(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
 
LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DELL'INTERESSE  ARCHEOLOGICO
  AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 13, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18  APRILE
  2016, N. 50. 
 
    1. Premessa. 
    2. Casi di  non  assoggettabilita'  alla  procedura  di  verifica
preventiva dell'interesse archeologico. 
    3. Analisi preliminare (Scoping). 
    4. Fase prodromica (art. 25, comma 1, codice dei contratti) - 4.1
fase prodromica; 4.2. Individuazione del  soggetto  incaricato;  4.3.
Raccolta   dei   dati;   4.4.   Modalita'   di   trasmissione   della
documentazione; 4.5. Termini per  l'attivazione  della  procedura  di
verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25,  comma  3);
4.6. Conclusione della fase prodromica. 
    5. Attivazione della procedura di verifica preventiva  (art.  25,
comma 3,  codice  dei  contratti)  -  5.1.  Valutazione  del  rischio
archeologico; 5.2. Stipula dell'accordo (art. 25,  comma  14,  Codice
dei contratti). 
    6. Prima fase della procedura  (art.  25,  commi  8  e  seguenti,
Codice dei contratti) - 6.1. Comunicazione; 6.2. Progettazione  delle
indagini  (art.  25,  comma  8,  lettere  a),  b)  e  c)  Codice  dei
contratti); 6.3. Livelli e contenuti della progettazione; 6.4. Metodi
di indagine; 6.4.1. Indagini non invasive o indirette (art. 25, comma
8,  lettera  b)  Codice  dei  contratti);  6.4.3.  Indagini  dirette.
Sondaggi  di  scavo  (art.  25,  comma  8,  lettera  c)  Codice   dei
contratti); 6.5. Occupazione delle  aree  da  sottoporre  a  indagine
archeologica; 6.6. Esiti della prima  fase  della  procedura;  6.6.1.
Esito negativo; 6.6.2. Esito positivo. 
    7. Fasi successive  (scavi  in  estensione;  art.  25,  comma  8,
lettera c) codice dei contratti) - 7.1. Attivazione delle fasi;  7.2.
Integrazioni  progettuali  previste  per  le  fasi  successive;  7.3.
Affidamento del cantiere di scavo. 
    8. Fase conclusiva della procedura - 8.1  Relazione  archeologica
definitiva; 8.2. Esiti della procedura;  8.2.1.  Ipotesi  a);  8.2.2.
Ipotesi b); 8.2.3. Ipotesi c). 
    9. Oneri economici: 
      tabella 1 - Ambito di applicazione dell'art. 25 del Codice  dei
contratti; 
      tabella  2  -  Requisiti  dei  professionisti  abilitati   allo
svolgimento delle procedure  di  verifica  preventiva  dell'interesse
archeologico, ai sensi della legge n. 110 del  2014  e  del  relativo
regolamento (decreto ministeriale n. 244 del 2019); 
      tabella 3 - Attivita' di indagine prodromica  di  cui  all'art.
25, comma 1, Codice dei contratti; 
      tabella 4 - Metodi di indagine di cui  all'art.  25,  comma  8,
Codice dei contratti. 
 
1. Premessa. 
    Le presenti linee guida costituiscono  attuazione  dell'art.  28,
comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (di  seguito
Codice dei beni culturali) e dell'art.  25,  comma  13,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti) e
sono finalizzate ad assicurare speditezza,  efficienza  ed  efficacia
alla procedura di verifica dell'interesse archeologico,  individuando
termini certi, che garantiscono la tutela del patrimonio archeologico
tenendo conto  dell'interesse  pubblico  sotteso  alla  realizzazione
dell'opera. 
    La verifica preventiva  dell'interesse  archeologico  delle  aree
prescelte per la localizzazione di opere  pubbliche  o  di  interesse
pubblico costituisce un'autonoma procedura correlata  al  livello  di
progettazione di fattibilita'  di  opere  pubbliche  o  di  interesse
pubblico. 
    Le linee guida individuano le specifiche tecniche  relative  alle
fasi della procedura, ai criteri di assoggettabilita', alle modalita'
di redazione degli elaborati, ai formati di  consegna  dei  documenti
necessari  allo  svolgimento  delle  singole  fasi  della  procedura,
nonche' alla pubblicazione dei dati raccolti. 
    L'ambito di applicazione dell'art. 25 del Codice dei contratti e'
dettagliato nella tabella 1. 
 
2. Casi  di  non  assoggettabilita'  alla   procedura   di   verifica
  preventiva dell'interesse archeologico. 
    Qualora la stazione  appaltante  ritenga  che  non  sussistano  i
presupposti per la sottoposizione  del  progetto  alla  procedura  di
verifica preventiva dell'interesse archeologico, la trasmissione  del
progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed   economica,   in   fase   di
elaborazione, puo' essere corredata da una dichiarazione sostitutiva,
sottoscritta dal RUP, che attesti  motivatamente  l'esclusione  delle
opere  in   progetto   dalla   procedura   di   verifica   preventiva
dell'interesse archeologico,  o  la  loro  non  assoggettabilita'  al
Codice dei contratti. 
    Qualora la non assoggettabilita' di un'opera di pubblica utilita'
sia  motivata  dal  fatto  che  il  contributo  pubblico,  diretto  e
specifico, di cui detta opera si gioverebbe, e' inferiore al  50  per
cento dell'importo dei lavori, la dichiarazione sostitutiva comprende
gli estremi della domanda. 
    La soprintendenza, in caso  di  accertata  non  assoggettabilita'
dell'opera  alla  procedura  di  verifica  preventiva  dell'interesse
archeologico,  esegue   comunque,   a   propria   cura,   tutti   gli
approfondimenti conoscitivi eventualmente necessari alla  tutela  del
patrimonio archeologico sepolto. Alla soprintendenza sono  equiparati
gli uffici ministeriali dotati di funzioni di tutela, come  i  parchi
archeologici. 
    Sono comunque esclusi  dalla  procedura  i  progetti  relativi  a
lavori concernenti opere che ricadano  in  aree  archeologiche  o  in
parchi archeologici, formalmente individuati ai sensi  dell'art.  101
del  Codice  dei  beni  culturali,  nonche'  le  zone  di   interesse
archeologico, di cui all'art. 142, comma 1, lettera m), del  medesimo
Codice.  In  tali  casi  la  stazione   appaltante   trasmette   alla
Soprintendenza il progetto di fattibilita' tecnico-economica ai  fini
dell'art.  21  del  Codice   dei   beni   culturali   (autorizzazione
all'esecuzione  di  opere  o  lavori).   Restano   fermi   i   poteri
autorizzatori, cautelari e preventivi previsti dal  Codice  dei  beni
culturali, compresa la facolta' della soprintendenza  di  dettare,  a
spese del committente dell'opera  pubblica,  prescrizioni  di  tutela
archeologica. 
 
3. Analisi preliminare (scoping). 
    La  stazione   appaltante   informa   la   soprintendenza   della
realizzazione dell'opera pubblica o di pubblico interesse in fase  di
redazione del progetto di fattibilita',  individuando  le  principali
criticita' e definendo un'adeguata strategia per la  redazione  della
documentazione archeologica di progetto, al  fine  di  ottimizzare  i
tempi di progettazione. 
    L'analisi preliminare (o scoping) consiste nella  definizione  di
un primo quadro conoscitivo in merito  al  contesto  culturale  delle
aree interessate dal progetto,  funzionale  all'individuazione  delle
aree  piu'  idonee  alla  realizzabilita'  dell'opera,  sulle   quali
concentrare le successive attivita' di studio e progettazione 
    Partecipano alla fase di scoping  la  stazione  appaltante,  come
definita dall'art. 3, comma 1, lettera o) del Codice  dei  contratti,
la/le soprintendenza/e competente/i per territorio e, nel caso in cui
sia gia' stato individuato, il professionista  archeologo  incaricato
della relazione di cui all'art. 25, comma 1 del Codice dei  contratti
(v. infra § 4.2). 
 
