Allegato
a) Attivita' di gestione degli esposti
Diversi soggetti, a vario titolo, indirizzano alla Banca
d'Italia, in qualita' di Autorita' di vigilanza bancaria e
finanziaria, segnalazioni scritte (di seguito «esposti») riguardanti
la trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei
rapporti tra intermediari vigilati e clientela e i diritti e gli
obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento,
utilizzando sia canali ordinari (e-mail, PEC, posta ordinaria, fax,
consegna a mano presso una delle Filiali della Banca d'Italia) sia la
piattaforma «Servizi online per il cittadino» accessibile dal sito
internet della Banca d'Italia.
(1)
Questa attivita' comporta i seguenti trattamenti di dati
personali facenti capo alla Banca d'Italia quale titolare del
trattamento:
(i) Trattazione degli esposti;
(ii) Uso delle informazioni acquisite in relazione alla trattazione
degli esposti tramite strumenti di intelligenza artificiale (AI);
(i)Trattazione degli esposti.
L'attivita' di gestione degli esposti da parte della Banca
d'Italia implica di norma l'interpello dell'intermediario vigilato,
attraverso un primo invito a fornire una risposta sulla questione
segnalata, sia all'esponente sia alla Banca d'Italia stessa, che puo'
essere seguito da eventuali successive interlocuzioni volte a
ottenere ulteriori informazioni, dati e documenti. L'interpello
dell'intermediario e' accompagnato dall'invio di una copia
dell'esposto ricevuto, di cui viene data notizia all'esponente. La
trasmissione di copia dell'esposto all'intermediario e' necessaria e
funzionale al perseguimento dell'attivita' di gestione degli esposti
che non puo' prescindere dal coinvolgimento dell'intermediario
medesimo. Se l'esposto non e' di competenza della Banca d'Italia
viene inviato all'Autorita' di supervisione o all'ente pubblico
competente - se non gia' interessato direttamente dall'esponente -
come previsto ed elencato a titolo esemplificativo nel paragrafo g)
del presente regolamento.
Gli esposti contengono gli elementi che consentono
l'identificazione del soggetto interessato alla questione segnalata
(di seguito «esponente») ed, eventualmente, della persona che
effettua la segnalazione per suo conto e/o che lo rappresenta (di
seguito «mittente»), nonche' il recapito, telematico o di domicilio,
cui indirizzare le comunicazioni.
Oltre alle generalita' del mittente e dell'esponente, gli esposti
forniscono usualmente le informazioni necessarie a rappresentare la
questione: in tale contesto possono anche contenere ulteriori
informazioni e documenti di corredo che, nell'intenzione del
mittente/esponente, supportano le contestazioni e le domande alla
base della segnalazione. Gli intermediari vigilati, se interpellati
dalla Banca d'Italia, possono a loro volta fornire informazioni e
documenti per rappresentare la questione e supportare la loro
posizione.
Le informazioni e i documenti sopra indicati possono anche
riguardare: i rapporti bancari e finanziari intrattenuti da persone
fisiche con gli intermediari; categorie particolari di dati personali
(ad esempio, dati sullo stato di salute); dati relativi a condanne
penali e reati. I dati possono essere riferibili anche a soggetti
terzi.
I dati della specie - acquisiti dalla Banca d'Italia su
iniziativa dei mittenti/esponenti e degli intermediari - non sono
predeterminabili ex ante in quanto i mittenti/esponenti e gli
intermediari redigono liberamente il contenuto delle loro note e
scelgono la documentazione che ritengono utile allegare a sostegno
della propria segnalazione, pur non essendo sempre necessaria ai fini
della trattazione dell'esposto.
Le segnalazioni vengono gestite dagli uffici competenti della
Banca d'Italia, attraverso il Sistema di gestione documentale
dell'istituto - deputato alla protocollazione e archiviazione dei
documenti - e altri applicativi aziendali che gestiscono il processo
di trattazione degli esposti ed effettuano una prima analisi del
contenuto degli stessi.
