(Allegato)
                                                             Allegato 
 
             PROGRAMMA NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
 
    Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme 
                 e misure in materia di disabilita'. 
 
    1. Premessa 
    2. Quadro normativo 
    3. Principi 
    4. Specificita' da contemperare nell'applicazione della direttiva 
    5. Consultazione pubblica delle associazioni  delle  persone  con
disabilita' 
    6. Monitoraggio 
 
1. Premessa 
 
    La disabilita' costituisce una condizione della persona  che  non
ne assorbe ed esaurisce l'individualita' e la progettualita' di vita.
Essa richiede pertanto  un  approccio  globale  teso  a  riconoscerne
implicazioni e rilevanza nel quadro di ogni  politica,  sia  dedicata
che di ordine generale,  affinche'  le  esigenze  delle  persone  con
disabilita' siano sempre e debitamente considerate. 
    Non  a  caso,  l'attenzione  per  le  persone   con   disabilita'
caratterizza tutto il Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (di
seguito: Piano), interessando  trasversalmente  differenti  misure  e
comportando un impegno trasversale da parte di  piu'  amministrazioni
competenti. Con l'approvazione del  Piano,  il  Governo  italiano  ha
inoltre attribuito all'Osservatorio nazionale sulla condizione  delle
persone con disabilita' un ruolo essenziale nella fase attuativa  del
piano. Il ruolo di organo di monitoraggio attribuito all'Osservatorio
risponde  infatti  all'esigenza  di  dare  impulso,   attraverso   un
approccio massimamente orientato al mainstreaming della  disabilita',
all'attuazione della Convenzione ONU sui diritti  delle  persone  con
disabilita' (ratificata dall'Italia con legge 18/2009),  promuovendo,
proteggendo ed assicurando alle persone con disabilita' il  pieno  ed
uguale  godimento  di  tutti  i  diritti  e  di  tutte  le   liberta'
fondamentali. 
    Quanto premesso, si rende opportuno adottare -  su  proposta  del
Ministro per le disabilita' - il presente atto di indirizzo, al  fine
di favorire la condivisione di principi e procedure che,  nella  fase
attuativa del Piano, consentiranno alle amministrazioni competenti di
verificare ex ante, in fieri ed ex post il carattere inclusivo e  non
discriminatorio di ogni riforma o categoria di investimento. 
    Scopo della presente direttiva e' fornire, in  particolare,  alle
amministrazioni destinatarie, e a tutti i soggetti da queste delegati
per l'attuazione del Piano, 
      il quadro delle disposizioni rilevanti di cui tener conto nella
progettazione e nella realizzazione degli interventi e  delle  misure
del Piano; 
      i principi-guida da assumere a base delle decisioni operative e
di cui verificare il rispetto nel corso dell'esecuzione di  progetti,
riforme e misure; 
      l'indicazione  delle  procedure  di  cui   tenere   conto   per
l'assessment  del  grado  di  inclusivita'  che  progetti  e   misure
contribuiranno a incrementare. 
    Secondo l'ISTAT il numero di persone con  disabilita'  in  Italia
sono 3.150.000, pari al 5,2% della popolazione. 
 
2. Quadro normativo 
 
    La presente direttiva, adottata ai sensi dell'art. 5 della  legge
23 agosto 1988, n.  400,  fonda  la  sua  base  giuridica  sia  nella
normativa  nazionale   che   in   numerose   normative   europee   ed
internazionali. 
 
