Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione del latte e del formaggio, ivi compresa la stagionatura, comprende l'intero territorio della Provincia di Cuneo ed il Comune di Villafranca Piemonte in Provincia di Torino. Il formaggio «Raschera» rotondo o quadrato prodotto e stagionato ad una quota superiore ai 900 metri sul livello del mare, con latte della medesima provenienza, nei Comuni di: Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio per quanto attiene la Valcasotto, Magliano Alpi per la parte che confina con il Comune di Ormea, Montaldo Mondovi', Ormea, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi', e stagionato negli interi territori amministrativi dei predetti comuni e prodotto con latte della medesima provenienza, puo' portare la menzione «di Alpeggio». E' definito Raschera d'Alpeggio quello derivante dalla lavorazione del latte ottenuto nel periodo di monticazione compreso tra il 1° giugno ed il 15 ottobre, da animali allevati al pascolo; e' ammessa un integrazione alimentare massima, a completamento di quella pascoliva, pari al 10% della sostanza secca giornalmente ingerita. Nel caso di allevamenti stanziali di montagna, e' considerata Raschera d'Alpeggio quella derivante dalla lavorazione del latte ottenuto da animali allevati al pascolo su terreni situati a quote superiori ai 900 m s.l.m. nel rispetto delle indicazioni sopra riportate relativamente al periodo ed alla alimentazione.