(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    a) Attivita' di gestione degli esposti 
    Diversi  soggetti,  a  vario  titolo,  indirizzano   alla   Banca
d'Italia,  in  qualita'  di  Autorita'  di   vigilanza   bancaria   e
finanziaria, segnalazioni scritte (di seguito «esposti»)  riguardanti
la trasparenza delle  condizioni  contrattuali,  la  correttezza  dei
rapporti tra intermediari vigilati e clientela  e  i  diritti  e  gli
obblighi delle parti  nella  prestazione  di  servizi  di  pagamento,
utilizzando sia canali ordinari (e-mail, PEC, posta  ordinaria,  fax,
consegna a mano presso una delle Filiali della Banca d'Italia) sia la
piattaforma «Servizi online per il cittadino»  accessibile  dal  sito
internet della Banca d'Italia. 
 
    (1) 
    Questa  attivita'  comporta  i  seguenti  trattamenti   di   dati
personali  facenti  capo  alla  Banca  d'Italia  quale  titolare  del
trattamento: 
(i) Trattazione degli esposti; 
(ii) Uso delle informazioni acquisite in relazione  alla  trattazione
degli esposti tramite strumenti di intelligenza artificiale (AI); 
(i)Trattazione degli esposti. 
    L'attivita' di  gestione  degli  esposti  da  parte  della  Banca
d'Italia implica di norma l'interpello  dell'intermediario  vigilato,
attraverso un primo invito a fornire  una  risposta  sulla  questione
segnalata, sia all'esponente sia alla Banca d'Italia stessa, che puo'
essere  seguito  da  eventuali  successive  interlocuzioni  volte   a
ottenere  ulteriori  informazioni,  dati  e  documenti.  L'interpello
dell'intermediario  e'   accompagnato   dall'invio   di   una   copia
dell'esposto ricevuto, di cui viene data  notizia  all'esponente.  La
trasmissione di copia dell'esposto all'intermediario e' necessaria  e
funzionale al perseguimento dell'attivita' di gestione degli  esposti
che  non  puo'  prescindere  dal  coinvolgimento   dell'intermediario
medesimo. Se l'esposto non e'  di  competenza  della  Banca  d'Italia
viene inviato  all'Autorita'  di  supervisione  o  all'ente  pubblico
competente - se non gia' interessato  direttamente  dall'esponente  -
come previsto ed elencato a titolo esemplificativo nel  paragrafo  g)
del presente regolamento. 
    Gli   esposti   contengono   gli    elementi    che    consentono
l'identificazione del soggetto interessato alla  questione  segnalata
(di  seguito  «esponente»)  ed,  eventualmente,  della  persona   che
effettua la segnalazione per suo conto e/o  che  lo  rappresenta  (di
seguito «mittente»), nonche' il recapito, telematico o di  domicilio,
cui indirizzare le comunicazioni. 
    Oltre alle generalita' del mittente e dell'esponente, gli esposti
forniscono usualmente le informazioni necessarie a  rappresentare  la
questione:  in  tale  contesto  possono  anche  contenere   ulteriori
informazioni  e  documenti  di  corredo  che,   nell'intenzione   del
mittente/esponente, supportano le contestazioni  e  le  domande  alla
base della segnalazione. Gli intermediari vigilati,  se  interpellati
dalla Banca d'Italia, possono a loro  volta  fornire  informazioni  e
documenti  per  rappresentare  la  questione  e  supportare  la  loro
posizione. 
    Le informazioni  e  i  documenti  sopra  indicati  possono  anche
riguardare: i rapporti bancari e finanziari intrattenuti  da  persone
fisiche con gli intermediari; categorie particolari di dati personali
(ad esempio, dati sullo stato di salute); dati  relativi  a  condanne
penali e reati. I dati possono essere  riferibili  anche  a  soggetti
terzi. 
    I  dati  della  specie  -  acquisiti  dalla  Banca  d'Italia   su
iniziativa dei mittenti/esponenti e degli  intermediari  -  non  sono
predeterminabili  ex  ante  in  quanto  i  mittenti/esponenti  e  gli
intermediari redigono liberamente il  contenuto  delle  loro  note  e
scelgono la documentazione che ritengono utile  allegare  a  sostegno
della propria segnalazione, pur non essendo sempre necessaria ai fini
della trattazione dell'esposto. 
