programma   Trapianto   (di   seguito
         "Programma" o "PT"), organizzazione funzionale  nella  quale
         il programma terapeutico risulta dall'azione  coordinata  di
         piu' unita'. 
1.1.1.2. Il PT  e'  collocato  all'interno  di  Aziende  ospedaliere,
         Aziende ospedaliero/universitarie, Istituti  di  ricovero  e
         cura a carattere scientifico  -  IRCCS,  Presidi  di  grandi
         dimensioni della Azienda sanitaria locale -  ASL  e  aziende
         sanitarie  private  accreditate   con   SSN,   limitatamente
         all'Unita'  Clinica,  ove  siano  garantite  prestazioni   e
         servizi assistenziali e di  supporto,  come  successivamente
         dettagliati nel presente accordo. 
1.1.1.3. Il PT prevede  una  funzione  di  Direzione  del  Programma,
         designata dal Direttore della struttura sanitaria ove  opera
         il Direttore del PT, che ha  il  compito  di  coordinare  le
         attivita'  delle  quattro  unita',  affinche'  esse  operino
         secondo protocolli condivisi, approvati e validati. In  caso
         di Programmi Trapianto Metropolitani/Congiunti, il Direttore
         del  PT  e'  identificato  dal  Direttore  della   struttura
         sanitaria a cui afferisce l'Unita' Clinica. Nel caso in  cui
         il PT sia costituito da piu' Unita' Cliniche,  il  Direttore
         del PT, sara' designato previo accordo delle Direzioni delle
         strutture a cui afferiscono le Unita' Cliniche. 
1.1.1.4. Il PT, per essere autorizzato, deve comprendere le  seguenti
         quattro Unita':  Unita'  Clinica,  Unita'  di  raccolta  BM,
         Unita' di raccolta PB e Unita' di Processazione. Le  quattro
         componenti  possono  essere  presenti  all'interno  di   una
         singola struttura ospedaliera  o  in  strutture  ospedaliere
         diverse,  in  relazione   alle   specifiche   organizzazioni
         regionali o interregionali. 
1.1.1.5. Il PT, previa autorizzazione/accreditamento regionale, viene
         identificato attraverso  un  codice  univoco,  attribuito  a
         livello nazionale  che  puo'  corrispondere  al  codice  CIC
         assegnato all'atto dell'iscrizione del PT in GITMO e EBMT. 
1.1.1.6. La struttura organizzativa del  PT  e'  definita  a  livello
         aziendale e regionale; possono  essere  autorizzati  assetti
         organizzativi piu' complessi, quali i PT metropolitani  e  i
         PT congiunti. La definizione di altri assetti organizzativi,
         previa  valutazione  da  parte  delle  Autorita'  competenti
         nazionali,       e'       oggetto        di        specifica
         autorizzazione/accreditamento  da  parte   delle   Autorita'
         competenti regionali. 
1.1.1.7. Nel caso in cui il Programma preveda attivita' di  trapianto
         autologo con dimissione precoce dopo  la  infusione  di  CSE
         (trapianto  domiciliare),   deve   essere   data   esplicita
         comunicazione   all'autorita'   competente    regionale    e
         nazionale.  Deve  essere  documentata   la   rispondenza   a
         specifici  requisiti  che  garantiscano  la  sicurezza   del
         paziente  e  la  definizione  di  percorsi  concordati   con
         l'azienda ospedaliera di  afferenza  del  PT  per  l'accesso
         diretto alla struttura sanitaria, in caso di emergenza. 
 
1.1.2. Programmi Trapianto Metropolitani/Congiunti 
1.1.2.1. I  PTM/PTC  sono  istituiti   con   delibera   aziendale   o
         interaziendale che indica l'elenco delle Unita' coinvolte. 
1.1.2.2. I  rapporti  tra  le  diverse  unita'  di  un  PTM/PTC  sono
         regolamentati e documentati mediante  atti  formali  redatti
         dal Direttore del  Programma  Trapianti  in  accordo  con  i
         Responsabili delle Unita' afferenti e assunti,  in  caso  di
         PTC, dalla Direzione Aziendale di  competenza,  in  caso  di
         PTM, dalle rispettive Direzioni Aziendali di afferenza delle
         unita' coinvolte. 
1.1.2.3. Le distanze tra le Unita' afferenti sono tali  da  garantire
         la continuita' assistenziale e la  sicurezza  del  trasporto
         dei prodotti biologici. 
1.1.2.4. Ad  ogni  PTM/PTC  e'  attribuito  un  codice   univoco   di
         identificazione corrispondente a quello dell'Unita'  Clinica
         in cui risiede il Direttore del PTM/PTC. 
1.1.2.5. In  caso  di  PTM/PTC,  il  Direttore  del  Programma  viene
         identificato congiuntamente dalle Aziende a cui  afferiscono
         le Unita' del PT e comunicato alla Regione. 
1.1.2.6. I PTM/PTC sono considerati come un "unico  programma"  e  in
         quanto  tale  condividono  protocolli  terapeutici,  sistema
         gestione qualita', formazione del personale, piani di audit,
         indicatori di performance, revisione periodica dei risultati
         di tutte le unita' afferenti e redazione di un unico  report
         di attivita'. 
 
1.1.3. Gestione delle risorse umane 
1.1.3.1. La struttura organizzativa del PT e' definita attraverso gli
         organigrammi funzionale e nominativo del PT, nei quali  sono
         riportati  i  relativi  livelli   di   responsabilita'   del
         personale coinvolto nelle Unita' afferenti allo  stesso,  le
         loro relazioni gerarchiche e funzionali con le altre  unita'
         del programma trapianti. Gli organigrammi sono proposti  dal
         Direttore del Programma, in accordo con  i  Direttori  delle
         strutture di afferenza delle singole Unita', e assunto dalla
         Direzione Aziendale o dalle Direzioni Aziendali in  caso  di
         PTC/PTM. 
1.1.3.2. L'organigramma funzionale e nominativo indica i Responsabili
         delle  Unita'  afferenti  al  PT,  individuati  in  base  ai
         requisiti del presente accordo. 
1.1.3.3. Nel PT  devono  essere  individuate  le  figure  di  seguito
         riportate  e  l'organigramma  nominativo  deve  indicarne  i
         sostituti. 
 
1.1.4. Direttore Programma Trapianti (DPT) 
1.1.4.1. Il DPT di un Programma adulti e' in possesso di  diploma  di
         laurea in medicina e chirurgia, specialita' in Ematologia  o
         in discipline equipollenti o affini, con almeno cinque  anni
         di esperienza clinica documentata nel  trapianto  allogenico
         di  CSE  svolta  presso  un  PT  accreditato  ad  effettuare
         trapianti allogenici; e' in ruolo  nel  SSN  e  deve  essere
         individuato dall'Azienda Ospedaliera a cui afferisce il PT e
         il nominativo comunicato alla Regione. 
1.1.4.1.1.  La  disposizione  relativa  alla  documentata  esperienza
         clinica di 5 anni nel trapianto allogenico di CSE di cui  al
         precedente comma, non si applica alle strutture operanti nel
         trapianto autologo. 
1.1.4.2. Il DPT di un Programma pediatrico e' in possesso di  diploma
         di laurea in medicina e chirurgia, specialita' in Pediatria,
         con almeno cinque anni di esperienza clinica documentata nel
         trapianto allogenico di CSE; e' in  ruolo  nel  SSN  e  deve
         essere individuato dall'Azienda Ospedaliera a cui  afferisce
         il PT e il nominativo comunicato alla Regione. 
1.1.4.3. Il DPT di un PT singolo misto o di un PTM/PTC e' in possesso
         di diploma di laurea in medicina e chirurgia, specialita' in
         Ematologia  o  Pediatria  (qualora  il   PTM/PTC   comprenda
         un'attivita' trapiantologica per pazienti  pediatrici),  con
         almeno cinque anni di  esperienza  clinica  documentata  nel
         trapianto allogenico di CSE; e' in  ruolo  nel  SSN  e  deve
         essere identificato dall'Azienda Ospedaliera a cui afferisce
         il PT e il nominativo comunicato alla  Regione.  Qualora  il
         DPT non risponda  ai  requisiti  previsti  per  la  gestione
         clinica del  paziente  in  relazione  alla  eta'  (adulti  o
         pediatrici), tale gestione e' comunque assicurata attraverso
         il Responsabile dell'Unita' Clinica, che deve rispondere  ai
         requisiti previsti per la gestione clinica eta'  relata  del
         paziente. 
1.1.4.4. Il DPT e' responsabile: 
1.1.4.4.1. del coordinamento funzionale delle unita' afferenti al PT; 
1.1.4.4.2. della definizione della policy e delle strategie del PT; 
1.1.4.4.3. della definizione e valutazione di indicatori di outcome e
         di attivita' del PT, in collaborazione  con  i  Responsabili
         delle singole Unita'; 
1.1.4.4.4.  della  formazione  del  personale  afferente  al  PT,  in
         collaborazione con i Responsabili delle singole Unita'; 
1.1.4.4.5. del sistema qualita' del PT, la cui gestione  e'  delegata
         ad altra/e figura/e professionali; 
1.1.4.4.6. del rispetto delle  normative  vigenti  e  degli  standard
         nazionali e internazionali applicabili; 
1.1.4.4.7. dell'ottemperanza del debito informativo verso  il  Centro
         Nazionale Trapianti. 
1.1.4.5. Il DPT  puo'  coincidere  con  il  Responsabile  dell'Unita'
         Clinica. 
1.1.4.6. Rientra inoltre, tra i compiti del DPT di un PTM/PTC, quello
         di  coordinare  l'attivita'  trapiantologica  delle   Unita'
         Cliniche afferenti, garantendo una regolare  presenza  nelle
         sedi  dove  si  svolge  l'attivita'.  Detta  presenza   deve
         risultare   da   idonea   documentazione.    E'    altresi',
         responsabile, in caso di trapianto  allogenico  da  donatore
         non  famigliare,  del  processo  di  ricerca  del   donatore
         attraverso l'IBMDR. 
 
1.1.5. Responsabile della Qualita' (RQ) del PT 
1.1.5.1. Il DPT  identifica  il  responsabile  per  la  gestione  del
         sistema qualita' (SGQ) del PT. 
1.1.5.2. Il RQ  deve  essere  adeguatamente  formato  (partecipazione
         corsi SGQ, ecc) o avere un'esperienza  di  almeno  due  anni
         nell'ambito dei Sistemi Gestione Qualita' (di seguito SGQ). 
1.1.5.3. Il RQ del programma puo' essere identificato in una  persona
         diversa dagli RQ delle singole unita', o coincidere con  uno
         di essi, o essere identificato in un team costituito dai  RQ
         delle Unita'  afferenti  al  PT,  qualora  in  possesso  dei
         requisiti  previsti,  o  identificato   tra   il   personale
         afferente all'Ufficio di qualita' aziendale. 
1.1.5.4. Il  Responsabile  della  Qualita'  afferisce  al  DPT  o  al
         Responsabile dell'Unita' di cui fa parte. 
1.1.5.5. Il RQ ha la responsabilita' di assicurare la  disponibilita'
         e la sistematica applicazione  di  procedure  e  sistemi  di
         controllo  idonei  a  garantire  il  rilascio  di   prodotti
         cellulari  sicuri  e  conformi  alle  specifiche   definite,
         nonche'  la  sicurezza  e  la  qualita'  delle   prestazioni
         erogate. 
1.1.5.6. Il RQ garantisce la gestione del sistema Qualita' del PT  in
         collaborazione  con  i  RQ  delle   altre   unita'   ed   e'
         responsabile della conformita' delle procedure del SGQ  alle
         norme e agli standard operativi applicabili. 
1.1.5.7. Il RQ  non  ricopre  ruoli  operativi  nell'ambito  del  PT.
         Qualora risulti direttamente coinvolto,  la  verifica  delle
         attivita' correlate  al  suo  ruolo  sono  demandate  ad  un
         responsabile di qualita' di altra unita' afferente al  PT  o
         al responsabile di qualita' della struttura sanitaria a  cui
         afferisce il PT stesso. 
 
1.1.6. Data manager 
1.1.6.1. Il DPT deve identificare un  operatore  per  lo  svolgimento
         della funzione di data manager. 
1.1.6.2. Il data manager deve possedere documentata esperienza  nella
         raccolta ed elaborazione dei dati clinici. 
1.1.6.3. E' responsabile  delle  attivita'  di  inserimento  di  dati
         riguardanti i trapianti, compresi il follow up del  paziente
         e del donatore, in database nazionali e internazionali. 
1.1.6.4. E' responsabile dell'analisi dei dati  di  outcome  e  degli
         indicatori  di  performance  di  attivita',  riferendone  al
         Direttore del Programma. 
 
1.1.7. Coordinatore della Ricerca del donatore 
1.1.7.1. Il DPT identifica un  operatore  per  lo  svolgimento  della
         funzione di Coordinatore della Ricerca del donatore. 
1.1.7.2. Il Coordinatore  della  Ricerca  deve  essere  adeguatamente
         formato sulle procedure di  ricerca  del  donatore  e  sulle
         modalita' di gestione del software IBMDR in caso di donatore
         non familiare. 
1.1.7.3. Deve seguire i protocolli del Centro Trapianti di  afferenza
         operando in conformita' con gli Standard Operativi Nazionali
         (IBMDR) in tutte le fasi del processo. 
1.1.7.4. E' responsabile: 
         a) della gestione dei software IBMDR/BMDW per  l'inserimento
            dei  dati  necessari  per  svolgere  le  varie  fasi  del
            processo,         dall'interrogazione         preliminare
            all'attivazione, conduzione e sospensione  della  ricerca
            del Donatore non familiare (ovvero non correlato). 
         b) delle comunicazioni tra il  Centro  Trapianti  e  l'IBMDR
            attraverso l'utilizzo degli appositi sistemi  informatici
            nella fase di selezione del Donatore, 
         c) delle comunicazioni tra il Centro Trapianti ed il  Centro
            Donatori, 
         d) delle  comunicazioni  tra  il  Centro  Trapianti  ed   il
            Corriere, 
         e) dei  rapporti  con  il   Ministero   della   Salute   per
            l'importazione delle CSE provenienti dall'estero. 
         f) della  elaborazione  e   redazione   del   report   degli
            indicatori di performance di  attivita',  riferendone  al
            Direttore del Programma. 
 