4. Fase prodromica (art. 25, comma 1, codice dei contratti). 
    4.1. Fase prodromica.  Consiste  nella  raccolta  sistematica  di
tutti gli elementi noti, che contribuiscono  a  costruire  un  quadro
conoscitivo   esaustivo   circa   la   consistenza   del   patrimonio
archeologico nei siti prescelti  dalle  stazioni  appaltanti  per  la
dislocazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, al  fine  di
consentire al Ministero della cultura di valutare  la  compatibilita'
delle opere in progetto con la tutela dei contesti archeologici; tale
fase prevede  altresi'  l'effettuazione  di  indagini  di  superficie
(survey) volte all'individuazione di tracce superficiali indice della
presenza di stratigrafie archeologiche sepolte. 
    La documentazione prodotta descrive analiticamente  gli  elementi
di conoscenza ricavabili da tutte le fonti informative citate,  senza
trascurare la registrazione, ove disponibili,  degli  scavi  e  delle
indagini di superficie pregressi che hanno avuto  un  esito  negativo
(dando conto in maniera dettagliata delle condizioni  di  visibilita'
delle aree per  ragioni  legate  a  accessibilita',  uso  del  suolo,
stagionalita', condizioni metereologiche, etc). 
    4.2.  Individuazione  del  soggetto   incaricato.   La   stazione
appaltante individua il soggetto incaricato della progettazione e del
coordinamento delle attivita' di cui al  comma  1  dell'art.  25  del
Codice dei contratti tra coloro che possiedono i  requisiti  previsti
dal regolamento di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2009,  n.  60
(di seguito  regolamento  n.  60  del  2009).  Il  medesimo  soggetto
sottoscrive la relazione di progetto che conclude la fase  prodromica
della procedura (tabella 2). 
    La soprintendenza definisce in via preliminare  con  il  soggetto
incaricato i tempi di raccolta e elaborazione  della  documentazione,
concordando le modalita' di accesso agli archivi e alle  banche  dati
per la consultazione sistematica di tutti i  dati  disponibili.  Tale
attivita' di censimento archivistico e  bibliografico  e'  funzionale
alla  redazione  della  documentazione  archeologica  e  deve  essere
integrata  dalla  ricognizione  autoptica   effettuata   sulle   aree
interessate  dal  progetto  e  sulle  aree  contermini,  nonche'  ove
disponibile, dalla fotointerpretazione. Il soggetto  incaricato  puo'
avvalersi della collaborazione di altri  soggetti,  in  possesso  dei
requisiti per l'iscrizione agli elenchi per il profilo  professionale
«archeologo» ai sensi del decreto ministeriale  20  maggio  2019,  n.
244. 
    Il  soggetto  che  sottoscrive  la  relazione  di  progetto  puo'
partecipare alla procedura  di  affidamento  dei  lavori  di  cui  ai
successivi paragrafi. 
    4.3  Raccolta  dei  dati.   La   registrazione   delle   presenze
archeologiche individuate e/o documentate a  seguito  delle  indagini
svolte durante la fase prodromica, eseguite nelle aree prescelte  per
la realizzazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico, nonche'
nell'area vasta  interferita  dalle  opere  in  progetto  cosi'  come
dettagliata dalla normativa di settore, viene effettuata secondo  gli
standard descrittivi dell'ICCD, mediante l'applicativo  appositamente
predisposto, costituito dal template GIS scaricabile,  unitamente  al
relativo manuale di compilazione, dal sito web dell'Istituto centrale
per l'archeologia, http://www.ic_archeo.beniculturali.it. 
    I dati raccolti sono  archiviati  all'interno  del  template  nel
layer corrispondente, tramite la compilazione  degli  appositi  campi
descrittivi,  previo  posizionamento  dei  diversi  elementi  tramite
rappresentazione cartografica areale (sempre da preferirsi),  lineare
o  puntuale,  a  seconda  delle  informazioni  disponibili  e   della
tipologia di informazione. Ulteriori documenti  raster  o  vettoriali
georiferibili possono essere caricati all'interno  del  template  per
una piu' agevole consultazione della documentazione. Foto,  stampe  e
ulteriori documenti possono essere  allegati  ai  moduli  secondo  le
modalita' specificate nel relativo manuale, cosi' da  facilitarne  il
reperimento in relazione  ai  dati  archeologici  da  essi  derivati.
Ulteriori elaborati grafici e immagini (fotografie,  cartografie  non
georiferibili, schemi) possono essere allegati ai  rispettivi  layer,
corredati da didascalia significativa e se necessario dal riferimento
metrico   tali   da   consentire   una   corretta    lettura    delle
interpretazioni. 
    Il RUP puo' proporre alla soprintendenza la presentazione di  una
documentazione   archeologica   semplificata,   che   deve   comunque
comprendere la compilazione di tutti i campi obbligatori previsti dai
layer MOPR e MOSI (1) . 
    4.3.1 La stazione  appaltante  fornisce  al  soggetto  incaricato
della raccolta dei dati gli elaborati di progetto che definiscono  le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori da eseguire e che
evidenziano i dettagli planimetrici e catastali,  le  caratteristiche
geomorfologiche e tipologiche, anche dal punto  di  vista  colturale,
delle aree  interessate  dai  lavori,  nonche'  le  eventuali  misure
previste a fini di compensazione dell'impatto territoriale e  sociale
dell'intervento progettato (2) . Gli elaborati, resi  disponibili  in
formato  vettoriale  o  raster  (in  tal  caso  a   una   risoluzione
sufficiente a consentirne la lettura sia degli elementi  grafici  che
testuali) e opportunamente georiferiti, vengono caricati  all'interno
del template e costituiscono la base per le  specifiche  elaborazioni
volte alla  valutazione  dell'interesse  archeologico,  da  redigersi
tramite i layer gia' predisposti all'interno del  template,  come  di
seguito dettagliato: 
      a)  descrizione  generale  delle  opere   da   realizzare,   da
effettuarsi tramite compilazione del layer MOPR (Modulo di  progetto)
del template; 
      b) censimento delle aree e dei siti di  interesse  archeologico
tali da giustificare l'avvio  della  procedura  di  cui  al  presente
documento, localizzati nelle  aree  prescelte  per  la  realizzazione
dell'opera pubblica o di interesse pubblico, nonche' nell'area  vasta
interferita dalle opere in progetto,  cosi'  come  dettagliata  dalla
normativa di settore, da effettuarsi tramite  compilazione  di  layer
MOSI (Modulo di area/Sito archeologico) del template; 
      c) redazione della carta  del  potenziale  archeologico,  anche
denominata carta del rischio archeologico assoluto, mediante il layer
Carta_Potenziale del template. 
      d)  redazione  della  carta  del  rischio  archeologico,  anche
denominata carta del rischio archeologico relativo, mediante il layer
Carta_Rischio del template. 
    4.4.  Modalita'  di   trasmissione   della   documentazione.   La
documentazione e' trasmessa alla soprintendenza in formato digitale. 
    Le informazioni minime che dovranno essere fornite sono: 
      regione - comune - localita'; 
      nome completo del piano/programma/progetto; 
      procedura di riferimento; 
      stazione appaltante; 
      responsabile unico del procedimento; 
      elenco degli elaborati trasmessi in formato digitale; 
    Nel caso di elaborati di particolare complessita' o di  difficile
visualizzazione  (ad  esempio  per  ragioni   legate   all'estensione
dell'area interessata dal  progetto  alla  scala  di  visualizzazione
degli elaborati, e' facolta' della soprintendenza  richiedere,  entro
cinque giorni dalla ricezione della documentazione, ulteriori formati
di output, digitali  o  cartacei,  volti  a  ottimizzare  l'attivita'
dell'Amministrazione. 
    La documentazione prodotta nella fase prodromica viene  trasmessa
a cura della stazione appaltante alla soprintendenza, in uno con  una
bozza del progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'opera  o
uno stralcio di esso. In caso di opere a rete le stazioni  appaltanti
trasmettono il documento di  fattibilita'  delle  possibili  varianti
progettuali di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  ggggg-quater)  del
Codice dei contratti. La bozza di progetto contiene gli  esiti  degli
studi  e  delle  indagini  geologiche  e  archeologiche   preliminari
(tabella 3), necessari e sufficienti  alla  compiuta  valutazione  da
parte del soprintendente in ordine alla necessita' di  sottoporre  il
progetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico. 
    Nella  documentazione  da  trasmettere  e'  compreso  il   quadro
economico dell'opera in progetto redatto secondo i requisiti  di  cui
al successivo § 9. 
    4.5.  Termini  per  l'attivazione  della  procedura  di  verifica
preventiva dell'interesse archeologico (art. 25, comma 3). Il termine
di trenta giorni, o di sessanta giorni nel caso si tratti di un'opera
infrastrutturale o a rete (o il diverso  termine  previsto  da  altre
disposizioni di legge) entro il quale  la  soprintendenza,  ai  sensi
dell'art. 25, comma 3, del  Codice  dei  contratti  puo'  richiedere,
motivatamente,  l'avvio  della  procedura  di   verifica   preventiva
dell'interesse archeologico, decorre dalla ricezione da  parte  della
soprintendenza della documentazione archeologica di cui ai precedenti
paragrafi.  Nel  caso  in  cui  la  documentazione  inviata   risulti
incompleta o i suoi contenuti risultino inadeguati, la  richiesta  di
integrazioni documentali o di  approfondimenti  istruttori  da  parte
della soprintendenza sospende il termine fino alla data di ricezione,
da parte della soprintendenza, di tutta la documentazione  richiesta,
completa nei contenuti. 
    4.6. Conclusione della  fase  prodromica.  La  trasmissione  alla
soprintendenza della bozza di progetto o documento  di  fattibilita',
corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 25, comma  1,
del Codice dei contratti e delle relative integrazioni, se richieste,
conclude la fase prodromica della procedura  di  verifica  preventiva
dell'interesse archeologico. 
 
