(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1.   Le   operazioni    di    vinificazione,    spumantizzazione,
invecchiamento  obbligatorio,  imbottigliamento  e   affinamento   in
bottiglia,  devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona   di
produzione delimitata nell'art. 3. 
    Tuttavia,  tenuto  conto   delle   situazioni   tradizionali   di
produzione,  e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero  territorio  dei  comuni,  anche  se  soltanto  in  parte
compresi nella zona delimitata, nonche'  nel  territorio  dei  comuni
limitrofi alla zona di produzione delimitata. 
    Conformemente all'art.  4  del  regolamento  UE  n.  33/2019,  le
operazioni di imbottigliamento dei vini a  denominazione  di  origine
controllata «Etna» devono essere effettuate all'interno della zona di
vinificazione,  per  salvaguardare  la  qualita',   la   reputazione,
garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.  Inoltre,
a  salvaguardia  dei   diritti   precostituiti   dei   soggetti   che
tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori
dell'area di  produzione  delimitata,  sono  previste  autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della  legge
n. 238/2016. 
    2. La resa massima delle uve in vino per tutte le  tipologie  non
dovra'  essere  superiore  al  70%;  qualora  tale  resa  superi   la
percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%,  l'eccedenza  non  ha
diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite
percentuale  decade  il  diritto  alla   denominazione   di   origine
controllata per tutto il prodotto. 
    3. La tipologia rosato deve essere ottenuta con la  vinificazione
«in rosato» delle  uve  rosse  ovvero  con  la  vinificazione  di  un
coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente. 
    4. La tipologia spumante deve essere ottenuta: 
      per la tipologia rosato, mediante la vinificazione «in  rosato»
delle uve rosse, ovvero con la vinificazione di un  coacervo  di  uve
rosse e bianche anche ammostate separatamente; 
      per la tipologia bianco, mediante la  vinificazione  in  bianco
delle uve rosse. 
    La tipologia spumante deve  essere  ottenuta  esclusivamente  per
rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti  per
almeno diciotto mesi. 
    5.  La  tipologia  «Etna»  rosso  puo'  utilizzare  la   menzione
«riserva»  solo  se  sottoposto  ad  un  periodo  di   invecchiamento
all'interno della zona di produzione di almeno quattro anni,  di  cui
almeno dodici mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° novembre dell'anno di produzione delle uve.