a) Nazionale 
    La posizione delle persone con disabilita' trova  una  protezione
costituzionale  nell'ambito  del  programma  di   giustizia   sociale
delineato dalla nostra Carta costituzionale in  favore  dei  soggetti
deboli e rivolto a perseguire - attraverso una disciplina legislativa
non  discriminatoria,  bensi'  di   sostegno   ed   emancipatoria   -
l'effettiva inclusione sociale e la diretta partecipazione alla  vita
attiva della persona con disabilita', a diversi livelli. 
    La normativa-quadro, principalmente finalizzata a  sistematizzare
il contesto regolatorio e accrescere il grado e le  forme  di  tutela
per le persone con disabilita' e' la legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
concernente «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e
i  diritti  delle  persone  handicappate».   Specifici   settori   di
intervento su cui interviene la suddetta normativa,  coinvolgono:  il
rispetto della dignita' e dei diritti  di  liberta'  e  di  autonomia
delle persone con  disabilita',  promuovendone  l'integrazione  nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa'; la prevenzione e
rimozione  degli   ostacoli   allo   sviluppo   della   persona,   al
raggiungimento della massima autonomia ed alla  partecipazione  delle
persone con disabilita'; il perseguimento del percorso  riabilitativo
e   l'assicurazione   di   servizi   e   prestazioni;   infine,    la
predisposizione  di  piani  di  intervento  per  superare  stati   di
emarginazione e di esclusione sociale delle persone con disabilita'. 
    Altra fonte di riferimento e' la legge  12  marzo  1999,  n.  68,
concernente «Norme per il diritto al lavoro dei  disabili»  la  quale
invece  disciplina  un  ambito  piu'  settoriale,   coincidente   con
l'inserimento  e  l'integrazione   lavorativa   delle   persone   con
disabilita'. Finalita' della legge n. 68 del 1999 e'  la  «promozione
dell'inserimento  e  dell'integrazione   lavorativa   delle   persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi  di  sostegno  e  di
collocamento mirato» e si applica nei confronti delle persone in eta'
lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o  sensoriali  e
ai portatori di handicap intellettivo. 
    Sono altresi' rilevanti, 
      per i servizi sociali territoriali la  legge  328/2000,  i  cui
principi rilevanti, di cui tenere conto in  sede  di  attuazione  del
Piano, sono quello di assicurare alle  persone  e  alle  famiglie  un
sistema integrato di interventi e servizi sociali, favorire la  piena
integrazione delle persone  con  disabilita'  attraverso  i  progetti
individuali, promuovere interventi per garantire  la  qualita'  della
vita,  pari  opportunita',   non   discriminazione   e   diritti   di
cittadinanza,  prevenire,  eliminare  o  ridurre  le  condizioni   di
disabilita',  di  bisogno  e  di  disagio  individuale  e  familiare,
derivanti  da  inadeguatezza  di  reddito,  difficolta'   sociali   e
condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3  e  38
della Costituzione; 
      per l'accessibilita', per gli edifici privati la legge 13/89  e
il relativo decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236,  e  per  gli
edifici pubblici  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
503/1996, i cui principi rilevanti, di cui tenere conto  in  sede  di
attuazione del Piano, concernono il  progressivo  intervento  statale
finalizzato   all'abbattimento   delle    barriere    architettoniche
preesistenti negli edifici pubblici e in quelli privati; 
      nel campo dell'accessibilita' agli strumenti informatici  delle