5. Attivazione della procedura di verifica preventiva (art. 25, comma
  3, codice dei contratti). 
    5.1. Valutazione del rischio  archeologico.  In  questa  fase  si
definisce, sulla base dell'analisi comparata dei  dati  raccolti,  il
grado  di  rischio  archeologico  determinato   dalla   realizzazione
dell'opera su una  data  porzione  di  territorio.  Tale  rischio  e'
quantificato sulla base della probabilita' che nell'area  interessata
sia conservata una  stratificazione  archeologica,  che  puo'  essere
danneggiata dalle attivita' previste  in  progetto.  L'analisi  e  lo
studio  dei  dati  storico-archeologici  e  territoriali  hanno  come
risultato finale la redazione di una carta del  rischio  archeologico
(§ 4.3.1 lettera d), in scala adeguata, nella quale l'esito  di  tali
valutazioni e' rappresentato graficamente. Sulla base della carta del
rischio il  soprintendente  valuta  se  sia  necessario  attivare  la
procedura di verifica preventiva di cui ai commi  8  e  seguenti  del
citato art. 25 del Codice dei  contratti;  in  tale  eventualita'  la
carta  del  rischio  archeologico  costituisce   la   base   per   la
progettazione delle indagini dirette, di cui ai successivi paragrafi,
da eseguire nel corso  dell'approfondimento  della  progettazione  di
fattibilita'. 
    Nei casi in cui, sulla base dei dati raccolti, l'opera in fase di
progettazione ricada in aree con rischio archeologico medio  o  alto,
devono essere individuate le indagini piu' adeguate,  in  particolare
saggi  e  scavi,  per  definire  l'effettivo  impatto  sui   depositi
archeologici presenti nel sottosuolo e valutare con precisione  costi
e tempi di realizzazione. Saggi e scavi in estensione devono tuttavia
essere contenuti entro le esigenze di un compiuto accertamento  delle
caratteristiche,   dell'estensione   e    della    rilevanza    delle
testimonianze  individuate,  al  fine  di   evitare,   con   indagini
eccessivamente estese, di portare alla luce testimonianze di  cui  e'
poi difficile assicurare la conservazione, valorizzazione e fruizione
nell'ambito  delle  nuove  opere.  Cio'  comporta  la  necessita'  di
individuare preventivamente le  aree  nelle  quali  e'  ipotizzabile,
sulla base dei dati disponibili, la presenza di depositi archeologici
nel sottosuolo, in modo da modificare con  tempestivita'  i  progetti
delle opere che possano determinare interferenze incompatibili con  i
beni archeologici esistenti oppure con il loro contesto di giacenza. 
    Qualora dalla documentazione  trasmessa  nella  fase  prodromica,
risulti  la  presunzione  di  un  interesse  archeologico   nell'area
prescelta per la realizzazione dell'opera il soprintendente, entro il
termine previsto, attiva la procedura di verifica preventiva  di  cui
ai commi 8 e seguenti dell'art. 25 del Codice dei contratti pubblici. 
    Nel caso in cui dall'esame dei dati raccolti nel corso della fase
prodromica il rischio  archeologico  risulti  basso,  molto  basso  o
nullo, e non sia pertanto ravvisabile un interesse archeologico nelle
aree oggetto  di  progettazione,  l'attivazione  della  procedura  e'
possibile  solo  in  caso  di  successiva   acquisizione   di   nuove
informazioni o  di  emersione  di  nuovi  elementi  archeologicamente
rilevanti nel corso dei lavori. 
    Nel   caso   di   mancata   attivazione   della   procedura,   il
soprintendente   puo'    motivatamente    prescrivere    l'assistenza
archeologica in corso d'opera, nelle aree con potenziale archeologico
presunto ma non agevolmente delimitabile. 
    5.2.  Stipula  dell'accordo  (art.  25,  comma  14,  Codice   dei
contratti).  La  soprintendenza  e  la  stazione  appaltante  possono
stipulare un accordo  finalizzato  a  semplificare  la  procedura  di
verifica preventiva dell'interesse archeologico in ogni sua fase, nel
quale possono  essere  previste  la  riduzione  della  documentazione
richiesta, l'unificazione delle fasi di ricerca diretta e ogni  altra
misura di semplificazione ritenuta idonea. Al  fine  di  favorire  la
conclusione   degli   accordi   puo'   essere    predisposto    dalla
soprintendenza  un  calendario  di  incontri.  Per  procedimenti  che
coinvolgono piu' soprintendenze nell'ambito della stessa regione,  il
coordinamento della fase  preliminare  e'  assunto  dal  segretariato
regionale del Ministero;  nel  caso  di  procedimenti  di  competenza
statale, che interessino una o  piu'  regioni,  il  coordinamento  e'
assunto dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio.
Negli accordi possono essere inserite specifiche clausole  in  merito
ai termini di consegna, anche intermedia, degli  elaborati  necessari
per la stesura della relazione definitiva da parte dei  soggetti  che
hanno effettuato le indagini sul terreno. 
 
