(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    1. I vini a denominazione di origine  controllata  «Etna»  devono
essere ottenuti dalle uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
«Etna» bianco. 
    Carricante minimo 60%. 
    Catarratto bianco comune o lucido da 0 a 40%. 
    Possono concorrere alla produzione di  detto  vino,  fino  ad  un
massimo del 15  %  del  totale  altri  vitigni  a  bacca  bianca  non
aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia. 
«Etna» bianco superiore. 
    Carricante minimo 80%. 
    Possono concorrere alla produzione di  detto  vino,  fino  ad  un
massimo del 20% del totale altri vitigni a bacca bianca non aromatici
idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia. 
«Etna» rosso (anche riserva). 
«Etna» rosato. 
    Nerello Mascalese minimo 80%; 
    Nerello Mantellato (Nerello Cappuccio) da 0 a 20%. 
    Possono concorrere alla produzione di  detti  vini,  fino  ad  un
massimo del 10% del totale, anche uve provenienti da altri vitigni  a
bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella  Regione
Sicilia. 
«Etna» spumante (rosato o vinificato in bianco). 
    Nerello Mascalese minimo 80% 
    Possono concorrere alla produzione di detto  vino,  nella  misura
massima del 20% altri vitigni idonei alla coltivazione nella  Regione
Sicilia come sopra specificato.