(ii) Uso delle informazioni acquisite in relazione alla trattazione
degli esposti tramite strumenti di intelligenza artificiale e
tecnologie correlate
Gli esposti, che in ingenti quantita' vengono quotidianamente
trasmessi alle diverse filiali della Banca d'Italia dislocate sul
territorio, sono solitamente costituiti da voluminosi documenti, di
varia natura e genere. L'uso di strumenti di IA e tecnologie
correlate, nell'attivita' di analisi degli esposti consente di
estrarre concetti e ricorrenze e di connettere informazioni contenute
nei diversi documenti.
Tale attivita' di ricerca e di indagine conoscitiva sul contenuto
degli esposti viene effettuata attraverso l'uso di un motore di
ricerca full text in grado di accedere a tutti i documenti presentati
e di ricercare tutte le informazioni presenti negli esposti
riconducibili a un determinato servizio o prodotto finanziario,
individuando cosi' le fattispecie che presentino elementi di
similarita' e traendo informazioni utili per la trattazione
dell'esposto e per l'attivita' di vigilanza.
Allo stesso fine di supportare adeguatamente le attivita' di
analisi degli esposti e di identificare precocemente fenomenologie di
interesse, emerse o emergenti nell'insieme delle segnalazioni,
vengono utilizzate tecniche di analisi e algoritmi di machine
learning (ML) in grado di estrarre e rappresentare gli elementi e i
documenti che, sulla base della normativa di settore, risultino
maggiormente rilevanti, a supporto delle attivita' sopra descritte.
La logica alla base delle tecniche attualmente utilizzate consiste
nell' aggregare gli esposti in cluster, per similitudine semantica,
apprendendo elementi informativi e rappresentazioni gerarchiche
dall'aggregazione dei dati. A tal fine vengono assegnati dei tag
esemplificativi del contenuto, riguardanti in particolare i prodotti
e i servizi finanziari offerti alla clientela, che abbiano costituito
oggetto di segnalazione di anomalia da parte dei privati. Non viene
in alcun caso effettuata una clusterizzazione sulla base dei dati
personali degli esponenti, ne' dei soggetti terzi, ivi compresi
coloro che operano per conto dell'intermediario destinatario
dell'esposto.
L'uso di tecniche di IA e' quindi esclusivamente preordinato ad
effettuare un'analisi dell'andamento spazio-temporale relativo al
diffondersi di fattispecie ricorrenti o potenzialmente anomale negli
esposti.
Tale attivita' non implica pertanto alcuna forma di profilazione
o predizione di comportamenti ne' delle persone fisiche
mittenti/esponenti o dei terzi citati negli esposti, ne' delle
persone fisiche che a vario titolo possono essere coinvolte nella
vicenda, anche in qualita' di soggetti svolgenti funzione di
amministrazione, direzione e controllo nell'organizzazione
dell'intermediario segnalato ovvero operanti in rapporto di mandato,
lavoro o collaborazione con l'intermediario stesso. Dai risultati
dell'analisi non derivano conseguenze sanzionatorie o decisioni
automatiche su persone fisiche, ne' i risultati delle analisi
impattano in modo immediato e diretto sulle decisioni rimesse alla
Banca d'Italia in relazione alle questioni sottoposte dagli
esponenti. Tali decisioni, ivi comprese quelle relative ai
provvedimenti sanzionatori, rientrano infatti nell'esercizio
discrezionale delle funzioni di vigilanza e in nessun caso, dato il
quadro normativo vigente, possono essere la risultante di procedure
automatiche. L'utilizzo di IA e tecnologie correlate risponde a
principi di proporzionalita', necessita' e limitazione in base alle
finalita' strettamente delimitate e attribuite per legge alla Banca
d'Italia. Nel paragrafo h) sono meglio illustrate le misure a tutela
dei dati e a garanzia dei diritti delle persone fisiche. Resta in
ogni caso fermo quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del GDPR.
b) Principi di liceita' e limitazione del trattamento
In linea con il principio di liceita' e di limitazione delle
finalita' del trattamento, non vengono trattati dati in violazione
della disciplina in materia di protezione dei dati personali e i dati
vengono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'attivita' di
gestione degli esposti.
I dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento
delle finalita' per le quali sono stati raccolti, salva l'ulteriore
conservazione, disposta con l'adozione di ulteriori garanzie per i
diritti degli interessati - descritte al successivo paragrafo h) - da
effettuarsi per finalita' ulteriori di pubblico interesse, quali, a
titolo esemplificativo, quelle connesse alle forme di collaborazione
previste dall'ordinamento con l'autorita' giudiziaria e con le altre
autorita' di settore e pubbliche amministrazioni.
Nello specifico:
(i) per l'attivita' di trattazione degli esposti i dati sono
conservati nei sistemi di protocollazione e conservazione documentale
e negli altri applicativi aziendali che gestiscono il processo di
trattazione degli esposti per il tempo stabilito dalle disposizioni
del Massimario di scarto adottato dalla Banca d'Italia che per
ciascuna fattispecie documentale ne stabilisce i tempi di
conservazione;
(ii) per l'attivita' di uso delle informazioni acquisite in
relazione alla trattazione degli esposti tramite strumenti di IA,
negli applicativi aziendali che utilizzano tecniche di analisi e
algoritmi di machine learning (ML), i dati vengono conservati per
dieci anni dall'acquisizione dell'esposto, come documentazione di
supporto alle attivita' amministrative e per garantire la
correlazione esistente tra la performance dei sistemi di IA e la
lunghezza delle serie storiche sottostanti e consentire cosi' la
verifica e la replicabilita' dei risultati delle analisi, utile a
stabilire le corrette interazioni tra i dati contenuti negli esposti.
In ogni caso, l'interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art.
21 del GDPR.
c) Finalita' di interesse pubblico rilevante perseguite dal
trattamento
L'attivita' di gestione degli esposti nel suo complesso risponde
ad una finalita' di interesse pubblico rilevante consistente nello
svolgimento di compiti di controllo sugli intermediari vigilati, in
materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, correttezza dei
rapporti con la clientela e di diritti e obblighi delle parti nella
prestazione di servizi di pagamento. Nello specifico:
(i) l'attivita' di trattazione degli esposti e' finalizzata a
raccogliere le segnalazioni degli utenti dei servizi bancari e
finanziari e sollecitare gli intermediari a fornire chiarimenti
all'esponente e alla Banca d'Italia, sulla questione oggetto
dell'esposto;
(ii) l'uso delle informazioni acquisite in relazione alla
trattazione degli esposti effettuata tramite strumenti di IA e'
finalizzata a ottimizzare il patrimonio informativo contenuto negli
esposti, per poterne ricavare elementi utili su fenomeni d'interesse
per l'attivita' di vigilanza che la Banca d'Italia conduce sugli
intermediari bancari e finanziari. I dati e le elaborazioni non
vengono trasmessi ad alcun destinatario esterno alla Banca, in quanto
l'analisi delle informazioni contenute nell'esposto, effettuata
tramite strumenti di IA, e' funzionale a rilevare fenomeni di
interesse per l'attivita' di vigilanza della Banca.
d) Base giuridica
I trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito
dell'attivita' di gestione degli esposti sono necessari per
l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri
attribuiti alla Banca d'Italia, basato sulle seguenti norme:
decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 (TUB) e
successive modificazioni ed integrazioni, articoli 4, 5, 7,
112-bis,126-vicies, 126-vicies ter, 127, 128, 128-bis u.c., 128-ter,
decreto legislativo del 28 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e s.m.i,
articoli 4, 5, 6 e 31-bis;
legge del 28 dicembre 2005 n. 262, articoli 19, 21 e 24;
decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 11, articoli 14,
comma 2, 34-decies e 39;
delibera CICR n. 286 del 4 marzo 2003 - «Disciplina della
trasparenza delle condizioni contrattuali e dei servizi bancari e
finanziari» e s.m.i;
provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 - «Disposizioni
di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» e s.m.i.
e) Tipologie di dati oggetto di trattamento
Negli esposti possono essere contenuti: dati personali idonei a
identificare in modo diretto o indiretto una persona fisica;
categorie particolari di dati personali che rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonche' dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una
persona fisica; dati personali relativi a condanne penali e reati o a
connesse misure di sicurezza. Nello specifico:
i) per l'attivita' di trattazione degli esposti, nei sistemi di
protocollazione e conservazione documentale e negli applicativi che
gestiscono il processo di lavorazione degli esposti vengono trattati
i dati identificativi del mittente e del richiedente, oltre ai dati
personali presenti nel testo dell'esposto;
(ii) per l'uso delle informazioni contenute negli esposti
tramite strumenti di IA, nel rispetto del principio di minimizzazione
di cui all'art. 5 lettera c) del GDPR, sono trattati i dati personali
presenti nel testo dell'esposto o nei documenti allegati, il cui
contenuto viene analizzato nel suo insieme dai sistemi di IA, pur non
essendo i dati personali diretto oggetto di analisi tramite l'uso di
dette tecniche. Tali applicativi infatti analizzano il contenuto
dell'esposto per rilevare informazioni di interesse generale per
l'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia riconducibili a un
determinato servizio o prodotto finanziario.
f) Soggetti interessati
I dati personali contenuti negli esposti e trattati nell'ambito
delle attivita' relative (i) alla trattazione degli esposti e (ii)
all'uso delle informazioni in essi contenute tramite strumenti di IA,
possono riferirsi a: persone fisiche esponenti o persone fisiche
terze. Tra le persone fisiche terze rientrano: persone fisiche che,
quali mittenti, agiscono per conto dell'esponente; persone fisiche
legate, per rapporti di parentela, amicizia, professionali o di altra
natura, agli esponenti e coinvolte a vario titolo nella vicenda;
persone fisiche che svolgono funzione di direzione, amministrazione e
controllo o che operano attraverso rapporto di lavoro o mandato con
l'intermediario coinvolto, ivi compresi amministratori, sindaci,
dipendenti o collaboratori; consulenti finanziari o intermediari del
credito eventualmente coinvolti nella vicenda a vario titolo, anche
se indipendenti, autonomi o mandatari di societa' diverse
dall'intermediario coinvolto.
g) Operazioni eseguibili
Le operazioni che si eseguono sugli esposti nell'ambito delle
attivita' relative (i) alla trattazione degli esposti e (ii) all'uso
delle informazioni in essi contenute tramite strumenti di IA, sono le
seguenti:
attivita' di raccolta, registrazione, organizzazione,
strutturazione, conservazione, adattamento, estrazione,
consultazione, uso, raffronto, interconnessione, limitazione,
cancellazione dell'esposto e dei dati ivi contenuti, condotte con e
senza l'ausilio di sistemi di IA e tecnologie innovative;
analisi dell'esposto attraverso la ricerca di precedenti
esposti eventualmente presentati dall'esponente o di vicende analoghe
che coinvolgono il medesimo intermediario vigilato o il medesimo
fenomeno segnalato, effettuata anche con il ricorso a strumenti di IA
e tecnologie correlate disponibili;
valutazione delle eventuali iniziative da intraprendere o
archiviazione dell'esposto.
Con riferimento specifico (i) all'attivita' di trattazione
degli esposti, si procede poi con:
il riscontro all'esponente per confermare la ricezione
dell'esposto ed informarlo sulle attivita' preliminari poste in
essere;
la ricezione e l'analisi della risposta dell'intermediario e
la richiesta di eventuali ulteriori integrazioni o dati utili a
comprendere la vicenda;
l'interconnessione e lo scambio di informazioni con le
diverse strutture di Banca d'Italia competenti sulla vicenda
analizzata;
la comunicazione mediante trasmissione dell'esposto ai
seguenti soggetti:
intermediari vigilati coinvolti nella vicenda, ai quali viene
inviata copia dell'esposto ricevuto;
pubbliche amministrazioni e Autorita' od organismi con
funzioni di controllo, competenti a trattare la questione oggetto
dell' esposto e/o nei cui confronti sussiste un obbligo di
collaborazione, anche tramite scambio di informazioni, tra cui:
Consob, Covip, Ivass, Autorita' garante della concorrenza e del
mercato - AGCM, Organismo Agenti e mediatori - OAM, Organismo Confidi
Minori - OCM, Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei
Consulenti Finanziari - OCF, Autorita' di supervisione estere, BCE;
autorita' giudiziaria e organismi investigativi, nei casi
in cui la Banca d'Italia rilevi dalla trattazione degli esposti
profili che comportano l'obbligo di denuncia e nei casi in cui sia
necessario corrispondere a richieste di collaborazione formulate
nell'ambito di procedimenti giudiziari in corso.
