Articolo 12. Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo 12.1 Fatta salva la facolta' dell'amministrazione di sospendere l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati non vengano svolti dal LR LTD con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente Accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula. Trascorso tale periodo, l'amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al LR LTD dei compiti previsti all'art. 2 del presente Accordo in base alle esigenze della propria flotta. 12.2 Ciascuna delle parti puo' recedere dall'Accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno dodici mesi. 12.3 Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.6, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere. 12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza del LR LTD, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza dell'Accordo vigente.