Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Conero» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono, pertanto, da considerare idonei alla produzione della denominazione di origine controllata «Rosso Conero» i vigneti bene esposti, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rosso Conero» non deve essere superiore a 13 tonnellate per ettaro in coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. La resa dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora si superi il limite sopra riportato, ma non il 75%, la eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.