h) Misure tecniche e organizzative adottate a garanzia e tutela
dei diritti degli interessati
Nello svolgimento delle attivita' concernenti (i) la trattazione
degli esposti e (ii) l'uso delle informazioni in essi contenute
tramite strumenti di IA, vengono utilizzati applicativi e procedure
di supporto, il cui uso e' presidiato da specifiche misure di
sicurezza tecniche e organizzative.
Per la gestione degli esposti, cosi' come per tutta la
corrispondenza della Banca d'Italia, il Sistema di gestione
documentale gestisce i protocolli della Banca e consente di governare
i flussi documentali ufficiali dell'Istituto, in arrivo e in
partenza. La procedura e' stata realizzata in osservanza delle norme
di legge in materia e persegue l'obiettivo di dematerializzare i
flussi documentali. Ogni documento e' inserito in uno degli archivi
elettronici disponibili ed e' identificato da un numero progressivo
annuo univoco.
Gli altri applicativi aziendali utilizzati a supporto della
gestione degli esposti, ivi compresi quelli che fanno uso di
strumenti di IA, non prevedono connessioni verso l'esterno, ma solo
verso il Sistema di gestione documentale sopra descritto.
A presidio dei rischi di integrita', riservatezza e
disponibilita' delle informazioni contenute negli applicativi
utilizzati a supporto (i) della trattazione degli esposti e (ii)
dell'uso del relativo contenuto tramite strumenti di IA, sono state
applicate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo le
probabilita' di eventi malevoli. Sono predisposte e riviste policy
interne sulla protezione dei dati, misure per la continuita'
operativa e per la gestione degli incidenti di sicurezza. A titolo
esemplificativo, l'accesso alle informazioni e' consentito solo ai
dipendenti abilitati e addetti all'attivita' di gestione degli
esposti e all'uso delle informazioni in essi contenute tramite
strumenti di IA; i log degli addetti e degli amministratori della
sicurezza che accedono alle informazioni sono raccolti e conservati
in modo da preservarne l'integrita' e la consistenza; sono
pianificati aggiornamenti e backup periodici dei dati e procedure di
ripristino a tutela dell'integrita' delle informazioni; vengono
adottate tutte le necessarie misure di protezione degli hardware,
delle reti e delle apparecchiature da minacce ambientali, accessi non
autorizzati o intercettazioni; per gli apparati mobili (laptop) e'
prevista la crittografia del disco; gli addetti a gestire gli esposti
vengono periodicamente formati, sensibilizzati e aggiornati sulle
corrette modalita' operative nell'utilizzo degli applicativi; sono
eseguite verifiche periodiche (almeno annuali) dei privilegi di
accesso degli utenti e dei relativi gruppi autorizzativi.
Con riferimento specifico (ii) all'uso del contenuto degli
esposti tramite strumenti di IA, per processare il testo dei
documenti, vengono applicate tecniche di ML, ricorrendo ad algoritmi
in grado di apprendere le logiche di analisi e di ricerca da un
insieme di dati (c.d. training dataset) che, in un processo continuo
di riaddestramento, vengono periodicamente monitorati e aggiornati.
Per presidiare la qualita' dei risultati delle analisi effettuate
tramite strumenti di IA e monitorare l'obsolescenza delle relazioni
apprese dai modelli di ML, il processo di riaddestramento - che
presenta caratteristiche multidisciplinari - viene effettuato con il
coinvolgimento di componenti di esperti appartenenti all'area di
gestione degli esposti e al profilo tecnico (data scientist), in
grado di guidare il processo di definizione, aggiornamento e
validazione dei modelli di ML.
