(Allegato)
                                                             Allegato 
 
PROPOSTA DI MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A
  DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA  «VINO  NOBILE  DI
  MONTEPULCIANO» 
 
    L'art. 7 (Designazione e presentazione), comma 11: 
      «5.11 Il soggetto che intende commercializzare una  partita  di
vino  sfuso  destinato  alla  DOCG  Vino  Nobile   di   Montepulciano
all'interno  della  zona  di  produzione,  nonche'  i  soggetti   che
trasferiscono il vino DOCG Vino Nobile di Montepulciano al  di  fuori
della zona di produzione, conformemente alla deroga di cui  al  comma
precedente, devono darne  comunicazione  all'organismo  di  controllo
incaricato  almeno due  giorni  lavorativi  prima  del  trasferimento
stesso. Tali  partite  di  vino,  oggetto  di  commercializzazione  o
imbottigliamento fuori zona, devono rispondere  alle  caratteristiche
chimico-fisiche previste al successivo art. 6.», 
    e' modificato come segue: 
      «5.11 Le partite di vino allo stato sfuso destinate a diventare
«Vino  Nobile   di   Montepulciano»   possono   essere   oggetto   di
commercializzazione, nell'ambito della zona di produzione di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo, soltanto alle seguenti condizioni: 
        a) partite di vino nuovo ancora in fermentazione: i  soggetti
interessati devono darne  comunicazione  all'organismo  di  controllo
incaricato, almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento; 
        b) partite di vino in  fase  di  invecchiamento:  le  partite
interessate devono  essere  provviste  del  certificato  di  analisi,
attestante le caratteristiche chimico-fisiche di  cui  al  successivo
art.  6,  e  i  soggetti  interessati  devono   darne   comunicazione
all'organismo di controllo, almeno due giorni  lavorativi  prima  del
trasferimento; 
        c) partite di vino  in  possesso  dei  requisiti  per  essere
imbottigliate: devono essere provviste del certificato  di  idoneita'
chimico-fisica ed organolettica rilasciato dal  competente  organismo
di controllo. 
    La disposizione di cui alla lettera c) e' applicabile  anche  nei
riguardi delle partite di vino destinate ad essere trasferite  al  di
fuori  della  zona  di  produzione,  conformemente  alla  deroga  per
l'imbottigliamento nell'ambito della Regione Toscana di cui al  comma
10.».