Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO» L'art. 7 (Designazione e presentazione), comma 11: «5.11 Il soggetto che intende commercializzare una partita di vino sfuso destinato alla DOCG Vino Nobile di Montepulciano all'interno della zona di produzione, nonche' i soggetti che trasferiscono il vino DOCG Vino Nobile di Montepulciano al di fuori della zona di produzione, conformemente alla deroga di cui al comma precedente, devono darne comunicazione all'organismo di controllo incaricato almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento stesso. Tali partite di vino, oggetto di commercializzazione o imbottigliamento fuori zona, devono rispondere alle caratteristiche chimico-fisiche previste al successivo art. 6.», e' modificato come segue: «5.11 Le partite di vino allo stato sfuso destinate a diventare «Vino Nobile di Montepulciano» possono essere oggetto di commercializzazione, nell'ambito della zona di produzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, soltanto alle seguenti condizioni: a) partite di vino nuovo ancora in fermentazione: i soggetti interessati devono darne comunicazione all'organismo di controllo incaricato, almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento; b) partite di vino in fase di invecchiamento: le partite interessate devono essere provviste del certificato di analisi, attestante le caratteristiche chimico-fisiche di cui al successivo art. 6, e i soggetti interessati devono darne comunicazione all'organismo di controllo, almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento; c) partite di vino in possesso dei requisiti per essere imbottigliate: devono essere provviste del certificato di idoneita' chimico-fisica ed organolettica rilasciato dal competente organismo di controllo. La disposizione di cui alla lettera c) e' applicabile anche nei riguardi delle partite di vino destinate ad essere trasferite al di fuori della zona di produzione, conformemente alla deroga per l'imbottigliamento nell'ambito della Regione Toscana di cui al comma 10.».