(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione della denominazione di origine controllata «Rosso  Conero»
devono essere quelle tradizionali della  zona  e,  comunque,  atte  a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. 
    Sono, pertanto,  da  considerare  idonei  alla  produzione  della
denominazione di origine controllata «Rosso Conero»  i  vigneti  bene
esposti, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi  e  non
soleggiati. 
    I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura. 
    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino  «Rosso
Conero» non deve essere superiore  a  13  tonnellate  per  ettaro  in
coltura specializzata. 
    A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa
dovra' essere riportata, purche' la produzione  globale  del  vigneto
non superi del 20% il limite medesimo. 
    Fermo restando il limite sopra indicato, la  resa  per  ettaro  a
coltura  promiscua  deve  essere   calcolata,   rispetto   a   quella
specializzata, in rapporto alla effettiva  superficie  coperta  dalla
vite. 
    La resa dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora si superi il limite  sopra  riportato,  ma  non  il  75%,  la
eccedenza  non  avra'   diritto   alla   denominazione   di   origine
controllata; oltre il 75% decade per l'intero  quantitativo  prodotto
il diritto alla denominazione di origine controllata.