1.1.8. Personale di supporto amministrativo 
1.1.8.1. Nell'ambito del Programma trapianto e'  coinvolto  personale
         non sanitario di supporto amministrativo per il mantenimento
         dei rapporti con gli uffici aziendali ed esterni  e  per  lo
         svolgimento di attivita' amministrative e logistiche. 
 
1.1.9. Accordi/convenzioni/contratti con altre strutture 
1.1.9.1. Nell'ambito  del  PT,  sono   predisposti   e   formalizzati
         accordi/convenzioni con altro/i  PT,  con  i  quali  vengono
         definite  le  modalita'   per   garantire   la   continuita'
         assistenziale  delle  sue  unita'  funzionali  in  caso   di
         cessazione temporanea o definitiva delle attivita'. In  caso
         di cessazione dell'attivita'  dell'Unita'  di  Processazione
         per qualsivoglia motivo devono essere definiti gli accordi e
         le  procedure  volte  a  garantire   il   trasferimento   di
         CSE/linfociti   criopreservati   in    altra    Unita'    di
         Processazione autorizzata. 
1.1.9.2. Nell'ambito di un PT, autorizzato allo svolgimento  di  solo
         trapianto autologo, sono predisposti e formalizzati  accordi
         con altro/i PT in modo  da  garantire  la  piu'  adeguata  e
         completa offerta terapeutica ai pazienti trattati in termini
         di sorgente di CSE e di tipologia di trapianto. 
1.1.9.3. Nell'ambito del PT sono predisposti e  formalizzati  accordi
         con altre Aziende Sanitarie sia per l'accesso del paziente o
         del  donatore  a  servizi  di  specifiche   discipline   non
         disponibili  nell'Azienda  Sanitaria  di  afferenza  del  PT
         stesso, che per lo  svolgimento  di  attivita'  inerenti  al
         controllo di qualita'  sul  prodotto  cellulare,  che  hanno
         impatto  sulla  qualita'  e  la   sicurezza   dell'attivita'
         trapiantologica. 
1.1.9.4. In    caso    di     attivita'     esternalizzate     presso
         strutture/laboratori fornitori afferenti alla stessa Azienda
         Sanitaria del PT, gli accordi sono  formalizzati  attraverso
         protocolli  tecnici  e  procedure  operative   condivise   e
         sottoscritte  dal  DPT  e  dal  Direttore  delle   strutture
         sanitarie/laboratori fornitori. 
1.1.9.5. In    caso    di     attivita'     esternalizzate     presso
         strutture/laboratori fornitori ubicati in Aziende  Sanitarie
         regionali o extra-regionali afferenti al Servizio  Sanitario
         Nazionale  diverse  da  quella  dove  risiede  il  PT,  sono
         formalizzati accordi/convenzioni scritti  tra  le  Direzioni
         delle Aziende a cui afferiscono le strutture coinvolte,  che
         descrivano le relative funzioni e responsabilita'. 
1.1.9.6. Tutti gli accordi regionali o extra-regionali sono  definiti
         in coerenza con la  programmazione  regionale  e  ratificati
         dalla   regione   stessa.   Gli   accordi    si    rinnovano
         automaticamente salva la facolta'  di  recesso  riconosciuta
         alle parti. 
1.1.9.7. Nel caso di accordi con laboratori fornitori  di  esami  che
         hanno impatto sulla qualita'  del  trapianto  di  CSE,  sono
         definite le modalita' di svolgimento delle attivita' in modo
         da  garantirne  la  rispondenza  alle  necessita'  operative
         dell'attivita' clinica concordata, compresa la tempistica di
         invio dei risultati. 
1.1.9.8. Nel caso di fornitore esterno non appartenente  al  Servizio
         Sanitario  regionale/nazionale   sono   stipulati,   secondo
         procedure regionali, contratti dalla Direzione Aziendale con
         il soggetto fornitore, comprensivi di protocolli operativi e
         specifiche tecniche, approvati dal DPT. 
1.1.9.9. Nel caso di affidamento  di  attivita'  a  parti  terze  che
         abbiano o  possano  avere  influenza  sulla  qualita'  e  la
         sicurezza delle CSE o di affidamento del servizio  nel  caso
         di disastro per garantire  la  continuita'  delle  attivita'
         dell'Unita'  di  Processazione,  deve  essere  concluso   un
         apposito accordo.  Detto  accordo  deve  essere  autorizzato
         dalla Regione e concluso previo nulla osta  rilasciato  alla
         parte terza dal Ministero della salute a norma dell'articolo
         24 del D.Lgs 191/2007. 
 
1.1.10. Formazione del personale 
1.1.10.1. La formazione del personale di un PT e' definita dal DPT in
         collaborazione con i Responsabili  delle  singole  Unita'  e
         prevede almeno: 
         a) una  formazione  iniziale  per  l'inserimento  di   nuovo
            personale e per il retraining; 
         b) un  piano  di  formazione  per  il   mantenimento   delle
            competenze. 
1.1.10.2. Per ciascun ruolo  professionale,  sanitario  e  non,  sono
         definite  e  documentate  le  funzioni,  le   attivita'   da
         svolgere, le interfacce, le modalita' di qualificazione,  la
         formazione iniziale, il retraining e il  mantenimento  delle
         competenze. 
 
1.1.11. Formazione iniziale per l'inserimento di  nuovo  personale  e
         per il retraining 
1.1.11.1. Per ogni ruolo  professionale  e'  prevista  uno  specifico
         percorso formativo, integrato a quello professionale, svolto
         sotto  la  responsabilita'  di  un  tutor  per  un   periodo
         sufficiente ad acquisire le competenze. 
1.1.11.2. Sono stabiliti piani di formazione  per  l'inserimento  del
         personale  finalizzati  all'acquisizione  delle   competenze
         necessarie per lo svolgimento delle attivita'  previste  dal
         ruolo ricoperto. 
1.1.11.3. Il  piano  di  formazione  inoltre  prevede   un   adeguato
         addestramento  del   personale   prima   dell'inizio   delle
         specifiche attivita' lavorative da compiersi in autonomia. 
1.1.11.4. Per i Programmi Pediatrici, in tutti gli  ambiti  previsti,
         e' definita una specifica formazione per la gestione clinica
         del paziente correlata all'eta'. 
1.1.11.5. In caso  di  personale  proveniente  da  un  altro  PT,  le
         competenze acquisite sono documentate e verificate dal  DPT,
         in accordo con il Responsabile dell'Unita' di afferenza.  In
         caso di carenza formativa e' previsto un piano di formazione
         specifico. 
1.1.11.6. I piani di formazione sono  definiti  dai  Responsabili  di
         Unita' e dai coordinatori infermieristici (ove  previsto)  e
         approvati dal DPT. 
1.1.11.7. L'attestazione  finale  dell'esito  della   formazione   e'
         rilasciata dal Responsabile dell'Unita' o  dal  coordinatore
         infermieristico (ove previsto) e sancisce la conoscenza e la
         competenza sviluppata nei settori specifici,  la  conoscenza
         del sistema  qualita'  e  delle  norme  di  sicurezza  della
         struttura in cui si  opera,  del  contesto  etico  e  legale
         relativo alle attivita' da svolgere. 
1.1.11.8. E' predisposto un piano di retraining in  caso  di  assenza
         superiore a  12  mesi  del  personale  o  nel  caso  in  cui
         indipendentemente  dal  periodo  di  assenza   siano   state
         introdotte sostanziali modifiche operative. 
1.1.11.9. Il DPT ratifica periodicamente (almeno  una  volta  l'anno)
         gli esiti della formazione. 
 
1.1.12. Valutazione delle competenze 
1.1.12.1. E' prevista una  verifica  periodica,  almeno  annuale,  da
         parte  del  Responsabile  dell'Unita'  o  del   coordinatore
         infermieristico  (ove  previsto)  del   mantenimento   delle
         competenze  e  dell'esperienza  maturata   nelle   aree   di
         attivita'  dal  personale  coinvolto  nelle  singole  Unita'
         afferenti al Programma. 
1.1.12.2. La valutazione del mantenimento delle competenze prevede la
         verifica dello svolgimento  dell'attivita'  minima  prevista
         per  il  mantenimento  delle  competenze   di   ogni   ruolo
         professionale. 
1.1.12.3. La valutazione delle competenze comprende anche la verifica
         della partecipazione ad eventi  formativi  negli  ambiti  di
         interesse del settore. 
1.1.12.4. E' tenuta annotazione del mantenimento delle competenze con
         descrizione delle attivita' formative svolte. 
1.1.12.5. Il DPT ratifica periodicamente (almeno  una  volta  l'anno)
         gli esiti delle verifiche del mantenimento delle competenze. 
 
1.1.13. Piano di formazione 
1.1.13.1. E' programmato un piano di formazione nel quale, sulla base
         dei bisogni formativi di ciascuna figura professionale, sono
         pianificati interventi di formazione  atti  a  garantire  il
         costante aggiornamento e sviluppo delle competenze  anche  a
         fronte dell'introduzione di nuove procedure o  di  revisione
         di quelle esistenti, verificandone il corretto recepimento. 
1.1.13.2. Il  piano  di  formazione  prevede  per  il  DPT,   per   i
         Responsabili  di   Unita',   per   i   Responsabili   medici
         dell'Unita' di Processazione e per gli RQ di PT e di Unita',
         un numero minimo di 10 ore  di  formazione  annua  specifica
         nell'ambito del trapianto di CSE e nel sistema qualita'. 
 
1.1.14. Sistema Qualita' 
1.1.14.1. Nel PT e' prevista l'istituzione e il  mantenimento  di  un
         sistema di gestione per  la  qualita'  in  raccordo  con  il
         sistema qualita' delle unita' afferenti, tenendo conto delle
         interconnessioni e dei processi trasversali. 
1.1.14.2. Sono formalizzati in un apposito documento  gli  indirizzi,
         gli obiettivi generali e le politiche per  la  qualita'  dei
         servizi  erogati  dal  PT  e  dei  prodotti  cellulari.   Il
         documento contiene almeno: 
          a) descrizione della finalita'  e  dell'organizzazione  del
             PT; 
          b) descrizione delle politiche e  strategie  per  garantire
             l'erogazione di servizi che impattano sulla gestione del
             paziente, del donatore e del prodotto; 
          c) descrizione dei processi critici e di quelli trasversali
             alle unita' afferenti; 
          d) organigramma e  funzionigramma  del  PT  comprensivi  di
             quelli delle singole unita' afferenti; 
          e) descrizione delle  modalita'  di  gestione  e  controllo
             della documentazione; 
          f) descrizione   delle   modalita'   di   conservazione   e
             accessibilita' ai dati  in  conformita'  alla  normativa
             vigente; 
          g) descrizione degli indicatori quantitativi e  qualitativi
             per il monitoraggio del processo trapiantologico; 
          h) descrizione delle politiche e procedure per la  gestione
             di  errori,  incidenti,  eventi  e   reazioni   avversi,
             deviazioni del prodotto biologico e reclami; 
          i) valutazione  e  gestione  del  rischio  correlato   alle
             specifiche   attivita',   che   preveda   la    corretta
             identificazione, analisi e  valutazione  dei  rischi  in
             relazione alla qualita' e alla  sicurezza  dei  prodotti
             cellulari,  alla  salute  del  donatore/paziente,   alla
             tutela degli operatori e dell'ambiente; 
          j) definizione e descrizione dei processi critici del PT  e
             tenuta sotto controllo dei cambiamenti eventualmente  in
             essi   introdotti,   che   possano    significativamente
             influenzare il livello di  qualita'  e  sicurezza  degli
             stessi. 
 
1.1.15. Gestione e controllo della documentazione 
1.1.15.1. E' adottato  un  sistema  di  gestione  e  controllo  della
         documentazione  del   SGQ   finalizzato   a   garantire   la
         disponibilita' di procedure e istruzioni aggiornate. 
1.1.15.2. Sono disponibili procedure scritte per  lo  svolgimento  di
         tutti i processi critici del PT. 
1.1.15.3. E' adottato un sistema di gestione delle procedure, che  ne
         garantisca la redazione, l'aggiornamento, la protezione e la
         conservazione secondo i criteri da esse definiti. 
1.1.15.4. Tali procedure devono  essere  convalidate,  periodicamente
         verificate e riconvalidate ad  intervalli  regolari,  almeno
         ogni  due  anni,  o  revisionate  a  seguito  di   modifiche
         rilevanti. 
1.1.15.5. E' adottato un sistema di gestione delle registrazioni  dei
         dati previsti dalle normative vigenti, che ne garantisca  la
         redazione, l'aggiornamento, la protezione e la conservazione
         secondo i criteri da esse definiti. 
1.1.15.6. Le registrazioni dei  dati  effettuate  manualmente  devono
         essere  chiare  e  leggibili;  eventuali  correzioni  devono
         essere  apportate  mantenendo  traccia  della  registrazione
         originale e consentendo l'identificazione del  soggetto  che
         ha apportato la modifica. 
1.1.15.7. Tutte le registrazioni dei dati sono conservate secondo  le
         disposizioni normative vigenti. 
 
