Articolo 9. Responsabilita' 9.1 Qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del LR LTD, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del LR LTD nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo. 9.2 Il LR LTD si impegna a disporre, entro trenta giorni dalla decorrenza del presente Accordo, di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al punto 9.1 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo. 9.3 Il LR LTD trasmette all'amministrazione copia della polizza assicurativa di cui al precedente comma.