(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    1. La denominazione di origine controllata dei vini  «Etna»  puo'
essere seguita da  indicazioni  geografiche  aggiuntive  riferite  ad
unita' amministrative o contrade,  dalle  quali  provengono  le  uve,
cosi' come identificate e delimitate nell'elenco di cui  all'Allegato
1 del presente disciplinare di produzione. 
    2. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle
previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche'  non  si
confondano con le menzioni  geografiche  aggiuntive,  fatte  salvi  i
diritti acquisiti, non aventi significato laudativo e  non  idonei  a
trarre in inganno il consumatore. 
    3. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Etna»
e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve con
l'esclusione degli spumanti non millesimati. 
    4. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' consentito l'uso della unita' geografica piu' ampia «Sicilia»,  ai
sensi dall'art. 30 della legge n. 238/2016 e dall'art. 7 comma 4  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
«Sicilia».