Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Salame Brianza» ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Salame Brianza» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- Serie generale n. 232 del 3 ottobre 2013. e' cosi' modificato: Art. 2. I suini devono essere di peso non inferiore ai 160 kg, piu' o meno 10%, di eta' non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del regolamento CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine. e' sostituita dalla frase seguente: Art. 2. I suini devono essere di peso non inferiore ai 160 kg, piu' 15% o meno 10%, di eta' non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del regolamento CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine. La presente modifica sara' in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.