persone con disabilita', le normative di riferimento  sono  la  legge
4/2004, il decreto legislativo 106/2018 e il decreto-legge 76/2020, i
quali riconoscono e tutelano il diritto di ogni persona ad accedere a
tutte le fonti di informazione e ai relativi  servizi,  ivi  compresi
quelli che si  articolano  attraverso  gli  strumenti  informatici  e
telematici; 
      nel campo delle discriminazioni in materia  di  disabilita'  la
legge di riferimento e'  la  legge  67/2006,  di  cui  dovra'  essere
garantita la piena attuazione del principio di parita' di trattamento
e delle pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita'
di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  al  fine  di
garantire alle stesse il pieno godimento  dei  loro  diritti  civili,
politici, economici e sociali; 
      nel campo dell'istruzione il riferimento al decreto legislativo
66/2017 recante «norme per la promozione  dell'inclusione  scolastica
degli studenti con disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,
lettera c), della legge 13  luglio  2015,  n.  107,  con  particolare
riguardo all'art. 6, relativo al «Progetto individuale», e all'art. 7
il  quale  prevede  che  debbano  essere  indicate  le  modalita'  di
interazione tra il «Piano educativo  individualizzato  -  PEI»  e  il
«Progetto individuale» stesso; 
      per la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con
disabilita'  la  legge  112/2016,  la  quale  disciplina  misure   di
assistenza, cura e protezione nel superiore interesse  delle  persone
con disabilita' grave, non determinata dal naturale invecchiamento  o
da patologie connesse alla senilita', prive di sostegno familiare  in
quanto mancanti di entrambi i genitori o perche' gli stessi non  sono
in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonche' in vista
del venir meno del  sostegno  familiare,  attraverso  la  progressiva
presa in carico della persona interessata gia' durante l'esistenza in
vita dei genitori. 
    Con specifico riguardo alla attuazione  del  PNRR  (e  del  Piano
Complementare - PNC), rileva anche la disposizione (art. 47) adottata
in sede di conversione in legge  del  decreto-legge  n.  77/2021,  la
quale, per  promuovere  l'inclusione  lavorativa  delle  persone  con
disabilita', in relazione  alle  procedure  di  gara  afferenti  agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dai due  Piani,  prevede  che  successive  Linee  guida  del
Presidente del Consiglio (ovvero delle Autorita'  politiche  delegate
nelle  materie  interessate,  di  concerto  con  il  Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  con  il  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro   per   le
disabilita'), individuino specifiche clausole modelli di clausole  da
inserire nei bandi di gara nonche'  misure  premiali  per  promuovere
l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita'. 
    Infine, fonte  centrale  per  la  promozione  dei  diritti  delle
persone con disabilita' e' la legge 3 marzo 2009, n.  18  concernente
la «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite  sui
diritti delle persone  con  disabilita',  con  Protocollo  opzionale,
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione  dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'». Tale  atto
legislativo  rende  vincolante  per  lo  Stato  il   rispetto   delle
disposizioni  dettate  dalla   Convenzione   durante   la   fase   di
elaborazione e di attuazione di tutte le politiche statali impattanti
sui diritti dei cittadini con disabilita'. 
 
b) Internazionale ed europeo 
    L'Italia ha ratificato la Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui
diritti delle persone con disabilita' (di seguito: Convenzione ONU)ed
il relativo Protocollo opzionale con la legge 3 marzo  2009,  n.  18,
che ha istituito  l'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione  delle
persone con disabilita'». 
    La  Convenzione  non  prevede  target  misurabili   o   obiettivi
specifici, ma ha il grande pregio di spostare l'asse di tutela  della
disabilita' dalla mera assistenza medica ad  una  comprensiva  azione
volta ad eliminare ogni  forma  di  discriminazione.  Altro  elemento
guida  e'  l'eguaglianza  di  opportunita',   anche   attraverso   la
predisposizione di  accomodamenti  ragionevoli.  La  Convenzione  non
riconosce  «nuovi  diritti»  per  le  persone  con  disabilita',   ma
costituisce lo strumento per garantire in modo effettivo  l'uguale  e
pieno godimento dei diritti umani e delle liberta' fondamentali. 
    I principi rilevanti della Convenzione Onu, di  cui  tener  conto
nell'attuazione del Piano sono: 
      a)  il  rispetto  per  la  dignita'   intrinseca,   l'autonomia
individuale - compresa la liberta' di compiere le proprie scelte -  e
l'indipendenza delle persone; 
      b) la non-discriminazione; 
      c)  la  piena  ed   effettiva   partecipazione   e   inclusione
all'interno della societa'; 
      d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone
con disabilita' come parte della  diversita'  umana  e  dell'umanita'
stessa; 
      e) la parita' di opportunita'; 
      f) l'accessibilita'; 
      g) la parita' tra uomini e donne; 
      h) il rispetto per lo sviluppo delle capacita' dei bambini  con
disabilita' e il rispetto per il diritto dei bambini con  disabilita'
a preservare la propria identita'. 
    Altro   strumento   internazionale   di   riferimento   per    il
monitoraggio, recepito dall'Italia, sono gli  Obiettivi  di  sviluppo
sostenibile  e  la  conseguente  Agenda  2030.  Gli  SDG,   basandosi
sull'approccio di rispetto  dei  diritti  umani  e  di  intreccio  di
tematiche  essenziali  nel  dibattito  internazionale  (eradicare  la
poverta'; intervenire sui disastri umani  e  naturali;  combattere  i
cambiamenti climatici; realizzare politiche  di  sviluppo  inclusive,
contrastare le ineguaglianze, ...), hanno indicato  17  obiettivi  su
cui concentrare le scelte  dei  paesi  aderenti  all'ONU.  In  questi
obiettivi sono incluse le persone con disabilita' sia  come  titolari
degli stessi diritti di tutti gli altri  abitanti  della  terra,  sia
come beneficiari delle politiche definite in forma di  mainstreaming.
Citati direttamente in alcuni obiettivi (4, 8, 10, 11, 17) le persone
con disabilita' sono incluse in tutte le azioni indicate. 
    Con riferimento all'ordinamento della UE, i documenti  contenenti
indirizzi e orientamenti da  considerare  vincolanti  anche  ai  fini
dell'attuazione del Piano sono: 
      I. Il Pilastro europeo dei diritti sociali si incentra  su  una
migliore realizzazione dei diritti dei cittadini sulla base di  venti
principi  fondamentali,  dei  quali  vanno  tenuti   in   particolare
considerazione: pari opportunita' e accesso al  mercato  del  lavoro;
condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. Attuare i
principi e i diritti del Pilastro e' una responsabilita' comune delle
istituzioni dell'UE, degli Stati membri e delle parti sociali. 
      II. la Strategia per i diritti delle persone ‎‎con  disabilita'
2021-2030 presentata dalla Commissione europea per garantire la  loro
piena partecipazione alla societa', in  linea  con  il  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea. Questi ultimi infatti stabiliscono l'uguaglianza
e la non discriminazione come pietre miliari delle politiche dell'UE.
La nuova strategia definisce  le  iniziative  chiave  attorno  a  tre
ambiti principali: a) le persone  con  disabilita'  hanno  lo  stesso
diritto degli altri cittadini dell'UE  di  trasferirsi  in  un  altro
paese o di partecipare alla vita politica. Inoltre, entro la fine del
2023, la Commissione europea  proporra'  una  carta  europea  per  la
disabilita'  per  tutti  i   paesi   dell'UE   che   facilitera'   il
riconoscimento reciproco dello status di disabilita'  tra  gli  Stati
membri, aiutando le persone con disabilita' a godere del loro diritto
alla libera circolazione; b) le  persone  con  disabilita'  hanno  il
diritto di vivere in modo indipendente e scegliere  dove  e  con  chi
vogliono vivere. Per sostenere la vita  indipendente  e  l'inclusione
nella comunita', la Commissione sviluppera' orientamenti  e  lancera'
un'iniziativa per migliorare i servizi sociali  per  le  persone  con
disabilita'; c) protezione delle persone con disabilita' da qualsiasi
forma di discriminazione e  violenza.  Essa  mira  a  garantire  pari
opportunita' e accesso alla giustizia, all'istruzione, alla  cultura,
allo sport e al turismo. La parita' di accesso deve essere  garantita
anche a tutti i servizi sanitari e all'occupazione. 
    Va inoltre tenuto conto che  il  rispetto  dei  principi  fissati
dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone  con  disabilita'  e'
una condizione abilitante per la programmazione dei fondi strutturali
2021-2026, dunque assume ruolo rilevante al fine di poter spendere  i
Fondi SIE assegnati. Sul punto, e' necessario che ogni  Stato  membro
assicuri che le condizioni abilitanti siano soddisfatte  e  applicate
durante l'intero periodo di programmazione  e  non  solo  nella  fase
genetica. 
 
3. Principi 
 
    Alla luce  di  quanto  sopra  premesso,  le  amministrazioni  che
saranno chiamate a definire in modo specifico i progetti, le  riforme
e le misure da attuare ovvero a regolare l'attuazione da parte  degli
Enti  territoriali,  dovranno  necessariamente  tenere  in   adeguata
considerazione una  serie  di  principi  imprescindibili  volti  alla
realizzazione di pratiche dirette all'aumento del grado di inclusione
delle persone  con  disabilita',  valorizzandone  l'attuazione  nella
misura piu' puntuale e compiuta  possibile,  compatibilmente  con  le
specificita' definite al successivo paragrafo 4. 
    Tali principi, che considerano tra i destinatari delle risorse le
persone con disabilita' e le loro  specifiche  istanze  ed  esigenze,
sono: 
      a) Accessibilita': 
        Secondo quanto prevede l'art. 9 della Convenzione  ONU,  deve
essere garantito,  sia  nelle  aree  urbane  che  in  quelle  rurali,
l'accesso all'ambiente fisico e ai trasporti, mediante l'abbattimento
delle barriere fisiche  e  architettoniche,  tenendo  in  particolare
considerazione il divario che caratterizza il nostro Paese  (Nord/Sud
e aree  interne)  anche  con  specifico  riguardo  all'erogazione  di
servizi in favore delle persone con disabilita'. Le  misure  adottate
devono mirare alla creazione  di  ambienti  liberamente  fruibili  da
tutti i cittadini, a prescindere dalla loro condizione disabilitante.
Devono   inoltre   favorire   l'accesso   all'informazione   e   alla
comunicazione, abbattendo le barriere alla comunicazione che limitano
in tutto o in parte il libero sviluppo cognitivo e  la  capacita'  di
autodeterminarsi di tutti i cittadini, anche attraverso l'attivazione
di interventi che favoriscano l'accesso agli strumenti informatici  e
digitali da parte delle persone con disabilita'. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      b) Progettazione universale («Design for All»): 
        La progettazione degli interventi non puo' ignorare l'uso  di
metodi e tecniche che agevolino  la  fruibilita',  l'autonomia  e  la
sicurezza degli spazi privati e pubblici da parte delle  persone  con
disabilita', a prescindere dalla condizione invalidante  e  in  linea
con quanto sancito dall'art. 2  della  Convenzione  ONU  sui  diritti
delle persone con disabilita'. 
        Pertanto, tutti gli investimenti in materia  di  cittadinanza
digitale e digitalizzazione della PA, turismo  e  cultura,  trasporto
locale sostenibile e mobilita' sostenibile, servizi di  istruzione  e
assistenza  sanitaria  territoriale,  devono  rispettare   le   sette
declinazioni del principio, ovvero: 
          1. Equita', consistente nella progettazione  per  tutti,  a
prescindere dalla condizione disabilitante; 
          2. Flessibilita', consistente nella capacita' di  adattarsi
alle diverse condizioni disabilitanti; 
          3. Semplicita' e intuitivita', consistente nella  facilita'
di comprensione, indipendentemente dall'esperienza dell'utente, dalla
sua conoscenza, dalle sue capacita' linguistiche o dal suo livello di
concentrazione; 
          4.   Percettibilita'   delle   informazioni,    consistente