    Le segnalazioni vengono gestite  dagli  uffici  competenti  della
Banca  d'Italia,  attraverso  il  Sistema  di  gestione   documentale
dell'istituto - deputato alla  protocollazione  e  archiviazione  dei
documenti - e altri applicativi aziendali che gestiscono il  processo
di trattazione degli esposti ed  effettuano  una  prima  analisi  del
contenuto degli stessi. 
(ii) Uso delle informazioni acquisite in relazione  alla  trattazione
degli  esposti  tramite  strumenti  di  intelligenza  artificiale   e
tecnologie correlate 
    Gli esposti, che in  ingenti  quantita'  vengono  quotidianamente
trasmessi alle diverse filiali della  Banca  d'Italia  dislocate  sul
territorio, sono solitamente costituiti da voluminosi  documenti,  di
varia natura  e  genere.  L'uso  di  strumenti  di  IA  e  tecnologie
correlate,  nell'attivita'  di  analisi  degli  esposti  consente  di
estrarre concetti e ricorrenze e di connettere informazioni contenute
nei diversi documenti. 
    Tale attivita' di ricerca e di indagine conoscitiva sul contenuto
degli esposti viene effettuata  attraverso  l'uso  di  un  motore  di
ricerca full text in grado di accedere a tutti i documenti presentati
e  di  ricercare  tutte  le  informazioni  presenti   negli   esposti
riconducibili a  un  determinato  servizio  o  prodotto  finanziario,
individuando  cosi'  le  fattispecie  che  presentino   elementi   di
similarita'  e  traendo  informazioni  utili   per   la   trattazione
dell'esposto e per l'attivita' di vigilanza. 
    Allo stesso fine di  supportare  adeguatamente  le  attivita'  di
analisi degli esposti e di identificare precocemente fenomenologie di
interesse,  emerse  o  emergenti  nell'insieme  delle   segnalazioni,
vengono  utilizzate  tecniche  di  analisi  e  algoritmi  di  machine
learning (ML) in grado di estrarre e rappresentare gli elementi  e  i
documenti che, sulla  base  della  normativa  di  settore,  risultino
maggiormente rilevanti, a supporto delle attivita'  sopra  descritte.
La logica alla base delle tecniche  attualmente  utilizzate  consiste
nell' aggregare gli esposti in cluster, per  similitudine  semantica,
apprendendo  elementi  informativi  e  rappresentazioni   gerarchiche
dall'aggregazione dei dati. A tal  fine  vengono  assegnati  dei  tag
esemplificativi del contenuto, riguardanti in particolare i  prodotti
e i servizi finanziari offerti alla clientela, che abbiano costituito
oggetto di segnalazione di anomalia da parte dei privati.  Non  viene
in alcun caso effettuata una clusterizzazione  sulla  base  dei  dati
personali degli esponenti,  ne'  dei  soggetti  terzi,  ivi  compresi
coloro  che  operano  per   conto   dell'intermediario   destinatario
dell'esposto. 
    L'uso di tecniche di IA e' quindi esclusivamente  preordinato  ad
effettuare un'analisi  dell'andamento  spazio-temporale  relativo  al
diffondersi di fattispecie ricorrenti o potenzialmente anomale  negli
esposti. 