6. Prima fase della procedura (art. 25, commi 8  e  seguenti,  codice
  dei contratti). 
    6.1. Comunicazione. Qualora il soprintendente ravvisi  l'esigenza
di  attivare  la  procedura  di  verifica  preventiva  dell'interesse
archeologico ne da' comunicazione alla stazione appaltante  ai  sensi
degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990. La  stazione
appaltante, ricevuta la  comunicazione,  contatta  sollecitamente  la
soprintendenza  (nella  persona  del  responsabile   dell'istruttoria
nominato dal soprintendente) al  fine  di  avviare  la  progettazione
delle indagini da compiere, stabilita  sulla  base  della  carta  del
rischio archeologico (di cui al paragrafo 4.3.1) anche  in  relazione
alla specifica composizione dei terreni da indagare (rilevabile dalle
relazioni geologica e geotecnica),  nonche'  alla  tipologia  e  alla
consistenza dei depositi archeologici o paleontologici. 
    6.2. Progettazione delle indagini (art. 25, comma 8, lettere  a),
b) e c) Codice dei contratti). La  stazione  appaltante,  sulla  base
delle indicazioni della soprintendenza, predispone il progetto  delle
indagini (o il piano delle attivita') ai  sensi  di  quanto  previsto
dalla vigente normativa e dal regolamento sugli appalti  pubblici  di
lavori riguardanti i beni culturali tutelati  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 42 del 2004 di cui al decreto ministeriale n. 154  del
2017  (di  seguito,  regolamento  n.  154  del  2017).  Le  direttive
impartite dal soprintendente costituiscono indicazioni vincolanti per
lo sviluppo del progetto. 
    6.3. Livelli e contenuti  della  progettazione.  Il  progetto  di
scavo archeologico, redatto secondo le previsioni del regolamento  n.
154 del 2017, e' sottoposto all'approvazione del soprintendente. Alla
redazione  del  progetto  concorrono,  su  incarico  della   stazione
appaltante, diverse figure professionali in ragione delle  specifiche
competenze e in rapporto ai diversi  profili  (scientifico,  tecnico,
logistico), dello scavo archeologico. Per le  indagini  di  cui  alla
prima e alle fasi successive  della  procedura  (ad  eccezione  degli
scavi in estensione di cui al comma 8, lettera c), dell'art.  25)  si
puo' ricorrere a forme di progettazione semplificata  concordate  con
la soprintendenza. Il quadro economico di progetto deve prevedere una
somma, coerente con la complessita' dell'intervento e  non  inferiore
al  20  per  cento   di   quanto   complessivamente   stanziato   per
l'espletamento della procedura di verifica preventiva  dell'interesse
archeologico,  riservata  alle  operazioni  conseguenti  allo  scavo,
quali: 
      la redazione della documentazione delle  indagini,  comprensiva
della relazione scientifica conclusiva; 
      una prima schedatura dei reperti mobili  rinvenuti,  lo  studio
preliminare dei medesimi, nonche' l'esecuzione dei primi  interventi,
con funzione esclusivamente preventiva e conservativa; 
      la pubblicazione dei risultati dell'indagine, almeno  in  forma
preliminare ma comunque esaustiva relativamente  alla  documentazione
delle  sequenze  stratigrafiche  e  alla   definizione   delle   fasi
cronologiche del contesto indagato. 
    Gli   interventi   finalizzati   alla   conservazione   e    alla
valorizzazione  dei  beni  archeologici  rinvenuti  sono  oggetto  di
progettazione successiva e separata, in relazione alla natura e  alla
consistenza  di  quanto  emerso  a  seguito  delle   indagini.   Tali
interventi  possono  essere  oggetto  di  clausole  compensative   da
inserirsi eventualmente nell'accordo di  cui  al  paragrafo  5.2,  da
finanziarsi anche mediante l'utilizzo di eventuali ribassi  d'asta  o
accedendo ad altre fonti di finanziamento. 
    6.4. Metodi di indagine. 
    I metodi e le strategie di indagine  attivabili  in  questa  fase
(tabella 4) vengono adottati sulla base di  valutazioni  tecniche  in
merito  all'adeguatezza  degli  strumenti  rispetto  al  contesto  da
indagare. L'effettivo utilizzo delle metodologie di cui al  comma  8,
lettere a), b) e c) non implica  necessariamente  l'esecuzione  delle
tre diverse metodologie di indagine in  successione,  ma  puo'  anche
motivatamente  comportare  l'adozione  di  una  o   piu'   di   esse,
opportunamente integrate. 
    L'elenco presentato  in  tabella  4  e'  da  ritenersi  meramente
esemplificativo  e  non  esaustivo,   in   quanto   non   prende   in
considerazione  eventuali  strategie  e   strumenti   conoscitivi   e
diagnostici,  frutto  della  continua  evoluzione  delle   tecnologie
applicate ai beni culturali. Le indagini archeologiche sono  condotte
sotto la direzione tecnico-scientifica della soprintendenza. 
    6.4.1. Indagini non invasive  o  indirette  (art.  25,  comma  8,
lettera b) Codice dei contratti).  La  scelta  della  metodologia  di
indagine non invasiva piu' adeguata al contesto da indagare  si  basa
su una attenta valutazione delle caratteristiche dei  suoli,  nonche'
sulla tipologia strutturale e  sulla  profondita'  di  giacitura  dei
resti ipotizzati.  Le  indagini  non  invasive  o  indirette  possono
rivelarsi  particolarmente  utili  in  aree  poco  urbanizzate,   che
restituiscono, di  massima,  una  minore  densita'  di  anomalie  non
archeologiche   e,   di   conseguenza,    dati    piu'    chiaramente
interpretabili. Le prospezioni geofisiche consistono nell'impiego  di
sistemi di indagine  del  sottosuolo  mediante  metodologie  avanzate
quali per esempio  georadar,  magnetometria  differenziale  Fluxgate,
sclerometria, tomografie elettriche di resistivita', tomografia  etc.
I  dati  raccolti  con  tali  analisi  vanno  elaborati  in  modo  da
evidenziare le anomalie, areali o  puntuali,  al  fine  di  costruire
modelli  interpretativi  tridimensionali.  Tali  metodi  di  indagine
devono comunque essere utilizzati in maniera integrata. 
    I risultati conseguiti nel corso di tali indagini sono  riportati
negli elaborati di seguito elencati: 
      a) relazione tecnica descrittiva dei risultati  delle  indagini
indirette in fase di approfondimento della progettazione preliminare:
descrive  le  attivita'  svolte  a  seguito   degli   approfondimenti
effettuati  con  l'ausilio  di  tecniche  di  indagine  non  invasiva
(formato: testo e immagini); 
      b) carta del rischio archeologico integrata:  contiene  i  dati
raccolti a seguito delle analisi indirette  e  costituisce  il  primo
approfondimento, propedeutico alla progettazione delle  attivita'  di
indagine diretta (formato: elaborato grafico - scala minima 1:200 o a
denominatore inferiore). 
    6.4.2. Indagini dirette. Carotaggi (art. 25, comma 8, lettera  a)
Codice dei contratti). Carotaggi e sondaggi di scavo sono  funzionali
a verificare la presenza e la consistenza del  deposito  archeologico
nelle aree oggetto di progettazione, nonche' a chiarire la  natura  e
la complessita' di tale deposito. I carotaggi, pur rappresentando uno
strumento utile per la verifica di aree a stratificazione complessa e
molto  consistente  (ad  esempio  nelle  aree  urbane),  nonche'  per
l'individuazione  di   depositi   archeologici   sepolti   a   grandi
profondita', non possono essere ritenuti alternativi ai  sondaggi  di
scavo, a meno che essi non risultino sufficienti,  a  giudizio  della
soprintendenza, alla formazione di un  quadro  conoscitivo  completo,
utile alla formulazione di una proposta  di  parere  esaustiva  sulla
compatibilita' dell'opera con il contesto indagato e sulle  eventuali
prescrizioni  da  impartire.   L'utilizzo   dei   carotaggi   risulta
particolarmente utile in caso di posa di opere lineari interrate  che
prevedano  l'uso  dei  c.d.  metodi  no-dig,  denominati  directional
drilling o TOC - Trivellazione orizzontale controllata, che  consiste
nella posa  di  nuove  tubazioni  senza  scavi  a  cielo  aperto,  ma
attraverso l'escavazione  di  una  galleria  sotterranea,  realizzata
mediante l'azione di una fresa rotante, lungo tracciati  predefiniti.
In questa fattispecie, l'effettuazione di una campagna  di  carotaggi
ad hoc  (o,  ove  disponibili,  la  lettura  archeologica  di  quelli
effettuati per verificare la composizione e  le  caratteristiche  dei
terreni) puo' contribuire a dare una prima  definizione  delle  quote
dei  depositi  archeologici  e  pertanto  circoscrivere  il   rischio
archeologico suggerendo, ove possibile, le quote piu' idonee  per  la
posa  delle  infrastrutture  previste,  stante  l'impossibilita'   di
effettuare controlli in corso d'opera. 
    6.4.3. Indagini dirette. Sondaggi di scavo  (art.  25,  comma  8,
lettera c) Codice dei contratti). 
    Sondaggi e  scavi  archeologici  sono  necessari  ai  fini  della
valutazione  complessiva  dell'impatto  dell'opera  sul  contesto  di
interesse  archeologico.  Le  indagini  dirette,  per   loro   natura
distruttive,   devono   essere   limitate   all'accertamento    delle
caratteristiche,   dell'estensione   e    della    rilevanza    delle
testimonianze individuate. Qualora gli esiti dei  primi  accertamenti
orientino verso la  necessita'  di  delocalizzare,  totalmente  o  in
parte, le opere in progetto la stazione  appaltante  puo'  rinunciare
alla realizzazione delle opere ovvero produrre  un'adeguata  variante
progettuale; in tali casi, non e' necessaria  la  prosecuzione  delle
indagini di scavo e si procede  alla  rimessione  in  pristino  dello
stato dei luoghi con oneri a carico della stazione appaltante. 
    Sono definiti saggi o sondaggi archeologici trincee o  saggi,  di
estensione variabile, effettuati allo scopo di individuare i depositi
archeologici e di delimitarli. Il dimensionamento e il numero di tali
saggi/sondaggi vanno concordati e pianificati con  la  soprintendenza
in sede di progettazione dello scavo. I sondaggi archeologici possono
essere disposti dal  soprintendente  al  fine  di  indagare  porzioni
dell'area prescelta per la dislocazione dell'opera  progettata  anche
in  assenza  di  anomalie  riscontrate  a  seguito  delle   attivita'
diagnostiche di cui all'art. 25, comma 8, lettera b) del  Codice  dei
contratti. La loro estensione deve comunque essere tale da assicurare
una campionatura sufficiente a consentire la formazione di un  quadro
conoscitivo completo  ed  esaustivo  delle  emergenze  archeologiche,
della loro dislocazione  ed  estensione,  nonche'  del  loro  rilievo
testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto interessato
dall'intervento. In via indicativa tale estensione puo'  rapportarsi,
per le opere puntuali, a una percentuale pari al massimo  al  40  per
cento dell'area interessata dai lavori; per quanto riguarda le  opere
a rete, essa e' determinata caso per caso, nell'ambito delle  singole
aree soggette a rischio archeologico. 
    La valutazione della consistenza  strutturale  e  dell'estensione
delle preesistenze archeologiche  e'  svolta  in  modo  da  pervenire
tempestivamente, in ambito urbano, al conseguente giudizio in  merito
alla fattibilita'  dell'opera  proposta,  e  in  ambito  extraurbano,
all'individuazione certa e alla perimetrazione delle aree interessate
da depositi archeologici, rispetto alle quali  valutare,  in  ragione
della dislocazione effettiva dell'opera in progetto, la sua  concreta
realizzabilita'. 
    I risultati conseguiti nel corso di tali indagini sono  riportati
negli elaborati di seguito elencati: 
      a) relazione tecnica descrittiva dei risultati  delle  indagini
indirette in fase di approfondimento della progettazione preliminare:
descrive  le  attivita'  svolte  a  seguito   degli   approfondimenti
effettuati tramite carotaggi e/o sondaggi di scavo (formato: testo  e
immagini); 
      b) carta del rischio archeologico integrata:  contiene  i  dati
raccolti  a  seguito  delle  analisi   dirette   e   costituisce   un
approfondimento  propedeutico  alla  eventuale  progettazione   delle
attivita' di scavo in estensione (formato: elaborato grafico -  scala
minima 1:200 o a denominatore inferiore). 
    6.5.  Occupazione   delle   aree   da   sottoporre   a   indagine
archeologica. Nei casi in cui  le  opere  pubbliche  o  di  interesse
pubblico, in relazione alle  quali  e'  stata  disposta  l'esecuzione
delle indagini dirette di archeologia preventiva,  ricadano  in  aree
che non sono ancora  state  oggetto  delle  procedure  di  esproprio,
l'accesso a tali aree e' soggetto all'autorizzazione di cui  all'art.
15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
ai sensi  dell'art.  23,  comma  10  del  Codice  dei  contratti.  Il
Ministero puo' comunque ordinare l'occupazione temporanea delle  aree
dove devono eseguirsi le ricerche archeologiche ai sensi dell'art. 88
del Codice dei beni culturali. Nei casi in cui cio' sia  strettamente
necessario per le finalita' della ricerca e' possibile localizzare  i
saggi anche in aree contigue, non interessate direttamente dall'opera
e non destinate a essere  oggetto  di  procedura  espropriativa.  Per
quanto  concerne  gli  oneri   economici   derivanti   dall'eventuale
occupazione temporanea dei terreni da indagare e  la  predisposizione
della necessaria documentazione si rinvia al paragrafo 9. 
    6.6. Esiti della prima fase  della  procedura.  Gli  esiti  degli
accertamenti di cui  ai  precedenti  paragrafi  sono  tempestivamente
trasmessi alla soprintendenza. Sulla scorta degli elementi emersi, la
soprintendenza puo' chiedere  motivatamente  ulteriori  indagini  nei
casi in cui gli  esiti  delle  indagini  gia'  effettuate  non  siano
sufficienti a escludere il rischio archeologico, ovvero a determinare
limiti e consistenza dei depositi archeologici rinvenuti. 
    6.6.1. Esito negativo. Qualora, al termine della prima fase,  sia
verificata l'assenza di elementi archeologicamente significativi,  la
procedura di verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico  puo'
considerarsi terminata e il soprintendente provvede al  rilascio  del
parere conclusivo sul progetto dell'opera. L'esecuzione di  ulteriori
indagini archeologiche e' possibile solo  in  caso  di  emersione  di
nuovi elementi archeologicamente rilevanti nel corso dei lavori. 
    Il soprintendente puo' motivatamente prescrivere la  sorveglianza
archeologica in corso d'opera qualora essa  si  renda  necessaria  in
ragione della peculiare tipologia delle opere proposte e  della  loro
dislocazione territoriale (per esempio, nel caso delle infrastrutture
a rete, i cui tracciati non  siano  stati,  per  intero,  oggetto  di
sondaggi  archeologici)  o  della  peculiare  natura   dei   contesti
archeologici   rinvenibili   (come,   per   esempio,    i    contesti
paleontologici e preistorici, spesso ipotizzabili  sulla  base  della
lettura morfologica del territorio ma non individuabili con  le  sole
metodologie di indagine preventiva). 
    6.6.2. Esito positivo.  Qualora,  a  conclusione  delle  indagini
effettuate nella prima fase della procedura,  siano  emersi  elementi
archeologicamente significativi, il soprintendente puo'  attivare  le
fasi successive della procedura. 
 
