(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                            Etichettatura 
 
    Il  marchio  di  conformita'   e'   dato   dall'apposizione   del
contrassegno cartaceo (di diametro 25 cm per la forma  rotonda  e  di
lato 25 cm per quella quadrata), su retinatura di colore verde per la
produzione  normale,  gialla  per   quella   «d'Alpeggio»   e   dalla
marchiatura a fuoco posta nella parte centrale  di  una  delle  facce
piane che vengono apposti al momento della commercializzazione.  Solo
a seguito di tale marchiatura ed  etichettatura  il  prodotto  potra'
essere immesso sul mercato con la denominazione di  origine  protetta
«Raschera». Per l'applicazione del contrassegno cartaceo  e'  ammesso
l'utilizzo di colla alimentare. Il marchio del formaggio DOP Raschera
(depositato a norma di legge), e' costituito da una «erre» stilizzata
ed e' realizzato in due versioni: una per il Raschera e  una  per  il
Raschera d'Alpeggio come le raffigurazioni che seguono: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Detti marchi sono riprodotti su piastre per i marchiatori a fuoco
ed in essi fa parte integrante e sostanziale del marchio  stesso,  un
numero di identificazione del caseificio o dello stagionatore  a  tre
cifre posto al di sotto della R o della R d'alpeggio. Lo stesso  logo
(senza il numero identificativo) e' poi riportato sui contrassegni in
carta e deve essere posto nella citazione dell'autorizzazione  per  i
porzionati. Il formaggio puo' essere venduto al  consumo  sia  intero
sia al taglio, sia preconfezionato / porzionato.