    Tale attivita' non implica pertanto alcuna forma di  profilazione
o   predizione   di   comportamenti   ne'   delle   persone   fisiche
mittenti/esponenti o  dei  terzi  citati  negli  esposti,  ne'  delle
persone fisiche che a vario titolo  possono  essere  coinvolte  nella
vicenda,  anche  in  qualita'  di  soggetti  svolgenti  funzione   di
amministrazione,   direzione    e    controllo    nell'organizzazione
dell'intermediario segnalato ovvero operanti in rapporto di  mandato,
lavoro o collaborazione con  l'intermediario  stesso.  Dai  risultati
dell'analisi  non  derivano  conseguenze  sanzionatorie  o  decisioni
automatiche  su  persone  fisiche,  ne'  i  risultati  delle  analisi
impattano in modo immediato e diretto sulle  decisioni  rimesse  alla
Banca  d'Italia  in  relazione  alle   questioni   sottoposte   dagli
esponenti.  Tali  decisioni,  ivi   comprese   quelle   relative   ai
provvedimenti   sanzionatori,   rientrano   infatti    nell'esercizio
discrezionale delle funzioni di vigilanza e in nessun caso,  dato  il
quadro normativo vigente, possono essere la risultante  di  procedure
automatiche. L'utilizzo di  IA  e  tecnologie  correlate  risponde  a
principi di proporzionalita', necessita' e limitazione in  base  alle
finalita' strettamente delimitate e attribuite per legge  alla  Banca
d'Italia. Nel paragrafo h) sono meglio illustrate le misure a  tutela
dei dati e a garanzia dei diritti delle  persone  fisiche.  Resta  in
ogni caso fermo quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del GDPR. 
      b) Principi di liceita' e limitazione del trattamento 
    In linea con il principio di  liceita'  e  di  limitazione  delle
finalita' del trattamento, non vengono trattati  dati  in  violazione
della disciplina in materia di protezione dei dati personali e i dati
vengono  utilizzati  esclusivamente  nell'ambito  dell'attivita'   di
gestione degli esposti. 
    I dati sono conservati per il tempo necessario  al  perseguimento
delle finalita' per le quali sono stati raccolti,  salva  l'ulteriore
conservazione, disposta con l'adozione di ulteriori  garanzie  per  i
diritti degli interessati - descritte al successivo paragrafo h) - da
effettuarsi per finalita' ulteriori di pubblico interesse,  quali,  a
titolo esemplificativo, quelle connesse alle forme di  collaborazione
previste dall'ordinamento con l'autorita' giudiziaria e con le  altre
autorita' di settore e pubbliche amministrazioni. 
    Nello specifico: 
      (i) per l'attivita' di trattazione degli esposti  i  dati  sono
conservati nei sistemi di protocollazione e conservazione documentale
e negli altri applicativi aziendali che  gestiscono  il  processo  di
trattazione degli esposti per il tempo stabilito  dalle  disposizioni
del Massimario di  scarto  adottato  dalla  Banca  d'Italia  che  per
ciascuna  fattispecie  documentale   ne   stabilisce   i   tempi   di
conservazione; 
      (ii) per l'attivita' di uso  delle  informazioni  acquisite  in
relazione alla trattazione degli esposti  tramite  strumenti  di  IA,
negli applicativi aziendali che  utilizzano  tecniche  di  analisi  e
algoritmi di machine learning (ML), i  dati  vengono  conservati  per
dieci anni dall'acquisizione  dell'esposto,  come  documentazione  di
supporto  alle  attivita'   amministrative   e   per   garantire   la
correlazione esistente tra la performance dei  sistemi  di  IA  e  la
lunghezza delle serie storiche  sottostanti  e  consentire  cosi'  la
verifica e la replicabilita' dei risultati  delle  analisi,  utile  a
stabilire le corrette interazioni tra i dati contenuti negli esposti.
In ogni caso,  l'interessato  ha  diritto  di  opporsi  in  qualsiasi
momento, per motivi connessi  alla  sua  situazione  particolare,  al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai  sensi  dell'art.
21 del GDPR. 
    c) Finalita'  di  interesse  pubblico  rilevante  perseguite  dal
trattamento 
    L'attivita' di gestione degli esposti nel suo complesso  risponde
ad una finalita' di interesse pubblico  rilevante  consistente  nello
svolgimento di compiti di controllo sugli intermediari  vigilati,  in
materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, correttezza dei
rapporti con la clientela e di diritti e obblighi delle  parti  nella
prestazione di servizi di pagamento. Nello specifico: 
      (i) l'attivita' di trattazione degli esposti e'  finalizzata  a
raccogliere le  segnalazioni  degli  utenti  dei  servizi  bancari  e
finanziari e  sollecitare  gli  intermediari  a  fornire  chiarimenti
all'esponente  e  alla  Banca  d'Italia,  sulla   questione   oggetto
dell'esposto; 
      (ii) l'uso  delle  informazioni  acquisite  in  relazione  alla
trattazione degli esposti  effettuata  tramite  strumenti  di  IA  e'
finalizzata a ottimizzare il patrimonio informativo  contenuto  negli
esposti, per poterne ricavare elementi utili su fenomeni  d'interesse
per l'attivita' di vigilanza che  la  Banca  d'Italia  conduce  sugli
intermediari bancari e finanziari.  I  dati  e  le  elaborazioni  non
vengono trasmessi ad alcun destinatario esterno alla Banca, in quanto
l'analisi  delle  informazioni  contenute  nell'esposto,   effettuata
tramite strumenti  di  IA,  e'  funzionale  a  rilevare  fenomeni  di
interesse per l'attivita' di vigilanza della Banca. 
