(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al  consumo  in
contenitori di vetro di volume nominale fino a  3  litri.  Da  questa
limitazione sono escluse le bottiglie di vetro di forma  tradizionale
bordolese, borgognotta e renana, fino alla capacita'  massima  di  18
litri. 
    2. Per i  vini  spumanti  sono  consentiti  tutti  i  sistemi  di
chiusura  previsti  dalla  normativa  vigente  con  l'esclusione   di
materiale in plastica. 
    3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi,
ad esclusione delle tipologie rosso riserva e bianco  superiore  dove
e' obbligatorio l'utilizzo del tappo raso bocca.