Art. 7. Etichettatura e presentazione 1. La denominazione di origine controllata dei vini «Etna» puo' essere seguita da indicazioni geografiche aggiuntive riferite ad unita' amministrative o contrade, dalle quali provengono le uve, cosi' come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente disciplinare di produzione. 2. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non si confondano con le menzioni geografiche aggiuntive, fatte salvi i diritti acquisiti, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 3. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Etna» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve con l'esclusione degli spumanti non millesimati. 4. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso della unita' geografica piu' ampia «Sicilia», ai sensi dall'art. 30 della legge n. 238/2016 e dall'art. 7 comma 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Sicilia».