    d) Base giuridica 
    I  trattamenti  dei   dati   personali   effettuati   nell'ambito
dell'attivita'  di  gestione  degli  esposti   sono   necessari   per
l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici  poteri
attribuiti alla Banca d'Italia, basato sulle seguenti norme: 
      decreto legislativo del  1°  settembre  1993  n.  385  (TUB)  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  articoli   4,   5,   7,
112-bis,126-vicies, 126-vicies ter, 127, 128, 128-bis u.c., 128-ter, 
      decreto legislativo del 28 febbraio 1998 n. 58 (TUF)  e  s.m.i,
articoli 4, 5, 6 e 31-bis; 
      legge del 28 dicembre 2005 n. 262, articoli 19, 21 e 24; 
      decreto legislativo del 27 gennaio 2010  n.  11,  articoli  14,
comma 2, 34-decies e 39; 
      delibera CICR n. 286 del  4  marzo  2003  -  «Disciplina  della
trasparenza delle condizioni contrattuali e  dei  servizi  bancari  e
finanziari» e s.m.i; 
      provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 - «Disposizioni
di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  e  finanziari.
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» e s.m.i. 
    e) Tipologie di dati oggetto di trattamento 
    Negli esposti possono essere contenuti: dati personali  idonei  a
identificare  in  modo  diretto  o  indiretto  una  persona   fisica;
categorie  particolari  di  dati  personali  che  rivelino  l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose  o
filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonche'  dati  relativi  alla
salute o alla  vita  sessuale  o  all'orientamento  sessuale  di  una
persona fisica; dati personali relativi a condanne penali e reati o a
connesse misure di sicurezza. Nello specifico: 
      i) per l'attivita' di trattazione degli esposti, nei sistemi di
protocollazione e conservazione documentale e negli  applicativi  che
gestiscono il processo di lavorazione degli esposti vengono  trattati
i dati identificativi del mittente e del richiedente, oltre  ai  dati
personali presenti nel testo dell'esposto; 
      (ii) per  l'uso  delle  informazioni  contenute  negli  esposti
tramite strumenti di IA, nel rispetto del principio di minimizzazione
di cui all'art. 5 lettera c) del GDPR, sono trattati i dati personali
presenti nel testo dell'esposto o  nei  documenti  allegati,  il  cui
contenuto viene analizzato nel suo insieme dai sistemi di IA, pur non
essendo i dati personali diretto oggetto di analisi tramite l'uso  di
dette tecniche. Tali  applicativi  infatti  analizzano  il  contenuto
dell'esposto per rilevare  informazioni  di  interesse  generale  per
l'attivita' di vigilanza della  Banca  d'Italia  riconducibili  a  un
determinato servizio o prodotto finanziario. 
    f) Soggetti interessati 
    I dati personali contenuti negli esposti e  trattati  nell'ambito
delle attivita' relative (i) alla trattazione degli  esposti  e  (ii)
all'uso delle informazioni in essi contenute tramite strumenti di IA,
possono riferirsi a: persone  fisiche  esponenti  o  persone  fisiche
terze. Tra le persone fisiche terze rientrano: persone  fisiche  che,
quali mittenti, agiscono per conto  dell'esponente;  persone  fisiche
legate, per rapporti di parentela, amicizia, professionali o di altra
natura, agli esponenti e coinvolte  a  vario  titolo  nella  vicenda;
persone fisiche che svolgono funzione di direzione, amministrazione e
controllo o che operano attraverso rapporto di lavoro o  mandato  con
l'intermediario  coinvolto,  ivi  compresi  amministratori,  sindaci,
dipendenti o collaboratori; consulenti finanziari o intermediari  del
credito eventualmente coinvolti nella vicenda a vario  titolo,  anche
se  indipendenti,  autonomi   o   mandatari   di   societa'   diverse
dall'intermediario coinvolto. 
