Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, invecchiamento obbligatorio, imbottigliamento e affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata, nonche' nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata. Conformemente all'art. 4 del regolamento UE n. 33/2019, le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione, per salvaguardare la qualita', la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 238/2016. 2. La resa massima delle uve in vino per tutte le tipologie non dovra' essere superiore al 70%; qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 3. La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente. 4. La tipologia spumante deve essere ottenuta: per la tipologia rosato, mediante la vinificazione «in rosato» delle uve rosse, ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente; per la tipologia bianco, mediante la vinificazione in bianco delle uve rosse. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno diciotto mesi. 5. La tipologia «Etna» rosso puo' utilizzare la menzione «riserva» solo se sottoposto ad un periodo di invecchiamento all'interno della zona di produzione di almeno quattro anni, di cui almeno dodici mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.