Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo
delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei
produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso la dichiarazione
tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.