(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della  indicazione
  geografica protetta «Bresaola della Valtellina» ai sensi  dell'art.
  53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n.  1151/2012  del  Parlamento
  europeo e del Consiglio. 
 
    Il  disciplinare  di  produzione  della  indicazione   geografica
protetta  «Bresaola  della  Valtellina»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  84  dell'11
aprile 2016 
    e' cosi' modificato: 
      Art. 3 comma 1: 
        «La "Bresaola della Valtellina"  e'  prodotta  esclusivamente
con carne ricavata dalle cosce di bovino dell'eta' compresa fra i  18
mesi e i quattro anni» 
    e' sostituita dalla frase seguente: 
      «La "Bresaola della Valtellina" e' prodotta esclusivamente  con
carne ricavata dalle cosce di bovino dell'eta' superiore a 12 mesi  e
fino a quattro anni». 
    La presente modifica sara' in vigore per mesi dodici  dalla  data
di pubblicazione sul sito  internet  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali.