(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando gli input e gli output. In  questo  modo,  e  attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo
delle particelle catastali sulle quali avviene la  coltivazione,  dei
produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso la  dichiarazione
tempestiva alla struttura di controllo delle quantita'  prodotte,  e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi,  saranno  assoggettate  al
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di  produzione  e
dal relativo piano di controllo.