(Allegato)
                                                             Allegato 
    Inserimento, in accordo all'art. 12,  comma  5,  della  legge  n.
189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata  ai
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle  more
della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale
domanda  di  diversa  classificazione.  Le   informazioni   riportate
costituiscono  un  estratto  degli  allegati  alle  decisioni   della
Commissione europea  relative  all'autorizzazione  all'immissione  in
commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione  integrale  di
tali documenti. 
Farmaco di nuova registrazione. 
    ARTESUNATE AMIVAS. 
    Codice ATC - principio attivo: P01BE03 artesunato. 
    Titolare: Amivas Ireland Limited. 
    Cod. procedura EMEA/H/C/005550/0000. 
    GUUE 29 dicembre 2021. 
    -  Medicinale  sottoposto  a   monitoraggio   addizionale.   Cio'
permettera' la rapida identificazione  di  nuove  informazioni  sulla
sicurezza.  Agli  operatori  sanitari  e'  richiesto   di   segnalare
qualsiasi  reazione  avversa  sospetta.  Vedere  paragrafo  4.8   per
informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. 
Indicazioni terapeutiche. 
    «Artesunate Amivas» e' indicato per il trattamento iniziale della
malaria severa negli adulti e nei bambini  (vedere  paragrafi  4.2  e
5.1). 
    Si  devono  considerare  le  linee   guida   ufficiali   sull'uso
appropriato degli agenti antimalarici. 
Modo di somministrazione. 
    Si raccomanda di usare «Artesunate Amivas» per il trattamento  di
pazienti con malaria severa solo dopo aver consultato un  medico  con
adeguata esperienza nella gestione della malaria. 
    «Artesunate   Amivas»   e'    destinato    esclusivamente    alla
somministrazione endovenosa. La soluzione  ricostituita  deve  essere
somministrata come iniezione in bolo lenta nell'arco di 1-2 minuti. 
    Prima della  somministrazione  «Artesunate  Amivas»  deve  essere
ricostituito con il solvente fornito. 
    A causa dell'instabilita' di artesunato nelle soluzioni  acquose,
la soluzione ricostituita deve essere utilizzata entro 1,5 ore  dalla
preparazione. Pertanto, e' necessario calcolare la dose necessaria di
artesunato (dose in mg = peso del paziente in kg x 2,4) e determinare
il numero di flaconcini di artesunato necessari prima di ricostituire
la polvere di artesunato. 
    Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della
somministrazione, vedere paragrafo 6.6. 
    Confezioni autorizzate: 
      EU/1/21/1582/001 A.I.C.: 049790013/E in base 32: 1HHH1X  -  110
mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso  -
polvere: flaconcino  (in  vetro);  solvente:  flaconcino  (in  vetro)
polvere: 110 mg; solvente: 12 ml - 2 flaconcini + 2 flaconcini; 
      EU/1/21/1582/002 A.I.C.: 049790025/E in base 32: 01HHH2  -  110
mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso  -
polvere: flaconcino  (in  vetro);  solvente:  flaconcino  (in  vetro)
polvere: 110 mg; solvente: 12 ml - 4 flaconcini + 4 flaconcini. 
Condizioni  e   requisiti   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio. 
    Rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR): i
requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale  sono
definiti nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea
(elenco  EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  paragrafo  7,   della
direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito  web
dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
presentare il  primo  PSUR  per  questo  medicinale  entro  sei  mesi
successivi all'autorizzazione. 
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale. 
    Piano   di   gestione   del   rischio    (RMP):    il    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve  effettuare  le
attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel
RMP approvato  e  presentato  nel  modulo  1.8.2  dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  e  in  ogni  successivo  aggiornamento
approvato del RMP. 
    Il RMP aggiornato deve essere presentato: 
      su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; 
      ogni  volta  che  il  sistema  di  gestione  del   rischio   e'
modificato,  in  particolare  a  seguito  del  ricevimento  di  nuove
informazioni che possono portare a un cambiamento  significativo  del
profilo beneficio/rischio  o  a  seguito  del  raggiungimento  di  un
importante obiettivo (di farmacovigilanza  o  di  minimizzazione  del
rischio). 
    Regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica
limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o  in
struttura ad esso assimilabile (OSP).