7. Fasi successive (scavi in estensione; art. 25, comma 8, lettera c)
  codice dei contratti). 
    7.1. Attivazione delle fasi. I risultati della prima fase possono
determinare la  necessita'  di  attivare  le  fasi  successive  della
procedura, che consistono nell'effettuazione di scavi  in  estensione
al fine di fornire ulteriori elementi conoscitivi necessari, sotto il
profilo  archeologico,  per  la  redazione  della  progettazione   di
fattibilita'.   Per   «scavi   in   estensione»   si   intende    non
necessariamente  lo  scavo  integrale   dell'area   interessata   dal
progetto, ma lo scavo integrale di uno o piu'  particolari  contesti,
individuati nel corso delle indagini  precedenti  e  che  si  ritiene
indispensabile conoscere nella loro interezza per poter  valutare  la
fattibilita' dell'opera. Qualora a seguito delle indagini condotte in
precedenza siano gia' state appurate la consistenza e l'importanza di
quanto conservato nel sottosuolo, e sia  da  ritenere  necessaria  la
conservazione in loco delle evidenze archeologiche,  l'esecuzione  di
scavi in estensione deve essere valutata attentamente in  riferimento
all'opportunita' di procedere alla messa in luce di  contesti  spesso
difficili e onerosi da restaurare, conservare e rendere fruibili. 
    7.2. Integrazioni progettuali previste per  le  fasi  successive.
Qualora  il  soprintendente  ritenga  necessario  attivare  le   fasi
successive della procedura, e' necessario integrare la  progettazione
con i seguenti elaborati: 
      piano di sicurezza adeguato al tipo delle lavorazioni previste; 
      elaborati grafici adeguati alla localizzazione  delle  aree  di
indagine; 
      relazione  tecnica  sulle  modalita'  operative  dello   scavo,
nonche' sulle condizioni di logistica; 
      piano economico aggiornato alle  lavorazioni  e  alle  esigenze
della fase della procedura, comprensivo della copertura economica per
tutte le attivita' successive alla  conclusione  delle  indagini  sul
campo. 
    Gli   interventi   finalizzati   alla   conservazione   e    alla
valorizzazione  dei  beni  archeologici  rinvenuti  sono  oggetto  di
progettazione successiva e separata. 
    7.3. Affidamento del cantiere di scavo.  La  stazione  appaltante
affida i lavori di scavo archeologico a una  ditta  specializzata  in
possesso dei necessari requisiti di idoneita' tecnica ed economica di
cui al regolamento n. 154 del 2017. Il soggetto aggiudicatario  delle
attivita' di cui al presente paragrafo affida  il  coordinamento  del
cantiere di scavo archeologico e della redazione della documentazione
di scavo, con particolare riguardo alla  relazione  illustrativa  dei
risultati dello stesso, a un  soggetto  qualificato  (tabella  2)  in
possesso  di  formazione  ed  esperienza  adeguate  in  relazione  ai
contesti da indagare e comunica alla soprintendenza il nominativo del
coordinatore prescelto. 
    Nel corso dell'esecuzione  dei  lavori,  la  stazione  appaltante
vigila sul mantenimento,  da  parte  delle  imprese  esecutrici,  dei
requisiti di ordine speciale di qualificazione. 
 
