Art. 8. Etichettatura Il marchio di conformita' e' dato dall'apposizione del contrassegno cartaceo (di diametro 25 cm per la forma rotonda e di lato 25 cm per quella quadrata), su retinatura di colore verde per la produzione normale, gialla per quella «d'Alpeggio» e dalla marchiatura a fuoco posta nella parte centrale di una delle facce piane che vengono apposti al momento della commercializzazione. Solo a seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto potra' essere immesso sul mercato con la denominazione di origine protetta «Raschera». Per l'applicazione del contrassegno cartaceo e' ammesso l'utilizzo di colla alimentare. Il marchio del formaggio DOP Raschera (depositato a norma di legge), e' costituito da una «erre» stilizzata ed e' realizzato in due versioni: una per il Raschera e una per il Raschera d'Alpeggio come le raffigurazioni che seguono: Parte di provvedimento in formato grafico Detti marchi sono riprodotti su piastre per i marchiatori a fuoco ed in essi fa parte integrante e sostanziale del marchio stesso, un numero di identificazione del caseificio o dello stagionatore a tre cifre posto al di sotto della R o della R d'alpeggio. Lo stesso logo (senza il numero identificativo) e' poi riportato sui contrassegni in carta e deve essere posto nella citazione dell'autorizzazione per i porzionati. Il formaggio puo' essere venduto al consumo sia intero sia al taglio, sia preconfezionato / porzionato.