(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Etna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte
a  conferire  alle   uve   e   al   vino   derivato   le   specifiche
caratteristiche. 
    I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  e  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 
    2. Per i nuovi impianti e  i  reimpianti,  i  sesti  di  impianto
dovranno consentire l'allocamento di un numero di  ceppi  per  ettaro
non inferiore a 4600 piante calcolato sul sesto di impianto. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura. 
    4. Le rese massime di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata ammesse per la produzione dei vini a  denominazione  di
origine controllata «Etna» devono essere le seguenti: 
      «Etna» bianco, rosso e rosato: 9 t/ha; 
      «Etna» rosso riserva: 8 t/ha. 
    Fermo restando i limiti  massimi  sopra  indicati,  la  resa  per
ettaro di vigneto in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata  in
rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. 
    A detti limiti, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  le
rese dovranno essere riportate, purche' la produzione non superi  del
20% i limiti medesimi. 
    5. I titoli alcolometrici minimi  naturali  delle  uve  destinate
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Etna» devono essere i seguenti: 
      «Etna» bianco: 11% vol.; 
      «Etna» bianco superiore: 11,5 % vol.; 
      «Etna» rosso: 12% vol.; 
      «Etna» rosso riserva: 12,5% vol.; 
      «Etna» rosato: 11,5% vol.; 
      «Etna» spumante rosato: 9,5 % vol.; 
      «Etna» spumante bianco: 9,5 % vol.