8. Fase conclusiva della procedura. 
    8.1. Relazione archeologica definitiva. La procedura si  conclude
con la redazione della relazione archeologica  definitiva,  approvata
dal soprintendente territorialmente competente,  che  deve  contenere
una descrizione analitica  delle  indagini  svolte  e  dei  risultati
ottenuti.  Essa  integra  il  progetto  di  fattibilita'   dell'opera
pubblica. I dati  raccolti  nel  corso  delle  operazioni  di  scavo,
comprensivi di relazione ed elaborazione della  documentazione,  sono
consegnati  alla  soprintendenza.  Qualora   il   materiale   risulti
incompleto o insufficiente per la stesura della citata relazione,  la
soprintendenza puo' chiedere  integrazioni  entro  dieci  giorni  dal
ricevimento della documentazione, o venti giorni in caso di  opere  a
rete o di particolare complessita'; i termini per  l'espressione  del
parere di competenza sul progetto sono sospesi  fino  al  ricevimento
delle stesse. Il soprintendente, approvata la relazione,  esprime  il
parere di competenza sul  progetto  dell'opera  pubblica,  informando
contestualmente gli uffici del Ministero coinvolti  nella  procedura.
La documentazione integrale di  scavo  deve  essere  consegnata  alla
soprintendenza  entro   sei   mesi   dal   termine   delle   indagini
archeologiche, salvo motivate richieste di proroga. 
    8.2. Esiti della procedura. Sono configurabili tre distinti esiti
possibili  della  procedura  di  verifica  preventiva  dell'interesse
archeologico, ciascuno caratterizzato  da  differenti  soluzioni,  da
sviluppare nella relazione archeologica definitiva: 
      a)  contesti  in   cui   lo   scavo   stratigrafico   esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela; 
      b)  contesti  che  non  evidenziano  reperti   leggibili   come
complesso strutturale unitario, con scarso livello di  conservazione,
per  i  quali  sono   possibili   interventi   di   rinterro   oppure
scomposizione/ricomposizione e musealizzazione in altra sede rispetto
a quella di rinvenimento; 
      c) complessi la cui conservazione non  puo'  essere  altrimenti
assicurata  che  in  forma  contestualizzata,  mediante   l'integrale
mantenimento in situ. 
    Nelle fattispecie a) e b) puo' rendersi  necessario  procedere  a
interventi di  rimozione  definitiva  e  di  demolizione  di  beni  e
contesti archeologici, nel corso o al termine delle indagini,  previo
rilascio  di  autorizzazione  da  parte  del  soprintendente,  stante
l'urgenza di procedere, ai sensi dell'art. 47, comma  2,  lettera  d)
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  dicembre
2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del  Ministero
della cultura. L'eventuale rimozione di strutture deve essere attuata
secondo  modalita'  di  scomposizione  controllata  con   metodologia
stratigrafica.  In  caso  di  ricopertura  dei  beni  rinvenuti,   il
soprintendente  prescrive  alla  stazione  appaltante  le   modalita'
operative. Gli oneri economici degli interventi  sono  in  capo  alla
stazione appaltante. 
    8.2.1. Ipotesi  a).  Nel  caso  in  cui  lo  scavo  stratigrafico
esaurisca  direttamente  l'esigenza  di  tutela  la   soprintendenza,
completate le indagini previste, rilascia il  parere  concludendo  la
procedura per quanto di competenza. 
    8.2.2. Ipotesi b). Tale ipotesi si verifica nei casi in  cui,  al
fine  di  garantire  la  realizzazione  dell'opera  in  progetto,  e'
necessario che  le  strutture  rinvenute  a  seguito  delle  indagini
condotte siano rinterrate oppure smontate/rimontate e musealizzate, a
condizione che siano verificate l'assenza di reperti  leggibili  come
complesso strutturale unitario e la scarsa conservazione dei beni. Al
fine di consentire tale valutazione da  parte  della  soprintendenza,
nella  documentazione  archeologica  consegnata  al   termine   delle
attivita' devono essere descritti e documentati i beni rinvenuti, con
particolare  riferimento  al  loro  stato  di  conservazione  e  alla
presenza o meno di un complesso con caratteristiche  di  unitarieta'.
La documentazione puo' contenere anche proposte per la  tutela  e  la
conservazione dei beni che possono essere recepite dal soprintendente
nel parere di competenza rilasciato sul progetto. 
    8.2.3. Ipotesi c).  Tale  ipotesi  riguarda  i  casi  in  cui  e'
necessario il mantenimento in situ dei beni  archeologici  rinvenuti.
Per tali contesti, l'azione di tutela incide fortemente sull'opera da
realizzare  e  puo'  determinare  varianti,  anche  sostanziali,  del
progetto di fattibilita' ovvero, in casi di assoluta incompatibilita'
dell'opera in progetto con il  contesto  di  interesse  archeologico,
l'espressione di un parere negativo. La soprintendenza comunica  alla
stazione appaltante le proprie  determinazioni,  con  le  quali  puo'
rilevare la  necessita'  di  apportare  modifiche  progettuali  o  di
individuare  soluzioni   alternative   al   progetto   originario   o
specificare le ragioni  della  radicale  incompatibilita'  dell'opera
prevista con il contesto connotato dalla presenza delle testimonianze
archeologiche da conservare in situ. 
 
9. Oneri economici. 
    Sono a carico della stazione appaltante tutti i costi legati alle
attivita' di cui all'art. 25 del Codice  dei  contratti.  Tali  oneri
comprendono le somme necessarie alla precatalogazione degli eventuali
reperti  mobili  e/o  delle  strutture  e  all'esecuzione  dei  primi
interventi conservativi su di essi, nonche'  quelle  necessarie  alla
pubblicazione dei risultati finali delle indagini condotte. Anche gli
oneri economici derivanti dall'eventuale occupazione  temporanea  dei
terreni  da  indagare   e   la   predisposizione   della   necessaria
documentazione sono  a  carico  della  stazione  appaltante,  ma  non
possono essere posti a carico sui fondi accantonati per la  procedura
di verifica dell'interesse archeologico  al  fine  di  non  sottrarre
risorse destinate alla procedura. 
    Per    l'esecuzione     degli     eventuali     interventi     di
ricopertura/rimozione/demolizione   dei   beni   rinvenuti,   o   per
l'esecuzione di interventi di restauro e di musealizzazione, tesi  ad
assicurare la pubblica fruizione delle  testimonianze  rinvenute,  e'
possibile il ricorso ad altre fonti di finanziamento, anche  mediante
l'utilizzo delle somme a disposizione  nella  voce  «imprevisti»  del
progetto. Tali interventi possono comunque essere finanziati, qualora
i  costi  complessivi  della   verifica   preventiva   dell'interesse
archeologico risultino inferiori a quanto previsto, mediante le somme
residuali. 
    Gli oneri conseguenti all'eventuale riconoscimento del premio  di
rinvenimento, ai sensi dell'art. 92 del Codice  dei  beni  culturali,
sono a carico del Ministero della  cultura,  salva  l'assunzione  del
relativo impegno da parte della stazione appaltante. In ogni caso  il
premio puo' essere corrisposto esclusivamente  ai  proprietari  degli
immobili interessati dalle ricerche e non ai soggetti che  realizzano
le opere o eseguono le indagini archeologiche, che non rientrano  nei
casi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 92 del Codice. 
    Dall'analisi  di  progetti  di  opere  pubbliche  o  di  pubblica
utilita' a rete o puntuali di varia entita' gia' realizzati,  risulta
che le somme effettivamente utilizzate ai  fini  della  realizzazione
delle attivita' connesse con la  verifica  preventiva  dell'interesse
archeologico non risultano essere state superiori al 15 per  cento  e
inferiori al 5 per cento dei lavori posti a base d'appalto, al  netto
dell'IVA. La differenza tra queste due  percentuali  e'  legata  alla
variabilita' dell'estensione degli interventi e del tipo di  evidenze
portate alla luce. Conseguentemente, puo' configurarsi a carico della
stazione appaltante  l'obbligo  di  prevedere  nel  quadro  economico
dell'opera, tra le somme a disposizione, una specifica voce riservata
alle suddette attivita' non superiore al 15 per cento e non inferiore
al 5 per cento dei lavori posti a base  d'asta,  al  netto  dell'IVA.
Tuttavia, per interventi di ridotta entita' (e comunque non superiori
a 50.000 euro, al netto dell'IVA)  l'importo  destinato  a  tutte  le
attivita'  connesse  con  la   verifica   preventiva   dell'interesse
archeologico, cosi' come indicate ai paragrafi precedenti,  non  puo'
essere in nessun caso inferiore a  3.500  euro,  al  netto  dell'IVA.
Detto importo e' da intendersi sottoposto a rivalutazione  monetaria,
indicizzata su base ISTAT. 
 
