(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifica   temporanea   del   disciplinare   di   produzione    della
  denominazione  d'origine  protetta  «Salame   Brianza»   ai   sensi
  dell'art. 53, paragrafo 4 del regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
  Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
    Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  d'origine
protetta «Salame Brianza» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana- Serie generale n. 232 del 3 ottobre 2013. 
    e' cosi' modificato: 
 
                               Art. 2. 
 
      I suini devono essere di peso non inferiore ai 160 kg,  piu'  o
meno  10%,  di  eta'  non  inferiore  ai   nove   mesi,   aventi   le
caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai  sensi
del  regolamento  CEE  n.  3220/84  concernente  la   classificazione
commerciale delle carcasse suine. 
    e' sostituita dalla frase seguente: 
 
                               Art. 2. 
 
      I suini devono essere di peso non inferiore ai 160 kg, piu' 15%
o  meno  10%,  di  eta'  non  inferiore  ai  nove  mesi,  aventi   le
caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai  sensi
del  regolamento  CEE  n.  3220/84  concernente  la   classificazione
commerciale delle carcasse suine. 
    La presente modifica sara' in vigore per mesi dodici  dalla  data
di pubblicazione sul sito  internet  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali.