Art. 8. Confezionamento 1. I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro di volume nominale fino a 3 litri. Da questa limitazione sono escluse le bottiglie di vetro di forma tradizionale bordolese, borgognotta e renana, fino alla capacita' massima di 18 litri. 2. Per i vini spumanti sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente con l'esclusione di materiale in plastica. 3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, ad esclusione delle tipologie rosso riserva e bianco superiore dove e' obbligatorio l'utilizzo del tappo raso bocca.