    g) Operazioni eseguibili 
    Le operazioni che si eseguono  sugli  esposti  nell'ambito  delle
attivita' relative (i) alla trattazione degli esposti e (ii)  all'uso
delle informazioni in essi contenute tramite strumenti di IA, sono le
seguenti: 
      attivita'   di   raccolta,    registrazione,    organizzazione,
strutturazione,     conservazione,      adattamento,      estrazione,
consultazione,   uso,   raffronto,   interconnessione,   limitazione,
cancellazione dell'esposto e dei dati ivi contenuti, condotte  con  e
senza l'ausilio di sistemi di IA e tecnologie innovative; 
      analisi  dell'esposto  attraverso  la  ricerca  di   precedenti
esposti eventualmente presentati dall'esponente o di vicende analoghe
che coinvolgono il medesimo  intermediario  vigilato  o  il  medesimo
fenomeno segnalato, effettuata anche con il ricorso a strumenti di IA
e tecnologie correlate disponibili; 
      valutazione  delle  eventuali  iniziative  da  intraprendere  o
archiviazione dell'esposto. 
      Con riferimento  specifico  (i)  all'attivita'  di  trattazione
degli esposti, si procede poi con: 
        il  riscontro  all'esponente  per  confermare  la   ricezione
dell'esposto ed  informarlo  sulle  attivita'  preliminari  poste  in
essere; 
        la ricezione e l'analisi della risposta dell'intermediario  e
la richiesta di eventuali  ulteriori  integrazioni  o  dati  utili  a
comprendere la vicenda; 
        l'interconnessione  e  lo  scambio  di  informazioni  con  le
diverse  strutture  di  Banca  d'Italia  competenti   sulla   vicenda
analizzata; 
        la  comunicazione  mediante  trasmissione   dell'esposto   ai
seguenti soggetti: 
        intermediari vigilati coinvolti nella vicenda, ai quali viene
inviata copia dell'esposto ricevuto; 
          pubbliche amministrazioni  e  Autorita'  od  organismi  con
funzioni di controllo, competenti a  trattare  la  questione  oggetto
dell'  esposto  e/o  nei  cui  confronti  sussiste  un   obbligo   di
collaborazione, anche  tramite  scambio  di  informazioni,  tra  cui:
Consob, Covip, Ivass,  Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato - AGCM, Organismo Agenti e mediatori - OAM, Organismo Confidi
Minori - OCM, Organismo di vigilanza e  tenuta  dell'albo  unico  dei
Consulenti Finanziari - OCF, Autorita' di supervisione estere, BCE; 
          autorita' giudiziaria e organismi investigativi,  nei  casi
in cui la Banca  d'Italia  rilevi  dalla  trattazione  degli  esposti
profili che comportano l'obbligo di denuncia e nei casi  in  cui  sia
necessario corrispondere  a  richieste  di  collaborazione  formulate
nell'ambito di procedimenti giudiziari in corso. 
    h) Misure tecniche e organizzative adottate a garanzia  e  tutela
dei diritti degli interessati 
    Nello svolgimento delle attivita' concernenti (i) la  trattazione
degli esposti e (ii)  l'uso  delle  informazioni  in  essi  contenute
tramite strumenti di IA, vengono utilizzati applicativi  e  procedure
di supporto, il  cui  uso  e'  presidiato  da  specifiche  misure  di
sicurezza tecniche e organizzative. 
    Per  la  gestione  degli  esposti,  cosi'  come  per   tutta   la
corrispondenza  della  Banca  d'Italia,  il   Sistema   di   gestione
documentale gestisce i protocolli della Banca e consente di governare
i  flussi  documentali  ufficiali  dell'Istituto,  in  arrivo  e   in
partenza. La procedura e' stata realizzata in osservanza delle  norme
di legge in materia e  persegue  l'obiettivo  di  dematerializzare  i
flussi documentali. Ogni documento e' inserito in uno  degli  archivi
elettronici disponibili ed e' identificato da un  numero  progressivo
annuo univoco. 