L'algoritmo viene, infatti, periodicamente riaddestrato non
appena si ritiene che il set di informazioni o l'interpretazione ad
essi associata stia per rendere «obsolete» le relazioni apprese dal
modello, a causa di fattori di variazione, anche esogeni, che possono
impattare sui risultati delle analisi. L'applicazione del ML inoltre
si avvale di tecniche in grado di fornire una rappresentazione del
funzionamento interno dell'algoritmo, finalizzata alla spiegabilita'
dei risultati prodotti. E' prevista la conservazione della
documentazione che da' conto del continuo perfezionamento
dell'algoritmo al solo fine di «versioning» del modello e di
monitoraggio dello sviluppo nel corso del tempo.
I risultati dei modelli di ML si attestano su elementi di
interesse per l'attivita' di vigilanza che non attengono direttamente
alle persone fisiche coinvolte, le quali quindi non subiscono alcuna
forma di decisione automatica, ne' di profilazione o predizione dei
comportamenti.
L'accesso a tali applicativi e' consentito ai soli addetti
deputati al trattamento degli esposti e puo' avvenire solamente con
l'utilizzo di account e password dotate di determinati criteri
(blocco dopo un certo numero di tentativi falliti, qualita' delle
password in termini di lunghezza e scadenza).
i) Modalita' di informativa agli interessati ed esercizio dei
diritti connessi
Le informazioni concernenti i trattamenti di dati personali
effettuati nella trattazione degli esposti e nell'uso delle
informazioni in essi contenute tramite strumenti di IA, sono fornite
attraverso la pubblicazione del presente Regolamento e
dell'informativa generale sulla protezione dei dati personali sul
sito internet della Banca d'Italia - al percorso «Servizi al
cittadino - presenta un esposto», nella sezione «Informativa
privacy». L'informativa fa espressa menzione dell'uso di strumenti di
IA a supporto dell'attivita' di analisi degli esposti, facendo
altresi' presente che i dati e le elaborazioni non vengono trasmessi
ad alcun destinatario esterno alla Banca e che l'uso di tali tecniche
e' finalizzato a ricavare elementi utili riguardanti fenomeni di
interesse generale per l'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia
e non comporta alcun processo decisionale automatizzato relativo alle
persone fisiche, compresa la profilazione. In sede di presentazione
dell'esposto, qualora l'esponente decida di utilizzare il canale
Servizi online per il cittadino presente sul sito internet della
Banca d'Italia, dovra' dichiarare mediante apposito flag di aver
preso visione dell'informativa generale sulla protezione dei dati
personali e del presente regolamento. Inoltre, in sede di interpello
dell'intermediario coinvolto nell'esposto e in ogni riscontro che la
Banca d'Italia fornisce agli esponenti - ivi compresi coloro che
utilizzano canali ordinari per la presentazione dell'esposto - per
informarli della trasmissione dell'esposto all'intermediario
coinvolto, all'Autorita' giudiziaria, ad altre Pubbliche
amministrazioni o ad altre Autorita', viene fatto espresso
riferimento alla policy della Banca d'Italia in materia di protezione
dei dati personali e fornito il testo dell'informativa privacy o il
link per l'accesso diretto all'informativa stessa e al presente
regolamento. L'informativa contiene il riferimento anche al
trattamento dei dati di persone terze coinvolte a vario titolo
nell'esposto tramite i sistemi di IA.
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli
da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, fatto salvo il caso in cui
ricorrano i presupposti di cui all'art. 2-undecies del decreto
legislativo 196/2003, chiedendo l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda (rivolgendosi al titolare del trattamento
dei dati o al responsabile della protezione dei dati per la Banca
d'Italia). Restano fermi i limiti temporali di conservazione dei dati
personali previsti dal paragrafo b) del presente regolamento.
L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda
sia effettuato in violazione di legge, puo' proporre reclamo al
garante della protezione dei dati personali nei termini previsti
dalla normativa vigente.
Il presente regolamento e' pubblicato altresi' nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2022
Il Governatore: Visco
Delibera 112/2022
(1) La presentazione di un esposto non avvia un procedimento
amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.