Art. 2. Base ampelografica 1. I vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Etna» bianco. Carricante minimo 60%. Catarratto bianco comune o lucido da 0 a 40%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15 % del totale altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia. «Etna» bianco superiore. Carricante minimo 80%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 20% del totale altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia. «Etna» rosso (anche riserva). «Etna» rosato. Nerello Mascalese minimo 80%; Nerello Mantellato (Nerello Cappuccio) da 0 a 20%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 10% del totale, anche uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia. «Etna» spumante (rosato o vinificato in bianco). Nerello Mascalese minimo 80% Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 20% altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia come sopra specificato.