TABELLA 1 - Ambito di applicazione dell'articolo 25  del  Codice  dei
contratti 
    

=====================================================================
|Ambito di applicazione dell'articolo 25 del d. lgs. n. 50 del 2016 |
=====================================================================
|                 |                  |IMPORTO LAVORI|               |
|                 |                  |   al netto   |  RIFERIMENTI  |
|                 |                  | dell'Imposta |   NORMATIVI   |
|     TIPOLOGIA   |     STAZIONE     |  sul Valore  |  (Codice dei  |
|     LAVORI      |    APPALTANTE    |Aggiunto (IVA)|  contratti)   |
+=================+==================+==============+===============+
|                 |- Amministrazioni |              |               |
|Settori ordinari |aggiudicatrici di |              |   Parte II,   |
|sopra soglia     |cui all'art. 3,   | Sopra soglia |   Titolo I    |
|comunitaria      |comma 25          | comunitaria  |    art. 35    |
+-----------------+------------------+--------------+---------------+
|                 |- Amministrazioni |              |               |
|Settori ordinari |aggiudicatrici di |              |   Parte II,   |
|sotto soglia     |cui all'art. 3,   | Sotto soglia |   Titolo I    |
|comunitaria      |comma 25          | comunitaria  |    art. 36    |
+-----------------+------------------+--------------+---------------+
|Lavori di        |                  |              |               |
|'pubblica        |                  |              |               |
|utilita' di cui  |                  |              |               |
|all'Allegato I   |                  |              |               |
|del d.lgs. n. 50 |                  |              |               |
|del 2016, con    |                  |              |               |
|finanziamento    |                  |              |Parte I, Titolo|
|pubblico         |                  | Superiore a  |  I, art. 1,   |
|superiore al 50 %|- Enti            |     euro     |   comma 2,    |
|dei lavori       |aggiudicatori     | 1.000.000,00 |   lett. a)    |
+-----------------+------------------+--------------+---------------+
|                 |- Soggetti privati|              |Parte I, Titolo|
|                 |titolari di       |              |  I, art. 1,   |
|Lavori per opere |permesso di       | Sopra soglia |   comma 2,    |
|di urbanizzazione|costruzione       | comunitaria  |   lett. e)    |
+-----------------+------------------+--------------+---------------+
|                 |- Concessionari di|              |               |
|                 |lavori pubblici   |              |  Parte III,   |
|Concessioni di   |- Appalti di      |Per qualsiasi |Titolo I, Capo |
|lavori pubblici  |lavori affidati   |importo lavori|  I art. 164,  |
|                 |dai concessionari |              |   commi 2-4   |
|                 |di lavori pubblici|              |               |
+-----------------+------------------+--------------+---------------+
|                 |- Amministrazioni |              |               |
|                 |statali e loro    |              |               |
|                 |concessionari     |              |               |
|Lavori relativi a|- Amministrazioni |              |               |
|Infrastrutture   |aggiudicatrici di |Per qualsiasi |    Parte V    |
|strategiche e    |Regioni, Province,|importo lavori| artt. 200-201 |
|insediamenti     |Comuni, Citta'    |              |               |
|produttivi       |metropolitane e   |              |               |
|                 |loro concessionari|              |               |
|                 |salvo diversa     |              |               |
|                 |norma regionale   |              |               |
+-----------------+------------------+--------------+---------------+
|                 |                  |              |   Parte II,   |
|                 |                  |              |Titolo VI, Capo|
|                 |- Ministero della |              |  VI art. 159  |
|Contratti nel    |Difesa            |              |  (Disciplina  |
|settore della    |- Altre           |Per qualsiasi |    comune     |
|difesa           |Amministrazioni   |importo lavori| applicabile e |
|                 |aventi competenza |              | disposizioni  |
|                 |                  |              |      non      |
|                 |                  |              | espressamente |
|                 |                  |              |   derogate)   |
+-----------------+------------------+--------------+---------------+
|                 |                  |              |   Parte II,   |
|                 |                  |              |Titolo VI, Capo|
|                 |- Amministrazioni |              | III art. 145, |
|Contratti        |aggiudicatrici ai |              |   co. 1 e 2   |
|relativi ai Beni |sensi dell'art. 3,|Per qualsiasi |Regolamento n. |
|Culturali        |comma 25          |importo lavori| 154 del 2017  |
+-----------------+------------------+--------------+---------------+
|                 |- Amministrazioni |              |               |
|                 |aggiudicatrici o  |              |               |
|                 |imprese pubbliche |              |               |
|                 |che svolgono una  |              |               |
|Contratti        |delle attivita' di|              |   Parte II,   |
|relativi ai      |cui agli artt.    | Sopra soglia |   Titolo VI   |
|Settori speciali |114-121           | comunitaria  | artt. 114-121 |
|                 |- Soggetti che    |              |               |
|                 |annoverano tra le |              |               |
|                 |loro attivita' una|              |               |
|                 |o piu' di quelle  |              |               |
|                 |di cui agli artt. |              |               |
|                 |114-121 e che     |              |               |
|                 |operano in virtu' |              |               |
|                 |di diritti        |              |               |
|                 |speciali ed       |              |               |
|                 |esclusivi         |              |               |
+-----------------+------------------+--------------+---------------+

    
 
TABELLA 2 - Requisiti dei professionisti abilitati  allo  svolgimento
delle procedure di Verifica preventiva  dell'interesse  archeologico,
ai sensi della legge n. 110 del 2014 e del relativo  regolamento  (DM
n. 244 del 2019) 
 
=====================================================================
|    FASE    | SOGGETTO/REQUISITI |      ATTIVITA' DA SVOLGERE      |
+============+====================+=================================+
|            |                    |Progettazione e coordinamento    |
|            |                    |ricerca bibliografica e          |
|            |I Fascia/soggetto in|d'archivio e ricognizioni;       |
|            |possesso dei        |sottoscrizione della relazione di|
|Prodromica  |requisiti di cui al |cui all'art. 25, c.1 del Codice  |
|(par. 4.2)  |DM 60 del 2009      |dei contratti)                   |
+------------+--------------------+---------------------------------+
|            |                    |Progettazione e coordinamento    |
|I Fase della|                    |delle indagini e verifica della  |
|procedura   |                    |documentazione; sottoscrizione   |
|(par. 6)    |I Fascia            |della documentazione di progetto |
+------------+--------------------+---------------------------------+
|I Fase della|                    |                                 |
|procedura   |                    |Svolgimento delle indagini e     |
|(par. 6)    |Almeno III Fascia*  |redazione della documentazione   |
+------------+--------------------+---------------------------------+
|Fasi        |                    |Progettazione e coordinamento    |
|successive  |                    |delle indagini e verifica della  |
|della       |                    |documentazione; sottoscrizione   |
|procedura   |                    |del progetto/piano delle         |
|(par. 7)    |I Fascia            |attivita'                        |
+------------+--------------------+---------------------------------+
|Fasi        |                    |                                 |
|successive  |                    |                                 |
|della       |                    |                                 |
|procedura   |                    |Svolgimento delle indagini e     |
|(par. 7)    |Almeno III Fascia*  |redazione della documentazione   |
+------------+--------------------+---------------------------------+
 
* La scelta tra professionisti con requisiti di II o III Fascia  puo'
essere prescritta dalla soprintendenza sulla base della  complessita'
ed estensione dell'intervento e delle aree da indagare. 
 
TABELLA 3 - Attivita' di indagine prodromica di cui all'articolo  25,
comma 1, Codice dei contratti 
    