    Gli altri  applicativi  aziendali  utilizzati  a  supporto  della
gestione  degli  esposti,  ivi  compresi  quelli  che  fanno  uso  di
strumenti di IA, non prevedono connessioni verso l'esterno,  ma  solo
verso il Sistema di gestione documentale sopra descritto. 
    A   presidio   dei   rischi   di   integrita',   riservatezza   e
disponibilita'  delle  informazioni   contenute   negli   applicativi
utilizzati a supporto (i) della  trattazione  degli  esposti  e  (ii)
dell'uso del relativo contenuto tramite strumenti di IA,  sono  state
applicate tutte  le  misure  necessarie  per  ridurre  al  minimo  le
probabilita' di eventi malevoli. Sono predisposte  e  riviste  policy
interne  sulla  protezione  dei  dati,  misure  per  la   continuita'
operativa e per la gestione degli incidenti di  sicurezza.  A  titolo
esemplificativo, l'accesso alle informazioni e'  consentito  solo  ai
dipendenti  abilitati  e  addetti  all'attivita'  di  gestione  degli
esposti e  all'uso  delle  informazioni  in  essi  contenute  tramite
strumenti di IA; i log degli addetti  e  degli  amministratori  della
sicurezza che accedono alle informazioni sono raccolti  e  conservati
in  modo  da  preservarne  l'integrita'  e   la   consistenza;   sono
pianificati aggiornamenti e backup periodici dei dati e procedure  di
ripristino  a  tutela  dell'integrita'  delle  informazioni;  vengono
adottate tutte le necessarie misure  di  protezione  degli  hardware,
delle reti e delle apparecchiature da minacce ambientali, accessi non
autorizzati o intercettazioni; per gli apparati  mobili  (laptop)  e'
prevista la crittografia del disco; gli addetti a gestire gli esposti
vengono periodicamente formati,  sensibilizzati  e  aggiornati  sulle
corrette modalita' operative nell'utilizzo  degli  applicativi;  sono
eseguite verifiche  periodiche  (almeno  annuali)  dei  privilegi  di
accesso degli utenti e dei relativi gruppi autorizzativi. 
    Con  riferimento  specifico  (ii)  all'uso  del  contenuto  degli
esposti  tramite  strumenti  di  IA,  per  processare  il  testo  dei
documenti, vengono applicate tecniche di ML, ricorrendo ad  algoritmi
in grado di apprendere le logiche di  analisi  e  di  ricerca  da  un
insieme di dati (c.d. training dataset) che, in un processo  continuo
di riaddestramento, vengono periodicamente monitorati  e  aggiornati.
Per presidiare la qualita' dei  risultati  delle  analisi  effettuate
tramite strumenti di IA e monitorare l'obsolescenza  delle  relazioni
apprese dai modelli di ML,  il  processo  di  riaddestramento  -  che
presenta caratteristiche multidisciplinari - viene effettuato con  il
coinvolgimento di componenti  di  esperti  appartenenti  all'area  di
gestione degli esposti e al  profilo  tecnico  (data  scientist),  in
grado  di  guidare  il  processo  di  definizione,  aggiornamento   e
validazione dei modelli di ML. 
    L'algoritmo  viene,  infatti,  periodicamente  riaddestrato   non
appena si ritiene che il set di informazioni o  l'interpretazione  ad
essi associata stia per rendere «obsolete» le relazioni  apprese  dal
modello, a causa di fattori di variazione, anche esogeni, che possono
impattare sui risultati delle analisi. L'applicazione del ML  inoltre
si avvale di tecniche in grado di fornire  una  rappresentazione  del
funzionamento interno dell'algoritmo, finalizzata alla  spiegabilita'
dei  risultati  prodotti.  E'   prevista   la   conservazione   della
documentazione   che   da'   conto   del   continuo   perfezionamento
dell'algoritmo  al  solo  fine  di  «versioning»  del  modello  e  di
monitoraggio dello sviluppo nel corso del tempo. 