nell'efficace comunicazione delle informazioni necessarie all'utente,
indipendentemente  dalle  condizioni  ambientali  o  dalle  capacita'
sensoriali; 
          5. Tolleranza all'errore, consistente nella  minimizzazione
dei pericoli e delle conseguenze avverse di azioni accidentali o  non
volute; 
          6.   Contenimento   dello   sforzo   fisico,    consistente
nell'utilizzo in modo efficiente, confortevole e con minima fatica; 
          7. Misure e spazi per l'avvicinamento e l'uso,  consistente
nel rendere lo spazio  facilmente  fruibile  indipendentemente  dalle
dimensioni del corpo dell'utente, della postura e dalla mobilita'. 
      c)  Promozione  della   vita   indipendente   e   il   sostegno
all'autodeterminazione: 
        in linea con le Missioni n. 5 e n. 6 del Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e con la ratio ispiratrice della legge 22 giugno
2016, n. 112, le riforme e gli investimenti, con  specifico  riguardo
alle persone con disabilita', devono tendere  alla  promozione  della
vita indipendente e al sostegno all'autodeterminazione  nel  contesto
sociale, economico  e  politico  del  Paese.  Gli  interventi  devono
promuovere il pieno diritto di scelta delle persone  con  disabilita'
in ordine ai luoghi dove svolgere la propria esistenza, coerentemente
altresi' con l'obiettivo di contrastare l'isolamento, la segregazione
e l'istituzionalizzazione delle persone con disabilita', intendendosi
quest'ultima come l'imposizione a  trascorrere  parte  della  propria
vita  in  strutture  segreganti  e  lontane  dal   proprio   contesto
familiare. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      d) Principio di non discriminazione: 
        conformemente   anche   al   dettato   della   nostra   Carta
costituzionale,  non   puo'   prescindersi   per   ogni   riforma   e
progettazione dalla tutela del cogente  principio  di  pari  dignita'
sociale e di non discriminazione delle persone con  disabilita',  che
consente la piena  espansione  dello  sviluppo  della  persona.  Tale
principio di non discriminazione deve declinarsi nella previsione  di
progettualita'  che  non  sacrifichino  in  alcun   modo   i   doveri
inderogabili di solidarieta' e pari opportunita'. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
4. Specificita' da contemperare nell'applicazione della direttiva 
    Fatta salva l'assoluta centralita' di valorizzare  nella  maniera
piu' puntuale, compiuta e trasversale possibile la  tematica  oggetto
della presente  direttiva  e  gli  associati  vincoli  stabiliti  dai
criteri e dalle linee di indirizzo ivi contenute per incrementare  il
grado di inclusivita' e di non-discriminazione a favore dei  soggetti
con disabilita',  sul  piano  dell'applicabilita'  devono,  altresi',
essere opportunamente salvaguardate e  contemperate  le  specificita'
che connotano particolari ambiti, quali il comparto Difesa, Sicurezza
e Soccorso pubblico, per cio' che afferisce ai correlati e  necessari
requisiti relativi a personale, mezzi e strumenti che ne estrinsecano
la funzione 'operativa'. 
 
5.  Consultazione  pubblica  delle  associazioni  delle  persone  con
disabilita' 
    E'  principio  dell'ordinamento  giuridico  della  UE  (art.   11
Trattato sull'Unione europea) che le istituzioni diano ai cittadini e
alle associazioni rappresentative, attraverso gli  opportuni  canali,
la possibilita' di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro
opinioni  in  tutti  i  settori  di  azione  dell'Unione  e  che   le
istituzioni mantengano un dialogo aperto, trasparente e regolare  con
le associazioni rappresentative e la societa' civile. 
    In attuazione di tale principio la direttiva del  Ministro  della
funzione pubblica n. 2 del 31 maggio 2017 detta le Linee guida cui le
Pubbliche amministrazioni devono conformarsi al fine di garantire che
i processi  di  coinvolgimento  diretti  ad  assicurare  la  maggiore
partecipazione  dei  cittadini   alle   decisioni   pubbliche   siano
inclusivi, trasparenti ed efficaci. 
    Nella attuazione del PNRR, le amministrazioni  titolari  dovranno
quindi garantire forme adeguate di consultazione  delle  associazioni
rappresentative delle persone con disabilita'. 
 
6. Monitoraggio 
    Al fine di garantire alle persone con disabilita' il godimento di
tutti i diritti e di tutte le liberta'  fondamentali  ed  assicurarne
l'accesso a luoghi, beni e servizi su  base  di  uguaglianza  e  pari
opportunita', l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita' (OND), istituito presso la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, svolge una funzione di monitoraggio sulla efficacia con
cui sono declinati i principi richiamati dalla presente direttiva  in
ordine alle riforme previste nel PNRR nonche' alle relative misure. 
    Nella predisposizione degli atti di regolazione o gestione  delle
azioni  di  propria  competenza,  ogni  Amministrazione  responsabile
dell'attuazione del Piano avra' cura di illustrare  all'Osservatorio,
ed in relazione a ciascuna riforma o  categoria  di  investimenti,  i
risultati  previsti  e  conseguiti  in  materia   di   inclusione   e
disabilita', nonche' le modalita'  attraverso  cui  l'Amministrazione
provvede ad assicurare il rispetto, l'attuazione e  la  verifica  dei
criteri e dei requisiti indicati nella presente direttiva. 
    Il monitoraggio si rende necessario anche in presenza di  fattori
che impediscono la piena ed effettiva applicazione  della  direttiva.
Qualora il rispetto dei criteri e dei requisiti  da  questa  previsti
risulti impossibile o solo parziale, le amministrazioni avranno  cura
di fornire comunque all'Osservatorio ogni elemento utile  a  motivare
la mancata o parziale applicazione della direttiva. 
    Nel merito, il monitoraggio sara' svolto con  modalita'  agili  e
funzionali all'adozione di eventuali  correttivi,  che  comunque  non
ritardino   l'avvio   dei   bandi/avvisi    di    competenza    delle
amministrazioni titolari  degli  interventi,  basato  su  un  set  di
specifici indicatori-obiettivo, che  sara'  successivamente  definito
nell'ambito  della  piu'  generale   costruzione   del   sistema   di
monitoraggio del PNRR. 
    Ogni Amministrazione responsabile dell'attuazione di una  riforma
o di una categoria di investimenti avra' cura di fornire,  attraverso
la compilazione di un Report previsionale da predisporre  sulla  base
di un apposito format, elementi, informazioni o chiarimenti  utili  e
funzionali a rendere noto all'Osservatorio i contenuti e le finalita'
delle riforme in  relazione  ai  principi  enunciati  dalla  presente
direttiva, con particolare riferimento all'impatto  e  alle  ricadute
sulle persone con disabilita'; le modalita' previste per il  rispetto
e l'attuazione dei requisiti e dei criteri di cui ai punti 2, 3  e  5
della presente direttiva, e una previsione dei  risultati  attesi  in
materia di inclusione e  disabilita'.  In  ogni  caso  tali  elementi
informativi non sono pregiudiziali alla assunzione delle decisioni  e
dei provvedimenti attuativi le misure del PNRR. 
    Inoltre, l'Amministrazione  avra'  cura  di  sottoporre  ex  post
all'Osservatorio un report conclusivo, da predisporre sulla  base  di
un   apposito   format   riportante:    un    bilancio    complessivo
sull'attuazione delle riforme realizzate  in  relazione  ai  principi
enunciati dalla presente direttiva, anche  riguardo  alla  attuazione
dell'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n 77, convertito dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente al  rispetto  delle  pari
opportunita' e della inclusione lavorativa a favore delle persone con
disabilita' nel PNRR e nel PNC; i risultati effettivamente conseguiti
in materia di inclusione  e  disabilita',  precisando  gli  eventuali
fattori che hanno favorito od impedito il loro pieno conseguimento. 
    Il Ministro per le disabilita' o l'Autorita' politica delegata  a
presiedere l'Osservatorio nazionale sulla  condizione  delle  persone
con  disabilita'  potra',  infine,   fornire   alle   amministrazioni
responsabili dell'attuazione di una Riforma o  di  una  categoria  di
investimenti,   eventuali   e   specifiche   osservazioni   volte   a
consolidarne in fieri il grado di inclusivita' ed assicurare il pieno
ed effettivo rispetto dei diritti delle persone con disabilita'.