Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 2. Per i nuovi impianti e i reimpianti, i sesti di impianto dovranno consentire l'allocamento di un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 4600 piante calcolato sul sesto di impianto. E' vietata ogni pratica di forzatura. 4. Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono essere le seguenti: «Etna» bianco, rosso e rosato: 9 t/ha; «Etna» rosso riserva: 8 t/ha. Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. 5. I titoli alcolometrici minimi naturali delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono essere i seguenti: «Etna» bianco: 11% vol.; «Etna» bianco superiore: 11,5 % vol.; «Etna» rosso: 12% vol.; «Etna» rosso riserva: 12,5% vol.; «Etna» rosato: 11,5% vol.; «Etna» spumante rosato: 9,5 % vol.; «Etna» spumante bianco: 9,5 % vol.