1.1.16. Verifica interna della qualita' 
1.1.16.1. Il DPT predispone procedimenti di verifica (audit  interni)
         del funzionamento del sistema di gestione della qualita' per
         garantirne  il  progresso   costante   e   sistematico.   Le
         verifiche,  finalizzate  ad   accertare   l'osservanza   dei
         protocolli approvati e delle  prescrizioni  normative,  sono
         eseguite in modo autonomo  almeno  ogni  due  anni,  se  non
         intervengono    cambiamenti    sostanziali,    da    persone
         espressamente  qualificate  e  competenti.  Gli  scostamenti
         rispetto ai parametri di qualita' e sicurezza richiesti sono
         oggetto  di   indagini   documentate,   comprendenti   anche
         decisioni relative  ad  eventuali  interventi  correttivi  e
         preventivi. Gli interventi correttivi e  la  loro  efficacia
         sono documentati, avviati  e  completati  sotto  la  diretta
         responsabilita' del DTP. 
1.1.16.2. Il RQ stila all'inizio dell'anno  un  programma  di  audit,
         approvato dal DPT, che deve comprendere almeno  la  verifica
         della completezza dei dati di attivita' e dei  dati  clinici
         di outcome, la verifica della  gestione  del  donatore,  del
         paziente e del prodotto. 
1.1.16.3. Sono pianificate ed effettuate verifiche dei fornitori,  ad
         intervalli regolari e in caso di  deviazioni  o  scostamenti
         dalle   specifiche   definite   per    la    fornitura    di
         prodotti/servizi, da parte delle unita' afferenti,  ciascuna
         per i propri ambiti di competenza. Gli esiti delle verifiche
         sono documentati e resi disponibili al DPT. 
 
1.1.17. Gestione eventi e reazioni avversi 
1.1.17.1. Gli  eventi  o  reazioni  avversi  gravi  riconducibili   a
         donazione, approvvigionamento, controllo, rintracciabilita',
         lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione delle
         CSE sono gestite e segnalate  secondo  quanto  definito  dal
         decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.  191,  dal  decreto
         legislativo  25  Gennaio   2010,   n.16,   dalla   normativa
         trasfusionale applicabile e in conformita' alle  indicazioni
         procedurali emanate dal  CNT  in  collaborazione  con  GITMO
         "Procedura   per   la   segnalazione   e   notifica    degli
         eventi/reazioni avversi gravi nel processo di  trapianto  di
         CSE". 
1.1.17.2. Le  singole  segnalazioni  devono  pervenire  al  DPT,  che
         provvede a trasmetterle all'autorita' competente. 
1.1.17.3. Il DPT e' responsabile della redazione e della trasmissione
         di un report annuale al Centro Nazionale Trapianti. 
 
1.1.18. Tracciabilita' 
1.1.18.1. Nell'ambito  del  PT   e'   predisposto   un   sistema   di
         tracciabilita' interna conforme  a  quanto  richiesto  dalla
         normativa  vigente  che  garantisca  l'identificazione   del
         donatore, la rintracciabilita' di tutti i materiali  donati,
         nonche'   la   tracciabilita'   delle   informazioni   sulle
         caratteristiche e proprieta' del prodotto. 
1.1.18.2. Preliminarmente alla distribuzione del  prodotto  cellulare
         all'Unita'   Clinica,   l'Unita'   di   Processazione   deve
         attribuire al prodotto stesso il SEC (codice unico europeo o
         SEC, Single European Code). 
1.1.18.3. Le caratteristiche  del  SEC,  la  sua  composizione  e  la
         responsabilita' dell'assegnazione sono definite nel D.Lgs 16
         dicembre  2016,  n.  256,   che   recepisce   la   Direttiva
         565/2015/UE. 
1.1.18.4. Le registrazioni garantiscono la  tracciabilita'  dei  dati
         relativi  ad  ogni  singola  fase  di  lavoro  e  consentono
         l'identificazione dell'operatore che ha svolto le attivita'. 
1.1.18.5. I dati anagrafici, clinici e  di  laboratorio  relativi  ai
         donatori e ai pazienti sono registrati, aggiornati e gestiti
         nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa
         vigente, a cura di personale incaricato del trattamento  dei
         dati  personali  ed  adeguatamente  formato  in  materia  di
         protezione degli stessi. 
1.1.18.6. L'accesso alla documentazione e  ai  dati  e'  limitato  ai
         soggetti autorizzati. 
 
1.1.19. Tutela della sicurezza e  della  salute  del  personale,  del
         donatore e del ricevente 
1.1.19.1 Il DPT in sinergia con i Responsabili delle  singole  unita'
         afferenti al  PT  assicura  il  rispetto  degli  adempimenti
         previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e  quanto
         previsto dal documento dell'analisi dei rischi delle singole
         Unita' e del PT, al fine  della  tutela  della  sicurezza  e
         della salute del personale, del donatore e del ricevente. 
 
2. REQUISITI  MINIMI   ORGANIZZATIVI,   STRUTTURALI   E   TECNOLOGICI
   DELL'UNITA' CLINICA 
Fatti salvi i requisiti richiesti dalla normativa vigente in  materia
di strutture sanitarie, la presente sezione  disciplina  i  requisiti
organizzativi,  strutturali  e  tecnologici  specifici  delle  unita'
cliniche. 
 
2.1. REQUISITI ORGANIZZATIVI DELL'UNITA' CLINICA 
2.1.1. Requisiti organizzativi specifici 
2.1.1.1. Struttura organizzativa 
2.1.1.1.1. L'Unita'  Clinica  e'  una  struttura  sanitaria  ad  alta
         specialita'   con   mezzi,    attrezzature    e    personale
         specificatamente formato, dove si svolge l'attivita' clinica
         di trapianto di CSE,  che  include  la  somministrazione  di
         chemioterapia (regime di  condizionamento)  e  infusione  di
         CSE,  ed  in  caso  di   autorizzazione/accreditamento   per
         attivita' di trapianto allogenico anche la  somministrazione
         di DLI e di cellule  immuno-effettrici/prodotti  di  terapia
         cellulare. 
2.1.1.1.2. L'Unita' Clinica e' una struttura dotata  di  autonomia  o
         un'articolazione organizzativa di un reparto di  Ematologia,
         Oncologia Pediatrica  o  Onco-ematologia  Pediatrica,  fatte
         salve le situazioni esistenti. 
2.1.1.1.3.  L'Unita'  Clinica  dispone  di   personale   qualificato,
         esperto, dedicato e adeguatamente formato per lo svolgimento
         delle specifiche attivita'. 
2.1.1.1.4. La dotazione di personale  deve  essere  commisurata  alle
         tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate al  fine  di
         garantire la sicurezza dei  pazienti  e  l'esecuzione  delle
         attivita'  previste  tenendo  conto  dell'alta  complessita'
         assistenziale del trapianto allogenico. 
2.1.1.1.5. Per i PT pediatrici, l'Unita' Clinica e' inserita  in  una
         Struttura Ospedaliera che preveda la presenza di un  reparto
         di Pediatria. 
2.1.1.1.6. E' definito un piano terapeutico che garantisca  l'accesso
         del paziente al trattamento trapiantologico piu' adeguato in
         base   alle   esigenze   terapeutiche,   anche    attraverso
         l'attivazione di un sistema integrato di collaborazione  tra
         Unita' Cliniche regionali o extraregionali. 
2.1.1.1.7. Ogni Unita'  Clinica  dispone  di  specifici  servizi,  in
         relazione alla tipologia di  trapianto  svolto,  all'interno
         della struttura  sanitaria  presso  cui  opera  o  in  altre
         strutture con le quali, al fine di garantire  un  sistema  a
         rete, vi sia un apposito accordo o convenzione. 
2.1.1.1.8. Sono  tuttavia  indispensabili  all'interno  della  stessa
         struttura  ospedaliera,  per  una  appropriata  gestione  di
         emergenze cliniche, almeno i  seguenti  servizi:  chirurgia,
         endoscopia   toracica,   terapia    intensiva,    endoscopia
         digestiva, nefrologia con servizio di dialisi, laboratorio a
         risposta rapida, radiologia con TAC e ecografia, servizio di
         medicina  trasfusionale  con  attivita'  nelle  24   ore   e
         cardiologia con unita'  di  terapia  intensiva  cardiologica
         (UTIC). Qualora la cardiologia non disponga di  una  terapia
         intensiva dedicata, nelle more che  le  Regioni  e  province
         autonome    nell'ambito    dell'autonomia     organizzativa,
         provvedono ad  adeguare  i  PT  del  proprio  territorio  ai
         requisiti necessari a soddisfare i bisogni assistenziali nel
         rispetto di quanto previsto dal DM  70/2015,  e'  necessario
         prevedere  la  disponibilita'  di  posti  letto  di  terapia
         intensiva in grado di prendere  in  carico  i  pazienti  con
         problematiche  cardiologiche.  Per  i  suddetti  servizi  e'
         richiesta  la  disponibilita'  di  competenze  professionali
         correlate all'eta' dei pazienti. 
2.1.1.1.9. E' inoltre garantito l'accesso  a  servizi  di  specifiche
         discipline   (pneumologia,   gastroenterologia,    urologia,
         malattie  infettive,   anatomia   patologica,   psichiatria,
         radioterapia con servizio di total  body  o  total  lymphoid
         irradiation, neurologia, oculistica, ostetricia/ginecologia,
         dermatologia,  cure  palliative  e   terapia   del   dolore,
         fisioterapia, fisiatria, nutrizione clinica, servizi sociali
         e psicologia,  endocrinologia)  presenti  all'interno  della
         stessa struttura sanitaria dell'Unita' Clinica o  attraverso
         accordi/convenzioni, se il servizio insiste su una struttura
         sanitaria diversa. Per i suddetti servizi  e'  richiesta  la
         disponibilita'   di   competenze   professionali   correlate
         all'eta' dei pazienti. 
2.1.1.1.10. E' disponibile l'accesso ai servizi erogati dai  seguenti
         laboratori: microbiologia e  virologia,  istocompatibilita',
         diagnostica onco-ematologica e chimica - clinica. 
2.1.1.1.11. Il PT autorizzato all'attivita' di  trapianto  allogenico
         si avvale di un laboratorio  istocompatibilita'  accreditato
         EFI o  ASHI  per  le  attivita'  di  supporto  al  trapianto
         allogenico di CSE. 
2.1.1.1.12. E' disponibile un servizio di farmacia h  24  all'interno
         del  quale  deve  essere  identificato  un   farmacista   di
         riferimento con documentata conoscenza  della  gestione  del
         paziente onco-ematologico e del suo iter terapeutico. Devono
         essere  documentati  la  formazione  e  l'aggiornamento  nel
         settore trapiantologico nonche' l'esperienza nella  stesura,
         applicazione ed  implementazione  di  protocolli  interni  e
         procedure inerenti alla gestione farmacologica del paziente. 
2.1.1.1.13. Sono  definite  le  modalita'  di  accesso  dei  pazienti
         sottoposti a trapianto  di  CSE  ai  servizi  di  assistenza
         critici, accesso al ricovero del paziente post-dimissione  e
         delle modalita' di gestione del paziente durante follow -up. 
 
2.1.2. Gestione delle risorse umane 
2.1.2.1. La struttura organizzativa dell'Unita' Clinica  e'  definita
         attraverso un  organigramma  funzionale  e  nominativo,  nei
         quali sono riportati i relativi livelli  di  responsabilita'
         del  personale  coinvolto  nell'Unita',  le  loro  relazioni
         gerarchiche e funzionali con le altre unita'  del  programma
         trapianti. Tali documenti indicano i sostituti  identificati
         per le figure professionali di cui ai successivi paragrafi. 
2.1.2.2. Nell'Unita' clinica sono individuate le figure professionali
         di seguito indicate. 
 
2.1.3. Responsabile Unita' Clinica 
2.1.3.1. Il Responsabile dell'Unita' Clinica e' identificato dal  DPT
         in accordo con il Direttore della Struttura di appartenenza. 
2.1.3.2. La figura designata deve essere in possesso  di  Diploma  di
         Laurea in medicina e chirurgia, specialita' in Ematologia  o
         in discipline equipollenti o affini o in  Pediatria  per  un
         Programma Pediatrico, con almeno cinque anni  di  esperienza
         clinica  documentata  in  trapianto  di  CSE  allogenico   o
         esperienza clinica documentata in trapianto di CSE  autologo
         se l'attivita' e' solo autologa. 
2.1.3.3. E' responsabile della gestione degli eventi e delle reazioni
         avversi   gravi   nelle   varie   fasi    della    procedura
         trapiantologica. 
2.1.3.4. E'  responsabile  della  selezione  immunogenetica  e  delle
         caratteristiche/parametri fisiologici del donatore  in  caso
         di trapianto allogenico e dell'indicazione della sorgente di
         CSE. 
2.1.3.5. Collabora alla gestione del donatore di concerto con  il  CD
         per il donatore non familiare  o  analoga  funzione  per  la
         valutazione del donatore familiare e alla raccolta di CSE in
         caso di donazione da BM. 
2.1.3.6. Collabora con il DPT alla definizione  degli  indicatori  di
         outcome e di attivita' dell'Unita' Clinica. 
2.1.3.7. E'  responsabile  del  raggiungimento   degli   outcome   di
         attivita' dell'Unita' Clinica. 
2.1.3.8. Collabora con il DPT alla definizione della policy  e  delle
         strategie del PT. 
2.1.3.9. E' responsabile del sistema qualita' dell'Unita' Clinica, la
         cui  gestione  puo'  essere  delegata  ad  altra/e  figura/e
         professionali. Qualora svolga  direttamente  tale  funzione,
         viene garantita la supervisione da  parte  del  Responsabile
         della Qualita' di Programma. 
2.1.3.10. E'  responsabile  della  formazione   e   valutazione   del
         mantenimento  delle  competenze  del   personale   afferente
         all'Unita' Clinica. 
 
2.1.4. Responsabile della Qualita' 
2.1.4.1. Il   Responsabile   dell'Unita'   Clinica   identifica    un
         responsabile del sistema qualita' della  stessa  Unita',  in
         accordo con il Direttore della Struttura di appartenenza. 
2.1.4.2. Il Responsabile della  Qualita'  deve  essere  adeguatamente
         formato   (partecipazione   corsi   SGQ,   ecc)   o    avere
         un'esperienza di almeno  un  anno  nell'ambito  dei  Sistemi
         Gestione Qualita'. 
2.1.4.3. Opera in sinergia con i Responsabili  della  Qualita'  delle
         altre  unita'  del  PT,  qualora  le  funzioni   non   siano
         coincidenti e con il Responsabile di Qualita' del PT. 
2.1.4.4. Non deve essere coinvolto direttamente nell'attivita' svolte
         nell'Unita' Clinica. Qualora risulti direttamente coinvolto,
         la verifica delle attivita'  correlate  al  suo  ruolo  sono
         demandate ad un responsabile di  qualita'  di  altra  unita'
         afferente al PT o al responsabile di qualita' del PT stesso. 
 
2.1.5. Personale medico ed infermieristico dell'Unita' Clinica 
2.1.5.1. Personale medico 
2.1.5.1.1. Diploma di Laurea in medicina e chirurgia, specialita'  in
         Ematologia o in  discipline  equipollenti  o  affini,  o  in
         Pediatria in caso di PT pediatrico, con  esperienza  clinica
         documentata di almeno un anno in trapianto di CSE allogenico
         o autologo o con adeguato percorso formativo teorico pratico
         e addestramento prima dell'inizio operativo in autonomia. 
2.1.5.1.2. In un PTM o PTC che includa un'Unita' Pediatrica, l'equipe
         medica deve comprendere almeno un  medico  specializzato  in
         Pediatria. 
2.1.5.1.3. Il personale medico e'  responsabile  della  gestione  del
         follow up del paziente sottoposto a trapianto di CSE, sia in
         regime di ricovero ordinario che ambulatoriale o  di  day  -
         hospital. 
2.1.5.1.4. Il personale medico collabora alla gestione  del  donatore
         in caso di  donazione  da  BM  qualora  faccia  parte  anche
         dell'Unita' di Raccolta BM. 
 
2.1.5.2. Personale infermieristico 
2.1.5.2.1. Diploma di laurea in  scienze  infermieristiche  o  titoli
         equipollenti, con esperienza documentata nella gestione  del
         paziente sottoposto a trapianto di CSE allogenico o autologo
         o  con  adeguato  percorso  formativo  teorico   pratico   e
         addestramento prima dell'inizio operativo in autonomia. 
2.1.5.2.2. Esperienza documentata in pediatria  se  svolge  attivita'
         nell'ambito di un Programma Pediatrico. 
 
2.2. REQUISITI STRUTTURALI DELL'UNITA' CLINICA 
2.2.1. Requisiti strutturali specifici 
2.2.1.1. Caratteristiche generali delle stanze di degenza 
2.2.1.1.1. Le camere adibite a trapianto  sono  strutturate  in  modo
         tale da minimizzare la trasmissione di infezioni.  L'entita'
         delle misure di isolamento protettivo  e'  proporzionale  al
         rischio del paziente. Si ritiene che  le  camere  adibite  a
         trapianto di un paziente ad alto rischio  infettivo  debbano
         avere le seguenti caratteristiche: 
  2.2.1.1.1.1. filtri HEPA assoluti secondo la norma  EN1822  (classe
               H14: efficienza > 99,995 %, Penetrazione ≤ 0,005); 
  2.2.1.1.1.2. aria   a   lusso   laminare    (LAF)    parallelo    e
               unidirezionale; 
  2.2.1.1.1.3. pressione positiva > 2,5 Pa verso locali adiacenti; 
  2.2.1.1.1.4. temperatura  interna  invernale/estiva  compresa   tra
               20-26 °C; 
  2.2.1.1.1.5. umidita' relativa estiva e invernale: 40-60%; 
  2.2.1.1.1.6. ricambi  aria/ora  (aria  esterna  senza   ricircolo):
               condizione ottimale 12 vol/h, comunque non inferiore a
               6; 
  2.2.1.1.1.7. camera di degenza singola: 12 mq. In caso  di  degenza
               pediatrica, deve essere prevista la  possibilita'  che
               l'accompagnatore   possa   pernottare,   in    maniera
               adeguata, nella camera con il bambino; 
  2.2.1.1.1.8. deve essere disponibile un'antistanza; 
  2.2.1.1.1.9. pavimenti e rivestimenti: materiali  sanificabili  per
               entrambi con perfetta linearita' e continuita' tra  di
               loro fino al soffitto; 
  2.2.1.1.1.10. altezza: >=2,70 m; 
  2.2.1.1.1.11. presenza di un servizio igienico dedicato,  assistito
               qualora la tipologia dei pazienti e della  degenza  lo
               rendano necessario,  con  doccia  ed  accesso  diretto
               dalla stanza di degenza. Le dimensioni  devono  essere
               tali da permettere l'accostamento frontale al lavabo e
               l'accostamento laterale al w.c.; 
  2.2.1.1.1.12. impianto di erogazione ossigeno e  prese  vuoto:  una
               presa di  vuoto,  una  di  aria  compressa  e  una  di
               ossigeno almeno per posto letto; 
  2.2.1.1.1.13. per ogni posto letto devono essere previste un numero
               adeguato di prese elettriche per supportare  tutte  le
               apparecchiature terapeutiche necessarie; 
  2.2.1.1.1.14. almeno 2 prese dati per posto letto; 
  2.2.1.1.1.15. una presa per apparecchio di radiologia a camera; 
  2.2.1.1.1.16. impianto illuminazione di emergenza; 
  2.2.1.1.1.17. impianto  chiamata  con   segnalazione   acustica   e
               luminosa. 
2.2.1.1.2. Deve essere garantita  la  continuita'  dell'alimentazione
         elettrica  attraverso  gruppo   elettrogeno   in   caso   di
         black-out, tale da garantire anche  un  numero  costante  di
         ricambi d'aria e di pressurizzazione della stanza in caso di
         mancato funzionamento del sistema di  ventilazione  centrale
         (LAF); deve essere presente un sistema di allarme  collegato
         ad una struttura che assicuri la presenza/reperibilita' h24. 
2.2.1.1.3. L'arredo deve essere confortevole e adeguato a contribuire
         al sostegno psicologico del  paziente  destinato  a  degenza
         prolungata. 
2.2.1.1.4. Qualunque diversa  soluzione  rispetto  alle  disposizioni
         soprariportate  deve  essere  tale  da   garantire   livelli
         equivalenti di sicurezza per il  paziente  ad  alto  rischio
         infettivo. 
2.2.1.1.5.  Il  funzionamento  degli  impianti  che  garantiscono  il
         mantenimento dei parametri ambientali  sopra  indicati  deve
         essere monitorato periodicamente per assicurarne la completa
         efficienza nel tempo. Eventuali  scostamenti  devono  essere
         adeguatamente gestiti. 
2.2.1.1.6. Qualora il paziente sia  a  basso  rischio  infettivo,  e'
         possibile prevedere la degenza in una stanza doppia. In  tal
         caso devono essere assicurati 9 mq per posto letto. 
2.2.1.1.7. Deve essere garantita l'occupazione singola per il periodo
         di maggior rischio infettivo (la citopenia assoluta). 
2.2.1.2. Tutte  queste  misure  (caratteristiche  delle   camere   ed
         occupazione  singola)  non  sono   indispensabili   per   il
         trapianto autologo a meno di caratteristiche di alto rischio
         del paziente, definite nel documento di indirizzo del PT. 
2.2.1.3. L'Unita' Clinica e'  strutturalmente  separata  dagli  altri
         locali di degenza; i locali e gli spazi sono correlati  alla
         tipologia e al volume delle attivita' erogate. 
2.2.1.4. L'accesso ai locali di degenza  deve  essere  controllato  e
         devono essere garantiti percorsi dei flussi pulito/sporco. 
2.2.1.5. Sono predisposte specifiche indicazioni  per  l'accesso  del
         personale  sanitario  e  dei  visitatori  e  istruzioni  che
         prevedano le norme comportamentali da  adottare  nelle  aree
         dove si svolgono attivita' che influiscono  sulla  sicurezza
         dei pazienti. 
 
2.2.1.6. Locali accessori 
2.2.1.6.1. L'Unita' Clinica dispone almeno di: zona filtro di entrata
         del personale addetto e dei visitatori, spogliatoio  per  il
         personale, magazzino per deposito farmaci, presidi  sanitari
         e  dispositivi,  stanza  per  preparazione  farmaci,  locale
         smaltimento rifiuti  biologici,  locale  cucina,  locale  di
         lavoro per il personale medico,  locale  di  lavoro  per  il
         personale infermieristico, locale servizi  igienici  per  il
         personale e locale servizi igienici per i visitatori. 
 
2.2.1.7. Caratteristiche delle aree di Day Hospital/Ambulatorio 
2.2.1.7.1. Sono previsti locali  e  spazi  dedicati,  strutturalmente
         separati dagli altri locali di degenza, al fine di garantire
         percorsi protetti di accesso  dei  pazienti  per  terapie  o
         manovre assistenziali, adeguati a minimizzare il rischio  di
         trasmissione di malattie infettive. 
 
2.2.1.8. Caratteristiche dei percorsi 
2.2.1.8.1. L'ingresso dei materiali e'  controllato  e  sottoposto  a
         detersione e disinfezione adeguate. 
2.2.1.8.2. L'ingresso degli operatori e dei visitatori garantisce  la
         sicurezza dei pazienti attraverso l'utilizzo di indumenti  e
         presidi    adeguati,     l'applicazione     delle     misure
         igienico-preventive  nelle  pratiche  assistenziali,  e   di
         sistemi di prevenzione e sorveglianza. 
2.2.1.8.3. In caso  di  interventi  strutturali  di  costruzione  e/o
         manutenzione adiacenti  all'Unita'  Clinica  sono  applicate
         specifiche  barriere  di  isolamento  ed  intensificate   le
         strategie di controllo e monitoraggio antinfettivo. 
2.2.1.8.4. E' necessario porre in  essere  misure  di  analisi  della
         contaminazione  microbiologica   ambientale   in   caso   di
         infezioni critiche, anche tenendo  conto  dell'epidemiologia
         locale, al fine di attuare  le  misure  di  prevenzione  che
         garantiscano la sicurezza dei pazienti. 
 
2.3. REQUISITI TECNOLOGICI DELL'UNITA' CLINICA 
2.3.1. Requisiti tecnologici specifici 
2.3.1.1. La dotazione tecnologica  presente  all'interno  dell'Unita'
         Clinica deve essere adeguata al volume di attivita' erogata. 
2.3.1.2. La dotazione tecnologica deve essere conforme alle normative
         vigenti  e,  ove  previsto,   sottoposta   a   controllo   e
         manutenzione. 
2.3.1.3. E' garantita la presenza, il  funzionamento  e  il  corretto
         utilizzo di strumentazioni previste per un reparto  ad  alta
         complessita' terapeutica e l'infusione di CSE e linfociti. 
2.3.1.4. Deve  essere   presente   un   piano   di   identificazione,
         registrazione,  qualifica,  validazione  (se  richiesto)   e
         manutenzione  periodica   delle   apparecchiature   e,   ove
         necessario,  di  taratura  in  relazione  a   parametri   di
         riferimento. 
2.3.1.5. Il piano di manutenzione preventiva e correttiva predisposto
         a livello aziendale prevede la pianificazione dettagliata di
         metodi e mezzi (personale, strumentazione, eventuali accordi
         di manutenzione con ditte esterne), nonche' degli  strumenti
         di controllo dell'attivita' manutentiva. 
2.3.1.6. Le istruzioni operative per l'utilizzo, il  controllo  e  la
         sanificazione delle  attrezzature  critiche  cosi'  come  le
         responsabilita' correlate, sono  documentati  e  disponibili
         per il personale addetto all'uso. Occorre a tal fine che sia
         presente un manuale che riporti le  norme  di  funzionamento
         per le  attrezzature  che  lo  richiedano,  con  indicazioni
         dettagliate sulle operazioni da mettere in opera in caso  di
         guasti   o   disfunzioni,    compreso    il    ricorso    ad
         attrezzature/dispositivi alternativi. 
2.3.1.7. Il Responsabile dell'Unita' Clinica ha la responsabilita' di
         definire le specifiche tecniche, i criteri per la  scelta  e
         la valutazione dei dispositivi/presidi adottati. 
2.3.1.8. I requisiti tecnologici delle aree di assistenza  in  regime
         ambulatoriale e/o Day Hospital non si discostano per  quanto
         attiene la finalita',  gestione  e  manutenzione  da  quelli
         dell'Unita' di degenza. 
2.3.1.8.1. La  dotazione  tecnologica  deve  rispondere  agli  stessi
         requisiti previsti dal punto 2.3.1.1 al punto 2.3.1.7. 
 