=====================================================================
|         INDAGINI PRODROMICHE PREVISTE DALL'ARTICOLO 25,           |
|                 COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI                  |
=====================================================================
|          ATTIVITA'        |              DESCRIZIONE              |
+===========================+=======================================+
|                           |Studi e testi relativi al contesto     |
|                           |indagato, pubblicati in formato        |
|Collazione di bibliografia |cartaceo o disponibili sul web,        |
|e sitografia               |compresa la c.d. 'letteratura grigia'. |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Fonti storiche edite e inedite relative|
|                           |al contesto indagato, senza preclusioni|
|                           |riguardo a tipologia ed epoca: fonti   |
|                           |letterarie, toponomastica storica,     |
|Collazione delle fonti     |iscrizioni, registri notarili,         |
|storiche                   |documentazione ecclesiastica, etc.     |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Documenti relativi a indagini          |
|                           |archeologiche pregresse (sondaggi,     |
|                           |saggi, scavi, ecc.) conservati presso  |
|                           |gli archivi di Soprintendenze, ICCD,   |
|                           |ISCR, Aerofototeca Nazionale, Archivi  |
|                           |di Stato, altri Archivi pubblici e     |
|                           |privati. A tale proposito si rammenta  |
|                           |che le Soprintendenze sono tenute a    |
|                           |mettere a disposizione della stazione  |
|                           |appaltante i dati d'archivio in loro   |
|                           |possesso relativi a indagini pregresse |
|Collazione degli esiti di  |relative alle aree interessate dalle   |
|indagini pregresse         |opere in progettazione.                |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Stampe, dipinti, disegni, fotografie,  |
|                           |monete antiche che rappresentano in    |
|                           |tutto o in parte il contesto indagato, |
|Collazione delle fonti     |nel suo processo di trasformazione     |
|iconografiche              |storica.                               |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Piante, vedute e catasti               |
|Collazione della           |rappresentativi delle fasi di          |
|cartografia storica        |evoluzione del contesto indagato.      |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Carte ambientali, topografiche,        |
|                           |geotecniche, idrologiche, catastali    |
|                           |rappresentative dello stato attuale del|
|                           |contesto indagato; l'insieme coordinato|
|                           |dei dati territoriali (archeologici,   |
|                           |geologici, topografici, orografici,    |
|                           |etc.) disponibili su sistemi           |
|                           |informativi off-line e/o on-line: GIS, |
|                           |webGIS, web services come quelli del   |
|                           |geo-portale nazionale del MiTE etc.;   |
|                           |rappresentazioni grafiche recanti      |
|                           |perimetrazioni di provvedimenti di     |
|Collazione della           |tutela archeologica, monumentale, PTPR,|
|cartografia attuale        |PRG\PUC etc.                           |
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           |Individuazione delle anomalie          |
|                           |evidenziabili dalla lettura delle      |
|                           |fotografie aeree disponibili o         |
|                           |realizzate appositamente e delle       |
|                           |immagini satellitari disponibili che   |
|                           |possono aiutare ad ipotizzare          |
|                           |l'estensione e, talora, l'articolazione|
|Fotointerpretazioni        |planimetrica di evidenze archeologiche.|
+---------------------------+---------------------------------------+
|                           | Controllo sistematico del territorio, |
|                           |finalizzato all'individuazione e alla  |
|                           |localizzazione puntuale delle tracce di|
|                           |frequentazione antica. Questa tipologia|
|                           |di indagine per la sua stessa natura   |
|                           |deve essere eseguita in particolare in |
|                           |ambito extra urbano, con preferenza per|
|                           |il periodo successivo alle arature e,  |
|                           |in ogni caso non in primavera ed estate|
|                           |(quando la vegetazione ricopre il      |
|                           |terreno, rendendo difficile il         |
|                           |riconoscimento delle eventuali tracce) |
|                           |e in condizioni metereologiche         |
|                           |favorevoli.                            |
|                           | Anche in ambito urbano, e' comunque   |
|                           |necessaria la conduzione di            |
|                           |sopralluoghi mirati a verificare lo    |
|                           |stato dei luoghi, in particolare le    |
|                           |conseguenze delle attivita' antropiche |
|                           |anche recenti, con particolare         |
|                           |attenzione attivita' di apporto/asporto|
|Ricognizioni di            |di terreno di notevole portata, che    |
|superficie/sopralluoghi    |abbiano determinato modifiche sensibili|
|                           |del piano di campagna e pertanto       |
|                           |possano avere inciso sulla             |
|                           |conservazione dei depositi archeologici|
|                           |e piu' in generale del deposito        |
|                           |stratigrafico. L'attivita' ricognitiva |
|                           |deve essere estesa anche               |
|                           |all'osservazione sistematica delle     |
|                           |sequenze stratigrafiche murarie sia in |
|                           |elevato che in ambienti ipogei.        |
|                           | L'effettuazione di ricognizioni di    |
|                           |superficie/sopralluoghi deve inoltre   |
|                           |essere mirata a verificare lo stato di |
|                           |conservazione di ogni evidenza         |
|                           |archeologica censita a partire da altre|
|                           |fonti informative.                     |
|                           | Tale attivita', potendo comportare la |
|                           |raccolta di materiali sporadici        |
|                           |presenti sul terreno, deve in ogni caso|
|                           |essere concordata con la competente    |
|                           |Soprintendenza.                        |
|                           | L'attivita' prevede posizionamento    |
|                           |cartografico areale e documentazione   |
|                           |grafica, fotografica e descrittiva.    |
+---------------------------+---------------------------------------+

    
TABELLA 4 - Metodi di indagine  di  cui  all'articolo  25,  comma  8,
Codice dei contratti 
    

=====================================================================
|                         INDAGINI INDIRETTE                        |
=====================================================================
|       ATTIVITA'      |                DESCRIZIONE                 |
+======================+============================================+
|                      |Impiego di sistemi di indagine del          |
|                      |sottosuolo mediante metodologie avanzate    |
|                      |quali ad es. georadar, magnetometria        |
|                      |differenziale Fluxgate, sclerometria,       |
|                      |tomografie elettriche di resistivita',      |
|                      |tromografia etc. da utilizzarsi a seconda   |
|Prospezioni geofisiche|della tipologia dei suoli. I dati raccolti  |
|                      |con tali analisi vanno elaborati in modo da |
|                      |evidenziare le anomalie, areali o puntuali, |
|                      |al fine di costruire modelli interpretativi |
|                      |tridimensionali. Tali metodi di indagine,   |
|                      |maggiormente utili in area extraurbana dove |
|                      |sono minori le possibili interferenze,      |
|                      |devono comunque essere utilizzati in maniera|
|                      |integrata.                                  |
=====================================================================
|                         INDAGINI DIRETTE                          |
=====================================================================
|                      |Allo scopo di evitare inutili danneggiamenti|
|                      |al patrimonio archeologico sepolto e di     |
|                      |ottimizzare le risorse, i campioni esito    |
|                      |delle campagne di carotaggi, obbligatorie   |
|                      |per lo studio dei terreni (bonifica di      |
|                      |ordigni bellici, valutazioni sismiche e     |
|                      |geotecniche etc.), dovranno essere          |
|                      |utilizzati anche per la comprensione dei    |
|                      |depositi archeologici - mediante lettura da |
|                      |parte di soggetti dotati di adeguata        |
|Carotaggi             |professionalita' (geologo + archeologo o    |
|                      |meglio geo-archeologo). A tal fine deve     |
|                      |essere garantito il rispetto della stretta  |
|                      |consequenzialita' delle operazioni di       |
|                      |prelevamento dei campioni e di loro lettura |
|                      |per fini archeologici. Andranno invece      |
|                      |valutate con attenzione eventuali ulteriori |
|                      |campagne di carotaggio, mirate              |
|                      |esclusivamente all'approfondimento della    |
|                      |conoscenza del potenziale archeologico, da  |
|                      |effettuarsi soltanto nei casi in cui        |
|                      |l'esecuzione di sondaggi archeologici (v.   |
|                      |sotto) non sia possibile, ad esempio in aree|
|                      |urbane densamente edificate.                |
+----------------------+--------------------------------------------+
|                      |Per sondaggi archeologici si intendono      |
|                      |trincee o saggi, di estensione variabile,   |
|                      |che vanno effettuati - non necessariamente  |
|                      |solo in corrispondenza delle anomalie       |
|                      |rivelate dalle indagini geofisiche - allo   |
|                      |scopo di individuare i depositi archeologici|
|Sondaggi archeologici |e di delimitarli. Il dimensionamento e il   |
|                      |numero di tali saggi/sondaggi vanno         |
|                      |concordati e pianificati con il             |
|                      |Soprintendente/Direttore del Parco          |
|                      |archeologico o con il Responsabile          |
|                      |dell'istruttoria da questi delegato, in sede|
|                      |di progettazione dello scavo.               |
+----------------------+--------------------------------------------+
|                      |Nell'ambito dell'archeologia preventiva si  |
|                      |intende per scavo in estensione non         |
|                      |necessariamente lo scavo integrale dell'area|
|                      |interessata dall'intervento, ma lo scavo    |
|                      |integrale di uno o piu' particolari         |
|                      |contesti, individuati nel corso delle       |
|                      |indagini precedenti e che si ritiene        |
|                      |indispensabile conoscere nella loro         |
|Scavi in estensione   |interezza per poter valutare la fattibilita'|
|                      |dell'opera. Qualora a seguito delle indagini|
|                      |condotte in precedenza sia gia' stata       |
|                      |appurata la consistenza e l'importanza di   |
|                      |quanto conservato nel sottosuolo, e di      |
|                      |conseguenza sia da ritenere necessaria la   |
|                      |conservazione in loco delle evidenze        |
|                      |archeologiche, bisogna valutare attentamente|
|                      |l'opportunita' di procedere alla messa in   |
|                      |luce di contesti spesso difficili e onerosi |
|                      |da restaurare, conservare e rendere         |
|                      |fruibili.                                   |
+----------------------+--------------------------------------------+

    
__________ 

(1) Il template GIS e'  basato  sui  moduli  MOSI  e  MOPR  dell'ICCD
    (www.http://www.iccd.beniculturali.it/it/normative),    elaborati
    nell'ambito  di  un   gruppo   di   lavoro   congiunto   con   la
    partecipazione di Servizio II della Direzione Generale ABAP,  ICA
    e ICCD. 

(2) A  seconda  delle  diverse  tipologie  di  lavori  potra'  essere
    necessario prendere in considerazione anche altri  elaborati,  la
    cui pubblicazione e' prevista sul portale dedicato del MiTE o sul
    sito della stazione appaltante, quali  piano  di  gestione  delle
    materie con  ipotesi  di  soluzione  delle  esigenze  di  cave  e
    discariche,  architettura  dell'intervento,  strutture  e   opere
    d'arte, tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per  opere  a
    rete),  idrologia,  idraulica,  strutture,  traffico,  studio  di
    prefattibilita' ambientale.