    I risultati dei  modelli  di  ML  si  attestano  su  elementi  di
interesse per l'attivita' di vigilanza che non attengono direttamente
alle persone fisiche coinvolte, le quali quindi non subiscono  alcuna
forma di decisione automatica, ne' di profilazione o  predizione  dei
comportamenti. 
    L'accesso a  tali  applicativi  e'  consentito  ai  soli  addetti
deputati al trattamento degli esposti e puo' avvenire  solamente  con
l'utilizzo di  account  e  password  dotate  di  determinati  criteri
(blocco dopo un certo numero di  tentativi  falliti,  qualita'  delle
password in termini di lunghezza e scadenza). 
    i) Modalita' di informativa agli  interessati  ed  esercizio  dei
diritti connessi 
    Le informazioni  concernenti  i  trattamenti  di  dati  personali
effettuati  nella  trattazione  degli  esposti   e   nell'uso   delle
informazioni in essi contenute tramite strumenti di IA, sono  fornite
attraverso   la   pubblicazione   del    presente    Regolamento    e
dell'informativa generale sulla protezione  dei  dati  personali  sul
sito  internet  della  Banca  d'Italia  -  al  percorso  «Servizi  al
cittadino  -  presenta  un  esposto»,  nella   sezione   «Informativa
privacy». L'informativa fa espressa menzione dell'uso di strumenti di
IA a  supporto  dell'attivita'  di  analisi  degli  esposti,  facendo
altresi' presente che i dati e le elaborazioni non vengono  trasmessi
ad alcun destinatario esterno alla Banca e che l'uso di tali tecniche
e' finalizzato a ricavare  elementi  utili  riguardanti  fenomeni  di
interesse generale per l'attivita' di vigilanza della Banca  d'Italia
e non comporta alcun processo decisionale automatizzato relativo alle
persone fisiche, compresa la profilazione. In sede  di  presentazione
dell'esposto, qualora l'esponente  decida  di  utilizzare  il  canale
Servizi online per il cittadino  presente  sul  sito  internet  della
Banca d'Italia, dovra' dichiarare  mediante  apposito  flag  di  aver
preso visione dell'informativa generale  sulla  protezione  dei  dati
personali e del presente regolamento. Inoltre, in sede di  interpello
dell'intermediario coinvolto nell'esposto e in ogni riscontro che  la
Banca d'Italia fornisce agli esponenti  -  ivi  compresi  coloro  che
utilizzano canali ordinari per la presentazione  dell'esposto  -  per
informarli   della   trasmissione   dell'esposto    all'intermediario
coinvolto,   all'Autorita'   giudiziaria,    ad    altre    Pubbliche
amministrazioni  o  ad  altre   Autorita',   viene   fatto   espresso
riferimento alla policy della Banca d'Italia in materia di protezione
dei dati personali e fornito il testo dell'informativa privacy  o  il
link per l'accesso  diretto  all'informativa  stessa  e  al  presente
regolamento.  L'informativa  contiene   il   riferimento   anche   al
trattamento dei dati  di  persone  terze  coinvolte  a  vario  titolo
nell'esposto tramite i sistemi di IA. 
    Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli
da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, fatto salvo il caso in  cui
ricorrano i  presupposti  di  cui  all'art.  2-undecies  del  decreto
legislativo 196/2003, chiedendo l'accesso  ai  dati  personali  e  la
rettifica o la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del
trattamento che li riguarda (rivolgendosi al titolare del trattamento
dei dati o al responsabile della protezione dei  dati  per  la  Banca
d'Italia). Restano fermi i limiti temporali di conservazione dei dati
personali previsti dal paragrafo b) del presente regolamento. 
    L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda
sia effettuato in violazione  di  legge,  puo'  proporre  reclamo  al
garante della protezione dei  dati  personali  nei  termini  previsti
dalla normativa vigente. 
    Il presente regolamento e'  pubblicato  altresi'  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
      Roma, 22 marzo 2022 
 
                                                Il Governatore: Visco 
Delibera 112/2022 

(1) La  presentazione  di  un  esposto  non  avvia  un   procedimento
    amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.