2.3.2. Gestione Sistemi Informatici 
2.3.2.1. L'Unita' clinica dispone di tecnologie informatiche adeguate
         ad assicurare la gestione clinica del paziente e la gestione
         dei dati di rilievo per il SGQ del PT. 
2.3.2.2. E' garantita  la  registrazione  in  tempo  reale  dei  dati
         inerenti all'attivita' trapiantologica. 
2.3.2.3. E'  necessaria  la  presenza  di  POS  (Procedure  operative
         standard) o Istruzioni che definiscano le responsabilita'  e
         le tempistiche di registrazione dei dati. 
2.3.2.4. E' necessario stabilire le modalita' di  assegnazione  delle
         credenziali di accesso personali per ogni  utente  abilitato
         per l'utilizzo dei sistemi informatici. 
2.3.2.5. E'  garantita  la  tracciabilita'  di  tutte  le   attivita'
         effettuate dai vari utenti. 
2.3.2.6. I sistemi gestionali informatici devono  essere  validati  e
         devono assicurare la  protezione  dei  dati  inseriti  e  il
         salvataggio degli stessi attraverso procedure di  backup  da
         eseguire con scadenze prefissate. 
2.3.2.7. Sono  assicurati  collegamenti   informatici   al   software
         gestionale  IBMDR,  in  caso  di  attivita'   di   trapianto
         allogenico da donatore non familiare. 
2.3.2.8. Qualora i  sistemi  informatici  in  uso  siano  forniti  da
         societa' informatiche, devono essere formalizzati  specifici
         contratti per l'assistenza, la gestione e lo sviluppo  degli
         stessi. 
2.3.2.9. Prima dell'entrata in uso di ogni sistema informatico per la
         gestione dati, gli utilizzatori verificano la corrispondenza
         ai requisiti di funzionamento pre-definiti  ed  il  corretto
         funzionamento dei sistemi di controllo  della  coerenza  dei
         dati inseriti con i valori assegnati. 
2.3.2.10. La gestione informatizzata dei dati personali  e  sensibili
         e' conforme alla normativa vigente in materia di  protezione
         dei dati. 
2.3.2.11. Qualora l'attivita' di assistenza in  regime  ambulatoriale
         e/o Day Hospital preveda l'uso di sistemi informatici per la
         registrazione delle  attivita',  deve  essere  garantita  la
         conformita' agli stessi requisiti previsti dal punto 2.3.2.1
         al punto 2.3.2.10. 
 
3. REQUISITI  MINIMI   ORGANIZZATIVI,   STRUTTURALI   E   TECNOLOGICI
   DELL'UNITA' DI RACCOLTA DI SANGUE MIDOLLARE (BM) 
Fatti salvi i requisiti richiesti dalla normativa vigente in  materia
di strutture sanitarie, la presente sezione  disciplina  i  requisiti
organizzativi, strutturali e tecnologici specifici  delle  unita'  di
raccolta BM. 
 
3.1. REQUISITI  ORGANIZZATIVI  DELL'UNITA'  DI  RACCOLTA  DEL  SANGUE
         MIDOLLARE (BM) 
3.1.1. REQUISITI ORGANIZZATIVI SPECIFICI 
3.1.1.1. Struttura organizzativa 
3.1.1.2. L'Unita' di  Raccolta  delle  CSE  da  sangue  midollare  e'
         un'articolazione  funzionale  dell'Unita'  Clinica   ed   e'
         responsabile della raccolta di CSE da  sangue  midollare  in
         pazienti candidati ad autotrapianto, in donatori familiari e
         non familiari (da registro), in base alle attivita'  per  le
         quali l'Unita' e' autorizzata. 
3.1.1.3. L'Unita' di Raccolta BM puo' svolgere la sua attivita' anche
         a favore di piu' Unita' Cliniche che afferiscono ad  Aziende
         sanitarie/ospedaliero-universitarie  diverse  con  le  quali
         l'Azienda  di  afferenza  dell'Unita'   di   Raccolta   deve
         stipulare specifico accordo/convenzione. 
3.1.1.4. L'Unita'  di  Raccolta  BM  svolge  la   propria   attivita'
         all'interno di sale operatorie di strutture  sanitarie  sedi
         dell'Unita' Clinica di un Programma Trapianti. 
3.1.1.5. L'Azienda e' tenuta ad adottare un documento  specifico  che
         definisca le modalita' dell'utilizzo della  sala  operatoria
         da parte dell'Unita' di Raccolta BM. 
3.1.1.5.1. L'Unita' di Raccolta  dispone  di  personale  qualificato,
         esperto e adeguatamente formato  per  lo  svolgimento  delle
         specifiche attivita'. 
3.1.1.5.2. La dotazione di personale  deve  essere  commisurata  alle
         tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate. 
 
3.1.1.6. Gestione delle risorse umane 
3.1.1.6.1. La struttura organizzativa dell'Unita' di Raccolta  BM  e'
         definita attraverso un organigramma funzionale e nominativo,
         nei   quali   sono   riportati   i   relativi   livelli   di
         responsabilita' del personale coinvolto nell'Unita', le loro
         relazioni gerarchiche e funzionali con le altre  unita'  del
         programma trapianti.  Tali  documenti  contengono  altresi',
         l'indicazione dei sostituti delle  figure  professionali  di
         cui ai successivi paragrafi. 
3.1.1.6.2. Nell'Unita' di  Raccolta  BM  devono  essere  presenti  le
         figure professionali di cui ai successivi paragrafi. 
 
3.1.1.7. Responsabile medico dell'Unita' di Raccolta BM 
3.1.1.7.1.   Il   Responsabile   dell'Unita'   Clinica   designa   il
         Responsabile Medico dell'Unita' di Raccolta BM, qualora  non
         sia lui a ricoprire tale ruolo, in accordo con il  Direttore
         della struttura di appartenenza. 
3.1.1.7.2. La figura designata deve essere in possesso di Diploma  di
         Laurea in medicina e chirurgia, specialita' in Ematologia  o
         in discipline equipollenti o affini, e/o Pediatria  in  caso
         di PT pediatrico,  con  esperienza  clinica  documentata  di
         almeno due anni nelle attivita' inerenti  alla  raccolta  di
         CSE  da  sangue  midollare  e  nei  trapianti  CSE  ed   una
         competenza  documentata  dall'effettuazione  di  almeno   20
         procedure nella sua carriera. 
3.1.1.7.3. E' responsabile delle seguenti attivita': 
3.1.1.7.3.1. raccolta delle CSE; 
3.1.1.7.3.2. svolgimento delle specifiche  attivita'  in  conformita'
         alle normative e agli standard operativi applicabili; 
3.1.1.7.3.3.  gestione  complessiva  dei   donatori/pazienti,   dalla
         selezione e valutazione pre-raccolta  donatore  di  concerto
         con il CD per il donatore non familiare o  analoga  funzione
         per la valutazione del donatore familiare, gestione di  ogni
         complicanza post-raccolta, e delle reazioni avverse gravi  o
         eventi  avversi  in  corso  di  donazione,  gestione   della
         procedura di donazione, gestione del  prodotto  in  fase  di
         raccolta e gestione del successivo follow up del donatore di
         concerto con il CD o analoga funzione per la valutazione del
         donatore familiare; 
3.1.1.7.3.4. operato dello staff medico e infermieristico assegnato; 
3.1.1.7.3.5.  formazione  e  valutazione   del   mantenimento   delle
         competenze del personale afferente all'Unita' di raccolta; 
3.1.1.7.3.6. sistema qualita' dell'Unita' di Raccolta la cui gestione
         puo' essere  delegata  ad  altra/e  figura/e  professionali.
         Qualora  svolga  direttamente  tale  funzione,  deve  essere
         garantita la supervisione da parte  del  Responsabile  della
         Qualita' di Programma. 
 
3.1.1.8. Responsabile della Qualita' 
3.1.1.8.1. Il Responsabile dell'Unita' di Raccolta BM  identifica  un
         responsabile del sistema qualita', che puo'  coincidere  con
         il  Responsabile  della  Qualita'  dell'Unita'  Clinica   in
         accordo con la struttura di appartenenza. 
3.1.1.8.2. Opera in sinergia con i Responsabili della Qualita'  delle
         altre  unita'  del  PT,  qualora  le  funzioni   non   siano
         coincidenti e con il Responsabile di Qualita' del PT. 
3.1.1.8.3. Deve possedere un'adeguata  e  documentata  formazione  in
         tema  di  SGQ  (partecipazione  corsi  SGQ,  ecc)  e   avere
         un'esperienza di almeno un anno nel settore specifico. 
3.1.1.8.4. E' responsabile della gestione del sistema di qualita'  in
         uso presso l'Unita' di Raccolta BM. 
3.1.1.8.5. Non  deve  essere  coinvolto  direttamente  nell'attivita'
         svolte nell'Unita' di Raccolta. Qualora risulti direttamente
         coinvolto, la verifica  delle  attivita'  correlate  al  suo
         ruolo sono demandate ad un responsabile di qualita' di altra
         unita' afferente al PT o al responsabile di qualita' del  PT
         stesso. 
 
3.1.1.9. Personale medico 
       Il personale medico dell'Unita' di Raccolta BM: 
3.1.1.9.1.  deve  possedere  il  diploma  di  Laurea  in  medicina  e
         chirurgia con specializzazione in  Ematologia  o  discipline
         equipollenti o affini, o pediatria in caso di PT pediatrico; 
3.1.1.9.2. deve possedere esperienza clinica documentata in trapianto
         di CSE allogenico e/o autologo, come previsto dal  programma
         di formazione iniziale; 
3.1.1.9.3. e' responsabile dello svolgimento delle attivita' di presa
         in carico del donatore/paziente, di gestione delle procedure
         di raccolta e delle reazioni avverse gravi o eventi  avversi
         in corso di prelievo, della gestione del prodotto in fase di
         raccolta e gestione del successivo follow up del donatore; 
3.1.1.9.4. si puo' avvalere di operatori sanitari di supporto,  sotto
         la responsabilita' del Responsabile o  di  un  suo  delegato
         presente in sala; 
3.1.1.9.5. e' dotato di una specifica formazione  per  l'acquisizione
         di competenze per la raccolta di BM in ambito pediatrico, se
         nell'ambito del PT si svolge attivita' pediatrica. 
 
3.1.1.10. Tracciabilita' 
3.1.1.10.1. L'unita' di Raccolta BM garantisce la corretta e  univoca
         identificazione del paziente/donatore e prodotto cellulare e
         il corretto abbinamento di questo con  il  donatore/paziente
         da cui e' raccolto. 
3.1.1.10.2. Il sistema di etichettatura delle unita' di CSE midollari
         raccolte identifica senza possibilita' di errore, il tipo di
         contenuto e riporta tutte le informazioni  prescritte  dalla
         normativa vigente e dagli standard applicabili, di  concerto
         con il TE di riferimento. 
3.1.1.10.3. Le etichette sono generate con garanzia  di  associazione
         univoca tra  donatore  e  unita'  e,  ove  applicabile,  tra
         donatore e ricevente. 
3.1.1.10.4.  Le  etichette  utilizzate  devono  essere  idonee   allo
         specifico impiego secondo la normativa vigente. 
3.1.1.10.5. L'etichettatura deve essere effettuata con  modalita'  ed
         in ambienti atti a  minimizzare  il  rischio  di  scambi  ed
         errori  secondo  procedure   concordate   con   il   TE   di
         riferimento. 
 
3.2. REQUISITI STRUTTURALI DELL'UNITA' DI RACCOLTA DI BM 
3.2.1. REQUISITI STRUTTURALI SPECIFICI 
I requisiti strutturali e quelli relativi alla  gestione  delle  sale
operatorie sono quelli definiti dal percorso di autorizzazione  delle
singole aziende sanitarie sede dell'Unita' Clinica. 
Devono essere comunque disponibili istruzioni specifiche scritte  che
prevedano le norme comportamentali da adottare  nelle  aree  dove  si
svolgono   attivita'   che   influiscono    sulla    sicurezza    dei
pazienti/donatori e sulla qualita' dei prodotti cellulari. 
 
3.3. REQUISITI TECNOLOGICI DELL'UNITA' DI RACCOLTA BM 
3.3.1. REQUISITI TECNOLOGICI SPECIFICI 
3.3.1.1. Attrezzature e materiali 
3.3.1.1.1. Per il prelievo di CSE devono essere utilizzati  strumenti
         e dispositivi sterili, qualificati per l'uso previsto. 
3.3.1.1.2. Sono impiegati soltanto dispositivi medici marcati  CE  ed
         il personale sanitario addetto alle  attivita'  di  prelievo
         deve ricevere  adeguata  formazione  sull'utilizzo  di  tali
         dispositivi. 
3.3.1.1.3. Per la saldatura dei circuiti di raccordo dei  sistemi  di
         prelievo devono  essere  disponibili  sistemi  di  saldatura
         idonei a prevenire il rischio di contaminazione microbica. 
3.3.1.1.4. Sono disponibili sistemi per il trasporto delle CSE atti a
         garantire  il  mantenimento  delle   temperature   definite,
         l'integrita'  delle  unita'  durante  il  trasferimento;  il
         monitoraggio e la registrazione della temperatura durante il
         trasporto. 
 
