(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                         Zona di produzione 
 
    La zona di produzione del latte e del formaggio, ivi compresa  la
stagionatura, comprende l'intero territorio della Provincia di  Cuneo
ed il Comune di Villafranca  Piemonte  in  Provincia  di  Torino.  Il
formaggio «Raschera» rotondo o quadrato prodotto e stagionato ad  una
quota superiore ai 900 metri sul livello del mare,  con  latte  della
medesima  provenienza,  nei  Comuni  di:  Frabosa  Soprana,   Frabosa
Sottana, Garessio per quanto attiene la Valcasotto, Magliano Alpi per
la parte che confina con  il  Comune  di  Ormea,  Montaldo  Mondovi',
Ormea, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi', e  stagionato  negli
interi territori amministrativi dei predetti comuni  e  prodotto  con
latte della  medesima  provenienza,  puo'  portare  la  menzione  «di
Alpeggio». E' definito Raschera  d'Alpeggio  quello  derivante  dalla
lavorazione del latte ottenuto nel periodo di  monticazione  compreso
tra il 1° giugno ed il 15 ottobre, da animali allevati al pascolo; e'
ammessa un integrazione alimentare massima, a completamento di quella
pascoliva, pari al 10% della sostanza  secca  giornalmente  ingerita.
Nel  caso  di  allevamenti  stanziali  di  montagna,  e'  considerata
Raschera d'Alpeggio quella  derivante  dalla  lavorazione  del  latte
ottenuto da animali allevati al pascolo su terreni  situati  a  quote
superiori ai 900  m  s.l.m.  nel  rispetto  delle  indicazioni  sopra
riportate relativamente al periodo ed alla alimentazione.