(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
             «Principali garanzie e misure di sicurezza» 
 
1. Introduzione 
    Il presente allegato descrive le principali garanzie e misure  di
sicurezza dell'ANIS, in conformita' all'art. 62-quinquies,  comma  5,
del CAD. 
    Per le predette finalita', l'ANIS e' dotata di: 
      un   sistema   di   Identity   &    Access    Management    per
l'identificazione dell'utente e della  postazione,  la  gestione  dei
profili  autorizzativi,  la  verifica  dei  diritti  di  accesso,  il
tracciamento delle operazioni; 
      un sistema di tracciamento  e  di  conservazione  dei  dati  di
accesso alle componenti applicative e di sistema; 
      sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei
servizi erogati dalla base dati; 
      un sistema di log analysis per l'analisi periodica dei file  di
log, in grado di individuare, sulla  base  di  regole  predefinite  e
formalizzate  eventi  potenzialmente  anomali  e  di  segnalarli   al
Ministero tramite funzionalita' di alert; 
      una Certification Authority; 
      sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle
applicazioni; 
      sistemi e servizi di Disaster Recovery. 
    Il piano  di  continuita'  operativa  esplicitera'  le  procedure
relative ai sistemi ed ai servizi di backup e di Disaster Recovery. 
2. Infrastruttura fisica 
    L'infrastruttura di ANIS e' installata nei locali individuati dal
Ministero aventi specifici requisiti di sicurezza che garantiscano la
continuita' di servizio tramite soluzioni di alta affidabilita'  (HA)
e un rigido  controllo  dell'accesso  anche  fisico  in  ambienti  ad
accesso limitato e sottoposti a videosorveglianza continua. 
    Qualsiasi altra operazione manuale e' consentita solo a personale
autorizzato dal Ministero. 
3. Protezione da attacchi informatici 
    Al  fine  di  protezione  dei  sistemi  operativi   da   attacchi
informatici, eliminando le vulnerabilita', si utilizzano: 
      a)  in  fase  di   configurazione,   procedure   di   hardening
finalizzate  a  limitare  l'operativita'  alle   sole   funzionalita'
necessarie per il corretto funzionamento dei servizi; 
      b) in fase di messa  in  esercizio,  oltre  che  ad  intervalli
prefissati  o  in  presenza  di  eventi  significativi,  processi  di
vulnerability assessment and mitigation  nei  software  utilizzati  e
nelle applicazioni dei sistemi operativi; 
      c) piattaforma di sistemi firewall e sonde anti-intrusione; 
      d) ogni altra soluzione tecnologica aggiuntiva  che  sia  utile
all'innalzamento del livello di sicurezza e protezione del sistema. 
4. Accesso 
    L'accesso all'ANIS avviene  in  condizioni  di  pieno  isolamento
operativo e di esclusivita', in conformita' ai principi di esattezza,
disponibilita', accessibilita', integrita' e riservatezza  dei  dati,
dei sistemi e delle infrastrutture di cui all'art. 51 del CAD. 
    I sistemi  di  sicurezza  garantiscono  che  l'infrastruttura  di
produzione sia logicamente distinta da altre infrastrutture, anche di
competenza di soggetti terzi di cui il Ministero si avvalga ai  sensi
dell'art. 8, comma 2, e che l'accesso alla  stessa  avvenga  in  modo
sicuro, controllato, e  costantemente  tracciato,  esclusivamente  da
parte di personale autorizzato dal Ministero, e con  il  tracciamento
degli accessi e di qualsiasi attivita' eseguita. 
    L'ANIS invia e riceve le comunicazioni in  modalita'  sicura,  su
rete  di  comunicazione  SPC  ovvero,  tramite   internet,   mediante
protocollo  Transport  Layer  Security   (TLS)   per   garantire   la
riservatezza dei dati su reti pubbliche. 
4.1. Accesso degli aventi diritto ai sensi dell'art. 7 
    L'accesso degli aventi diritto  ai  sensi  dell'articolo  avviene
esclusivamente  mediante  uno  degli  strumenti   di   autenticazione
indicati nell'art. 7. 
4.2. Accesso delle  istituzioni  della  formazione  superiore,  delle
  pubbliche amministrazioni e degli organismi  che  erogano  pubblici
  servizi per alimentazione e consultazione 
    Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  10,  l'accesso  delle
istituzioni   della    formazione    superiore,    delle    pubbliche
amministrazioni e  degli  organismi  che  erogano  pubblici  servizi,
rivolto all'alimentazione  dell'ANIS,  avverra'  nell'osservanza  dei
rispettivi compiti istituzionali e  della  normativa  in  materia  di
protezione dei dati  personali  nonche'  delle  regole  tecniche  del
sistema  pubblico  di  connettivita'.  Il  conseguente   allineamento
dell'ANIS con  le  altre  banche  di  dati  di  interesse  nazionale,
regionale, provinciale e locale avverra' in  conformita'  alle  linee
guida adottate dall'AgID in materia di  interoperabilita'.  L'accesso
dei medesimi soggetti di  cui  al  periodo  precedente  rivolto  alla
consultazione dell'ANIS avverra'  nel  rispetto  di  quanto  previsto
all'art. 50-ter del CAD e, in particolare, nei limiti di  garanzia  e
di sicurezza previsti al comma 2 del citato articolo.