4. REQUISITI  MINIMI   ORGANIZZATIVI,   STRUTTURALI   E   TECNOLOGICI
   DELL'UNITA' DI RACCOLTA DI SANGUE PERIFERICO (PB) 
Fatti salvi i requisiti richiesti dalla normativa vigente in  materia
di strutture sanitarie, la presente sezione  disciplina  i  requisiti
organizzativi, strutturali e tecnologici specifici  delle  Unita'  di
Raccolta PB. 
 
4.1. REQUISITI ORGANIZZATIVI DELL'UNITA' DI RACCOLTA (PB) 
4.1.1. Requisiti organizzativi specifici 
4.1.1.1. L'Unita' di Raccolta di CSE  da  PB  e'  un  settore  di  un
         servizio trasfusionale, che svolge, tra le altre  attivita',
         la  raccolta  di  CSE  da  sangue  periferico  in   pazienti
         candidati ad autotrapianto,  in  donatori  familiari  e  non
         familiari (da registro), in base alle attivita' per le quali
         l'Unita' e' autorizzata. 
4.1.1.2. L'Unita' di Raccolta PB puo' svolgere la sua attivita' anche
         per piu' Unita' Cliniche con le quali l'Azienda di afferenza
         dell'Unita'   di   Raccolta   deve    stipulare    specifico
         accordo/convenzione. 
4.1.1.3. Ricadono sotto la responsabilita' dell'Unita' di Raccolta PB
         la  raccolta  di  linfociti  da  donatore   allogenico   per
         infusione nel paziente sottoposto a trapianto di CSE (DLI) e
         la  fotochemioterapia   extracorporea/fotoaferesi   per   la
         gestione  della  GVHD  acuta  e  cronica.  Tale  prestazione
         terapeutica deve essere  svolta  nell'ambito  di  protocolli
         clinici definiti con l'Unita' Clinica del PT di afferenza  e
         in collaborazione con il TE qualora siano  adottati  sistemi
         aperti. 
4.1.1.4. L'Unita'  di  Raccolta  dispone  di  personale  qualificato,
         esperto e adeguatamente formato  per  lo  svolgimento  delle
         specifiche attivita'. 
4.1.1.5. La dotazione  di  personale  deve  essere  commisurata  alle
         tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate. 
 
4.1.2. Gestione delle risorse umane 
4.1.2.1. La struttura organizzativa dell'Unita'  di  Raccolta  PB  e'
         definita attraverso un organigramma funzionale e nominativo,
         nei   quali   sono   riportati   i   relativi   livelli   di
         responsabilita' del personale coinvolto nell'Unita', le loro
         relazioni gerarchiche e funzionali con le altre  unita'  del
         Programma Trapianti.  Tali  documenti  contengono  altresi',
         l'indicazione dei sostituti delle  figure  professionali  di
         cui ai successivi paragrafi. 
4.1.2.2. Nell'Unita' di Raccolta PB devono essere presenti le  figure
         professionali di cui ai successivi paragrafi. 
 
4.1.3. Responsabile medico dell'Unita' di raccolta 
4.1.3.1. Il  Responsabile  medico  dell'Unita'  di  Raccolta  PB   e'
         designato dal Direttore del  Servizio  Trasfusionale  a  cui
         l'Unita' stessa afferisce, in accordo con il DTP. 
4.1.3.2. Deve essere in possesso di Diploma di Laurea in  medicina  e
         chirurgia, ed essere un medico di medicina trasfusionale con
         esperienza di almeno 2  anni  nella  attivita'  di  raccolta
         delle     CSE     con     competenza     documentata     per
         l'effettuazione/supervisione  di  almeno  50  procedure  nel
         corso della  sua  carriera,  di  cui  almeno  10  in  ambito
         allogenico, se il PT a cui  afferisce  svolge  attivita'  di
         trapianto allogenico. 
4.1.3.3. Se nell'ambito del PT si  svolge  attivita'  pediatrica,  il
         Responsabile  medico   deve   avere   una   formazione   per
         l'acquisizione di competenze per la raccolta di PB in ambito
         pediatrico. 
4.1.3.3.1. E' responsabile delle seguenti attivita': 
4.1.3.3.1.1. raccolta delle CSE; 
4.1.3.3.1.2. svolgimento delle specifiche  attivita'  in  conformita'
         alle normative e agli standard operativi applicabili; 
4.1.3.3.1.3.  gestione  complessiva  dei   donatori/pazienti,   dalla
         selezione e valutazione pre-raccolta alla gestione  di  ogni
         complicanza post-raccolta  e  del  successivo  follow-up  di
         concerto con il CD per il donatore non familiare  o  analoga
         funzione per la valutazione del donatore familiare; 
4.1.3.3.1.4.  operato  del   personale   medico   e   infermieristico
         assegnato; 
4.1.3.3.1.5.  formazione  e  valutazione   del   mantenimento   delle
         competenze del personale afferente all'Unita' di Raccolta; 
4.1.3.3.1.6. sistema qualita' dell'Unita' di Raccolta la cui gestione
         puo' essere  delegata  ad  altra/e  figura/e  professionali.
         Qualora  svolga  direttamente  tale  funzione,  deve  essere
         garantita la supervisione da parte  del  Responsabile  della
         Qualita' di Programma. 
 
4.1.4. Responsabile della Qualita' 
4.1.4.1. Il  Responsabile  dell'Unita'  di  Raccolta  identifica   un
         responsabile del sistema  qualita'  della  stessa  che  puo'
         coincidere con il Responsabile della  Qualita'  del  PT,  in
         accordo con il Direttore della struttura di appartenenza. 
4.1.4.2. Deve possedere un'adeguata e documentata formazione in  tema
         di SGQ (partecipazione corsi SGQ, ecc) e avere un'esperienza
         di almeno un anno nel settore specifico. 
4.1.4.3. E' responsabile della gestione del sistema  di  qualita'  in
         uso presso l'Unita' di raccolta. 
4.1.4.4. Opera in sinergia con i Responsabili  della  Qualita'  delle
         altre  unita'  del  PT,  qualora  le  funzioni   non   siano
         coincidenti e con il Responsabile di Qualita' del PT. 
4.1.4.5. Non deve essere coinvolto direttamente nell'attivita' svolte
         nell'Unita'  di  Raccolta.  Qualora   risulti   direttamente
         coinvolto, la verifica  delle  attivita'  correlate  al  suo
         ruolo sono demandate ad un responsabile di qualita' di altra
         unita' afferente al PT o al responsabile di qualita' del  PT
         stesso. 
 
4.1.5. Personale medico 
4.1.5.1. Il personale medico dell'Unita' di Raccolta PB e' un  medico
         di  medicina  trasfusionale  e  deve  possedere  documentata
         formazione specifica in materia  di  raccolta  delle  CSE  e
         linfociti e documentata qualificazione BLSD. 
4.1.5.2. E' responsabile dello svolgimento delle attivita'  di  presa
         in carico del  donatore,  di  concerto  con  il  CD  per  il
         donatore non familiare o analoga funzione per la valutazione
         del donatore familiare, della gestione  delle  procedure  di
         raccolta e delle reazioni avverse gravi o eventi avversi  in
         corso di aferesi, della gestione del  prodotto  in  fase  di
         raccolta e del successivo follow up del donatore di concerto
         con il CD per il donatore non familiare o  analoga  funzione
         per la valutazione del donatore familiare. 
4.1.5.3. Se nell'ambito del PT si svolge attivita'  pediatrica,  deve
         essere garantita una specifica formazione per l'acquisizione
         di competenze per la raccolta di PB in ambito pediatrico. 
 
4.1.6. Personale infermieristico 
4.1.6.1. Il personale infermieristico dell'Unita' di Raccolta PB deve
         possedere diploma di laurea in  scienze  infermieristiche  o
         titoli equipollenti e documentata esperienza nella  gestione
         dei donatori  e  dei  pazienti  sottoposti  ad  aferesi  con
         particolare riguardo alla donazione di  CSE,  e  documentata
         qualificazione BLSD. 
 
4.1.7. Tracciabilita' 
4.1.7.1. L'Unita'  di  raccolta  garantisce  la  corretta  e  univoca
         identificazione  dei  prodotti  cellulari  e   il   corretto
         abbinamento di questi con il donatore/paziente da  cui  sono
         raccolti. 
4.1.7.2. Il sistema di etichettatura delle unita' di CSE  periferiche
         raccolte, e di linfociti identifica, senza  possibilita'  di
         errore, il tipo di contenuto e riporta tutte le informazioni
         prescritte  dalla  normativa  vigente   e   dagli   standard
         applicabili di concerto con il TE di riferimento. 
4.1.7.3. Le etichette sono generate unicamente dai SGI  con  garanzia
         di associazione univoca tra  donatore,  unita'  e  risultati
         analitici e, ove applicabile, tra donatore e ricevente. 
4.1.7.4. Le etichette utilizzate devono essere idonee allo  specifico
         impiego secondo la normativa vigente. 
4.1.7.5. L'etichettatura deve essere effettuata con modalita'  ed  in
         ambienti atti a minimizzare il rischio di scambi ed  errori,
         di concerto con il TE di riferimento. 
 
4.2. REQUISITI STRUTTURALI DELL'UNITA' DI RACCOLTA (PB) 
4.2.1. REQUISITI STRUTTURALI 
4.2.1.1. Requisiti strutturali specifici 
4.2.1.1.1. L'unita' di raccolta PB dispone di locali atti a garantire
         l'idoneita' all'uso previsto, con specifico riferimento alla
         esigenza  di  consentire  lo   svolgimento   delle   diverse
         attivita' in ordine logico, al fine di contenere il  rischio
         di errori e minimizzare il rischio di contaminazioni. 
4.2.1.1.2. I locali  e  gli  spazi  devono  essere  commisurati  alle
         tipologie ed ai volumi delle prestazioni erogate. 
4.2.1.1.3. Sono presenti almeno: un'area di attesa per i  pazienti  e
         per  i  donatori  di  CSE/linfociti;  un   locale   per   la
         valutazione clinica dei pazienti e dei donatori;  un  locale
         per l'effettuazione della raccolta di CSE/linfociti; un'area
         per lo stoccaggio dei materiali, dispositivi e soluzioni  da
         impiegare nel corso della raccolta di CSE/linfociti. 
4.2.1.1.4. Al fine di contenere  il  rischio  di  contrarre  malattie
         infettive in caso di pazienti immunodepressi, in assenza  di
         locali   dedicati,   devono   essere   predisposte    misure
         organizzative che prevengano la promiscuita' tra pazienti  a
         rischio e soggetti non a rischio. 
4.2.1.1.5. Se l'unita' di raccolta conserva i prodotti cellulari allo
         stato fresco, prima della consegna all'istituto dei tessuti,
         tale  conservazione  avviene  in  apparecchiature  idonee  a
         garantire una temperatura  di  conservazione  adeguata  alla
         tipologia di manipolazioni alle  quali  le  cellule  saranno
         sottoposte ed entro tempistiche definite. 
4.2.1.1.6. Sono disponibili procedure scritte  per  la  gestione  dei
         locali, che definiscano le misure  adottate  dall'unita'  di
         raccolta  per  le  attivita'  di:  manutenzione,  pulizia  e
         sanificazione; monitoraggio della contaminazione  microbica,
         ove applicabile; monitoraggio  delle  condizioni  ambientali
         (temperatura e umidita'). 
4.2.1.1.7. Le suddette attivita'  sono  documentate  e  valutate  dai
         soggetti preposti. 
4.2.1.1.8. Sono disponibili istruzioni scritte che prevedano le norme
         comportamentali da adottare  nelle  aree  dove  si  svolgono
         attivita'    che    influiscono    sulla    sicurezza    dei
         pazienti/donatori e sulla qualita' dei prodotti cellulari. 
 
4.3. REQUISITI TECNOLOGICI DELL'UNITA' DI RACCOLTA PB 
4.3.1. REQUISITI TECNOLOGICI GENERALI 
4.3.1.1. Requisiti tecnologici dell'Unita' di raccolta 
4.3.1.1.1.  Tutte  le  dotazioni  tecnologiche  sono  dedicate   allo
         specifico impiego e conformi alla normativa vigente. 
4.3.1.1.2. Le dotazioni tecnologiche devono essere  commisurate  alle
         tipologie e ai volumi delle prestazioni  erogate,  anche  in
         relazione alla capacita' di assicurare la continuita'  delle
         attivita' in caso di emergenza tecnologica o di interruzione
         dell'utilizzo  per  motivi  di  manutenzione   ordinaria   o
         straordinaria. 
4.3.1.1.3. Le apparecchiature ed i materiali che vengono in  contatto
         con i prodotti biologici e  le  soluzioni  impiegate  devono
         essere biologicamente compatibili ed  avere  caratteristiche
         tali da prevenire qualsiasi rischio per  la  qualita'  e  la
         sicurezza del prodotto. 
4.3.1.1.4. Sono impiegati soltanto dispositivi medici marcati  CE  ed
         il personale sanitario addetto alle  attivita'  di  prelievo
         deve ricevere  adeguata  formazione  sull'utilizzo  di  tali
         dispositivi. 
4.3.1.1.5. Ove possibile, le  apparecchiature  hanno  caratteristiche
         idonee a garantire  la  accuratezza  e  la  facilita'  delle
         operazioni di pulizia e, se necessario, di decontaminazione. 
4.3.1.1.6. Per la raccolta di CSE periferiche e linfociti da donatori
         allogenici e da pazienti  candidati  al  trapianto  autologo
         sono utilizzate apparecchiature  dotate  di  caratteristiche
         prestazionali atte a garantire un elevato grado di sicurezza
         per i donatori e per i pazienti, nonche' il  soddisfacimento
         degli  standard   di   qualita'   definiti   per   l'impiego
         trapiantologico. 
4.3.1.1.7. Per la chiusura dei circuiti di raccordo  dei  dispositivi
         di prelievo sono disponibili sistemi di saldatura idonei  ad
         assicurare l'integrita' dei prodotti cellulari e a prevenire
         il rischio di contaminazione microbica. 
4.3.1.1.8. Sono disponibili apparecchiature per la conservazione  che
         consentano lo stoccaggio differenziato e sicuro delle CSE  e
         dei linfociti in base  a  tipologia,  stato  e  destinazione
         d'uso. 
4.3.1.1.9. Le apparecchiature destinate alla conservazione delle  CSE
         e dei linfociti sono dotate: di un sistema di controllo e di
         registrazione  della  temperatura,  di  allarme  acustico  e
         visivo  in  caso  di  escursioni   anomale   rispetto   alle
         temperature di esercizio definite; di dispositivi di allarme
         remotizzato  sia  acustici  che  visivi  o  di   equivalenti
         strumenti di allerta qualora esse siano ubicate in locali  o
         zone  non  costantemente  presidiate  da  personale  a  cio'
         deputato. 
4.3.1.1.10. Sono disponibili sistemi per il trasporto delle CSE e dei
         linfociti atti a garantire il mantenimento delle temperature
         definite,   l'integrita'    delle    unita'    durante    il
         trasferimento; il  monitoraggio  e  la  registrazione  della
         temperatura durante il trasporto. 
4.3.1.1.11. E' garantita la dotazione strumentale necessaria  per  la
         gestione delle emergenze cliniche in corso di raccolta delle
         CSE, prevista dalla normativa vigente. 
4.3.1.1.12. Sono  disponibili  procedure  per  lo  svolgimento  delle
         attivita'   di   controllo,    manutenzione,    pulizia    e
         sanificazione delle apparecchiature per la raccolta, per  la
         conservazione, per il trasporto delle CSE e dei linfociti, e
         delle apparecchiature per la conservazione e il trasporto di
         farmaci, reagenti e materiali impiegati per la raccolta  dei
         prodotti cellulari. 
4.3.1.1.13.  Tali  procedure  definiscono,  per  le   apparecchiature
         impiegate:  i   criteri   per   l'identificazione   univoca;
         l'inserimento in appositi elenchi; le  attivita'  periodiche
         di controllo,  manutenzione,  pulizia  e  sanificazione,  in
         riferimento a specifici piani, e le  relative  modalita'  di
         registrazione;  le   soluzioni   adottate   per   prevenirne
         l'utilizzo involontario da parte del personale  in  caso  di
         guasti o  malfunzionamenti;  le  attivita'  di  manutenzione
         svolte in caso di guasti  o  malfunzionamenti,  compreso  il
         controllo finale della rispondenza ai requisiti  specificati
         in sede  di  qualificazione,  e  le  relative  modalita'  di
         registrazione. 
4.3.1.1.14. Per quanto riguarda  le  apparecchiature  destinate  alla
         conservazione delle CSE, le procedure prevedono la  gestione
         dei relativi allarmi, anche remotizzati, la  attivazione  di
         piani di sorveglianza della  funzionalita'  dei  sistemi  di
         controllo e  di  registrazione  della  temperatura  e  degli
         allarmi visivi e acustici; piani per il trasferimento  delle
         unita' contenute in apparecchiature guaste o malfunzionanti. 
 
4.3.1.2. Sistema Informativo 
4.3.1.2.1. I software dei SGI impiegati nell'unita' di raccolta  sono
         conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 
4.3.1.2.2.  Sono  adottati  meccanismi  atti  a  prevenire  usi   non
         autorizzati dei SGI, attraverso una specifica  gerarchia  di
         accesso alle funzioni definita in relazione ai ruoli e  alle
         responsabilita' assegnate al personale dell'unita'. 
4.3.1.2.3. Tutte le componenti del sistema informativo (server,  rete
         aziendale, apparecchiature  di  memorizzazione,  sistemi  di
         backup e/o di archiviazione dei dati, stampanti, etc.)  sono
         qualificati prima dell'uso, sottoposti a controlli  regolari
         di affidabilita' e periodicamente sottoposti a manutenzione,
         al  fine  di  accertarne  la  adeguatezza  ed  il   corretto
         funzionamento. 
4.3.1.2.4. I software dei SGI impiegati per l'erogazione del servizio
         vengono  convalidati  prima  dell'uso,  sono  sottoposti   a
         controlli regolari di affidabilita'  e  sono  periodicamente
         sottoposti a  manutenzione  ai  fini  del  mantenimento  dei
         requisiti e delle prestazioni previsti. 
4.3.1.2.5. Le prove di  convalida  e  i  controlli  di  affidabilita'
         devono attestare anche la capacita' dei sistemi di garantire
         l'integrita' e  l'accuratezza  dei  dati  di  back-up  e  la
         possibilita' di ripristino degli stessi. 
 
4.3.1.3. Attrezzature e materiali 
4.3.1.3.1. Per i  materiali  ed  i  reagenti  che  influiscono  sulla
         qualita' e  sulla  sicurezza  delle  CSE,  sono  disponibili
         specifiche   istruzioni   formalizzate   e   approvate   che
         comprendano: descrizione  (nome/codice  articolo,  fornitori
         autorizzati,   utilizzo   previsto);   le    procedure    di
         campionamento e controllo, i requisiti e i relativi  criteri
         di   accettabilita';   le   condizioni   previste   per   la
         conservazione;  le  procedure  di   controllo   durante   lo
         stoccaggio. 
4.3.1.3.2. Sono disponibili procedure scritte  per  le  attivita'  di
         campionamento e controllo da svolgere in occasione  di  ogni
         consegna dei materiali  e  reagenti  che  influiscono  sulla
         qualita' e sulla sicurezza delle CSE. 
4.3.1.3.3. Le attivita' di controllo  ed  il  relativo  esito  devono
         essere documentati. 
4.3.1.3.4. Il materiale sterile (dispositivi per  la  raccolta  delle
         CSE, soluzioni anticoagulanti) deve essere corredato da  una
         dichiarazione di conformita' per ogni lotto. 
4.3.1.3.5. I  materiali  critici  devono  essere  rilasciati  per  lo
         specifico uso da soggetti qualificati per questo incarico. 
4.3.1.3.6. Sono disponibili procedure scritte per la segregazione  in
         aree dedicate dei materiali/reagenti  difettosi,  scaduti  o
         comunque per qualunque ragione scartati. 
4.3.1.3.7.  Lo  stato  dei  materiali  (in  quarantena,   autorizzati
         all'uso, scartati) deve essere chiaramente identificabile. 
4.3.1.3.8. Sono disponibili procedure scritte  per  la  registrazione
         dei lotti e delle scadenze dei materiali e reagenti critici. 
4.3.1.3.9. I materiali ed  i  reagenti  critici  sono  conservati  in
         condizioni controllate e idonee  a  prevenire  l'alterazione
         delle loro caratteristiche qualitative. 
4.3.1.3.10. I materiali e le apparecchiature  che  influiscono  sulla
         qualita' e sulla sicurezza delle  CSE  devono  provenire  da
         fornitori qualificati. 
4.3.1.3.11. Sono disponibili  procedure  scritte  per  l'acquisto  di
         apparecchiature e materiali, in raccordo  con  le  procedure
         delle competenti strutture sovra ordinate, che prevedano  la
         definizione   dei   requisiti   specifici   da    soddisfare
         nell'ambito della  stipula  dei  contratti  e  del  relativo
         rinnovo. 
4.3.1.3.12. Gli accordi contrattuali  prevedono:  l'effettuazione  di
         verifiche preliminari finalizzate ad assicurare la capacita'
         dei potenziali fornitori di soddisfare i requisiti  definiti
         dalla Struttura; lo svolgimento di attivita' di controllo al
         ricevimento  dei  materiali,  allo  scopo  di  accertare  la
         conformita' alle specifiche definite in  sede  contrattuale;
         la richiesta di appropriati certificati  di  conformita'  ai
         requisiti definiti dalla normativa vigente, ove applicabile;
         il  monitoraggio  continuo,  nel  corso  del   rapporto   di
         fornitura, della conformita'  dei  prodotti/beni  acquistati
         alle specifiche definite; il supporto dei fornitori  per  la
         risoluzione di eventuali problemi. 
 
5. REQUISITI  MINIMI   ORGANIZZATIVI,   STRUTTURALI   E   TECNOLOGICI
   DELL'UNITA' DI PROCESSAZIONE 
Fatti salvi i requisiti richiesti dalla normativa vigente in  materia
di strutture sanitarie, la presente sezione  disciplina  i  requisiti
organizzativi, strutturali e tecnologici specifici  delle  Unita'  di
Processazione. 
 
5.1. REQUISITI ORGANIZZATIVI DELL'UNITA' DI PROCESSAZIONE 
5.1.1. Requisiti organizzativi specifici 
5.1.1.1. L'Unita' di Processazione e' un istituto dei  tessuti,  come
         definito all'art.3, comma 1, lett. q), del D.Lgs.  191/2007,
         dove si svolgono attivita'  di  lavorazione,  conservazione,
         stoccaggio e  distribuzione  di  CSE  per  la  finalita'  di
         impiego clinico nell'ambito di  un  Programma  di  Trapianto
         emopoietico. 
5.1.1.2. L'Unita' di  Processazione  e'  responsabile  dei  controlli
         finalizzati alla caratterizzazione  biologica  del  prodotto
         cellulare. 
5.1.1.3. L'Unita' di Processazione puo'  svolgere  la  sua  attivita'
         anche a favore di piu' Unita' Cliniche  che  afferiscono  ad
         Aziende  sanitarie  diverse  con  le  quali   l'Azienda   di
         afferenza  dell'Unita'  di  Processazione   deve   stipulare
         specifico accordo/convenzione. 
5.1.1.4. L'Unita' di Processazione dispone di personale  qualificato,
         esperto e adeguatamente formato. 
5.1.1.5. La dotazione  di  personale  deve  essere  commisurata  alle
         tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate. 
 
5.1.2. Gestione delle risorse umane 
5.1.2.1. La struttura organizzativa dell'Unita' di  Processazione  e'
         definita attraverso un organigramma funzionale e nominativo,
         nei   quali   sono   riportati   i   relativi   livelli   di
         responsabilita' del personale coinvolto nell'Unita', le loro
         relazioni gerarchiche e funzionali con le altre  unita'  del
         Programma Trapianti.  Tali  documenti  contengono  altresi',
         l'indicazione dei sostituti delle  figure  professionali  di
         cui ai successivi paragrafi. 
5.1.2.2. Nell'Unita'  di  Processazione  devono  essere  presenti  le
         figure professionali di cui ai successivi paragrafi. 
 
5.1.3. Responsabile dell'Unita' di Processazione 
5.1.3.1. Il Responsabile dell'Unita' di  Processazione  e'  designato
         dal  Direttore  della  struttura  a  cui   l'Unita'   stessa
         afferisce, in accordo con il DTP. 
5.1.3.2. La  figura  designata  deve  possedere  almeno  i   seguenti
         requisiti: 
5.1.3.2.1. diploma di laurea  in  medicina  e  chirurgia  e  relativa
         specializzazione o diploma di laurea magistrale  in  scienze
         biologiche o biotecnologiche; 
5.1.3.2.2. esperienza di almeno due  anni  nelle  attivita'  inerenti
         alla manipolazione delle CSE ed una  competenza  documentata
         dall'effettuazione  di  almeno  50   procedure   nella   sua
         carriera. 
5.1.3.3. E'  \\\\responsabile  delle   attivita'   di   accettazione,
         lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione delle
         CSE,    nonche'    dei    controlli     finalizzati     alla
         caratterizzazione biologica del prodotto cellulare. 
5.1.3.4. Garantisce l'aderenza alle normative vigenti e agli standard
         internazionali applicabili. 
5.1.3.5. E' responsabile di quanto previsto dall'articolo  17,  comma
         2, del D.Lgs. n. 191/2007 nonche' di attuare le disposizioni
         di cui agli articoli  7,  10,  15,  22  e  24  del  medesimo
         decreto. 
5.1.3.6. E'  responsabile  della  formazione  e   valutazione   delle
         competenze del personale. 
5.1.3.7. E' responsabile del  sistema  qualita'  dell'Unita'  la  cui
         gestione  puo'   essere   delegata   ad   altra/e   figura/e
         professionali. 
5.1.3.8. Ha la responsabilita' della gestione degli eventi e reazioni
         avversi  gravi   correlati   ai   prodotti   cellulari,   in
         collaborazione con i Responsabili delle altre Unita'. 
5.1.3.9. Puo' svolgere anche il ruolo di Responsabile  medico  se  in
         possesso di diploma di laurea  in  medicina  e  chirurgia  e
         tutte le specifiche  previste  dal  ruolo  del  Responsabile
         Medico dell'Unita' di Processazione. 
 
5.1.4. Responsabile Medico dell'Unita' di Processazione 
5.1.4.1. Qualora il Responsabile dell'Unita' di Processazione non sia
         un medico, il  Direttore  della  struttura  a  cui  l'Unita'
         stessa afferisce, in accordo con il DTP identifica e designa
         il medico, a cui  viene  attribuita  la  responsabilita'  di
         tutti  gli  aspetti  di  competenza,  compresa   l'idoneita'
         all'uso clinico dei prodotti cellulari. 
5.1.4.2. Il responsabile medico possiede  il  diploma  di  laurea  in
         medicina e chirurgia, con un'esperienza di almeno  due  anni
         nella   gestione   dei   prodotti    cellulari    a    scopo
         trapiantologico    ed     una     competenza     documentata
         nell'effettuazione/supervisione di almeno 50 procedure nella
         sua carriera. 
5.1.4.3. Ha la responsabilita'  della  revisione  e  approvazione  di
         tutte le procedure clinicamente rilevanti. 
5.1.4.4. Collabora alla gestione  degli  eventi  e  reazioni  avversi
         gravi correlati ai prodotti cellulari  con  il  Responsabile
         dell'Unita' di Processazione  e  con  i  Responsabili  delle
         altre Unita'. 
 
5.1.5. Responsabile della Qualita' 
5.1.5.1. Il Responsabile dell'Unita' di Processazione  identifica  un
         responsabile del sistema qualita' della  stessa  Unita'  che
         puo' coincidere con il Responsabile della Qualita'  del  PT,
         in accordo con il Direttore della struttura di appartenenza. 
5.1.5.2. Il Responsabile della  Qualita'  deve  essere  adeguatamente
         formato  (partecipazione   corsi   SGQ,   ecc)   e/o   avere
         un'esperienza di almeno un anno nel settore specifico. 
5.1.5.3. Opera in sinergia con i Responsabili  della  Qualita'  delle
         altre unita' del programma trapianti,  qualora  le  funzioni
         non siano coincidenti e con il Responsabile di Qualita'  del
         PT. 
5.1.5.4. Non  deve  essere  coinvolto  direttamente  nelle  attivita'
         svolte  nell'Unita'  di   Processazione.   Qualora   risulti
         direttamente  coinvolto,   la   verifica   delle   attivita'
         correlate al suo ruolo sono demandate ad un responsabile  di
         qualita' di altra unita' afferente al PT o  al  responsabile
         di qualita' del PT stesso. 
 
5.1.6. Personale operativo 
5.1.6.1. Il personale operativo dell'Unita' di Processazione possiede
         diploma di laurea in medicina,  in  scienze  biologiche,  in
         biotecnologie o in tecnico di laboratorio biomedico. 
5.1.6.2. Il  personale  operante  presso  l'Unita'  di  Processazione
         interviene  direttamente  nelle  attivita'   connesse   alla
         lavorazione, caratterizzazione, conservazione e rilascio dei
         prodotti biologici utilizzati  nell'ambito  della  procedura
         trapiantologica. 
5.1.6.3. Deve essere dedicato e  in  numero  adeguato  al  carico  di
         lavoro  svolto  e  in  grado  di  garantire  la  continuita'
         operativa  in  base  all'assetto   organizzativo   definito,
         qualificato  per  la  tipologia  e  la  complessita'   delle
         attivita' che svolge. 
 
5.1.7. Tracciabilita' 
5.1.7.1. L'Unita' di Processazione garantisce  la  tracciabilita'  di
         ogni fase/attivita' e delle relative responsabilita'. 
5.1.7.2. L'Unita'  di  Processazione  attribuisce  ad  ogni  prodotto
         cellulare un codice identificativo unico in conformita' alle
         disposizioni di cui al D.Lgs. 191/2007 e al D.Lgs  256/2016,
         utilizzando  il  sistema  di  codifica  ISBT  128,  come  da
         indicazioni  del  CNT,   allo   scopo   di   consentire   la
         tracciabilita'   del   prodotto   durante   la    fase    di
         distribuzione, nella sua funzione di TE. 
 
5.2. REQUISITI STRUTTURALI DELL'UNITA' DI PROCESSAZIONE 
5.2.1. REQUISITI STRUTTURALI SPECIFICI 
5.2.1.1. Strutture 
5.2.1.1.1. L'Unita' di Processazione dispone  di  strutture  adeguate
         allo svolgimento della propria attivita' in  conformita'  ai
         parametri definiti nel presente documento e commisurate alla
         tipologia ed ai volumi delle stesse. 
5.2.1.1.2. I locali devono essere progettati, collocati, costruiti  e
         manutenuti al fine di ridurre al minimo il rischio di errori
         ed evitare la contaminazione ambientale e la  contaminazione
         crociata. 
5.2.1.1.3. L'accesso deve essere limitato  al  personale  autorizzato
         dal  Responsabile  dell'Unita'  di  Processazione,  e   deve
         prevedere un sistema di controllo degli accessi. 
5.2.1.1.4. L'Unita' di Processazione dispone di politiche e procedure
         scritte per l'accesso, la  pulizia,  la  manutenzione  e  lo
         smaltimento dei rifiuti. 
5.2.1.1.5. Sono disponibili istruzioni scritte che prevedano le norme
         comportamentali da adottare  nelle  aree  dove  si  svolgono
         attivita' che influiscono sulla sicurezza e  sulla  qualita'
         dei prodotti cellulari. 
5.2.1.1.6. Sono identificate almeno le seguenti aree: 
           a. area/locale di accettazione dei prodotti biologici, dei
              campioni   biologici   associati   e   della   relativa
              documentazione; 
           b. locale di processazione (laboratorio); 
           c. locale  di  congelamento  e  stoccaggio   di   prodotti
              criopreservati (sala criobiologica); 
           d. area/locale  di  magazzino  per  la  conservazione  dei
              materiali; 
           e. area/locale per attivita' amministrative e gestionali. 
5.2.1.1.7. L'area di accettazione  e'  preferibilmente  separata  dal
         locale di processazione, ma e' consentito che tale attivita'
         sia svolta all'interno dello stesso  locale,  purche'  siano
         adottate adeguate misure  per  prevenire  la  contaminazione
         ambientale e la contaminazione crociata e sia  mantenuta  la
         classe D. 
5.2.1.1.8. Il locale di processazione e la sala criobiologica  devono
         essere due locali separati. 
5.2.1.1.9. Nel laboratorio di  processazione  la  qualita'  dell'aria
         deve avere un numero di particelle e un  numero  di  colonie
         microbiche corrispondente almeno al grado D (EU GMP Annex 1,
         ISO 14644, EDQM 2nd Edition 2015 e s.m.i.).  Tali  parametri
         sono monitorati e verificati ad  intervalli  stabiliti,  con
         una frequenza non inferiore a  sei  mesi.  I  risultati  dei
         controlli  sono  documentati  e  conservati  per  il   tempo
         previsto dalle normative vigenti. 
5.2.1.1.10.  E'  predisposto  un  monitoraggio  della  temperatura  e
         dell'umidita' nel laboratorio, nel locale di congelamento  e
         stoccaggio  (sala  criobiologica)  e   nell'area/locale   di
         magazzino,  verificato  ad  intervalli  definiti,  tali   da
         preservare  le  caratteristiche  biologiche   dei   prodotti
         cellulari,  dei  materiali  critici  e   la   salute   degli
         operatori. 
5.2.1.1.11. La sala criogenica risponde ai requisiti  previsti  dalle
         linee guida per la sala criobiologica  di  un  Istituto  dei
         Tessuti, predisposte dal Centro Nazionale Trapianti. 
5.2.1.1.12. L'area/locale magazzino e' adeguata e qualificata per  lo
         stoccaggio dei materiali  critici,  dispositivi  e  reagenti
         impiegati nelle attivita' di processazione e  devono  essere
         predisposte misure che permettano la corretta  conservazione
         ed identificazione. 
5.2.1.1.13. Viene definito  un  piano  per  le  pulizie  ordinarie  e
         straordinarie ed il personale che esegue tali attivita' deve
         essere adeguatamente formato. Nei locali  classificati  sono
         applicate procedure operative  di  pulizia  e  sanificazione
         ambientale validate. Deve essere prevista  la  registrazione
         dell'avvenuto intervento e di chi lo ha effettuato. 
 
5.3. REQUISITI TECNOLOGICI DELL'UNITA' DI PROCESSAZIONE 
5.3.1. REQUISITI TECNOLOGICI SPECIFICI 
5.3.1.1. Deve essere definita una dotazione minima di apparecchiature
         per  la  processazione  dei  prodotti  cellulari  che   deve
         rispondere ad un grado di avanzamento  tecnologico  tale  da
         garantire  elevati  livelli  di  qualita'  e  sicurezza  dei
         prodotti cellulari preparati e sicurezza degli operatori. 
5.3.1.2. Le   apparecchiature   sono   identificate,   registrate   e
         qualificate per lo specifico utilizzo, sia che si tratti  di
         attrezzature  nuove  sia  che  si  tratti  di   attrezzature
         riparate e sottoposte a regolare manutenzione, ivi compresa,
         ove  applicabile,  la  taratura  in  relazione  a  specifici
         parametri  metrologici  di  riferimento.  I  risultati   dei
         controlli sono documentati. 
5.3.1.3. Sono definiti, documentati e resi noti agli operatori  e  ai
         servizi interessati piani per la  manutenzione  ordinaria  e
         straordinaria,    conformemente    alle    istruzioni    del
         fabbricante. 
5.3.1.4. La cappa a flusso laminare deve essere a  flusso  verticale,
         biohazard di classe 2, dotata di UV e la qualita'  dell'aria
         deve avere un numero di particelle e un  numero  di  colonie
         microbiche corrispondente al grado A (EU GMP  Annex  1,  ISO
         14644, EDQM 2nd Edition 2015 e  smi).  Tali  parametri  sono
         monitorati e registrati ad  intervalli  stabiliti,  con  una
         frequenza  non  inferiore  a  sei  mesi.  I  risultati   dei
         controlli  sono  documentati  e  conservati  per  il   tempo
         previsto dalle normative vigenti. 
5.3.1.5. Il  laboratorio   dispone   di   strumenti   tecnologici   e
         informatici  (hardware  e  software)  atti  a  garantire  la
         tracciabilita' del percorso dei prodotti cellulari in  tutte
         le fasi del processo. 
 
5.3.2. Sistema informatico 
5.3.2.1. L'Unita' di Processazione dispone di un sistema  informativo
         finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei
         dati di attivita', ed atto ad alimentare i necessari  flussi
         informativi regionali e nazionali. 
5.3.2.2. Sono disponibili  procedure  scritte  per  l'immissione,  la
         verifica e la revisione dei dati. 
5.3.2.3. Sono assicurati i collegamenti informatici necessari per  lo
         svolgimento   delle   attivita'   inerenti    la    corretta
         attribuzione del SEC. 
5.3.2.4. E' definita una modalita' di back up dei dati. 
 
5.3.3. Attrezzature e materiali 
5.3.3.1. Le   attrezzature   e   i   materiali   corrispondono   alle
         destinazioni d'uso previste e sono predisposte  in  modo  da
         minimizzare ogni rischio per i riceventi e il personale. 
5.3.3.2. Tutte le attrezzature e i dispositivi tecnici  critici  sono
         identificati e  convalidati,  periodicamente  ispezionati  e
         preventivamente sottoposti a manutenzione conformemente alle
         istruzioni del fabbricante. 
5.3.3.3. Per ogni attrezzatura  critica  e'  necessario  disporre  di
         norme di funzionamento, con indicazioni dettagliate di  come
         intervenire in caso di disfunzioni o guasti. 
5.3.3.4. Periodicamente e' necessario  procedere  alla  manutenzione,
         alla pulizia,  alla  disinfezione  e  all'igienizzazione  di
         tutte le attrezzature critiche e  alla  registrazione  delle
         operazioni effettuate. 
5.3.3.5. I contenitori criogenici, congelatori e  frigoriferi  devono
         essere dotati di sistemi di allarme, anche remotizzati.  Per
         la gestione degli allarmi si  applicano  i  requisiti  delle
         Linee guida per la sala criobiologica  di  un  Istituto  dei
         tessuti del Centro Nazionale Trapianti. 
5.3.3.6. Sono  definite  procedure  di  back  up  per  garantire   la
         continuita' dell'attivita' in  caso  di  malfunzionamento  o
         rottura di una attrezzatura critica. 
5.3.3.7. Tutti i materiali e reagenti che entrano in contatto con  il
         prodotto cellulare ad uso clinico devono essere  autorizzati
         per l'applicazione sull'uomo. Qualora non  fossero  presenti
         in commercio reagenti validati per  l'uso  sull'uomo  devono
         essere predisposti protocolli di qualificazione /validazione
         per tale utilizzo. 
5.3.3.8. Tutti  i  reagenti  per  uso  umano  sono  corredati   della
         documentazione  relativa  all'esecuzione  dei  controlli  di
         qualita' eseguiti dal produttore. 
5.3.3.9. I reagenti e i materiali critici devono  corrispondere  alle
         prescrizioni e alle specifiche documentate e, se  del  caso,
         alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e
         s.m.i. concernente i dispositivi medici e di cui al D.Lgs. 8
         Settembre 2000, n. 332  e  s.m.i.  relativo  ai  dispositivi
         medico-diagnostici in vitro. 
5.3.3.9.1. Sono impiegati soltanto dispositivi medici marcati  CE  ed
         il personale sanitario addetto alle  attivita'  di  prelievo
         deve ricevere  adeguata  formazione  sull'utilizzo  di  tali
         dispositivi. 
5.3.3.10. I reagenti e i dispositivi  medici  critici  devono  essere
         qualificati e controllati al cambio del  lotto  al  fine  di
         garantire risultati sovrapponibili a quelli ottenuti  con  i
         lotti in uso o comunque conformi alle specifiche definite. 
5.3.3.11. In caso di reagenti o dispositivi medici con marcatura  CE,
         ove non applicabile un controllo di qualita' ad ogni  cambio
         di lotto, e'  accettabile  documentare  la  valutazione  del
         certificato di analisi del fornitore  e  l'effettuazione  di
         una ispezione visiva dei prodotti.